Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) è lo strumento di tutela giurisdizionale del candidato a un concorso pubblico per i provvedimenti illegittimi della procedura concorsuale. Nei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego il candidato vanta una posizione di interesse legittimo al corretto svolgimento della selezione, tutelato avanti al giudice amministrativo ex art. 113 Cost. e art. 103 Cost. Il rispetto del termine perentorio di 60 giorni, l'individuazione del giudice competente e la precisa formulazione dei motivi sono i tre snodi che determinano l'ammissibilità del ricorso. Guida ragionata alla materia.

Il quadro normativo

La giurisdizione amministrativa o ordinaria? (art. 63 D.Lgs. 165/2001)

Il primo passo è individuare correttamente il giudice competente. La distinzione è cruciale: un errore comporta inammissibilità del ricorso. L'art. 63 del D.Lgs. 165/2001 traccia la linea di confine:

Atto / Momento Giurisdizione Termine
Bando di concorso TAR (interesse legittimo) 60 giorni dalla pubblicazione
Esclusione, non ammissione TAR 60 giorni dalla conoscenza
Esiti delle prove (scritte, orali, fisiche) TAR 60 giorni dalla pubblicazione/conoscenza
Operato della commissione TAR 60 giorni
Graduatoria fino all'approvazione TAR 60 giorni dalla pubblicazione
Atti successivi all'assunzione Giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro) Termini civilistici

Il discrimine giurisdizionale è dato dall'approvazione della graduatoria finale: prima di tale momento, gli atti del concorso esprimono il potere autoritativo della PA e ledono solo interessi legittimi (giurisdizione TAR); dopo, il vincitore acquisisce un diritto soggettivo all'assunzione (giurisdizione del giudice ordinario, ex Cass. SS.UU. n. 30254/2023).

I termini di impugnazione: 60 giorni perentori (art. 41 c.p.a.)

L'art. 41 c.p.a. stabilisce che il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni a pena di decadenza. Il termine decorre da momenti diversi a seconda del provvedimento impugnato:

Provvedimento Dies a quo
Bando con clausole immediatamente lesive Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sito istituzionale
Bando con clausole non immediatamente lesive Dalla conoscenza dell'atto applicativo lesivo (es. esclusione)
Provvedimento di esclusione individuale Dalla notificazione o piena conoscenza
Esito negativo prova scritta intermedia Dalla conoscenza del giudizio negativo
Esito negativo prova orale Dal giorno della prova se il candidato è informato dell'esito
Graduatoria finale Dalla pubblicazione sul sito istituzionale

Il termine è perentorio: anche un solo giorno di ritardo determina inammissibilità. Si computano tutti i giorni, festivi e feriali. Vale la sospensione feriale ex L. 742/1969 (1°-31 agosto) salvo per i giudizi cautelari.

I vizi del bando immediatamente lesivi

Costituisce principio cardine della giustizia amministrativa che le clausole del bando immediatamente lesive dell'interesse del candidato devono essere impugnate autonomamente entro 60 giorni dalla pubblicazione (TAR Molise, sent. n. 314/2023). In caso contrario, l'impugnazione successiva del provvedimento applicativo è inammissibile. Sono clausole immediatamente lesive ad esempio:

I motivi di ricorso più ricorrenti

Il ricorso amministrativo va fondato su vizi di legittimità: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere. La giurisprudenza individua come motivi più frequenti:

Vizi del bando

Vizi della commissione

Vizi delle prove

Vizi della valutazione dei titoli

Vizi della graduatoria

Il giudice competente per territorio (art. 13 c.p.a.)

L'art. 13 c.p.a. individua il TAR competente sulla base della sede dell'autorità che ha emesso l'atto:

I passaggi della redazione del ricorso

Il ricorso è atto formale che richiede assistenza tecnica obbligatoria. La difesa tecnica è obbligatoria: il ricorso al TAR deve essere redatto, sottoscritto e depositato da un avvocato abilitato. Le fasi essenziali:

  1. Acquisizione documenti: bando, domanda, comunicazioni ricevute, eventuale verbale della commissione;
  2. Accesso agli atti ex L. 241/1990 o accesso civico ex D.Lgs. 33/2013 per ottenere atti non pubblicati;
  3. Analisi giuridica: individuazione dei vizi e dei profili di interesse a ricorrere;
  4. Notifica entro 60 giorni all'amministrazione resistente e ai controinteressati (es. vincitori);
  5. Deposito in via telematica nel SIGA (Sistema Informativo Giustizia Amministrativa) entro 30 giorni dalla notifica (art. 45 c.p.a.);
  6. Eventuale istanza cautelare per la sospensiva;
  7. Udienza e decisione del TAR.

La sospensiva cautelare (art. 55 c.p.a.)

Il ricorso al TAR non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento impugnato. È quindi cruciale chiedere al giudice la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il giudice la concede solo se sussistono cumulativamente:

Per situazioni di particolare urgenza, l'art. 56 c.p.a. consente di chiedere una misura cautelare monocratica presidenziale, anche inaudita altera parte, che resta in vigore fino alla discussione collegiale dell'istanza.

Il contributo unificato

Il contributo unificato per il ricorso al TAR in materia di pubblico impiego è disciplinato dall'art. 13 D.P.R. 115/2002. Gli importi (al 2026) sono:

Tipologia di giudizio Contributo unificato
Ricorso ordinario al TAR in materia di pubblico impiego € 325
Materie diverse (es. appalti) Importi superiori (varie fasce)
Ricorsi collettivi Unico contributo (ripartibile tra ricorrenti)
Appello al Consiglio di Stato Maggiorato del 50%

Sono previsti casi di esenzione e di gratuito patrocinio per condizioni reddituali (art. 119 DPR 115/2002).

I tempi processuali

Il processo amministrativo è regolato dal principio della ragionevole durata (art. 111 Cost.). Tempi indicativi:

Fase Tempi indicativi
Decisione cautelare (sospensiva) 15-30 giorni dal deposito
Sentenza nel merito (TAR) 6-18 mesi
Appello al Consiglio di Stato 12-24 mesi

Nel rito accelerato per ricorsi su concorsi (art. 119 c.p.a.) e in materia di lavori pubblici, i tempi sono dimezzati.

L'esito del ricorso

Il TAR può:

In caso di accoglimento, il candidato può ottenere l'annullamento dell'esclusione, la ripetizione della prova, la rettifica della graduatoria o, in casi limite, il risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.

L'appello al Consiglio di Stato

La sentenza del TAR è impugnabile con appello al Consiglio di Stato entro:

L'appello è il secondo e ultimo grado di merito. Contro la sentenza del Consiglio di Stato è ammesso solo il ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione.

Il ricorso straordinario al Capo dello Stato (alternativa al TAR)

In alternativa al ricorso al TAR, il candidato può proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex artt. 8-15 D.P.R. 1199/1971. Caratteristiche:

La tutela in autotutela

Prima di adire il TAR, il candidato può cercare la tutela in via amministrativa:

Attenzione — La presentazione di istanza in autotutela non interrompe né sospende il termine di 60 giorni per il ricorso al TAR. Anche se l'amministrazione non ha ancora risposto, il candidato deve comunque notificare il ricorso entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, a pena di decadenza.

I vincitori come controinteressati

Il ricorso deve essere notificato non solo all'amministrazione resistente, ma anche ai controinteressati: persone fisiche che dall'atto impugnato traggono un vantaggio (es. i vincitori inseriti in graduatoria, se il ricorso mira a modificare la graduatoria). La mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati determina integrazione del contraddittorio disposta dal giudice ex art. 49 c.p.a.

L'impugnazione dei quiz a risposta multipla

Per i quiz a risposta multipla nelle preselettive il ricorso può fondarsi su:

L'impugnazione della valutazione di merito

La valutazione tecnico-discrezionale della commissione (es. punteggio attribuito a un elaborato) è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti dell'eccesso di potere: manifesta illogicità, irragionevolezza, errore di fatto, travisamento, contraddittorietà, disparità di trattamento. Il giudice non può sostituirsi alla commissione nella valutazione di merito: può solo annullare l'atto e disporre la rinnovazione (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3842/2024).

Il danno da concorso illegittimo

Il candidato escluso illegittimamente può ottenere il risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. Le tipologie risarcitorie:

L'autotutela della PA

La PA può sempre intervenire in autotutela ex artt. 21-quinquies e 21-nonies L. 241/1990, annullando o revocando autonomamente atti illegittimi della procedura concorsuale. L'autotutela ha però limiti rigorosi: termine ragionevole non superiore a 12 mesi dall'adozione (art. 21-nonies c. 1), motivazione di interesse pubblico, contraddittorio con gli interessati. Il Cons. Stato (sez. VI, sent. n. 3842/2024) ha confermato che l'autotutela non può essere usata pretestuosamente per rimediare a errori imputabili alla PA quando ciò pregiudichi i diritti acquisiti dei candidati.

Consiglio operativo — Al momento della partecipazione a un concorso, è prudente conservare: copia del bando con data di pubblicazione, ricevuta della domanda, ogni comunicazione ricevuta (PEC, raccomandata), comunicazioni di esclusione, sito di pubblicazione della graduatoria. Tale documentazione è la base probatoria essenziale per l'eventuale ricorso.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina del ricorso al TAR contro i provvedimenti del concorso pubblico, con particolare riferimento al riparto di giurisdizione, al termine di impugnazione e ai vizi del bando".

Risposta strutturata: (i) cornice: artt. 97, 113, 103 Cost., D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.), D.Lgs. 165/2001 art. 63; (ii) riparto giurisdizione: TAR fino all'approvazione graduatoria (interesse legittimo), giudice ordinario dopo l'assunzione (diritto soggettivo); (iii) termine perentorio: 60 giorni ex art. 41 c.p.a., decorrenti da pubblicazione/notificazione/conoscenza; (iv) vizi del bando: clausole immediatamente lesive vanno impugnate subito (TAR Molise 314/2023); (v) motivi di ricorso: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere (manifesta illogicità, disparità trattamento, sviamento); (vi) competenza territoriale: TAR Lazio per amministrazioni centrali, TAR regionale per enti locali; (vii) procedura: notifica entro 60 gg + deposito SIGA entro 30 gg ex art. 45 c.p.a.; (viii) sospensiva cautelare art. 55 c.p.a.: fumus + periculum; (ix) contributo unificato € 325 per pubblico impiego; (x) esito: annullamento, rifacimento procedura, risarcimento ex art. 30 c.p.a.; (xi) appello al Consiglio di Stato entro 60 gg notifica/6 mesi pubblicazione; (xii) alternativa: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg; (xiii) tutela in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990, ma non sospende termine TAR.

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