Il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) è lo strumento di tutela giurisdizionale del candidato a un concorso pubblico per i provvedimenti illegittimi della procedura concorsuale. Nei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego il candidato vanta una posizione di interesse legittimo al corretto svolgimento della selezione, tutelato avanti al giudice amministrativo ex art. 113 Cost. e art. 103 Cost. Il rispetto del termine perentorio di 60 giorni, l'individuazione del giudice competente e la precisa formulazione dei motivi sono i tre snodi che determinano l'ammissibilità del ricorso. Guida ragionata alla materia.
Il quadro normativo
- Art. 97 Cost.: principi di imparzialità e buon andamento della PA; concorso come regola generale di accesso ex art. 97 c. 4 Cost.;
- Art. 113 Cost.: tutela giurisdizionale contro gli atti della PA;
- Art. 103 Cost.: giurisdizione del giudice amministrativo per interessi legittimi;
- D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 (Codice del processo amministrativo, c.p.a.);
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, art. 63: riparto di giurisdizione tra giudice amministrativo e ordinario nel pubblico impiego;
- D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487: regolamento generale sui concorsi pubblici;
- D.P.R. 16 giugno 2023 n. 82: nuovo regolamento di reclutamento (semplifica e modifica il DPR 487/1994);
- L. 7 agosto 1990 n. 241: procedimento amministrativo;
- D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13 c. 6-bis: contributo unificato.
La giurisdizione amministrativa o ordinaria? (art. 63 D.Lgs. 165/2001)
Il primo passo è individuare correttamente il giudice competente. La distinzione è cruciale: un errore comporta inammissibilità del ricorso. L'art. 63 del D.Lgs. 165/2001 traccia la linea di confine:
| Atto / Momento | Giurisdizione | Termine |
|---|---|---|
| Bando di concorso | TAR (interesse legittimo) | 60 giorni dalla pubblicazione |
| Esclusione, non ammissione | TAR | 60 giorni dalla conoscenza |
| Esiti delle prove (scritte, orali, fisiche) | TAR | 60 giorni dalla pubblicazione/conoscenza |
| Operato della commissione | TAR | 60 giorni |
| Graduatoria fino all'approvazione | TAR | 60 giorni dalla pubblicazione |
| Atti successivi all'assunzione | Giudice ordinario (in funzione di giudice del lavoro) | Termini civilistici |
Il discrimine giurisdizionale è dato dall'approvazione della graduatoria finale: prima di tale momento, gli atti del concorso esprimono il potere autoritativo della PA e ledono solo interessi legittimi (giurisdizione TAR); dopo, il vincitore acquisisce un diritto soggettivo all'assunzione (giurisdizione del giudice ordinario, ex Cass. SS.UU. n. 30254/2023).
I termini di impugnazione: 60 giorni perentori (art. 41 c.p.a.)
L'art. 41 c.p.a. stabilisce che il ricorso deve essere notificato entro 60 giorni a pena di decadenza. Il termine decorre da momenti diversi a seconda del provvedimento impugnato:
| Provvedimento | Dies a quo |
|---|---|
| Bando con clausole immediatamente lesive | Dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale o sito istituzionale |
| Bando con clausole non immediatamente lesive | Dalla conoscenza dell'atto applicativo lesivo (es. esclusione) |
| Provvedimento di esclusione individuale | Dalla notificazione o piena conoscenza |
| Esito negativo prova scritta intermedia | Dalla conoscenza del giudizio negativo |
| Esito negativo prova orale | Dal giorno della prova se il candidato è informato dell'esito |
| Graduatoria finale | Dalla pubblicazione sul sito istituzionale |
Il termine è perentorio: anche un solo giorno di ritardo determina inammissibilità. Si computano tutti i giorni, festivi e feriali. Vale la sospensione feriale ex L. 742/1969 (1°-31 agosto) salvo per i giudizi cautelari.
I vizi del bando immediatamente lesivi
Costituisce principio cardine della giustizia amministrativa che le clausole del bando immediatamente lesive dell'interesse del candidato devono essere impugnate autonomamente entro 60 giorni dalla pubblicazione (TAR Molise, sent. n. 314/2023). In caso contrario, l'impugnazione successiva del provvedimento applicativo è inammissibile. Sono clausole immediatamente lesive ad esempio:
- Requisiti di partecipazione illegittimi (limiti d'età non giustificati, titoli sproporzionati, requisiti discriminatori);
- Criteri di valutazione palesemente irragionevoli;
- Riserve di posti non conformi alla legge;
- Clausole che restringono indebitamente la platea dei partecipanti.
I motivi di ricorso più ricorrenti
Il ricorso amministrativo va fondato su vizi di legittimità: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere. La giurisprudenza individua come motivi più frequenti:
Vizi del bando
- Limiti d'età illegittimi: in Italia, salvo eccezioni (Forze Armate, alcuni profili tecnici), i limiti d'età sono aboliti ex art. 3 c. 6 L. 127/1997. La Corte di Giustizia UE (sent. 13.11.2014, C-416/13) ha chiarito che limiti sproporzionati sono discriminatori;
- Requisiti irragionevoli: Cons. Stato sent. 14.10.2019 n. 6972 — il giudice può sindacare i requisiti del bando quando irragionevoli, arbitrari o contraddittori;
- Mancata pubblicazione integrale o tempestiva del bando in Gazzetta Ufficiale (D.P.R. 487/1994; D.P.R. 82/2023);
- Violazione del principio di pubblicità della selezione (art. 97 Cost.).
Vizi della commissione
- Composizione illegittima della commissione (incompetenza tecnica, mancanza dei requisiti);
- Incompatibilità dei commissari (art. 35-bis D.Lgs. 165/2001; art. 51 c.p.c.);
- Mancato rispetto dei criteri di valutazione predeterminati;
- Disparità di trattamento tra candidati;
- Verbalizzazione insufficiente o assente.
Vizi delle prove
- Tracce della prova scritta non aderenti al programma del bando;
- Mancata anonimizzazione degli elaborati (Cons. Stato 12/2021 ad. plen.);
- Errori manifesti nella correzione o nei quiz a risposta multipla;
- Esclusioni dalla prova fisica per ragioni non previste dal bando;
- Domande della prova orale fuori programma;
- Modalità di svolgimento difformi dal bando.
Vizi della valutazione dei titoli
- Mancato riconoscimento di titoli dichiarati;
- Errata applicazione dei criteri del bando;
- Attribuzione arbitraria di punteggi;
- Violazione dell'equipollenza dei titoli di studio (DM 270/2004).
Vizi della graduatoria
- Errori di calcolo nei punteggi;
- Mancata applicazione dei titoli di preferenza o riserva;
- Violazione della parità di trattamento.
Il giudice competente per territorio (art. 13 c.p.a.)
L'art. 13 c.p.a. individua il TAR competente sulla base della sede dell'autorità che ha emesso l'atto:
- TAR Lazio, sede di Roma: per concorsi banditi da amministrazioni centrali (Ministeri, autorità nazionali, enti pubblici nazionali);
- TAR regionale: per concorsi di enti locali (Comuni, Province, Regioni, ASL);
- TAR del luogo di sede dell'amministrazione: regola generale.
I passaggi della redazione del ricorso
Il ricorso è atto formale che richiede assistenza tecnica obbligatoria. La difesa tecnica è obbligatoria: il ricorso al TAR deve essere redatto, sottoscritto e depositato da un avvocato abilitato. Le fasi essenziali:
- Acquisizione documenti: bando, domanda, comunicazioni ricevute, eventuale verbale della commissione;
- Accesso agli atti ex L. 241/1990 o accesso civico ex D.Lgs. 33/2013 per ottenere atti non pubblicati;
- Analisi giuridica: individuazione dei vizi e dei profili di interesse a ricorrere;
- Notifica entro 60 giorni all'amministrazione resistente e ai controinteressati (es. vincitori);
- Deposito in via telematica nel SIGA (Sistema Informativo Giustizia Amministrativa) entro 30 giorni dalla notifica (art. 45 c.p.a.);
- Eventuale istanza cautelare per la sospensiva;
- Udienza e decisione del TAR.
La sospensiva cautelare (art. 55 c.p.a.)
Il ricorso al TAR non sospende automaticamente l'efficacia del provvedimento impugnato. È quindi cruciale chiedere al giudice la sospensione cautelare ai sensi dell'art. 55 c.p.a. Il giudice la concede solo se sussistono cumulativamente:
- Fumus boni iuris: il ricorso appare prima facie fondato;
- Periculum in mora: l'esecuzione dell'atto causerebbe un pregiudizio grave e irreparabile (ad esempio, l'effettiva assunzione di candidati malgrado l'illegittimità della graduatoria).
Per situazioni di particolare urgenza, l'art. 56 c.p.a. consente di chiedere una misura cautelare monocratica presidenziale, anche inaudita altera parte, che resta in vigore fino alla discussione collegiale dell'istanza.
Il contributo unificato
Il contributo unificato per il ricorso al TAR in materia di pubblico impiego è disciplinato dall'art. 13 D.P.R. 115/2002. Gli importi (al 2026) sono:
| Tipologia di giudizio | Contributo unificato |
|---|---|
| Ricorso ordinario al TAR in materia di pubblico impiego | € 325 |
| Materie diverse (es. appalti) | Importi superiori (varie fasce) |
| Ricorsi collettivi | Unico contributo (ripartibile tra ricorrenti) |
| Appello al Consiglio di Stato | Maggiorato del 50% |
Sono previsti casi di esenzione e di gratuito patrocinio per condizioni reddituali (art. 119 DPR 115/2002).
I tempi processuali
Il processo amministrativo è regolato dal principio della ragionevole durata (art. 111 Cost.). Tempi indicativi:
| Fase | Tempi indicativi |
|---|---|
| Decisione cautelare (sospensiva) | 15-30 giorni dal deposito |
| Sentenza nel merito (TAR) | 6-18 mesi |
| Appello al Consiglio di Stato | 12-24 mesi |
Nel rito accelerato per ricorsi su concorsi (art. 119 c.p.a.) e in materia di lavori pubblici, i tempi sono dimezzati.
L'esito del ricorso
Il TAR può:
- Accogliere il ricorso → annullamento dell'atto illegittimo (totale o parziale); la PA dovrà conformarsi rifacendo la procedura nel rispetto delle indicazioni del giudice;
- Rigettare il ricorso → conferma dell'atto;
- Dichiarare inammissibile il ricorso (es. per tardività o difetto di interesse);
- Dichiarare cessata la materia del contendere se l'amministrazione adotta provvedimenti satisfattivi in autotutela.
In caso di accoglimento, il candidato può ottenere l'annullamento dell'esclusione, la ripetizione della prova, la rettifica della graduatoria o, in casi limite, il risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a.
L'appello al Consiglio di Stato
La sentenza del TAR è impugnabile con appello al Consiglio di Stato entro:
- 60 giorni dalla notifica della sentenza, oppure
- 6 mesi dalla pubblicazione se non notificata (termine lungo ex art. 92 c.p.a.).
L'appello è il secondo e ultimo grado di merito. Contro la sentenza del Consiglio di Stato è ammesso solo il ricorso in Cassazione per motivi di giurisdizione.
Il ricorso straordinario al Capo dello Stato (alternativa al TAR)
In alternativa al ricorso al TAR, il candidato può proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex artt. 8-15 D.P.R. 1199/1971. Caratteristiche:
- Termine: 120 giorni;
- Alternatività: non cumulabile con il ricorso al TAR;
- Non richiede assistenza tecnica obbligatoria;
- Decisione del Consiglio di Stato con DPR su parere conforme;
- Più rapido ma meno garantito (assenza di istruttoria e di sospensiva facilmente ottenibile).
La tutela in autotutela
Prima di adire il TAR, il candidato può cercare la tutela in via amministrativa:
- Istanza in autotutela all'amministrazione, chiedendo annullamento ex art. 21-nonies L. 241/1990 (ma non sospende il termine di 60 giorni);
- Ricorso gerarchico entro 30 giorni (artt. 1-7 D.P.R. 1199/1971);
- Ricorso al difensore civico in alcuni enti locali;
- Accesso agli atti per ottenere documenti utili al ricorso (L. 241/1990 e D.Lgs. 33/2013).
Attenzione — La presentazione di istanza in autotutela non interrompe né sospende il termine di 60 giorni per il ricorso al TAR. Anche se l'amministrazione non ha ancora risposto, il candidato deve comunque notificare il ricorso entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto, a pena di decadenza.
I vincitori come controinteressati
Il ricorso deve essere notificato non solo all'amministrazione resistente, ma anche ai controinteressati: persone fisiche che dall'atto impugnato traggono un vantaggio (es. i vincitori inseriti in graduatoria, se il ricorso mira a modificare la graduatoria). La mancata notifica ad almeno uno dei controinteressati determina integrazione del contraddittorio disposta dal giudice ex art. 49 c.p.a.
L'impugnazione dei quiz a risposta multipla
Per i quiz a risposta multipla nelle preselettive il ricorso può fondarsi su:
- Domande tecnicamente errate (non conformi al programma del bando);
- Doppia risposta esatta o nessuna risposta esatta;
- Domande ambigue o di formulazione equivoca;
- Mancata pubblicazione della banca dati ufficiale;
- Violazione del principio della "tre volte i posti" come soglia di sbarramento (Cons. Stato sent. n. 10436/2022).
L'impugnazione della valutazione di merito
La valutazione tecnico-discrezionale della commissione (es. punteggio attribuito a un elaborato) è sindacabile dal giudice amministrativo solo nei limiti dell'eccesso di potere: manifesta illogicità, irragionevolezza, errore di fatto, travisamento, contraddittorietà, disparità di trattamento. Il giudice non può sostituirsi alla commissione nella valutazione di merito: può solo annullare l'atto e disporre la rinnovazione (Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 3842/2024).
Il danno da concorso illegittimo
Il candidato escluso illegittimamente può ottenere il risarcimento del danno ex art. 30 c.p.a. Le tipologie risarcitorie:
- Danno da perdita di chance: rilievo nella misura della probabilità statistica di vincita;
- Danno emergente: spese sostenute per la preparazione e la partecipazione;
- Lucro cessante: stipendi non percepiti, riconoscibile solo in casi di sicura vittoria del candidato;
- Danno morale: rilievo limitato e da motivare specificamente.
L'autotutela della PA
La PA può sempre intervenire in autotutela ex artt. 21-quinquies e 21-nonies L. 241/1990, annullando o revocando autonomamente atti illegittimi della procedura concorsuale. L'autotutela ha però limiti rigorosi: termine ragionevole non superiore a 12 mesi dall'adozione (art. 21-nonies c. 1), motivazione di interesse pubblico, contraddittorio con gli interessati. Il Cons. Stato (sez. VI, sent. n. 3842/2024) ha confermato che l'autotutela non può essere usata pretestuosamente per rimediare a errori imputabili alla PA quando ciò pregiudichi i diritti acquisiti dei candidati.
Consiglio operativo — Al momento della partecipazione a un concorso, è prudente conservare: copia del bando con data di pubblicazione, ricevuta della domanda, ogni comunicazione ricevuta (PEC, raccomandata), comunicazioni di esclusione, sito di pubblicazione della graduatoria. Tale documentazione è la base probatoria essenziale per l'eventuale ricorso.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina del ricorso al TAR contro i provvedimenti del concorso pubblico, con particolare riferimento al riparto di giurisdizione, al termine di impugnazione e ai vizi del bando".
Risposta strutturata: (i) cornice: artt. 97, 113, 103 Cost., D.Lgs. 104/2010 (c.p.a.), D.Lgs. 165/2001 art. 63; (ii) riparto giurisdizione: TAR fino all'approvazione graduatoria (interesse legittimo), giudice ordinario dopo l'assunzione (diritto soggettivo); (iii) termine perentorio: 60 giorni ex art. 41 c.p.a., decorrenti da pubblicazione/notificazione/conoscenza; (iv) vizi del bando: clausole immediatamente lesive vanno impugnate subito (TAR Molise 314/2023); (v) motivi di ricorso: incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere (manifesta illogicità, disparità trattamento, sviamento); (vi) competenza territoriale: TAR Lazio per amministrazioni centrali, TAR regionale per enti locali; (vii) procedura: notifica entro 60 gg + deposito SIGA entro 30 gg ex art. 45 c.p.a.; (viii) sospensiva cautelare art. 55 c.p.a.: fumus + periculum; (ix) contributo unificato € 325 per pubblico impiego; (x) esito: annullamento, rifacimento procedura, risarcimento ex art. 30 c.p.a.; (xi) appello al Consiglio di Stato entro 60 gg notifica/6 mesi pubblicazione; (xii) alternativa: ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg; (xiii) tutela in autotutela ex art. 21-nonies L. 241/1990, ma non sospende termine TAR.
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