Il termine "femminicidio" è stato coniato negli anni '90 dalla sociologa Diana Russell per descrivere l'uccisione di una donna "in quanto donna", cioè motivata da dinamiche di sopraffazione, controllo o possesso radicate nel ruolo di subordinazione storicamente assegnato alle donne. Sino alla fine del 2025, l'ordinamento italiano puniva l'omicidio di una donna mediante le fattispecie generali — omicidio volontario (art. 575 c.p.) ed omicidio aggravato (artt. 576-577 c.p.) — senza una previsione autonoma. La Legge 2 dicembre 2025 n. 181 ha colmato questa lacuna, introducendo nel codice penale il nuovo art. 577-bis c.p. e rispondendo così alle sollecitazioni di organismi internazionali (Comitato CEDAW dell'ONU; Convenzione di Istanbul) e dell'Unione Europea (Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne).

Il quadro normativo di riferimento

Il contesto e la genesi della L. 181/2025

L'iter della legge si è sviluppato attraverso le seguenti tappe:

L'approvazione si è inserita nel solco di una stagione legislativa fortemente orientata al contrasto della violenza di genere, avviata con il Codice Rosso (L. 69/2019), proseguita con il Codice Rosso-bis (L. 168/2023) e con la L. 122/2023.

L'art. 577-bis c.p. — La nuova fattispecie

L'art. 1 c. 1 lett. a) della L. 181/2025 inserisce nel codice penale, dopo l'art. 577, il nuovo art. 577-bis. La fattispecie è strutturata in più periodi e contiene una specifica disciplina del bilanciamento delle circostanze.

Il primo periodo del nuovo articolo punisce con l'ergastolo chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso secondo una delle modalità tipiche tassativamente elencate:

Quando il fatto è commesso al di fuori di queste modalità tipiche, si applica invece l'art. 575 c.p. (omicidio). Si applicano in ogni caso le circostanze aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p.

La struttura della fattispecie

Elemento Caratteristica
Soggetto attivo Chiunque (reato comune)
Soggetto passivo Una donna (reato proprio della vittima)
Condotta Cagionare la morte
Modalità tipica Atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio, rifiuto della relazione, limitazione libertà
Elemento soggettivo Dolo generico (consapevolezza della modalità tipica)
Pena Ergastolo
Rapporto con art. 575 c.p. Fattispecie autonoma (non aggravante dell'omicidio)
Aggravanti applicabili Artt. 576 e 577 c.p.

L'elemento soggettivo: dolo generico

L'art. 577-bis c.p. richiede il dolo generico: l'agente deve volere la morte della donna ed essere consapevole della modalità "tipica" della condotta (cioè della sua natura di atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio, rifiuto del rapporto o limitazione delle libertà). Non è invece richiesto uno specifico fine ulteriore (es. movente politico) oltre la consapevolezza dell'atto. Questa scelta è stata oggetto di critiche dottrinali per il rischio di sovrapposizione con condotte già coperte da omicidio aggravato.

Il bilanciamento con le circostanze attenuanti

L'art. 577-bis c.p. introduce uno specifico limite al bilanciamento tra circostanze, in deroga al regime ordinario dell'art. 69 c.p.

Il meccanismo opera come "automatismo sanzionatorio": nel caso più grave (assenza di attenuanti idonee a prevalere) si applica sempre l'ergastolo. La scelta è stata oggetto di rilievi critici per la possibile tensione con il principio di individualizzazione della pena (art. 27 c. 3 Cost.).

La natura autonoma del reato

L'art. 577-bis c.p. configura il femminicidio come fattispecie autonoma, distinta dall'omicidio aggravato. Ne discendono importanti conseguenze:

Le modifiche ai maltrattamenti (art. 572 c.p.)

L'art. 1 della L. 181/2025, nelle lettere successive alla a), modifica anche altre disposizioni del codice penale. In particolare, è ampliato l'ambito soggettivo del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) ed è introdotta una specifica circostanza aggravante quando le condotte di maltrattamenti riproducono le dinamiche tipiche della fattispecie di femminicidio (atti di controllo, possesso, dominio, limitazione delle libertà). È prevista altresì la confisca obbligatoria dei beni impiegati per commettere il fatto.

Le aggravanti introdotte in altre fattispecie

La legge introduce ulteriori circostanze aggravanti in altre fattispecie penali quando la condotta presenta le modalità tipiche del femminicidio:

Le modifiche al codice di procedura penale

La L. 181/2025 introduce significative modifiche anche al codice di rito:

Le modifiche all'ordinamento penitenziario

Sul versante dell'esecuzione penale, la L. 181/2025 prevede che l'accesso ai benefici penitenziari (permessi premio, semilibertà, affidamento in prova, liberazione condizionale) per i condannati per:

sia subordinato a una valutazione positiva dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno un anno. La disposizione si raccorda all'art. 4-bis ord. penit.: poiché la L. 181/2025 inserisce il femminicidio (art. 577-bis c.p.) nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. penit., ai condannati per tale reato si estende la preclusione alle pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 59 L. 689/1981 come modificato dalla Riforma Cartabia, D.Lgs. 150/2022), la cui legittimità costituzionale è stata confermata dalla Corte Cost. sent. 139/2025 (deposito 29 luglio 2025, rel. Viganò). Precisazione: la sent. 139/2025 non riguarda il femminicidio né la violenza di genere in sé, ma ha ad oggetto i reati ostativi in generale e la preclusione assoluta alle pene sostitutive; la sua rilevanza rispetto alla L. 181/2025 è pertanto limitata al profilo esecutivo-penitenziario sopra descritto.

La tutela degli "orfani di femminicidio"

La L. 181/2025 estende le disposizioni a tutela degli "orfani di femminicidio" (figli e familiari delle vittime), in particolare:

La relazione annuale del Ministro della Giustizia

L'art. 12 della L. 181/2025 prevede che il Ministro della Giustizia presenti ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni introdotte in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. La relazione include dati statistici sui procedimenti avviati, i tempi di trattazione, le sentenze emesse, le risposte sanzionatorie e gli indicatori di impatto della normativa.

La formazione dei magistrati

La legge interviene anche sul quadro normativo della formazione dei magistrati in materia di violenza contro le donne, completando le disposizioni della L. 168/2023 e prevedendo specifici percorsi formativi presso la Scuola Superiore della Magistratura. La formazione interessa: profili sostanziali (fattispecie, aggravanti); profili processuali (audizione vittima, valutazione dichiarazioni); profili criminologici (analisi delle dinamiche di violenza, indicatori di rischio).

Il quadro internazionale ed europeo

La L. 181/2025 si colloca nel solco delle obbligazioni internazionali dell'Italia:

Le critiche dottrinali e giurisprudenziali

Pur essendo la L. 181/2025 stata approvata con ampia maggioranza, la fattispecie ha suscitato significative critiche dottrinali:

La prima giurisprudenza applicativa dovrà chiarire i rapporti tra l'art. 577-bis c.p. e le fattispecie ad esso contigue.

Il ruolo delle forze di polizia

La nuova disciplina impatta in modo significativo sull'attività delle forze dell'ordine in materia di contrasto della violenza contro le donne:

Il collegamento con il "Codice Rosso"

La L. 181/2025 si integra con la disciplina precedente del cd. "Codice Rosso", introdotto dalla L. 69/2019 e modificato dalla L. 168/2023 ("Codice Rosso-bis"). Ricordiamo che il Codice Rosso prevede:

Per gli aspiranti operatori delle forze di polizia — La L. 181/2025 sul femminicidio è argomento centrale dei concorsi pubblici del 2026 e seguenti. Vanno padroneggiati: (i) fonti: L. 2/12/2025 n. 181, GU 280 del 2/12/2025, vigore 17/12/2025; (ii) struttura: 14 articoli; (iii) art. 577-bis c.p.: reato comune, soggetto passivo donna, pena ergastolo; (iv) modalità tipiche: odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio in quanto donna, rifiuto relazione, limitazione libertà; (v) elemento soggettivo: dolo generico (consapevolezza modalità tipica); (vi) aggravanti: artt. 576 e 577 c.p.; (vii) bilanciamento circostanze: limiti specifici (24 anni con attenuante prevalente); (viii) fattispecie autonoma: non aggravante di art. 575; (ix) modifiche art. 572 c.p.: aggravante "modalità femminicidio", confisca obbligatoria; (x) nuove aggravanti in altre fattispecie (lesioni, violenza sessuale, stalking, revenge porn); (xi) c.p.p.: Tribunale monocratico per maltrattamenti aggravati; centri antiviolenza/case rifugio come parti; (xii) ordinamento penitenziario: osservazione personalità almeno 1 anno per benefici; (xiii) orfani di femminicidio: estensione indennizzi; (xiv) relazione annuale Ministro Giustizia; (xv) quadro internazionale: Convenzione Istanbul (L. 77/2013), Direttiva UE 2024/1385, raccomandazione CEDAW 19/2/2024; (xvi) coordinamento con Codice Rosso (L. 69/2019), L. 168/2023, L. 122/2023.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri il nuovo reato di femminicidio introdotto dalla Legge 181/2025 con particolare riferimento all'art. 577-bis c.p. e alle modifiche del quadro normativo penale e processuale".

Risposta strutturata: (i) fonti: L. 2/12/2025 n. 181, "Introduzione del delitto di femminicidio…", GU 280 del 2/12/2025, vigore 17/12/2025; 14 articoli; iter: CdM 7/3/2025, Camera definitiva 25/11/2025 (Giornata violenza donne); (ii) collocazione: Libro II, Titolo XII, Capo I c.p.; (iii) art. 577-bis c.p.: reato comune, soggetto passivo donna; pena ergastolo; (iv) condotta: cagionare la morte di una donna con modalità "tipiche" (odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio in quanto donna, rifiuto della relazione, limitazione delle libertà); (v) dolo: generico (consapevolezza modalità tipica); (vi) rapporto con art. 575 c.p.: fattispecie autonoma, applicazione residuale art. 575 fuori dei casi tipici; (vii) aggravanti: applicabili artt. 576 e 577 c.p.; (viii) bilanciamento: pena non inferiore a 24 anni se attenuante prevalente; (ix) modifiche art. 572 c.p.: estensione, aggravante "modalità femminicidio", confisca obbligatoria; (x) aggravanti in altre fattispecie (lesioni, violenza sessuale, stalking, sequestro, revenge porn); (xi) c.p.p.: Tribunale monocratico per maltrattamenti aggravati; rafforzamento diritti vittima; centri antiviolenza/case rifugio parti civili; (xii) ordinamento penitenziario: subordinazione benefici a osservazione personalità ≥1 anno; (xiii) orfani di femminicidio: deroghe per indennizzi; (xiv) relazione annuale Ministro Giustizia; (xv) formazione magistrati; (xvi) quadro internazionale: Convenzione Istanbul (L. 77/2013), CEDAW, Direttiva UE 2024/1385; (xvii) coordinamento: L. 69/2019, L. 168/2023, L. 122/2023.

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