Il Decreto-Legge 11 aprile 2025 n. 48, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 85 dell'11 aprile 2025 ed entrato in vigore il 12 aprile 2025, è stato convertito senza modificazioni dalla Legge 9 giugno 2025 n. 80, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 9 giugno 2025 e in vigore dal 10 giugno 2025. Il provvedimento — noto come "Decreto Sicurezza" o "DL Sicurezza" — ha trasposto in decreto d'urgenza, in larga parte, i contenuti del disegno di legge n. 1660 di iniziativa governativa, già approvato dalla Camera il 18 settembre 2024 e in esame al Senato. La presente guida ricostruisce in modo sistematico l'impianto del decreto, con particolare attenzione alle ricadute operative per le forze dell'ordine e per la Polizia Municipale.
Il quadro normativo
- Costituzione, artt. 13 (libertà personale), 14 (domicilio), 21 (manifestazione del pensiero), 27 (rieducazione), 77 (decretazione d'urgenza), 117 (competenza esclusiva statale ordine pubblico e sicurezza);
- Codice penale, in particolare Libro II — Titoli II (delitti contro la PA), V (ordine pubblico), VII (incolumità pubblica), XIII (patrimonio);
- Codice di procedura penale, in particolare artt. 321 e ss. (misure cautelari reali) e 380 e ss. (arresto in flagranza);
- D.L. 20 febbraio 2017 n. 14 conv. L. 18 aprile 2017 n. 48 — Decreto Minniti (DASPO urbano);
- D.Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 — Codice antimafia e delle misure di prevenzione;
- D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 — TU Stupefacenti;
- D.L. 11 aprile 2025 n. 48 conv. L. 9 giugno 2025 n. 80 — Decreto Sicurezza in commento.
La struttura del Decreto Sicurezza
I 39 articoli sono organizzati per macro-aree tematiche che ricalcano gli ambiti del previo DDL Sicurezza n. 1660:
- Capo I — Misure in materia di prevenzione e contrasto al terrorismo e alla criminalità organizzata (documentazione antimafia, beni confiscati);
- Capo II — Disposizioni in materia di sicurezza urbana (occupazioni abusive, accattonaggio, truffe a danno di anziani, blocco stradale, imbrattamento beni pubblici);
- Capo III — Disposizioni in materia di tutela del personale delle forze di polizia, delle Forze armate e del personale delle Autorità di sicurezza nazionale (aggravanti, bodycam, supporto legale);
- Capo IV — Disposizioni in materia di vittime dell'usura;
- Capo V — Disposizioni in materia di ordinamento penitenziario (rivolta carceraria, detenute madri);
- Disposizioni finali e di coordinamento.
L'occupazione arbitraria di immobile (art. 634-bis c.p.)
L'art. 10 del Decreto Sicurezza ha inserito nel codice penale il nuovo art. 634-bis c.p., rubricato "Occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio altrui". La fattispecie tipizza una specifica condotta a tutela penale del domicilio, bene costituzionalmente protetto dall'art. 14 Cost., e si pone in rapporto di specialità con la previgente fattispecie di invasione di terreni o edifici dell'art. 633 c.p. Il testo:
- Comma 1: punisce con la reclusione da 2 a 7 anni chiunque, mediante violenza o minaccia, occupa o detiene senza titolo un immobile destinato a domicilio altrui o sue pertinenze, ovvero impedisce il rientro del legittimo possessore o detentore;
- Comma 2: stessa pena per chiunque, con artifici o raggiri, si appropria di un immobile altrui o lo cede ad altri;
- Comma 3: punisce con la stessa pena chiunque concorre nell'occupazione, anche se non l'ha materialmente compiuta;
- Comma 4 e 5: procedibilità a querela della persona offesa; procedibilità d'ufficio quando il fatto è commesso in danno di persona incapace per età o per infermità.
La reintegrazione urgente nel possesso (art. 321-bis c.p.p.)
Contestualmente all'art. 634-bis c.p., l'art. 10 del decreto ha introdotto nel codice di procedura penale il nuovo art. 321-bis c.p.p., che disciplina una procedura urgente di reintegrazione del possesso dell'immobile occupato:
- Quando l'immobile occupato sia l'unica abitazione effettiva del denunciante, gli ufficiali di polizia giudiziaria che ricevono denuncia del reato di cui all'art. 634-bis c.p., espletati i primi accertamenti volti a verificare l'arbitrarietà dell'occupazione, si recano senza ritardo presso l'immobile e procedono all'intervento diretto;
- Successivamente, su richiesta del pubblico ministero, il giudice emette un decreto motivato di reintegrazione nel possesso dell'immobile;
- La procedura si applica anche alle pertinenze dell'immobile destinato a domicilio.
Il nuovo strumento procedurale supera l'antica difficoltà operativa di ottenere il rilascio degli immobili occupati, che in passato richiedeva tempi prolungati attraverso il rito civile possessorio.
La rivolta in carcere (art. 415-bis c.p.)
L'art. 14 del decreto ha introdotto il nuovo art. 415-bis c.p. "Rivolta all'interno di un istituto penitenziario", che punisce con la reclusione da 1 a 5 anni chiunque partecipi a una sommossa all'interno di un istituto penitenziario mediante atti di violenza, minaccia o resistenza all'esecuzione di ordini impartiti per la tutela dell'ordine e della sicurezza interna. Le aggravanti:
- Organizzatori, direttori, promotori: reclusione da 2 a 8 anni;
- Uso di armi: reclusione da 3 a 10 anni;
- Conseguente lesione personale grave: reclusione fino a 15 anni;
- Conseguente morte di una persona: reclusione da 10 a 20 anni.
Una fattispecie analoga è introdotta dall'art. 27 del decreto in tema di rivolta nei centri di trattenimento per il rimpatrio (CPR), inserita all'art. 14 c. 7.1 del T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998), con reclusione da 1 a 4 anni nella forma base e aggravanti analoghe.
Il blocco stradale e ferroviario
L'art. 11 del decreto ha trasformato in delitto la condotta di blocco stradale e ferroviario, precedentemente sanzionata in via amministrativa dall'art. 1-bis del D.Lgs. 22 gennaio 1948 n. 66:
- Pena base: reclusione fino a 1 mese e multa fino a € 300;
- Se il fatto è commesso da più persone riunite: reclusione da 6 mesi a 2 anni.
La fattispecie è una delle più discusse del decreto, in quanto incide su forme di protesta tradizionalmente considerate manifestazione del diritto di critica e di dissenso (art. 21 Cost.).
L'imbrattamento di beni pubblici (art. 639 c.p. mod.)
L'art. 12 del decreto ha modificato l'art. 639 c.p. "Deturpamento e imbrattamento di cose altrui": quando il fatto è commesso su beni mobili o immobili pubblici con l'obiettivo di "ledere l'onore, il prestigio o il decoro" dell'istituzione cui essi appartengono, si applica la reclusione fino a 1 anno e 6 mesi e la multa fino a € 3.000. La fattispecie risponde a fenomeni di vandalismo a sfondo politico-ideologico contro edifici e monumenti pubblici.
L'estensione del DASPO urbano
L'art. 17 del decreto ha modificato l'art. 10 del D.L. 14/2017 (DASPO urbano), estendendone l'applicabilità:
- A chi è stato denunciato o condannato, anche con sentenza non definitiva, nei 5 anni precedenti, per delitti contro la persona o contro il patrimonio commessi all'interno o nelle immediate vicinanze delle infrastrutture di trasporto pubblico e in luoghi di pubblico spettacolo o pubblico esercizio;
- Il Questore può vietare l'accesso anche alle infrastrutture di trasporto pubblico;
- È esteso l'ambito territoriale di applicazione (stazioni, fermate, aree adiacenti).
La tutela delle forze di polizia (artt. 18-23 e 28)
Una serie di articoli del Capo III rafforza la tutela penale del personale delle forze dell'ordine:
- Art. 19: aggravante speciale per i reati di violenza, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale (artt. 336, 337, 341-bis c.p.) commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, di occupazioni o di impedimento di opere pubbliche;
- Art. 21: introduzione delle bodycam in dotazione alle forze di polizia impegnate nel mantenimento dell'ordine pubblico (con investimento statale di oltre € 20 milioni nel triennio); previsione dell'uso di videosorveglianza nei luoghi in cui sono trattenute persone in restrizione della libertà personale;
- Art. 23: sostegno economico per le spese legali (fino a € 10.000) per agenti coinvolti in procedimenti giudiziari connessi all'attività di servizio;
- Art. 28: porto d'armi senza licenza per gli agenti di pubblica sicurezza (artt. 17 e 18 TULPS, R.D. 773/1931) anche fuori servizio, limitatamente alle armi previste dall'art. 42 TULPS;
- Inasprimento delle pene per lesioni a pubblico ufficiale e introduzione dell'arresto in flagranza differita anche per il reato di lesioni a PU (modifica dell'art. 380 c.p.p.).
Le truffe agli anziani e l'accattonaggio con minori
Il decreto prevede:
- Aggravante per le truffe in danno di persone anziane (art. 640 c.p., con riferimento all'aggravante della "minorata difesa" già prevista dall'art. 61 n. 5 c.p.);
- Inasprimento della pena per l'impiego di minori nell'accattonaggio (art. 600-octies c.p.);
- Rafforzamento delle misure di prevenzione patrimoniale e personale per i soggetti coinvolti nello sfruttamento.
La cannabis light
L'art. 24 del decreto, modificando il D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 (TU Stupefacenti) e la L. 2 dicembre 2016 n. 242 (sulla coltivazione della canapa industriale), ha disposto lo stop alla coltivazione e alla vendita delle infiorescenze di canapa industriale (anche a basso contenuto di THC, cd. "cannabis light") per usi diversi da quelli industriali consentiti. Il commercio o la cessione di infiorescenze è ora parificato al commercio di sostanze stupefacenti vere e proprie, con applicazione delle pene del TU Stupefacenti (art. 73 e ss. D.P.R. 309/1990). La norma ha sollevato significative obiezioni di costituzionalità da parte degli operatori del settore.
L'ordinamento penitenziario e le detenute madri
Il decreto interviene anche sulla disciplina della esecuzione della pena nei confronti di donne incinte o madri di figli minori:
- È stato abrogato il differimento obbligatorio dell'esecuzione della pena per le detenute incinte o madri con figli fino a 1 anno (in precedenza art. 146 c.p.);
- L'esecuzione della pena non è rinviabile se il giudice ravvisi il rischio che la detenuta possa commettere ulteriori delitti;
- Modifiche analoghe all'art. 275 c.p.p. sulle misure cautelari.
Resta operativa la previsione delle case famiglia protette e degli ICAM (Istituti a Custodia Attenuata per le detenute Madri) come alternative al carcere ordinario.
I servizi segreti
Il decreto introduce alcune modifiche alla disciplina dei servizi di informazione per la sicurezza (L. 124/2007), in particolare estendendo la facoltà di copertura per attività informative al personale di intelligence in determinate ipotesi specificate dalla nuova disciplina.
Il nuovo art. 415 c.p. (istigazione)
L'art. 26 del decreto ha introdotto una aggravante ad efficacia comune al delitto di istigazione a disobbedire alle leggi di ordine pubblico (art. 415 c.p.) quando il fatto è commesso all'interno di un istituto penitenziario ovvero a mezzo di scritti o comunicazioni diretti a persone detenute. La norma si raccorda con il nuovo reato di rivolta in carcere (art. 415-bis c.p.) sopra illustrato.
Le criticità applicative e i profili di costituzionalità
L'Associazione italiana dei professori di diritto penale (AIPDP), con comunicato del 9 aprile 2025, e numerosi autori in dottrina hanno espresso forti rilievi sul decreto, tra cui:
- Profili di tensione con l'art. 77 c. 2 Cost.: dubbia sussistenza dei presupposti di "necessità e urgenza" trattandosi della trasposizione di un disegno di legge da tempo all'esame parlamentare;
- Profili di tensione con l'art. 3 Cost. (ragionevolezza) per il rigore sanzionatorio di alcune fattispecie;
- Profili di tensione con l'art. 27 c. 3 Cost. (funzione rieducativa della pena), particolarmente con riguardo alla disciplina delle detenute madri;
- Dubbi sulla compatibilità del nuovo reato di blocco stradale con l'art. 21 Cost. (libertà di manifestazione del pensiero) e l'art. 17 Cost. (libertà di riunione);
- Critiche sulla cd. "criminalizzazione della resistenza passiva" e sulla nuova fattispecie di rivolta carceraria.
Si attendono i primi interventi della Corte Costituzionale sulle questioni che saranno sollevate dai giudici ordinari nell'applicazione delle nuove norme.
I profili operativi per le forze di polizia
Le ricadute pratiche del Decreto Sicurezza per chi opera nelle forze dell'ordine — in particolare nella Polizia Municipale — riguardano numerosi ambiti:
- Applicazione della procedura urgente ex art. 321-bis c.p.p. nei casi di occupazioni abusive;
- Accertamento delle nuove fattispecie di blocco stradale (art. 1-bis L. 152/1975 nella nuova formulazione) e di imbrattamento di beni pubblici (art. 639 c. 2 c.p.);
- Notifica e vigilanza sui provvedimenti di DASPO urbano esteso anche alle infrastrutture di trasporto;
- Utilizzo delle bodycam nei servizi di mantenimento dell'ordine pubblico, con rispetto della disciplina del Garante della Privacy;
- Applicazione delle nuove aggravanti per i reati di resistenza, violenza e oltraggio commessi in occasione di manifestazioni;
- Coordinamento con i settori speciali (sostanze stupefacenti per la nuova disciplina della cannabis light).
Per gli aspiranti operatori di polizia — Il Decreto Sicurezza 2025 è la novità normativa più rilevante in materia di sicurezza pubblica nell'anno in corso. Vanno padroneggiati: (i) denominazione e fonti: D.L. 11/4/2025 n. 48 conv. L. 9/6/2025 n. 80, 39 articoli, 14 nuovi reati; (ii) art. 634-bis c.p. occupazione arbitraria immobile (2-7 anni) con procedura urgente art. 321-bis c.p.p.; (iii) art. 415-bis c.p. rivolta in carcere (1-5 anni base); (iv) rivolta in CPR ex art. 14 c. 7.1 D.Lgs. 286/1998; (v) blocco stradale e ferroviario come delitto; (vi) modifica art. 639 c.p. imbrattamento beni pubblici; (vii) estensione DASPO urbano art. 10 D.L. 14/2017; (viii) bodycam per forze di polizia; (ix) porto d'armi fuori servizio agenti PS (art. 28); (x) aggravanti per resistenza/violenza/oltraggio a PU; (xi) cannabis light parificata; (xii) abolizione differimento obbligatorio detenute madri.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri le principali novità introdotte dal cd. Decreto Sicurezza 2025 (D.L. 48/2025 conv. L. 80/2025), con particolare riferimento alle ricadute operative per le forze di polizia".
Risposta strutturata: (i) fonti: D.L. 11 aprile 2025 n. 48, GU 85 dell'11/4/2025, vigore 12/4/2025; conv. L. 9 giugno 2025 n. 80, GU 131 del 9/6/2025, vigore 10/6/2025; 39 articoli in 5 Capi; (ii) 14 nuovi reati e numerose aggravanti; (iii) art. 634-bis c.p. occupazione arbitraria di immobile destinato a domicilio (reclusione 2-7 anni, querela, ufficio per soggetti vulnerabili); (iv) art. 321-bis c.p.p. reintegrazione urgente da parte della PG; (v) art. 415-bis c.p. rivolta carceraria (1-5 anni base, fino a 20 con morte); (vi) rivolta CPR art. 14 c. 7.1 T.U. Immigrazione (1-4 anni); (vii) blocco stradale come delitto: reclusione fino a 1 mese (6 mesi-2 anni se più persone); (viii) art. 639 c. 2 c.p. imbrattamento beni pubblici (fino 1 anno 6 mesi + multa fino € 3.000); (ix) DASPO urbano esteso (5 anni denuncia/condanna, infrastrutture trasporto); (x) bodycam art. 21 (€ 20 mln triennio); (xi) art. 23 sostegno legale agenti (fino € 10.000); (xii) art. 28 porto d'armi senza licenza per agenti PS fuori servizio; (xiii) aggravanti resistenza/violenza/oltraggio a PU; (xiv) cannabis light parificata a stupefacente; (xv) abrogazione differimento obbligatorio detenute incinte/madri; (xvi) profili di costituzionalità segnalati dalla dottrina.
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