Per più di vent'anni dall'entrata in vigore della Costituzione (1° gennaio 1948), gli articoli 39 (libertà sindacale) e 40 (diritto di sciopero) della Carta erano rimasti privi di una specifica disciplina attuativa. La Legge 20 maggio 1970 n. 300, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 131 del 27 maggio 1970, ha colmato questa lacuna divenendo per oltre cinquant'anni il "codice del lavoratore": il riferimento normativo cardine dei rapporti tra lavoratori, organizzazioni sindacali e datori di lavoro. La sua ratio è quella di proteggere il prestatore di lavoro come parte più debole del rapporto, secondo la tradizionale linea di sviluppo del diritto del lavoro, conciliando l'esigenza di salvaguardare la pace sociale con quella di assicurare l'ordinato perseguimento del fine produttivo dell'organizzazione imprenditoriale.

Il quadro normativo

Il contesto storico

L'iter di approvazione si snoda lungo:

Lo Statuto ha rappresentato — nelle parole della migliore dottrina — il passaggio dalla mera disciplina civilistica del rapporto di lavoro (codice civile del 1942) a una tutela costituzionalmente orientata del lavoratore come persona, fondata sul riconoscimento della sua dignità e dei diritti collettivi.

La struttura dello Statuto

La legge si articola in sei titoli:

Titolo Materia Articoli
Titolo I Della libertà e dignità del lavoratore artt. 1-13
Titolo II Della libertà sindacale artt. 14-18
Titolo III Dell'attività sindacale artt. 19-27
Titolo IV Disposizioni varie e generali artt. 28-32
Titolo V Norme sul collocamento artt. 33-34
Titolo VI Disposizioni finali e penali artt. 35-41

Titolo I — Libertà e dignità del lavoratore

Le disposizioni del primo titolo riconoscono al lavoratore una serie di diritti fondamentali nei luoghi di lavoro:

L'art. 4: i controlli a distanza

L'art. 4 dello Statuto è una delle norme più frequentemente modificate. Nella versione originaria del 1970 vietava qualsiasi controllo a distanza dell'attività dei lavoratori mediante impianti audiovisivi. La riforma del D.Lgs. 151/2015 (cd. Jobs Act) ha aggiornato la disciplina:

L'art. 7: il procedimento disciplinare

L'art. 7 disciplina il procedimento disciplinare, garantendo al lavoratore il diritto al contraddittorio prima dell'irrogazione di sanzioni. Le fasi:

  1. Affissione del codice disciplinare in luogo accessibile a tutti i lavoratori;
  2. Contestazione scritta dell'addebito da parte del datore di lavoro;
  3. Diritto del lavoratore di essere sentito a sua difesa, con la possibilità di farsi assistere da un rappresentante sindacale;
  4. Termine: la sanzione non può essere irrogata prima che siano trascorsi 5 giorni dalla contestazione;
  5. Le sanzioni più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicate prima del decorso del termine;
  6. Possibilità di impugnazione davanti al Collegio di conciliazione e arbitrato presso l'Ispettorato del Lavoro.

Titolo II — Libertà sindacale (artt. 14-18)

Il secondo titolo tutela il diritto dei lavoratori di organizzarsi in sindacato:

L'art. 18: la norma più riformata

L'art. 18 — nella versione originaria del 1970 — disponeva che il giudice, accertata l'illegittimità del licenziamento, ordinasse al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore e il pagamento di un'indennità risarcitoria non inferiore a 5 mensilità. La norma si applicava (e si applica) ai datori che occupavano più di 15 dipendenti per unità produttiva (più di 5 in agricoltura) o, comunque, più di 60 in tutto. La fattispecie ha subìto importanti modifiche:

L'art. 18 resta perciò vigente — nella sua versione novellata — per i lavoratori assunti prima del 7 marzo 2015, mentre per quelli assunti dopo si applicano le tutele crescenti del D.Lgs. 23/2015.

Titolo III — Attività sindacale (artt. 19-27)

Il terzo titolo disciplina le rappresentanze sindacali aziendali e i diritti collegati:

L'art. 28: la repressione della condotta antisindacale

L'art. 28 è universalmente considerato la norma di chiusura dello Statuto e una delle più importanti dell'intera disciplina del diritto sindacale italiano. Esso predispone uno speciale procedimento giudiziario per reprimere comportamenti del datore di lavoro diretti a impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero. Le caratteristiche:

L'art. 28 ha avuto un ruolo centrale nell'effettività dei diritti sindacali, consentendo al sindacato un'azione rapida e mirata contro le condotte ostative del datore.

Titoli IV-VI — Disposizioni varie, collocamento e norme penali

L'art. 35: il campo di applicazione

L'art. 35 individua i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del Titolo III (attività sindacale):

Per le unità sotto soglia (es. PMI con meno di 15 dipendenti) si applicano comunque le disposizioni dei Titoli I e II e dell'art. 28 (libertà sindacale).

L'applicazione al pubblico impiego

Lo Statuto si applica al pubblico impiego privatizzato (D.Lgs. 165/2001) in forza dell'art. 51 c. 2 D.Lgs. 165/2001, secondo cui "la legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti". Restano fuori dall'ambito applicativo:

Le riforme successive e l'evoluzione

Le principali modifiche allo Statuto:

Intervento Articolo modificato Contenuto
L. 11/5/1990 n. 108 art. 18 Disciplina dei licenziamenti individuali, estensione tutela
L. 12/3/1999 n. 68 Norme su inserimento lavorativo dei disabili
D.Lgs. 11/4/2006 n. 198 art. 15 Estensione tutela antidiscriminatoria
L. 28/6/2012 n. 92 (Fornero) art. 18 Quattro regimi tutela; introduzione tutela indennitaria
D.Lgs. 14/9/2015 n. 151 (Jobs Act) art. 4 Nuova disciplina controlli a distanza
D.Lgs. 4/3/2015 n. 23 (Jobs Act) art. 18 (deroga) Contratto a tutele crescenti per i nuovi assunti
L. 27/12/2017 n. 205 Tutele in materia di whistleblowing

La giurisprudenza di rilievo

La Corte Costituzionale e la Cassazione hanno scolpito la portata dello Statuto con numerose pronunce:

Le ricadute sui rapporti di lavoro nella PA

Per i lavoratori del pubblico impiego privatizzato (comprese le forze di polizia ad ordinamento civile e gli enti locali, dunque la Polizia Municipale) lo Statuto opera nei seguenti ambiti:

Per gli aspiranti operatori della PA e delle forze di polizia — Lo Statuto dei Lavoratori è materia ricorrente nei concorsi pubblici sia teorici che pratici. Vanno padroneggiati: (i) fonte: L. 20/5/1970 n. 300, GU 131 del 27/5/1970; (ii) contesto storico: progetto Di Vittorio (Congresso CGIL Napoli 1952), autunno caldo 1969, Ministro Donat-Cattin; (iii) struttura: 41 articoli, 6 Titoli; (iv) ratio: tutela parte debole; (v) Titolo I — libertà e dignità: art. 1 (libertà opinione), art. 4 (controlli a distanza — riforma Jobs Act), art. 7 (procedimento disciplinare con contraddittorio), art. 8 (divieto indagini opinioni), art. 13 (mansioni); (vi) Titolo II — libertà sindacale: art. 15 (atti discriminatori nulli), art. 18 (reintegrazione — modificato L. 92/2012 e D.Lgs. 23/2015); (vii) Titolo III — attività sindacale: art. 19 RSA (Corte Cost. 231/2013), art. 20 assemblea (10 ore retribuite), art. 23 permessi retribuiti, art. 25 affissione; (viii) art. 28: condotta antisindacale, ricorso da sindacati nazionali, decreto in 2 gg, immediatamente esecutivo; (ix) art. 35: applicazione (15 dipendenti per unità, 5 agricoltura, 60 totali); (x) applicazione PA: art. 51 c. 2 D.Lgs. 165/2001; (xi) fonti UE/OIL: Conv. OIL 87, 98, 135; Carta UE artt. 12, 27, 28; (xii) Cost.: artt. 1, 4, 35-40, 41.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970), evidenziandone struttura, contenuti principali e ricadute sui rapporti di lavoro pubblici".

Risposta strutturata: (i) fonti: L. 20/5/1970 n. 300, "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"; GU 131 del 27/5/1970; (ii) contesto: progetto Di Vittorio (1952), autunno caldo 1969, Ministro Donat-Cattin (governo Rumor III); (iii) ratio: tutela del lavoratore come parte debole, attuazione degli artt. 35-40 Cost.; (iv) struttura: 41 articoli, 6 Titoli; (v) Titolo I libertà e dignità: artt. 1-13 (libertà opinione, guardie giurate, controlli a distanza ex Jobs Act, procedimento disciplinare con contraddittorio, divieto indagini opinioni, lavoratori studenti, mansioni); (vi) Titolo II libertà sindacale: artt. 14-18 (associazione, atti discriminatori, reintegrazione); (vii) Titolo III attività sindacale: artt. 19-27 (RSA, assemblea, referendum, permessi, affissione, locali); (viii) art. 18: norma "regina"; oggi quattro regimi post-Fornero (L. 92/2012); D.Lgs. 23/2015 Jobs Act per nuovi assunti dal 7/3/2015 (tutele crescenti); Corte Cost. 194/2018 e 150/2020; (ix) art. 28: condotta antisindacale; ricorso sindacati, decreto in 2 giorni, immediatamente esecutivo, norma di chiusura; (x) art. 35: ambito (15 dipendenti per unità; 5 agricoltura; 60 totali); (xi) applicazione PA: art. 51 c. 2 D.Lgs. 165/2001 (a prescindere dal numero dipendenti); (xii) esclusioni: magistrati, militari, polizia ad ordinamento militare, carriera diplomatica/prefettizia, professori universitari; (xiii) quadro Cost. e UE: artt. 1, 4, 35-40, 41 Cost.; Conv. OIL 87 e 98; artt. 12, 27, 28 Carta UE; (xiv) giurisprudenza: Corte Cost. 231/2013, 194/2018, 150/2020; Cass. SS.UU. 17589/2015.

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