La graduatoria di merito è l'atto conclusivo del procedimento concorsuale: classifica i candidati in base al punteggio finale e individua i vincitori e gli idonei non vincitori. La graduatoria ha una durata legale e può essere utilizzata per scorrimento in caso di rinunce o nuove esigenze assunzionali. Questa guida illustra formazione, validità, scorrimento e impugnazione.

Quadro normativo

Formazione della graduatoria

Al termine delle prove, la commissione esaminatrice redige la graduatoria di merito sommando:

VoceTipica incidenza
Punteggio delle prove scritte40-60%
Punteggio della prova orale20-40%
Punteggio dei titoli0-20% (variabile per bando)
Eventuale prova pratica/preselettivaVariabile

La graduatoria è approvata con determinazione del responsabile del procedimento o del dirigente competente, pubblicata sul sito istituzionale dell'ente (Albo Pretorio/Amministrazione Trasparente) e in alcuni casi anche in Gazzetta Ufficiale.

Distinzione: vincitori vs. idonei

CategoriaPosizioneDiritto
VincitoriPrimi N candidati (N = posti messi a bando)Assunzione immediata previa verifica requisiti
Idonei non vincitoriSuccessivi candidati con punteggio sufficienteEventuale assunzione per scorrimento
Non idoneiCandidati sotto la soglia minimaNessun diritto

I titoli di preferenza (art. 5 D.P.R. 487/1994)

A parità di punteggio, prevalgono i candidati con titoli di preferenza, nell'ordine indicato dall'art. 5 D.P.R. 487/1994:

  1. Insigniti di medaglia al valor militare.
  2. Mutilati e invalidi di guerra ex combattenti.
  3. Mutilati e invalidi per fatto di guerra.
  4. Mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico/privato.
  5. Orfani di guerra/per fatto di guerra/per servizio.
  6. Feriti in combattimento.
  7. Insigniti di croce di guerra/altra attestazione speciale.
  8. Figli dei mutilati/invalidi di guerra.
  9. Coniugati con prole o orfani di entrambi i genitori.
  10. Aver prestato servizio militare come combattenti.
  11. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio nella PA.
  12. Maggior numero di figli a carico.
  13. Atleti di gruppi sportivi militari.

In caso di ulteriore parità: minore età.

Durata della graduatoria

La durata della graduatoria è stata oggetto di numerose modifiche normative; il quadro attuale (dopo il D.L. 25/2025 conv. L. 69/2025) prevede un doppio binario:

Tipo di concorsoDurata
PA centrali, regioni e altri enti pubblici non locali2 anni dalla data di approvazione (art. 35 c. 5-ter D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1 c. 149 L. 160/2019)
Enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni)3 anni dalla data di pubblicazione (art. 91 c. 4 D.Lgs. 267/2000, durata triennale ripristinata dal D.L. 25/2025 conv. L. 69/2025)
Polizia di Stato, Carabinieri, GdF, Polizia Penitenziaria, VVF3 anni (durata speciale, in base ai rispettivi ordinamenti)
Sanità (D.Lgs. 502/1992)2 anni
MagistraturaSenza limite (graduatoria definitiva)

Il D.L. 25/2025, in vigore dal 15 marzo 2025, ha estesa la durata triennale anche alle graduatorie degli enti locali già in corso di validità a quella data. Restano comunque possibili proroghe straordinarie con norme specifiche (es. D.L. Ristori, D.L. Sostegni).

Lo scorrimento della graduatoria

Lo scorrimento è la chiamata in servizio degli idonei non vincitori in ordine di graduatoria. Si ricorre allo scorrimento in caso di:

Principio generale

L'art. 3 c. 61 L. 350/2003 e numerose pronunce del Consiglio di Stato hanno affermato il principio della priorità dello scorrimento rispetto all'indizione di nuovo concorso: la PA deve preferire lo scorrimento delle graduatorie esistenti rispetto a bandire un nuovo concorso, salvo specifiche eccezioni motivate (esigenze di rinnovamento, professionalità diverse, ecc.).

Scorrimento tra ambiti territoriali (novità 2023)

L'art. 35 D.Lgs. 165/2001, come modificato dal D.L. 44/2023 conv. L. 74/2023, prevede che per i concorsi unici su base territoriale, l'amministrazione può coprire i posti non assegnati mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori in ambiti territoriali confinanti.

Riserve di posti

I bandi possono prevedere riserve di posti per determinate categorie:

Le riserve si applicano nei limiti dei posti disponibili: se il riservatario non è in graduatoria, il posto si converte in posto ordinario.

Pubblicazione e impugnazione

La graduatoria è pubblicata:

Termini di impugnazione

RicorsoTermineDecorrenza
Ricorso al TAR60 giorniDalla pubblicazione o conoscenza dell'atto
Ricorso straordinario al PR120 giorniDalla pubblicazione o conoscenza

Cosa si può impugnare

Diritto soggettivo all'assunzione?

Il vincitore non ha un vero "diritto soggettivo" all'assunzione, ma un interesse legittimo pretensivo all'esercizio del potere assunzionale da parte della PA. Tuttavia, una volta espletato il concorso, la PA è in linea di principio obbligata a procedere all'assunzione (salvo motivi di interesse pubblico).

L'art. 4 D.L. 101/2013 ha rafforzato la posizione dei vincitori: la PA che intende bandire un nuovo concorso deve motivare circa il mancato scorrimento delle graduatorie vigenti.

Errori comuni

Domanda tipica all'orale

"Qual è la durata di una graduatoria di concorso pubblico?". Risposta: la durata oggi prevede un doppio binario. Per le PA centrali, regioni e altri enti pubblici non locali la durata è di 2 anni dalla data di approvazione, ai sensi dell'art. 35 c. 5-ter D.Lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1 c. 149 L. 160/2019. Per gli enti locali (Comuni, Province, Città metropolitane, Unioni di Comuni) la durata è di 3 anni dalla pubblicazione (art. 91 c. 4 D.Lgs. 267/2000), ripristinata dal D.L. 25/2025 conv. L. 69/2025. La durata di 3 anni si applica anche, in base ai rispettivi ordinamenti speciali, ai concorsi per Polizia di Stato, Carabinieri, GdF, Polizia Penitenziaria e VVF. Durante la validità, la graduatoria può essere utilizzata per scorrimento in caso di rinunce o nuove esigenze, e tale scorrimento è preferito al nuovo concorso (principio affermato dall'art. 3 c. 61 L. 350/2003 e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato).

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