La cooperazione giudiziaria in materia penale ha attraversato profonde trasformazioni dal Trattato di Maastricht (1992), che aveva introdotto il "Terzo Pilastro" dell'UE, fino al Trattato di Lisbona (2007, vigore 2009), che ha unificato i pilastri inserendo la cooperazione giudiziaria nel TFUE (artt. 82-86). La svolta decisiva avvenne a Tampere (1999), quando il Consiglio Europeo affermò che il mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie sarebbe stato la "pietra angolare" della cooperazione in materia penale. Sull'onda emotiva degli attentati dell'11 settembre 2001, il Consiglio adottò la Decisione quadro 2002/584/GAI in tempi rapidi (giugno 2002), ponendo le basi per la sostituzione del sistema dell'estradizione (regolato dalla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957) con un nuovo strumento più snello. In Italia il dibattito fu intenso, soprattutto sulla compatibilità del nuovo strumento con la doppia incriminazione e con le garanzie costituzionali: solo con la L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 di riforma del Titolo V e con l'art. 117 c. 2 lett. l) Cost. (che attribuisce allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale") si è creata la cornice giuridica per il recepimento, avvenuto solo nel 2005.
Il quadro normativo di riferimento
- Costituzione, artt. 10 (conformazione al diritto internazionale), 11 (limitazioni di sovranità), 13 (libertà personale), 26 (estradizione del cittadino), 27 (responsabilità penale personale), 117 (riparto Stato-Regioni, vincoli UE);
- Trattato sull'Unione Europea (TUE), art. 6 (rispetto dei diritti fondamentali);
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 82-86 (cooperazione giudiziaria penale);
- Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE (Nizza 2000, vincolante dal 2009);
- Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio del 13 giugno 2002;
- Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 (modifiche relative ai processi in absentia);
- L. 22 aprile 2005 n. 69 — Legge MAE italiana (oggetto della guida);
- D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 10 — Riforma della L. 69/2005 (in attuazione dell'art. 6 L. 117/2019);
- L. 4 ottobre 2019 n. 117 — Legge di delegazione europea 2018, art. 6;
- Codice di procedura penale, artt. 697-722 (estradizione, residuale per Stati extra-UE);
- Accordo UE-Islanda-Norvegia del 28 giugno 2006 (procedura di consegna estesa);
- Convenzione europea di estradizione, Parigi 13/12/1957 (per Stati extra-UE);
- Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale (Strasburgo 20/4/1959);
- Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19/6/1990 (CAAS);
- Reg. (UE) 2018/1862 sul Sistema Informativo Schengen (SIS II);
- Reg. (UE) 2017/1939 istitutivo della Procura Europea (EPPO);
- Direttiva (UE) 2014/41 sull'Ordine Europeo d'Indagine (OEI);
- D.Lgs. 21 giugno 2017 n. 108 (attuazione OEI);
- Giurisprudenza CGUE (sentenze Aranyosi e Căldăraru, Melloni, Radu, ecc.) e Corte di Cassazione italiana.
La nozione di MAE
L'art. 1 c. 1 della L. 69/2005 (mod. D.Lgs. 10/2021), in conformità all'art. 1 della Decisione quadro 2002/584/GAI, definisce il MAE come una decisione giudiziaria emessa da uno Stato membro dell'Unione Europea, denominato Stato di emissione, in vista dell'arresto e della consegna da parte di un altro Stato membro, denominato Stato di esecuzione, di una persona ricercata ai fini:
- Dell'esercizio dell'azione penale (MAE processuale o cd. "procedurale");
- Dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privativa della libertà personale (MAE esecutivo).
Caratteristiche essenziali:
- Natura giurisdizionale: emesso da un'autorità giudiziaria (non amministrativa);
- Mutuo riconoscimento: lo Stato di esecuzione riconosce e dà esecuzione al MAE senza riesaminare il merito;
- Snellimento procedurale: termini stretti, formalità ridotte;
- Rispetto dei diritti fondamentali (art. 6 TUE, Carta di Nizza);
- Si fonda su un alto livello di fiducia reciproca tra Stati membri;
- L'esecuzione è obbligatoria, salvo i casi tassativi di rifiuto.
I limiti applicativi (art. 7 L. 69/2005)
L'art. 7 della L. 69/2005 stabilisce i limiti di pena affinché possa essere emesso o eseguito un MAE:
- MAE processuale: per reati puniti con pena detentiva o misura di sicurezza privativa della libertà personale di durata massima non inferiore a 12 mesi;
- MAE esecutivo: per condanne a pena detentiva o misura di sicurezza privativa della libertà personale non inferiore a 4 mesi.
La doppia incriminazione e i 32 reati elencati (art. 8 L. 69/2005)
L'art. 8 della L. 69/2005, in conformità all'art. 2 par. 2 della Decisione quadro, individua 32 categorie di reati per i quali si prescinde dal requisito della doppia incriminazione (cioè non è necessario che il fatto sia previsto come reato anche nello Stato di esecuzione), purché:
- Siano puniti nello Stato di emissione con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà non inferiore a 3 anni nel massimo edittale;
- Siano riconducibili a una delle categorie elencate dall'art. 8.
Le 32 categorie di reati (art. 8)
| # | Categoria |
|---|---|
| 1 | Partecipazione a un'organizzazione criminale |
| 2 | Terrorismo |
| 3 | Tratta di esseri umani |
| 4 | Sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile |
| 5 | Traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope |
| 6 | Traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi |
| 7 | Corruzione |
| 8 | Frode (incluse frodi lesive degli interessi finanziari UE) |
| 9 | Riciclaggio di proventi di reato |
| 10 | Falsificazione di monete (incluso l'euro) |
| 11 | Criminalità informatica |
| 12 | Criminalità ambientale (incluso traffico illecito di specie protette) |
| 13 | Favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali |
| 14 | Omicidio volontario, lesioni personali gravi |
| 15 | Traffico illecito di organi e tessuti umani |
| 16 | Rapimento, sequestro e presa di ostaggi |
| 17 | Razzismo e xenofobia |
| 18 | Furti organizzati o con armi |
| 19 | Traffico illecito di beni culturali (incluse antichità e opere d'arte) |
| 20 | Truffa |
| 21 | Racket ed estorsione |
| 22 | Contraffazione e pirateria di prodotti |
| 23 | Falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi |
| 24 | Falsificazione di mezzi di pagamento |
| 25 | Traffico illecito di sostanze ormonali e altri fattori di crescita |
| 26 | Traffico illecito di materie nucleari e radioattive |
| 27 | Traffico di veicoli rubati |
| 28 | Stupro |
| 29 | Incendio doloso |
| 30 | Reati di competenza della Corte penale internazionale (Statuto di Roma) |
| 31 | Dirottamento di aerei o navi |
| 32 | Sabotaggio |
Per tutti gli altri reati non rientranti nell'elenco, è richiesto il rispetto della doppia incriminazione.
Le autorità competenti
Stato di emissione (Italia attiva)
- Per il MAE processuale: Giudice che ha emesso la misura cautelare (GIP, GUP, Tribunale del riesame, Corte d'Assise, Corte d'Appello a seconda della fase);
- Per il MAE esecutivo: Pubblico Ministero presso il giudice dell'esecuzione;
- Il MAE è emesso quando la persona da arrestare si trova all'estero;
- Inserimento nel SIS II (Sistema Informativo Schengen);
- Eventuale diffusione tramite INTERPOL (red notice).
Stato di esecuzione (Italia passiva)
- Autorità giudiziaria di esecuzione: Corte d'Appello nel cui distretto la persona ha la residenza, la dimora o il domicilio; in mancanza, la Corte d'Appello di Roma (art. 5 L. 69/2005);
- Presidente della Corte d'Appello: audizione della persona arrestata;
- Ministero della Giustizia: autorità centrale per la ricezione e trasmissione (con funzioni amministrative residuali dopo la riforma).
La procedura passiva (Italia Stato di esecuzione)
La procedura quando l'Italia è Stato di esecuzione è disciplinata dagli artt. 9-24 della L. 69/2005:
- Ricezione del MAE: tramite SIS, INTERPOL o trasmissione diretta;
- Arresto: da parte della polizia giudiziaria (art. 11) appena identificata la persona;
- Notifica all'arrestato dei diritti (informazione su contenuto MAE, accusa, diritti di assistenza legale e interprete);
- Audizione davanti al Presidente della Corte d'Appello entro 48 ore dalla consegna (art. 13);
- Convalida dell'arresto o liberazione;
- Eventuale custodia cautelare (artt. 9-12, mod. D.Lgs. 10/2021);
- Decisione della Corte d'Appello sulla consegna entro 60 giorni dall'arresto (prorogabili di 30 giorni in casi particolari);
- Notifica della decisione (art. 22);
- Ricorso per Cassazione entro 5 giorni (art. 22, motivi di legittimità);
- Decisione della Cassazione entro 15 giorni;
- Eventuale rinvio alla Corte d'Appello;
- Consegna materiale della persona allo Stato di emissione entro 10 giorni dalla decisione definitiva (art. 23);
- Termine massimo complessivo: 90 giorni (prorogabili in casi particolari);
- Comunicazione obbligatoria a Eurojust dei mancati rispetti dei termini.
Consenso e consegna semplificata
Se l'interessato presta il consenso alla consegna (art. 14), si applica una procedura semplificata:
- Decisione entro 10 giorni dal consenso;
- Consegna entro 10 giorni dalla decisione;
- Il consenso è irrevocabile e dato in presenza di difensore;
- L'interessato può anche rinunciare al principio di specialità.
I motivi di rifiuto della consegna
La L. 69/2005, dopo la riforma del D.Lgs. 10/2021, distingue tra motivi di rifiuto obbligatori (art. 18) e facoltativi (art. 18-bis).
Motivi obbligatori di rifiuto (art. 18 L. 69/2005)
La Corte d'Appello rifiuta la consegna nei seguenti casi:
- Amnistia concessa in Italia, in presenza di giurisdizione italiana sul fatto;
- Ne bis in idem: persona già giudicata in via definitiva per gli stessi fatti in uno Stato membro UE (purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita o in corso di esecuzione);
- Persona minore di 14 anni (limite di imputabilità in Italia, art. 97 c.p.);
- Prescrizione del reato secondo la legge italiana, se vi è giurisdizione italiana sul fatto;
- Violazione dei diritti fondamentali garantiti dalla CEDU, dalla Carta di Nizza e dai principi costituzionali;
- Persona perseguita o punita per ragioni di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche, condizioni personali o sociali;
- Rischio di trattamenti inumani o degradanti nello Stato di emissione (sentenza CGUE Aranyosi e Căldăraru C-404/15 PPU e C-659/15 PPU del 5/4/2016);
- Pena di ergastolo non rivedibile (lett. n);
- Reato di natura politica;
- Persona affetta da malattie gravi o incompatibili.
Motivi facoltativi di rifiuto (art. 18-bis L. 69/2005)
La Corte d'Appello può rifiutare la consegna (introdotto in modo organico dal D.Lgs. 10/2021):
- Reato commesso in tutto o in parte sul territorio italiano (lett. a);
- Reato commesso fuori dal territorio dello Stato di emissione e non perseguibile in Italia (lett. b);
- Persona cittadina italiana o residente o dimorante stabilmente in Italia da almeno 5 anni, ai fini dell'esecuzione di pena (la pena sarà scontata in Italia con riconoscimento della sentenza estera);
- Procedimento penale già in corso in Italia per gli stessi fatti;
- Persona già giudicata in uno Stato non membro UE per gli stessi fatti;
- Amnistia, indulto, grazia.
Il principio di specialità (art. 26 L. 69/2005)
Il principio di specialità prevede che la persona consegnata non possa essere:
- Sottoposta a procedimento penale, condannata o privata della libertà personale per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli per i quali è stata consegnata;
- Consegnata a un altro Stato membro in esecuzione di un MAE successivo, o estradata verso uno Stato terzo, per fatti anteriori alla prima consegna.
Eccezioni:
- Consenso della persona alla deroga;
- Rinuncia espressa al principio di specialità;
- Persona che rimane nel territorio oltre 45 giorni dalla liberazione potendo lasciarlo;
- Reati per i quali è applicabile pena pecuniaria o restrizioni della libertà non superiori a misura cautelare;
- Consenso dell'autorità giudiziaria dello Stato che ha consegnato (procedura di estensione della consegna).
Le garanzie dello Stato di emissione
Lo Stato di emissione deve fornire specifiche garanzie (art. 19 L. 69/2005):
- Per processi in absentia: garanzia di un nuovo processo o di un'impugnazione effettiva (Decisione quadro 2009/299/GAI; sentenza CGUE Melloni C-399/11 del 26/2/2013);
- Per condanne all'ergastolo: garanzia di riesame della pena entro 20 anni;
- Per cittadini o residenti italiani: possibilità di rinvio per scontare la pena in Italia.
La procedura attiva (Italia Stato di emissione)
Quando l'Italia è Stato di emissione (artt. 28-29 L. 69/2005):
- L'autorità giudiziaria competente (giudice o PM) emette il MAE;
- Trasmissione al Ministero della Giustizia per gli adempimenti;
- Inserimento nel SIS II;
- Eventuale diffusione internazionale (Interpol red notice);
- Trasmissione diretta all'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione;
- Attesa della consegna;
- Imputazione del periodo di custodia all'estero a quella italiana (art. 657 c.p.p.);
- Rispetto del principio di specialità (art. 26 L. 69/2005).
Il MAE e le altre forme di cooperazione
Il MAE è inserito in un sistema più ampio di cooperazione giudiziaria UE:
| Strumento | Fonte | Oggetto |
|---|---|---|
| MAE | Decisione quadro 2002/584/GAI; L. 69/2005 | Arresto e consegna persona |
| OEI (Ordine Europeo di Indagine) | Direttiva 2014/41/UE; D.Lgs. 108/2017 | Acquisizione probatoria all'estero |
| Estradizione | Conv. Parigi 1957; artt. 697 ss. c.p.p. | Stati extra-UE |
| Riconoscimento decisioni penali | Decisione quadro 2008/909/GAI; D.Lgs. 161/2010 | Esecuzione sentenze straniere |
| Ordine di protezione europeo | Direttiva 2011/99/UE; D.Lgs. 9/2015 | Misure di protezione |
| Sequestro e confisca | Reg. (UE) 2018/1805 | Riconoscimento provvedimenti patrimoniali |
Gli organismi UE di supporto
- EUROJUST: agenzia UE per la cooperazione giudiziaria penale, sede a L'Aja; coordina le attività delle autorità nazionali;
- EUROPOL: agenzia UE per la cooperazione di polizia, sede a L'Aja;
- EPPO (European Public Prosecutor's Office): Procura Europea, istituita dal Reg. (UE) 2017/1939, operativa dal 1° giugno 2021; competente per i reati lesivi degli interessi finanziari UE (frode IVA, frode comunitaria, riciclaggio);
- EJN (European Judicial Network): Rete Giudiziaria Europea;
- SIS II (Sistema Informativo Schengen): banca dati delle segnalazioni Schengen;
- INTERPOL: cooperazione di polizia mondiale (red notice).
La giurisprudenza rilevante
Corte di Giustizia UE
- Sentenza Melloni, C-399/11 del 26/2/2013: divieto per lo Stato di esecuzione di subordinare la consegna a garanzie superiori a quelle previste dal diritto UE per i processi in absentia;
- Sentenza Aranyosi e Căldăraru, C-404/15 PPU e C-659/15 PPU del 5/4/2016: rifiuto della consegna in caso di rischio reale di trattamenti inumani o degradanti;
- Sentenza Radu, C-396/11 del 29/1/2013: non sussiste obbligo di audizione preventiva dell'interessato prima dell'emissione del MAE;
- Sentenza LM (Celmer), C-216/18 PPU del 25/7/2018: rifiuto della consegna in caso di rischio di violazione del diritto a un giudice indipendente.
Corte di Cassazione italiana
- Cass. SS.UU. 30 gennaio 2014 n. 4614: requisiti del MAE; necessità di sentenza esecutiva o di provvedimento cautelare per il MAE esecutivo;
- Cass. SS.UU. 15 dicembre 2021 (caso Puigdemont, leader indipendentista catalano): condizioni di esecuzione del MAE in caso di rischio di violazione di diritti fondamentali;
- Numerose pronunce su singoli motivi di rifiuto e sulla procedura.
Il ruolo della polizia giudiziaria
Le forze di polizia giudiziaria svolgono un ruolo essenziale nell'esecuzione del MAE:
- Polizia di Stato: tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia (SCIP); gestione SIRENE per il SIS;
- Arma dei Carabinieri: cooperazione internazionale e ricerca latitanti;
- Guardia di Finanza: cooperazione su profili finanziari ed economici;
- Servizio Centrale Operativo (SCO) della Polizia di Stato: ricerca latitanti;
- ROS dei Carabinieri: ricerca di latitanti per reati di terrorismo e criminalità organizzata;
- Polizia Municipale: ruolo limitato (controlli identificativi sul territorio possono portare all'esecuzione di MAE in essere);
- Esecuzione materiale dell'arresto e accompagnamento davanti al Presidente della Corte d'Appello entro 48 ore.
La riforma del 2021 (D.Lgs. 10/2021)
Il D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 10 ha apportato significative modifiche alla L. 69/2005:
- Recepimento della lettera di messa in mora della Commissione UE del 3/12/2020 (11 punti);
- Adeguamento ai principi sanciti dalla giurisprudenza CGUE;
- Riorganizzazione dei motivi di rifiuto (artt. 18 e 18-bis);
- Snellimento procedurale;
- Migliore tutela dei diritti fondamentali della persona;
- Adeguamento agli sviluppi della Decisione quadro 2009/299/GAI (processi in absentia);
- Disciplina delle misure cautelari durante la procedura;
- Riduzione delle competenze del Ministero della Giustizia a favore dell'autorità giudiziaria.
Per gli aspiranti operatori delle forze di polizia e della magistratura — Il MAE è materia ricorrente nei concorsi per Polizia di Stato, Carabinieri, GdF, magistratura ordinaria, avvocatura. Vanno padroneggiati: (i) fonti: Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio UE del 13/6/2002 (avrebbe dovuto essere recepita entro 31/12/2003); L. 22/4/2005 n. 69 attuativa; D.Lgs. 2/2/2021 n. 10 di riforma (in attuazione art. 6 L. 117/2019 Legge delegazione europea 2018, dopo lettera messa in mora Commissione UE 3/12/2020 su 11 punti); Decisione quadro 2009/299/GAI su processi in absentia; (ii) fondamento: principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali (Consiglio di Tampere 1999, "pietra angolare"); artt. 82-86 TFUE; Carta dei Diritti Fondamentali UE (Nizza); (iii) nozione: decisione giudiziaria di uno Stato membro di emissione per arresto e consegna da parte di altro Stato di esecuzione; sostituisce estradizione tra UE; (iv) tipologie: MAE processuale (esercizio azione penale, pena edittale ≥12 mesi massimo) e MAE esecutivo (esecuzione pena, condanna ≥4 mesi residui); (v) doppia incriminazione: 32 categorie di reati dell'art. 8 L. 69/2005 senza necessità di doppia incriminazione, se pena edittale ≥3 anni (terrorismo, traffico stupefacenti/armi, riciclaggio, corruzione, frode, cybercrime, ambientale, omicidio, sequestro, rapina, truffa, racket, contraffazione, falso documenti, traffico veicoli, stupro, incendio, reati Statuto Roma, dirottamento, sabotaggio, ecc.); (vi) autorità giudiziarie: emissione (giudice cautelare per processuale; PM esecuzione per esecutivo); esecuzione Corte d'Appello di residenza/domicilio (in mancanza Roma); (vii) procedura passiva (artt. 9-24): arresto, audizione Presidente Corte App. entro 48h, decisione entro 60gg (prorogabili 30gg), ricorso Cassazione entro 5gg, decisione Cass. 15gg, consegna 10gg, termine max 90gg; (viii) consegna semplificata art. 14 con consenso (decisione 10gg, consegna 10gg); (ix) motivi obbligatori rifiuto art. 18: amnistia, ne bis in idem, minore 14 anni, prescrizione, violazione diritti fondamentali (CEDU, Nizza), persecuzione discriminatoria, trattamenti inumani (Aranyosi e Căldăraru CGUE), ergastolo non rivedibile; (x) motivi facoltativi rifiuto art. 18-bis (D.Lgs. 10/2021): reato in Italia, cittadino italiano/residente 5 anni (scontare in Italia), procedimento in corso; (xi) principio specialità art. 26: divieto procedimento per fatti anteriori diversi; eccezioni (consenso, rinuncia, permanenza 45gg, consenso autorità); (xii) garanzie art. 19: in absentia (Melloni CGUE), ergastolo riesame 20 anni; (xiii) organismi UE: EUROJUST (L'Aja), EUROPOL, EPPO Procura Europea (Reg. UE 2017/1939, 1/6/2021, frodi UE), EJN, SIS II, SIRENE; (xiv) strumenti correlati: OEI Direttiva 2014/41/UE D.Lgs. 108/2017 (prove); estradizione artt. 697 ss. c.p.p. (extra-UE); Decisione quadro 2008/909/GAI (riconoscimento sentenze); Reg. UE 2018/1805 (confisca); (xv) giurisprudenza: CGUE Melloni (2013), Aranyosi e Căldăraru (2016), LM (2018); Cass. SS.UU. 4614/2014, 5/2021 (Puigdemont).
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri il Mandato d'Arresto Europeo, la sua disciplina nella L. 69/2005 e le principali modifiche introdotte dal D.Lgs. 10/2021".
Risposta strutturata: (i) fonte UE: Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 13 giugno 2002 "relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri"; doveva essere recepita entro 31/12/2003; modificata dalla Decisione quadro 2009/299/GAI (processi in absentia); (ii) fonte interna: L. 22 aprile 2005 n. 69 "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI"; modificata in modo profondo dal D.Lgs. 2 febbraio 2021 n. 10 in attuazione art. 6 L. 117/2019 (Legge delegazione europea 2018), dopo lettera messa in mora Commissione UE del 3/12/2020 (art. 258 TFUE) su 11 punti di non conformità; (iii) fondamento: principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie penali (Consiglio di Tampere 1999); artt. 82-86 TFUE; Carta dei Diritti Fondamentali UE (Nizza 2000); fiducia reciproca tra Stati membri; (iv) nozione: decisione giudiziaria emessa da Stato membro di emissione per arresto e consegna da parte di altro Stato di esecuzione, ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena/misura privativa della libertà; sostituisce l'estradizione tra Stati membri UE; (v) tipologie: MAE processuale (pena edittale massima ≥12 mesi) e MAE esecutivo (pena residua ≥4 mesi) ex art. 7 L. 69/2005; (vi) doppia incriminazione: per 32 categorie di reati elencate dall'art. 8 L. 69/2005 si prescinde dalla doppia incriminazione purché pena edittale ≥3 anni nello Stato di emissione (terrorismo, criminalità organizzata, tratta esseri umani, traffico stupefacenti/armi/organi, corruzione, riciclaggio, falsificazione moneta, cybercrime, ambientale, omicidio, sequestro, racket, contraffazione, falso documenti, stupro, dirottamento, Statuto Roma, ecc.); per altri reati doppia incriminazione richiesta; (vii) autorità competenti: emissione (giudice cautelare per MAE processuale, PM per MAE esecutivo); esecuzione Corte d'Appello nel cui distretto la persona ha residenza/dimora/domicilio, altrimenti Corte App. Roma (art. 5 L. 69/2005); Ministero Giustizia ridotto a funzioni trasmissive dopo D.Lgs. 10/2021; (viii) procedura passiva Italia (artt. 9-24): ricezione MAE tramite SIS II/INTERPOL; arresto da PG; audizione Presidente Corte App. entro 48 ore (art. 13); custodia cautelare; decisione Corte App. entro 60 giorni dall'arresto (prorogabili di 30); ricorso Cassazione entro 5 giorni, decisione Cass. entro 15 giorni; consegna entro 10 giorni dalla decisione definitiva; termine massimo 90 giorni; (ix) consenso e consegna semplificata art. 14: decisione 10 giorni dal consenso, consegna 10 giorni; consenso irrevocabile con difensore; possibile rinuncia al principio di specialità; (x) motivi obbligatori di rifiuto art. 18 L. 69/2005: amnistia con giurisdizione italiana, ne bis in idem, minore 14 anni, prescrizione, violazione diritti fondamentali (CEDU, Carta Nizza, Costituzione), persecuzione per ragioni di razza/religione/sesso/nazionalità/lingua/opinioni politiche, rischio trattamenti inumani o degradanti (CGUE Aranyosi e Căldăraru 2016), ergastolo non rivedibile, reato politico, malattie gravi; (xi) motivi facoltativi di rifiuto art. 18-bis (D.Lgs. 10/2021): reato commesso in Italia, reato fuori Stato emissione non perseguibile in Italia, cittadino italiano o residente stabilmente da almeno 5 anni (esecuzione pena in Italia con riconoscimento sentenza estera), procedimento in corso in Italia per stessi fatti, già giudicato in Stato non UE, amnistia/indulto/grazia; (xii) principio di specialità art. 26 L. 69/2005: divieto procedimento, condanna o privazione libertà per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli per cui è stata consegnata; divieto consegna a Stato terzo o successivo MAE per fatti anteriori; eccezioni (consenso, rinuncia, permanenza 45 giorni dopo liberazione, reati con pena pecuniaria, consenso autorità giudiziaria); (xiii) garanzie art. 19: processi in absentia (Decisione quadro 2009/299/GAI; CGUE Melloni 2013); ergastolo riesame entro 20 anni; rinvio per esecuzione in Italia per cittadini/residenti; (xiv) organismi UE: EUROJUST (L'Aja, cooperazione giudiziaria penale), EUROPOL (L'Aja, cooperazione polizia), EPPO Procura Europea (Reg. UE 2017/1939, operativa dal 1/6/2021, interessi finanziari UE), EJN Rete Giudiziaria Europea, SIS II (Reg. UE 2018/1862) Sistema Informativo Schengen, SIRENE, INTERPOL; (xv) strumenti correlati: OEI Ordine Europeo di Indagine (Direttiva 2014/41/UE, D.Lgs. 108/2017); estradizione artt. 697 ss. c.p.p. (Stati extra-UE, Conv. Parigi 1957); riconoscimento sentenze penali estere (Decisione quadro 2008/909/GAI, D.Lgs. 161/2010); ordine di protezione europeo (Direttiva 2011/99/UE, D.Lgs. 9/2015); sequestro e confisca (Reg. UE 2018/1805); (xvi) giurisprudenza CGUE: Melloni C-399/11 (2013, in absentia), Aranyosi e Căldăraru C-404/15 e C-659/15 (2016, trattamenti inumani), Radu C-396/11 (2013), LM-Celmer C-216/18 (2018, indipendenza giudice), Grande Sezione C-305/22 del 4/9/2025 (necessario consenso Stato emissione e trasmissione sentenza + certificato ex DQ 2008/909 prima di rifiutare consegna e prendere in carico esecuzione pena); (xvii) giurisprudenza italiana: Cass. SS.UU. 4614/2014 (requisiti MAE); Cass. SS.UU. 5/2021 (caso Puigdemont); Cass. SS.UU. 11447/2025 (rescissione del giudicato per persona consegnata in esecuzione MAE: il termine di 30 giorni decorre dalla consegna del condannato, non dalla conoscenza della sentenza tramite il MAE).
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