Il referendum è uno strumento di democrazia diretta previsto dalla Costituzione italiana per consentire al corpo elettorale di partecipare direttamente alle scelte normative dello Stato. L'ordinamento italiano conosce diverse tipologie di referendum: abrogativo (art. 75 Cost.), costituzionale o confermativo (art. 138 Cost.), territoriale per fusione o variazione di Regioni (art. 132 Cost.), e referendum locali previsti dagli Statuti regionali. Il primo referendum in assoluto fu quello istituzionale del 2 giugno 1946 tra Repubblica e Monarchia, indetto con una legge ad hoc e non previsto dalla Costituzione del 1948.
Il referendum abrogativo (art. 75 Cost.)
L'art. 75 della Costituzione stabilisce: "È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali".
I limiti oggettivi del referendum abrogativo
L'art. 75 c. 2 esclude espressamente dal referendum abrogativo:
- le leggi tributarie (di imposte e tasse);
- le leggi di bilancio (previsione di entrate e spese statali);
- le leggi di amnistia e indulto;
- le leggi di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.
La Corte Costituzionale, con giurisprudenza consolidata (sentenze 16/1978, 27/1981 e successive), ha individuato ulteriori limiti impliciti: non sono soggette a referendum la Costituzione stessa, le leggi costituzionali, le leggi a contenuto costituzionalmente vincolato (cioè quelle indispensabili per garantire principi costituzionali), le leggi a contenuto comunitariamente vincolato (di attuazione di obblighi UE).
I quorum del referendum abrogativo
L'art. 75 c. 4 prevede una doppia maggioranza per la validità e l'efficacia abrogativa:
- quorum strutturale (di validità) — deve aver partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto (50%+1 elettori);
- quorum funzionale (deliberativo) — deve essere raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi a favore del "Sì" (cioè dell'abrogazione).
Se non si raggiunge il quorum strutturale, il referendum è dichiarato nullo e la legge oggetto del quesito rimane in vigore, indipendentemente dal voto degli elettori che hanno effettivamente partecipato. È la cosiddetta strategia dell'astensione, frequentemente utilizzata dai contrari all'abrogazione.
La procedura
- Iniziativa: 500.000 elettori (raccolta firme autenticate da pubblici ufficiali) o 5 Consigli regionali (con delibera consiliare);
- Presentazione: alla Cancelleria della Corte di Cassazione dal 1° gennaio al 30 settembre dell'anno di riferimento (art. 32 L. 25 maggio 1970, n. 352);
- Ufficio centrale per il referendum presso la Cassazione: verifica la regolarità della richiesta, il numero delle firme, la formulazione del quesito;
- Giudizio di ammissibilità: la Corte Costituzionale si pronuncia entro il 10 febbraio dell'anno successivo (art. 33 L. 352/1970);
- Indizione: il Presidente della Repubblica indice la consultazione con DPR; si vota in una domenica compresa tra il 15 aprile e il 15 giugno.
Il referendum costituzionale (art. 138 Cost.)
L'art. 138 c. 2 della Costituzione prevede il referendum sulle leggi di revisione costituzionale e altre leggi costituzionali approvate dal Parlamento con la procedura aggravata. Le caratteristiche:
- Natura: è un referendum confermativo (anche detto "approvativo"); non serve a cancellare una legge esistente, ma interviene alla fine di un procedimento parlamentare già completato per confermarne o respingerne l'entrata in vigore;
- Quando si tiene: solo se la legge costituzionale è stata approvata nella seconda votazione con maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi dei componenti di ciascuna Camera. Se è stata approvata con maggioranza dei 2/3, non si fa luogo a referendum;
- Iniziativa: un quinto dei membri di una Camera, oppure 500.000 elettori, oppure 5 Consigli regionali, entro 3 mesi dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale;
- Nessun quorum strutturale: la legge è approvata se raggiunge la maggioranza dei voti validi, indipendentemente dal numero di partecipanti.
Perché non c'è quorum nel referendum confermativo?
L'assenza di quorum riflette la diversa logica dell'art. 138 rispetto all'art. 75: nel referendum confermativo l'oggetto è una legge già deliberata dal Parlamento ma con maggioranza non rinforzata; si chiede al popolo di confermarla o respingerla. La partecipazione è quindi un esercizio di "opposizione" alla deliberazione parlamentare, e l'esito ha valore senza necessità di un livello minimo di partecipazione. Nel referendum abrogativo, viceversa, si chiede di scardinare una legge in vigore: serve perciò una soglia di partecipazione che ne attesti la rilevanza democratica.
I referendum svolti in Italia
Dal 1946 al 2026 si sono tenuti in Italia oltre 70 referendum, prevalentemente abrogativi. Casi storici di grande impatto:
| Anno | Referendum | Esito |
|---|---|---|
| 1946 | Istituzionale (Repubblica/Monarchia) | Vinse la Repubblica (54,3%) |
| 1974 | Abrogazione della L. divorzio (L. Fortuna-Baslini) | Vinse il NO (mantenuto il divorzio, 59,3%) |
| 1978 | Finanziamento pubblico ai partiti, L. Reale | Confermate entrambe le leggi |
| 1981 | 5 quesiti, tra cui aborto e legittima difesa | Conferma della L. 194/1978 sull'aborto |
| 1987 | Energia nucleare (3 quesiti) | Uscita dell'Italia dal nucleare |
| 1993 | Legge elettorale, finanziamento pubblico partiti | Vittoria dei SI (abrogazione) |
| 2006 | Referendum costituzionale (riforma Berlusconi) | Vinse il NO (riforma respinta) |
| 2011 | Acqua pubblica, nucleare, legittimo impedimento | Vittoria dei SI con quorum raggiunto |
| 2016 | Referendum costituzionale (riforma Renzi-Boschi) | Vinse il NO (riforma respinta) |
| 2020 | Referendum costituzionale (taglio parlamentari) | Vinse il SI (riduzione a 600 parlamentari) |
| 2025 | 5 quesiti abrogativi su lavoro (CGIL) e cittadinanza (8-9 giugno) | Quorum non raggiunto (affluenza 30,6%); pur con prevalenza del Sì sui quesiti, i referendum sono stati invalidati |
| 2026 | Referendum costituzionale separazione carriere magistrati (22-23 marzo) | Vinse il NO (circa 54%); riforma respinta |
Il giudizio di ammissibilità
La Corte Costituzionale, ai sensi dell'art. 2 della L. Cost. 11 marzo 1953, n. 1, decide sull'ammissibilità del referendum abrogativo. Verifica:
- l'osservanza dei limiti oggettivi dell'art. 75 c. 2;
- l'osservanza dei limiti impliciti elaborati dalla giurisprudenza (norme costituzionalmente o comunitariamente vincolate);
- la chiarezza e univocità del quesito (non manipolatorio, comprensibile per l'elettore);
- l'omogeneità del quesito (un solo oggetto, non quesiti "a pacchetto");
- il carattere abrogativo e non "manipolativo" (non possono essere proposti quesiti che de facto introducono nuova disciplina).
Gli effetti dell'abrogazione
L'abrogazione referendaria produce gli stessi effetti di un'abrogazione legislativa: la legge cessa di essere in vigore dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto del Presidente della Repubblica che proclama il risultato (art. 37 L. 352/1970). Il Presidente della Repubblica può tuttavia, su proposta del Ministro competente di concerto con il Ministero della Giustizia, differire l'efficacia dell'abrogazione fino a 60 giorni per dare al legislatore il tempo di intervenire (caso utilizzato raramente).
Effetto preclusivo: la Corte Cost. 199/2012
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 199/2012, ha sancito che la disciplina abrogata per referendum non può essere riproposta dal legislatore se non sussistono mutamenti strutturali del quadro politico o del contesto generale. È un effetto "preclusivo" che tutela la sovranità popolare dall'aggiramento parlamentare delle scelte referendarie.
Il referendum territoriale (art. 132 Cost.)
L'art. 132 disciplina i referendum per:
- Fusione di Regioni o creazione di nuove Regioni (c. 1) — richiesta da Consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni interessate; la modifica avviene con legge costituzionale;
- Distacco di Province o Comuni da una Regione e aggregazione ad altra (c. 2) — su iniziativa di almeno 1/3 della popolazione delle aree interessate; serve l'approvazione con legge ordinaria della Repubblica, sentiti i Consigli regionali.
Casi storici: il Comune di Sappada (2017) è stato distaccato dal Veneto (Provincia di Belluno) e aggregato al Friuli-Venezia Giulia (Provincia di Udine) con L. 5 dicembre 2017, n. 182, dopo referendum delle popolazioni interessate.
I referendum locali
I referendum a livello regionale, comunale o provinciale sono disciplinati dagli Statuti delle Regioni e degli Enti locali (art. 8 TUEL - D.Lgs. 267/2000), nonché dai regolamenti. Tipologie:
- consultivi — l'amministrazione si limita a "consultare" la popolazione, senza vincolo;
- deliberativi — l'esito vincola formalmente l'amministrazione;
- propositivi — i cittadini propongono una delibera, sottoposta poi all'organo competente.
Il referendum giustizia 22-23 marzo 2026: separazione delle carriere
Il 22 e 23 marzo 2026 si è svolto in Italia il referendum costituzionale confermativo sulla legge di revisione costituzionale "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare" (c.d. riforma Meloni-Nordio sulla separazione delle carriere dei magistrati), pubblicata in G.U. il 30 ottobre 2025 e indetta con DPR 7 febbraio 2026 (GU n. 31). La riforma interveniva sugli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 Cost., introducendo: (i) la separazione delle carriere tra magistrati giudicanti e requirenti; (ii) lo sdoppiamento del CSM in due distinti organi (uno per i giudici, uno per i pubblici ministeri); (iii) la nuova Alta Corte disciplinare; (iv) la selezione dei componenti togati del CSM mediante sorteggio.
Trattandosi di referendum ex art. 138 c. 2 Cost., il voto è stato valido a prescindere dal numero di elettori (assenza di quorum strutturale). L'esito ha visto la vittoria del NO con circa il 54%, contro il 46% del Sì: la riforma costituzionale è stata pertanto respinta e non è entrata in vigore. Il rigetto è definitivo: per una eventuale riproposizione il Parlamento dovrà ripercorrere l'intero iter aggravato dell'art. 138 Cost.
Le fonti normative
- Costituzione: artt. 75, 87, 132, 138;
- L. Cost. 11 marzo 1953, n. 1: norme integrative sulla Corte Costituzionale e sul giudizio di ammissibilità referendaria;
- L. 25 maggio 1970, n. 352: norme sui referendum (procedure, quesiti, scadenze);
- L. 22 maggio 1978, n. 199: modifiche alla L. 352/1970;
- DPR 14 novembre 2002, n. 313: ulteriori modificazioni in materia di firme.
Approfondisci con il Manuale Polizia Municipale 2026
Il referendum è argomento ricorrente nel diritto costituzionale dei concorsi pubblici. Nel Manuale trovi una sintesi sistematica delle diverse tipologie di referendum, dei quorum, della procedura e del rapporto con la giurisprudenza costituzionale.
Scopri il Manuale su Amazon →