Per oltre due millenni, dal diritto romano sino alla fine del XX secolo, il diritto penale italiano si è retto sul principio "societas delinquere non potest": la persona giuridica non poteva essere chiamata a rispondere penalmente, in quanto priva — nella concezione tradizionale — di "capacità di intendere e di volere". Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, attuativo della delega contenuta nella Legge 29 settembre 2000 n. 300 (a sua volta in adempimento di obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione OCSE 1997 sulla corruzione nelle transazioni internazionali e dalla Convenzione UE 1995 sulla tutela degli interessi finanziari), ha superato questo principio introducendo una forma autonoma di responsabilità degli enti. Pur formalmente qualificata come "amministrativa", essa presenta evidenti caratteri penalistici: accertamento davanti al giudice penale, garanzie processuali analoghe a quelle dell'imputato, rilevanza del principio di legalità. La Cassazione (Sez. Un. e Sez. IV, ad es. sent. n. 38343/2014 caso ThyssenKrupp) l'ha qualificata come "tertium genus".
Il quadro normativo
- Costituzione, artt. 24-27 (garanzie penali), 41 (libertà economica con limiti);
- Convenzione OCSE 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali;
- Convenzione UE 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (cd. PIF);
- Convenzione UE 1997 sulla lotta alla corruzione;
- L. 29 settembre 2000 n. 300 — Ratifica e norme di adeguamento; delega al Governo;
- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 — Disciplina di base, con successive modifiche;
- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231: struttura in Capi (responsabilità, sanzioni, processo);
- Numerose leggi successive che hanno ampliato l'elenco dei reati presupposto (artt. da 24 a 25-vicies-quater).
La natura della responsabilità (tertium genus)
Sul piano teorico, la natura giuridica della responsabilità del D.Lgs. 231/2001 è stata oggetto di intenso dibattito dottrinale e giurisprudenziale. I caratteri prevalenti:
- L'accertamento avviene davanti al giudice penale;
- L'ente è dotato di garanzie processuali analoghe a quelle dell'imputato (artt. 35 ss. D.Lgs. 231/2001);
- L'illecito è qualificato come "amministrativo" dal legislatore, ma collegato a un reato presupposto;
- Le sanzioni sono amministrative ma di significativa afflittività (fino a € 1,5 mln per illecito; interdizione attività; confisca);
- Le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 38343/2014, caso ThyssenKrupp) e la giurisprudenza successiva (Cass. pen. sez. IV n. 16713/2023) hanno qualificato la responsabilità ex 231 come "tertium genus", ibrido tra diritto penale e diritto amministrativo;
- Si applica il principio di legalità dell'illecito (art. 2 D.Lgs. 231/2001: nulla poena sine lege).
I soggetti destinatari (art. 1 D.Lgs. 231/2001)
L'art. 1 individua i soggetti destinatari della disciplina:
| Soggetti che rispondono | Soggetti che non rispondono (esclusi) |
|---|---|
| Enti forniti di personalità giuridica | Stato |
| Società e associazioni anche prive di personalità giuridica | Enti pubblici territoriali (Regioni, Province, Comuni) |
| Enti pubblici economici | Enti pubblici non economici |
| Consorzi, Gruppi europei di interesse economico | Enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale |
La Cassazione (sent. 15657/2011) aveva esteso l'applicabilità anche all'impresa individuale; orientamenti successivi hanno mitigato questa estensione, limitandola ai casi in cui l'impresa individuale sia "organizzata in forma associativa". Per le società partecipate, la giurisprudenza (Cass. n. 234/2011) ha precisato che il regime 231 si applica quando l'attività ha contenuto effettivamente economico.
I presupposti oggettivi (art. 5 D.Lgs. 231/2001)
L'art. 5 D.Lgs. 231/2001 individua i tre presupposti per la responsabilità dell'ente:
- La commissione di un reato presupposto (tra quelli tassativamente elencati negli artt. 24-25-vicies-quater);
- Il reato deve essere commesso "nell'interesse o a vantaggio dell'ente" (art. 5 c. 1);
- Il reato deve essere commesso da:
- Soggetti apicali — persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia (art. 5 c. 1 lett. a); o
- Soggetti sottoposti all'altrui direzione (lett. b).
L'art. 5 c. 2 prevede una esclusione: l'ente non risponde se i soggetti hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi. Si tratta del cd. "interesse esorbitante", che spezza il nesso di imputazione all'ente.
L'esimente per i reati di apicali (art. 6 D.Lgs. 231/2001)
Per i reati commessi da soggetti apicali, l'ente è esonerato dalla responsabilità se prova quattro condizioni cumulative (art. 6 c. 1):
- L'adozione ed efficace attuazione, prima della commissione del fatto, di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- L'affidamento del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello a un Organismo di Vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (OdV);
- La condotta elusiva fraudolenta del Modello da parte dell'autore del reato;
- L'assenza di omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV.
L'onere della prova grava sull'ente: configurazione "presuntiva" della responsabilità che richiede una difesa attiva da parte della persona giuridica.
I requisiti del Modello Organizzativo (art. 6 c. 2)
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG o "Modello 231") deve soddisfare i requisiti dell'art. 6 c. 2 D.Lgs. 231/2001:
- Individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (mappatura dei rischi);
- Prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- Individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- Prevedere obblighi informativi verso l'OdV;
- Introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate dal Modello.
Lo schema-tipo del Modello include: Parte Generale (storia ente, principi, governance, OdV, sistema disciplinare, formazione); Parte Speciale (analisi dei rischi specifici per ogni famiglia di reati presupposto, con protocolli operativi); Codice Etico; Procedure operative; Sistema disciplinare.
L'Organismo di Vigilanza (OdV)
L'Organismo di Vigilanza è la figura chiave del sistema 231. L'art. 6 c. 1 lett. b) prescrive che sia dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo. Le sue funzioni principali:
- Vigilare sul funzionamento del Modello;
- Vigilare sull'osservanza del Modello da parte di tutti i destinatari;
- Curare l'aggiornamento del Modello in relazione alle modifiche normative e organizzative;
- Raccogliere e gestire le segnalazioni (anche di whistleblowing);
- Sollecitare interventi disciplinari;
- Riferire periodicamente all'organo di amministrazione.
Requisiti dell'OdV richiesti dalla giurisprudenza e dalle Linee Guida di Confindustria:
- Autonomia: indipendenza dall'organo di gestione;
- Indipendenza: assenza di legami di subordinazione;
- Professionalità: competenze specifiche in materia giuridica, contabile, di controllo;
- Onorabilità: assenza di condanne per i reati presupposto;
- Continuità di azione: presenza costante nella vita dell'ente.
Composizione: monocratica (una sola persona) o collegiale (più persone, di norma 3); membri interni e/o esterni. L'art. 6 c. 4 D.Lgs. 231/2001 ammette che, negli enti di piccole dimensioni, le funzioni di OdV possano essere svolte dall'organo dirigente.
La responsabilità per reati di sottoposti (art. 7)
Per i reati commessi da soggetti sottoposti all'altrui direzione, l'art. 7 D.Lgs. 231/2001 prevede una disciplina parzialmente diversa:
- L'ente risponde se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza;
- L'inosservanza è esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenirli;
- L'onere della prova dell'inosservanza grava sull'accusa (a differenza dell'art. 6).
Il regime per i sottoposti è quindi più favorevole all'ente: l'onere probatorio è invertito rispetto a quanto previsto per gli apicali.
La "colpa di organizzazione"
Il concetto-chiave del sistema 231 è la "colpa di organizzazione" (Organisationsverschulden, dalla dottrina tedesca). Si tratta di una colpa "strutturale" propria dell'ente, che si manifesta nella mancanza o nell'inadeguatezza di:
- Procedure organizzative atte a prevenire la commissione di reati;
- Sistemi di controllo interno;
- Politiche di gestione del rischio (compliance);
- Cultura aziendale ispirata alla legalità.
La responsabilità ex 231 nasce non dalla mera commissione del reato della persona fisica, ma dal deficit organizzativo che ne ha consentito la realizzazione. La Cassazione (sez. VI sent. n. 36083/2009 e successive) ha consolidato questa lettura.
Le sanzioni (art. 9 D.Lgs. 231/2001)
L'art. 9 elenca quattro tipologie di sanzioni amministrative applicabili all'ente:
| Sanzione | Caratteristiche |
|---|---|
| Sanzione pecuniaria | Sempre applicabile in caso di responsabilità; calcolata "per quote" (art. 10) |
| Sanzioni interdittive | Applicabili nei casi di "particolare gravità"; durata 3 mesi-2 anni (art. 13) |
| Confisca | Sempre disposta in caso di condanna (art. 19): del prezzo o del profitto del reato |
| Pubblicazione della sentenza | Misura accessoria, applicabile in caso di sanzione interdittiva (art. 18) |
La sanzione pecuniaria per quote (artt. 10-12)
L'art. 10 introduce un meccanismo di sanzione "per quote" che consente di parametrare la pena alle condizioni economiche dell'ente:
- Numero di quote: da 100 a 1.000;
- Valore di ciascuna quota: da € 258 a € 1.549;
- Sanzione minima (in valore assoluto): € 10.329;
- Sanzione massima (per ogni illecito): circa € 1,5 milioni.
I criteri di commisurazione (art. 11):
- La gravità del fatto;
- Il grado di responsabilità dell'ente;
- L'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze;
- L'attività svolta per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- Le condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.
L'art. 12 prevede riduzioni della sanzione pecuniaria in caso di:
- Limitato vantaggio economico conseguito dall'ente;
- Risarcimento integrale del danno;
- Adozione e attuazione di modelli organizzativi idonei post-fatto.
Le sanzioni interdittive (artt. 9 c. 2 e 13)
Le sanzioni interdittive (art. 9 c. 2) sono le più afflittive del sistema:
- Interdizione dall'esercizio dell'attività;
- Sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- Divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo per ottenere prestazioni di servizio pubblico);
- Esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e revoca di quelli già concessi;
- Divieto di pubblicizzare beni o servizi.
Presupposti per l'applicabilità (art. 13):
- La sanzione interdittiva deve essere espressamente prevista per il reato presupposto;
- Devono ricorrere alternativamente:
- L'ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, o da subordinati se la commissione è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- Vi è reiterazione degli illeciti.
Durata: da 3 mesi a 2 anni (art. 13 c. 2). In casi eccezionali (art. 16) è prevista l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività (ente strumentalizzato per attività illecita).
La "riparazione" (art. 17 D.Lgs. 231/2001)
L'art. 17 D.Lgs. 231/2001 prevede una clausola premiale: le sanzioni interdittive non si applicano se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono tre condizioni:
- L'ente ha risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o si è efficacemente adoperato in tal senso);
- L'ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo;
- L'ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.
La clausola incentiva la "compliance ex post": l'ente può ridurre l'impatto sanzionatorio adottando, anche dopo la commissione del reato, gli strumenti organizzativi mancanti.
I reati presupposto
L'elenco dei reati presupposto è cresciuto enormemente dal 2001 a oggi, attraverso interventi legislativi successivi. Le principali categorie:
| Articolo D.Lgs. 231/2001 | Famiglia di reati | Fonte di introduzione |
|---|---|---|
| Art. 24 | Reati contro la PA (truffa aggravata, indebita percezione) | D.Lgs. 231/2001 (originario) |
| Art. 24-bis | Reati informatici e trattamento illecito dati | L. 48/2008 |
| Art. 24-ter | Criminalità organizzata | L. 94/2009 |
| Art. 25 | Concussione, corruzione, abuso d'ufficio (riformato dalla L. 114/2024 e da decreti successivi) | D.Lgs. 231/2001 (originario), modif. L. 190/2012, L. 3/2019, L. 114/2024 |
| Art. 25-bis | Falsità in monete, carte di credito | D.L. 350/2001 conv. L. 409/2001 |
| Art. 25-bis.1 | Delitti contro l'industria e il commercio | L. 99/2009 |
| Art. 25-ter | Reati societari (false comunicazioni, market abuse) | D.Lgs. 61/2002 |
| Art. 25-quater | Terrorismo ed eversione | L. 7/2003 |
| Art. 25-quinquies | Delitti contro la personalità individuale (caporalato art. 603-bis c.p.) | L. 228/2003, L. 199/2016 (caporalato) |
| Art. 25-sexies | Abusi di mercato | L. 62/2005 |
| Art. 25-septies | Omicidio colposo e lesioni colpose gravi/gravissime per violazione norme sicurezza sul lavoro | L. 123/2007 (e successivi) |
| Art. 25-octies | Ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio | D.Lgs. 231/2007, L. 186/2014 |
| Art. 25-novies | Delitti in materia di violazione del diritto d'autore | L. 99/2009 |
| Art. 25-decies | Induzione a non rendere dichiarazioni o a renderle mendaci all'autorità giudiziaria | L. 116/2009 |
| Art. 25-undecies | Ecoreati (titolo VI-bis c.p.) | D.Lgs. 121/2011, L. 68/2015 |
| Art. 25-duodecies | Impiego di cittadini di Paesi terzi soggiornanti irregolarmente | D.Lgs. 109/2012 |
| Art. 25-quinquiesdecies | Reati tributari | D.L. 124/2019 conv. L. 157/2019 |
| Art. 25-sexiesdecies | Contrabbando | D.Lgs. 75/2020 |
| Artt. 25-septiesdecies, 25-octiesdecies, 25-noniesdecies | Patrimonio culturale, riciclaggio beni culturali | L. 22/2022 |
La progressione del catalogo riflette le scelte di politica criminale del legislatore e la sensibilità verso le nuove forme di criminalità d'impresa.
Il procedimento di accertamento
Il procedimento per l'accertamento della responsabilità dell'ente segue specifiche regole (artt. 34-82 D.Lgs. 231/2001):
- Giudice competente: lo stesso del procedimento per il reato presupposto;
- Riunione con il procedimento contro la persona fisica (regola generale);
- L'ente partecipa al procedimento attraverso un rappresentante legale, salvo che questi sia indagato per il reato presupposto;
- Sono applicabili le misure cautelari interdittive (artt. 45-46) e di sequestro preventivo;
- L'ente può patteggiare ex art. 63 D.Lgs. 231/2001;
- Prescrizione: l'illecito amministrativo si prescrive in 5 anni dalla data della commissione del reato, salvo atti interruttivi.
La giurisprudenza di legittimità
Tra le pronunce più significative della Cassazione si segnalano:
- Cass. Sez. Un. n. 38343/2014 (caso ThyssenKrupp): qualificazione come "tertium genus"; criteri di accertamento della "colpa di organizzazione";
- Cass. pen. sez. VI n. 36083/2009: condizioni di esonero dell'ente; necessità di prova dell'adozione del Modello prima del fatto;
- Cass. pen. sez. VI n. 15657/2011: estensione (poi mitigata) dell'applicabilità all'impresa individuale;
- Cass. pen. sez. II n. 234/2011: applicabilità del 231 alle società partecipate;
- Cass. pen. sez. IV n. 38363/2018: requisiti di idoneità del Modello in materia di sicurezza sul lavoro;
- Cass. pen. sez. IV n. 16713/2023: conferma del "tertium genus" e criteri di valutazione del Modello.
Le linee guida di Confindustria e di settore
L'art. 6 c. 3 D.Lgs. 231/2001 prevede che i Modelli possano essere adottati sulla base di "codici di comportamento" elaborati dalle associazioni rappresentative degli enti. Le principali:
- Linee Guida di Confindustria (più volte aggiornate; ultima rilevante: 2014);
- Linee Guida ABI per il settore bancario;
- Linee Guida ANCE per le imprese di costruzioni;
- Linee Guida settoriali (sanitario, energia, trasporti, ecc.);
- Standard internazionali: ISO 37001 (sistemi anti-corruzione), ISO 19600 (compliance).
L'adesione formale alle linee guida non garantisce automaticamente l'esonero dell'ente, ma costituisce un indizio favorevole di idoneità del Modello.
I profili di coordinamento con altre discipline
Il D.Lgs. 231/2001 si interseca con numerose discipline:
- D.Lgs. 81/2008 (Sicurezza sul lavoro): l'art. 30 prescrive il Modello in materia di salute e sicurezza, con specifici protocolli;
- D.Lgs. 152/2006 (Codice ambiente): coordinamento con la responsabilità da danno ambientale;
- D.Lgs. 24/2023 (Whistleblowing): obblighi di canali di segnalazione, anche per gli enti privati;
- D.Lgs. 36/2023 (Codice degli Appalti): nuova valorizzazione dei Modelli 231 nelle valutazioni delle stazioni appaltanti (art. 96);
- GDPR e L. 90/2024 (Cybersicurezza): protocolli di prevenzione dei reati informatici;
- L. 190/2012 (Anticorruzione): integrazione tra Modello 231 e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPCT).
I profili di attuazione pratica
Per gli enti che adottano un Modello 231, sono determinanti:
- L'analisi dei rischi attraverso interviste, audit, mappatura dei processi;
- La redazione di protocolli specifici per ciascun rischio individuato;
- L'adozione di un Codice Etico condiviso;
- L'implementazione di un sistema di compliance integrato;
- La formazione del personale (anche con corsi periodici e e-learning);
- I flussi informativi verso l'OdV;
- I canali di segnalazione (anche di whistleblowing);
- L'audit annuale di adeguatezza ed efficacia.
Per gli aspiranti operatori della PA e delle forze di polizia — Il D.Lgs. 231/2001 è materia ricorrente nei concorsi pubblici. Vanno padroneggiati: (i) fonte: D.Lgs. 8/6/2001 n. 231, in attuazione L. 300/2000 (Convenzione OCSE); (ii) natura: "tertium genus" (Cass. Sez. Un. 38343/2014); (iii) soggetti: enti con personalità giuridica, società, associazioni; esclusi: Stato, enti pubblici territoriali, enti pubblici non economici, enti di rilievo costituzionale; (iv) art. 5: 3 presupposti (reato presupposto + interesse/vantaggio + soggetti apicali/sottoposti); (v) art. 6: esimente per apicali (Modello idoneo + OdV autonomo + elusione fraudolenta + non omessa vigilanza); onere prova all'ente; (vi) art. 7: esimente per sottoposti (modello idoneo + onere prova all'accusa); (vii) colpa di organizzazione; (viii) Modello 231 (MOG): art. 6 c. 2 (5 requisiti); (ix) OdV: autonomia, indipendenza, professionalità, continuità; monocratico o collegiale; (x) art. 9: 4 tipi di sanzioni (pecuniaria, interdittive, confisca, pubblicazione); (xi) art. 10: 100-1.000 quote da €258-€1.549; min €10.329, max ~€1,5 mln; (xii) art. 13: interdittive 3 mesi-2 anni; (xiii) art. 16: interdizione definitiva; (xiv) art. 17: riparazione; (xv) reati presupposto: corruzione (24, 25), informatici (24-bis), sicurezza lavoro (25-septies), caporalato (25-quinquies), ecoreati (25-undecies), tributari (25-quinquiesdecies), ecc.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti introdotta dal D.Lgs. 231/2001, con particolare riferimento al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e alle sanzioni applicabili".
Risposta strutturata: (i) fonti: L. 300/2000 (Convenzione OCSE); D.Lgs. 8/6/2001 n. 231; (ii) natura: "tertium genus" (Cass. Sez. Un. 38343/2014, caso ThyssenKrupp); accertamento davanti al giudice penale; (iii) soggetti destinatari (art. 1): enti con personalità giuridica, società e associazioni; esclusi: Stato, enti pubblici territoriali e non economici; (iv) art. 5: tre presupposti: reato presupposto + interesse/vantaggio + soggetti apicali o sottoposti; esclusione per interesse esorbitante; (v) art. 6: per apicali, esimente quadruplice (Modello idoneo adottato ex ante + OdV con autonomi poteri + elusione fraudolenta + non omessa vigilanza), onere prova all'ente; (vi) art. 7: per sottoposti, responsabilità per inosservanza obblighi direzione/vigilanza; esimente del Modello con onere prova all'accusa; (vii) "colpa di organizzazione": deficit organizzativo che consente la commissione del reato; (viii) Modello 231: 5 requisiti ex art. 6 c. 2 (mappatura rischi, protocolli, gestione risorse, flussi informativi OdV, sistema disciplinare); (ix) OdV: autonomia, indipendenza, professionalità, onorabilità, continuità; monocratico o collegiale; (x) sanzioni art. 9: pecuniaria (per quote 100-1.000, €258-1.549, min €10.329, max ~€1,5 mln), interdittive (5 tipologie, 3 mesi-2 anni; definitive se ente strumentale), confisca, pubblicazione; (xi) riparazione art. 17; (xii) reati presupposto: lista in continua espansione (artt. 24-25-vicies-quater): corruzione, reati informatici, sicurezza lavoro, ecoreati, caporalato, reati tributari, riciclaggio, ecc.; novità 2025-2026: art. 25-undevicies (delitti contro gli animali — L. 82/2025, vigore 1/7/2025); art. 25-octies.2 (violazione misure restrittive UE — D.Lgs. 211/2025, vigore 24/1/2026; sanzione fino a 40 mln € o % fatturato); modifiche art. 25-undecies (ecoreati — D.Lgs. 81/2026, vigore 2/6/2026); (xiii) coordinamento: D.Lgs. 81/2008 art. 30, L. 190/2012, D.Lgs. 24/2023, D.Lgs. 36/2023, GDPR, L. 90/2024; (xiv) Linee Guida Confindustria e standard ISO 37001/19600.
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