Il sistema italiano di contrasto alla violenza domestica e di genere si articola su tre direttrici principali: la Legge 19 luglio 2019 n. 69 (Codice Rosso), prima legge organica della materia; la Legge 24 novembre 2023 n. 168, di rafforzamento delle misure di prevenzione e di tutela; la Legge 2 dicembre 2025 n. 181, che introduce per la prima volta nel codice penale il delitto autonomo di femminicidio. Tali interventi normativi si pongono in attuazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia con la Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa (ratificata con L. 27 giugno 2013 n. 77) e in risposta alle censure mosse all'Italia dalla Corte EDU, in particolare nella nota sentenza Talpis c. Italia del 2 marzo 2017.
Il quadro normativo
- Costituzione, artt. 2, 3, 13, 29, 30, 31 e 32;
- Convenzione di Istanbul del Consiglio d'Europa (11 maggio 2011), ratificata con L. 27 giugno 2013 n. 77;
- Direttiva (UE) 2012/29 sui diritti delle vittime di reato;
- L. 4 aprile 2001 n. 154 — Ordini di protezione contro gli abusi familiari (artt. 342-bis e 342-ter c.c.);
- D.L. 14 agosto 2013 n. 93 conv. L. 119/2013 — Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e contrasto alla violenza di genere;
- L. 19 luglio 2019 n. 69 — Codice Rosso;
- L. 8 settembre 2023 n. 122 — Modifica del D.Lgs. 106/2006 sui poteri del procuratore della Repubblica;
- L. 24 novembre 2023 n. 168 — Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e domestica;
- L. 2 dicembre 2025 n. 181 — Introduzione del delitto di femminicidio.
La struttura del Codice Rosso (L. 69/2019)
La Legge 19 luglio 2019 n. 69, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019 e in vigore dal 9 agosto 2019, si compone di 21 articoli e introduce un duplice ordine di interventi: (a) modifiche al codice di procedura penale volte ad accelerare l'iter dei procedimenti per reati di violenza domestica e di genere; (b) introduzione di quattro nuove fattispecie incriminatrici nel codice penale, oltre all'inasprimento delle pene per i delitti preesistenti.
Gli obblighi processuali della polizia giudiziaria
L'art. 1 della L. 69/2019 ha modificato l'art. 347 c.p.p. imponendo alla polizia giudiziaria, acquisita la notizia di un reato di violenza domestica o di genere, di riferire immediatamente al pubblico ministero, anche in forma orale (con successiva comunicazione scritta senza ritardo). L'art. 2 ha riformato l'art. 362 c.p.p., introducendo il comma 1-ter che impone al PM, ricevuta la notizia di reato, di assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti entro tre giorni; tale termine può essere derogato solo per imprescindibili esigenze di tutela di minori o della riservatezza delle indagini.
La L. 8 settembre 2023 n. 122, modificando il D.Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106, ha rafforzato l'effettività dell'obbligo: il procuratore della Repubblica può revocare l'assegnazione del fascicolo al PM titolare in caso di mancato rispetto del termine triennale e affidarla ad altro magistrato.
I nuovi delitti introdotti dal Codice Rosso
| Articolo c.p. | Delitto | Pena base |
|---|---|---|
| Art. 387-bis | Violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa | Reclusione da 6 mesi a 3 anni (originaria); innalzata da L. 168/2023 |
| Art. 558-bis | Costrizione o induzione al matrimonio | Reclusione da 1 a 5 anni |
| Art. 583-quinquies | Deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso | Reclusione da 8 a 14 anni |
| Art. 612-ter | Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn) | Reclusione da 1 a 6 anni + multa da € 5.000 a € 15.000 |
L'inasprimento dei reati preesistenti
La L. 69/2019 ha aumentato i limiti edittali di pena per alcuni dei più importanti delitti di violenza:
- Art. 572 c.p. — maltrattamenti contro familiari e conviventi: reclusione da 3 a 7 anni (in precedenza 2-6 anni);
- Art. 612-bis c.p. — atti persecutori (stalking): reclusione da 1 anno a 6 anni e 6 mesi (in precedenza 6 mesi-5 anni);
- Art. 609-bis c.p. — violenza sessuale: reclusione da 6 a 12 anni (in precedenza 5-10 anni);
- Art. 609-quater c.p. — atti sessuali con minorenne: pena edittale incrementata;
- Art. 609-octies c.p. — violenza sessuale di gruppo: reclusione da 8 a 14 anni.
La Legge 168/2023: il rafforzamento del Codice Rosso
La Legge 24 novembre 2023 n. 168, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2023 ed entrata in vigore il 9 dicembre 2023, si compone di 19 articoli e rafforza l'impianto del Codice Rosso con un approccio orientato alla prevenzione dei reati cd. "spia" (le condotte che possono degenerare in fatti più gravi).
L'ammonimento del questore esteso (art. 1 L. 168/2023)
L'ammonimento del questore, già previsto dall'art. 8 del D.L. 23 febbraio 2009 n. 11 (conv. L. 38/2009) per lo stalking e dall'art. 3 del D.L. 14 agosto 2013 n. 93 (conv. L. 119/2013) per la violenza domestica, è stato ampliato dalla L. 168/2023 in modo da ricomprendere, nei casi di violenza domestica, anche i reati di:
- Percosse (art. 581 c.p.);
- Lesione personale (art. 582 c.p.);
- Violenza privata (art. 610 c.p.);
- Minaccia aggravata (art. 612 c. 2 c.p.);
- Atti persecutori (art. 612-bis c.p.);
- Diffusione illecita di immagini sessualmente esplicite (art. 612-ter c.p.);
- Violazione di domicilio (art. 614 c.p.);
- Danneggiamento (art. 635 c.p.).
L'ammonimento può essere disposto anche in assenza di querela, su istanza di chi ha notizia dei fatti, previa audizione delle persone informate. Si tratta di una misura di prevenzione personale atipica a tutela anticipata della vittima, della quale costituisce condizione di efficacia la notifica dell'atto all'autore della condotta.
L'arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.)
L'art. 10 della L. 168/2023 ha introdotto il nuovo art. 382-bis c.p.p., che disciplina l'arresto in flagranza differita nei casi di:
- Violazione dei provvedimenti di allontanamento e del divieto di avvicinamento (art. 387-bis c.p.);
- Maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.);
- Atti persecutori (art. 612-bis c.p.).
Si considera in stato di flagranza chi, sulla base di documentazione videofotografica o di altra documentazione legittimamente acquisita da dispositivi informatici o telematici dalla quale emerga inequivocabilmente l'attribuibilità del fatto al soggetto, risulti autore della condotta, purché l'arresto sia compiuto entro 48 ore dalla commissione del fatto. La disposizione mutua un istituto già noto all'ordinamento (la flagranza differita per i reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, di cui all'art. 8 D.L. 336/2001) ed è stata adottata per superare le difficoltà operative legate alla necessità della flagranza propria per l'arresto.
Il braccialetto elettronico (art. 12 L. 168/2023)
L'art. 12 ha modificato l'art. 275-bis c.p.p., dedicato alle modalità di applicazione del controllo elettronico (braccialetto). Per i delitti di violenza domestica e di genere, la polizia giudiziaria deve accertare preventivamente la fattibilità tecnica dell'utilizzo del dispositivo prima della richiesta di misura cautelare e dell'applicazione. La norma mira a evitare la concessione di misure inefficaci per indisponibilità o inidoneità degli strumenti tecnici.
Le misure di prevenzione personali (art. 7 L. 168/2023)
L'art. 7 della L. 168/2023 estende l'applicabilità della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (artt. 4 ss. D.Lgs. 159/2011 — Codice antimafia) e dell'obbligo di soggiorno agli indiziati di reati legati alla violenza contro le donne e alla violenza domestica. Si tratta di un significativo ampliamento del catalogo dei soggetti destinatari, finora limitato a presupposti tipici delle misure di prevenzione (indizi di appartenenza ad associazioni mafiose, abitualità nei traffici delittuosi, ecc.).
La provvisionale alla vittima
La L. 168/2023 ha introdotto, nelle ipotesi di violenza di genere e domestica, la possibilità per il giudice di disporre il pagamento di una provvisionale in favore della vittima (o, in caso di morte, degli aventi diritto), come anticipo sull'importo che le spetterà a titolo di risarcimento definitivo. La somma si liquida con la sentenza di condanna o con il decreto che dispone il giudizio.
La Legge 181/2025: l'introduzione del femminicidio
La Legge 2 dicembre 2025 n. 181 reca "Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime". Approvata in via definitiva dalla Camera dei Deputati il 25 novembre 2025, in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, si compone di 14 articoli e introduce per la prima volta nell'ordinamento italiano una specifica fattispecie autonoma di femminicidio.
Il nuovo art. 577-bis c.p. (femminicidio)
L'art. 1 della L. 181/2025 ha inserito nel codice penale l'art. 577-bis c.p., rubricato "Femminicidio", che punisce con la pena dell'ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna quando il fatto è commesso:
- Come atto di odio, di discriminazione o di prevaricazione in quanto donna;
- Come atto di controllo, possesso o dominio in quanto donna;
- In relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo;
- Come atto di limitazione delle libertà individuali della donna.
Fuori da tali ipotesi si applica l'art. 575 c.p. (omicidio comune). Sono richiamate le circostanze aggravanti degli artt. 576 e 577 c.p. Il giudizio di bilanciamento (art. 69 c.p.) è temperato dalla previsione di pene minime in caso di prevalenza delle attenuanti: la pena non può essere inferiore a 24 anni in presenza di una sola attenuante (o di una attenuante prevalente su un'aggravante ex c. 2) e non inferiore a 15 anni in presenza di più attenuanti prevalenti.
Le ulteriori novità della L. 181/2025
- Introduzione di una nuova aggravante per il delitto di maltrattamenti (art. 572 c.p.) quando la condotta riproduce le modalità tipizzate del femminicidio;
- Inserimento del nuovo art. 572-bis c.p. che impone la confisca obbligatoria dei beni utilizzati per commettere il reato;
- Aggravanti analoghe applicabili ad altre fattispecie (atti persecutori, violenza sessuale) quando i fatti seguano gli schemi di condotta del femminicidio;
- Obbligo di relazione annuale al Parlamento da parte del Ministro della Giustizia sull'applicazione delle nuove disposizioni e sui dati relativi al femminicidio;
- Rafforzamento delle misure procedurali a tutela delle vittime di violenza di genere e domestica.
Il rapporto con la riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022)
La riforma Cartabia (L. delega 27 settembre 2021 n. 134 e D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 150) si è intersecata con la disciplina del Codice Rosso, in particolare nei profili processuali. Sono state previste modifiche al sistema delle misure cautelari, al rito monitorio e alla disciplina della persona offesa nel processo penale. La materia della violenza di genere è oggetto di specifico raccordo, mantenendo le tutele rafforzate previste dal Codice Rosso.
Le condotte rilevanti per la polizia giudiziaria
Nella prassi operativa, gli operatori della polizia giudiziaria — inclusi gli agenti e ufficiali della polizia municipale qualificati a operare in tal senso (artt. 55-57 c.p.p.) — devono prestare particolare attenzione ai cd. "reati spia", ossia a quelle condotte di minore gravità che spesso anticipano episodi più gravi:
- Liti familiari ripetute, lesioni lievi, minacce, percosse;
- Atti persecutori (stalking, anche telefonico o telematico);
- Violazione di domicilio, danneggiamento di beni della vittima;
- Diffusione illecita di immagini intime (revenge porn);
- Violazione di provvedimenti di allontanamento o di divieto di avvicinamento.
La tempestività della denuncia al PM (entro tre giorni dall'acquisizione della notizia di reato) e la completezza delle informazioni raccolte costituiscono presupposti essenziali della tutela.
Le misure cautelari applicabili
| Misura | Norma | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Allontanamento dalla casa familiare | art. 282-bis c.p.p. | Obbligo di lasciare immediatamente la casa familiare |
| Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa | art. 282-ter c.p.p. | Distanza minima dai luoghi abituali della vittima, eventuale braccialetto elettronico |
| Custodia cautelare in carcere | art. 285 c.p.p. | Per le ipotesi più gravi (femminicidio, omicidio, violenza sessuale aggravata) |
Per gli aspiranti operatori di polizia — La conoscenza del Codice Rosso, della L. 168/2023 e della nuova L. 181/2025 sul femminicidio è oggi materia di studio imprescindibile per qualunque concorso pubblico delle forze di polizia e della polizia municipale. Vanno padroneggiati: (i) i quattro nuovi delitti del codice penale (artt. 387-bis, 558-bis, 583-quinquies, 612-ter); (ii) l'obbligo di immediata comunicazione al PM ex art. 347 c.p.p.; (iii) l'obbligo di audizione della persona offesa entro 3 giorni ex art. 362 c. 1-ter c.p.p.; (iv) l'arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.); (v) l'ammonimento esteso del questore; (vi) il nuovo delitto di femminicidio (art. 577-bis c.p.).
La giurisprudenza rilevante
Tra i principali precedenti utili a comprendere la materia si segnalano:
- Corte EDU, Talpis c. Italia, 2 marzo 2017 — Condanna dello Stato italiano per la mancata adozione di misure protettive adeguate verso una donna vittima di violenza domestica;
- Corte Cost. sent. n. 67/2024 — Profili di legittimità delle norme del Codice Rosso;
- Cass. SS.UU. più volte intervenute sulla configurabilità del concorso tra art. 572 e art. 612-bis c.p., affermando un principio di consunzione/specialità a seconda della tipologia di vincolo;
- La giurisprudenza di merito conferma l'applicabilità dell'arresto in flagranza differita ex art. 382-bis c.p.p. anche quando la prova è acquisita tramite video di sicurezza pubblici o registrazioni della vittima.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri il sistema italiano di contrasto alla violenza domestica e di genere, con riferimento al Codice Rosso (L. 69/2019), alla L. 168/2023 e alla L. 181/2025 sul femminicidio".
Risposta strutturata: (i) quadro internazionale: Convenzione di Istanbul 2011 ratificata con L. 77/2013; (ii) L. 69/2019 (Codice Rosso): 21 articoli, vigore 9/8/2019; (iii) quattro nuovi delitti: art. 387-bis (violazione divieto avvicinamento), art. 558-bis (matrimonio forzato), art. 583-quinquies (deformazione viso), art. 612-ter (revenge porn); (iv) obblighi procedurali: art. 347 c.p.p. immediata comunicazione al PM, art. 362 c. 1-ter c.p.p. audizione PO entro 3 giorni; (v) inasprimenti: maltrattamenti 3-7 anni, stalking 1-6 anni 6 mesi, violenza sessuale 6-12 anni; (vi) L. 122/2023: revoca del fascicolo al PM inadempiente; (vii) L. 168/2023: 19 articoli, vigore 9/12/2023; (viii) art. 382-bis c.p.p.: arresto in flagranza differita entro 48 ore per artt. 387-bis, 572, 612-bis; (ix) ammonimento esteso del questore (artt. 581, 582, 610, 612, 612-bis, 612-ter, 614, 635 c.p.); (x) misure di prevenzione: sorveglianza speciale e obbligo soggiorno per indiziati; (xi) braccialetto elettronico ex art. 275-bis c.p.p.; (xii) provvisionale alla vittima; (xiii) L. 181/2025: 14 articoli, art. 577-bis c.p. femminicidio (ergastolo); (xiv) nuova aggravante art. 572 c.p. e art. 572-bis c.p. (confisca obbligatoria).
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