La revisione costituzionale è il procedimento attraverso il quale possono essere modificate le disposizioni della Costituzione italiana o adottate leggi costituzionali (atti normativi pari grado della Costituzione, integrativi o derogatori). L'art. 138 della Costituzione disciplina il procedimento, definito "aggravato" perché richiede un iter più complesso e maggioranze più elevate rispetto al procedimento legislativo ordinario. Questa rigidità della Costituzione (in contrapposizione alla "flessibilità" dello Statuto Albertino del 1848, modificabile come una legge ordinaria) costituisce uno dei principali strumenti di garanzia dell'ordinamento democratico.
Il testo dell'art. 138 Cost.
Art. 138 Cost. — testo integrale
"Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.
Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti."
Le fasi del procedimento aggravato
Il procedimento di revisione costituzionale si articola in quattro fasi successive:
1) Iniziativa
L'iniziativa della legge costituzionale spetta agli stessi soggetti che possono proporre le leggi ordinarie (art. 71 Cost.):
- Governo (disegno di legge governativo, presentato in Consiglio dei Ministri);
- Ciascun membro di Camera o Senato (proposta di legge parlamentare);
- Popolo con 50.000 firme di elettori (iniziativa popolare);
- Consigli regionali;
- CNEL (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro).
2) Prima deliberazione
Il disegno di legge è esaminato da una Camera (di norma quella di presentazione) e poi dall'altra (procedura cosiddetta "a navetta", con commissioni in sede referente — non sono ammesse né la sede legislativa né quella redigente per le leggi costituzionali).
Nella prima deliberazione il testo è approvabile con maggioranza semplice (la metà più uno dei votanti). Entrambe le Camere devono approvare lo stesso identico testo nella prima fase. Eventuali modifiche di una Camera richiedono una nuova lettura dell'altra, finché non si raggiunge la identità testuale.
3) Intervallo di tre mesi
Tra la prima e la seconda deliberazione deve intercorrere un intervallo non minore di tre mesi. Si tratta di un termine "dilatorio": serve a consentire una riflessione meditata, un esame parlamentare e dell'opinione pubblica sulla portata della modifica. Il termine decorre dalla data di approvazione del testo identico nella prima deliberazione da parte della seconda Camera.
4) Seconda deliberazione
Nella seconda deliberazione le Camere possono solo approvare o respingere il testo, senza modifiche. La regolamentazione parlamentare (consolidata) è andata nel senso dell'inemendabilità del testo in seconda lettura. Sono necessarie due tipi di maggioranze:
| Maggioranza ottenuta | Effetto |
|---|---|
| Maggioranza assoluta dei componenti (50%+1) | La legge è approvata, ma è soggetta a possibile referendum confermativo ex art. 138 c. 2. |
| Maggioranza dei due terzi dei componenti | La legge è approvata definitivamente. Non si fa luogo a referendum (art. 138 c. 3). |
| Maggioranza inferiore alla assoluta | La legge è respinta; nessuna modifica costituzionale. |
Le maggioranze sono calcolate sui componenti di ciascuna Camera, non sui presenti: maggioranza assoluta della Camera = 201 deputati (su 400, dopo la L. Cost. 1/2020); del Senato = 101 senatori (su 200). Maggioranza dei 2/3: 267 deputati e 134 senatori.
Il referendum confermativo
Quando la legge è approvata con maggioranza assoluta ma inferiore ai due terzi, può essere richiesto il referendum confermativo da:
- un quinto dei membri di una Camera (80 deputati o 40 senatori, calcolati sui componenti);
- cinquecentomila elettori (raccolta firme con autenticazione);
- cinque Consigli regionali (delibera consiliare).
Il termine per la richiesta è di 3 mesi dalla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale (non promulgata, ma "pubblicata" ai soli fini conoscitivi della deliberazione). La promulgazione e la pubblicazione definitiva avvengono solo dopo l'esito favorevole del referendum.
Caratteristiche del referendum ex art. 138
- è confermativo, non abrogativo: serve a far entrare in vigore (o respingere) una legge già approvata dal Parlamento;
- non è soggetto al quorum strutturale dell'art. 75: la legge è approvata o respinta dalla maggioranza dei voti validi, qualunque sia il numero dei votanti;
- non è soggetto al giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale (a differenza dell'abrogativo): si fonda direttamente sulla deliberazione parlamentare;
- la legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata.
I limiti alla revisione costituzionale
Limiti espliciti
L'art. 139 Cost. dispone: "La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale". È un limite assoluto, definito "norma di chiusura" del sistema costituzionale: la riforma istituzionale del 1946 (referendum tra Repubblica e Monarchia) è irreversibile per via di revisione.
Limiti impliciti
La dottrina e la Corte Costituzionale (con la fondamentale sentenza n. 1146 del 1988) hanno riconosciuto l'esistenza di limiti impliciti alla revisione, costituiti dai principi supremi dell'ordinamento costituzionale:
- diritti inviolabili dell'uomo (art. 2 Cost.);
- principio di eguaglianza formale e sostanziale (art. 3 Cost.);
- principio democratico (sovranità popolare, art. 1);
- indipendenza della magistratura (artt. 101-104);
- rigidità della Costituzione stessa (il procedimento aggravato non può essere abolito).
La Corte ha affermato che questi principi "non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da altre leggi costituzionali". È il nocciolo duro dell'identità costituzionale, intangibile anche dal potere costituente derivato.
Il limite logico dell'art. 138 stesso
Parte della dottrina sostiene che l'art. 138 stesso non possa essere oggetto di revisione, almeno nella parte in cui disciplina il procedimento di revisione costituzionale (c.d. limite logico): non si può modificare la norma sulla revisione per facilitare la revisione stessa. La modifica dell'art. 138 sarebbe ammissibile solo per rafforzare la rigidità (es. introducendo maggioranze più elevate), non per renderla più agevole.
Le leggi costituzionali approvate
Dal 1948 ad oggi sono state approvate oltre 40 leggi costituzionali, di cui solo alcune hanno modificato direttamente il testo della Costituzione. Categorie:
- statuti speciali delle Regioni Sicilia (L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 2), Sardegna (n. 3), Trentino-Alto Adige (n. 5), Valle d'Aosta (n. 4), Friuli-Venezia Giulia (L. Cost. 31 gennaio 1963, n. 1) — modificabili solo con legge costituzionale;
- norme integrative della Corte Costituzionale (L. Cost. 9 febbraio 1948, n. 1; L. Cost. 11 marzo 1953, n. 1);
- riforme della Costituzione: L. Cost. 9 marzo 1961, n. 1 (statuti speciali); L. Cost. 27 dicembre 1963, n. 3 (durata del Senato); L. Cost. 22 novembre 1967, n. 2 (giudici costituzionali); L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (Ministri); L. Cost. 22 novembre 1999, n. 1 (elezione diretta dei Presidenti regionali); L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3 (riforma del Titolo V); L. Cost. 30 maggio 2003, n. 1 (Corte costituzionale); L. Cost. 19 ottobre 2020, n. 1 (riduzione del numero dei parlamentari da 945 a 600).
I referendum costituzionali svolti in Italia
Sono stati indetti finora cinque referendum costituzionali:
| Anno | Oggetto | Esito |
|---|---|---|
| 2001 | Riforma del Titolo V (L. Cost. 3/2001) | SI 64,2% — riforma approvata |
| 2006 | Riforma "Berlusconi" (Governo, Senato federale, devolution) | NO 61,3% — riforma respinta |
| 2016 | Riforma "Renzi-Boschi" (superamento bicameralismo paritario) | NO 59,1% — riforma respinta |
| 2020 | Riduzione del numero dei parlamentari | SI 69,9% — riforma approvata |
| 2026 | Separazione delle carriere dei magistrati (22-23 marzo) | NO ~54% — riforma respinta |
Nei casi del 2001 e del 2020 la riforma era stata approvata dal Parlamento con maggioranza assoluta ma inferiore ai 2/3, ed è stata confermata dal popolo. Nei casi del 2006, 2016 e 2026 la riforma è stata invece respinta dal corpo elettorale. Il referendum del 22-23 marzo 2026 sulla separazione delle carriere dei magistrati (riforma Meloni-Nordio, legge cost. pubblicata in G.U. il 30 ottobre 2025) è stato bocciato con la vittoria del NO (circa 54%), con la conseguenza che la riforma costituzionale non è entrata in vigore.
Il controllo presidenziale nella revisione
Il Presidente della Repubblica ha un ruolo limitato nel procedimento di revisione costituzionale. La dottrina prevalente ritiene che:
- il rinvio ex art. 74 Cost. (richiesta di nuova deliberazione con messaggio motivato) sia esercitabile solo dopo la prima deliberazione, non dopo la seconda (sarebbe superfluo);
- la promulgazione è un atto dovuto, dopo l'eventuale referendum confermativo o decorso il termine di 3 mesi senza richiesta;
- il rifiuto assoluto di promulgare è ammesso solo in casi estremi di "alto tradimento" o "attentato alla Costituzione" (ipotesi di scuola).
La revisione rispetto al diritto dell'UE
Il Trattato sull'Unione Europea (art. 4 c. 2 TUE) impone agli Stati membri il rispetto della propria identità nazionale, "insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale". L'Italia, attraverso la Corte Costituzionale (teoria dei controlimiti), ha più volte affermato che i principi supremi dell'ordinamento costituzionale (in particolare i diritti fondamentali) non possono essere derogati neanche dal diritto dell'Unione Europea, riservandosi un controllo di limite nelle materie più delicate.
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