Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 è il testo unico sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Conosciuto come Testo Unico sul Pubblico Impiego o "T.U.P.I.", disciplina rapporto di lavoro, reclutamento, contrattazione collettiva, responsabilità del personale e organizzazione delle PA. Questa guida ne illustra i principi e gli articoli più rilevanti.

Origine e ambito di applicazione

Il D.Lgs. 165/2001 ha sostituito e organicamente raccolto le norme del precedente D.Lgs. 29/1993 (riforma Cassese) e dei suoi successivi correttivi. È il pilastro della "privatizzazione del pubblico impiego": il rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici è disciplinato dalle norme del codice civile e dalla contrattazione collettiva, salvo specifiche eccezioni di diritto pubblico.

L'art. 1 definisce l'ambito di applicazione: il decreto si applica a tutte le pubbliche amministrazioni elencate al comma 2 (ministeri, enti pubblici non economici, Regioni, Province, Comuni, Comunità montane, ASL, università, ecc.). Restano fuori il personale in regime di diritto pubblico (art. 3): magistrati, personale militare e delle Forze di Polizia, prefetti, diplomatici, professori universitari, dirigenti di vertice.

Principi generali

L'art. 2 disciplina le fonti del rapporto di lavoro: le PA definiscono i propri assetti organizzativi con atti di diritto pubblico (regolamenti, statuti); il rapporto di lavoro è regolato dal codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro privato e dai contratti collettivi nazionali (CCNL).

L'art. 4 distingue tra indirizzo politico-amministrativo (di competenza degli organi politici) e gestione (di competenza dei dirigenti). Gli organi politici definiscono gli obiettivi; i dirigenti adottano gli atti amministrativi necessari per raggiungerli. È il principio della separazione politica-amministrazione.

L'art. 7 garantisce la parità di genere: le PA garantiscono pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro e nel trattamento.

L'accesso al pubblico impiego (art. 35)

L'art. 35 è la norma chiave sul reclutamento. L'assunzione avviene con contratto individuale di lavoro, mediante:

L'art. 35 c. 6 prevede le qualità di condotta necessarie per partecipare ai concorsi pubblici. È un requisito espressamente richiamato da molti bandi di concorso (incluso il bando della Polizia di Stato 2026).

Il principio del pubblico concorso è sancito anche dall'art. 97 c. 4 Cost. ("agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge").

Cittadini UE e equipollenza titoli (art. 38)

L'art. 38 consente ai cittadini degli Stati membri dell'UE (e ai loro familiari) di accedere ai posti delle PA che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri e che non attengono alla tutela dell'interesse nazionale. Sono quindi normalmente esclusi i concorsi delle Forze di Polizia.

I titoli conseguiti all'estero devono essere dichiarati equipollenti a quelli italiani secondo le modalità previste dal medesimo articolo.

Incompatibilità e cumulo di impieghi (art. 53)

L'art. 53 disciplina il regime delle incompatibilità per i dipendenti pubblici. Resta ferma la disciplina degli artt. 60 ss. del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (T.U. statuto degli impiegati civili dello Stato): il dipendente pubblico non può svolgere alcuna attività commerciale, industriale o professionale, salvo che la legge non lo consenta.

L'art. 53 distingue due regimi:

L'amministrazione deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro 30 giorni. Decorso il termine, l'art. 53 c. 10 prevede un duplice regime: l'autorizzazione si intende accordata (silenzio-assenso) se l'incarico è da conferirsi da amministrazioni pubbliche; in ogni altro caso (incarichi da soggetti privati) si intende definitivamente negata (silenzio-diniego).

Il regime delle incompatibilità è temperato per i dipendenti a tempo parziale al 50% o inferiore, che possono svolgere attività professionali e commerciali (con specifiche condizioni).

Pubblico dipendente come autore (royalties Amazon, ecc.)

I dipendenti pubblici possono produrre opere dell'ingegno e percepire royalties senza necessità di autorizzazione preventiva. La base normativa è l'art. 53 c. 6 lett. b) D.Lgs. 165/2001, che esonera espressamente dall'autorizzazione "l'utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali". Tale attività è considerata espressione della libertà costituzionalmente garantita (artt. 9, 21 e 33 Cost.) e non rientra nelle attività commerciali vietate dall'art. 60 D.P.R. 3/1957. Resta fermo l'obbligo di svolgere l'attività fuori dall'orario di servizio e di evitare conflitti di interesse con l'amministrazione di appartenenza.

Personale a tempo determinato (art. 36)

L'art. 36 disciplina il personale a tempo determinato e altre forme di lavoro flessibile. Le PA possono ricorrervi solo per esigenze temporanee ed eccezionali. L'uso illegittimo di contratti a termine comporta responsabilità erariale per i dirigenti responsabili, ma non può determinare la conversione in rapporto a tempo indeterminato (è il principio della "stabilizzazione vietata" del pubblico impiego, in deroga al regime privato).

Dirigenza pubblica

Il Titolo II del decreto disciplina la dirigenza pubblica: differenza tra dirigenti di prima e seconda fascia, conferimento degli incarichi dirigenziali (art. 19), valutazione, responsabilità dirigenziale. Il regime è stato profondamente modificato dalle riforme Brunetta (D.Lgs. 150/2009) e Madia (L. 124/2015 e decreti attuativi).

Anticorruzione e trasparenza

L'art. 35-bis (introdotto dalla L. 190/2012, "anticorruzione") prevede misure di prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione delle commissioni di concorso e nelle assegnazioni agli uffici. Chi è stato condannato anche con sentenza non definitiva per reati contro la PA non può far parte di commissioni di concorso o essere assegnato a uffici a rischio corruzione.

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