Il Titolo IV della Parte Seconda della Costituzione, articoli 101-113, disciplina la Magistratura, organizzata come ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere dello Stato. La normativa di rango primario per la magistratura ordinaria è contenuta nel R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento Giudiziario) e nel D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (cd. "decreto Castelli", poi modificato dalla "riforma Mastella", L. 30 luglio 2007, n. 111), oltre che nella L. 24 marzo 1958, n. 195 per il funzionamento del CSM.
I principi fondamentali
L'art. 101 Cost. enuncia due principi cardine:
- "La giustizia è amministrata in nome del popolo" (c. 1): la sovranità popolare è il fondamento della funzione giurisdizionale;
- "I giudici sono soggetti soltanto alla legge" (c. 2): principio dell'indipendenza del singolo giudice, secondo cui il magistrato non ha altro vincolo se non quello della legge nello svolgimento della sua attività.
L'art. 102 Cost. chiarisce che la funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o speciali (divieto di giurisdizioni speciali nuove). Possono però esistere presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate.
Le giurisdizioni speciali (art. 103 Cost.)
L'art. 103 mantiene in vita le giurisdizioni speciali preesistenti la Costituzione, con specifica disciplina:
| Giurisdizione | Competenza |
|---|---|
| Consiglio di Stato e TAR | Tutela degli interessi legittimi nei confronti della PA; in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi |
| Corte dei conti | Materie di contabilità pubblica e altre specificate dalla legge (es. responsabilità erariale, pensioni) |
| Tribunali militari | In tempo di pace: solo reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze Armate; in tempo di guerra: come previsto dalla legge |
L'indipendenza della magistratura (art. 104 Cost.)
L'art. 104 dichiara: "La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere". È il principio dell'indipendenza dell'ordine giudiziario nel suo complesso: la magistratura non deve dipendere da altri poteri (legislativo, esecutivo) e deve disporre per ciò che riguarda il suo stato (Corte cost. 8/1962, 91/1964). Strumento di garanzia di tale indipendenza è il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM).
Il Consiglio Superiore della Magistratura
Il CSM (art. 104 c. 2-7) è composto da:
- Tre membri di diritto: il Presidente della Repubblica (che lo presiede), il primo presidente della Corte di Cassazione, il procuratore generale della Cassazione;
- Membri elettivi: la composizione è regolata dalla L. 195/1958 (e successive modifiche). Attualmente sono 30, eletti per:
- due terzi (20) da tutti i magistrati ordinari, tra gli appartenenti alle varie categorie (magistrati togati);
- un terzo (10) dal Parlamento in seduta comune, tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno 15 anni di esercizio (membri laici).
I componenti elettivi durano in carica 4 anni e non sono immediatamente rieleggibili. Mentre sono in carica, non possono essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale (art. 104 c. 7).
Il vicepresidente del CSM è eletto fra i componenti laici (art. 104 c. 5) e gestisce le attività quotidiane (il PR ha funzioni di presidenza onorifica e di garante).
Le competenze del CSM (art. 105 Cost.)
L'art. 105 attribuisce al CSM, secondo le norme dell'ordinamento giudiziario:
- le assunzioni dei magistrati;
- le assegnazioni alle sedi e ai posti;
- i trasferimenti;
- le promozioni;
- i provvedimenti disciplinari.
Il CSM si articola in commissioni e sezioni; la Sezione Disciplinare ha competenza esclusiva sui procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati (azione promossa dal Ministro della Giustizia, art. 107 c. 2 Cost., o dal Procuratore Generale presso la Cassazione, art. 14 D.Lgs. 109/2006).
L'accesso in magistratura (art. 106 Cost.)
L'art. 106 stabilisce che le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. È una garanzia di indipendenza: nessun nominativo a discrezione del potere politico. Eccezioni:
- Magistrati onorari (es. giudici di pace): la legge sull'ordinamento giudiziario può ammettere la nomina anche elettiva per funzioni attribuite a giudici singoli;
- Consiglieri di cassazione: su designazione del CSM possono essere chiamati professori ordinari universitari di materie giuridiche o avvocati con 15 anni di esercizio, per meriti insigni.
L'inamovibilità (art. 107 Cost.)
L'art. 107 c. 1 sancisce: "I magistrati sono inamovibili". Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio, né destinati ad altre sedi o funzioni, se non:
- in seguito a decisione del CSM;
- per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall'ordinamento giudiziario;
- con il loro consenso.
L'inamovibilità è la garanzia operativa dell'indipendenza del singolo magistrato.
L'azione disciplinare (art. 107 c. 2)
Il c. 2 dell'art. 107 attribuisce al Ministro della Giustizia la facoltà di promuovere l'azione disciplinare nei confronti dei magistrati. La competenza decisoria spetta alla Sezione Disciplinare del CSM. La normativa attuativa è contenuta nel D.Lgs. 109/2006, che disciplina gli illeciti disciplinari, le sanzioni e il procedimento.
Il c. 3 dell'art. 107 sancisce l'assenza di gerarchie interne tra i magistrati: "i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni". Non c'è dunque un superiore gerarchico nel senso amministrativo: il giudice di Cassazione non comanda gerarchicamente al giudice di Tribunale.
Il pubblico ministero e l'azione penale (art. 112 Cost.)
L'art. 112 sancisce: "Il pubblico ministero ha l'obbligo di esercitare l'azione penale". Si tratta dell'obbligatorietà dell'azione penale: di fronte a una notizia di reato non manifestamente infondata, il PM deve esercitare l'azione, senza discrezionalità politica. È un principio fondamentale di garanzia dell'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.).
Il PM gode dello stesso statuto del giudice (autonomia, indipendenza), benché non sia tecnicamente "giudice" ma parte processuale. La L. 24 marzo 1958 n. 195, modificata da ultimo dalla L. 17 giugno 2022 n. 71 (riforma dell'ordinamento giudiziario, cd. "riforma Cartabia"), ha consolidato il quadro normativo del CSM, portando i componenti elettivi a 30 (20 togati + 10 laici) per un plenum complessivo di 33 membri (3 di diritto + 30 elettivi).
Riforma costituzionale "separazione delle carriere" (bocciata dal referendum del 22-23 marzo 2026)
La legge costituzionale recante "Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare", approvata in seconda lettura dal Senato il 30 ottobre 2025 e pubblicata nella G.U. n. 253 del 30 ottobre 2025, prevedeva la separazione delle carriere tra magistratura giudicante e requirente (PM), con la creazione di due CSM separati (uno per i giudicanti, uno per i requirenti), la selezione per sorteggio dei componenti e l'istituzione di una nuova Alta Corte disciplinare. Modificava gli artt. 87, 102, 104, 105, 106, 107 e 110 Cost. Non avendo raggiunto la maggioranza dei due terzi in Parlamento, è stata sottoposta a referendum confermativo ex art. 138 Cost. il 22-23 marzo 2026: con un'affluenza del 58,9% e il No al 53,7% (Sì 46,3%), la riforma è stata respinta. Restano quindi in vigore gli articoli costituzionali nella loro formulazione originaria e l'unico CSM.
Le garanzie della giurisdizione e la tutela del cittadino
L'art. 108 riserva alla legge la disciplina dell'ordinamento giudiziario e di ogni magistratura, e assicura l'indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali e degli estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia (giurati, esperti). L'art. 109 stabilisce che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria: principio fondamentale per l'effettività dell'azione penale.
L'art. 110 attribuisce al Ministro della Giustizia l'organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, ferme restando le competenze del CSM. L'art. 111 sancisce il principio del giusto processo: ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale; la legge ne assicura la ragionevole durata.
L'art. 113 Cost.: tutela contro la PA
L'art. 113 garantisce a ogni cittadino la possibilità di impugnare gli atti della Pubblica Amministrazione davanti a un giudice (ordinario o amministrativo) per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. È il fondamento costituzionale del processo amministrativo (Codice del Processo Amministrativo, D.Lgs. 104/2010). La tutela non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti.
La responsabilità dei magistrati
I magistrati sono soggetti a tre tipi di responsabilità:
- Disciplinare (art. 107 c. 2 Cost.; D.Lgs. 109/2006): promossa dal Ministro o dal Procuratore Generale; competenza della Sezione Disciplinare del CSM; sanzioni: ammonimento, censura, perdita di anzianità, incapacità a esercitare un incarico direttivo, sospensione, rimozione;
- Penale: i magistrati sono pubblici ufficiali (art. 357 c.p.) e rispondono dei reati propri (es. abuso d'ufficio, peculato);
- Civile: disciplinata dalla L. 117/1988 come modificata dalla L. 18/2015: lo Stato risarcisce il danno cagionato dal magistrato nell'esercizio delle funzioni, con possibilità di rivalsa.
Operatività della Polizia Giudiziaria
L'art. 109 Cost. stabilisce che l'autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria. La PG opera dunque sotto la direzione del PM (e in fase processuale del giudice), pur appartenendo organicamente a Corpi diversi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Locale, Penitenziaria, Forestale-CFS confluito nei CC). L'art. 55 c.p.p. e ss. specificano le funzioni della PG (presa di notizia dei reati, assicurazione delle fonti di prova).
Domanda tipica all'orale di un concorso
"Il candidato illustri il sistema della magistratura nella Costituzione italiana (artt. 101-113), evidenziando i principi di indipendenza, la composizione e le competenze del CSM, e il regime dell'azione disciplinare".
Risposta strutturata: (i) artt. 101-113 nel Titolo IV Parte II; (ii) principi: giustizia in nome del popolo, giudice soggetto solo alla legge (101), magistratura ordine autonomo e indipendente (104); (iii) divieto giurisdizioni speciali (102) e mantenimento delle preesistenti (103: TAR/CdS, Corte conti, Tribunali militari); (iv) CSM (104): composizione (3 di diritto, 30 elettivi, 2/3 togati 1/3 laici), durata 4 anni; (v) competenze del CSM (105): assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni, sanzioni disciplinari; (vi) accesso per concorso (106); (vii) inamovibilità (107 c. 1), azione disciplinare (107 c. 2), assenza di gerarchie (107 c. 3); (viii) art. 109: PG dipende dall'AG; (ix) obbligatorietà azione penale (112); (x) giusto processo (111) e tutela contro la PA (113).
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