Il divieto di tortura rappresenta uno dei capisaldi del diritto internazionale dei diritti umani: sancito a livello universale dall'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), dall'art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), dalla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT) del 1984, ratificata dall'Italia con L. 498/1988, e a livello regionale dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La tortura è un divieto assoluto e inderogabile (jus cogens): non ammette eccezioni nemmeno in stato di guerra, emergenza pubblica o lotta al terrorismo. Eppure, per circa trent'anni, l'ordinamento italiano è rimasto privo di una specifica fattispecie penale di tortura, configurando una violazione persistente degli obblighi internazionali.

Il quadro normativo

Il contesto: la sentenza Cestaro e l'urgenza di intervenire

La spinta decisiva per l'approvazione della L. 110/2017 è venuta dalla sentenza della Corte EDU Cestaro c. Italia del 7 aprile 2015, che ha condannato lo Stato italiano per violazione dell'art. 3 CEDU in relazione ai fatti accaduti nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 presso la scuola Diaz-Pertini di Genova, nell'ambito delle operazioni di polizia al G8. La Corte di Strasburgo qualificò le violenze subite dal ricorrente come "tortura" ai sensi della Convenzione, evidenziando come la condotta avesse avuto una finalità "punitiva, vendicativa e diretta all'umiliazione ed alla sofferenza fisica e mentale" delle vittime.

La sentenza accertò una violazione strutturale dovuta:

Pronunce analoghe seguirono nei casi Bartesaghi Gallo c. Italia (2017), Azzolina c. Italia (2017) e Blair c. Italia (2017), sempre relativi ai fatti del G8. La pressione internazionale e l'obbligo di adempiere alle obbligazioni convenzionali condussero al rapido completamento dell'iter parlamentare avviato da anni.

La L. 110/2017: struttura e ratio

La Legge 14 luglio 2017 n. 110, "Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017, è in vigore dal 18 luglio 2017. Si compone di 4 articoli e introduce:

L'art. 613-bis c.p. — Struttura

L'art. 613-bis c.p. è collocato nella Sezione III (Delitti contro la libertà morale) del Capo III (Delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (Delitti contro la persona). La norma si articola su cinque commi:

Comma Contenuto Pena
Comma 1 Fattispecie base (reato comune) Reclusione 4-10 anni
Comma 2 Aggravante per pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri Reclusione 5-12 anni
Comma 3 Esclusione applicabilità (sofferenze da esecuzione legittima di misure)
Comma 4 Aggravante per lesione personale lieve/grave/gravissima Aumento di pena
Comma 5 Morte come conseguenza non voluta / voluta 30 anni / ergastolo

La fattispecie base (comma 1)

Il primo comma dell'art. 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a:

La condotta deve essere realizzata mediante più condotte, oppure tale da determinare un "trattamento inumano e degradante" per la dignità della persona. La Corte di Cassazione (sez. III, n. 42647/2024) ha precisato che la locuzione "mediante più condotte" va riferita non solo a una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche a una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico.

La scelta sistematica: reato comune anziché reato proprio

Una delle scelte più discusse del legislatore è stata quella di configurare la tortura come reato comune — anziché come reato proprio del pubblico ufficiale, come previsto dalla Convenzione ONU CAT 1984. La scelta:

L'elemento oggettivo: violenze, minacce gravi, crudeltà

L'art. 613-bis c.p. individua tre modalità alternative di realizzazione della condotta:

La giurisprudenza prevalente (Cass. 47672/2023) ha chiarito che la modalità della "crudeltà" può anche essere assorbita dalla condotta complessiva, senza richiedere atti specificamente "crudeli" oltre a violenze e minacce.

L'evento: acute sofferenze fisiche o trauma psichico

L'evento del reato è duplice e alternativo:

I soggetti passivi

L'art. 613-bis c.p. individua le seguenti categorie di vittime, accomunate dalla situazione di vulnerabilità o asservimento:

L'aggravante del pubblico ufficiale (comma 2)

Il comma 2 dell'art. 613-bis c.p. prevede una aggravante speciale: se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. La fattispecie aggravata risponde alla logica della Convenzione ONU CAT, focalizzata proprio sulla violenza del potere pubblico.

Per l'integrazione dell'aggravante:

L'esclusione per esecuzione legittima di misure (comma 3)

Il comma 3 dell'art. 613-bis c.p. stabilisce che l'aggravante non si applica nel caso di sofferenze risultanti dall'esecuzione legittima di misure privative o limitative di diritti. La clausola opera come scriminante: la sofferenza derivata da un'azione legittima (ad esempio l'uso proporzionato della forza in un arresto regolare, la legittima esecuzione di una misura cautelare) non integra il reato. Resta ferma la sanzionabilità di ogni eccesso o abuso.

Le aggravanti per lesioni e morte (commi 4 e 5)

Il comma 4 prevede aumenti di pena per la causazione di lesione personale:

Lesione Aumento
Lieve Aumento fino a 1/3
Grave (art. 583 c. 1 c.p.) Aumento di 1/3
Gravissima (art. 583 c. 2 c.p.) Aumento della metà

Il comma 5 disciplina le due ipotesi di morte come conseguenza della tortura:

La Cassazione (sez. V, n. 1243/2023) ha precisato che l'aggravante per lesioni del comma 4 si applica nel caso in cui le lesioni siano non volute; se invece sono volute, si realizza un concorso di reati tra tortura e lesioni dolose.

L'elemento soggettivo

L'elemento soggettivo del reato di tortura è il dolo generico: l'agente deve volere e rappresentarsi:

Non è richiesto, dunque, lo specifico fine "torturante" (es. ottenere confessioni, intimidire, punire) tipico della Convenzione CAT, fatto che ha attratto rilievi critici di dottrina e organismi internazionali. L'art. 613-bis c.p. è perciò più ampio della nozione internazionale, ma anche più ambiguo nella delimitazione delle condotte penalmente rilevanti.

L'art. 613-ter c.p. — Istigazione del PU a commettere tortura

L'art. 613-ter c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero è accolta ma il delitto non è commesso. La pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Caratteristiche della fattispecie:

Le modifiche processuali e di immigrazione (artt. 2-4 L. 110/2017)

La legge interviene in modo coordinato anche sul versante processuale e dell'immigrazione:

La giurisprudenza rilevante

Tra le pronunce di legittimità più significative:

Sul piano della giurisdizione di merito, il caso del Tribunale di Monza 2018 ha rappresentato la prima applicazione dell'art. 613-bis c.p. in un caso di tortura "orizzontale" tra privati. Numerose sono state poi le applicazioni nei procedimenti relativi a violenze in istituti penitenziari (es. caso Santa Maria Capua Vetere) e in centri di trattenimento per migranti.

Le critiche e i progetti di riforma

La fattispecie ha attirato critiche di segno opposto:

La distinzione dalle fattispecie comuni

Il delitto di tortura va distinto da fattispecie contigue:

Fattispecie Elemento distintivo dalla tortura
Lesioni personali (artt. 582-583 c.p.) Mancanza della "vulnerabilità qualificata" della vittima e delle "acute sofferenze" specifiche
Maltrattamenti contro familiari (art. 572 c.p.) Reato abituale in contesto familiare/assistenziale, non richiede pluralità di condotte nel contesto privativo della libertà
Sequestro di persona (artt. 605, 630 c.p.) Tutela la libertà personale di movimento; può concorrere con la tortura
Abuso di autorità contro arrestati (art. 608 c.p.) Reato proprio del PU; pene molto più miti; può essere assorbito nella tortura aggravata
Violenza privata (art. 610 c.p.) Tutela la libertà morale; manca l'evento delle acute sofferenze fisiche o del trauma psichico

Il regime processuale

Sul piano processuale, il reato di tortura:

Il ruolo delle forze di polizia

L'introduzione del reato di tortura ha un impatto specifico sull'attività delle forze di polizia. I profili operativi:

Il divieto di estradizione

Il divieto di estradizione introdotto dall'art. 4 L. 110/2017 si traduce, nella prassi:

Per gli aspiranti operatori delle forze di polizia e della PA — Il reato di tortura è materia centrale dei concorsi pubblici. Vanno padroneggiati: (i) fonti: Convenzione ONU CAT 1984 (rat. L. 498/1988), CEDU art. 3, L. 14/7/2017 n. 110, art. 13 c. 4 Cost.; (ii) collocazione: Libro II, Titolo XII, Capo III, Sez. III c.p.; (iii) art. 613-bis c.p.: reato comune, reclusione 4-10 anni; (iv) condotta: violenze, minacce gravi, crudeltà; mediante più condotte o trattamento inumano e degradante; (v) evento: acute sofferenze fisiche o verificabile trauma psichico; (vi) soggetti passivi: persona privata della libertà, in custodia/cura, in minorata difesa; (vii) aggravante PU/IPS (c. 2): 5-12 anni; esclusione per esecuzione legittima (c. 3); (viii) aggravanti per lesioni (c. 4); morte non voluta 30 anni, voluta ergastolo (c. 5); (ix) art. 613-ter c.p.: istigazione del PU (reato proprio), 6 mesi-3 anni; (x) art. 191 c. 2-bis c.p.p.: inutilizzabilità dichiarazioni da tortura; (xi) divieto estradizione art. 19 D.Lgs. 25/2008; (xii) sentenza Cestaro c. Italia 2015 (CEDU); (xiii) giurisprudenza: Cass. 42647/2024, 1243/2023, 47672/2023.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri il reato di tortura nell'ordinamento italiano, con particolare riferimento alla Legge 110/2017 e alla sua collocazione nel quadro internazionale ed europeo di tutela dei diritti umani".

Risposta strutturata: (i) quadro internazionale: Convenzione ONU CAT 1984 (rat. L. 498/1988); CEDU art. 3 (divieto assoluto e inderogabile); Statuto Roma CPI; (ii) fonti costituzionali: art. 13 c. 4, art. 27 c. 3, artt. 2-3 Cost.; (iii) obblighi di incriminazione e ritardo trentennale italiano; (iv) sentenza Cestaro c. Italia 2015 e violazione strutturale; (v) L. 14/7/2017 n. 110: 4 articoli, vigore 18/7/2017; (vi) introduzione art. 613-bis c.p. (Tortura) e 613-ter c.p. (Istigazione del PU); collocazione delitti contro la libertà morale; (vii) fattispecie base (comma 1): reato comune, reclusione 4-10 anni; condotta plurale o trattamento inumano e degradante; (viii) elementi: violenze, minacce gravi, crudeltà → acute sofferenze fisiche o verificabile trauma psichico; vulnerabilità qualificata della vittima; (ix) aggravante PU/IPS (comma 2): 5-12 anni; (x) esclusione (comma 3) per esecuzione legittima di misure; (xi) aggravante lesioni (comma 4); morte (comma 5): 30 anni non voluta, ergastolo voluta; (xii) art. 613-ter c.p.: reato proprio del PU/IPS, 6 mesi-3 anni; deroga ad art. 115 c.p.; (xiii) art. 191 c. 2-bis c.p.p.: inutilizzabilità dichiarazioni; (xiv) divieto estradizione; status rifugiato; (xv) giurisprudenza: Cass. 42647/2024 (più condotte), 1243/2023 (lesioni non volute), 47672/2023 (acute sofferenze senza lesioni); (xvi) critiche internazionali e proposte di riforma.

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