La revisione costituzionale è il procedimento attraverso il quale possono essere modificate le disposizioni della Costituzione italiana o adottate leggi costituzionali (atti normativi pari grado della Costituzione, integrativi o derogatori). L'art. 138 della Costituzione disciplina il procedimento, definito "aggravato" perché richiede un iter più complesso e maggioranze più elevate rispetto al procedimento legislativo ordinario. Questa rigidità della Costituzione (in contrapposizione alla "flessibilità" dello Statuto Albertino del 1848, modificabile come una legge ordinaria) costituisce uno dei principali strumenti di garanzia dell'ordinamento democratico.

Il testo dell'art. 138 Cost.

Art. 138 Cost. — testo integrale

"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."

Le fasi del procedimento aggravato

Il procedimento di revisione costituzionale si articola in quattro fasi successive:

1) Iniziativa

L'iniziativa della legge costituzionale spetta agli stessi soggetti che possono proporre le leggi ordinarie (art. 71 Cost.):

2) Prima deliberazione

Il disegno di legge è esaminato da una Camera (di norma quella di presentazione) e poi dall'altra (procedura cosiddetta "a navetta", con commissioni in sede referente — non sono ammesse né la sede legislativa né quella redigente per le leggi costituzionali).

Nella prima deliberazione il testo è approvabile con maggioranza semplice (la metà più uno dei votanti). Entrambe le Camere devono approvare lo stesso identico testo nella prima fase. Eventuali modifiche di una Camera richiedono una nuova lettura dell'altra, finché non si raggiunge la identità testuale.

3) Intervallo di tre mesi

Tra la prima e la seconda deliberazione deve intercorrere un intervallo non minore di tre mesi. Si tratta di un termine "dilatorio": serve a consentire una riflessione meditata, un esame parlamentare e dell'opinione pubblica sulla portata della modifica. Il termine decorre dalla data di approvazione del testo identico nella prima deliberazione da parte della seconda Camera.

4) Seconda deliberazione

Nella seconda deliberazione le Camere possono solo approvare o respingere il testo, senza modifiche. La regolamentazione parlamentare (consolidata) è andata nel senso dell'inemendabilità del testo in seconda lettura. Sono necessarie due tipi di maggioranze:

Maggioranza ottenutaEffetto
Maggioranza assoluta dei componenti (50%+1)La legge è approvata, ma è soggetta a possibile referendum confermativo ex art. 138 c. 2.
Maggioranza dei due terzi dei componentiLa legge è approvata definitivamente. Non si fa luogo a referendum (art. 138 c. 3).
Maggioranza inferiore alla assolutaLa legge è respinta; nessuna modifica costituzionale.

Le maggioranze sono calcolate sui componenti di ciascuna Camera, non sui presenti: maggioranza assoluta della Camera = 201 deputati (su 400, dopo la L. Cost. 1/2020); del Senato = 101 senatori (su 200). Maggioranza dei 2/3: 267 deputati e 134 senatori.

Il referendum confermativo

Quando la legge è approvata con maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi, può essere richiesto il referendum confermativo da:

Il termine per la richiesta è di 3 mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale (non promulgata, ma "pubblicata" ai soli fini conoscitivi della deliberazione). La promulgazione e la pubblicazione definitiva avvengono solo dopo l'esito favorevole del referendum.

Caratteristiche del referendum ex art. 138

I limiti alla revisione costituzionale

Limiti espliciti

L'art. 139 Cost. dispone: "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale". È un limite assoluto, definito "norma di chiusura" del sistema costituzionale: la riforma istituzionale del 1946 (referendum tra Repubblica e Monarchia) è irreversibile per via di revisione.

Limiti impliciti

La dottrina e la Corte Costituzionale (con la fondamentale sentenza n. 1146 del 1988) hanno riconosciuto l'esistenza di limiti impliciti alla revisione, costituiti dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale:

La Corte ha affermato che questi principi "non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali". È il nocciolo duro dell'identità costituzionale, intangibile anche dal potere costituente derivato.

Il limite logico dell'art. 138 stesso

Parte della dottrina sostiene che l'art. 138 stesso non possa essere oggetto di revisione, almeno nella parte in cui disciplina il procedimento di revisione costituzionale (c.d. limite logico): non si può modificare la norma sulla revisione per facilitare la revisione stessa. La modifica dell'art. 138 sarebbe ammissibile solo per rafforzare la rigidità (es. introducendo maggioranze più elevate), non per renderla più agevole.

Le leggi costituzionali approvate

Dal 1948 ad oggi sono state approvate oltre 40 leggi costituzionali, di cui solo alcune hanno modificato direttamente il testo della Costituzione. Categorie:

I referendum costituzionali svolti in Italia

Sono stati indetti finora cinque referendum costituzionali:

AnnoOggettoEsito
2001Riforma del Titolo V (L. Cost. 3/2001)SI 64,2% — riforma approvata
2006Riforma "Berlusconi" (Governo, Senato federale, devolution)NO 61,3% — riforma respinta
2016Riforma "Renzi-Boschi" (superamento bicameralismo paritario)NO 59,1% — riforma respinta
2020Riduzione del numero dei parlamentariSI 69,9% — riforma approvata
2026Separazione delle carriere dei magistrati (22-23 marzo)NO ~54% — riforma respinta

Nei casi del 2001 e del 2020 la riforma era stata approvata dal Parlamento con maggioranza assoluta ma inferiore ai 2/3, ed è stata confermata dal popolo. Nei casi del 2006, 2016 e 2026 la riforma è stata invece respinta dal corpo elettorale. Il referendum del 22-23 marzo 2026 sulla separazione delle carriere dei magistrati (riforma Meloni-Nordio, legge cost. pubblicata in G.U. il 30 ottobre 2025) è stato bocciato con la vittoria del NO (circa 54%), con la conseguenza che la riforma costituzionale non è entrata in vigore.

Il controllo presidenziale nella revisione

Il Presidente della Repubblica ha un ruolo limitato nel procedimento di revisione costituzionale. La dottrina prevalente ritiene che:

La revisione rispetto al diritto dell'UE

Il Trattato sull'Unione Europea (art. 4 c. 2 TUE) impone agli Stati membri il rispetto della propria identità nazionale, "insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale". L'Italia, attraverso la Corte Costituzionale (teoria dei controlimiti), ha più volte affermato che i principi supremi dell'ordinamento costituzionale (in particolare i diritti fondamentali) non possono essere derogati neanche dal diritto dell'Unione Europea, riservandosi un controllo di limite nelle materie più delicate.

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