Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, noto come "Codice antimafia", rappresenta il punto di riferimento completo della normativa italiana in materia di misure di prevenzione e documentazione antimafia. Adottato in attuazione degli artt. 1 e 2 della L. 13 agosto 2010, n. 136, raccoglie l'intera disciplina volta a contrastare la criminalità organizzata prima che si verifichi la commissione di reati. Si articola in tre tipologie di misure: personali (limitazioni della libertà), patrimoniali (sequestro e confisca dei beni), e documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni). Il testo è stato profondamente aggiornato dalle riforme più recenti, fra cui il D.L. 11 aprile 2025, n. 48 conv. L. 9 giugno 2025, n. 80, la L. 6 giugno 2025, n. 82 e il D.L. 8 agosto 2025, n. 116 conv. L. 3 ottobre 2025, n. 147.
La struttura del Codice antimafia
Articolazione del D.Lgs. 159/2011
- Libro I — Le misure di prevenzione (artt. 1-81):
- Titolo I — Misure di prevenzione personali (artt. 1-15);
- Titolo II — Misure di prevenzione patrimoniali (artt. 16-34);
- Titolo III — Amministrazione, gestione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati (artt. 35-51);
- Titolo IV — Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali (artt. 52-65);
- Titolo V — Effetti, sanzioni e disposizioni finali (artt. 66-81);
- Libro II — Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia (artt. 82-101);
- Libro III — Attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata e Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati (artt. 102-114);
- Libro IV — Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alla legislazione penale complementare. Abrogazioni. Disposizioni transitorie e di coordinamento (artt. 115-120).
Le misure di prevenzione personali: titolarità
Il Titolo I distingue due categorie:
- Misure applicate dal Questore:
- Foglio di via obbligatorio (art. 2): rimpatrio al comune di residenza con divieto di rientro nel comune dal quale la persona è allontanata, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non superiore a 3 anni;
- Avviso orale (art. 3): invito a tenere condotta conforme alla legge; può essere accompagnato dal divieto di possedere/utilizzare apparati di telecomunicazione, ecc.;
- Misure applicate dall'Autorità giudiziaria:
- Sorveglianza speciale di pubblica sicurezza (art. 6);
- Obbligo o divieto di soggiorno in uno o più comuni o province (art. 6).
I soggetti destinatari (artt. 1 e 4)
Le misure si applicano a:
- persone abitualmente dedite a traffici delittuosi;
- persone che vivono dei proventi di attività delittuose;
- persone che, per il loro comportamento, debbano ritenersi dedite alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica/morale dei minori, la sanità, la sicurezza, la tranquillità pubblica (art. 1);
- indiziati di appartenere ad associazioni mafiose (art. 4 lett. a);
- indiziati di reati come terrorismo, eversione, ricostituzione del partito fascista, traffico di armi (art. 4 lett. b-h);
- indiziati di stalking, maltrattamenti familiari, violenza sessuale (lett. i-bis e successive).
La sorveglianza speciale (artt. 6-14)
Caratteristiche della sorveglianza speciale
- Emessa dal Tribunale in composizione collegiale del capoluogo di provincia;
- Durata: da 1 a 5 anni;
- Esecuzione: a cura del questore;
- il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta;
- il tribunale provvede con decreto motivato entro 30 giorni dalla proposta;
- il provvedimento può essere revocato o modificato dall'organo che lo ha emanato;
- Impugnazione: ricorso alla Corte d'Appello (non sospensivo) e poi alla Cassazione;
- può comportare ulteriori prescrizioni: divieto di soggiorno, divieto di avvicinamento a minori o luoghi da loro frequentati, divieto di possesso di telefono cellulare, di partecipare a determinate manifestazioni.
Le misure patrimoniali (artt. 16-34)
Le misure patrimoniali colpiscono beni di provenienza illecita:
| Misura | Articolo | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Indagini patrimoniali | art. 19 | Accertamenti su disponibilità, attività economiche, redditi, tenore di vita |
| Sequestro | art. 20 | Vincolo provvisorio sui beni in attesa di confisca |
| Confisca | art. 24 | Trasferimento definitivo del bene allo Stato; presunzione di illecita provenienza |
| Sequestro/confisca per equivalente | art. 25 | Beni di valore equivalente quando non sia possibile sequestrare/confiscare i beni originari |
| Intestazione fittizia | art. 26 | Sanzione per chi si presta a intestare fittiziamente beni a sé per nascondere la disponibilità |
I destinatari delle misure patrimoniali (art. 16)
Le misure patrimoniali si applicano:
- agli stessi soggetti destinatari delle misure personali (artt. 1 e 4);
- alle persone fisiche e giuridiche segnalate dal Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o da analoghi organismi internazionali (terrorismo internazionale);
- l'art. 18 stabilisce l'indipendenza della misura patrimoniale dall'esercizio dell'azione penale e la sopravvivenza alla morte del proposto: l'azione può proseguire o iniziare nei confronti degli eredi (5 anni dalla morte).
Il sequestro e la confisca
L'art. 24 disciplina la confisca, presupposto cardine del sistema:
- il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona non possa giustificare la legittima provenienza;
- Presunzione: i beni rispetto ai quali risulti la sproporzione tra valore e redditi dichiarati sono presunti di provenienza illecita;
- i terzi proprietari/comproprietari dei beni sequestrati sono chiamati a intervenire nel procedimento entro 30 giorni dall'esecuzione;
- la confisca non richiede la condanna penale del proposto;
- i beni confiscati passano all'ANBSC (Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei Beni Sequestrati e Confiscati alla criminalità organizzata), istituita con D.L. 4 febbraio 2010, n. 4 conv. L. 31 marzo 2010, n. 50 e oggi disciplinata dal Codice antimafia.
La gestione dei beni sequestrati e confiscati (artt. 35-51)
- Amministratore giudiziario: nominato dal tribunale per gestire i beni sequestrati;
- Destinazione dei beni confiscati: a finalità pubbliche, sociali, alla collettività;
- Riparto del ricavato tra le vittime di reati di mafia ed estorsione (Fondo Unico Giustizia);
- l'ANBSC coordina la destinazione dei beni;
- diritto di prelazione/uso prioritario per cooperative sociali e associazioni di volontariato.
La cauzione e le garanzie (art. 31)
Il tribunale, con l'applicazione della misura di prevenzione, dispone che la persona versi presso la cassa delle ammende una cauzione di entità commisurata alle condizioni economiche. In caso di violazione degli obblighi: confisca della cauzione o esecuzione sui beni costituiti in garanzia (art. 32). Le misure patrimoniali cautelari mantengono efficacia per tutta la durata della misura.
La documentazione antimafia (Libro II, artt. 82-101)
Due tipi di documentazione
- Comunicazione antimafia: contiene unicamente l'esistenza di cause di decadenza, sospensione, divieto previste dall'art. 67 (es. sorveglianza speciale, condanne per reati mafiosi); richiesta per contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie;
- Informazione antimafia: include anche tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese (art. 84 c. 3); obbligatoria per contratti di valore superiore alle soglie comunitarie.
L'informazione antimafia (artt. 84-95)
Caratteristiche dell'informazione antimafia:
- è una misura volta a tutelare: ordine pubblico economico, libera concorrenza tra imprese, buon andamento della PA;
- il Prefetto esclude che un imprenditore "meriti la fiducia" delle Istituzioni;
- Termini (art. 92): di norma 30 giorni dalla richiesta; in casi complessi prorogabile;
- il silenzio del Prefetto non equivale a informazione "liberatoria";
- l'art. 93 attribuisce al Prefetto poteri di accesso e accertamento: può richiedere informazioni a banche dati pubbliche, ispezioni;
- l'art. 94 disciplina gli effetti: divieto di stipulare contratti pubblici, revoca di autorizzazioni e provvedimenti già adottati, escludendo i pagamenti per prestazioni già rese.
L'interdittiva prefettizia
L'informazione interdittiva antimafia ha effetti dirompenti:
- l'impresa perde il diritto di partecipare a gare pubbliche, di stipulare contratti, di ottenere finanziamenti e autorizzazioni;
- i contratti in corso vengono revocati;
- il regime di prevenzione amministrativa non richiede prova di un reato consumato, ma indizi gravi di tentativi di infiltrazione mafiosa;
- l'interdittiva è impugnabile davanti al TAR entro 60 giorni;
- la giurisprudenza ha affermato l'ampia discrezionalità del Prefetto, sindacabile solo per illogicità manifesta.
Le cause di decadenza, sospensione, divieto (art. 67)
L'art. 67 elenca le cause che impediscono di:
- ottenere licenze o autorizzazioni per armi, esplosivi, materiali infiammabili;
- ottenere concessioni di acque pubbliche e diritti minerari;
- ottenere concessioni e contratti da PA;
- ottenere iscrizioni in albi di appaltatori pubblici;
- ottenere finanziamenti pubblici, contributi, mutui agevolati.
Si applicano alle persone destinatarie di:
- Sorveglianza speciale definitiva;
- Misura di sicurezza personale (anche solo provvisoriamente disposta);
- condanna per reati di associazione mafiosa, terrorismo, ecc.
Il procedimento applicativo: titolarità della proposta
La proposta di misura di prevenzione è formulata da:
- Procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove dimora la persona;
- Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (denominazione novellata dal D.L. 7/2015 conv. L. 43/2015);
- Questore (per le misure personali "ad personam");
- Direttore della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) (per le misure patrimoniali);
- il Procuratore presso il tribunale del capoluogo del distretto cura il raccordo informativo, evitando pregiudizi alle indagini.
Il contraddittorio e le garanzie procedurali
Il sistema di garanzie nel procedimento di prevenzione:
- Contraddittorio con il proposto e il suo difensore;
- Diritto di prova: possibilità di proporre prove a discarico;
- Motivazione obbligatoria del decreto;
- la Corte costituzionale (sent. n. 24/2019) ha pronunciato sui requisiti di prevedibilità delle "fattispecie di pericolosità";
- la CEDU (caso De Tommaso c. Italia, 2017) ha imposto un rafforzamento delle tutele, richiedendo prevedibilità della legge.
I rapporti con il procedimento penale
Le misure di prevenzione sono indipendenti dal procedimento penale (art. 29):
- non richiedono la condanna per un reato specifico;
- basate su indizi di pericolosità sociale qualificata;
- possono essere applicate cumulativamente con altre misure;
- l'assoluzione nel processo penale non preclude l'applicazione di misure di prevenzione, se sussistono autonomi presupposti.
I più recenti interventi normativi
Gli aggiornamenti del Codice antimafia includono:
- L. 17 ottobre 2017, n. 161: estensione delle misure patrimoniali agli indiziati di terrorismo, corruzione, abuso d'ufficio, stalking;
- D.L. 152/2021 conv. L. 233/2021: novelle in materia di trasparenza, riforma ANBSC;
- D.L. 11 aprile 2025, n. 48 conv. L. 9 giugno 2025, n. 80 (c.d. "Decreto Sicurezza"): modifiche agli artt. 85 e 94 in materia di documentazione antimafia, con introduzione del nuovo art. 94.1, e ampliamento dei soggetti sottoposti alle verifiche antimafia (inclusi i contratti di rete fra imprese);
- L. 6 giugno 2025, n. 82 (Reati contro gli animali): estende le misure di prevenzione personali e patrimoniali del Libro I, Titoli I e II del D.Lgs. 159/2011 a coloro che, ai sensi degli artt. 102 e 103 c.p., siano abitualmente dediti alla consumazione dei delitti di cui agli artt. 544-quater e 544-quinquies c.p. o dei delitti previsti dalla L. 201/2010;
- D.L. 8 agosto 2025, n. 116 conv. L. 3 ottobre 2025, n. 147 (c.d. "Decreto Terra dei Fuochi"): estende l'istituto dell'amministrazione giudiziaria ex art. 34 D.Lgs. 159/2011 ai reati ambientali in materia di rifiuti.
Il fondo unico giustizia e la destinazione sociale
I beni confiscati alla criminalità organizzata sono "restituiti alla collettività":
- il Fondo Unico Giustizia raccoglie le somme di denaro confiscate;
- gli immobili possono essere assegnati a:
- Stato per finalità di giustizia, ordine pubblico, protezione civile;
- Comuni, Province, Regioni per finalità istituzionali;
- associazioni, comunità, enti per finalità sociali;
- le aziende confiscate possono essere mantenute in esercizio (cooperative di lavoratori) o vendute;
- il sistema mira a riconvertire in legalità le risorse della criminalità.
Il ruolo della DIA (Direzione Investigativa Antimafia)
La DIA, istituita dalla L. 410/1991, è organismo investigativo interforze del Ministero dell'Interno:
- Composizione: personale di Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza;
- Funzioni: indagini su criminalità organizzata; attività informative; gestione del raccordo informativo nel sistema antimafia;
- propone misure di prevenzione patrimoniali;
- cura il raccordo con questore e procuratore distrettuale: comunicazione immediata dei nominativi su cui sono in corso accertamenti, aggiornamento sullo svolgimento delle indagini, comunicazione delle proposte almeno 10 giorni prima.
La tutela dei terzi (artt. 52-65)
Le procedure prevedono tutela per i terzi in buona fede:
- Creditori chirografari: possono insinuarsi nel passivo della procedura;
- Creditori ipotecari/privilegiati: tutelati in via prioritaria;
- Rapporti con procedure concorsuali: coordinamento con fallimento, liquidazione coatta;
- il giudice delegato verifica i crediti e dispone i pagamenti.
Le linee guida 2024 e l'attualità
Il Servizio centrale anticrimine ha pubblicato nel 2024 le Linee Guida in materia di misure di prevenzione personali, che hanno chiarito:
- l'uso uniforme degli istituti tra le diverse Procure;
- i criteri di valutazione della pericolosità sociale;
- l'integrazione tra misure personali e patrimoniali;
- i profili di compatibilità con la CEDU e la giurisprudenza della Corte EDU.
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