La graduatoria di merito è l'atto conclusivo del procedimento concorsuale: classifica i candidati in base al punteggio finale e individua i vincitori e gli idonei non vincitori. La graduatoria ha una durata legale e può essere utilizzata per scorrimento in caso di rinunce o nuove esigenze assunzionali. Questa guida illustra formazione, validità, scorrimento e impugnazione.
Quadro normativo
- D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35, c. 5-ter: principi generali sul reclutamento e durata graduatorie.
- D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), art. 91 c. 4: durata triennale graduatorie enti locali.
- D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487: Regolamento sui concorsi.
- L. 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020), art. 1 c. 149: ha ridotto a 2 anni la durata generale delle graduatorie PA centrali (sostituendo il precedente termine triennale).
- D.L. 14 marzo 2025, n. 25 (Decreto P.A.) conv. L. 9 maggio 2025, n. 69: ha ripristinato la durata triennale delle graduatorie degli enti locali (D.Lgs. 267/2000).
- D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (Decreto Ristori), conv. L. 176/2020: proroghe straordinarie.
- D.L. 44/2023 conv. L. 74/2023: scorrimento tra ambiti territoriali confinanti.
- D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo): impugnazione atti concorsuali.
Formazione della graduatoria
Al termine delle prove, la commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito sommando:
| Voce | Tipica incidenza |
|---|---|
| Punteggio delle prove scritte | 40-60% |
| Punteggio della prova orale | 20-40% |
| Punteggio dei titoli | 0-20% (variabile per bando) |
| Eventuale prova pratica/preselettiva | Variabile |
La graduatoria è approvata con determinazione del responsabile del procedimento o del dirigente competente, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente (Albo Pretorio/Amministrazione Trasparente) e in alcuni casi anche in Gazzetta Ufficiale.
Distinzione: vincitori vs. idonei
| Categoria | Posizione | Diritto |
|---|---|---|
| Vincitori | Primi N candidati (N = posti messi a bando) | Assunzione immediata previa verifica requisiti |
| Idonei non vincitori | Successivi candidati con punteggio sufficiente | Eventuale assunzione per scorrimento |
| Non idonei | Candidati sotto la soglia minima | Nessun diritto |
I titoli di preferenza (art. 5 D.P.R. 487/1994)
A parità di punteggio, prevalgono i candidati con titoli di preferenza, nell'ordine indicato dall'art. 5 D.P.R. 487/1994:
- Insigniti di medaglia al valor militare.
- Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti.
- Mutilati e invalidi per fatto di guerra.
- Mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico/privato.
- Orfani di guerra/per fatto di guerra/per servizio.
- Feriti in combattimento.
- Insigniti di croce di guerra/altra attestazione speciale.
- Figli dei mutilati/invalidi di guerra.
- Coniugati con prole o orfani di entrambi i genitori.
- Aver prestato servizio militare come combattenti.
- Coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella PA.
- Maggior numero di figli a carico.
- Atleti di gruppi sportivi militari.
In caso di ulteriore parità: minore età.
Durata della graduatoria
La durata della graduatoria è stata oggetto di numerose modifiche normative; il quadro attuale (dopo il D.L. 25/2025 conv. L. 69/2025) prevede un doppio binario:
| Tipo di concorso | Durata |
|---|---|
| PA centrali, regioni e altri enti pubblici non locali | 2 anni dalla data di approvazione (art. 35 c. 5-ter D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1 c. 149 L. 160/2019) |
| Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni) | 3 anni dalla data di pubblicazione (art. 91 c. 4 D.Lgs. 267/2000, durata triennale ripristinata dal D.L. 25/2025 conv. L. 69/2025) |
| Polizia di Stato, Carabinieri, GdF, Polizia Penitenziaria, VVF | 3 anni (durata speciale, in base ai rispettivi ordinamenti) |
| Sanità (D.Lgs. 502/1992) | 2 anni |
| Magistratura | Senza limite (graduatoria definitiva) |
Il D.L. 25/2025, in vigore dal 15 marzo 2025, ha estesa la durata triennale anche alle graduatorie degli enti locali già in corso di validità a quella data. Restano comunque possibili proroghe straordinarie con norme specifiche (es. D.L. Ristori, D.L. Sostegni).
Lo scorrimento della graduatoria
Lo scorrimento è la chiamata in servizio degli idonei non vincitori in ordine di graduatoria. Si ricorre allo scorrimento in caso di:
- Rinunce dei vincitori.
- Decadenza dei vincitori (per assenza di requisiti).
- Nuove esigenze assunzionali nei profili oggetto del bando.
- Sostituzione di personale cessato dal servizio (mobilità, pensionamenti, dimissioni).
Principio generale
L'art. 3 c. 61 L. 350/2003 e numerose pronunce del Consiglio di Stato hanno affermato il principio della priorità dello scorrimento rispetto all'indizione di nuovo concorso: la PA deve preferire lo scorrimento delle graduatorie esistenti rispetto a bandire un nuovo concorso, salvo specifiche eccezioni motivate (esigenze di rinnovamento, professionalità diverse, ecc.).
Scorrimento tra ambiti territoriali (novità 2023)
L'art. 35 D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 44/2023 conv. L. 74/2023, prevede che per i concorsi unici su base territoriale, l'amministrazione può coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori in ambiti territoriali confinanti.
Riserve di posti
I bandi possono prevedere riserve di posti per determinate categorie:
- Categorie protette (L. 68/1999): disabili e altre categorie tutelate.
- Personale militare volontario congedato (VFP1, VFP4, VFI in alcune ipotesi).
- Personale interno per progressione verticale.
- Riserva linguistica (in Alto Adige e Valle d'Aosta).
Le riserve si applicano nei limiti dei posti disponibili: se il riservatario non è in graduatoria, il posto si converte in posto ordinario.
Pubblicazione e impugnazione
La graduatoria è pubblicata:
- Sull'Albo Pretorio online dell'ente (15 giorni).
- Su "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale.
- In Gazzetta Ufficiale per i concorsi più importanti.
Termini di impugnazione
| Ricorso | Termine | Decorrenza |
|---|---|---|
| Ricorso al TAR | 60 giorni | Dalla pubblicazione o conoscenza dell'atto |
| Ricorso straordinario al PR | 120 giorni | Dalla pubblicazione o conoscenza |
Cosa si può impugnare
- Vizi del bando (impugnazione immediata se lesivo, altrimenti unitamente all'atto finale).
- Esclusione del candidato.
- Composizione della commissione (incompatibilità, conflitti di interesse).
- Errori di valutazione delle prove.
- Errata applicazione di titoli di preferenza.
- Vizi formali e sostanziali della procedura.
Diritto soggettivo all'assunzione?
Il vincitore non ha un vero "diritto soggettivo" all'assunzione, ma un interesse legittimo pretensivo all'esercizio del potere assunzionale da parte della PA. Tuttavia, una volta espletato il concorso, la PA è in linea di principio obbligata a procedere all'assunzione (salvo motivi di interesse pubblico).
L'art. 4 D.L. 101/2013 ha rafforzato la posizione dei vincitori: la PA che intende bandire un nuovo concorso deve motivare circa il mancato scorrimento delle graduatorie vigenti.
Errori comuni
- Non monitorare lo scorrimento delle graduatorie a cui si è risultati idonei.
- Non aggiornare la propria PEC/domicilio per le comunicazioni.
- Non impugnare nei termini gli atti illegittimi della procedura.
- Sottovalutare l'importanza dei titoli di preferenza in caso di parità.
- Confondere durata della graduatoria con efficacia del bando.
Domanda tipica all'orale
"Qual è la durata di una graduatoria di concorso pubblico?". Risposta: la durata oggi prevede un doppio binario. Per le PA centrali, regioni e altri enti pubblici non locali la durata è di 2 anni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 35 c. 5-ter D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1 c. 149 L. 160/2019. Per gli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni) la durata è di 3 anni dalla pubblicazione (art. 91 c. 4 D.Lgs. 267/2000), ripristinata dal D.L. 25/2025 conv. L. 69/2025. La durata di 3 anni si applica anche, in base ai rispettivi ordinamenti speciali, ai concorsi per Polizia di Stato, Carabinieri, GdF, Polizia Penitenziaria e VVF. Durante la validità, la graduatoria può essere utilizzata per scorrimento in caso di rinunce o nuove esigenze, e tale scorrimento è preferito al nuovo concorso (principio affermato dall'art. 3 c. 61 L. 350/2003 e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato).
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