Il referendum è uno strumento di democrazia diretta previsto dalla Costituzione italiana per consentire al corpo elettorale di partecipare direttamente alle scelte normative dello Stato. L'ordinamento italiano conosce diverse tipologie di referendum: abrogativo (art. 75 Cost.), costituzionale o confermativo (art. 138 Cost.), territoriale per fusione o variazione di Regioni (art. 132 Cost.), e referendum locali previsti dagli Statuti regionali. Il primo referendum in assoluto fu quello istituzionale del 2 giugno 1946 tra Repubblica e Monarchia, indetto con una legge ad hoc e non previsto dalla Costituzione del 1948.

Il referendum abrogativo (art. 75 Cost.)

L'art. 75 della Costituzione stabilisce: "È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali".

I limiti oggettivi del referendum abrogativo

L'art. 75 c. 2 esclude espressamente dal referendum abrogativo:

La Corte Costituzionale, con giurisprudenza consolidata (sentenze 16/1978, 27/1981 e successive), ha individuato ulteriori limiti impliciti: non sono soggette a referendum la Costituzione stessa, le leggi costituzionali, le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (cioè quelle indispensabili per garantire principi costituzionali), le leggi a contenuto comunitariamente vincolato (di attuazione di obblighi UE).

I quorum del referendum abrogativo

L'art. 75 c. 4 prevede una doppia maggioranza per la validità e l'efficacia abrogativa:

Se non si raggiunge il quorum strutturale, il referendum è dichiarato nullo e la legge oggetto del quesito rimane in vigore, indipendentemente dal voto degli elettori che hanno effettivamente partecipato. È la cosiddetta strategia dell'astensione, frequentemente utilizzata dai contrari all'abrogazione.

La procedura

  1. Iniziativa: 500.000 elettori (raccolta firme autenticate da pubblici ufficiali) o 5 Consigli regionali (con delibera consiliare);
  2. Presentazione: alla Cancelleria della Corte di Cassazione dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno di riferimento (art. 32 L. 25 maggio 1970, n. 352);
  3. Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione: verifica la regolarità della richiesta, il numero delle firme, la formulazione del quesito;
  4. Giudizio di ammissibilità: la Corte Costituzionale si pronuncia entro il 10 febbraio dell'anno successivo (art. 33 L. 352/1970);
  5. Indizione: il Presidente della Repubblica indice la consultazione con DPR; si vota in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.

Il referendum costituzionale (art. 138 Cost.)

L'art. 138 c. 2 della Costituzione prevede il referendum sulle leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali approvate dal Parlamento con la procedura aggravata. Le caratteristiche:

Perché non c'è quorum nel referendum confermativo?

L'assenza di quorum riflette la diversa logica dell'art. 138 rispetto all'art. 75: nel referendum confermativo l'oggetto è una legge già deliberata dal Parlamento ma con maggioranza non rinforzata; si chiede al popolo di confermarla o respingerla. La partecipazione è quindi un esercizio di "opposizione" alla deliberazione parlamentare, e l'esito ha valore senza necessità di un livello minimo di partecipazione. Nel referendum abrogativo, viceversa, si chiede di scardinare una legge in vigore: serve perciò una soglia di partecipazione che ne attesti la rilevanza democratica.

I referendum svolti in Italia

Dal 1946 al 2026 si sono tenuti in Italia oltre 70 referendum, prevalentemente abrogativi. Casi storici di grande impatto:

AnnoReferendumEsito
1946Istituzionale (Repubblica/Monarchia)Vinse la Repubblica (54,3%)
1974Abrogazione della L. divorzio (L. Fortuna-Baslini)Vinse il NO (mantenuto il divorzio, 59,3%)
1978Finanziamento pubblico ai partiti, L. RealeConfermate entrambe le leggi
19815 quesiti, tra cui aborto e legittima difesaConferma della L. 194/1978 sull'aborto
1987Energia nucleare (3 quesiti)Uscita dell'Italia dal nucleare
1993Legge elettorale, finanziamento pubblico partitiVittoria dei SI (abrogazione)
2006Referendum costituzionale (riforma Berlusconi)Vinse il NO (riforma respinta)
2011Acqua pubblica, nucleare, legittimo impedimentoVittoria dei SI con quorum raggiunto
2016Referendum costituzionale (riforma Renzi-Boschi)Vinse il NO (riforma respinta)
2020Referendum costituzionale (taglio parlamentari)Vinse il SI (riduzione a 600 parlamentari)
20255 quesiti abrogativi su lavoro (CGIL) e cittadinanza (8-9 giugno)Quorum non raggiunto (affluenza 30,6%); pur con prevalenza del Sì sui quesiti, i referendum sono stati invalidati
2026Referendum costituzionale separazione carriere magistrati (22-23 marzo)Vinse il NO (circa 54%); riforma respinta

Il giudizio di ammissibilità

La Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 2 della L. Cost. 11 marzo 1953, n. 1, decide sull'ammissibilità del referendum abrogativo. Verifica:

Gli effetti dell'abrogazione

L'abrogazione referendaria produce gli stessi effetti di un'abrogazione legislativa: la legge cessa di essere in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che proclama il risultato (art. 37 L. 352/1970). Il Presidente della Repubblica può tuttavia, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministero della Giustizia, differire l'efficacia dell'abrogazione fino a 60 giorni per dare al legislatore il tempo di intervenire (caso utilizzato raramente).

Effetto preclusivo: la Corte Cost. 199/2012

La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199/2012, ha sancito che la disciplina abrogata per referendum non può essere riproposta dal legislatore se non sussistono mutamenti strutturali del quadro politico o del contesto generale. È un effetto "preclusivo" che tutela la sovranità popolare dall'aggiramento parlamentare delle scelte referendarie.

Il referendum territoriale (art. 132 Cost.)

L'art. 132 disciplina i referendum per:

Casi storici: il Comune di Sappada (2017) è stato distaccato dal Veneto (Provincia di Belluno) e aggregato al Friuli-Venezia Giulia (Provincia di Udine) con L. 5 dicembre 2017, n. 182, dopo referendum delle popolazioni interessate.

I referendum locali

I referendum a livello regionale, comunale o provinciale sono disciplinati dagli Statuti delle Regioni e degli Enti locali (art. 8 TUEL - D.Lgs. 267/2000), nonché dai regolamenti. Tipologie:

Il referendum giustizia 22-23 marzo 2026: separazione delle carriere

Il 22 e 23 marzo 2026 si è svolto in Italia il referendum costituzionale confermativo sulla legge di revisione costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" (c.d. riforma Meloni-Nordio sulla separazione delle carriere dei magistrati), pubblicata in G.U. il 30 ottobre 2025 e indetta con DPR 7 febbraio 2026 (GU n. 31). La riforma interveniva sugli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 Cost., introducendo: (i) la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti; (ii) lo sdoppiamento del CSM in due distinti organi (uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri); (iii) la nuova Alta Corte disciplinare; (iv) la selezione dei componenti togati del CSM mediante sorteggio.

Trattandosi di referendum ex art. 138 c. 2 Cost., il voto è stato valido a prescindere dal numero di elettori (assenza di quorum strutturale). L'esito ha visto la vittoria del NO con circa il 54%, contro il 46% del Sì: la riforma costituzionale è stata pertanto respinta e non è entrata in vigore. Il rigetto è definitivo: per una eventuale riproposizione il Parlamento dovrà ripercorrere l'intero iter aggravato dell'art. 138 Cost.

Le fonti normative

Approfondisci con il Manuale Polizia Municipale 2026

Il referendum è argomento ricorrente nel diritto costituzionale dei concorsi pubblici. Nel Manuale trovi una sintesi sistematica delle diverse tipologie di referendum, dei quorum, della procedura e del rapporto con la giurisprudenza costituzionale.

Scopri il Manuale su Amazon →
Materiale di studio

Polizia Municipale 2026

Manuale completo per concorsi PM

Vedi su Amazon ↗