La Legge 22 maggio 2015 n. 68, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 ed entrata in vigore il 29 maggio 2015, rappresenta una svolta epocale nel diritto penale dell'ambiente italiano. Per la prima volta, infatti, il legislatore ha introdotto nel codice penale un titolo autonomo (Titolo VI-bis del Libro II, "Dei delitti contro l'ambiente") dedicato alla tutela penale dei beni ambientali, superando il previgente sistema centrato sulle sole contravvenzioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). La riforma è stata sollecitata, tra l'altro, dalle gravi vicende di danno ambientale e sanitario emerse nei processi Eternit e Ilva.

Il quadro normativo

La struttura della L. 68/2015

La legge è composta da soli tre articoli ma di vasta portata:

I cinque delitti principali del Titolo VI-bis

Articolo c.p. Delitto Pena
Art. 452-bis Inquinamento ambientale Reclusione da 2 a 6 anni + multa da € 10.000 a € 100.000
Art. 452-ter Morte o lesioni come conseguenza dell'inquinamento Reclusione da 2 anni e 6 mesi a 10 anni (a seconda della lesione)
Art. 452-quater Disastro ambientale Reclusione da 5 a 15 anni
Art. 452-sexies Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività Reclusione da 2 a 6 anni + multa da € 10.000 a € 50.000
Art. 452-septies Impedimento del controllo Reclusione da 6 mesi a 3 anni
Art. 452-terdecies Omessa bonifica Reclusione da 1 a 4 anni + multa da € 20.000 a € 80.000

L'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

L'art. 452-bis c.p. punisce chi abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

  1. Delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
  2. Di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Si tratta della fattispecie statisticamente più contestata. La condotta deve essere "abusiva" — ossia compiuta in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti amministrativi — e produrre un effetto significativo e misurabile. Il termine "compromissione" indica una situazione di pregiudizio funzionale temporaneamente reversibile; il "deterioramento" indica una alterazione qualitativa o quantitativa, anche non irreversibile, ma rilevante. La giurisprudenza di legittimità (Cass. pen. sez. III) ha precisato che la "misurabilità" richiede l'accertamento tecnico-scientifico dell'alterazione, mentre la "significatività" è valutata in concreto rispetto al bene tutelato.

Quando l'inquinamento è prodotto in area protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico-artistico, architettonico, archeologico, ovvero in danno di specie protette, la pena è aumentata.

Il delitto aggravato dall'evento (art. 452-ter c.p.)

L'art. 452-ter c.p. prevede aumenti graduati di pena quando dal delitto di inquinamento ambientale derivi una lesione personale o la morte come conseguenza non voluta dal reo (delitto preterintenzionale o aggravato dall'evento):

Nel caso di morte o lesione di più persone si applica la pena prevista per l'ipotesi più grave aumentata fino al triplo, con il limite massimo di 20 anni.

Il disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

L'art. 452-quater c.p. tipizza il delitto di disastro ambientale, in precedenza desunto dalla giurisprudenza dall'art. 434 c.p. (disastro innominato). La norma punisce con la reclusione da 5 a 15 anni chiunque abusivamente cagioni un disastro ambientale, configurato alternativamente come:

  1. L'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
  2. L'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
  3. L'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione, dei suoi effetti lesivi, ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Anche per il disastro ambientale è prevista l'aggravante per l'ipotesi di area protetta o di danno a specie protette.

I delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

L'art. 452-quinquies c.p. configura le ipotesi colpose di inquinamento e di disastro ambientale, con riduzione di pena da un terzo a due terzi. Se dalla condotta colposa deriva soltanto il pericolo di inquinamento o di disastro (delitto colposo di pericolo concreto), la pena è ulteriormente ridotta di un terzo. L'incriminazione colposa è funzionale a contrastare le condotte di imprese e di gestori che, per negligenza, imperizia o inosservanza di regole tecniche, determinano gravi alterazioni ambientali.

Il traffico di materiale radioattivo (art. 452-sexies c.p.)

L'art. 452-sexies c.p. punisce chiunque abusivamente ceda, acquisti, riceva, trasporti, importi, esporti, procuri ad altri, detenga, trasferisca, abbandoni o si disfi illegittimamente di materiale ad alta radioattività. La pena è la reclusione da 2 a 6 anni e la multa da € 10.000 a € 50.000. È prevista un'aggravante quando dalla condotta derivi pericolo di compromissione o deterioramento di acque, aria, suolo, sottosuolo, ecosistema, biodiversità, flora o fauna.

L'impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.)

L'art. 452-septies c.p. punisce, fuori dei casi previsti dall'art. 328 c.p., chi impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, mediante condotte attive o omissive (ad esempio, falsificazione di dati, occultamento, distruzione di documenti). La pena è la reclusione da 6 mesi a 3 anni.

Le circostanze aggravanti (art. 452-octies e 452-novies c.p.)

L'art. 452-octies c.p. introduce aggravanti specifiche per i delitti di associazione a delinquere semplice (art. 416 c.p.) e mafiosa (art. 416-bis c.p.) quando l'associazione sia diretta a commettere uno dei nuovi delitti ambientali, ovvero quando le associazioni siano finalizzate ad acquisire la gestione di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni nell'ambito ambientale.

L'art. 452-novies c.p. introduce l'aggravante ambientale: quando un qualsiasi reato è commesso allo scopo di eseguire uno dei delitti del Titolo VI-bis o per occultarlo, ovvero da esso deriva la violazione di norme ambientali, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

La confisca obbligatoria (art. 452-undecies c.p.)

L'art. 452-undecies c.p. impone al giudice, in caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. per i delitti di cui agli artt. 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies, di disporre la confisca obbligatoria delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commetterlo. È prevista una clausola di salvaguardia per i terzi estranei al reato e l'obbligo di destinare i beni confiscati alla bonifica dei luoghi.

Il ravvedimento operoso (art. 452-decies c.p.)

L'art. 452-decies c.p. configura una specifica circostanza attenuante per chi si adopera prima del giudizio per evitare conseguenze ulteriori del reato, ovvero per assicurare le prove o per identificare gli altri responsabili, ovvero per il sequestro delle somme o delle utilità trasferite. La pena è diminuita dalla metà a due terzi. Si tratta di un meccanismo premiale volto a incoraggiare la cooperazione del responsabile e la riparazione del danno ambientale.

L'omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.)

L'art. 452-terdecies c.p. punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi. La pena è la reclusione da 1 a 4 anni e la multa da € 20.000 a € 80.000. La fattispecie completa il sistema: chi inquina non solo è punito per il fatto inquinante, ma deve provvedere al ripristino, pena un'ulteriore sanzione penale.

Il raddoppio dei termini di prescrizione

L'art. 1 c. 6 della L. 68/2015 ha modificato l'art. 157 c.p. stabilendo che, per i delitti del Titolo VI-bis del Libro II del codice penale, i termini di prescrizione sono raddoppiati. Per il disastro ambientale (massimo edittale 15 anni), il termine di prescrizione passa così a 30 anni, prolungato per gli atti interruttivi. La ratio è quella di consentire l'accertamento di condotte i cui effetti dannosi possono manifestarsi a distanza di molti anni.

La responsabilità delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001)

L'art. 1 c. 8 della L. 68/2015 ha modificato l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001, estendendo alle imprese la responsabilità amministrativa per i nuovi delitti ambientali. Le sanzioni pecuniarie irrogabili all'ente vanno da 250 a 800 quote (cui corrisponde un importo da € 64.500 a € 1.239.200 per quota intera, secondo l'art. 10 D.Lgs. 231/2001). Sono inoltre applicabili le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, c. 2: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione/revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni, divieto di pubblicizzare beni o servizi.

La "prescrizione ambientale" nel TUA (Parte VI-bis)

La L. 68/2015 ha introdotto nel TUA (D.Lgs. 152/2006) una nuova Parte VI-bis (artt. 318-bis ss.) che istituisce, per le contravvenzioni ambientali (non per i nuovi delitti del codice penale), un meccanismo di estinzione attivabile dall'organo accertatore: a fronte di una "prescrizione" tecnica diretta a eliminare la situazione di pericolo o di danno, e del relativo adempimento entro il termine fissato, l'interessato versa una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda e ottiene l'estinzione del reato. Il meccanismo è ispirato al modello del D.Lgs. 758/1994 in materia di sicurezza sul lavoro.

I profili operativi per le forze di polizia

L'attività di polizia ambientale, che vede coinvolti — con diversi gradi di competenza — i Carabinieri Forestali, la Capitaneria di Porto, la Guardia di Finanza, la polizia municipale e le polizie provinciali/regionali, le agenzie ARPA/ISPRA, deve oggi confrontarsi con un quadro normativo articolato:

Le contravvenzioni residue del TUA

Il sistema degli ecoreati si affianca, senza sostituirlo, all'ampio catalogo delle contravvenzioni previste dal Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 152/2006). Le principali contravvenzioni in materia di rifiuti restano disciplinate dagli artt. 255-261 TUA (raccolta, trasporto, recupero, smaltimento illecito, abbandono incontrollato), mentre l'art. 256-bis punisce la combustione illecita di rifiuti (delitto, non contravvenzione). Per le acque vige il regime degli artt. 137 e ss. TUA; per l'aria, gli artt. 268 ss. (autorizzazioni alle emissioni). Per la materia urbanistica-edilizia opera l'art. 44 del D.P.R. 380/2001.

Il rapporto tra delitti del codice penale e contravvenzioni del TUA

Il rapporto è regolato dal principio di specialità (art. 15 c.p.) e dalla clausola di sussidiarietà. Quando ricorrono gli elementi di un delitto del Titolo VI-bis (in particolare la "compromissione" o "deterioramento" significativi e misurabili), questi prevalgono sulla contravvenzione del TUA. La Cassazione ha più volte affermato (Cass. pen. sez. III) che la qualificazione come delitto richiede un quid pluris rispetto al mero superamento dei limiti tabellari, dovendo essere accertato in concreto un effetto lesivo significativo per il bene ambientale.

Per gli aspiranti operatori di polizia — La materia degli ecoreati è oggetto ricorrente di domande in concorsi pubblici per le forze di polizia (in particolare Carabinieri Forestali, Capitanerie di Porto, Guardia di Finanza) e per la polizia municipale. Vanno padroneggiati: (i) la struttura del Titolo VI-bis del codice penale; (ii) il delitto di inquinamento ambientale (art. 452-bis); (iii) il disastro ambientale (art. 452-quater) e le sue tre ipotesi alternative; (iv) i delitti colposi (art. 452-quinquies); (v) l'aggravante ambientale (art. 452-novies); (vi) la confisca ex art. 452-undecies; (vii) il raddoppio dei termini di prescrizione; (viii) l'estensione al D.Lgs. 231/2001.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri il sistema dei delitti contro l'ambiente introdotti nel codice penale dalla Legge 22 maggio 2015 n. 68, con riferimento alle principali fattispecie incriminatrici e ai profili sanzionatori".

Risposta strutturata: (i) fonte: L. 22 maggio 2015 n. 68, GU 122 del 28/5/2015, vigore 29/5/2015; (ii) contesto: attuazione direttiva 2008/99/CE; superamento sistema solo contravvenzionale; (iii) inserimento nel codice penale del Titolo VI-bis del Libro II "Dei delitti contro l'ambiente"; (iv) art. 452-bis inquinamento ambientale (compromissione/deterioramento significativi e misurabili, 2-6 anni + multa); (v) art. 452-ter morte/lesioni conseguenza dell'inquinamento; (vi) art. 452-quater disastro ambientale (5-15 anni, 3 ipotesi alternative); (vii) art. 452-quinquies delitti colposi (pena ridotta 1/3-2/3); (viii) art. 452-sexies materiale ad alta radioattività; (ix) art. 452-septies impedimento del controllo; (x) art. 452-octies aggravanti associative; (xi) art. 452-novies aggravante ambientale (1/3-1/2); (xii) art. 452-decies ravvedimento operoso; (xiii) art. 452-undecies confisca obbligatoria; (xiv) art. 452-terdecies omessa bonifica (1-4 anni); (xv) raddoppio prescrizione (art. 157 c.p.); (xvi) estensione al D.Lgs. 231/2001, art. 25-undecies; (xvii) introduzione nel TUA della Parte VI-bis sulla "prescrizione ambientale" sanante per le contravvenzioni.

Materiale di studio

Manuale per Concorsi in Polizia Municipale 2026

Manuale completo 2026 per il concorso in Polizia Municipale: Diritto Costituzionale, TUEL, Codice della Strada e 15 capitoli sui sinistri stradali.

Vedi su Amazon ↗ Audiolibro