Per più di vent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948), gli articoli 39 (libertà sindacale) e 40 (diritto di sciopero) della Carta erano rimasti privi di una specifica disciplina attuativa. La Legge 20 maggio 1970 n. 300, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970, ha colmato questa lacuna divenendo per oltre cinquant'anni il "codice del lavoratore": il riferimento normativo cardine dei rapporti tra lavoratori, organizzazioni sindacali e datori di lavoro. La sua ratio è quella di proteggere il prestatore di lavoro come parte più debole del rapporto, secondo la tradizionale linea di sviluppo del diritto del lavoro, conciliando l'esigenza di salvaguardare la pace sociale con quella di assicurare l'ordinato perseguimento del fine produttivo dell'organizzazione imprenditoriale.
Il quadro normativo
- Costituzione, artt. 1 (lavoro come fondamento della Repubblica), 4 (diritto al lavoro), 35-40 (tutela del lavoro, libertà sindacale, diritto di sciopero), 41 (libertà di iniziativa economica privata);
- Convenzioni OIL: n. 87 (libertà sindacale, 1948), n. 98 (diritto di organizzazione e contrattazione collettiva, 1949), n. 135 (rappresentanti dei lavoratori, 1971);
- Carta dei diritti fondamentali dell'UE, artt. 12 (libertà di riunione e associazione), 27 (informazione e consultazione), 28 (negoziazione e azioni collettive);
- L. 20 maggio 1970 n. 300 — Statuto dei Lavoratori;
- Codice civile, Libro V, Titolo II (artt. 2060-2134), in particolare 2086 ss. sull'impresa;
- D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 — TU pubblico impiego: art. 51 c. 2 (applicazione dello Statuto alla PA);
- L. 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma Fornero) — modifiche all'art. 18;
- D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (Jobs Act) — Contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti;
- L. 11 maggio 1990 n. 108 — Disciplina dei licenziamenti individuali.
Il contesto storico
L'iter di approvazione si snoda lungo:
- Il progetto originario di Giuseppe Di Vittorio, lanciato al Congresso della CGIL di Napoli del novembre 1952;
- L'autunno caldo del 1969, stagione di intense lotte sindacali e mobilitazioni operaie;
- L'iter parlamentare nel 1970, sotto la guida del Ministro del Lavoro Carlo Donat-Cattin (governo Rumor III);
- L'approvazione e la promulgazione il 20 maggio 1970;
- La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 27 maggio 1970.
Lo Statuto ha rappresentato — nelle parole della migliore dottrina — il passaggio dalla mera disciplina civilistica del rapporto di lavoro (codice civile del 1942) a una tutela costituzionalmente orientata del lavoratore come persona, fondata sul riconoscimento della sua dignità e dei diritti collettivi.
La struttura dello Statuto
La legge si articola in sei titoli:
| Titolo | Materia | Articoli |
|---|---|---|
| Titolo I | Della libertà e dignità del lavoratore | artt. 1-13 |
| Titolo II | Della libertà sindacale | artt. 14-18 |
| Titolo III | Dell'attività sindacale | artt. 19-27 |
| Titolo IV | Disposizioni varie e generali | artt. 28-32 |
| Titolo V | Norme sul collocamento | artt. 33-34 |
| Titolo VI | Disposizioni finali e penali | artt. 35-41 |
Titolo I — Libertà e dignità del lavoratore
Le disposizioni del primo titolo riconoscono al lavoratore una serie di diritti fondamentali nei luoghi di lavoro:
- Art. 1 — Libertà di opinione: i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e religiose, hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero;
- Art. 2 — Guardie giurate: il datore di lavoro può impiegarle solo per la tutela del patrimonio aziendale; non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi;
- Art. 3 — Personale di vigilanza: i nominativi e le mansioni del personale di vigilanza devono essere comunicati ai lavoratori interessati;
- Art. 4 — Impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo: significativamente modificato dal D.Lgs. 151/2015 (Jobs Act); disciplina i controlli a distanza, ammessi solo per esigenze organizzative/produttive/sicurezza/patrimonio e previo accordo sindacale o autorizzazione dell'INL;
- Art. 5 — Accertamenti sanitari: sono vietati accertamenti sull'idoneità o sull'infermità del lavoratore da parte del datore di lavoro, salvo per il tramite di enti pubblici;
- Art. 6 — Visite personali di controllo: vietate, salvo che siano indispensabili a tutela del patrimonio aziendale e svolte con sistemi automatici di selezione, nel rispetto della dignità;
- Art. 7 — Sanzioni disciplinari: norma cardine sul procedimento disciplinare (affissione del codice disciplinare; contestazione scritta; diritto di difesa con assistenza sindacale; termine minimo di 5 giorni prima dell'irrogazione);
- Art. 8 — Divieto di indagini sulle opinioni: vietate indagini su opinioni politiche, religiose, sindacali del lavoratore o su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale;
- Art. 9 — Tutela della salute e dell'integrità fisica: i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni;
- Art. 10 — Lavoratori studenti: diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi; esonero dal lavoro straordinario; permessi per gli esami;
- Art. 13 — Mansioni del lavoratore: rinvia (modificato dal Jobs Act) all'art. 2103 c.c.; disciplina lo ius variandi del datore.
L'art. 4: i controlli a distanza
L'art. 4 dello Statuto è una delle norme più frequentemente modificate. Nella versione originaria del 1970 vietava qualsiasi controllo a distanza dell'attività dei lavoratori mediante impianti audiovisivi. La riforma del D.Lgs. 151/2015 (cd. Jobs Act) ha aggiornato la disciplina:
- Comma 1: impianti audiovisivi e altri strumenti di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori — ammessi solo per esigenze:
- Organizzative e produttive;
- Sicurezza del lavoro;
- Tutela del patrimonio aziendale;
- Comma 2: gli strumenti di lavoro (es. PC, smartphone aziendale, badge) sono esenti dal regime autorizzatorio del c. 1;
- Comma 3: le informazioni raccolte sono utilizzabili a tutti i fini connessi al rapporto, a condizione che il lavoratore sia adeguatamente informato sulle modalità d'uso e dei controlli, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
L'art. 7: il procedimento disciplinare
L'art. 7 disciplina il procedimento disciplinare, garantendo al lavoratore il diritto al contraddittorio prima dell'irrogazione di sanzioni. Le fasi:
- Affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti i lavoratori;
- Contestazione scritta dell'addebito da parte del datore di lavoro;
- Diritto del lavoratore di essere sentito a sua difesa, con la possibilità di farsi assistere da un rappresentante sindacale;
- Termine: la sanzione non può essere irrogata prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione;
- Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicate prima del decorso del termine;
- Possibilità di impugnazione davanti al Collegio di conciliazione e arbitrato presso l'Ispettorato del Lavoro.
Titolo II — Libertà sindacale (artt. 14-18)
Il secondo titolo tutela il diritto dei lavoratori di organizzarsi in sindacato:
- Art. 14 — Diritto di associazione e di attività sindacale: garantito a tutti i lavoratori nei luoghi di lavoro;
- Art. 15 — Atti discriminatori: nulli i patti o gli atti diretti a:
- Subordinare l'occupazione di un lavoratore alla sua iscrizione/non iscrizione a un sindacato;
- Licenziare, discriminare o recare pregiudizio per ragioni di affiliazione/attività sindacale;
- Estensione del divieto a discriminazioni per ragioni politiche, religiose, di razza, lingua, sesso, handicap, età, orientamento sessuale (modificata dalla L. 67/2006);
- Art. 16 — Trattamenti economici collettivi discriminatori: vietati;
- Art. 17 — Sindacati di comodo: vietato sostenere associazioni sindacali create dal datore di lavoro;
- Art. 18 — Reintegrazione nel posto di lavoro: la "norma regina" dello Statuto (vedi par. dedicato).
L'art. 18: la norma più riformata
L'art. 18 — nella versione originaria del 1970 — disponeva che il giudice, accertata l'illegittimità del licenziamento, ordinasse al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore e il pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità. La norma si applicava (e si applica) ai datori che occupavano più di 15 dipendenti per unità produttiva (più di 5 in agricoltura) o, comunque, più di 60 in tutto. La fattispecie ha subìto importanti modifiche:
- L. 11 maggio 1990 n. 108: estensione della tutela ai dipendenti di unità produttive più piccole;
- L. 28 giugno 2012 n. 92 (Riforma Fornero): articolazione della tutela in quattro regimi distinti (reintegrazione piena; reintegrazione attenuata; indennità "forte"; indennità "debole") in base al vizio del licenziamento;
- D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 (Jobs Act): per i lavoratori assunti dopo il 7 marzo 2015, sostituzione (in larga parte) del regime di reintegrazione con un'indennità crescente in funzione dell'anzianità (tutele crescenti); reintegrazione limitata ai licenziamenti nulli, discriminatori o disciplinari su fatto inesistente — ampliata da Corte Cost. 22, 128, 129/2024 (reintegra anche per GMO con fatto insussistente e per disciplinari con sanzione conservativa da CCNL).
L'art. 18 resta perciò vigente — nella sua versione novellata — per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, mentre per quelli assunti dopo si applicano le tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015.
Titolo III — Attività sindacale (artt. 19-27)
Il terzo titolo disciplina le rappresentanze sindacali aziendali e i diritti collegati:
- Art. 19 — Costituzione delle RSA: le rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali firmatarie dei CCNL applicati nell'unità. La Corte Cost. (sent. 231/2013) ha esteso il diritto anche ai sindacati che pur non firmatari abbiano partecipato attivamente alla negoziazione;
- Art. 20 — Assemblea: diritto dei lavoratori di riunirsi nei luoghi di lavoro fuori dell'orario; 10 ore annue retribuite per assemblee in orario di lavoro;
- Art. 21 — Referendum: diritto di indizione su materie inerenti l'attività sindacale;
- Art. 22 — Trasferimenti dei dirigenti RSA: il trasferimento da un'unità all'altra non può essere disposto senza il nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza;
- Art. 23 — Permessi retribuiti: per i dirigenti delle RSA, in misura proporzionale ai lavoratori dell'unità (es. 8 ore mensili in unità tra 16 e 200 dipendenti);
- Art. 24 — Permessi non retribuiti: per partecipazione a trattative sindacali, congressi, convegni;
- Art. 25 — Diritto di affissione: spazi appositi in luoghi accessibili a tutti i lavoratori;
- Art. 26 — Contributi sindacali: i lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e svolgere opera di proselitismo per le proprie organizzazioni;
- Art. 27 — Locali delle RSA: in unità con più di 200 dipendenti, il datore deve mettere permanentemente a disposizione un locale idoneo.
L'art. 28: la repressione della condotta antisindacale
L'art. 28 è universalmente considerato la norma di chiusura dello Statuto e una delle più importanti dell'intera disciplina del diritto sindacale italiano. Esso predispone uno speciale procedimento giudiziario per reprimere comportamenti del datore di lavoro diretti a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero. Le caratteristiche:
- Legittimazione attiva: organismi locali delle associazioni sindacali nazionali interessate (non i singoli lavoratori);
- Competenza: Tribunale del luogo ove è posto in essere il comportamento;
- Procedimento: nei 2 giorni successivi al ricorso, convocate le parti e assunte sommarie informazioni;
- Decisione: decreto motivato immediatamente esecutivo, con ordine di cessazione del comportamento illegittimo e di rimozione degli effetti;
- Inappellabilità: l'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza definitiva;
- Fase a cognizione piena: opposizione davanti al giudice del lavoro.
L'art. 28 ha avuto un ruolo centrale nell'effettività dei diritti sindacali, consentendo al sindacato un'azione rapida e mirata contro le condotte ostative del datore.
Titoli IV-VI — Disposizioni varie, collocamento e norme penali
- Art. 28 c. 5: sanzioni penali in caso di mancata esecuzione del decreto;
- Art. 29 — Fusione delle RSA: in caso di trasferimento d'azienda o di altre operazioni straordinarie;
- Art. 30 — Permessi per dirigenti provinciali e nazionali;
- Art. 31 — Aspettativa per cariche elettive o sindacali;
- Art. 32 — Permessi per cariche pubbliche elettive;
- Artt. 33-34 — Norme sul collocamento: la normativa è stata profondamente modificata dalla L. 56/1987 e successive riforme;
- Art. 35 — Campo di applicazione: vedi par. dedicato;
- Art. 36 — Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche: applicazione dei contratti collettivi vigenti;
- Art. 37 — Applicazione ai dipendenti da enti pubblici (in particolare ad enti economici);
- Art. 38 — Disposizioni penali: sanzioni per violazioni di alcuni divieti;
- Art. 39 — Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni;
- Artt. 40-41: abrogazioni ed esenzioni fiscali.
L'art. 35: il campo di applicazione
L'art. 35 individua i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del Titolo III (attività sindacale):
- Datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo occupano più di 15 dipendenti;
- Imprese agricole che occupano più di 5 dipendenti;
- Datori che, nell'ambito dello stesso comune, occupano più di 15 dipendenti (o 5 in agricoltura), anche se ciascuna unità non raggiunge tali limiti;
- In ogni caso, datori che occupano alle loro dipendenze più di 60 prestatori di lavoro.
Per le unità sotto soglia (es. PMI con meno di 15 dipendenti) si applicano comunque le disposizioni dei Titoli I e II e dell'art. 28 (libertà sindacale).
L'applicazione al pubblico impiego
Lo Statuto si applica al pubblico impiego privatizzato (D.Lgs. 165/2001) in forza dell'art. 51 c. 2 D.Lgs. 165/2001, secondo cui "la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti". Restano fuori dall'ambito applicativo:
- Il personale in regime di diritto pubblico (magistrati, militari, forze di polizia ad ordinamento militare, personale della carriera diplomatica, prefettizia, professori universitari, ecc.);
- Per le forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria) si applicano discipline speciali;
- Per i vigili del fuoco, disciplina specifica;
- Per la Polizia Municipale, in quanto personale degli enti locali, si applica lo Statuto.
Le riforme successive e l'evoluzione
Le principali modifiche allo Statuto:
| Intervento | Articolo modificato | Contenuto |
|---|---|---|
| L. 11/5/1990 n. 108 | art. 18 | Disciplina dei licenziamenti individuali, estensione tutela |
| L. 12/3/1999 n. 68 | — | Norme su inserimento lavorativo dei disabili |
| D.Lgs. 11/4/2006 n. 198 | art. 15 | Estensione tutela antidiscriminatoria |
| L. 28/6/2012 n. 92 (Fornero) | art. 18 | Quattro regimi tutela; introduzione tutela indennitaria |
| D.Lgs. 14/9/2015 n. 151 (Jobs Act) | art. 4 | Nuova disciplina controlli a distanza |
| D.Lgs. 4/3/2015 n. 23 (Jobs Act) | art. 18 (deroga) | Contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti |
| L. 27/12/2017 n. 205 | — | Tutele in materia di whistleblowing |
La giurisprudenza di rilievo
La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno scolpito la portata dello Statuto con numerose pronunce:
- Corte Cost. n. 270/1974: art. 28 e tutela dei diritti sindacali;
- Corte Cost. n. 231/2013: art. 19 dichiarato parzialmente incostituzionale; estensione del diritto di costituire RSA anche ai sindacati partecipanti alla negoziazione, pur non firmatari del CCNL applicato;
- Cass. SS.UU. n. 17589/2015: principi sulla tutela reintegratoria post-Fornero;
- Cass. n. 18410/2019: art. 1 sulla libertà di opinione e licenziamento per critica fondata del lavoratore;
- Corte Cost. n. 194/2018: incostituzionalità del meccanismo automatico delle tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015);
- Corte Cost. n. 150/2020: ulteriore intervento sulla disciplina delle tutele crescenti.
- Corte Cost. n. 22/2024: ampliata la tutela reintegratoria per nullità del licenziamento — si applica anche ai nuovi assunti con contratto a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015), non solo ai casi di nullità "espressa".
- Corte Cost. n. 128/2024 (16/7/2024): incostituzionale l'esclusione della reintegra nel licenziamento per giustificato motivo oggettivo (GMO) — anche per i contratti a tutele crescenti, se è dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale, scatta la reintegrazione.
- Corte Cost. n. 129/2024 (16/7/2024): nel licenziamento disciplinare con contratto a tutele crescenti (Jobs Act), se il fatto addebitato è punito dal CCNL con una sanzione meramente conservativa, il lavoratore ha diritto alla reintegrazione.
Le ricadute sui rapporti di lavoro nella PA
Per i lavoratori del pubblico impiego privatizzato (comprese le forze di polizia ad ordinamento civile e gli enti locali, dunque la Polizia Municipale) lo Statuto opera nei seguenti ambiti:
- Libertà di opinione (art. 1) — bilanciata con il dovere di riservatezza e di non screditare l'amministrazione (art. 13 c.s. del DPR 62/2013);
- Divieto di indagini sulle opinioni (art. 8);
- Tutela contro le discriminazioni (art. 15);
- Procedimento disciplinare (art. 7), che si coordina con la disciplina specifica del D.Lgs. 165/2001 (artt. 55-55-septies);
- Diritti sindacali (artt. 19 ss.), coordinati con il D.Lgs. 165/2001 e con i CCNQ;
- Repressione della condotta antisindacale (art. 28);
- Disciplina dei licenziamenti (art. 18), con le specificità del pubblico impiego.
Per gli aspiranti operatori della PA e delle forze di polizia — Lo Statuto dei Lavoratori è materia ricorrente nei concorsi pubblici sia teorici che pratici. Vanno padroneggiati: (i) fonte: L. 20/5/1970 n. 300, GU 131 del 27/5/1970; (ii) contesto storico: progetto Di Vittorio (Congresso CGIL Napoli 1952), autunno caldo 1969, Ministro Donat-Cattin; (iii) struttura: 41 articoli, 6 Titoli; (iv) ratio: tutela parte debole; (v) Titolo I — libertà e dignità: art. 1 (libertà opinione), art. 4 (controlli a distanza — riforma Jobs Act), art. 7 (procedimento disciplinare con contraddittorio), art. 8 (divieto indagini opinioni), art. 13 (mansioni); (vi) Titolo II — libertà sindacale: art. 15 (atti discriminatori nulli), art. 18 (reintegrazione — modificato L. 92/2012 e D.Lgs. 23/2015); (vii) Titolo III — attività sindacale: art. 19 RSA (Corte Cost. 231/2013), art. 20 assemblea (10 ore retribuite), art. 23 permessi retribuiti, art. 25 affissione; (viii) art. 28: condotta antisindacale, ricorso da sindacati nazionali, decreto in 2 gg, immediatamente esecutivo; (ix) art. 35: applicazione (15 dipendenti per unità, 5 agricoltura, 60 totali); (x) applicazione PA: art. 51 c. 2 D.Lgs. 165/2001; (xi) fonti UE/OIL: Conv. OIL 87, 98, 135; Carta UE artt. 12, 27, 28; (xii) Cost.: artt. 1, 4, 35-40, 41.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), evidenziandone struttura, contenuti principali e ricadute sui rapporti di lavoro pubblici".
Risposta strutturata: (i) fonti: L. 20/5/1970 n. 300, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"; GU 131 del 27/5/1970; (ii) contesto: progetto Di Vittorio (1952), autunno caldo 1969, Ministro Donat-Cattin (governo Rumor III); (iii) ratio: tutela del lavoratore come parte debole, attuazione degli artt. 35-40 Cost.; (iv) struttura: 41 articoli, 6 Titoli; (v) Titolo I libertà e dignità: artt. 1-13 (libertà opinione, guardie giurate, controlli a distanza ex Jobs Act, procedimento disciplinare con contraddittorio, divieto indagini opinioni, lavoratori studenti, mansioni); (vi) Titolo II libertà sindacale: artt. 14-18 (associazione, atti discriminatori, reintegrazione); (vii) Titolo III attività sindacale: artt. 19-27 (RSA, assemblea, referendum, permessi, affissione, locali); (viii) art. 18: norma "regina"; oggi quattro regimi post-Fornero (L. 92/2012); D.Lgs. 23/2015 Jobs Act per nuovi assunti dal 7/3/2015 (tutele crescenti); Corte Cost. 194/2018 e 150/2020; (ix) art. 28: condotta antisindacale; ricorso sindacati, decreto in 2 giorni, immediatamente esecutivo, norma di chiusura; (x) art. 35: ambito (15 dipendenti per unità; 5 agricoltura; 60 totali); (xi) applicazione PA: art. 51 c. 2 D.Lgs. 165/2001 (a prescindere dal numero dipendenti); (xii) esclusioni: magistrati, militari, polizia ad ordinamento militare, carriera diplomatica/prefettizia, professori universitari; (xiii) quadro Cost. e UE: artt. 1, 4, 35-40, 41 Cost.; Conv. OIL 87 e 98; artt. 12, 27, 28 Carta UE; (xiv) giurisprudenza: Corte Cost. 231/2013, 194/2018, 150/2020; Cass. SS.UU. 17589/2015.
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