La tutela penale degli animali nell'ordinamento italiano ha conosciuto un'evoluzione lenta ma progressiva. Per gran parte del Novecento, la materia era affidata esclusivamente all'art. 727 c.p. (Maltrattamento di animali), che configurava una contravvenzione di scarsa efficacia repressiva. La Legge 20 luglio 2004 n. 189 ("Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate") ha rappresentato la prima svolta sistematica, introducendo nel codice penale il nuovo Titolo IX-bis del Libro II ("Dei delitti contro il sentimento per gli animali") e gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-sexies. Successivi inasprimenti sono stati operati dalla L. 4 novembre 2012 n. 201 (ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo nel 1987). Una svolta di rango costituzionale è arrivata con la L. Cost. 11/2/2022 n. 1, che ha riformato l'art. 9 Cost. introducendo la tutela degli animali tra i compiti della Repubblica. Su questo terreno si innesta la L. 6/6/2025 n. 82, che chiude un percorso pluridecennale e impone un cambio di paradigma: gli animali non sono più tutelati come oggetto del sentimento umano, ma in quanto esseri viventi senzienti meritevoli di protezione diretta.

Il quadro normativo di riferimento

La nuova rubrica del Titolo IX-bis c.p.

Periodo Rubrica del Titolo IX-bis Libro II c.p. Bene giuridico tutelato
2004 — 2025 "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" (introdotto dalla L. 189/2004) Sentimento di pietà dell'uomo verso gli animali
Dal 1° luglio 2025 "Dei delitti contro gli animali" (L. 82/2025, art. 1) L'animale come essere senziente, direttamente tutelato

L'uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)

Fattispecie base

Ipotesi aggravata (nuovo c. 2, introdotto dalla L. 82/2025)

Il maltrattamento (art. 544-ter c.p.)

Giurisprudenza chiave

Gli spettacoli e manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)

I combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)

Fattispecie base

Estensione della pena ai partecipanti

Le nuove circostanze aggravanti (art. 544-septies c.p., introdotto dalla L. 82/2025)

Il nuovo art. 544-septies c.p., introdotto dall'art. 4 della L. 82/2025, prevede un'aggravante ad effetto comune (aumento della pena fino a un terzo) per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p.:

Lettera Circostanza aggravante
a) Fatti commessi alla presenza di minori
b) Fatti commessi nei confronti di più animali
c) L'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso (cd. "social cruelty")

La confisca e l'affidamento degli animali (art. 544-sexies c.p. e art. 260-bis c.p.p.)

Confisca obbligatoria (art. 544-sexies c.p.)

Affido definitivo dell'animale (nuovo art. 260-bis c.p.p.)

L'abbandono di animali (art. 727 c.p.) e il danneggiamento (art. 638 c.p.)

Art. 727 c.p. (Abbandono di animali)

Art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)

Il traffico illecito di animali da compagnia (L. 201/2010, modificata dalla L. 82/2025)

La responsabilità degli enti (nuovo art. 25-undevicies D.Lgs. 231/2001)

Le cause di esclusione del reato (art. 19-ter Disp. Coord. c.p.)

L'art. 19-ter delle Disposizioni di Coordinamento e Transitorie del codice penale, introdotto dalla L. 189/2004, prevede che le disposizioni del Titolo IX-bis non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di:

Cass. pen. n. 7529/2023 ha chiarito che la locuzione "senza necessità" dell'art. 544-bis non si identifica con la mera violazione della normativa sulla caccia (per evitare duplicazione sanzionatoria).

I profili operativi per la Polizia Municipale e le forze dell'ordine

Per gli aspiranti operatori della Polizia Municipale, Carabinieri Forestali, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Guardia di Finanza, ASL Servizio Veterinario, Magistratura, Avvocatura, dipendenti pubblici dei Comuni con funzioni di vigilanza animale — La disciplina dei reati contro gli animali è materia ricorrente nei concorsi pubblici di area giuridica, ambientale e di Polizia Locale. Vanno padroneggiati: (i) fonte principale di riforma: L. 6 giugno 2025 n. 82 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali", pubblicata in GU n. 137 del 16/6/2025, vigore 1° luglio 2025; 15 articoli; origine ddl C. 30 On. Brambilla; (ii) storia normativa: L. 20/7/2004 n. 189 (introduzione Titolo IX-bis nel c.p. e artt. 544-bis ss.); L. 4/11/2012 n. 201 (ratifica Convenzione europea Strasburgo, inasprimenti); L. Cost. 11/2/2022 n. 1 (modifica art. 9 Cost. - tutela animali tra compiti Repubblica); (iii) cambiamento sistematico fondamentale: la rubrica del Titolo IX-bis del Libro II c.p. passa da "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" a "Dei delitti contro gli animali"; bene giuridico tutelato non più il sentimento umano ma direttamente gli animali quali esseri senzienti; (iv) artt. 544-bis - 544-septies c.p.: art. 544-bis (Uccisione di animali) reclusione 6 mesi-3 anni + multa 5.000-30.000 € (prima 4 mesi-2 anni senza multa); nuovo c. 2: se sevizie o sofferenze prolungate, reclusione 1-4 anni + multa 10.000-60.000 €; art. 544-ter (Maltrattamento) pena congiunta reclusione 6 mesi-2 anni + multa 5.000-30.000 € (prima alternativa 3-18 mesi o multa); aggravante 1/2 morte; art. 544-quater (Spettacoli/manifestazioni vietati) multa 15.000-30.000 € (inasprita); art. 544-quinquies (Combattimenti animali) reclusione 2-4 anni (prima 1-3 anni) + multa 50.000-160.000 €; estensione pena a chi partecipa a qualsiasi titolo; art. 544-sexies (Confisca obbligatoria): nuovo ultimo comma divieto abbattimento/alienazione durante indagini/dibattimento fino sentenza definitiva; nuovo art. 544-septies (Circostanze aggravanti) aumento pena fino 1/3: a) presenza minori; b) più animali; c) diffusione tramite strumenti informatici/telematici di immagini, video o altre rappresentazioni; aggravante applicabile anche all'art. 638; (v) artt. 638 e 727 c.p.: art. 638 (Uccisione o danneggiamento animali altrui) reato contro il patrimonio, querela; art. 727 (Abbandono di animali) contravvenzione, arresto fino 1 anno o ammenda 5.000-10.000 € (prima 1.000-10.000); ravvedimento operoso per chi provvede spontaneamente a microchip/anagrafe; (vi) modifiche al c.p.p.: nuovo art. 260-bis "Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca" - per artt. 544-bis ss. c.p. e art. 4 L. 201/2010 - affido a enti/associazioni riconosciute o privati idonei previa cauzione documentata; decreto titolo per variazioni anagrafiche, estensione a cuccioli nati; (vii) D.Lgs. 231/2001: nuovo art. 25-undevicies "Delitti contro gli animali" - sanzione pecuniaria fino 500 quote; sanzioni interdittive ex art. 9 c. 2 D.Lgs. 231/2001 (condanna/patteggiamento/decreto penale); applicabile per artt. 544-bis, ter, quater, quinquies, 638 c.p.; rilevante per allevamenti commerciali, pet-shop, circhi, manifestazioni equestri; (viii) L. 4/11/2010 n. 201: art. 4 (Traffico illecito animali da compagnia) reclusione 4-18 mesi + multa 6.000-30.000 € (prima 3 mesi-1 anno + 3.000-15.000); art. 5 aumento sanzioni amministrative per introduzione illecita; (ix) art. 19-ter Disp. Coord. c.p.: cause di esclusione - caccia (L. 157/1992), pesca, allevamento, trasporto (Reg. CE 1/2005), macellazione (Reg. UE 1099/2009 + D.Lgs. 193/2007), sperimentazione scientifica (D.Lgs. 26/2014 attuazione Dir. 2010/63/UE), giardini zoologici (D.Lgs. 73/2005), manifestazioni storico-culturali autorizzate; Cass. pen. 7529/2023: "senza necessità" non coincide con violazione norme caccia (no duplicazione sanzionatoria); (x) giurisprudenza chiave: Cass. pen. 20195/2025 (necessità lesioni effettive con apprezzabile diminuzione integrità); Cass. pen. 23257/2024 (dolo specifico per crudeltà, dolo generico/eventuale per "senza necessità"); Cass. pen. 5979/2013 (comportamenti insopportabili = incompatibili con etologia); Cass. pen. 29543/2011 (anche condotta omissiva); (xi) fondamento costituzionale: L. Cost. 11/2/2022 n. 1, art. 9 Cost. modificato: "la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"; (xii) autorità competenti: Polizia Municipale/Polizia Locale (anagrafe canina, randagismo, art. 727 c.p., PG); Carabinieri Forestali (CC tutela ambiente, agroalimentare, CITES); Polizia Provinciale (venatoria); Guardia di Finanza (traffico illecito); Polizia di Stato; Servizio Veterinario ASL (profilassi, ispezioni, sequestri sanitari); Procura della Repubblica (titolarità indagini); associazioni animaliste riconosciute (ENPA, LAV, OIPA, AIDAA - costituzione parte civile e affido animali); (xiii) coordinamento normativo: L. 20/7/2004 n. 189 (introduzione reati); L. 14/8/1991 n. 281 (legge quadro animali affezione e randagismo); L. 11/2/1992 n. 157 (caccia fauna selvatica omeoterma); D.Lgs. 4/3/2014 n. 26 (sperimentazione, Dir. 2010/63/UE); D.Lgs. 6/11/2007 n. 193 (controlli prodotti origine animale); D.P.C.M. 28/2/2003 (anagrafe canina); Reg. (CE) 1/2005 (trasporto); Reg. (UE) 1099/2009 (abbattimento); Reg. (UE) 576/2013 e 577/2013 (movimenti non commerciali animali da compagnia).

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina dei reati contro gli animali alla luce della riforma operata dalla Legge 82/2025".

Risposta strutturata: (i) fonte principale: Legge 6 giugno 2025 n. 82 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025; composta da 15 articoli; origina dal disegno di legge C. 30 dell'On. Brambilla, ampiamente modificato in Commissione; (ii) storia normativa: l'introduzione dei reati contro gli animali nel codice penale è opera della L. 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali", che ha inserito il Titolo IX-bis del Libro II del c.p. e gli artt. 544-bis - 544-sexies; successivi inasprimenti con la L. 4/11/2012 n. 201; svolta costituzionale con la L. Cost. 11 febbraio 2022 n. 1 che ha modificato l'art. 9 della Costituzione introducendo la tutela degli animali tra i compiti della Repubblica; (iii) cambiamento sistematico: la rubrica del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale è stata modificata da "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" a "Dei delitti contro gli animali"; bene giuridico tutelato non più il sentimento umano nei confronti degli animali, ma direttamente gli animali in quanto esseri senzienti; (iv) articoli del codice penale modificati: art. 544-bis (Uccisione di animali): chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 5.000 a 30.000 € (prima della riforma: da 4 mesi a 2 anni, senza multa); nuovo secondo comma per i fatti commessi adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, reclusione da 1 a 4 anni e multa da 10.000 a 60.000 €; art. 544-ter (Maltrattamento): chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione, sottopone a sevizie, impone comportamenti, fatiche o lavori insopportabili, somministra sostanze stupefacenti o vietate, sottopone a trattamenti dannosi, ora con pena congiunta della reclusione da 6 mesi a 2 anni e della multa da 5.000 a 30.000 € (prima alternativa: 3-18 mesi o multa); aggravante della morte (pena aumentata della metà); art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati): chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali, multa inasprita da 15.000 a 30.000 €; art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali): chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate, reclusione da 2 a 4 anni (prima da 1 a 3 anni) e multa da 50.000 a 160.000 €; estensione delle pene a chiunque vi partecipa a qualsiasi titolo; art. 544-sexies (Confisca obbligatoria): confisca degli animali oggetto del reato e nuovo ultimo comma con divieto di abbattimento o di alienazione a terzi degli animali durante le indagini o il dibattimento fino alla sentenza definitiva; nuovo art. 544-septies (Circostanze aggravanti): pena aumentata fino a un terzo (aggravante ad effetto comune) per i delitti di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p. nei seguenti casi: a) fatti commessi alla presenza di minori; b) fatti commessi nei confronti di più animali; c) diffusione, attraverso strumenti informatici o telematici, di immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso (cd. "social cruelty"); (v) altre disposizioni del codice penale: art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui): reato contro il patrimonio, procedibilità a querela della persona offesa, applicabile l'aggravante dell'art. 544-septies; art. 727 (Abbandono di animali): contravvenzione, arresto fino a 1 anno o ammenda da 5.000 a 10.000 € (prima da 1.000 a 10.000 €); previsto il ravvedimento operoso per chi spontaneamente provveda agli obblighi identificativi (microchip, anagrafe canina); (vi) modifiche al codice di procedura penale: nuovo art. 260-bis c.p.p. "Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca", in base al quale, per i reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies c.p. e all'art. 4 della L. 201/2010, l'autorità giudiziaria può disporre l'affido definitivo dell'animale a enti od associazioni riconosciute per la tutela degli animali o a privati con dimostrata competenza, previa cauzione documentata; il decreto di affidamento è titolo per le variazioni anagrafiche e si estende anche a eventuali cuccioli nati nel periodo; (vii) responsabilità degli enti: nuovo art. 25-undevicies "Delitti contro gli animali" introdotto nel D.Lgs. 231/2001; sanzione pecuniaria fino a 500 quote; sanzioni interdittive ex art. 9 c. 2 del decreto in caso di condanna, patteggiamento o decreto penale; (viii) L. 4/11/2010 n. 201: la legge sul traffico illecito di animali da compagnia è stata modificata con pene aumentate - art. 4 reclusione da 4 a 18 mesi + multa da 6.000 a 30.000 € (prima 3 mesi-1 anno + 3.000-15.000); art. 5 aumento delle sanzioni amministrative; (ix) cause di esclusione del reato: l'art. 19-ter delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, introdotto dalla L. 189/2004, esclude l'applicabilità del Titolo IX-bis per le attività di caccia (L. 157/1992), pesca (D.Lgs. 4/2012), allevamento, trasporto (Reg. CE 1/2005), macellazione (Reg. UE 1099/2009 + D.Lgs. 193/2007), sperimentazione scientifica (D.Lgs. 26/2014, attuativo della Dir. 2010/63/UE), giardini zoologici (D.Lgs. 73/2005, attuativo della Dir. 1999/22/CE) e manifestazioni storico-culturali autorizzate; (x) profili operativi: Polizia Municipale/Polizia Locale vigilanza sull'anagrafe canina e sull'obbligo di microchip (L. 14/8/1991 n. 281), controlli su randagismo e abbandono, coordinamento con canili e servizio veterinario ASL, atti di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali; Carabinieri Forestali per i reati ambientali e contro la fauna selvatica (CITES); Polizia Provinciale per la vigilanza venatoria e ittica; Guardia di Finanza per il traffico illecito; Servizio Veterinario delle ASL per ispezioni, profilassi e sequestri sanitari; Procura della Repubblica per la titolarità delle indagini; associazioni animaliste riconosciute (ENPA, LAV, OIPA, AIDAA) legittimate alla costituzione di parte civile e all'affido degli animali ex art. 260-bis c.p.p.

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