La polizia ambientale è il complesso delle attività di vigilanza, controllo e accertamento delle violazioni della normativa in materia di tutela dell'ambiente. La fonte principale è il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico Ambientale, TUA, o "Codice dell'ambiente"), che disciplina in modo unitario: la valutazione di impatto ambientale, la difesa del suolo, la tutela delle acque dall'inquinamento, la gestione dei rifiuti, le emissioni in atmosfera, il danno ambientale. Le funzioni di polizia ambientale sono esercitate da numerosi organi: Carabinieri Forestali (ex Corpo Forestale dello Stato, incorporato dal D.Lgs. 177/2016), Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Capitanerie di Porto, ARPA, Polizie Provinciali e Polizia Municipale, con competenze diverse e spesso concorrenti.

La struttura del TUA

Le sei parti del D.Lgs. 152/2006

La gestione dei rifiuti (Parte IV)

La disciplina dei rifiuti è il settore di più frequente intervento per la Polizia Municipale. Definizioni chiave:

L'art. 192: divieto di abbandono

L'art. 192 vieta:

Il Sindaco dispone, con apposita ordinanza, le operazioni a tal fine necessarie e il termine entro il quale provvedere: in caso di mancata esecuzione, il Comune provvede d'ufficio addebitando le spese ai responsabili.

L'art. 255: sanzioni amministrative e penali (quadro post-D.L. 116/2025)

L'art. 255 è stato profondamente riformato dal D.L. 8 agosto 2025, n. 116, convertito con modificazioni dalla L. 3 ottobre 2025, n. 147 (in vigore dall'8 ottobre 2025), che ha riscritto l'intero apparato sanzionatorio in materia di rifiuti, introducendo nuovi delitti e inasprendo significativamente le sanzioni amministrative e penali. La rubrica dell'art. 255 ora è "Abbandono di rifiuti non pericolosi"; per i rifiuti pericolosi si applica il nuovo art. 255-ter. Le sanzioni in vigore:

ViolazioneSanzioneNorma
Abbandono di rifiuti non pericolosi (cittadino privato)Ammenda da € 1.500 a € 18.000 (era € 1.000-10.000). Se commesso con veicolo a motore: sospensione patente da 4 a 6 mesi (dopo conversione in L. 147/2025; il DL 116/2025 originario prevedeva 1-4 mesi)Art. 255 c. 1
Abbandono da titolari di impresa/responsabili di enti (ex art. 256 c. 2, ora abrogato)Arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da € 3.000 a € 27.000Art. 255 c. 1.1 (NUOVO)
Abbandono di rifiuti urbani accanto ai contenitori stradali (in violazione delle disposizioni locali)Sanzione amministrativa da € 1.000 a € 3.000; se commesso con veicolo, fermo del veicolo per 1 meseArt. 255 c. 1.2 (NUOVO)
Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (con pericolo per persone/ambiente o in siti contaminati) — DELITTOReclusione da 6 mesi a 5 anni; sospensione patente da 2 a 6 mesi se commesso con veicoloArt. 255-bis (NUOVO)
Abbandono di rifiuti pericolosiDELITTOReclusione da 1 a 5 anni, pene aumentate se ne deriva danno ambientale o in siti già contaminatiArt. 255-ter (NUOVO)
Abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni (scontrini, fazzoletti, gomme da masticare) e rifiuti di prodotti da fumo (mozziconi)Sanzione amministrativa da € 80 a € 320 (importi elevati dalla riforma 2025)Artt. 232-bis e 232-ter
Getto di rifiuti di piccolissime dimensioni/prodotti da fumo da veicoli in sosta o in movimentoSanzione amministrativa autonoma e più severa (art. 15 lett. f-bis CdS, introdotto dalla riforma)Art. 7 D.L. 116/2025
Mancata raccolta differenziata da parte dell'utente domesticoSanzioni stabilite dal regolamento comunaleArt. 198 c. 3

La riforma del 2025 ha inoltre modificato l'art. 201 CdS aggiungendo il comma 5-quater, che consente l'uso delle immagini delle videocamere installate su tutte le strade (non solo autostrade) per accertare i nuovi illeciti di abbandono di piccoli rifiuti da veicoli, allargando significativamente i poteri di accertamento differito della Polizia Locale.

L'art. 256: sanzioni penali

L'art. 256 punisce con sanzioni penali (contravvenzioni) le condotte più gravi:

Gli scarichi idrici (Parte III)

La disciplina degli scarichi (artt. 100-140 TUA) si fonda sul principio dell'autorizzazione preventiva. L'art. 124 prevede che ogni scarico debba essere preventivamente autorizzato; la domanda è presentata, salvo diversa disciplina regionale, alla Provincia (o all'Autorità d'ambito per gli scarichi in pubblica fognatura).

Sanzioni amministrative e penali sugli scarichi

L'art. 133 elenca le sanzioni amministrative pecuniarie: dal mancato rispetto dei valori limite di emissione (€ 3.000-30.000) alla mancata installazione di sistemi di controllo, fino alle violazioni in materia di scarichi domestici (€ 600-3.000).

L'art. 135 attribuisce la competenza all'irrogazione delle sanzioni: con ordinanza-ingiunzione ex artt. 18 e ss. L. 689/1981, provvede di norma la Regione o la Provincia autonoma nel cui territorio è stata commessa la violazione; in via residuale, per le sanzioni dell'art. 133 c. 8 (scarichi che non rispettano valori limite oltre il 30%) provvede il Comune.

L'art. 137 dispone sanzioni penali (contravvenzioni) per gli scarichi più pericolosi: scarichi senza autorizzazione di acque industriali contenenti sostanze pericolose (arresto da 3 mesi a 3 anni); scarichi nelle acque del mare da parte di navi (arresto fino a 2 anni); inosservanza di prescrizioni dell'autorizzazione (arresto fino a 2 mesi o ammenda da € 1.500 a € 15.000).

Le prescrizioni asseverate (artt. 318-bis e ss.)

La L. 22 maggio 2015, n. 68 ("Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente") ha introdotto nella Parte VI-bis del TUA una procedura estintiva di particolare rilievo per la polizia giudiziaria operativa nel settore ambientale.

La procedura della prescrizione asseverata

Per le contravvenzioni ambientali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, l'organo accertatore (anche la PM, in funzione di polizia giudiziaria) impartisce al contravventore una prescrizione tecnica per eliminare la contravvenzione, asseverata dall'ente specializzato competente (di norma ARPA). Se il trasgressore adempie nel termine indicato e paga in via amministrativa una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda prevista, il reato è estinto.

La procedura si articola in: art. 318-bis (definizioni), art. 318-ter (prescrizioni asseverate), art. 318-quater (verifica dell'adempimento), art. 318-quinquies (notizia di reato), art. 318-sexies (sospensione del procedimento penale), art. 318-septies (estinzione del reato).

Si tratta di uno strumento di "giustizia ripristinatoria" mutuato dal D.Lgs. 758/1994 in materia di sicurezza sul lavoro: il legislatore privilegia l'eliminazione dell'illecito rispetto alla repressione penale, in coerenza con il principio di precauzione e con la finalità di tutela effettiva del bene ambiente.

Le emissioni in atmosfera (Parte V)

Gli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera sono soggetti ad autorizzazione (art. 269) o, per impianti di minore impatto, ad autorizzazione di carattere generale (art. 272). Le sanzioni amministrative e penali sono disciplinate dagli artt. 279 e ss.: chi installa o gestisce uno stabilimento senza autorizzazione è punito con l'arresto fino a 1 anno o ammenda da € 1.000 a € 10.000 (art. 279 c. 1).

I compiti della Polizia Municipale

La Polizia Municipale, anche in coordinamento con le altre forze di polizia ambientale specializzate, svolge:

Le fonti normative integrative

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