Il processo civile italiano ha conosciuto, negli ultimi decenni, una serie di riforme volte a contenere la cronica lentezza dei procedimenti (durata media superiore agli standard europei). Tra gli interventi più significativi: la riforma del rito del lavoro del 1973 (L. 533/1973); la riforma del 1990 che ha introdotto il processo cautelare uniforme; la riforma del 2009 (L. 69/2009); la L. 162/2014 (di conversione del D.L. 132/2014) che ha introdotto la negoziazione assistita; la riforma del processo civile telematico. La Riforma Cartabia nasce nell'ambito del PNRR, con l'obiettivo di ridurre il "disposition time" (durata media dei procedimenti civili) del 40% entro il 2026, secondo gli impegni assunti dall'Italia con l'Unione Europea.
Il quadro normativo di riferimento
- Costituzione, art. 24 (diritto di difesa), art. 25 c. 1 (giudice naturale), art. 111 (giusto processo, ragionevole durata);
- CEDU, art. 6 (diritto a un equo processo);
- L. 26 novembre 2021 n. 206 — Legge delega "Cartabia" per la riforma del processo civile;
- D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 — Decreto di attuazione (oggetto della guida);
- D.Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164 — Decreto correttivo (GU 11/11/2024, vigore 26/11/2024);
- Codice di procedura civile (R.D. 28 ottobre 1940 n. 1443), modificato in oltre 250 articoli;
- D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 — Mediazione civile e commerciale (modificato dalla riforma);
- D.L. 12 settembre 2014 n. 132 conv. L. 10 novembre 2014 n. 162 — Negoziazione assistita.
Gli obiettivi della Riforma Cartabia
La L. 206/2021 ha fissato gli obiettivi strategici della riforma:
- Riduzione della durata dei procedimenti civili (obiettivo PNRR: -40% del disposition time entro il 2026);
- Semplificazione dei riti processuali e razionalizzazione delle norme;
- Potenziamento dei mezzi di risoluzione alternativa delle controversie (ADR);
- Digitalizzazione integrale del processo civile;
- Tutela rafforzata dei minori e dei soggetti vulnerabili nel processo familiare;
- Specializzazione della giurisdizione familiare (Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie);
- Riforma dell'esecuzione forzata.
Il nuovo rito ordinario di cognizione
La riforma ha ristrutturato il rito ordinario (artt. 163 ss. c.p.c.), con l'obiettivo di concentrare la fase introduttiva e accelerare la decisione. Le principali novità:
- Atto di citazione arricchito di contenuti (indicazione precisa di mezzi di prova, dell'oggetto controverso) — art. 163 c.p.c.;
- Costituzione del convenuto: anticipata a 70 giorni prima dell'udienza di prima comparizione;
- Memorie integrative: le parti depositano ulteriori memorie entro termini perentori (artt. 171-ter, 171-quater c.p.c.);
- Verifica preliminare in udienza di prima comparizione (art. 183 c.p.c.): tentativo di conciliazione, individuazione del thema decidendum, ammissione delle prove;
- Calendario del processo: il giudice fissa il calendario di tutte le attività;
- Doveri di lealtà processuale rafforzati (art. 88 c.p.c.);
- Modulo decisorio: la sentenza può essere decisa in udienza, con motivazione contestuale o successiva (artt. 281-quinquies, 281-sexies c.p.c.).
Il rito semplificato di cognizione
Il "rito semplificato di cognizione" (sostituisce il precedente "rito sommario di cognizione"), disciplinato dagli artt. 281-decies ss. c.p.c., è stato significativamente ampliato:
- Applicabile a controversie di minore complessità o quando i fatti non sono contestati o di pronta soluzione;
- Maggiore elasticità procedurale: minori formalità rispetto al rito ordinario;
- Possibilità di conversione dal rito semplificato al rito ordinario e viceversa;
- Procedimento più rapido: decisione di norma all'udienza di trattazione.
La mediazione civile e commerciale
La Riforma Cartabia ha potenziato la mediazione (D.Lgs. 28/2010, come modificato):
- Ampliamento delle materie soggette a mediazione obbligatoria come condizione di procedibilità: condominio, diritti reali, divisione, successioni, locazione, comodato, affitto d'azienda, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione a mezzo stampa, contratti assicurativi, bancari e finanziari, contratti di associazione in partecipazione, di consorzio, di franchising, di opera, di rete, di somministrazione, di società di persone, di subfornitura;
- Mediazione delegata: il giudice può disporla in qualsiasi momento del processo;
- Patrocinio a spese dello Stato esteso alla mediazione;
- Benefici fiscali per la mediazione conclusa con esito positivo;
- Mediazione telematica con sistema di videoconferenza;
- Sanzioni per la mancata partecipazione "senza giustificato motivo".
La negoziazione assistita
La negoziazione assistita da uno o più avvocati (introdotta dalla L. 162/2014) è stata estesa e potenziata:
- Procedura mediante la quale le parti, con l'assistenza dei rispettivi avvocati, raggiungono un accordo per la risoluzione amichevole della controversia;
- Ambito esteso: dalle controversie già previste si è passati anche a procedimenti in materia di lavoro (con specifiche modalità) e ad altre fattispecie;
- Negoziazione assistita in materia familiare: separazione, divorzio, modifica condizioni;
- Esito: l'accordo costituisce titolo esecutivo;
- Condizione di procedibilità per alcune materie (es. risarcimento danno da circolazione di veicoli e natanti).
Il rito unificato per le persone, minorenni e famiglie
La novità più rilevante della Riforma Cartabia è l'introduzione del nuovo rito unificato per i procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie, contenuto nel Titolo IV-bis del Libro II del c.p.c. (artt. 473-bis - 473-bis.72 c.p.c.), composto da 72 articoli.
Riordino dei riti
Sono stati abrogati:
- Gli artt. 706-711 c.p.c. (procedimento di separazione personale);
- Le disposizioni sul procedimento camerale per la famiglia (artt. 737-742-bis c.p.c. sopravvivono solo per la competenza nell'attesa del nuovo Tribunale);
- Disposizioni varie del codice civile e di leggi speciali in materia familiare.
Tutti i procedimenti familiari sono ora regolati da un unico modello procedimentale.
Ambito di applicazione
- Separazione personale dei coniugi;
- Divorzio (scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio);
- Modifica delle condizioni di separazione e divorzio;
- Procedimenti per i figli nati da genitori non coniugati;
- Affidamento e responsabilità genitoriale;
- Procedimenti relativi a unioni civili e convivenze;
- Procedimenti per la protezione dei minori (ex art. 403 c.c.).
Il cumulo di separazione e divorzio (art. 473-bis.49 c.p.c.)
Una delle più rilevanti novità è la possibilità di cumulo, in un unico procedimento, delle domande di separazione e di divorzio. Prima della riforma, occorreva attendere il passaggio in giudicato della sentenza di separazione (anche solo "sullo status") per proporre la domanda di divorzio. Ora:
- La domanda di divorzio può essere proposta congiuntamente a quella di separazione;
- Il giudice decide prima sulla separazione e, decorso il termine previsto dalla L. 55/2015 (6 mesi per separazione consensuale, 12 mesi per giudiziale), sul divorzio;
- Se i giudizi sono proposti tra le stesse parti davanti a giudici diversi, si applica l'art. 40 c.p.c.; in presenza di figli minori, la rimessione avviene in favore del giudice individuato ex art. 473-bis.11 c. 1.
Provvedimenti temporanei e urgenti (art. 473-bis.15 c.p.c.)
- Provvedimenti temporanei: regolano situazioni nelle more del processo;
- Provvedimenti urgenti: per situazioni improcrastinabili;
- Sono aboliti i tradizionali "provvedimenti presidenziali" del previgente sistema (i Presidenti del Tribunale fissavano la prima udienza per i provvedimenti urgenti);
- I provvedimenti possono essere assunti dal giudice istruttore.
Il curatore speciale del minore
La riforma rafforza il curatore speciale del minore nei procedimenti che lo riguardano:
- Nomina obbligatoria in specifici casi;
- Rappresentanza autonoma del minore;
- Linee guida nazionali in evoluzione;
- Regolamento CSM approvato il 27 giugno 2023 e successive modifiche sull'elenco dei curatori.
Ordini di protezione (art. 473-bis.72 c.p.c.)
Disciplina degli ordini di protezione contro la violenza familiare, da coordinare con la L. 154/2001 e con il Codice Rosso (L. 69/2019). Gli ordini di protezione comportano:
- Allontanamento del coniuge violento dalla casa familiare;
- Misure di tutela per la vittima e i minori;
- Coordinamento con le misure penali (ammonimento del Questore, misure cautelari).
Il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie
La riforma prevede l'istituzione di un nuovo organo giurisdizionale specializzato: il Tribunale per le Persone, i Minorenni e le Famiglie. Caratteristiche:
- Competenza concentrata: tutte le controversie familiari, di minori, di unioni civili presso un unico organo;
- Sostituirà:
- Il Tribunale per i minorenni;
- Le sezioni famiglia del tribunale ordinario;
- Il Pubblico Ministero presso il Tribunale per i minorenni;
- Fase transitoria: nell'attesa dell'effettiva istituzione, la competenza è ripartita tra Tribunale ordinario (per i procedimenti tra coniugi e per figli di coppie coniugate) e Tribunale per i minorenni (per altri procedimenti);
- L'art. 38 disp. att. c.p.c. sopravvive temporaneamente per i profili di competenza.
La riforma del processo del lavoro
La riforma ha previsto specifiche modifiche al rito del lavoro (artt. 409 ss. c.p.c.):
- Velocizzazione delle fasi processuali;
- Maggiore efficacia delle misure cautelari;
- Procedimento di impugnazione del licenziamento: razionalizzazione delle tutele;
- Rafforzamento delle tutele dei lavoratori vulnerabili.
La riforma dell'esecuzione forzata
L'esecuzione forzata ha subito un'incisiva revisione (artt. 474 ss. c.p.c.):
- Pignoramento: nuove modalità di ricerca telematica dei beni (artt. 492-bis ss. c.p.c.);
- Espropriazione presso terzi: semplificazione;
- Vendita mediante portale telematico ("Portale delle Vendite Pubbliche");
- Conversione del pignoramento (art. 495 c.p.c.) razionalizzata;
- Esecuzione mobiliare: semplificata;
- Coordinamento con la disciplina della crisi d'impresa (D.Lgs. 14/2019).
Il processo telematico obbligatorio
La riforma ha esteso l'obbligatorietà del processo civile telematico (PCT):
- Tutti i depositi sono obbligatoriamente telematici;
- Le comunicazioni e notificazioni sono trasmesse via PEC o mediante sistemi di gestione documentale del Ministero;
- Sono eliminati i riferimenti al cartaceo nel codice di rito (rafforzato dal D.Lgs. 164/2024);
- Identità digitale: SPID e CIE per l'accesso ai servizi;
- I fascicoli sono interamente digitali.
Il D.Lgs. 164/2024 — Decreto correttivo
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024 n. 164, pubblicato in GU dell'11 novembre 2024 ed entrato in vigore il 26 novembre 2024, ha introdotto disposizioni correttive e di coordinamento per risolvere le difficoltà applicative emerse nella prima fase di applicazione della Riforma Cartabia. Le principali modifiche:
- Modifiche al Titolo IV-bis c.p.c.:
- Ambito di applicazione dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie;
- Conversione tra rito speciale e rito ordinario ex art. 473-bis c.p.c.;
- Intervento e poteri del Pubblico Ministero;
- Provvedimenti indifferibili ex art. 473-bis.15 c.p.c.;
- Ordini di protezione ex art. 473-bis.72 c.p.c.;
- Ulteriori interventi sul rito ordinario e sull'esecuzione forzata;
- Rafforzamento del processo telematico (eliminazione dei riferimenti agli atti cartacei);
- Applicazione del correttivo ai procedimenti introdotti dopo il 28 febbraio 2023; le attività processuali successive si applicano anche ai procedimenti pendenti.
Le tappe di entrata in vigore
| Data | Atto / Evento |
|---|---|
| 26 novembre 2021 | L. 206/2021 (delega Cartabia) |
| 10 ottobre 2022 | D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia) |
| 28 febbraio 2023 | Entrata in vigore principale |
| 31 ottobre 2024 | D.Lgs. 164/2024 (Correttivo) |
| 26 novembre 2024 | Entrata in vigore correttivo |
I profili applicativi per la PA e le forze di polizia
La Riforma Cartabia, sebbene primariamente diretta alla magistratura ordinaria, ha riflessi sull'attività della PA e delle forze di polizia:
- Notifiche: le forze di polizia mantengono la competenza per le notifiche dei processi civili nei casi previsti dalle leggi speciali;
- Procedimenti di esecuzione forzata: il pignoramento presso il debitore può richiedere assistenza degli organi di polizia;
- Ordini di protezione (art. 473-bis.72): coordinamento con il Codice Rosso (L. 69/2019), con l'ammonimento del Questore (L. 38/2009 e L. 69/2019);
- Provvedimenti urgenti per la tutela dei minori: collaborazione con i servizi sociali e con la Polizia Municipale;
- Esercizio del diritto di visita: in alcuni casi, l'esecuzione coattiva può richiedere assistenza della polizia;
- Comunicazioni di provvedimenti relativi a minori: coordinamento con il Tribunale per i minorenni e le autorità di pubblica sicurezza;
- Notifiche di provvedimenti di separazione/divorzio: rapporti con l'anagrafe (ANPR) e gli enti previdenziali.
Per gli aspiranti operatori della PA e della giustizia — La Riforma Cartabia è argomento ricorrente nei concorsi pubblici in materia di giustizia e procedura civile. Vanno padroneggiati: (i) fonti: L. delega 206/2021; D.Lgs. 149/2022 (vigore principale 28/2/2023); D.Lgs. correttivo 164/2024 (vigore 26/11/2024); (ii) contesto: PNRR; obiettivo riduzione disposition time -40% entro 2026; (iii) direttrici: rito ordinario di cognizione ristrutturato, rito semplificato ampliato, mediazione e negoziazione potenziate, rito unificato famiglia, esecuzione forzata riformata, processo telematico obbligatorio; (iv) nuovo rito famiglia: Titolo IV-bis Libro II c.p.c., artt. 473-bis - 473-bis.72 c.p.c.; 72 articoli; (v) abrogazioni: artt. 706-711 c.p.c. (separazione), artt. 737-742-bis c.p.c. (rito camerale famiglia, sopravvive solo per competenza); (vi) ambito: separazione, divorzio, modifica condizioni, figli non coniugati, affidamento, unioni civili; (vii) cumulo separazione + divorzio art. 473-bis.49 (novità); (viii) provvedimenti temporanei/urgenti art. 473-bis.15 (aboliti i "provvedimenti presidenziali"); (ix) curatore speciale minore; (x) ordini di protezione art. 473-bis.72 (coordinamento Codice Rosso); (xi) Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie (istituendo); fase transitoria art. 38 disp. att. c.p.c.; (xii) mediazione: ampliamento materie obbligatorie; mediazione delegata; (xiii) negoziazione assistita L. 162/2014 estesa; (xiv) rito ordinario: art. 163 c.p.c. (citazione arricchita), 70 gg costituzione convenuto; (xv) rito semplificato ex sommario (artt. 281-decies ss.); (xvi) esecuzione forzata: art. 492-bis ricerca telematica; portale vendite; (xvii) PCT obbligatorio.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la Riforma Cartabia del processo civile (D.Lgs. 149/2022) con particolare riferimento alle principali novità procedurali e al nuovo rito unificato per le persone, minorenni e famiglie".
Risposta strutturata: (i) fonti: L. delega 26/11/2021 n. 206; D.Lgs. 10/10/2022 n. 149 (vigore principale 28/2/2023); D.Lgs. correttivo 31/10/2024 n. 164 (vigore 26/11/2024); (ii) contesto: PNRR; obiettivo -40% disposition time entro 2026; Ministra Marta Cartabia (Gov. Draghi); (iii) direttrici: ristrutturazione rito ordinario (artt. 163 ss.), ampliamento rito semplificato (artt. 281-decies ss.), potenziamento ADR (mediazione e negoziazione assistita), nuovo rito unificato famiglia (Titolo IV-bis c.p.c.), riforma esecuzione forzata, processo telematico obbligatorio; (iv) nuovo rito famiglia: Titolo IV-bis Libro II c.p.c., artt. 473-bis - 473-bis.72, 72 articoli; abrogati artt. 706-711 c.p.c. (separazione) e in larga misura artt. 737-742-bis c.p.c. (rito camerale famiglia, sopravvive parzialmente solo per la competenza); (v) ambito rito famiglia: separazione, divorzio, modifica condizioni, figli non coniugati, affidamento, responsabilità genitoriale, adozione, unioni civili, protezione minori; (vi) cumulo separazione + divorzio art. 473-bis.49 (rivoluzionario); (vii) provvedimenti temporanei e urgenti art. 473-bis.15 (aboliti "provvedimenti presidenziali"); (viii) curatore speciale minore; (ix) ordini di protezione art. 473-bis.72 (coord. L. 154/2001, Codice Rosso L. 69/2019); (x) Tribunale per le persone, i minorenni e le famiglie (in attesa di istituzione effettiva; fase transitoria art. 38 disp. att. c.p.c.); (xi) mediazione (D.Lgs. 28/2010): ampliamento materie come condizione di procedibilità (condominio, diritti reali, divisione, successioni, locazione, comodato, affitto azienda, responsabilità medica, diffamazione, contratti assicurativi/bancari/finanziari, ecc.); mediazione delegata; mediazione telematica; (xii) negoziazione assistita (L. 162/2014): estesa; titolo esecutivo; (xiii) rito ordinario: art. 163 c.p.c. citazione arricchita; costituzione convenuto 70 gg prima; memorie integrative artt. 171-ter, 171-quater; calendario processo; (xiv) rito semplificato ex sommario; (xv) esecuzione forzata: art. 492-bis ricerca telematica beni; portale vendite pubbliche; (xvi) processo telematico obbligatorio (deposito, comunicazioni, notificazioni); (xvii) D.Lgs. 164/2024: ulteriori interventi su Titolo IV-bis, PM, provvedimenti urgenti, ordini protezione, eliminazione riferimenti cartacei.
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