Il quadro italiano della cybersicurezza ha conosciuto, nell'arco del 2024, due interventi normativi di portata sistemica e tra loro complementari. La Legge 28 giugno 2024 n. 90, recante "Disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e di reati informatici", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 153 del 2 luglio 2024 ed entrata in vigore il 17 luglio 2024, ha rafforzato la resilienza cibernetica delle pubbliche amministrazioni e inasprito le pene per i reati informatici. Il D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 138, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024 ed entrato in vigore il 16 ottobre 2024, ha recepito la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), ampliando il perimetro delle entità tenute al rispetto degli standard di sicurezza. Le due fonti operano in stretta sinergia, con un ruolo di coordinamento centrale dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Il quadro normativo

La struttura della L. 90/2024

La Legge 90/2024 si compone di 24 articoli ripartiti in due capi:

I soggetti destinatari degli obblighi (art. 1 L. 90/2024)

L'art. 1 della L. 90/2024 individua i soggetti pubblici e privati tenuti agli obblighi di notifica degli incidenti informatici:

La notifica degli incidenti (art. 1 L. 90/2024)

Il punto cardine della L. 90/2024 è l'obbligo per i soggetti destinatari di notificare gli incidenti informatici all'ACN entro tempi stringenti:

La notifica avviene attraverso le procedure pubblicate sul sito dell'ACN. L'omessa o tardiva notifica può comportare l'irrogazione di sanzioni pecuniarie da € 25.000 a € 125.000.

Il referente per la cybersicurezza (art. 8 L. 90/2024)

Le PA destinatarie degli obblighi devono designare un referente per la cybersicurezza, che svolge anche la funzione di punto di contatto unico dell'amministrazione con l'ACN. La funzione può essere attribuita a soggetto interno o esterno; il referente è figura strategica della governance interna della sicurezza cibernetica.

La governance: ACN, Nucleo per la Cybersicurezza, servizi di informazione

La L. 90/2024 ridefinisce gli assetti istituzionali della cybersicurezza:

I contratti pubblici e i criteri di cybersicurezza (artt. 14-15 L. 90/2024)

Gli artt. 14 e 15 della L. 90/2024 introducono criteri di cybersicurezza nella disciplina dei contratti pubblici di beni e servizi informatici. Le PA destinatarie devono inserire nei bandi clausole di sicurezza (cd. "cybersecurity by design"), valutando l'adeguatezza tecnica delle soluzioni proposte e la provenienza dei fornitori. Si introduce inoltre il divieto di assunzione presso soggetti privati con mansioni in materia di cybersicurezza, per i dipendenti ACN che abbiano partecipato a specifici percorsi formativi, per la durata di 2 anni dalla cessazione del rapporto.

Le modifiche al codice penale sui reati informatici (Capo II L. 90/2024)

Il Capo II della L. 90/2024 introduce un'ampia novella in materia di reati informatici, con inasprimento delle pene e nuove circostanze aggravanti. I principali interventi:

Articolo c.p. Fattispecie Modifica
Art. 615-ter Accesso abusivo a sistema informatico o telematico Inasprimento pena base e aggravanti
Art. 615-quater Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi Inasprimento pena
Art. 617-bis Installazione di apparecchiature atte a intercettare comunicazioni Inasprimento pena
Art. 617-quater Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche Inasprimento pena
Art. 629 c. 3 Estorsione mediante reati informatici (nuova fattispecie aggravata — cyber-estorsione) Introduzione ex novo
Artt. 635-bis, ter, quater, quinquies Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici; danneggiamento di sistemi informatici Inasprimento pene

L'art. 22 L. 90/2024: coordinamento ACN-PM

L'art. 22 della L. 90/2024 ha modificato il codice di procedura penale introducendo specifiche disposizioni di coordinamento tra Procura della Repubblica e ACN nei procedimenti per reati informatici. In particolare:

Il D.Lgs. 138/2024: recepimento della Direttiva NIS2

Il D.Lgs. 4 settembre 2024 n. 138 ha attuato la Direttiva (UE) 2022/2555 (NIS2), sostituendo la precedente disciplina del D.Lgs. 65/2018 (NIS1, ora abrogato). Il quadro è significativamente più ampio e stringente di quello previgente. Si applica a 18 settori (11 "altamente critici" e 7 "critici") per oltre 80 tipologie di soggetti, stimati in circa 50.000 entità sul territorio nazionale.

Le categorie di soggetti NIS (art. 6 D.Lgs. 138/2024)

L'art. 6 distingue tra:

L'ACN può comunque qualificare specifici soggetti come essenziali indipendentemente dalle dimensioni, quando rivestano ruoli particolarmente critici per il funzionamento dei servizi pubblici.

I settori coperti dalla NIS2

Settori altamente critici (Allegato I) Settori critici (Allegato II)
Energia Servizi postali e di corriere
Trasporti Gestione dei rifiuti
Settore bancario Fabbricazione, produzione e distribuzione di sostanze chimiche
Infrastrutture dei mercati finanziari Produzione, trasformazione e distribuzione di alimenti
Sanità Fabbricazione (dispositivi medici, elettronica, macchinari, autoveicoli)
Acqua potabile e acque reflue Fornitori di servizi digitali
Infrastrutture digitali Ricerca
Gestione dei servizi TIC business-to-business
Pubblica Amministrazione
Spazio

La registrazione dei soggetti NIS (art. 7 D.Lgs. 138/2024)

I soggetti destinatari devono registrarsi sulla piattaforma digitale gestita dall'ACN:

Gli obblighi in materia di sicurezza informatica (art. 24 D.Lgs. 138/2024)

L'art. 24 elenca le 10 categorie di misure tecniche, operative e organizzative che i soggetti essenziali e importanti devono adottare:

  1. Politiche di analisi dei rischi e di sicurezza dei sistemi informativi;
  2. Gestione degli incidenti;
  3. Continuità operativa, gestione dei backup, ripristino in caso di disastro, gestione delle crisi;
  4. Sicurezza della catena di approvvigionamento (supply chain);
  5. Sicurezza dell'acquisizione, sviluppo e manutenzione di reti e sistemi informativi;
  6. Politiche e procedure per valutare l'efficacia delle misure;
  7. Pratiche di igiene cibernetica e formazione;
  8. Politiche e procedure relative all'uso della crittografia e, ove opportuno, della cifratura;
  9. Sicurezza delle risorse umane, strategie di controllo dell'accesso e gestione degli asset;
  10. Uso di soluzioni di autenticazione a più fattori o autenticazione continua, comunicazioni vocali e video protette, comunicazioni di emergenza sicure.

I soggetti essenziali devono attuare le 43 misure e i 116 requisiti dell'Allegato 2 della Determinazione ACN attuativa, articolati su cinque ambiti del Framework Nazionale per la Cybersecurity e la Data Protection (edizione 2025): identificare, proteggere, rilevare, rispondere, recuperare.

La responsabilità degli organi direttivi (art. 23 D.Lgs. 138/2024)

L'art. 23 introduce una rilevante responsabilità apicale: gli organi di amministrazione e gli organi direttivi dei soggetti essenziali e importanti sono tenuti a:

La notifica degli incidenti al CSIRT Italia (art. 25 D.Lgs. 138/2024)

I soggetti essenziali e importanti devono notificare al CSIRT Italia gli incidenti significativi secondo tre livelli temporali:

La piena operatività del regime di notifica è in vigore dal 15 gennaio 2026 ai sensi della Determinazione ACN 379907/2025, terminata la fase transitoria di tolleranza.

Il regime sanzionatorio (artt. 38-39 D.Lgs. 138/2024)

Categoria Sanzione massima
Soggetti essenziali Fino a € 10 milioni o al 2% del fatturato annuo mondiale (il maggiore)
Soggetti importanti Fino a € 7 milioni o all'1,4% del fatturato (il maggiore)
Violazioni minori Sanzioni amministrative pecuniarie graduate

Sono inoltre previste sanzioni accessorie per i soggetti apicali (sospensione temporanea da funzioni dirigenziali).

Il rapporto con il GDPR e altre normative

La disciplina della cybersicurezza si coordina con altre normative europee e nazionali:

Il ruolo della Polizia Postale e delle altre forze di polizia

Sul versante repressivo dei reati informatici, le competenze sono attribuite principalmente:

La Polizia Municipale svolge funzioni di prima rilevazione di alcuni reati informatici (ad es. revenge porn, sostituzione di persona online) e di trasmissione delle notizie di reato alle articolazioni competenti.

Per gli aspiranti operatori della PA — Il sistema della cybersicurezza è materia centrale dei concorsi pubblici per profili amministrativi, ICT e di vigilanza. Vanno padroneggiati: (i) L. 90/2024: 24 articoli, vigore 17/7/2024; obbligo di notifica incidenti all'ACN entro 24h+72h per le PA destinatarie; referente cybersicurezza; modifiche ai reati informatici del c.p.; (ii) D.Lgs. 138/2024: recepimento NIS2, vigore 16/10/2024; ACN autorità competente + CSIRT Italia; 18 settori, 80 tipologie soggetti, ~50.000 entità; (iii) distinzione tra soggetti essenziali e importanti; (iv) art. 23 responsabilità organi direttivi; (v) art. 24 10 categorie di misure; (vi) art. 25 notifica incidenti in 3 fasi (24h-72h-1 mese); (vii) sanzioni fino a € 10 mln/2% (essenziali) e € 7 mln/1,4% (importanti); (viii) coordinamento con GDPR, Perimetro cyber e DORA.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri il quadro normativo italiano in materia di cybersicurezza nazionale, con riferimento alla Legge 90/2024 e al D.Lgs. 138/2024 di recepimento della Direttiva NIS2".

Risposta strutturata: (i) cornice europea: Direttiva (UE) 2022/2555 NIS2 (sostitutiva NIS1 del 2016), Direttiva (UE) 2022/2557 CER, Regolamento DORA; (ii) L. 28/6/2024 n. 90: 24 articoli, vigore 17/7/2024; (iii) obbligo notifica incidenti all'ACN entro 24h (prima notifica) e 72h (rapporto completo); (iv) soggetti destinatari L. 90/2024: PA centrali, Regioni, Città metropolitane, Comuni capoluogo o > 100.000 ab., ASL, trasporto pubblico, reti pubblica utilità; (v) referente per la cybersicurezza e punto contatto unico con ACN; (vi) governance: ACN (D.L. 82/2021), Nucleo per la Cybersicurezza, CSIRT Italia; (vii) novella codice penale (artt. 615-ter, 615-quater, 617-bis, 617-quater, 629 c.3 cyber-estorsione, 635-bis e ss.); (viii) D.Lgs. 4/9/2024 n. 138: recepimento NIS2, vigore 16/10/2024, abroga D.Lgs. 65/2018; (ix) 18 settori, 80 tipologie soggetti, ~50.000 entità; (x) soggetti essenziali e importanti; (xi) registrazione 1/12/2024-28/2/2025 sulla piattaforma ACN; (xii) art. 23: responsabilità organi direttivi; (xiii) art. 24: 10 categorie di misure; (xiv) art. 25: notifica incidenti CSIRT in 3 livelli; (xv) sanzioni: € 10 mln/2% essenziali, € 7 mln/1,4% importanti; (xvi) coordinamento con GDPR (art. 33), Perimetro cyber, DORA.

Materiale di studio

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