Il matrimonio è l'atto e il rapporto su cui si fonda la famiglia legittima e costituisce la fonte di una serie di diritti e doveri di natura sia personale sia patrimoniale tra i coniugi. La disciplina codicistica, profondamente innovata dalla riforma del diritto di famiglia del 1975, è ispirata al principio costituzionale dell'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi (art. 29 Cost.), che ha definitivamente superato la precedente concezione gerarchica del rapporto matrimoniale fondata sulla posizione preminente del marito. Sul piano dei rapporti personali, il matrimonio genera obblighi reciproci che esprimono la solidarietà familiare; sul piano dei rapporti patrimoniali, la riforma ha capovolto il regime legale, sostituendo alla precedente separazione dei beni la comunione legale, nella convinzione che essa rispecchi meglio la natura solidaristica della famiglia e tuteli il coniuge economicamente più debole, spesso impegnato nel lavoro domestico e di cura. Il sistema attuale è imperniato sulla libertà di scelta dei coniugi: questi possono mantenere il regime legale della comunione oppure adottare, mediante apposita convenzione matrimoniale, un regime diverso, come la separazione dei beni o la comunione convenzionale. Accanto a questi regimi, il codice prevede l'istituto del fondo patrimoniale, strumento di destinazione di determinati beni al soddisfacimento dei bisogni della famiglia, che conferisce a tali beni una particolare protezione rispetto all'azione esecutiva dei creditori. La conoscenza di questi istituti è essenziale non solo per i professionisti del diritto, ma anche per gli operatori degli uffici comunali di stato civile, chiamati a ricevere le dichiarazioni di scelta del regime patrimoniale e a curarne le annotazioni.
Il quadro normativo di riferimento
Fonti costituzionali
- Art. 29 Cost. — La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio; il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi;
- Art. 30 Cost. — Dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli;
- Art. 31 Cost. — La Repubblica agevola con misure economiche la formazione della famiglia.
Fonti primarie
- Codice Civile, Libro I, Titolo VI "Del matrimonio" (artt. 79-230-bis);
- L. 19 maggio 1975 n. 151 — Riforma del diritto di famiglia (ha introdotto la comunione legale come regime ordinario);
- D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 — Revisione delle disposizioni in materia di filiazione;
- D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 — Ordinamento dello stato civile.
I diritti e i doveri dei coniugi (artt. 143-148 c.c.)
- Art. 143 c.c. — Con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse della famiglia e alla coabitazione; entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alle proprie sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo;
- Art. 143-bis c.c. — La moglie aggiunge al proprio cognome quello del marito;
- Art. 144 c.c. — I coniugi concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa;
- Art. 147 c.c. — Doveri verso i figli: mantenerli, istruirli, educarli e assisterli moralmente, nel rispetto delle loro capacità e aspirazioni;
- Art. 148 c.c. — Concorso dei coniugi negli oneri.
Il regime patrimoniale legale (artt. 159-166 c.c.)
- Art. 159 c.c. — Il regime patrimoniale legale della famiglia, in mancanza di diversa convenzione stipulata a norma dell'art. 162, è costituito dalla comunione dei beni;
- Art. 160 c.c. — Diritti inderogabili: gli sposi non possono derogare né ai diritti né ai doveri previsti dalla legge per effetto del matrimonio;
- Art. 162 c.c. — Forma delle convenzioni matrimoniali: devono essere stipulate per atto pubblico a pena di nullità; per l'opponibilità ai terzi devono essere annotate a margine dell'atto di matrimonio.
La comunione legale dei beni (artt. 177-197 c.c.)
Oggetto della comunione (art. 177 c.c.)
Costituiscono oggetto della comunione:
- a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, esclusi i beni personali (comunione immediata);
- b) i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione (comunione "de residuo");
- c) i proventi dell'attività separata di ciascun coniuge, se non consumati allo scioglimento della comunione (comunione "de residuo");
- d) le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
I beni personali (art. 179 c.c.)
Non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
- a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o titolare di un diritto reale di godimento;
- b) i beni acquisiti dopo il matrimonio per donazione o successione, quando non sia specificato che sono attribuiti alla comunione;
- c) i beni di uso strettamente personale e i loro accessori;
- d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge;
- e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno e la pensione per la perdita della capacità lavorativa;
- f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali (principio di surrogazione reale), purché espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
Amministrazione e scioglimento
- Art. 180 c.c. — L'amministrazione spetta disgiuntamente a entrambi i coniugi per l'ordinaria amministrazione, congiuntamente per la straordinaria amministrazione e per gli atti di disposizione dei diritti immobiliari;
- Art. 184 c.c. — Gli atti di straordinaria amministrazione su beni immobili o mobili registrati compiuti da un coniuge senza il consenso dell'altro sono annullabili;
- Art. 186 c.c. — Obblighi gravanti sui beni della comunione;
- Art. 191 c.c. — La comunione si scioglie per: dichiarazione di assenza o di morte presunta, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, separazione personale, separazione giudiziale dei beni, mutamento convenzionale del regime, fallimento di uno dei coniugi;
- Art. 194 c.c. — La divisione si effettua ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo.
La separazione dei beni (artt. 215-219 c.c.)
- Art. 215 c.c. — I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio;
- È un regime alternativo alla comunione legale, che può essere scelto al momento del matrimonio (con dichiarazione resa nell'atto di matrimonio) o successivamente con convenzione matrimoniale;
- Art. 217 c.c. — Ciascun coniuge ha il godimento e l'amministrazione dei beni di cui è titolare esclusivo.
Il fondo patrimoniale (artt. 167-171 c.c.)
- Art. 167 c.c. — Ciascuno o entrambi i coniugi, oppure un terzo, possono costituire un fondo patrimoniale, destinando determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) a far fronte ai bisogni della famiglia;
- Art. 168 c.c. — La proprietà e l'amministrazione dei beni del fondo;
- Art. 170 c.c. — L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia;
- Art. 171 c.c. — Il fondo cessa con l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
| Regime | Articoli | Caratteristica |
|---|---|---|
| Comunione legale | 177-197 c.c. | Regime ordinario (in mancanza di diversa scelta); gli acquisti durante il matrimonio sono comuni |
| Separazione dei beni | 215-219 c.c. | Ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei propri beni |
| Comunione convenzionale | 210-211 c.c. | Comunione modificata dai coniugi entro i limiti di legge |
| Fondo patrimoniale | 167-171 c.c. | Beni destinati ai bisogni della famiglia, protetti dall'esecuzione per debiti estranei |
Per gli aspiranti dipendenti pubblici (ufficiali di stato civile, dipendenti comunali degli uffici anagrafe e stato civile, segretari comunali, notai, avvocati, magistratura, cancellieri e funzionari giudiziari, operatori dei servizi demografici, Polizia Municipale e tutti i concorsi pubblici con quesiti su diritto civile e diritto di famiglia) — Il matrimonio e il regime patrimoniale della famiglia sono materia ricorrente nei concorsi pubblici (diritto civile - famiglia) e di interesse diretto per gli uffici di stato civile. Vanno padroneggiati: (i) fonte: Libro I del Codice Civile, Titolo VI "Del matrimonio" (artt. 79-230-bis); riforma del diritto di famiglia L. 19/5/1975 n. 151 (ha introdotto la comunione legale come regime ordinario); (ii) diritti e doveri dei coniugi art. 143 c.c.: con il matrimonio marito e moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; obbligo reciproco di fedeltà, assistenza morale e materiale, collaborazione nell'interesse della famiglia, coabitazione; contribuzione ai bisogni della famiglia in relazione alle sostanze e alla capacità di lavoro professionale o casalingo; (iii) indirizzo della vita familiare e residenza concordati art. 144; doveri verso i figli (mantenimento, istruzione, educazione, assistenza morale) art. 147; concorso negli oneri art. 148; (iv) fondamento costituzionale: artt. 29 (famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, uguaglianza morale e giuridica dei coniugi), 30 (doveri verso i figli), 31 Cost. (agevolazioni alla famiglia); (v) regime patrimoniale legale art. 159 c.c.: in mancanza di diversa convenzione, è costituito dalla comunione dei beni (dal 1975); (vi) diritti inderogabili art. 160; convenzioni matrimoniali art. 162: forma dell'atto pubblico a pena di nullità + annotazione a margine dell'atto di matrimonio per l'opponibilità ai terzi; (vii) comunione legale artt. 177-197 c.c.; oggetto della comunione art. 177: a) acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio (esclusi i beni personali) - comunione immediata; b) frutti dei beni propri non consumati allo scioglimento; c) proventi dell'attività separata non consumati allo scioglimento; d) aziende gestite da entrambi costituite dopo il matrimonio; le lettere b) e c) costituiscono la cd. comunione de residuo; (viii) beni personali art. 179 c.c. (NON cadono in comunione): a) beni di cui il coniuge era proprietario prima del matrimonio; b) beni acquisiti per donazione o successione; c) beni di uso strettamente personale; d) beni che servono all'esercizio della professione; e) beni da risarcimento del danno + pensione per perdita capacità lavorativa; f) beni acquisiti con il prezzo dei beni personali (surrogazione reale, se dichiarato all'atto); (ix) amministrazione art. 180 c.c.: disgiunta per l'ordinaria amministrazione, congiunta per la straordinaria e per gli atti di disposizione dei diritti immobiliari; atti di straordinaria amministrazione su immobili/mobili registrati senza consenso dell'altro coniuge annullabili (art. 184); (x) scioglimento della comunione art. 191 c.c.: dichiarazione di assenza o morte presunta, annullamento/scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio, separazione personale, separazione giudiziale dei beni, mutamento convenzionale, fallimento di un coniuge; divisione in parti uguali dell'attivo e del passivo (art. 194); (xi) separazione dei beni artt. 215-219 c.c.: regime alternativo; ciascun coniuge conserva la titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il matrimonio (art. 215); godimento e amministrazione dei propri beni (art. 217); scelta nell'atto di matrimonio o con convenzione successiva; (xii) fondo patrimoniale artt. 167-171 c.c.: costituito da ciascuno o entrambi i coniugi o da un terzo, destinando beni immobili/mobili registrati/titoli di credito ai bisogni della famiglia (art. 167); esecuzione sui beni e sui frutti esclusa per debiti che il creditore sapeva contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia (art. 170); cessazione con annullamento/scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio (art. 171); (xiii) comunione convenzionale artt. 210-211 (comunione modificata dai coniugi entro i limiti di legge); (xiv) autorità: Ufficiale di Stato Civile (celebrazione del matrimonio, ricezione della scelta del regime, annotazioni), Comune (atto di matrimonio), Notaio (convenzioni matrimoniali e fondo patrimoniale), Tribunale ordinario (separazione giudiziale dei beni e controversie).
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri i diritti e i doveri che nascono dal matrimonio e il regime patrimoniale della famiglia, con particolare riferimento alla comunione legale, alla separazione dei beni e al fondo patrimoniale".
Risposta strutturata: (i) diritti e doveri dei coniugi: ai sensi dell'articolo 143 del codice civile, con il matrimonio il marito e la moglie acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco di fedeltà, di assistenza morale e materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia e di coabitazione, e entrambi i coniugi sono tenuti a contribuire ai bisogni della famiglia ciascuno in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo; l'indirizzo della vita familiare e la residenza sono concordati tra i coniugi ai sensi dell'articolo 144, in attuazione del principio di uguaglianza morale e giuridica dei coniugi sancito dall'articolo 29 della Costituzione; (ii) regime patrimoniale legale: ai sensi dell'articolo 159 del codice civile, in mancanza di una diversa convenzione il regime patrimoniale legale della famiglia è costituito dalla comunione dei beni, introdotta come regime ordinario dalla riforma del diritto di famiglia del 1975; le convenzioni matrimoniali devono essere stipulate per atto pubblico a pena di nullità e annotate a margine dell'atto di matrimonio per essere opponibili ai terzi; (iii) comunione legale: ai sensi dell'articolo 177 costituiscono oggetto della comunione gli acquisti compiuti dai coniugi, insieme o separatamente, durante il matrimonio, con esclusione dei beni personali, nonché, in regime di comunione differita o de residuo, i frutti dei beni propri e i proventi dell'attività separata non consumati allo scioglimento e le aziende gestite da entrambi e costituite dopo il matrimonio; (iv) beni personali: ai sensi dell'articolo 179 non cadono in comunione e restano beni personali i beni di cui il coniuge era già proprietario prima del matrimonio, quelli acquisiti per donazione o successione, quelli di uso strettamente personale, quelli che servono all'esercizio della professione, quelli ottenuti a titolo di risarcimento del danno e quelli acquisiti con il prezzo del trasferimento di beni personali in virtù del principio di surrogazione reale; (v) amministrazione e scioglimento: l'amministrazione dei beni della comunione spetta disgiuntamente a ciascun coniuge per gli atti di ordinaria amministrazione e congiuntamente per quelli di straordinaria amministrazione e di disposizione dei beni immobili, con la conseguenza che gli atti compiuti senza il necessario consenso sono annullabili; la comunione si scioglie, ai sensi dell'articolo 191, per la dichiarazione di assenza o morte presunta, per l'annullamento, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale o giudiziale dei beni, per il mutamento convenzionale del regime e per il fallimento di un coniuge, e la divisione avviene ripartendo in parti uguali l'attivo e il passivo; (vi) separazione dei beni: in alternativa alla comunione, ai sensi degli articoli 215 e seguenti i coniugi possono convenire la separazione dei beni, regime in cui ciascuno conserva la titolarità esclusiva, il godimento e l'amministrazione dei beni acquistati durante il matrimonio; (vii) fondo patrimoniale: ai sensi degli articoli 167 e seguenti, ciascuno o entrambi i coniugi, ovvero un terzo, possono costituire un fondo patrimoniale destinando determinati beni a far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguenza che tali beni e i loro frutti non possono essere sottoposti a esecuzione per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; (viii) autorità competenti: la celebrazione del matrimonio e la ricezione della scelta del regime patrimoniale spettano all'ufficiale di stato civile, mentre le convenzioni matrimoniali e la costituzione del fondo patrimoniale richiedono l'intervento del notaio.
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