La tutela penale degli animali nell'ordinamento italiano ha conosciuto un'evoluzione lenta ma progressiva. Per gran parte del Novecento, la materia era affidata esclusivamente all'art. 727 c.p. (Maltrattamento di animali), che configurava una contravvenzione di scarsa efficacia repressiva. La Legge 20 luglio 2004 n. 189 ("Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate") ha rappresentato la prima svolta sistematica, introducendo nel codice penale il nuovo Titolo IX-bis del Libro II ("Dei delitti contro il sentimento per gli animali") e gli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 544-sexies. Successivi inasprimenti sono stati operati dalla L. 4 novembre 2012 n. 201 (ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia firmata a Strasburgo nel 1987). Una svolta di rango costituzionale è arrivata con la L. Cost. 11/2/2022 n. 1, che ha riformato l'art. 9 Cost. introducendo la tutela degli animali tra i compiti della Repubblica. Su questo terreno si innesta la L. 6/6/2025 n. 82, che chiude un percorso pluridecennale e impone un cambio di paradigma: gli animali non sono più tutelati come oggetto del sentimento umano, ma in quanto esseri viventi senzienti meritevoli di protezione diretta.
Il quadro normativo di riferimento
- Costituzione, art. 9 (come modificato dalla L. Cost. 11/2/2022 n. 1): "la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali";
- Codice penale, Titolo IX-bis Libro II "Dei delitti contro gli animali" (artt. 544-bis - 544-septies); art. 638 (uccisione o danneggiamento di animali altrui); art. 727 (abbandono di animali);
- L. 20 luglio 2004 n. 189 — Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali (introduzione Titolo IX-bis nel c.p.);
- L. 4 novembre 2012 n. 201 — Ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (Strasburgo, 13/11/1987) e modifiche al c.p.;
- L. Costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 — Modifiche all'art. 9 Cost. (introduzione tutela animali);
- L. 6 giugno 2025 n. 82 — Riforma organica reati contro gli animali (oggetto della guida);
- L. 4 novembre 2010 n. 201 — Disposizioni concernenti la ratifica della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia e norme di adeguamento (cd. anagrafe canina e traffico illecito);
- L. 14 agosto 1991 n. 281 — Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo;
- L. 11 febbraio 1992 n. 157 — Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;
- D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 26 — Attuazione Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici;
- D.Lgs. 6 novembre 2007 n. 193 — Attuazione Direttiva 2004/41/CE sui controlli sui prodotti alimentari di origine animale;
- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 — Responsabilità amministrativa degli enti (con nuovo art. 25-undevicies);
- D.P.C.M. 28 febbraio 2003 — Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia (anagrafe canina);
- Regolamento (CE) n. 1/2005 del 22/12/2004 — Protezione degli animali durante il trasporto;
- Regolamento (UE) n. 1099/2009 del 24/9/2009 — Protezione degli animali durante l'abbattimento;
- Art. 19-ter Disp. Coord. e Trans. al c.p. — Cause di esclusione del reato (caccia, pesca, allevamento, trasporto, macellazione, sperimentazione scientifica, giardini zoologici, ecc.).
La nuova rubrica del Titolo IX-bis c.p.
| Periodo | Rubrica del Titolo IX-bis Libro II c.p. | Bene giuridico tutelato |
|---|---|---|
| 2004 — 2025 | "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" (introdotto dalla L. 189/2004) | Sentimento di pietà dell'uomo verso gli animali |
| Dal 1° luglio 2025 | "Dei delitti contro gli animali" (L. 82/2025, art. 1) | L'animale come essere senziente, direttamente tutelato |
L'uccisione di animali (art. 544-bis c.p.)
Fattispecie base
- Condotta: chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale;
- Pena: reclusione da 6 mesi a 3 anni (prima della riforma 2025: da 4 mesi a 2 anni);
- Elemento soggettivo: dolo specifico (per crudeltà) o dolo generico/eventuale (senza necessità);
- Reato di evento: è necessaria la morte effettiva dell'animale;
- La condotta può essere commissiva od omissiva (Cass. pen. n. 29543/2011);
- Distinzione dal maltrattamento (art. 544-ter): nell'art. 544-bis l'agente vuole (anche solo eventualmente) cagionare la morte; nel maltrattamento basta la lesione.
Ipotesi aggravata (nuovo c. 2, introdotto dalla L. 82/2025)
- Condotta: uccisione commessa adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale;
- Pena: reclusione da 1 a 4 anni e multa da 10.000 a 60.000 €;
- Si tratta di un'aggravante ad effetto autonomo (con pena specifica).
Il maltrattamento (art. 544-ter c.p.)
- Condotta tipica: chiunque, per crudeltà o senza necessità:
- Cagiona una lesione a un animale;
- Lo sottopone a sevizie;
- Gli impone comportamenti, fatiche o lavori insopportabili per le caratteristiche etologiche;
- Somministra sostanze stupefacenti o vietate;
- Lo sottopone a trattamenti dannosi per la salute;
- Pena post L. 82/2025: reclusione da 6 mesi a 2 anni e multa da 5.000 a 30.000 € (pena congiunta, non più alternativa);
- Aggravante: se dai fatti deriva la morte dell'animale, la pena è aumentata della metà (ma se la morte è voluta si configura l'art. 544-bis).
Giurisprudenza chiave
- Cass. pen. n. 20195/2025: per la configurazione del reato sono necessarie lesioni che comportino una apprezzabile diminuzione dell'integrità dell'animale, dirette conseguenze della condotta;
- Cass. pen. n. 23257/2024: dolo specifico per le condotte realizzate con crudeltà; dolo generico (anche eventuale) per le condotte senza necessità;
- Cass. pen. n. 5979/2013: i "comportamenti insopportabili" sono quelli incompatibili con il comportamento proprio della specie di riferimento.
Gli spettacoli e manifestazioni vietati (art. 544-quater c.p.)
- Condotta: chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie o strazio per gli animali (esclusi i casi consentiti dalla legge);
- Pena post L. 82/2025: reclusione da 4 mesi a 2 anni e multa da 15.000 a 30.000 € (pena pecuniaria inasprita);
- Si estende a chi vi partecipa o vi presta opera.
I combattimenti tra animali (art. 544-quinquies c.p.)
Fattispecie base
- Condotta: chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possano metterne in pericolo l'integrità fisica;
- Pena post L. 82/2025: reclusione da 2 a 4 anni (in luogo della precedente reclusione da 1 a 3 anni) e multa da 50.000 a 160.000 €;
Estensione della pena ai partecipanti
- La pena è estesa, oltre che ai proprietari/detentori consenzienti, a chiunque partecipa a qualsiasi titolo ai combattimenti o alle competizioni;
- Comprende: scommesse, riprese video, presenza come spettatore;
- Aggravante per riprese audiovisive a fini di diffusione.
Le nuove circostanze aggravanti (art. 544-septies c.p., introdotto dalla L. 82/2025)
Il nuovo art. 544-septies c.p., introdotto dall'art. 4 della L. 82/2025, prevede un'aggravante ad effetto comune (aumento della pena fino a un terzo) per i delitti previsti dagli articoli 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p.:
| Lettera | Circostanza aggravante |
|---|---|
| a) | Fatti commessi alla presenza di minori |
| b) | Fatti commessi nei confronti di più animali |
| c) | L'autore diffonde, attraverso strumenti informatici o telematici, immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso (cd. "social cruelty") |
La confisca e l'affidamento degli animali (art. 544-sexies c.p. e art. 260-bis c.p.p.)
Confisca obbligatoria (art. 544-sexies c.p.)
- Confisca obbligatoria degli animali oggetto del reato (introdotta dalla L. 189/2004);
- Nuovo ultimo comma (L. 82/2025, art. 7): divieto di abbattimento o di alienazione a terzi degli animali nel corso delle indagini o durante il dibattimento, fino alla sentenza definitiva;
- Si applica anche in assenza di sequestro formale.
Affido definitivo dell'animale (nuovo art. 260-bis c.p.p.)
- Art. 260-bis c.p.p. introdotto dalla L. 82/2025;
- Per i reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies c.p. e all'art. 4 della L. 201/2010, l'autorità giudiziaria può disporre l'affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca:
- A enti od associazioni riconosciute per la tutela degli animali;
- A privati con dimostrata competenza e idoneità;
- Previa cauzione documentata;
- Il decreto di affidamento è titolo per le variazioni anagrafiche degli animali affidati e si estende anche a eventuali cuccioli nati.
L'abbandono di animali (art. 727 c.p.) e il danneggiamento (art. 638 c.p.)
Art. 727 c.p. (Abbandono di animali)
- Contravvenzione (non delitto);
- Condotta: chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività; detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura o produca gravi sofferenze;
- Pena post L. 82/2025: arresto fino a 1 anno o ammenda da 5.000 a 10.000 € (prima: 1.000-10.000 €);
- Ravvedimento operoso: la legge ha previsto l'esenzione da sanzione per il proprietario che provvede spontaneamente agli obblighi identificativi (microchip, registrazione SINAC/anagrafe canina).
Art. 638 c.p. (Uccisione o danneggiamento di animali altrui)
- Reato contro il patrimonio (animale come bene altrui);
- Pena post L. 82/2025: reclusione fino a 1 anno o multa fino a 1.000 € (norma riformulata);
- Procedibilità a querela della persona offesa;
- Applicabile l'aggravante dell'art. 544-septies c.p.
Il traffico illecito di animali da compagnia (L. 201/2010, modificata dalla L. 82/2025)
- Art. 4 L. 4/11/2010 n. 201 ("Traffico illecito di animali da compagnia");
- Condotta: chiunque introduce nel territorio nazionale animali da compagnia in violazione delle norme sanitarie e zootecniche;
- Pena post L. 82/2025: reclusione da 4 a 18 mesi e multa da 6.000 a 30.000 € (prima della riforma: reclusione da 3 mesi a 1 anno + multa 3.000-15.000 €);
- Art. 5 L. 201/2010: sanzioni amministrative aumentate per l'introduzione illecita;
- Coordinamento con i Regolamenti UE 576/2013 e 577/2013 sui movimenti non commerciali degli animali da compagnia.
La responsabilità degli enti (nuovo art. 25-undevicies D.Lgs. 231/2001)
- Nuovo art. 25-undevicies "Delitti contro gli animali", introdotto dalla L. 82/2025 nel D.Lgs. 8/6/2001 n. 231;
- In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p., all'ente si applica:
- Sanzione pecuniaria fino a 500 quote;
- In caso di condanna o pena patteggiata o decreto penale: sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c. 2 D.Lgs. 231/2001 (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione/revoca di autorizzazioni, ecc.);
- Particolare rilevanza per: allevamenti commerciali, pet-shop, circhi, manifestazioni equestri, centri di addestramento.
Le cause di esclusione del reato (art. 19-ter Disp. Coord. c.p.)
L'art. 19-ter delle Disposizioni di Coordinamento e Transitorie del codice penale, introdotto dalla L. 189/2004, prevede che le disposizioni del Titolo IX-bis non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di:
- Caccia (L. 11/2/1992 n. 157);
- Pesca (L. 14/7/1965 n. 963 e D.Lgs. 9/1/2012 n. 4);
- Allevamento (norme di settore);
- Trasporto di animali (Reg. CE 1/2005);
- Macellazione (Reg. UE 1099/2009; D.Lgs. 193/2007);
- Sperimentazione scientifica (D.Lgs. 26/2014);
- Giardini zoologici (D.Lgs. 21/3/2005 n. 73 attuazione Dir. 1999/22/CE);
- Manifestazioni storico-culturali autorizzate;
- Altre attività disciplinate da leggi speciali.
Cass. pen. n. 7529/2023 ha chiarito che la locuzione "senza necessità" dell'art. 544-bis non si identifica con la mera violazione della normativa sulla caccia (per evitare duplicazione sanzionatoria).
I profili operativi per la Polizia Municipale e le forze dell'ordine
- Polizia Municipale (Polizia Locale):
- Vigilanza sull'anagrafe canina e sull'obbligo di microchip (L. 281/1991);
- Controlli su randagismo e maltrattamenti sul territorio comunale;
- Coordinamento con i canili e rifugi comunali e con il servizio veterinario ASL;
- Vigilanza sull'abbandono di animali (art. 727 c.p.);
- Notifica di provvedimenti dell'A.G.;
- Atti di Polizia Giudiziaria per i reati contro gli animali;
- Carabinieri Forestali (CC Tutela Forestale, Ambientale, Agroalimentare):
- Reati ambientali e contro la fauna selvatica;
- Convenzione CITES (commercio internazionale specie protette);
- Sperimentazione animale;
- Polizia Provinciale: vigilanza venatoria e ittica;
- Guardia di Finanza: contrasto al traffico illecito di animali (L. 201/2010);
- Polizia di Stato: PG generale e indagini complesse;
- Servizio Veterinario delle ASL: profilassi, ispezioni, sequestri sanitari;
- Procura della Repubblica: titolarità delle indagini per i delitti contro gli animali;
- Associazioni animaliste riconosciute (ENPA, LAV, OIPA, AIDAA): legittimate a costituirsi parte civile e a ricevere animali in affido (art. 260-bis c.p.p.).
Per gli aspiranti operatori della Polizia Municipale, Carabinieri Forestali, Polizia di Stato, Polizia Provinciale, Guardia di Finanza, ASL Servizio Veterinario, Magistratura, Avvocatura, dipendenti pubblici dei Comuni con funzioni di vigilanza animale — La disciplina dei reati contro gli animali è materia ricorrente nei concorsi pubblici di area giuridica, ambientale e di Polizia Locale. Vanno padroneggiati: (i) fonte principale di riforma: L. 6 giugno 2025 n. 82 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali", pubblicata in GU n. 137 del 16/6/2025, vigore 1° luglio 2025; 15 articoli; origine ddl C. 30 On. Brambilla; (ii) storia normativa: L. 20/7/2004 n. 189 (introduzione Titolo IX-bis nel c.p. e artt. 544-bis ss.); L. 4/11/2012 n. 201 (ratifica Convenzione europea Strasburgo, inasprimenti); L. Cost. 11/2/2022 n. 1 (modifica art. 9 Cost. - tutela animali tra compiti Repubblica); (iii) cambiamento sistematico fondamentale: la rubrica del Titolo IX-bis del Libro II c.p. passa da "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" a "Dei delitti contro gli animali"; bene giuridico tutelato non più il sentimento umano ma direttamente gli animali quali esseri senzienti; (iv) artt. 544-bis - 544-septies c.p.: art. 544-bis (Uccisione di animali) reclusione 6 mesi-3 anni + multa 5.000-30.000 € (prima 4 mesi-2 anni senza multa); nuovo c. 2: se sevizie o sofferenze prolungate, reclusione 1-4 anni + multa 10.000-60.000 €; art. 544-ter (Maltrattamento) pena congiunta reclusione 6 mesi-2 anni + multa 5.000-30.000 € (prima alternativa 3-18 mesi o multa); aggravante 1/2 morte; art. 544-quater (Spettacoli/manifestazioni vietati) multa 15.000-30.000 € (inasprita); art. 544-quinquies (Combattimenti animali) reclusione 2-4 anni (prima 1-3 anni) + multa 50.000-160.000 €; estensione pena a chi partecipa a qualsiasi titolo; art. 544-sexies (Confisca obbligatoria): nuovo ultimo comma divieto abbattimento/alienazione durante indagini/dibattimento fino sentenza definitiva; nuovo art. 544-septies (Circostanze aggravanti) aumento pena fino 1/3: a) presenza minori; b) più animali; c) diffusione tramite strumenti informatici/telematici di immagini, video o altre rappresentazioni; aggravante applicabile anche all'art. 638; (v) artt. 638 e 727 c.p.: art. 638 (Uccisione o danneggiamento animali altrui) reato contro il patrimonio, querela; art. 727 (Abbandono di animali) contravvenzione, arresto fino 1 anno o ammenda 5.000-10.000 € (prima 1.000-10.000); ravvedimento operoso per chi provvede spontaneamente a microchip/anagrafe; (vi) modifiche al c.p.p.: nuovo art. 260-bis "Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca" - per artt. 544-bis ss. c.p. e art. 4 L. 201/2010 - affido a enti/associazioni riconosciute o privati idonei previa cauzione documentata; decreto titolo per variazioni anagrafiche, estensione a cuccioli nati; (vii) D.Lgs. 231/2001: nuovo art. 25-undevicies "Delitti contro gli animali" - sanzione pecuniaria fino 500 quote; sanzioni interdittive ex art. 9 c. 2 D.Lgs. 231/2001 (condanna/patteggiamento/decreto penale); applicabile per artt. 544-bis, ter, quater, quinquies, 638 c.p.; rilevante per allevamenti commerciali, pet-shop, circhi, manifestazioni equestri; (viii) L. 4/11/2010 n. 201: art. 4 (Traffico illecito animali da compagnia) reclusione 4-18 mesi + multa 6.000-30.000 € (prima 3 mesi-1 anno + 3.000-15.000); art. 5 aumento sanzioni amministrative per introduzione illecita; (ix) art. 19-ter Disp. Coord. c.p.: cause di esclusione - caccia (L. 157/1992), pesca, allevamento, trasporto (Reg. CE 1/2005), macellazione (Reg. UE 1099/2009 + D.Lgs. 193/2007), sperimentazione scientifica (D.Lgs. 26/2014 attuazione Dir. 2010/63/UE), giardini zoologici (D.Lgs. 73/2005), manifestazioni storico-culturali autorizzate; Cass. pen. 7529/2023: "senza necessità" non coincide con violazione norme caccia (no duplicazione sanzionatoria); (x) giurisprudenza chiave: Cass. pen. 20195/2025 (necessità lesioni effettive con apprezzabile diminuzione integrità); Cass. pen. 23257/2024 (dolo specifico per crudeltà, dolo generico/eventuale per "senza necessità"); Cass. pen. 5979/2013 (comportamenti insopportabili = incompatibili con etologia); Cass. pen. 29543/2011 (anche condotta omissiva); (xi) fondamento costituzionale: L. Cost. 11/2/2022 n. 1, art. 9 Cost. modificato: "la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"; (xii) autorità competenti: Polizia Municipale/Polizia Locale (anagrafe canina, randagismo, art. 727 c.p., PG); Carabinieri Forestali (CC tutela ambiente, agroalimentare, CITES); Polizia Provinciale (venatoria); Guardia di Finanza (traffico illecito); Polizia di Stato; Servizio Veterinario ASL (profilassi, ispezioni, sequestri sanitari); Procura della Repubblica (titolarità indagini); associazioni animaliste riconosciute (ENPA, LAV, OIPA, AIDAA - costituzione parte civile e affido animali); (xiii) coordinamento normativo: L. 20/7/2004 n. 189 (introduzione reati); L. 14/8/1991 n. 281 (legge quadro animali affezione e randagismo); L. 11/2/1992 n. 157 (caccia fauna selvatica omeoterma); D.Lgs. 4/3/2014 n. 26 (sperimentazione, Dir. 2010/63/UE); D.Lgs. 6/11/2007 n. 193 (controlli prodotti origine animale); D.P.C.M. 28/2/2003 (anagrafe canina); Reg. (CE) 1/2005 (trasporto); Reg. (UE) 1099/2009 (abbattimento); Reg. (UE) 576/2013 e 577/2013 (movimenti non commerciali animali da compagnia).
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina dei reati contro gli animali alla luce della riforma operata dalla Legge 82/2025".
Risposta strutturata: (i) fonte principale: Legge 6 giugno 2025 n. 82 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 137 del 16 giugno 2025, in vigore dal 1° luglio 2025; composta da 15 articoli; origina dal disegno di legge C. 30 dell'On. Brambilla, ampiamente modificato in Commissione; (ii) storia normativa: l'introduzione dei reati contro gli animali nel codice penale è opera della L. 20 luglio 2004 n. 189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali", che ha inserito il Titolo IX-bis del Libro II del c.p. e gli artt. 544-bis - 544-sexies; successivi inasprimenti con la L. 4/11/2012 n. 201; svolta costituzionale con la L. Cost. 11 febbraio 2022 n. 1 che ha modificato l'art. 9 della Costituzione introducendo la tutela degli animali tra i compiti della Repubblica; (iii) cambiamento sistematico: la rubrica del Titolo IX-bis del Libro II del codice penale è stata modificata da "Dei delitti contro il sentimento per gli animali" a "Dei delitti contro gli animali"; bene giuridico tutelato non più il sentimento umano nei confronti degli animali, ma direttamente gli animali in quanto esseri senzienti; (iv) articoli del codice penale modificati: art. 544-bis (Uccisione di animali): chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale, reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 5.000 a 30.000 € (prima della riforma: da 4 mesi a 2 anni, senza multa); nuovo secondo comma per i fatti commessi adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze, reclusione da 1 a 4 anni e multa da 10.000 a 60.000 €; art. 544-ter (Maltrattamento): chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione, sottopone a sevizie, impone comportamenti, fatiche o lavori insopportabili, somministra sostanze stupefacenti o vietate, sottopone a trattamenti dannosi, ora con pena congiunta della reclusione da 6 mesi a 2 anni e della multa da 5.000 a 30.000 € (prima alternativa: 3-18 mesi o multa); aggravante della morte (pena aumentata della metà); art. 544-quater (Spettacoli o manifestazioni vietati): chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportano sevizie o strazio per gli animali, multa inasprita da 15.000 a 30.000 €; art. 544-quinquies (Divieto di combattimenti tra animali): chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate, reclusione da 2 a 4 anni (prima da 1 a 3 anni) e multa da 50.000 a 160.000 €; estensione delle pene a chiunque vi partecipa a qualsiasi titolo; art. 544-sexies (Confisca obbligatoria): confisca degli animali oggetto del reato e nuovo ultimo comma con divieto di abbattimento o di alienazione a terzi degli animali durante le indagini o il dibattimento fino alla sentenza definitiva; nuovo art. 544-septies (Circostanze aggravanti): pena aumentata fino a un terzo (aggravante ad effetto comune) per i delitti di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies e 638 c.p. nei seguenti casi: a) fatti commessi alla presenza di minori; b) fatti commessi nei confronti di più animali; c) diffusione, attraverso strumenti informatici o telematici, di immagini, video o altre rappresentazioni del fatto commesso (cd. "social cruelty"); (v) altre disposizioni del codice penale: art. 638 (Uccisione o danneggiamento di animali altrui): reato contro il patrimonio, procedibilità a querela della persona offesa, applicabile l'aggravante dell'art. 544-septies; art. 727 (Abbandono di animali): contravvenzione, arresto fino a 1 anno o ammenda da 5.000 a 10.000 € (prima da 1.000 a 10.000 €); previsto il ravvedimento operoso per chi spontaneamente provveda agli obblighi identificativi (microchip, anagrafe canina); (vi) modifiche al codice di procedura penale: nuovo art. 260-bis c.p.p. "Affido definitivo dell'animale oggetto di sequestro o confisca", in base al quale, per i reati di cui agli artt. 544-bis, 544-ter, 544-quater, 544-quinquies c.p. e all'art. 4 della L. 201/2010, l'autorità giudiziaria può disporre l'affido definitivo dell'animale a enti od associazioni riconosciute per la tutela degli animali o a privati con dimostrata competenza, previa cauzione documentata; il decreto di affidamento è titolo per le variazioni anagrafiche e si estende anche a eventuali cuccioli nati nel periodo; (vii) responsabilità degli enti: nuovo art. 25-undevicies "Delitti contro gli animali" introdotto nel D.Lgs. 231/2001; sanzione pecuniaria fino a 500 quote; sanzioni interdittive ex art. 9 c. 2 del decreto in caso di condanna, patteggiamento o decreto penale; (viii) L. 4/11/2010 n. 201: la legge sul traffico illecito di animali da compagnia è stata modificata con pene aumentate - art. 4 reclusione da 4 a 18 mesi + multa da 6.000 a 30.000 € (prima 3 mesi-1 anno + 3.000-15.000); art. 5 aumento delle sanzioni amministrative; (ix) cause di esclusione del reato: l'art. 19-ter delle Disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale, introdotto dalla L. 189/2004, esclude l'applicabilità del Titolo IX-bis per le attività di caccia (L. 157/1992), pesca (D.Lgs. 4/2012), allevamento, trasporto (Reg. CE 1/2005), macellazione (Reg. UE 1099/2009 + D.Lgs. 193/2007), sperimentazione scientifica (D.Lgs. 26/2014, attuativo della Dir. 2010/63/UE), giardini zoologici (D.Lgs. 73/2005, attuativo della Dir. 1999/22/CE) e manifestazioni storico-culturali autorizzate; (x) profili operativi: Polizia Municipale/Polizia Locale vigilanza sull'anagrafe canina e sull'obbligo di microchip (L. 14/8/1991 n. 281), controlli su randagismo e abbandono, coordinamento con canili e servizio veterinario ASL, atti di polizia giudiziaria per i reati contro gli animali; Carabinieri Forestali per i reati ambientali e contro la fauna selvatica (CITES); Polizia Provinciale per la vigilanza venatoria e ittica; Guardia di Finanza per il traffico illecito; Servizio Veterinario delle ASL per ispezioni, profilassi e sequestri sanitari; Procura della Repubblica per la titolarità delle indagini; associazioni animaliste riconosciute (ENPA, LAV, OIPA, AIDAA) legittimate alla costituzione di parte civile e all'affido degli animali ex art. 260-bis c.p.p.
Manuale per Concorsi in Polizia Municipale 2026
Manuale completo 2026 per il concorso in Polizia Municipale: Diritto Costituzionale, TUEL, Codice della Strada e 15 capitoli sui sinistri stradali.
Vedi su Amazon ↗ Audiolibro