La Legge 9 agosto 2024 n. 114, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 10 agosto 2024 ed entrata in vigore il 25 agosto 2024, reca "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare". Conosciuta come Riforma Nordio dal nome del Ministro della Giustizia che ne è stato il proponente, si articola in nove articoli e ha inciso in modo radicale su istituti centrali del diritto penale sostanziale e processuale, con l'obiettivo dichiarato di rafforzare le garanzie difensive e ridurre il perimetro applicativo di figure di reato ritenute eccessivamente indeterminate. La presente guida sintetizza l'impatto della riforma, le criticità interpretative, l'avallo della Corte Costituzionale con la sentenza n. 95 del 2025 e l'intervento correttivo del D.L. 4 luglio 2024 n. 92 in tema di peculato per distrazione.

Il quadro normativo

La struttura della L. 114/2024

Articolo Oggetto
Art. 1 Abrogazione dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) e modifiche all'art. 346-bis c.p. (traffico di influenze illecite)
Art. 2 Modifiche all'art. 103 c.p.p. — Tutela delle comunicazioni tra indagato e difensore
Art. 3 Modifiche agli artt. 114 e 116 c.p.p. — Divieti di pubblicazione delle intercettazioni
Art. 4 Modifiche agli artt. 268, 269 e 270 c.p.p. — Disciplina delle intercettazioni
Art. 5 Modifiche agli artt. 291, 292 e 293 c.p.p. — Procedimento applicativo delle misure cautelari
Art. 6 Interrogatorio preventivo per le misure cautelari personali (artt. 291, 292, 293 c.p.p.)
Art. 7 Modifiche all'ordinamento giudiziario — Composizione collegiale del giudice cautelare
Art. 8 Composizione collegiale del GIP per le misure cautelari custodiali (vacatio legis differita al 25 agosto 2026)
Art. 9 Modifiche al codice dell'ordinamento militare e disposizioni di coordinamento

L'abrogazione dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio)

L'art. 1 della L. 114/2024 ha abrogato in via integrale l'art. 323 del codice penale, eliminando dall'ordinamento la figura tipica dell'abuso d'ufficio. La norma — già più volte modificata (da ultimo con il D.L. 76/2020, cd. Decreto Semplificazioni, e con la L. 190/2012) — puniva il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge, intenzionalmente procurava a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o arrecava ad altri un danno ingiusto.

Le ragioni dichiarate dell'abrogazione, esplicitate nella relazione illustrativa, riguardavano: (i) l'indeterminatezza della fattispecie e i conseguenti dubbi di legittimità costituzionale ex art. 25 c. 2 Cost.; (ii) la cd. "paura della firma" che paralizzerebbe l'azione amministrativa; (iii) l'altissimo numero di procedimenti penali per abuso d'ufficio sfociati in archiviazioni, proscioglimenti o assoluzioni; (iv) la sostanziale riconducibilità delle condotte significative a fattispecie più specifiche (corruzione, concussione, peculato, falso, rifiuto/omissione di atti d'ufficio).

Gli effetti intertemporali dell'abrogazione (art. 2 c. 2 c.p.)

L'abrogazione dell'art. 323 c.p. costituisce abolitio criminis ai sensi dell'art. 2 c. 2 c.p.: dal 25 agosto 2024, nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge posteriore, non costituisce più reato; se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. La giurisprudenza di legittimità ha precisato che il giudice dell'esecuzione, su istanza dell'interessato o del PM, dichiara la revoca della sentenza di condanna per fatti di abuso d'ufficio commessi prima dell'entrata in vigore della riforma, applicando l'art. 673 c.p.p.

La sentenza della Corte Costituzionale n. 95/2025

Le questioni di legittimità costituzionale sollevate da numerosi tribunali (in particolare il Tribunale di Firenze e il Tribunale di Salerno) avverso l'abrogazione dell'art. 323 c.p. sono state decise dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 95 del 3 luglio 2025 (udienza 7 maggio 2025, relatore Viganò), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 1ª Serie Speciale n. 28 del 9 luglio 2025. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate, affermando i seguenti principi:

La pronuncia ha consolidato la legittimità della scelta legislativa e ha respinto definitivamente le tesi che invocavano un obbligo costituzionale o convenzionale di tutela penale del corretto esercizio delle funzioni amministrative tramite la specifica fattispecie abrogata.

Il peculato per distrazione (art. 314-bis c.p., D.L. 92/2024)

Contestualmente all'approvazione della Riforma Nordio, il legislatore ha introdotto con il D.L. 4 luglio 2024 n. 92 (convertito con modificazioni nella L. 8 agosto 2024 n. 112) una nuova fattispecie di peculato per distrazione, collocata nell'art. 314-bis c.p. La norma punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge, dai quali non residui margine di discrezionalità, e con ciò cagiona ad altri un danno patrimoniale.

La pena prevista è la reclusione da sei mesi a tre anni. La fattispecie copre, almeno in parte, condotte distrattive che prima erano sussunte dalla giurisprudenza nell'abuso d'ufficio o nel peculato (art. 314 c.p.) e ne rappresenta un parziale "argine" alla portata abolitiva della riforma. Si tratta peraltro di reato meno grave del peculato ordinario, che resta punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.

Il nuovo art. 346-bis c.p. — traffico di influenze illecite

L'art. 1 c. 1 lett. b) della L. 114/2024 ha integralmente riscritto l'art. 346-bis c.p., che prima della riforma puniva chi, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli artt. 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p., utilizzando "relazioni esistenti o asserite" con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, facevasi dare o promettere denaro o altra utilità.

La nuova formulazione richiede ora che l'agente utilizzi intenzionalmente relazioni esistenti (non più "asserite", venendo così espunto il riferimento alla millanteria), con un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, e si faccia dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità economica, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico funzionario, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni. La condotta deve essere finalizzata a far commettere al pubblico ufficiale un reato dal quale derivi un vantaggio indebito.

I tratti distintivi della nuova fattispecie sono dunque:

Le pene restano quelle previgenti: reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. L'effetto pratico è una significativa contrazione dell'area del penalmente rilevante, conseguente all'eliminazione della "millanteria" e all'introduzione di requisiti di tipicità più stringenti.

L'interrogatorio preventivo (art. 6 L. 114/2024)

L'art. 6 della Riforma Nordio ha modificato gli artt. 291, 292 e 293 c.p.p. introducendo nel procedimento applicativo delle misure cautelari personali (diverse dalla custodia in carcere) un interrogatorio preventivo dell'indagato. Il pubblico ministero, prima di richiedere al GIP l'applicazione di una misura cautelare, deve notificare all'indagato l'avviso che dovrà presentarsi davanti al giudice per essere interrogato, con indicazione del fatto, delle norme di legge violate e degli elementi di prova a carico.

La nuova disciplina si applica:

Si tratta di un cambiamento sistematico rilevante: prima della riforma, in caso di misure cautelari non custodiali, l'interrogatorio dell'indagato avveniva ex post, a misura già applicata (interrogatorio di garanzia, art. 294 c.p.p.). Ora, in molti casi, deve essere assicurato il contraddittorio anticipato in udienza.

Il GIP collegiale per la custodia cautelare (art. 8 L. 114/2024)

L'art. 8 della L. 114/2024 ha modificato l'ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941 n. 12) prevedendo che la misura della custodia cautelare in carcere, nei procedimenti per i delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a dieci anni, sia disposta dal GIP in composizione collegiale (tre magistrati). Si tratta di una innovazione strutturale che mira a rafforzare le garanzie attraverso la pluralità del giudizio nella fase più incisiva sulla libertà personale.

L'entrata in vigore di tale disposizione è stata tuttavia differita: per esigenze organizzative degli uffici giudiziari, la vacatio legis è stata fissata al 25 agosto 2026 (due anni dall'entrata in vigore della legge). Successivi interventi normativi hanno ulteriormente precisato la disciplina di tale passaggio.

Le intercettazioni — modifiche agli artt. 114 e 116 c.p.p.

L'art. 3 della L. 114/2024 ha riformato la disciplina della pubblicabilità delle intercettazioni. Il nuovo art. 114 c.p.p., al comma 2-bis, stabilisce che è vietata la pubblicazione, anche parziale, del contenuto delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni non riprodotte dal giudice nella motivazione di un provvedimento o non utilizzate nel corso del dibattimento.

L'intervento mira a impedire la divulgazione mediatica di intercettazioni penalmente irrilevanti o estranee al perimetro probatorio del processo, tutelando la riservatezza dei soggetti coinvolti e dei terzi estranei. Il giornalista che pubblica intercettazioni in violazione di tale divieto può rispondere del reato di arbitraria pubblicazione di atti di un procedimento penale ex art. 684 c.p. (arresto fino a trenta giorni o ammenda).

Le comunicazioni tra indagato e difensore (art. 103 c.p.p.)

L'art. 2 della Riforma Nordio ha rafforzato la tutela del rapporto fiduciario tra indagato e difensore introducendo nell'art. 103 c.p.p. i nuovi commi 6-bis e 6-ter, che vietano l'acquisizione, in qualsiasi forma, di comunicazioni tra l'indagato e il suo difensore, ivi comprese quelle telematiche, salvo che esse costituiscano corpo del reato ovvero quando vi siano fondati motivi per ritenere che il difensore sia esso stesso indagato o sussistano elementi specifici per ritenere che la comunicazione sia diretta alla preparazione o all'attuazione di un reato.

La norma riafferma e rafforza il segreto professionale dell'avvocato, presidio essenziale del diritto di difesa (art. 24 Cost.) e del giusto processo (art. 111 Cost.).

Le criticità applicative

L'abrogazione dell'art. 323 c.p. e la riscrittura dell'art. 346-bis c.p. hanno suscitato un dibattito dottrinale acceso. Le principali questioni applicative riguardano:

Aggiornamento 2026: la Direttiva UE anticorruzione e l'obbligo di reintroduzione parziale dell'abuso d'ufficio

Un importante sviluppo successivo all'abrogazione dell'art. 323 c.p. è rappresentato dalla Direttiva (UE) 2026/... sulla lotta alla corruzione (cd. "Direttiva anticorruzione UE"), adottata dal Parlamento europeo il 26 marzo 2026 con 581 voti favorevoli, 21 contrari e 42 astenuti e formalmente adottata dal Consiglio dell'Unione europea ad aprile 2026. Il testo è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE l'11 maggio 2026 ed è entrato in vigore il 31 maggio 2026 (20 giorni dopo la pubblicazione). Gli Stati membri hanno 24 mesi per recepirla (fino a 36 mesi per le disposizioni su valutazioni dei rischi e strategie nazionali).

L'art. 7 della Direttiva impone agli Stati membri di prevedere come reato "almeno determinate violazioni gravi della legge derivanti dall'esecuzione o dall'omissione di un atto da parte di un funzionario pubblico nell'esercizio delle sue funzioni": si tratta, in sostanza, di una versione ristretta dell'ex art. 323 c.p. italiano. Secondo la relatrice del provvedimento al Parlamento europeo, "l'Italia dovrà obbligatoriamente reintrodurre come reato almeno due fattispecie, tra le più gravi, nell'ambito dell'abuso di ufficio". Il Presidente della Corte Costituzionale Amoroso ha dichiarato che se la Direttiva modifica il quadro normativo, "è possibile che la Corte sarà chiamata nuovamente a fare il controllo che l'articolo 117, primo comma, della Costituzione prevede" (vincoli derivanti dall'ordinamento UE).

Conseguenza giuridica per l'ordinamento italiano: entro il termine di recepimento (primavera 2028), il legislatore italiano dovrà adottare una normativa che, almeno parzialmente, reintroduca la rilevanza penale di alcune condotte del funzionario pubblico già coperte dall'abrogato art. 323 c.p. Il mancato adeguamento esporrebbe l'Italia a una procedura di infrazione UE. Questa evoluzione normativa è di grande attualità per i concorsi pubblici 2026-2027.

Il raffronto tra abuso d'ufficio e peculato per distrazione

Profilo Art. 323 c.p. (abrogato) Art. 314-bis c.p. (peculato per distrazione)
Soggetto attivo Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio Pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio
Presupposto Svolgimento delle funzioni o del servizio Possesso o disponibilità di denaro/cosa mobile per ragione dell'ufficio
Condotta Violazione di specifiche regole di condotta previste dalla legge Destinazione a uso diverso da quello legalmente previsto
Evento Vantaggio patrimoniale ingiusto o danno ingiusto Danno patrimoniale ad altri
Elemento soggettivo Dolo intenzionale Dolo generico
Pena Reclusione da 1 a 4 anni Reclusione da 6 mesi a 3 anni

L'impatto sui procedimenti pendenti

L'effetto immediato dell'abolitio criminis ex art. 2 c. 2 c.p. è stato la chiusura di tutti i procedimenti pendenti per il solo reato di abuso d'ufficio: archiviazione per il fatto non sussiste più come reato (per i procedimenti in fase di indagini preliminari); sentenza di non doversi procedere ex art. 425 c.p.p. o ex art. 129 c.p.p.; revoca delle sentenze di condanna passate in giudicato ai sensi dell'art. 673 c.p.p. (con cessazione degli effetti penali e dell'esecuzione della pena).

Per i procedimenti che vedevano contestato l'abuso d'ufficio in concorso con altri reati, è proseguita l'azione penale limitatamente alle ulteriori imputazioni; lo svolgimento processuale può richiedere una riqualificazione dei fatti laddove residuino margini per sussumere la condotta in altra fattispecie (ad esempio peculato per distrazione, falso, induzione indebita).

Per gli aspiranti operatori della PA — La conoscenza della Riforma Nordio è oggi imprescindibile per chi prepara concorsi pubblici che abbiano nel programma il diritto penale. Vanno padroneggiati: (i) il fatto storico dell'abrogazione dell'art. 323 c.p. e i suoi effetti intertemporali; (ii) la natura del nuovo art. 314-bis c.p. (peculato per distrazione) e il suo rapporto con il peculato ordinario; (iii) la riscrittura dell'art. 346-bis c.p. (traffico influenze); (iv) il principio di legalità (art. 25 c. 2 Cost.) e la discrezionalità del legislatore nelle scelte depenalizzatrici; (v) i contenuti essenziali della sentenza Corte Cost. 95/2025.

L'orientamento della Corte di Cassazione

La Cassazione, nei primi mesi successivi all'entrata in vigore della L. 114/2024, ha consolidato alcuni principi di diritto:

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri i contenuti della cd. Riforma Nordio (L. 114/2024), con particolare riferimento all'abrogazione dell'art. 323 c.p. e ai principi affermati dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 95/2025".

Risposta strutturata: (i) fonte: L. 9 agosto 2024 n. 114, in vigore dal 25/8/2024, 9 articoli; (ii) contesto: rafforzamento delle garanzie difensive e contrasto alla cd. "paura della firma"; (iii) abrogazione art. 323 c.p. (abuso d'ufficio) con abolitio criminis ex art. 2 c. 2 c.p.; (iv) riscrittura art. 346-bis c.p. (traffico di influenze): eliminazione della millanteria, intenzionalità, utilità economica, fine criminoso specifico; (v) introduzione art. 314-bis c.p. (peculato per distrazione, D.L. 92/2024 conv. L. 112/2024); (vi) interrogatorio preventivo per misure cautelari non custodiali (art. 6); (vii) GIP collegiale per custodia in carcere (art. 8, vigore differito al 25/8/2026); (viii) modifiche alla disciplina intercettazioni (artt. 114 e 116 c.p.p.); (ix) tutela rafforzata comunicazioni indagato-difensore (art. 103 c. 6-bis e 6-ter c.p.p.); (x) Corte Cost. 95/2025 del 3/7/2025 (rel. Viganò): non fondatezza delle QLC, discrezionalità del legislatore, assenza di obbligo costituzionale e convenzionale (Mérida art. 19) di incriminare l'abuso d'ufficio.

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