Il termine "femminicidio" è stato coniato negli anni '90 dalla sociologa Diana Russell per descrivere l'uccisione di una donna "in quanto donna", cioè motivata da dinamiche di sopraffazione, controllo o possesso radicate nel ruolo di subordinazione storicamente assegnato alle donne. Sino alla fine del 2025, l'ordinamento italiano puniva l'omicidio di una donna mediante le fattispecie generali — omicidio volontario (art. 575 c.p.) ed omicidio aggravato (artt. 576-577 c.p.) — senza una previsione autonoma. La Legge 2 dicembre 2025 n. 181 ha colmato questa lacuna, introducendo nel codice penale il nuovo art. 577-bis c.p. e rispondendo così alle sollecitazioni di organismi internazionali (Comitato CEDAW dell'ONU; Convenzione di Istanbul) e dell'Unione Europea (Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne).
Il quadro normativo di riferimento
- Costituzione, artt. 2, 3, 32 (tutela dignità, eguaglianza, salute);
- Convenzione del Consiglio d'Europa di Istanbul (2011), ratificata dall'Italia con L. 77/2013, sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica;
- Convenzione ONU sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti delle donne (CEDAW) del 1979, ratificata con L. 132/1985;
- Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
- Codice penale, Libro II, Titolo XII (Delitti contro la persona), Capo I (Delitti contro la vita e l'incolumità individuale), artt. 575 (omicidio), 576-577 (omicidi aggravati), 577-bis (femminicidio), 572 (maltrattamenti), 612-bis (atti persecutori);
- L. 19 luglio 2019 n. 69 — Codice Rosso;
- L. 24 novembre 2023 n. 168 — Codice Rosso-bis (modifiche al Codice Rosso);
- L. 13 luglio 2023 n. 122 — Obbligo di ascolto della vittima entro tre giorni;
- L. 12/2023 — Commissione parlamentare di inchiesta sui femminicidi;
- L. 2 dicembre 2025 n. 181 — Introduzione del delitto di femminicidio (oggetto della guida).
Il contesto e la genesi della L. 181/2025
L'iter della legge si è sviluppato attraverso le seguenti tappe:
- 7 marzo 2025: il Consiglio dei Ministri approva — in vista dell'8 marzo (Festa della Donna) — il disegno di legge governativo;
- 31 marzo 2025: il testo viene presentato al Senato;
- 1° aprile 2025: assegnato alla 2ª Commissione (Giustizia) in sede redigente;
- Prima lettura al Senato, poi alla Camera dei Deputati;
- 25 novembre 2025: approvazione definitiva alla Camera con voto unanime (in coincidenza con la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne);
- 2 dicembre 2025: promulgazione e pubblicazione in GU n. 280;
- 17 dicembre 2025: entrata in vigore.
L'approvazione si è inserita nel solco di una stagione legislativa fortemente orientata al contrasto della violenza di genere, avviata con il Codice Rosso (L. 69/2019), proseguita con il Codice Rosso-bis (L. 168/2023) e con la L. 122/2023.
L'art. 577-bis c.p. — La nuova fattispecie
L'art. 1 c. 1 lett. a) della L. 181/2025 inserisce nel codice penale, dopo l'art. 577, il nuovo art. 577-bis. La fattispecie è strutturata in più periodi e contiene una specifica disciplina del bilanciamento delle circostanze.
Il primo periodo del nuovo articolo punisce con l'ergastolo chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso secondo una delle modalità tipiche tassativamente elencate:
- Come atto di odio, di discriminazione o di prevaricazione nei confronti della vittima in quanto donna;
- Come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna;
- In relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
- Come atto di limitazione delle libertà individuali della vittima.
Quando il fatto è commesso al di fuori di queste modalità tipiche, si applica invece l'art. 575 c.p. (omicidio). Si applicano in ogni caso le circostanze aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p.
La struttura della fattispecie
| Elemento | Caratteristica |
|---|---|
| Soggetto attivo | Chiunque (reato comune) |
| Soggetto passivo | Una donna (reato proprio della vittima) |
| Condotta | Cagionare la morte |
| Modalità tipica | Atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio, rifiuto della relazione, limitazione libertà |
| Elemento soggettivo | Dolo generico (consapevolezza della modalità tipica) |
| Pena | Ergastolo |
| Rapporto con art. 575 c.p. | Fattispecie autonoma (non aggravante dell'omicidio) |
| Aggravanti applicabili | Artt. 576 e 577 c.p. |
L'elemento soggettivo: dolo generico
L'art. 577-bis c.p. richiede il dolo generico: l'agente deve volere la morte della donna ed essere consapevole della modalità "tipica" della condotta (cioè della sua natura di atto di odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio, rifiuto del rapporto o limitazione delle libertà). Non è invece richiesto uno specifico fine ulteriore (es. movente politico) oltre la consapevolezza dell'atto. Questa scelta è stata oggetto di critiche dottrinali per il rischio di sovrapposizione con condotte già coperte da omicidio aggravato.
Il bilanciamento con le circostanze attenuanti
L'art. 577-bis c.p. introduce uno specifico limite al bilanciamento tra circostanze, in deroga al regime ordinario dell'art. 69 c.p.
- Quando ricorre una sola circostanza attenuante, ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti (artt. 576 o 577 c.p.) e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni 24 di reclusione;
- Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle aggravanti dei suddetti articoli e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni 18 di reclusione;
- In ogni caso, le attenuanti non possono essere dichiarate né equivalenti né prevalenti sulla qualificazione del fatto come femminicidio, in modo tale da svuotare la pena edittale dell'ergastolo.
Il meccanismo opera come "automatismo sanzionatorio": nel caso più grave (assenza di attenuanti idonee a prevalere) si applica sempre l'ergastolo. La scelta è stata oggetto di rilievi critici per la possibile tensione con il principio di individualizzazione della pena (art. 27 c. 3 Cost.).
La natura autonoma del reato
L'art. 577-bis c.p. configura il femminicidio come fattispecie autonoma, distinta dall'omicidio aggravato. Ne discendono importanti conseguenze:
- Sul piano sistematico: il femminicidio non è una "circostanza aggravante" dell'omicidio art. 575 c.p., ma una distinta fattispecie con propria pena edittale (ergastolo);
- Sul piano del bilanciamento: le attenuanti non possono operare per "scendere" alla fattispecie base dell'omicidio art. 575 c.p.;
- Sul piano simbolico: la qualificazione separata risponde a un'esigenza di "riconoscimento culturale" del fenomeno;
- Sul piano del diritto intertemporale (art. 2 c. 4 c.p.): per i fatti commessi prima del 17 dicembre 2025, si applicano le fattispecie pre-vigenti (art. 575 c.p. e aggravanti artt. 576-577).
Le modifiche ai maltrattamenti (art. 572 c.p.)
L'art. 1 della L. 181/2025, nelle lettere successive alla a), modifica anche altre disposizioni del codice penale. In particolare, è ampliato l'ambito soggettivo del reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.) ed è introdotta una specifica circostanza aggravante quando le condotte di maltrattamenti riproducono le dinamiche tipiche della fattispecie di femminicidio (atti di controllo, possesso, dominio, limitazione delle libertà). È prevista altresì la confisca obbligatoria dei beni impiegati per commettere il fatto.
Le aggravanti introdotte in altre fattispecie
La legge introduce ulteriori circostanze aggravanti in altre fattispecie penali quando la condotta presenta le modalità tipiche del femminicidio:
- Lesioni personali (art. 582 c.p.) aggravate;
- Violenza sessuale (art. 609-bis c.p.);
- Atti persecutori (art. 612-bis c.p.) — stalking;
- Sequestro di persona (art. 605 c.p.);
- Violenza privata (art. 610 c.p.);
- Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (art. 612-ter c.p.) — cd. "revenge porn".
Le modifiche al codice di procedura penale
La L. 181/2025 introduce significative modifiche anche al codice di rito:
- Competenza: il Tribunale monocratico diventa competente per i maltrattamenti aggravati (in deroga al regime previgente);
- Diritti informativi della persona offesa: rafforzamento degli obblighi di informazione alla vittima nei procedimenti per violenza di genere (notificazioni, avvisi, comunicazioni);
- Centri antiviolenza e case rifugio: viene espressamente riconosciuta — sia ai centri antiviolenza sia alle case rifugio, pubblici e privati — la possibilità di esercitare i diritti previsti per le vittime nei procedimenti penali;
- Si conferma e rafforza l'obbligo di audizione della vittima entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, già introdotto dalla L. 122/2023;
- Si introducono specifiche garanzie per evitare la vittimizzazione secondaria durante l'audizione.
Le modifiche all'ordinamento penitenziario
Sul versante dell'esecuzione penale, la L. 181/2025 prevede che l'accesso ai benefici penitenziari (permessi premio, semilibertà, affidamento in prova, liberazione condizionale) per i condannati per:
- Femminicidio (art. 577-bis c.p.);
- Altri reati riconducibili al "codice rosso" (maltrattamenti, atti persecutori, violenza sessuale, ecc.);
sia subordinato a una valutazione positiva dei risultati dell'osservazione della personalità, condotta per almeno un anno. La disposizione si raccorda all'art. 4-bis ord. penit.: poiché la L. 181/2025 inserisce il femminicidio (art. 577-bis c.p.) nel catalogo dei reati ostativi di cui all'art. 4-bis ord. penit., ai condannati per tale reato si estende la preclusione alle pene sostitutive delle pene detentive brevi (art. 59 L. 689/1981 come modificato dalla Riforma Cartabia, D.Lgs. 150/2022), la cui legittimità costituzionale è stata confermata dalla Corte Cost. sent. 139/2025 (deposito 29 luglio 2025, rel. Viganò). Precisazione: la sent. 139/2025 non riguarda il femminicidio né la violenza di genere in sé, ma ha ad oggetto i reati ostativi in generale e la preclusione assoluta alle pene sostitutive; la sua rilevanza rispetto alla L. 181/2025 è pertanto limitata al profilo esecutivo-penitenziario sopra descritto.
La tutela degli "orfani di femminicidio"
La L. 181/2025 estende le disposizioni a tutela degli "orfani di femminicidio" (figli e familiari delle vittime), in particolare:
- Ampliamento delle deroghe necessarie per l'accesso agli indennizzi previsti per le vittime di reati violenti;
- Coordinamento con la disciplina del Fondo per gli orfani di crimini domestici (L. 4/2018);
- Rafforzamento dei servizi di sostegno psicologico, scolastico e di reinserimento sociale.
La relazione annuale del Ministro della Giustizia
L'art. 12 della L. 181/2025 prevede che il Ministro della Giustizia presenti ogni anno alle Camere una relazione sullo stato di applicazione delle disposizioni introdotte in materia di femminicidio e di contrasto alla violenza nei confronti delle donne. La relazione include dati statistici sui procedimenti avviati, i tempi di trattazione, le sentenze emesse, le risposte sanzionatorie e gli indicatori di impatto della normativa.
La formazione dei magistrati
La legge interviene anche sul quadro normativo della formazione dei magistrati in materia di violenza contro le donne, completando le disposizioni della L. 168/2023 e prevedendo specifici percorsi formativi presso la Scuola Superiore della Magistratura. La formazione interessa: profili sostanziali (fattispecie, aggravanti); profili processuali (audizione vittima, valutazione dichiarazioni); profili criminologici (analisi delle dinamiche di violenza, indicatori di rischio).
Il quadro internazionale ed europeo
La L. 181/2025 si colloca nel solco delle obbligazioni internazionali dell'Italia:
- Convenzione di Istanbul (2011), rat. L. 77/2013: obbligo di criminalizzare la violenza contro le donne;
- Comitato CEDAW, rapporto del 19 febbraio 2024 sull'Italia: raccomandazione di "modificare il codice penale per criminalizzare specificamente il femminicidio";
- Direttiva UE 2024/1385 sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica;
- Convenzioni regionali dell'America Latina (es. Convenzione di Belém do Pará del 1994);
- Esperienze comparate: numerosi ordinamenti latinoamericani (Messico, Argentina, Cile, Perù) ed europei (Spagna in particolare) hanno introdotto fattispecie autonome di femminicidio.
Le critiche dottrinali e giurisprudenziali
Pur essendo la L. 181/2025 stata approvata con ampia maggioranza, la fattispecie ha suscitato significative critiche dottrinali:
- Sul piano della determinatezza: le formule "atto di odio", "atto di prevaricazione", "atto di controllo o possesso o dominio" sono state ritenute eccessivamente vaghe da una parte della dottrina e suscettibili di tensione con l'art. 25 c. 2 Cost.;
- Sul piano del bilanciamento delle circostanze: gli automatismi sanzionatori sono stati ritenuti in tensione con il principio della funzione rieducativa della pena (art. 27 c. 3 Cost.);
- Sul piano della simbolicità: alcuni autori hanno parlato di "diritto penale simbolico", evidenziando il rischio di sovrapposizione con fattispecie già esistenti;
- Il parere dell'ANM (23/5/2025 e successivo aggiornamento del 14/10/2025) aveva evidenziato profili di criticità tecnica;
- Una parte della dottrina ha osservato che molte delle condotte previste dall'art. 577-bis sono già rientranti nelle aggravanti degli artt. 576-577 c.p. (es. fatto commesso dall'ex partner; in occasione di reato di maltrattamenti o atti persecutori).
La prima giurisprudenza applicativa dovrà chiarire i rapporti tra l'art. 577-bis c.p. e le fattispecie ad esso contigue.
Il ruolo delle forze di polizia
La nuova disciplina impatta in modo significativo sull'attività delle forze dell'ordine in materia di contrasto della violenza contro le donne:
- Polizia di Stato — Squadra Mobile, divisione anticrimine; UPGSP — operatori di prima linea negli interventi di emergenza;
- Arma dei Carabinieri — Reparti Operativi, Nuclei Investigativi, Stazioni; "Rete in Caserma" per le donne vittime;
- Polizia Municipale — interventi di prima emergenza, ordinanze sindacali ex art. 54 TUEL, attività di prossimità sul territorio;
- Procedure operative: protocollo "Codice Rosso", obbligo di trasmissione immediata della notizia di reato, ascolto della vittima entro 3 giorni;
- Misure di prevenzione: ammonimento del Questore, allontanamento dalla casa familiare (art. 384-bis c.p.p.), divieto di avvicinamento (art. 282-ter c.p.p.);
- Bodycam (Decreto Sicurezza 2025) per documentare gli interventi domestici;
- Strumenti elettronici di controllo (braccialetto elettronico) per il rispetto delle misure cautelari.
Il collegamento con il "Codice Rosso"
La L. 181/2025 si integra con la disciplina precedente del cd. "Codice Rosso", introdotto dalla L. 69/2019 e modificato dalla L. 168/2023 ("Codice Rosso-bis"). Ricordiamo che il Codice Rosso prevede:
- L'iscrizione prioritaria nel registro delle notizie di reato per i reati di violenza domestica e di genere;
- L'ascolto della vittima entro 3 giorni (obbligo rafforzato dalla L. 122/2023);
- Le misure cautelari rafforzate (es. divieto di avvicinamento ex art. 282-ter c.p.p.);
- L'arresto in flagranza differita (L. 168/2023);
- L'arresto obbligatorio in flagranza per maltrattamenti e atti persecutori;
- Nuove fattispecie penali (art. 387-bis c.p. — violazione misure cautelari; art. 583-quinquies c.p. — deformazione del volto mediante lesioni).
Per gli aspiranti operatori delle forze di polizia — La L. 181/2025 sul femminicidio è argomento centrale dei concorsi pubblici del 2026 e seguenti. Vanno padroneggiati: (i) fonti: L. 2/12/2025 n. 181, GU 280 del 2/12/2025, vigore 17/12/2025; (ii) struttura: 14 articoli; (iii) art. 577-bis c.p.: reato comune, soggetto passivo donna, pena ergastolo; (iv) modalità tipiche: odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio in quanto donna, rifiuto relazione, limitazione libertà; (v) elemento soggettivo: dolo generico (consapevolezza modalità tipica); (vi) aggravanti: artt. 576 e 577 c.p.; (vii) bilanciamento circostanze: limiti specifici (24 anni con attenuante prevalente); (viii) fattispecie autonoma: non aggravante di art. 575; (ix) modifiche art. 572 c.p.: aggravante "modalità femminicidio", confisca obbligatoria; (x) nuove aggravanti in altre fattispecie (lesioni, violenza sessuale, stalking, revenge porn); (xi) c.p.p.: Tribunale monocratico per maltrattamenti aggravati; centri antiviolenza/case rifugio come parti; (xii) ordinamento penitenziario: osservazione personalità almeno 1 anno per benefici; (xiii) orfani di femminicidio: estensione indennizzi; (xiv) relazione annuale Ministro Giustizia; (xv) quadro internazionale: Convenzione Istanbul (L. 77/2013), Direttiva UE 2024/1385, raccomandazione CEDAW 19/2/2024; (xvi) coordinamento con Codice Rosso (L. 69/2019), L. 168/2023, L. 122/2023.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri il nuovo reato di femminicidio introdotto dalla Legge 181/2025 con particolare riferimento all'art. 577-bis c.p. e alle modifiche del quadro normativo penale e processuale".
Risposta strutturata: (i) fonti: L. 2/12/2025 n. 181, "Introduzione del delitto di femminicidio…", GU 280 del 2/12/2025, vigore 17/12/2025; 14 articoli; iter: CdM 7/3/2025, Camera definitiva 25/11/2025 (Giornata violenza donne); (ii) collocazione: Libro II, Titolo XII, Capo I c.p.; (iii) art. 577-bis c.p.: reato comune, soggetto passivo donna; pena ergastolo; (iv) condotta: cagionare la morte di una donna con modalità "tipiche" (odio, discriminazione, prevaricazione, controllo, possesso, dominio in quanto donna, rifiuto della relazione, limitazione delle libertà); (v) dolo: generico (consapevolezza modalità tipica); (vi) rapporto con art. 575 c.p.: fattispecie autonoma, applicazione residuale art. 575 fuori dei casi tipici; (vii) aggravanti: applicabili artt. 576 e 577 c.p.; (viii) bilanciamento: pena non inferiore a 24 anni se attenuante prevalente; (ix) modifiche art. 572 c.p.: estensione, aggravante "modalità femminicidio", confisca obbligatoria; (x) aggravanti in altre fattispecie (lesioni, violenza sessuale, stalking, sequestro, revenge porn); (xi) c.p.p.: Tribunale monocratico per maltrattamenti aggravati; rafforzamento diritti vittima; centri antiviolenza/case rifugio parti civili; (xii) ordinamento penitenziario: subordinazione benefici a osservazione personalità ≥1 anno; (xiii) orfani di femminicidio: deroghe per indennizzi; (xiv) relazione annuale Ministro Giustizia; (xv) formazione magistrati; (xvi) quadro internazionale: Convenzione Istanbul (L. 77/2013), CEDAW, Direttiva UE 2024/1385; (xvii) coordinamento: L. 69/2019, L. 168/2023, L. 122/2023.
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