La persona fisica è il primo e principale soggetto del diritto. Il Libro I del codice civile, dedicato alle persone e alla famiglia, si apre proprio con la disciplina della capacità giuridica e della capacità di agire, due nozioni che, pur spesso confuse nel linguaggio comune, hanno un significato tecnico ben distinto. La capacità giuridica esprime l'attitudine astratta di un soggetto a essere centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive, attive (diritti) e passive (doveri): è una qualità che l'ordinamento riconosce a ogni essere umano per il solo fatto di esistere, dal momento della nascita fino alla morte, e che non può essere limitata se non nei casi eccezionali previsti dalla legge (è ormai superato il concetto di "morte civile" e sono vietate le limitazioni della capacità giuridica per motivi politici, razziali o religiosi). La capacità di agire, invece, presuppone non solo l'esistenza del soggetto ma anche la sua maturità e consapevolezza, e consiste nell'idoneità a esercitare in proprio i diritti e ad assumere obblighi mediante atti di volontà giuridicamente rilevanti: per questo l'ordinamento la collega, in via generale, al raggiungimento della maggiore età, presumendo che a diciotto anni il soggetto sia in grado di curare adeguatamente i propri interessi. Quando questa capacità manca o è ridotta, l'ordinamento appronta una serie di strumenti di protezione, che mirano a consentire all'incapace di partecipare comunque alla vita giuridica attraverso l'intervento di altri soggetti (i genitori, il tutore, il curatore, l'amministratore di sostegno) e a tutelarlo dalle conseguenze pregiudizievoli di atti che non sarebbe in grado di valutare. La riforma più significativa in materia è stata l'introduzione, con la legge 9 gennaio 2004 n. 6, dell'amministrazione di sostegno, una misura flessibile e personalizzata che ha progressivamente ridotto il ricorso ai più rigidi istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione.

Il quadro normativo di riferimento

Fonti costituzionali

Fonti primarie (Libro I c.c.)

La capacità giuridica (art. 1 c.c.)

La capacità di agire (art. 2 c.c.)

L'incapacità: legale e naturale

Tipo Categoria Soggetti Strumento di protezione
Incapacità legale assolutaTotaleMinore di età; interdetto giudizialeGenitori/tutore (rappresentanza)
Incapacità legale relativaParzialeInabilitato; minore emancipato; beneficiario amm. sostegnoCuratore/amministratore (assistenza)
Incapacità naturaleDi fattoChi è incapace di intendere e volere al momento dell'attoAnnullabilità dell'atto (art. 428 c.c.)

L'incapacità legale

L'incapacità naturale (art. 428 c.c.)

Le misure di protezione (Titolo XII, artt. 404-432 c.c.)

L'amministrazione di sostegno (artt. 404-413 c.c.)

L'interdizione giudiziale (artt. 414-419 c.c.)

L'inabilitazione (artt. 415-432 c.c.)

Chi può promuovere interdizione e inabilitazione (art. 417 c.c.)

Le differenze tra tutore, curatore e amministratore di sostegno

Figura A tutela di Funzione
TutoreInterdetto e minoreRappresentanza (sostituisce l'incapace in tutti gli atti)
CuratoreInabilitato e minore emancipatoAssistenza (affianca per gli atti di straordinaria amministrazione)
Amministratore di sostegnoBeneficiarioAssistenza o rappresentanza per i soli atti indicati nel decreto

Gli altri istituti del Libro I

Per gli aspiranti dipendenti pubblici (notai, avvocati, magistratura, cancellieri, assistenti e funzionari giudiziari, dipendenti comunali degli uffici anagrafe e stato civile, ufficiali di stato civile, segretari comunali, Polizia Municipale, dipendenti ASL e dei servizi sociali, assistenti sociali, operatori dei servizi tutela, Polizia di Stato, Carabinieri, tutti i concorsi pubblici con quesiti su diritto civile e parte generale sulle persone) — La materia delle persone fisiche è cultura giuridica fondamentale, ricorrente nei concorsi pubblici (diritto civile - parte generale). Vanno padroneggiati: (i) fonte: Libro I del Codice Civile "Delle persone e della famiglia" (artt. 1-455); (ii) capacità giuridica art. 1 c.c.: idoneità a essere titolari di diritti e di doveri (soggetti di diritto); si acquista al momento della nascita; spetta a ogni persona senza distinzioni (art. 3 Cost.); diritti del concepito subordinati all'evento della nascita; si perde con la morte; (iii) capacità di agire art. 2 c.c.: idoneità a compiere atti giuridici che incidono sulla propria situazione giuridica; si acquista con la maggiore età = 18 anni (L. 8/3/1975 n. 39); presuppone la maturità psicofisica; deroghe: capacità a prestare lavoro a 16 anni (art. 2 c. 2-3), riconoscimento del figlio a 16 anni (art. 250), matrimonio del minore a 16 anni con autorizzazione del tribunale (art. 84); (iv) incapacità LEGALE: assoluta (minore di età rappresentato dai genitori/tutore; interdetto giudiziale rappresentato dal tutore - non può compiere alcun atto) e relativa/parziale (inabilitato + minore emancipato + beneficiario amm. sostegno - possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione, assistiti dal curatore per la straordinaria); (v) incapacità NATURALE art. 428 c.c.: incapacità di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto, anche se non dichiarata (ubriachezza, stupefacenti, malattia temporanea); atti unilaterali annullabili se grave pregiudizio; contratti annullabili se malafede dell'altro contraente; atti personalissimi (matrimonio/donazione/testamento) annullabili per il solo compimento; (vi) misure di protezione Titolo XII artt. 404-432 c.c.; (vii) amministrazione di sostegno artt. 404-413 c.c.: introdotta dalla L. 9/1/2004 n. 6 (vigore 19/3/2004); art. 404 per la persona che per infermità o menomazione fisica o psichica si trova nell'impossibilità anche parziale o temporanea di provvedere ai propri interessi; amministratore nominato dal giudice tutelare del luogo di residenza/domicilio; strumento flessibile che sacrifica nella minor misura la capacità di agire; il beneficiario conserva la capacità per gli atti non riservati all'amministratore; scelta con riguardo alla cura e agli interessi del beneficiario (art. 408); ha quasi sostituito interdizione e inabilitazione (non soppresse ma modificate); (viii) interdizione giudiziale art. 414 c.c.: maggiore di età e minore emancipato in condizioni di abituale infermità di mente che li rende incapaci di provvedere ai propri interessi; ablazione totale della capacità di agire; tutore rappresenta l'interdetto in tutti gli atti; atti compiuti dopo la sentenza annullabili; esiste anche l'interdizione legale (pena accessoria); (ix) inabilitazione art. 415 c.c.: maggiore di età infermo di mente il cui stato non è talmente grave da far luogo all'interdizione; oppure prodigalità o abuso di alcol/stupefacenti con grave pregiudizio economico; oppure sordomuto/cieco dalla nascita o prima infanzia senza educazione sufficiente; incapacità relativa/parziale; può compiere da solo gli atti di ordinaria amministrazione; curatore assiste per gli atti di straordinaria amministrazione; atti straordinari senza curatore annullabili; (x) istanza di interdizione/inabilitazione art. 417 c.c.: interessato, coniuge, convivente stabile, parenti entro 4° grado, affini entro 2° grado, tutore/curatore, pubblico ministero; (xi) tutore (interdetto/minore, rappresentanza) vs curatore (inabilitato/emancipato, assistenza) vs amministratore di sostegno (beneficiario, assistenza o rappresentanza per gli atti del decreto); (xii) altri istituti: scomparsa (art. 48), assenza (dopo 2 anni, artt. 49-57), morte presunta (dopo 10 anni, artt. 58-73), commorienza (art. 4), domicilio/residenza/dimora (art. 43), diritti della personalità (nome artt. 6-9, immagine art. 10); (xiii) autorità: Giudice tutelare (amministrazione di sostegno, tutele e curatele), Tribunale ordinario (interdizione, inabilitazione, assenza, morte presunta), Pubblico Ministero (può promuovere interdizione/inabilitazione), Comune/Anagrafe/Stato Civile (atti di nascita e morte, residenza), Notaio (atti degli incapaci con autorizzazione); (xiv) fondamento costituzionale: art. 2 Cost. (diritti inviolabili), art. 3 Cost. (uguaglianza), art. 22 Cost. (divieto di privazione della capacità giuridica per motivi politici).

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la distinzione tra capacità giuridica e capacità di agire, le categorie dell'incapacità e le misure di protezione delle persone prive in tutto o in parte di autonomia, con particolare riferimento all'amministrazione di sostegno, all'interdizione e all'inabilitazione".

Risposta strutturata: (i) capacità giuridica: la capacità giuridica, disciplinata dall'articolo 1 del codice civile, è l'idoneità a essere titolari di diritti e di doveri, ossia a essere soggetti di rapporti giuridici; essa si acquista al momento della nascita e spetta a ogni persona senza distinzioni, in attuazione del principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione; i diritti che la legge riconosce a favore del concepito sono subordinati all'evento della nascita, e la capacità giuridica si perde con la morte; (ii) capacità di agire: la capacità di agire, disciplinata dall'articolo 2 del codice civile, è invece l'idoneità a compiere atti giuridici idonei a incidere sulla propria situazione giuridica, ossia ad acquistare diritti e assumere obblighi mediante manifestazioni di volontà; essa si acquista con la maggiore età, fissata al compimento del diciottesimo anno per effetto della legge 8 marzo 1975 n. 39, in quanto si presume che a tale età il soggetto abbia raggiunto la maturità psicofisica; sono previste deroghe, come la capacità a prestare lavoro riconosciuta al minore che abbia compiuto sedici anni; (iii) incapacità legale e naturale: l'incapacità si distingue in legale, stabilita dalla legge, e naturale; l'incapacità legale può essere assoluta, propria del minore di età e dell'interdetto, che non possono compiere validamente alcun atto e sono rappresentati rispettivamente dai genitori o dal tutore, ovvero relativa o parziale, propria dell'inabilitato e del minore emancipato, che possono compiere da soli gli atti di ordinaria amministrazione ma necessitano dell'assistenza del curatore per quelli di straordinaria amministrazione; l'incapacità naturale, disciplinata dall'articolo 428 del codice civile, è invece l'incapacità di intendere e di volere al momento del compimento dell'atto, anche se non dichiarata, e comporta l'annullabilità degli atti unilaterali in caso di grave pregiudizio e dei contratti in caso di malafede dell'altro contraente; (iv) amministrazione di sostegno: introdotta dalla legge 9 gennaio 2004 n. 6, l'amministrazione di sostegno (articoli 404-413 del codice civile) è la misura di protezione destinata alla persona che, per effetto di un'infermità o di una menomazione fisica o psichica, si trovi nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi; l'amministratore è nominato dal giudice tutelare e il beneficiario conserva la capacità di agire per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore; si tratta di uno strumento flessibile che sacrifica nella minor misura possibile la capacità di agire e che ha progressivamente sostituito gli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione; (v) interdizione: l'interdizione giudiziale (articolo 414 del codice civile) riguarda il maggiore di età e il minore emancipato che si trovino in condizioni di abituale infermità di mente che li renda incapaci di provvedere ai propri interessi, e comporta l'ablazione totale della capacità di agire, con la nomina di un tutore che rappresenta l'interdetto in tutti gli atti; gli atti compiuti dall'interdetto dopo la sentenza sono annullabili; (vi) inabilitazione: l'inabilitazione (articolo 415 del codice civile) riguarda il maggiore di età infermo di mente il cui stato non sia talmente grave da far luogo all'interdizione, nonché chi per prodigalità o abuso di alcol o stupefacenti esponga sé o la famiglia a gravi pregiudizi economici e il sordomuto o cieco dalla nascita privo di educazione sufficiente, e comporta un'incapacità parziale, con la nomina di un curatore che assiste l'inabilitato negli atti di straordinaria amministrazione; (vii) legittimazione e autorità: l'interdizione e l'inabilitazione possono essere promosse, ai sensi dell'articolo 417, dallo stesso interessato, dal coniuge, dalla persona stabilmente convivente, dai parenti entro il quarto grado, dagli affini entro il secondo grado, dal tutore o curatore e dal pubblico ministero; competente per l'amministrazione di sostegno e per le tutele è il giudice tutelare, mentre per l'interdizione e l'inabilitazione è il tribunale ordinario.

Materiale di studio

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