Il divieto di tortura rappresenta uno dei capisaldi del diritto internazionale dei diritti umani: sancito a livello universale dall'art. 5 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948), dall'art. 7 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (1966), dalla Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT) del 1984, ratificata dall'Italia con L. 498/1988, e a livello regionale dall'art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU). La tortura è un divieto assoluto e inderogabile (jus cogens): non ammette eccezioni nemmeno in stato di guerra, emergenza pubblica o lotta al terrorismo. Eppure, per circa trent'anni, l'ordinamento italiano è rimasto privo di una specifica fattispecie penale di tortura, configurando una violazione persistente degli obblighi internazionali.
Il quadro normativo
- Costituzione, artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza), 13 c. 4 ("è punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà"), 27 c. 3 (umanità della pena, divieto di trattamenti contrari al senso di umanità);
- Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, ONU, 1948, art. 5;
- CEDU, art. 3 ("Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti");
- Patto ONU sui diritti civili e politici, 1966, art. 7;
- Convenzione ONU contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti (CAT), Risoluzione AG ONU n. 39/46 del 1984, ratificata in Italia con L. 3 novembre 1988 n. 498;
- Statuto di Roma della Corte Penale Internazionale (1998), che qualifica la tortura tra i crimini contro l'umanità (art. 7);
- Codice penale, Libro II, Titolo XII (Delitti contro la persona), Capo III (Delitti contro la libertà individuale), Sezione III (Delitti contro la libertà morale): artt. 613-bis (Tortura), 613-ter (Istigazione del PU a commettere tortura);
- L. 14 luglio 2017 n. 110 — Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano.
Il contesto: la sentenza Cestaro e l'urgenza di intervenire
La spinta decisiva per l'approvazione della L. 110/2017 è venuta dalla sentenza della Corte EDU Cestaro c. Italia del 7 aprile 2015, che ha condannato lo Stato italiano per violazione dell'art. 3 CEDU in relazione ai fatti accaduti nella notte tra il 21 e il 22 luglio 2001 presso la scuola Diaz-Pertini di Genova, nell'ambito delle operazioni di polizia al G8. La Corte di Strasburgo qualificò le violenze subite dal ricorrente come "tortura" ai sensi della Convenzione, evidenziando come la condotta avesse avuto una finalità "punitiva, vendicativa e diretta all'umiliazione ed alla sofferenza fisica e mentale" delle vittime.
La sentenza accertò una violazione strutturale dovuta:
- All'assenza, nel diritto italiano, di una specifica fattispecie di tortura;
- Ai conseguenti vuoti repressivi, che portavano a inquadrare i fatti in fattispecie comuni (lesioni, abuso d'ufficio) con pene inadeguate;
- A profili di prescrizione e amnistia che rendevano insufficiente la sanzione effettivamente irrogata.
Pronunce analoghe seguirono nei casi Bartesaghi Gallo c. Italia (2017), Azzolina c. Italia (2017) e Blair c. Italia (2017), sempre relativi ai fatti del G8. La pressione internazionale e l'obbligo di adempiere alle obbligazioni convenzionali condussero al rapido completamento dell'iter parlamentare avviato da anni.
La L. 110/2017: struttura e ratio
La Legge 14 luglio 2017 n. 110, "Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 166 del 18 luglio 2017, è in vigore dal 18 luglio 2017. Si compone di 4 articoli e introduce:
- Art. 1: nuovi articoli 613-bis e 613-ter del codice penale (tortura e istigazione del PU);
- Art. 2: modifiche all'art. 191 c.p.p. (inutilizzabilità delle dichiarazioni acquisite mediante tortura);
- Art. 3: modifiche al D.Lgs. 251/2007 (status di rifugiato in caso di pericolo di tortura);
- Art. 4: modifica all'art. 19 D.Lgs. 25/2008 (divieto di estradizione verso Stati a rischio di tortura).
L'art. 613-bis c.p. — Struttura
L'art. 613-bis c.p. è collocato nella Sezione III (Delitti contro la libertà morale) del Capo III (Delitti contro la libertà individuale) del Titolo XII (Delitti contro la persona). La norma si articola su cinque commi:
| Comma | Contenuto | Pena |
|---|---|---|
| Comma 1 | Fattispecie base (reato comune) | Reclusione 4-10 anni |
| Comma 2 | Aggravante per pubblico ufficiale/incaricato di pubblico servizio con abuso di poteri | Reclusione 5-12 anni |
| Comma 3 | Esclusione applicabilità (sofferenze da esecuzione legittima di misure) | — |
| Comma 4 | Aggravante per lesione personale lieve/grave/gravissima | Aumento di pena |
| Comma 5 | Morte come conseguenza non voluta / voluta | 30 anni / ergastolo |
La fattispecie base (comma 1)
Il primo comma dell'art. 613-bis c.p. punisce con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a:
- Una persona privata della libertà personale;
- Una persona affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza;
- Una persona che si trovi in condizioni di minorata difesa.
La condotta deve essere realizzata mediante più condotte, oppure tale da determinare un "trattamento inumano e degradante" per la dignità della persona. La Corte di Cassazione (sez. III, n. 42647/2024) ha precisato che la locuzione "mediante più condotte" va riferita non solo a una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche a una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico.
La scelta sistematica: reato comune anziché reato proprio
Una delle scelte più discusse del legislatore è stata quella di configurare la tortura come reato comune — anziché come reato proprio del pubblico ufficiale, come previsto dalla Convenzione ONU CAT 1984. La scelta:
- Permette di punire anche le cd. "torture orizzontali" tra privati (es. tra carcerieri/rapitori e sequestrati; tra dominus e sottoposti in situazioni di forzata convivenza), come avvenuto nel caso Monza 2018;
- È stata criticata da parte della dottrina e degli organi internazionali che vedono nella tortura un crimine essenzialmente attribuibile all'uso illegittimo del potere statale;
- Ha portato all'inserimento dell'aggravante del comma 2 per il pubblico ufficiale, in modo da preservare comunque la specifica risposta sanzionatoria per condotte di tortura "verticale".
L'elemento oggettivo: violenze, minacce gravi, crudeltà
L'art. 613-bis c.p. individua tre modalità alternative di realizzazione della condotta:
- Violenze: atti di forza fisica diretta contro la persona (percosse, costrizione fisica);
- Minacce gravi: condotta volta a prospettare un male ingiusto, di rilevante gravità, idonea a coartare la volontà;
- Crudeltà: condotta caratterizzata da modalità di particolare ferocia, sadismo, prolungata e gratuita inflizione di sofferenze.
La giurisprudenza prevalente (Cass. 47672/2023) ha chiarito che la modalità della "crudeltà" può anche essere assorbita dalla condotta complessiva, senza richiedere atti specificamente "crudeli" oltre a violenze e minacce.
L'evento: acute sofferenze fisiche o trauma psichico
L'evento del reato è duplice e alternativo:
- Acute sofferenze fisiche: condizioni di dolore corporeo intenso, non necessariamente accompagnate da lesioni medicamente accertate; la Cass. 47672/2023 ha precisato che le "acute sofferenze fisiche" non richiedono la verificazione di lesioni (che, se sussistono, integrano l'aggravante del comma 4);
- Verificabile trauma psichico: stato psicologico di sofferenza grave, accertabile con strumenti medico-clinici (perizia psichiatrica/psicologica).
I soggetti passivi
L'art. 613-bis c.p. individua le seguenti categorie di vittime, accomunate dalla situazione di vulnerabilità o asservimento:
- Persona privata della libertà personale: detenuti, arrestati, fermati, trattenuti, sequestrati, ostaggi;
- Persona affidata in custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza: anziani in RSA, malati in strutture, minori in istituti, persone con disabilità in strutture residenziali;
- Persona in condizioni di minorata difesa: ricalca la nozione dell'art. 61 n. 5 c.p.; può riguardare anche la "minorata difesa morale" oltre che fisica.
L'aggravante del pubblico ufficiale (comma 2)
Il comma 2 dell'art. 613-bis c.p. prevede una aggravante speciale: se i fatti sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. La fattispecie aggravata risponde alla logica della Convenzione ONU CAT, focalizzata proprio sulla violenza del potere pubblico.
Per l'integrazione dell'aggravante:
- Il soggetto agente deve rivestire la qualifica di PU (artt. 357 c.p.) o IPS (art. 358 c.p.);
- Deve sussistere un abuso dei poteri o una violazione dei doveri inerenti alle funzioni;
- Non si applica per "sofferenze risultanti dall'esecuzione legittima di misure privative o limitative di diritti" (espressa esclusione del comma 3).
L'esclusione per esecuzione legittima di misure (comma 3)
Il comma 3 dell'art. 613-bis c.p. stabilisce che l'aggravante non si applica nel caso di sofferenze risultanti dall'esecuzione legittima di misure privative o limitative di diritti. La clausola opera come scriminante: la sofferenza derivata da un'azione legittima (ad esempio l'uso proporzionato della forza in un arresto regolare, la legittima esecuzione di una misura cautelare) non integra il reato. Resta ferma la sanzionabilità di ogni eccesso o abuso.
Le aggravanti per lesioni e morte (commi 4 e 5)
Il comma 4 prevede aumenti di pena per la causazione di lesione personale:
| Lesione | Aumento |
|---|---|
| Lieve | Aumento fino a 1/3 |
| Grave (art. 583 c. 1 c.p.) | Aumento di 1/3 |
| Gravissima (art. 583 c. 2 c.p.) | Aumento della metà |
Il comma 5 disciplina le due ipotesi di morte come conseguenza della tortura:
- Morte non voluta (delitto aggravato dall'evento ex art. 586 c.p.): 30 anni di reclusione;
- Morte voluta: ergastolo.
La Cassazione (sez. V, n. 1243/2023) ha precisato che l'aggravante per lesioni del comma 4 si applica nel caso in cui le lesioni siano non volute; se invece sono volute, si realizza un concorso di reati tra tortura e lesioni dolose.
L'elemento soggettivo
L'elemento soggettivo del reato di tortura è il dolo generico: l'agente deve volere e rappresentarsi:
- La condotta violenta, minacciosa o crudele;
- Le sue conseguenze in termini di acute sofferenze fisiche o trauma psichico;
- Le caratteristiche della vittima (privazione della libertà, custodia, minorata difesa).
Non è richiesto, dunque, lo specifico fine "torturante" (es. ottenere confessioni, intimidire, punire) tipico della Convenzione CAT, fatto che ha attratto rilievi critici di dottrina e organismi internazionali. L'art. 613-bis c.p. è perciò più ampio della nozione internazionale, ma anche più ambiguo nella delimitazione delle condotte penalmente rilevanti.
L'art. 613-ter c.p. — Istigazione del PU a commettere tortura
L'art. 613-ter c.p. punisce il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero è accolta ma il delitto non è commesso. La pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.
Caratteristiche della fattispecie:
- È un reato proprio: solo il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio può esserne autore;
- Deroga al principio generale dell'art. 115 c. 3 c.p., secondo cui l'istigazione non accolta non è punibile;
- Richiede che l'istigazione sia "concretamente idonea" — requisito di offensività materiale;
- Se l'istigazione è accolta e il reato è commesso, si applica il concorso di persone ex art. 110 c.p. nel delitto di tortura.
Le modifiche processuali e di immigrazione (artt. 2-4 L. 110/2017)
La legge interviene in modo coordinato anche sul versante processuale e dell'immigrazione:
- Art. 2 L. 110/2017 — modifica all'art. 191 c. 2-bis c.p.p.: inutilizzabilità delle dichiarazioni o informazioni ottenute mediante tortura, salvo che siano utilizzate contro le persone accusate di tortura per provarne la responsabilità;
- Art. 3 L. 110/2017 — modifica al D.Lgs. 251/2007: la persona che ha subito tortura ha diritto al riconoscimento dello status di rifugiato;
- Art. 4 L. 110/2017 — modifica all'art. 19 D.Lgs. 25/2008: divieto di estradizione verso uno Stato qualora vi siano fondati motivi per ritenere che la persona corra il rischio di essere sottoposta a tortura; il divieto si applica anche al respingimento alla frontiera.
La giurisprudenza rilevante
Tra le pronunce di legittimità più significative:
- Cass. pen. sez. III, sent. n. 42647/2024: la locuzione "mediante più condotte" del comma 1 dell'art. 613-bis c.p. va riferita non solo a una pluralità di episodi reiterati nel tempo, ma anche a una pluralità di contegni violenti tenuti nel medesimo contesto cronologico;
- Cass. pen. sez. V, sent. n. 1243/2023: l'aggravante del comma 4 per le lesioni si applica solo quando le lesioni non sono state volute dall'agente; in caso contrario, si realizza un concorso di reati;
- Cass. pen. sez. VI, sent. n. 47672/2023: le "acute sofferenze fisiche" non richiedono la verificazione di lesioni; possono derivare da forti sensazioni dolorose non produttive di uno stato patologico;
- Cass. pen. sent. n. 36970/2023: in tema di tortura, la giurisprudenza ha specificato che il reato aggravato dall'evento morte (comma 5) si configura sia in presenza di morte non voluta sia di morte voluta, con disciplina sanzionatoria differenziata.
Sul piano della giurisdizione di merito, il caso del Tribunale di Monza 2018 ha rappresentato la prima applicazione dell'art. 613-bis c.p. in un caso di tortura "orizzontale" tra privati. Numerose sono state poi le applicazioni nei procedimenti relativi a violenze in istituti penitenziari (es. caso Santa Maria Capua Vetere) e in centri di trattenimento per migranti.
Le critiche e i progetti di riforma
La fattispecie ha attirato critiche di segno opposto:
- Da una parte, gli organi internazionali (Comitato CAT, CPT del Consiglio d'Europa, ONG come Amnesty International e Antigone) hanno lamentato la non piena conformità dell'art. 613-bis c.p. alla Convenzione ONU CAT, in particolare per:
- La scelta del reato comune;
- L'assenza del dolo specifico (fine torturante);
- L'introduzione della clausola "mediante più condotte";
- Dall'altra, sono state presentate proposte di legge di abrogazione o modifica restrittiva (ddl 341 e 661 del 2023), ispirate alla preoccupazione di tutelare le forze di polizia da contestazioni ritenute eccessive; tali proposte sono al momento accantonate.
La distinzione dalle fattispecie comuni
Il delitto di tortura va distinto da fattispecie contigue:
| Fattispecie | Elemento distintivo dalla tortura |
|---|---|
| Lesioni personali (artt. 582-583 c.p.) | Mancanza della "vulnerabilità qualificata" della vittima e delle "acute sofferenze" specifiche |
| Maltrattamenti contro familiari (art. 572 c.p.) | Reato abituale in contesto familiare/assistenziale, non richiede pluralità di condotte nel contesto privativo della libertà |
| Sequestro di persona (artt. 605, 630 c.p.) | Tutela la libertà personale di movimento; può concorrere con la tortura |
| Abuso di autorità contro arrestati (art. 608 c.p.) | Reato proprio del PU; pene molto più miti; può essere assorbito nella tortura aggravata |
| Violenza privata (art. 610 c.p.) | Tutela la libertà morale; manca l'evento delle acute sofferenze fisiche o del trauma psichico |
Il regime processuale
Sul piano processuale, il reato di tortura:
- È procedibile d'ufficio;
- È di competenza del Tribunale collegiale in primo grado;
- Consente l'arresto facoltativo in flagranza (e obbligatorio nelle ipotesi più gravi);
- È soggetto al regime ordinario della prescrizione, salvo gli interventi della L. 134/2020 (riforma Bonafede) e successive;
- Non consente il patteggiamento allargato nelle ipotesi più gravi (commi 4 e 5 dell'art. 613-bis c.p.);
- Per i fatti commessi da PU/IPS sussiste l'obbligo di trasmissione di notizia di reato alla Procura della Repubblica da parte di ogni soggetto che ne sia venuto a conoscenza.
Il ruolo delle forze di polizia
L'introduzione del reato di tortura ha un impatto specifico sull'attività delle forze di polizia. I profili operativi:
- L'uso della forza da parte degli operatori deve essere sempre proporzionato, necessario e limitato alle esigenze operative;
- Il controllo interno da parte dei superiori gerarchici è fondamentale per prevenire ogni eccesso;
- Le strutture detentive (carceri, CPR, Centri di Permanenza) devono prevedere protocolli di trasparenza sui trattamenti riservati ai trattenuti;
- Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale svolge funzioni di monitoraggio;
- Le bodycam, ora previste dal Decreto Sicurezza 2025 (D.L. 48/2025), rappresentano uno strumento di verifica reciproca a tutela tanto degli operatori quanto delle persone sottoposte ad attività di polizia;
- L'identificazione degli operatori in servizio di ordine pubblico è uno strumento essenziale per la tracciabilità delle condotte.
Il divieto di estradizione
Il divieto di estradizione introdotto dall'art. 4 L. 110/2017 si traduce, nella prassi:
- Nella valutazione, da parte della Corte d'Appello e del Ministro della Giustizia, del rischio concreto e attuale di tortura nello Stato richiedente;
- Nell'utilizzo di fonti internazionali qualificate (rapporti di Amnesty, Human Rights Watch, Department of State, agenzie ONU) per valutare la situazione di rischio;
- Nell'eventuale richiesta di garanzie diplomatiche da parte dello Stato richiedente, secondo l'orientamento prudente della giurisprudenza della Corte EDU.
Per gli aspiranti operatori delle forze di polizia e della PA — Il reato di tortura è materia centrale dei concorsi pubblici. Vanno padroneggiati: (i) fonti: Convenzione ONU CAT 1984 (rat. L. 498/1988), CEDU art. 3, L. 14/7/2017 n. 110, art. 13 c. 4 Cost.; (ii) collocazione: Libro II, Titolo XII, Capo III, Sez. III c.p.; (iii) art. 613-bis c.p.: reato comune, reclusione 4-10 anni; (iv) condotta: violenze, minacce gravi, crudeltà; mediante più condotte o trattamento inumano e degradante; (v) evento: acute sofferenze fisiche o verificabile trauma psichico; (vi) soggetti passivi: persona privata della libertà, in custodia/cura, in minorata difesa; (vii) aggravante PU/IPS (c. 2): 5-12 anni; esclusione per esecuzione legittima (c. 3); (viii) aggravanti per lesioni (c. 4); morte non voluta 30 anni, voluta ergastolo (c. 5); (ix) art. 613-ter c.p.: istigazione del PU (reato proprio), 6 mesi-3 anni; (x) art. 191 c. 2-bis c.p.p.: inutilizzabilità dichiarazioni da tortura; (xi) divieto estradizione art. 19 D.Lgs. 25/2008; (xii) sentenza Cestaro c. Italia 2015 (CEDU); (xiii) giurisprudenza: Cass. 42647/2024, 1243/2023, 47672/2023.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri il reato di tortura nell'ordinamento italiano, con particolare riferimento alla Legge 110/2017 e alla sua collocazione nel quadro internazionale ed europeo di tutela dei diritti umani".
Risposta strutturata: (i) quadro internazionale: Convenzione ONU CAT 1984 (rat. L. 498/1988); CEDU art. 3 (divieto assoluto e inderogabile); Statuto Roma CPI; (ii) fonti costituzionali: art. 13 c. 4, art. 27 c. 3, artt. 2-3 Cost.; (iii) obblighi di incriminazione e ritardo trentennale italiano; (iv) sentenza Cestaro c. Italia 2015 e violazione strutturale; (v) L. 14/7/2017 n. 110: 4 articoli, vigore 18/7/2017; (vi) introduzione art. 613-bis c.p. (Tortura) e 613-ter c.p. (Istigazione del PU); collocazione delitti contro la libertà morale; (vii) fattispecie base (comma 1): reato comune, reclusione 4-10 anni; condotta plurale o trattamento inumano e degradante; (viii) elementi: violenze, minacce gravi, crudeltà → acute sofferenze fisiche o verificabile trauma psichico; vulnerabilità qualificata della vittima; (ix) aggravante PU/IPS (comma 2): 5-12 anni; (x) esclusione (comma 3) per esecuzione legittima di misure; (xi) aggravante lesioni (comma 4); morte (comma 5): 30 anni non voluta, ergastolo voluta; (xii) art. 613-ter c.p.: reato proprio del PU/IPS, 6 mesi-3 anni; deroga ad art. 115 c.p.; (xiii) art. 191 c. 2-bis c.p.p.: inutilizzabilità dichiarazioni; (xiv) divieto estradizione; status rifugiato; (xv) giurisprudenza: Cass. 42647/2024 (più condotte), 1243/2023 (lesioni non volute), 47672/2023 (acute sofferenze senza lesioni); (xvi) critiche internazionali e proposte di riforma.
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