Il Decreto-Legge 11 aprile 2025 n. 48, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025, è stato convertito senza modificazioni dalla Legge 9 giugno 2025 n. 80, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025 e in vigore dal 10 giugno 2025. Il provvedimento — noto come "Decreto Sicurezza" o "DL Sicurezza" — ha trasposto in decreto d'urgenza, in larga parte, i contenuti del disegno di legge n. 1660 di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera il 18 settembre 2024 e in esame al Senato. La presente guida ricostruisce in modo sistematico l'impianto del decreto, con particolare attenzione alle ricadute operative per le forze dell'ordine e per la Polizia Municipale.

Il quadro normativo

La struttura del Decreto Sicurezza

I 39 articoli sono organizzati per macro-aree tematiche che ricalcano gli ambiti del previo DDL Sicurezza n. 1660:

L'occupazione arbitraria di immobile (art. 634-bis c.p.)

L'art. 10 del Decreto Sicurezza ha inserito nel codice penale il nuovo art. 634-bis c.p., rubricato "Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui". La fattispecie tipizza una specifica condotta a tutela penale del domicilio, bene costituzionalmente protetto dall'art. 14 Cost., e si pone in rapporto di specialità con la previgente fattispecie di invasione di terreni o edifici dell'art. 633 c.p. Il testo:

La reintegrazione urgente nel possesso (art. 321-bis c.p.p.)

Contestualmente all'art. 634-bis c.p., l'art. 10 del decreto ha introdotto nel codice di procedura penale il nuovo art. 321-bis c.p.p., che disciplina una procedura urgente di reintegrazione del possesso dell'immobile occupato:

Il nuovo strumento procedurale supera l'antica difficoltà operativa di ottenere il rilascio degli immobili occupati, che in passato richiedeva tempi prolungati attraverso il rito civile possessorio.

La rivolta in carcere (art. 415-bis c.p.)

L'art. 14 del decreto ha introdotto il nuovo art. 415-bis c.p. "Rivolta all'interno di un istituto penitenziario", che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque partecipi a una sommossa all'interno di un istituto penitenziario mediante atti di violenza, minaccia o resistenza all'esecuzione di ordini impartiti per la tutela dell'ordine e della sicurezza interna. Le aggravanti:

Una fattispecie analoga è introdotta dall'art. 27 del decreto in tema di rivolta nei centri di trattenimento per il rimpatrio (CPR), inserita all'art. 14 c. 7.1 del T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), con reclusione da 1 a 4 anni nella forma base e aggravanti analoghe.

Il blocco stradale e ferroviario

L'art. 11 del decreto ha trasformato in delitto la condotta di blocco stradale e ferroviario, precedentemente sanzionata in via amministrativa dall'art. 1-bis del D.Lgs. 22 gennaio 1948 n. 66:

La fattispecie è una delle più discusse del decreto, in quanto incide su forme di protesta tradizionalmente considerate manifestazione del diritto di critica e di dissenso (art. 21 Cost.).

L'imbrattamento di beni pubblici (art. 639 c.p. mod.)

L'art. 12 del decreto ha modificato l'art. 639 c.p. "Deturpamento e imbrattamento di cose altrui": quando il fatto è commesso su beni mobili o immobili pubblici con l'obiettivo di "ledere l'onore, il prestigio o il decoro" dell'istituzione cui essi appartengono, si applica la reclusione fino a 1 anno e 6 mesi e la multa fino a € 3.000. La fattispecie risponde a fenomeni di vandalismo a sfondo politico-ideologico contro edifici e monumenti pubblici.

L'estensione del DASPO urbano

L'art. 17 del decreto ha modificato l'art. 10 del D.L. 14/2017 (DASPO urbano), estendendone l'applicabilità:

La tutela delle forze di polizia (artt. 18-23 e 28)

Una serie di articoli del Capo III rafforza la tutela penale del personale delle forze dell'ordine:

Le truffe agli anziani e l'accattonaggio con minori

Il decreto prevede:

La cannabis light

L'art. 24 del decreto, modificando il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (TU Stupefacenti) e la L. 2 dicembre 2016 n. 242 (sulla coltivazione della canapa industriale), ha disposto lo stop alla coltivazione e alla vendita delle infiorescenze di canapa industriale (anche a basso contenuto di THC, cd. "cannabis light") per usi diversi da quelli industriali consentiti. Il commercio o la cessione di infiorescenze è ora parificato al commercio di sostanze stupefacenti vere e proprie, con applicazione delle pene del TU Stupefacenti (art. 73 e ss. D.P.R. 309/1990). La norma ha sollevato significative obiezioni di costituzionalità da parte degli operatori del settore.

L'ordinamento penitenziario e le detenute madri

Il decreto interviene anche sulla disciplina della esecuzione della pena nei confronti di donne incinte o madri di figli minori:

Resta operativa la previsione delle case famiglia protette e degli ICAM (Istituti a Custodia Attenuata per le detenute Madri) come alternative al carcere ordinario.

I servizi segreti

Il decreto introduce alcune modifiche alla disciplina dei servizi di informazione per la sicurezza (L. 124/2007), in particolare estendendo la facoltà di copertura per attività informative al personale di intelligence in determinate ipotesi specificate dalla nuova disciplina.

Il nuovo art. 415 c.p. (istigazione)

L'art. 26 del decreto ha introdotto una aggravante ad efficacia comune al delitto di istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico (art. 415 c.p.) quando il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. La norma si raccorda con il nuovo reato di rivolta in carcere (art. 415-bis c.p.) sopra illustrato.

Le criticità applicative e i profili di costituzionalità

L'Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP), con comunicato del 9 aprile 2025, e numerosi autori in dottrina hanno espresso forti rilievi sul decreto, tra cui:

Si attendono i primi interventi della Corte Costituzionale sulle questioni che saranno sollevate dai giudici ordinari nell'applicazione delle nuove norme.

I profili operativi per le forze di polizia

Le ricadute pratiche del Decreto Sicurezza per chi opera nelle forze dell'ordine — in particolare nella Polizia Municipale — riguardano numerosi ambiti:

Per gli aspiranti operatori di polizia — Il Decreto Sicurezza 2025 è la novità normativa più rilevante in materia di sicurezza pubblica nell'anno in corso. Vanno padroneggiati: (i) denominazione e fonti: D.L. 11/4/2025 n. 48 conv. L. 9/6/2025 n. 80, 39 articoli, 14 nuovi reati; (ii) art. 634-bis c.p. occupazione arbitraria immobile (2-7 anni) con procedura urgente art. 321-bis c.p.p.; (iii) art. 415-bis c.p. rivolta in carcere (1-5 anni base); (iv) rivolta in CPR ex art. 14 c. 7.1 D.Lgs. 286/1998; (v) blocco stradale e ferroviario come delitto; (vi) modifica art. 639 c.p. imbrattamento beni pubblici; (vii) estensione DASPO urbano art. 10 D.L. 14/2017; (viii) bodycam per forze di polizia; (ix) porto d'armi fuori servizio agenti PS (art. 28); (x) aggravanti per resistenza/violenza/oltraggio a PU; (xi) cannabis light parificata; (xii) abolizione differimento obbligatorio detenute madri.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri le principali novità introdotte dal cd. Decreto Sicurezza 2025 (D.L. 48/2025 conv. L. 80/2025), con particolare riferimento alle ricadute operative per le forze di polizia".

Risposta strutturata: (i) fonti: D.L. 11 aprile 2025 n. 48, GU 85 dell'11/4/2025, vigore 12/4/2025; conv. L. 9 giugno 2025 n. 80, GU 131 del 9/6/2025, vigore 10/6/2025; 39 articoli in 5 Capi; (ii) 14 nuovi reati e numerose aggravanti; (iii) art. 634-bis c.p. occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio (reclusione 2-7 anni, querela, ufficio per soggetti vulnerabili); (iv) art. 321-bis c.p.p. reintegrazione urgente da parte della PG; (v) art. 415-bis c.p. rivolta carceraria (1-5 anni base, fino a 20 con morte); (vi) rivolta CPR art. 14 c. 7.1 T.U. Immigrazione (1-4 anni); (vii) blocco stradale come delitto: reclusione fino a 1 mese (6 mesi-2 anni se più persone); (viii) art. 639 c. 2 c.p. imbrattamento beni pubblici (fino 1 anno 6 mesi + multa fino € 3.000); (ix) DASPO urbano esteso (5 anni denuncia/condanna, infrastrutture trasporto); (x) bodycam art. 21 (€ 20 mln triennio); (xi) art. 23 sostegno legale agenti (fino € 10.000); (xii) art. 28 porto d'armi senza licenza per agenti PS fuori servizio; (xiii) aggravanti resistenza/violenza/oltraggio a PU; (xiv) cannabis light parificata a stupefacente; (xv) abrogazione differimento obbligatorio detenute incinte/madri; (xvi) profili di costituzionalità segnalati dalla dottrina.

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