Il tema della separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e magistrati requirenti rappresenta uno dei dibattiti più ricorrenti del costituzionalismo italiano dal dopoguerra. Già la Commissione Bicamerale per le Riforme Istituzionali presieduta da Massimo D'Alema (1997-1998) aveva esaminato proposte in tal senso. Nel sistema costituzionale vigente fino al referendum del marzo 2026, i magistrati italiani sono raccolti in un unico ordine giudiziario (art. 102 Cost.: "La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario") e si distinguono tra loro "soltanto per diversità di funzioni" (art. 107 c. 3 Cost.). L'attuale Consiglio Superiore della Magistratura, organo di rilievo costituzionale di autogoverno della magistratura previsto dall'art. 104 Cost., è composto da 33 membri (di cui 16 togati eletti dai magistrati, 8 laici eletti dal Parlamento in seduta comune e 3 membri di diritto: Presidente della Repubblica con funzione di Presidente del CSM, Primo Presidente della Cassazione e Procuratore Generale della Cassazione) ed esercita anche la funzione disciplinare attraverso una Sezione Disciplinare. Negli ultimi trent'anni - in particolare dopo l'inchiesta di "Mani Pulite" e l'abolizione nel 1993 dell'immunità parlamentare ex art. 68 Cost. - il dibattito sul ruolo della magistratura, sull'indipendenza dei pubblici ministeri e sul peso delle correnti dell'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) si è progressivamente intensificato. La Riforma Meloni-Nordio, varata dal Consiglio dei Ministri il 29 maggio 2024 su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, ha rappresentato il tentativo più organico di modificare l'assetto costituzionale della magistratura italiana, prevedendo la separazione delle carriere, lo sdoppiamento del CSM e l'istituzione di un'Alta Corte Disciplinare. L'iter parlamentare si è concluso il 30 ottobre 2025 senza il raggiungimento della maggioranza dei due terzi dei componenti in seconda deliberazione, richiedendo dunque l'indizione del referendum costituzionale confermativo previsto dall'art. 138 della Costituzione. Il referendum del 22-23 marzo 2026 ha visto la prevalenza del NO con il 53,74% dei voti validi a fronte di un'affluenza del 58,9%, sancendo la bocciatura della riforma.
Il quadro normativo di riferimento
- Costituzione della Repubblica Italiana, Titolo IV della Parte II "La Magistratura":
- Art. 101 (giustizia nel nome del popolo, soggezione del giudice alla legge);
- Art. 102 (funzione giurisdizionale ed esclusione dei giudici straordinari/speciali);
- Art. 104 (autonomia e indipendenza della magistratura, composizione e presidenza del CSM);
- Art. 105 (poteri del CSM in materia di assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari);
- Art. 106 (nomine a concorso e nomina di magistrati onorari);
- Art. 107 (inamovibilità, distinzione per funzioni, requisizioni del PM);
- Art. 108 (norme sull'ordinamento giudiziario riservate alla legge);
- Art. 109 (PG ha diretta disponibilità della polizia giudiziaria);
- Art. 110 (organizzazione e funzionamento dei servizi della giustizia riservata al Ministro);
- Art. 111 (giusto processo);
- Art. 112 (obbligatorietà dell'azione penale);
- Art. 113 (tutela giurisdizionale contro gli atti della PA);
- Art. 138 Cost. — Procedura aggravata di revisione costituzionale (doppia deliberazione + referendum eventuale);
- R.D. 30 gennaio 1941 n. 12 — Ordinamento giudiziario (norme primarie ancora vigenti);
- L. 24 marzo 1958 n. 195 — Norme sulla costituzione e sul funzionamento del CSM;
- D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160 — Nuova disciplina dell'accesso in magistratura e della progressione economica e di funzioni dei magistrati (Riforma Castelli-Mastella);
- L. 17 giugno 2022 n. 71 — Riforma dell'ordinamento giudiziario cd. "Riforma Cartabia";
- L. 25 maggio 1970 n. 352 — Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa popolare;
- Legge costituzionale 30 ottobre 2025 — "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" (oggetto del referendum, NON entrata in vigore);
- D.P.R. 13 gennaio 2026 — Indizione del referendum costituzionale confermativo del 22-23 marzo 2026;
- L. 9 agosto 2024 n. 114 — Riforma Nordio ORDINARIA (abolizione abuso di ufficio, traffico influenze, intercettazioni — DA TENERE DISTINTA dalla riforma costituzionale).
L'iter parlamentare della riforma
| Data | Passaggio |
|---|---|
| 29 maggio 2024 | Approvazione del DDL da parte del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro Nordio (Governo Meloni) |
| 2024-2025 | Prima deliberazione: approvazione al Senato e alla Camera con maggioranza assoluta (non 2/3) |
| 2025 | Intervallo minimo di 3 mesi tra prima e seconda deliberazione (art. 138 Cost.) |
| 30 ottobre 2025 | Seconda deliberazione: approvazione definitiva dal Parlamento; pubblicazione in GU n. 253 del 30/10/2025 |
| Novembre 2025 | Richiesta di referendum presentata da 1/5 dei membri delle Camere (sia di maggioranza sia di opposizione) |
| 13 gennaio 2026 | DPR di indizione del referendum confermativo (GU n. 10 del 14/1/2026) |
| 22-23 marzo 2026 | Svolgimento del referendum: affluenza 58,9%, NO 53,74% - SÌ 46,26% (dato ufficiale Eligendo/Viminale; proiezione Opinio/Rai: NO 53,74% - SÌ 46,26%) |
| Conseguenza | Riforma BOCCIATA: non entra in vigore; mantenimento dell'attuale assetto costituzionale |
I tre pilastri della riforma (bocciata)
1. La separazione delle carriere (modifica artt. 102 e 104 Cost.)
- Introduzione in Costituzione delle "due carriere distinte": la carriera giudicante (per i giudici) e la carriera requirente (per i pubblici ministeri);
- Eliminazione del passaggio di funzioni da una carriera all'altra (oggi consentito in via molto limitata dal D.Lgs. 160/2006);
- La legge ordinaria di attuazione avrebbe regolato i dettagli (concorso unico o sdoppiato, modalità di accesso, valutazioni di professionalità ecc.);
- L'art. 102 nella nuova formulazione avrebbe precisato che "la magistratura è composta dai magistrati della carriera giudicante e della carriera requirente";
- Rimaneva il principio di unicità dell'ordine giudiziario (art. 104 nuova formulazione).
2. Lo sdoppiamento del CSM (modifica artt. 104, 105 Cost.)
- L'attuale CSM (unico, presieduto dal Presidente della Repubblica) sarebbe stato sostituito da due Consigli Superiori della Magistratura distinti:
- CSM giudicante: per i magistrati giudicanti, con membro di diritto il Primo Presidente della Corte di Cassazione;
- CSM requirente: per i magistrati requirenti, con membro di diritto il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione;
- Entrambi i CSM avrebbero continuato a essere presieduti dal Presidente della Repubblica;
- Composizione: per ciascun CSM, 1/3 membri laici (eletti dal Parlamento in seduta comune) + 2/3 membri togati;
- Sorteggio (non più elezione) di tutti i membri togati e laici, da basi qualificate predefinite;
- Vicepresidente di ciascun CSM eletto tra i membri sorteggiati dal Parlamento;
- Funzioni di ciascun CSM: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni dei magistrati della propria carriera;
- Sottrazione della funzione disciplinare ai CSM, conferita all'Alta Corte Disciplinare.
3. L'Alta Corte Disciplinare (nuovo organo costituzionale)
- Nuovo organo costituzionale autonomo per la responsabilità disciplinare dei magistrati;
- Composizione: 15 membri;
- 3 membri nominati dal Presidente della Repubblica;
- 3 membri estratti a sorte da un elenco di giuristi compilato dal Parlamento in seduta comune;
- 6 membri estratti a sorte tra magistrati giudicanti con almeno 20 anni di esercizio della funzione ed esperienza in Cassazione;
- 3 membri estratti a sorte tra magistrati requirenti con almeno 20 anni di esercizio della funzione ed esperienza in Cassazione;
- Togati in maggioranza (9 su 15);
- Presidente eletto tra i membri "laici";
- Non presieduta dal Presidente della Repubblica (incompatibilità con la carica);
- Esercizio in via esclusiva del potere disciplinare nei confronti dei magistrati.
Gli articoli costituzionali modificati
| Articolo | Oggetto della modifica |
|---|---|
| Art. 87 c. 10 | Presidenza dei due CSM da parte del Presidente della Repubblica |
| Art. 102 c. 1 | Introduzione delle "due carriere" giudicante e requirente |
| Art. 104 | Sdoppiamento del CSM in due distinti Consigli Superiori; sorteggio dei componenti |
| Art. 105 | Poteri dei due CSM (senza più funzione disciplinare) |
| Art. 106 c. 3 | Reclutamento dei magistrati delle due carriere |
| Art. 107 c. 1 | Inamovibilità dei magistrati delle due carriere |
| Art. 110 | Rapporti tra Ministero della Giustizia e ordine giudiziario |
L'esito del referendum (22-23 marzo 2026)
- Affluenza: 58,9% degli aventi diritto (record per un referendum costituzionale dopo il 2016);
- SÌ (favorevoli alla riforma): circa 46,26%;
- NO (contrari alla riforma): circa 53,74%;
- Affluenza più alta nel Centro-Nord (Emilia-Romagna 66,67%, Toscana 66,27%, Umbria 65,05%);
- Affluenza più bassa nel Sud (Sicilia 46,14%, Crotone 42,63%);
- Città con affluenza più alta: Bologna 71,63%, Firenze 71,31%;
- Secondo le stime YouTrend, il SÌ ha prevalso in 3 regioni (Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Veneto); il NO in 13 regioni;
- Nessun quorum richiesto (referendum confermativo ex art. 138 Cost.);
- Conseguenza: la riforma costituzionale non entra in vigore; mantenimento dell'attuale assetto costituzionale della magistratura.
L'art. 138 Cost. e la procedura aggravata di revisione costituzionale
- Prima deliberazione: approvazione del disegno di legge costituzionale da parte di ciascuna Camera con la maggioranza assoluta dei componenti;
- Intervallo: non inferiore a 3 mesi tra le due deliberazioni;
- Seconda deliberazione: approvazione del medesimo testo (senza modifiche) da parte di ciascuna Camera;
- Se in seconda deliberazione si raggiunge la maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera → legge promulgata e pubblicata in GU senza referendum;
- Se in seconda deliberazione si raggiunge solo la maggioranza assoluta (più della metà) → la legge è pubblicata in GU e può essere sottoposta a referendum confermativo entro 3 mesi su richiesta di:
- Un quinto dei membri di una Camera;
- 500.000 elettori;
- 5 Consigli regionali;
- Il referendum confermativo non ha quorum;
- La legge è promulgata se il SÌ ottiene la maggioranza dei voti validi;
- Non si fa luogo a referendum se la legge è approvata con la maggioranza dei 2/3 dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione;
- Limite assoluto: non possono essere oggetto di revisione la "forma repubblicana" (art. 139 Cost.) né i principi fondamentali e i diritti inviolabili (Corte Cost. Sent. 1146/1988).
I referendum costituzionali nella storia repubblicana
| Data | Riforma | Esito |
|---|---|---|
| 7 ottobre 2001 | Riforma del Titolo V (federalismo amministrativo, Governo Amato) | SÌ (entrata in vigore) |
| 25-26 giugno 2006 | Riforma Berlusconi-Bossi (devolution + premierato) | NO (bocciata) |
| 4 dicembre 2016 | Riforma Renzi-Boschi (Senato non elettivo + abolizione CNEL) | NO (bocciata) |
| 20-21 settembre 2020 | Riduzione del numero dei parlamentari (da 945 a 600) | SÌ (entrata in vigore) |
| 22-23 marzo 2026 | Riforma Meloni-Nordio (separazione carriere magistrati) | NO 53,74% (bocciata) |
L'attuale assetto costituzionale della magistratura (mantenuto)
- Unicità dell'ordine giudiziario (art. 102 Cost.): la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario;
- Distinzione solo per funzioni (art. 107 c. 3 Cost.): i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni;
- CSM unico (art. 104 Cost.): composto da 33 membri (16 togati eletti dai magistrati + 8 laici eletti dal Parlamento in seduta comune + 3 di diritto - Presidente della Repubblica come Presidente, Primo Presidente della Cassazione, Procuratore Generale della Cassazione); vicepresidente eletto tra i laici;
- Funzione disciplinare: esercitata dalla Sezione Disciplinare del CSM;
- Reclutamento per concorso (art. 106 Cost.);
- Inamovibilità dei magistrati (art. 107 c. 1 Cost.);
- Indipendenza e autonomia della magistratura da ogni altro potere (art. 104 c. 1 Cost.);
- Passaggio di funzioni tra giudicante e requirente disciplinato dal D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160 e successive modifiche (cd. "Riforma Cartabia" L. 71/2022 ha ridotto a una sola le possibilità di passaggio in carriera).
La differenza con la "Riforma Nordio" ordinaria (L. 114/2024)
- La Riforma Meloni-Nordio COSTITUZIONALE (separazione carriere) è quella oggetto della presente guida ed è stata BOCCIATA dal referendum del 22-23 marzo 2026;
- La Riforma Nordio ORDINARIA è invece la L. 9 agosto 2024 n. 114, già in vigore, che ha:
- Abolito il reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.);
- Modificato il reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.);
- Introdotto restrizioni all'utilizzo delle intercettazioni;
- I due provvedimenti vanno tenuti nettamente distinti, pur essendo entrambi promossi dal Ministro della Giustizia Carlo Nordio (Governo Meloni).
Per gli aspiranti dipendenti pubblici (settori giustizia, Ministero della Giustizia, magistratura ordinaria, giudici di pace, cancellieri, funzionari giudiziari, dipendenti CSM, avvocati), polizia giudiziaria (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Penitenziaria, Polizia Municipale che collabora con PG), forze dell'ordine in generale, operatori della giustizia e cittadini interessati al diritto costituzionale — La Riforma Costituzionale Meloni-Nordio è materia di massima attualità giuridica e istituzionale ricorrente nei concorsi pubblici di area amministrativa, giudiziaria e di vigilanza. Vanno padroneggiati: (i) fonte normativa: legge costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare", approvata in via definitiva dal Parlamento il 30 ottobre 2025 e pubblicata in GU n. 253 del 30/10/2025; (ii) articoli costituzionali modificati: artt. 87 c. 10, 102 c. 1, 104, 105, 106 c. 3, 107 c. 1 e 110 Cost.; (iii) iter: varata da CdM il 29/5/2024 su proposta del Ministro Giustizia Carlo Nordio (Governo Meloni); approvata in entrambe le Camere in seconda deliberazione con maggioranza assoluta ma NON 2/3; sottoposta a referendum costituzionale confermativo art. 138 Cost.; richiesta del referendum da 1/5 dei membri delle Camere (sia maggioranza sia opposizione); indetto con DPR 13/1/2026 (GU n. 10 del 14/1/2026); (iv) referendum 22-23 marzo 2026: affluenza 58,9% (record); NO 53,74% - SÌ 46,26% (dato ufficiale Eligendo/Viminale; proiezione Opinio/Rai: NO 53,74% - SÌ 46,26%); riforma BOCCIATA, non entra in vigore; (v) tre pilastri della riforma (bocciata): 1. SEPARAZIONE CARRIERE giudicante (giudici) e requirente (PM) con eliminazione passaggio funzioni, dettagli operativi rinviati a legge ordinaria di attuazione (concorso unico o sdoppiato); 2. SDOPPIAMENTO CSM in due Consigli Superiori distinti - CSM giudicante con membro di diritto Primo Presidente Cassazione + CSM requirente con membro di diritto Procuratore Generale Cassazione, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica; composizione 1/3 laici + 2/3 togati; sorteggio di tutti i membri (no più elezione); vicepresidente eletto tra i membri sorteggiati dal Parlamento; 3. ALTA CORTE DISCIPLINARE nuovo organo costituzionale autonomo: 15 membri di cui 3 nominati dal Presidente della Repubblica + 3 estratti a sorte tra giuristi (elenco Parlamento in seduta comune) + 6 estratti a sorte tra magistrati giudicanti 20 anni Cassazione + 3 estratti a sorte tra magistrati requirenti 20 anni Cassazione; togati 9 su 15 (maggioranza); presidente eletto tra i laici; NON presieduta dal Presidente della Repubblica (incompatibilità); sottrazione potere disciplinare ai CSM; (vi) art. 138 Cost. procedura aggravata revisione costituzionale: doppia deliberazione di ciascuna Camera con intervallo ≥3 mesi; in seconda deliberazione: con 2/3 → legge entra in vigore senza referendum; con maggioranza assoluta (non 2/3) → eventuale referendum su richiesta entro 3 mesi di 1/5 membri Camera, 500.000 elettori, 5 Consigli regionali; nessun quorum per referendum costituzionale confermativo; promulgazione se SÌ maggioranza voti validi; limite assoluto art. 139 Cost. (forma repubblicana) + principi fondamentali (Corte Cost. 1146/1988); (vii) conseguenze bocciatura: mantenimento attuale assetto costituzionale magistratura - unicità ordine giudiziario art. 102; distinzione solo per funzioni art. 107 c. 3; CSM unico art. 104 (33 membri: 16 togati eletti + 8 laici Parlamento seduta comune + 3 di diritto - PdR presidente, Primo Presidente Cassazione, Procuratore Generale Cassazione); vicepresidente CSM eletto tra i laici; funzione disciplinare in capo a Sezione Disciplinare del CSM; reclutamento per concorso art. 106; inamovibilità art. 107 c. 1; indipendenza autonomia art. 104 c. 1; passaggio funzioni disciplinato da D.Lgs. 5/4/2006 n. 160 (cd. "Riforma Castelli-Mastella") come modificato da L. 17/6/2022 n. 71 (cd. "Riforma Cartabia" ordinamento giudiziario) → max una sola possibilità di passaggio in carriera; (viii) differenza con Riforma Nordio ORDINARIA L. 9/8/2024 n. 114: già in vigore - abolizione abuso ufficio art. 323 cp + modifica traffico influenze art. 346-bis cp + restrizioni intercettazioni; (ix) storia referendum costituzionali repubblicani: 7/10/2001 SÌ riforma Titolo V (federalismo amministrativo); 25-26/6/2006 NO riforma Berlusconi-Bossi (devolution + premierato); 4/12/2016 NO riforma Renzi-Boschi (Senato non elettivo + abolizione CNEL); 20-21/9/2020 SÌ riduzione parlamentari (da 945 a 600); 22-23/3/2026 NO Riforma Meloni-Nordio separazione carriere magistrati; 5° referendum costituzionale + 3ª bocciatura; (x) geografia del voto referendum 2026: affluenza più alta Emilia-Romagna 66,67%, Toscana 66,27%, Umbria 65,05%; più bassa Sicilia 46,14%, Crotone 42,63%; città Bologna 71,63%, Firenze 71,31%; SÌ vince in 3 regioni (Friuli-Venezia Giulia, Lombardia, Veneto); NO in 13 regioni.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la Riforma Costituzionale Meloni-Nordio sulla separazione delle carriere dei magistrati e l'esito del referendum costituzionale del 22-23 marzo 2026".
Risposta strutturata: (i) fonte normativa: la cd. "Riforma Meloni-Nordio" è la legge costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare", approvata in via definitiva dal Parlamento il 30 ottobre 2025 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 30 ottobre 2025; modifica gli articoli 87 c. 10, 102 c. 1, 104, 105, 106 c. 3, 107 c. 1 e 110 della Costituzione, ridisegnando in modo profondo l'architettura costituzionale della magistratura italiana contenuta nel Titolo IV della Parte II della Costituzione; (ii) contesto storico e politico: la riforma è stata varata dal Consiglio dei Ministri il 29 maggio 2024 su proposta del Ministro della Giustizia Carlo Nordio del Governo Meloni; si è inserita in un dibattito storico sulla separazione delle carriere risalente alla Commissione Bicamerale D'Alema (1997-1998) e in un contesto di rapporti talvolta tesi tra politica e magistratura dal periodo di "Mani Pulite" in poi; (iii) iter parlamentare: il disegno di legge costituzionale ha seguito la procedura aggravata di revisione costituzionale ai sensi dell'art. 138 della Costituzione, con prima deliberazione di ciascuna Camera (Senato e Camera dei Deputati) e successiva seconda deliberazione dopo l'intervallo minimo di tre mesi; la seconda deliberazione si è conclusa il 30 ottobre 2025 con l'approvazione del medesimo testo da parte di entrambe le Camere con la maggioranza assoluta dei componenti, ma senza il raggiungimento della maggioranza qualificata dei due terzi che avrebbe consentito la promulgazione diretta; (iv) tre pilastri della riforma: la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti (i giudici) e magistrati requirenti (i pubblici ministeri), con introduzione nell'art. 102 della Costituzione delle "due carriere distinte" ed eliminazione del passaggio di funzioni tra le due (dettagli operativi rinviati alla legge ordinaria di attuazione); lo sdoppiamento del Consiglio Superiore della Magistratura in due distinti Consigli Superiori (uno per i giudici, l'altro per i pubblici ministeri), entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica e composti per un terzo da membri laici e per due terzi da membri togati, tutti scelti per sorteggio (e non più per elezione); l'istituzione di una nuova Alta Corte Disciplinare quale organo costituzionale autonomo per la responsabilità disciplinare dei magistrati, composta da quindici membri (tre nominati dal Presidente della Repubblica, tre estratti a sorte da un elenco di giuristi compilato dal Parlamento in seduta comune, sei estratti a sorte tra magistrati giudicanti con vent'anni di esperienza in Cassazione e tre estratti a sorte tra magistrati requirenti con vent'anni di esperienza in Cassazione), non presieduta dal Presidente della Repubblica e con presidente eletto tra i membri laici; (v) iter del referendum confermativo: non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi in seconda deliberazione, ai sensi dell'art. 138 della Costituzione la legge è stata sottoposta a referendum confermativo, richiesto entro tre mesi dalla pubblicazione da un quinto dei membri delle Camere (in questo caso sia da parlamentari di maggioranza sia di opposizione); il referendum è stato indetto con D.P.R. 13 gennaio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2026; (vi) esito del referendum del 22-23 marzo 2026: il referendum si è concluso con un'affluenza record del 58,9% degli aventi diritto (la più alta per un referendum costituzionale dopo il 2016) e con la prevalenza dei voti contrari alla riforma: il NO ha ottenuto circa il 53,74% dei voti validi (dato ufficiale Eligendo/Ministero dell'Interno), mentre il SÌ ha ottenuto il 46,26%; la riforma è stata pertanto bocciata dagli elettori e non è entrata in vigore; (vii) conseguenze: con la bocciatura referendaria si è confermato l'attuale assetto costituzionale della magistratura, fondato sull'unicità dell'ordine giudiziario di cui all'art. 102 Cost., sulla distinzione dei magistrati soltanto per diversità di funzioni di cui all'art. 107 c. 3 Cost., sull'unico Consiglio Superiore della Magistratura di cui all'art. 104 Cost. (composto da trentatré membri, di cui sedici togati eletti dai magistrati, otto laici eletti dal Parlamento in seduta comune e tre di diritto - il Presidente della Repubblica con funzione di Presidente del CSM, il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione) e sul mantenimento della funzione disciplinare in capo a una Sezione Disciplinare del CSM stesso; il passaggio di funzioni tra giudicante e requirente continua ad essere disciplinato dal D.Lgs. 5 aprile 2006 n. 160 come modificato dalla L. 17 giugno 2022 n. 71 (cd. "Riforma Cartabia" dell'ordinamento giudiziario), che ha ridotto a una sola le possibilità di passaggio in carriera; (viii) art. 138 della Costituzione e procedura di revisione: la procedura aggravata di revisione costituzionale prevede che le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali siano adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e siano approvate, nella seconda votazione, a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera; tali leggi sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano richiesta un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali; la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi; non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti; (ix) differenza con la "Riforma Nordio" ordinaria L. 9 agosto 2024 n. 114: la Riforma Meloni-Nordio costituzionale sulla separazione delle carriere è da tenere nettamente distinta dalla diversa "Riforma Nordio" ordinaria contenuta nella Legge 9 agosto 2024 n. 114, già in vigore, che ha riguardato l'abolizione del reato di abuso di ufficio (art. 323 c.p.), la modifica del reato di traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) e l'introduzione di restrizioni all'utilizzo delle intercettazioni; (x) i referendum costituzionali nella storia repubblicana: il referendum del 22-23 marzo 2026 si inserisce in una serie storica di cinque referendum costituzionali - 7 ottobre 2001 (SÌ alla riforma del Titolo V), 25-26 giugno 2006 (NO alla riforma Berlusconi-Bossi), 4 dicembre 2016 (NO alla riforma Renzi-Boschi), 20-21 settembre 2020 (SÌ alla riduzione del numero dei parlamentari da 945 a 600) e 22-23 marzo 2026 (NO alla Riforma Meloni-Nordio), risultando il terzo referendum costituzionale a concludersi con la bocciatura della riforma proposta dalla maggioranza di Governo.
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