Il termine "mobbing" — dall'inglese to mob, "assalire in massa" — è stato introdotto nella letteratura scientifica dallo psicologo svedese Heinz Leymann negli anni Ottanta del XX secolo per descrivere le condotte vessatorie sistematiche poste in essere nell'ambiente di lavoro nei confronti di un dipendente. Lo "straining" — dall'inglese strain, "tensione, sforzo" — è invece una nozione successiva, elaborata dal medico legale Harald Ege per descrivere situazioni di stress forzato sul lavoro derivanti da condotte anche isolate ma con effetto duraturo. La costrittività organizzativa identifica le situazioni in cui il disagio del lavoratore deriva da disfunzioni organizzative dell'impresa, indipendentemente da un intento persecutorio. Tutte queste figure trovano nell'art. 2087 c.c. il loro perno giuridico, che opera come norma di chiusura del sistema di tutela del lavoratore.

Il quadro normativo di riferimento

L'art. 2087 c.c.: la norma fondamentale

L'art. 2087 del codice civile — collocato nel Libro V "Del lavoro" — costituisce la norma cardine della tutela dell'integrità psico-fisica del lavoratore. Il testo dispone che l'imprenditore è tenuto ad adottare "le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro". Caratteristiche giuridiche:

Le nozioni: mobbing, straining, costrittività

Nozione Caratteristiche
Mobbing Insieme di condotte vessatorie reiterate, sistematiche e protratte nel tempo (durata indicativa minimo 6 mesi), poste in essere con intento persecutorio finalizzato all'emarginazione, all'umiliazione, all'allontanamento del lavoratore
Straining Situazione di stress forzato derivante da condotte anche isolate o sporadiche, ma con effetto perdurante nel tempo; non richiede la sistematicità tipica del mobbing
Costrittività organizzativa Disagio derivante da disfunzioni organizzative dell'impresa (carichi di lavoro eccessivi, mansioni inadeguate, isolamento), indipendentemente dall'intento persecutorio
Stress lavoro-correlato Rischio specifico previsto dall'art. 28 c. 1-bis D.Lgs. 81/2008; il datore deve valutarlo e prevenirlo; recepisce l'Accordo Quadro Europeo 8/10/2004
Molestie Comportamenti indesiderati che ledono la dignità del lavoratore (artt. 26 D.Lgs. 198/2006); includono le molestie sessuali
Burnout Sindrome da esaurimento professionale; non è di per sé fattispecie giuridica autonoma ma può integrare il danno risarcibile

Le tipologie di mobbing

La dottrina e la prassi distinguono diverse forme di mobbing:

I requisiti del mobbing secondo la Cassazione

La Cass. SS.UU. n. 4063 del 22 febbraio 2010 ha consolidato i requisiti del mobbing giuridicamente rilevante (poi confermati da numerose pronunce successive). Sono richiesti:

  1. Pluralità di condotte vessatorie;
  2. Sistematicità e persistenza nel tempo (in genere, almeno 6 mesi);
  3. Intento persecutorio unificante (elemento soggettivo);
  4. Idoneità lesiva della salute psicofisica o della professionalità del lavoratore;
  5. Nesso eziologico tra condotte e danno;
  6. Gravità oltre la soglia del "mero disagio" o della "lesione di interessi privi di qualsiasi consistenza".

Se mancano questi requisiti, non si configura il mobbing in senso tecnico, ma può comunque sussistere responsabilità ex art. 2087 c.c. (Cass. n. 31367/2025).

Il nuovo orientamento: Cass. n. 31367 del 1° dicembre 2025

La Cassazione, con la sentenza n. 31367 del 1° dicembre 2025 (Sezione Lavoro), ha rappresentato un significativo ampliamento della tutela del lavoratore. La Corte ha affermato che:

Altre pronunce nella stessa direzione: Cass. n. 2870 del 31 gennaio 2024; Cass. n. 3692 del 7 febbraio 2023.

L'onere della prova

L'azione ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale. Le regole sull'onere della prova sono modulate di conseguenza:

Soggetto Onere
Lavoratore Prova del fatto materiale (condotte e ambiente lavorativo dannoso); indicazione delle regole violate; prova del danno e del nesso causale
Datore di lavoro Prova della diligenza: aver adottato tutte le misure di prevenzione idonee (art. 1218 c.c. e art. 2087 c.c.)

Il lavoratore può anche optare per l'azione extracontrattuale ex art. 2043 c.c., ma con disciplina probatoria più gravosa.

Le molestie sul lavoro (D.Lgs. 198/2006)

Il Codice delle pari opportunità tra uomo e donna (D.Lgs. 11 aprile 2006 n. 198) disciplina specificamente le molestie:

Lo stress lavoro-correlato (art. 28 D.Lgs. 81/2008)

Il Testo Unico Sicurezza Lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81) all'art. 28 cc. 1 e 1-bis include espressamente lo stress lavoro-correlato tra i rischi oggetto di valutazione obbligatoria da parte del datore di lavoro:

I profili penali: art. 572 e 612-bis c.p.

In ipotesi gravi, le condotte mobbizzanti possono integrare specifiche fattispecie penali:

Il risarcimento dei danni

Il lavoratore vittima di mobbing/straining/molestie può richiedere il risarcimento di plurime categorie di danno:

Il quantum del danno è valutato dal giudice con criterio equitativo (art. 1226 c.c.) sulla base dell'istruttoria probatoria.

Le misure preventive e organizzative

Il datore di lavoro, per adempiere all'obbligo ex art. 2087 c.c., deve:

Il mobbing nel pubblico impiego

Il mobbing nel pubblico impiego presenta peculiarità rilevanti:

I profili per la Polizia Municipale e le forze di polizia

La problematica del mobbing è particolarmente significativa nelle forze di polizia e nella Polizia Municipale:

Per gli aspiranti operatori della PA e delle forze di polizia — Il mobbing è materia di crescente rilevanza nei concorsi pubblici per dirigenti e funzionari della PA. Vanno padroneggiati: (i) nozioni: mobbing (condotte sistematiche con intento persecutorio), straining (anche singole condotte stressogene), costrittività organizzativa (disfunzioni senza intento), stress lavoro-correlato, molestie; (ii) fonti: Cost. artt. 2, 3, 4, 32, 35, 41; art. 2087 c.c. (norma cardine, "norma aperta"); artt. 2043, 1175, 1375 c.c.; L. 300/1970 art. 15 (atti discriminatori nulli); D.Lgs. 198/2006 artt. 25-26 (molestie); D.Lgs. 81/2008 art. 28 c. 1-bis (stress lavoro-correlato); Accordo Quadro Europeo 8/10/2004; Conv. OIL 190/2019 (rat. L. 4/2021); (iii) requisiti mobbing (Cass. SS.UU. 4063/2010): pluralità condotte, sistematicità, intento persecutorio, idoneità lesiva, nesso causale, gravità; (iv) Cass. 31367/2025: estensione tutela ex art. 2087 c.c. anche senza intento persecutorio, sufficienti costrittività organizzativa e straining; (v) tipologie: verticale (bossing), orizzontale, strategico, emotivo; (vi) responsabilità contrattuale: lavoratore prova fatto + regole violate; datore prova diligenza (art. 1218 c.c.); (vii) profili penali: art. 572 c.p. (maltrattamenti, in rapporti parafamiliari), art. 612-bis c.p. (stalking), art. 582 c.p. (lesioni); (viii) risarcimento: danno biologico, morale, esistenziale, alla professionalità, patrimoniale; (ix) misure preventive: DVR stress, codici etici, formazione, canali segnalazione, CUG; (x) PA: art. 51 c. 2 D.Lgs. 165/2001; D.P.R. 62/2013 (Codice comportamento); INAIL per malattia professionale; (xi) giurisdizione: giudice del lavoro (art. 409 c.p.c.).

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri le figure giuridiche del mobbing, dello straining e della costrittività organizzativa, con riferimento all'art. 2087 c.c. e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione".

Risposta strutturata: (i) nozioni: mobbing (condotte vessatorie reiterate, sistematiche, con intento persecutorio; durata indicativa ≥6 mesi); straining (situazione stressogena anche da condotte isolate ma persistenti); costrittività organizzativa (disagio da disfunzioni organizzative senza intento); stress lavoro-correlato (rischio specifico ex art. 28 D.Lgs. 81/2008); molestie (D.Lgs. 198/2006 artt. 25-26); (ii) fondamento costituzionale: artt. 2, 3, 4, 32, 35, 41 Cost.; (iii) norma cardine: art. 2087 c.c. — obbligo del datore di tutelare integrità fisica e personalità morale dei prestatori; "norma aperta" / "norma di chiusura"; (iv) altre fonti: artt. 2043, 1175, 1375 c.c.; L. 300/1970 art. 15 (atti discriminatori); D.Lgs. 198/2006 artt. 25-26 (molestie); D.Lgs. 81/2008 art. 28 (stress lavoro-correlato); Accordo Quadro Europeo 8/10/2004; (v) requisiti mobbing Cass. SS.UU. 4063/2010: pluralità condotte, sistematicità, intento persecutorio, idoneità lesiva, nesso causale, gravità; (vi) nuovo orientamento Cass. 31367/2025 (1° dicembre 2025): art. 2087 c.c. tutela anche senza intento persecutorio quando l'ambiente sia oggettivamente idoneo a ledere l'integrità psicofisica (straining e costrittività organizzativa); art. 28 D.Lgs. 81/2008 quale obbligo prevenzionistico; (vii) tipologie: mobbing verticale/orizzontale, bossing, strategico, emotivo; (viii) natura contrattuale della responsabilità ex art. 2087 c.c.; onere prova: lavoratore prova fatto materiale + regole violate; datore prova la diligenza (art. 1218 c.c.); (ix) profili penali: art. 572 c.p. (maltrattamenti, in rapporti parafamiliari secondo giurisprudenza), art. 612-bis c.p. (stalking), art. 582 c.p. (lesioni); (x) risarcimento: danno biologico (tabelle Milano), morale, esistenziale, alla professionalità (art. 2103 c.c.), patrimoniale; (xi) misure preventive del datore: DVR con valutazione stress, codici etici, formazione, canali di segnalazione (whistleblowing D.Lgs. 24/2023), Comitato Unico di Garanzia (CUG); (xii) PA: applicazione ex art. 51 c. 2 D.Lgs. 165/2001; Codice di comportamento D.P.R. 62/2013; CUG; mobbing riconoscibile come malattia professionale INAIL; (xiii) giurisdizione: giudice ordinario del lavoro (art. 409 c.p.c.).

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