La repressione penale del terrorismo in Italia ha una storia lunga, che affonda le radici nella stagione del "terrorismo politico interno" degli anni di piombo (1969-1988). Il D.L. 15 dicembre 1979 n. 625, convertito in L. 6 febbraio 1980 n. 15 ("legge Cossiga"), introdusse l'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione, ancora oggi disciplinata dall'art. 1 D.L. 625/1979 (aumento della metà della pena). Con il D.L. 15 gennaio 1991 n. 8 conv. L. 15 marzo 1991 n. 82, furono introdotti i collaboratori di giustizia anche per i reati di terrorismo. L'attuale impianto è invece il risultato della legislazione antiterrorismo internazionale post 2001: 11 settembre, Madrid 2004, Londra 2005, Parigi 2015 e altri attentati hanno spinto il legislatore a un progressivo ampliamento dell'area del penalmente rilevante, con un'anticipazione della tutela penale (reati di pericolo presunto) che ha sollevato dubbi sulla compatibilità con il principio di necessaria offensività.

Il quadro normativo di riferimento

La definizione di "finalità di terrorismo" (art. 270-sexies c.p.)

L'art. 270-sexies c.p., introdotto dal D.L. 144/2005, è la norma definitoria che incide sulla portata di tutte le disposizioni incriminatrici in materia di terrorismo. Definisce le condotte con finalità di terrorismo come quelle che:

Cass. n. 36816/2020: l'aggravante della finalità terroristica non si configura per qualsivoglia azione politica violenta; è necessario che la condotta sia potenzialmente idonea a creare panico, terrore e diffuso senso di insicurezza nella collettività e sia rivolta ad organi di vertice delle istituzioni o di rilievo costituzionale, in funzione del tentativo di sovvertimento dell'assetto costituzionale o di rovesciamento del sistema democratico.

Le associazioni con finalità di terrorismo (art. 270-bis c.p.)

L'art. 270-bis c.p. punisce chi promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (anche se gli atti sono diretti contro uno Stato estero o un'istituzione internazionale). Caratteristiche:

Condotta Pena
Promotori, costitutori, organizzatori, dirigenti, finanziatori (art. 270-bis c. 1) Reclusione da 7 a 15 anni
Partecipanti (art. 270-bis c. 2) Reclusione da 5 a 10 anni
Confisca obbligatoria (art. 270-bis c. 3) Beni e mezzi serviti o destinati al reato; profitto

Caratteri del reato

L'assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)

L'art. 270-ter c.p. punisce chi, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio, vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione a persone che partecipano alle associazioni indicate negli artt. 270 e 270-bis c.p.

L'arruolamento con finalità di terrorismo (art. 270-quater c.p.)

L'art. 270-quater c.p., introdotto dal D.L. 144/2005 e modificato dalla L. 43/2015 e dalla L. 153/2016, punisce sia l'arruolatore sia l'arruolato:

Condotta Pena
Arruolatore: chi, fuori dai casi di cui all'art. 270-bis, arruola una o più persone per il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo Reclusione da 7 a 15 anni
Arruolato: la persona arruolata (introdotta dalla L. 43/2015) Reclusione da 5 a 8 anni

L'organizzazione di trasferimenti (art. 270-quater.1 c.p.)

L'art. 270-quater.1 c.p., introdotto dalla L. 17 aprile 2015 n. 43 in risposta al fenomeno dei foreign fighters, punisce chi:

L'addestramento ad attività con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies c.p.)

L'art. 270-quinquies c.p., introdotto dal D.L. 144/2005 e ampliato dalla L. 43/2015, punisce sia chi addestra sia chi è addestrato:

Il finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-quinquies.1 c.p.)

L'art. 270-quinquies.1 c.p., introdotto dall'art. 4 c. 1 lett. a) della L. 28 luglio 2016 n. 153, punisce due distinte condotte:

Comma 1: Finanziamento

Comma 2: Deposito e custodia

La sottrazione di beni sequestrati (art. 270-quinquies.2 c.p.)

L'art. 270-quinquies.2 c.p., introdotto dalla L. 153/2016, punisce chi sottrae, distrugge, disperde, sopprime o deteriora beni o denaro sottoposti a sequestro per prevenire il finanziamento delle condotte con finalità di terrorismo:

L'attentato per finalità terroristiche (art. 280 c.p.)

L'art. 280 c.p. punisce chi, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita o all'incolumità di una persona:

Condotta Pena
Attentato alla vita Reclusione non inferiore a 20 anni
Attentato all'incolumità Reclusione non inferiore a 6 anni
Se dall'attentato deriva una lesione gravissima Reclusione non inferiore a 18 anni
Se dall'attentato deriva la morte Reclusione non inferiore a 30 anni; nei casi più gravi, ergastolo

Gli ordigni esplosivi e micidiali (art. 280-bis c.p.)

L'art. 280-bis c.p., introdotto dal D.L. 144/2005, punisce chi, per finalità di terrorismo, compie qualsiasi atto diretto a danneggiare cose mobili o immobili altrui, mediante l'uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali:

Gli atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.)

L'art. 280-ter c.p., introdotto dalla L. 153/2016 in attuazione della Convenzione ONU del 2005 sulla repressione del terrorismo nucleare:

Condotta Pena
Procurare a sé o ad altri materia radioattiva; creare un ordigno nucleare o esserne in possesso Reclusione non inferiore a 15 anni
Utilizzare materia radioattiva o un ordigno nucleare; utilizzare/danneggiare un impianto nucleare in modo da rilasciare o con il concreto pericolo che rilasci materia radioattiva Reclusione non inferiore a 20 anni

Il sequestro di persona a scopo di terrorismo (art. 289-bis c.p.)

L'art. 289-bis c.p. punisce il sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

L'aggravante della finalità di terrorismo o di eversione

L'art. 1 del D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 conv. L. 6 febbraio 1980 n. 15 ha introdotto l'aggravante speciale della finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico:

Le misure di prevenzione antiterrorismo

Il Codice antimafia (D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159) estende le misure di prevenzione personali e patrimoniali ai soggetti dediti al terrorismo:

Le misure amministrative

Oltre alle misure penali, si applicano specifiche misure amministrative:

La competenza investigativa e giurisdizionale

I reati di terrorismo presentano una competenza specializzata:

I profili per le forze di polizia e la Polizia Municipale

La prevenzione e il contrasto del terrorismo coinvolgono molteplici attori istituzionali:

Per gli aspiranti operatori delle forze di polizia — Il reato di terrorismo è materia centrale nei concorsi per Polizia di Stato, Carabinieri, GdF, Vigili del Fuoco e Polizia Municipale. Vanno padroneggiati: (i) fonti: codice penale artt. 270-bis - 270-sexies, 280-280-bis-280-ter, 289-bis; D.L. 625/1979 conv. L. 15/1980 (aggravante terrorismo); D.L. 374/2001 conv. L. 438/2001 (art. 270-bis post 11 settembre); D.L. 144/2005 conv. L. 155/2005 (decreto Pisanu - 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280-bis); D.L. 7/2015 conv. L. 43/2015 (foreign fighters - 270-quater.1, ampliamento 270-quater, auto-addestramento 270-quinquies); L. 28/7/2016 n. 153 (ratifica Convenzione Riga 22/10/2015 + Convenzione ONU 2005 nucleare - 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 280-ter); (ii) definizione art. 270-sexies c.p.: condotte che possono arrecare grave danno; finalità di intimidire popolazione, costringere poteri pubblici, destabilizzare/distruggere strutture; clausola aperta a convenzioni internazionali; (iii) art. 270-bis c.p.: promotori/dirigenti/finanziatori 7-15 anni; partecipanti 5-10 anni; confisca obbligatoria; reato di pericolo presunto; struttura organizzata con programma concreto; (iv) art. 270-ter c.p.: assistenza agli associati (fino 4 anni); (v) art. 270-quater c.p.: arruolatore 7-15 anni, arruolato 5-8 anni; (vi) art. 270-quater.1 c.p.: organizzazione trasferimenti foreign fighters 5-8 anni (L. 43/2015); (vii) art. 270-quinquies c.p.: addestratore 5-10 anni, addestrato 3-6 anni, auto-addestramento; (viii) art. 270-quinquies.1 c.p.: finanziamento 7-15 anni (L. 153/2016), deposito/custodia 5-10 anni; indipendentemente da utilizzo effettivo; (ix) art. 280 c.p.: attentato vita ≥20 anni; incolumità ≥6 anni; morte rec. ≥30 anni o ergastolo; (x) art. 280-bis c.p.: ordigni 2-5 anni; sedi istituzionali 5-10 anni; (xi) art. 280-ter c.p.: terrorismo nucleare ≥15 anni (procurarsi materia/ordigno) o ≥20 anni (utilizzo); (xii) art. 289-bis c.p.: sequestro terrorismo 25-30 anni; morte ergastolo; (xiii) aggravante finalità terrorismo/eversione (art. 1 D.L. 625/1979): aumento metà; (xiv) misure prevenzione Codice antimafia D.Lgs. 159/2011: sorveglianza speciale, sequestro/confisca; (xv) misure amministrative: espulsione Ministro Interno (art. 3 D.L. 144/2005), espulsione Prefetto, congelamento beni (D.Lgs. 109/2007); (xvi) competenza: DDA (art. 51 c. 3-quater c.p.p.); DNA (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, L. 43/2015); intercettazioni preventive; (xvii) forze polizia specializzate: DIGOS, ROS, SCICO; intelligence AISI/AISE (DIS); CASA; coordinamento Europol, Eurojust, Interpol; (xviii) Cass. 36816/2020: aggravante richiede idoneità a creare panico/terrore; Cass. 22066/2020: auto-addestramento foreign fighters.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina dei delitti con finalità di terrorismo nel codice penale italiano, con particolare riferimento all'art. 270-bis c.p. e alla L. 28 luglio 2016 n. 153".

Risposta strutturata: (i) collocazione: Libro II Titolo I Capo I c.p. ("Dei delitti contro la personalità internazionale dello Stato"), artt. 270-bis ss.; (ii) fonti: D.L. 18/10/2001 n. 374 conv. L. 15/12/2001 n. 438 (art. 270-bis post 11 settembre); D.L. 27/7/2005 n. 144 conv. L. 31/7/2005 n. 155 (decreto Pisanu: artt. 270-quater, 270-quinquies, 270-sexies, 280-bis); D.L. 18/2/2015 n. 7 conv. L. 17/4/2015 n. 43 (foreign fighters: art. 270-quater.1, modifiche); L. 28/7/2016 n. 153 (ratifica Convenzione Consiglio d'Europa di Riga 22/10/2015 + Convenzione ONU 2005 terrorismo nucleare: artt. 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 280-ter); (iii) definizione art. 270-sexies c.p.: condotte che, per natura o contesto, possono arrecare grave danno; scopo di intimidire popolazione, costringere poteri pubblici o destabilizzare/distruggere strutture politiche/costituzionali/economiche/sociali; clausola di chiusura "in bianco" per convenzioni internazionali; (iv) art. 270-bis c.p.: promotori/costitutori/organizzatori/dirigenti/finanziatori associazioni terroristiche reclusione 7-15 anni; partecipanti 5-10 anni; confisca obbligatoria (c. 3); reato di pericolo presunto; struttura organizzata anche minima con programma concreto di violenza; differenza con art. 270 (natura terroristica vs generica); (v) art. 270-ter c.p.: assistenza agli associati (rifugio, vitto, ospitalità, trasporto, comunicazione) reclusione fino a 4 anni; esclusione parenti prossimi; (vi) art. 270-quater c.p.: arruolatore 7-15 anni; arruolato 5-8 anni (L. 43/2015); (vii) art. 270-quater.1 c.p. (L. 43/2015): organizzazione/finanziamento/propaganda viaggi all'estero per terrorismo (foreign fighters) 5-8 anni; coordinamento Risoluzione ONU 2178/2014; (viii) art. 270-quinquies c.p.: addestratore 5-10 anni; addestrato 3-6 anni; auto-addestramento (L. 43/2015 contro lone wolves); (ix) art. 270-quinquies.1 c.p. (L. 153/2016): finanziamento (raccolta/erogazione/messa a disposizione beni o denaro) 7-15 anni indipendentemente da utilizzo effettivo; deposito/custodia 5-10 anni; (x) art. 270-quinquies.2 c.p. (L. 153/2016): sottrazione/distruzione/dispersione/soppressione/deterioramento beni sequestrati 2-6 anni e multa; (xi) art. 280 c.p.: attentato per terrorismo: vita rec. ≥20 anni; incolumità ≥6 anni; lesioni gravissime ≥18 anni; morte ≥30 anni o ergastolo; (xii) art. 280-bis c.p. (D.L. 144/2005): atto di terrorismo con ordigni esplosivi/micidiali 2-5 anni; sedi istituzionali 5-10 anni; (xiii) art. 280-ter c.p. (L. 153/2016): terrorismo nucleare: procurarsi/possedere materia o ordigno ≥15 anni; utilizzo/danneggiamento impianto ≥20 anni; (xiv) art. 289-bis c.p.: sequestro a scopo terrorismo 25-30 anni; morte ergastolo; (xv) aggravante finalità terrorismo/eversione (art. 1 D.L. 625/1979 conv. L. 15/1980): aumento della metà; applicabile a tutti i reati comuni; (xvi) misure prevenzione Codice antimafia D.Lgs. 159/2011: sorveglianza speciale; sequestro/confisca; (xvii) misure amministrative: espulsione Ministro Interno (art. 3 D.L. 144/2005); espulsione Prefetto; revoca passaporto; congelamento beni (D.Lgs. 109/2007); (xviii) competenza: DDA (art. 51 c. 3-quater c.p.p., introdotta D.L. 144/2005); DNA (Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, L. 43/2015); intercettazioni preventive (art. 5 D.L. 144/2005); (xix) forze polizia specializzate: DIGOS (PS), ROS (CC), SCICO (GdF); intelligence AISI/AISE sotto DIS; CASA; coordinamento Europol, Eurojust, Interpol; (xx) fonti internazionali: Convenzione Varsavia 2005, Protocollo Riga 2015, Convenzioni ONU; Direttiva UE 2017/541; Risoluzioni ONU 1373/2001, 2178/2014, 2396/2017; (xxi) giurisprudenza: Cass. 36816/2020 (idoneità a creare panico/terrore); Cass. 22066/2020 (auto-addestramento foreign fighters); Cass. 26374/2025 (partecipazione).

Materiale di studio

Manuale per Concorsi in Polizia Municipale 2026

Manuale completo 2026 per il concorso in Polizia Municipale: Diritto Costituzionale, TUEL, Codice della Strada e 15 capitoli sui sinistri stradali.

Vedi su Amazon ↗ Audiolibro