Per 74 anni, dall'entrata in vigore della Costituzione il 1° gennaio 1948, l'ambiente non aveva trovato esplicita menzione nel testo costituzionale italiano. La sua tutela era stata progressivamente ricavata, in via interpretativa, dalla giurisprudenza costituzionale a partire dagli anni '80 — in particolare dalle sentenze n. 210 e n. 641 del 1987, che hanno qualificato l'ambiente come "valore primario" e "diritto fondamentale" — sulla base del combinato disposto degli artt. 9 (tutela del paesaggio) e 32 Cost. (tutela della salute). La Legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 ha portato a compimento un'evoluzione interpretativa lunga decenni, conferendo all'ambiente — finalmente — riconoscimento esplicito a livello dei principi fondamentali della Carta. Si tratta della prima modifica apportata agli articoli dei principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12), rimasti invariati dall'entrata in vigore della Carta nel 1948. La precedente L. cost. 1/2003 aveva modificato l'art. 51 (parità di genere nelle cariche elettive), che però appartiene alla Parte I, Titolo IV (Rapporti politici) — non ai principi fondamentali — ed è della prima ad incidere su disposizioni "originarie" del 1948.

Il quadro normativo internazionale ed europeo

L'iter di approvazione della L. cost. 1/2022

Il procedimento di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) si è snodato attraverso quattro deliberazioni:

Per essere approvata con maggioranza dei due terzi in seconda deliberazione (anziché maggioranza assoluta), la legge non è stata sottoposta a referendum confermativo. La Legge cost. 1/2022:

Il testo previgente e novellato dell'art. 9 Cost.

L'art. 9 della Costituzione nel testo previgente (1948) recitava:

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»

Nel testo vigente dal 9 marzo 2022, l'art. 9 Cost. è così formulato:

«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»

Il nuovo terzo comma introduce due profili innovativi:

  1. La tutela esplicita di tre beni giuridici distinti — l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi — ponendoli al rango di principi fondamentali della Costituzione;
  2. La clausola "anche nell'interesse delle future generazioni", che introduce per la prima volta nel testo costituzionale il principio di equità intergenerazionale e il principio dello sviluppo sostenibile.

L'ultimo periodo introduce una riserva di legge statale in materia di tutela degli animali, sottratta quindi alla competenza legislativa regionale (anche concorrente).

Il testo previgente e novellato dell'art. 41 Cost.

L'art. 41 Cost. nel testo previgente (1948) recitava:

«L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.»

Nel testo vigente dal 9 marzo 2022, l'art. 41 Cost. è così formulato:

«L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali

Le novità:

La portata sistemica della riforma

La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. ha una portata sistemica notevole, che si dispiega su molteplici piani:

La nozione costituzionale di ambiente

La nuova formulazione dell'art. 9 c. 3 Cost. distingue espressamente:

Bene Definizione
Ambiente Il complesso delle componenti naturali, antropiche e culturali nel quale si svolge la vita umana, comprensivo di aria, acqua, suolo, clima
Biodiversità La varietà degli organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi), degli ecotipi e degli ecosistemi (rinvio alla Convenzione di Rio del 1992)
Ecosistemi I complessi dinamici di comunità viventi (vegetali, animali, microrganismi) e ambiente non vivente con il quale interagiscono

La distinzione è significativa: la riforma valorizza non solo l'ambiente "antropocentrico" (cioè in funzione dell'uomo) ma anche un approccio "ecocentrico", attento alle componenti naturali in sé considerate.

L'equità intergenerazionale

La clausola "anche nell'interesse delle future generazioni" rappresenta uno degli aspetti più innovativi e dibattuti della riforma. Sul piano teorico richiama:

Si tratta di una clausola dal contenuto giuridico programmatico, suscettibile di assumere portata sempre più concreta nell'evoluzione interpretativa della Corte Costituzionale.

La tutela degli animali

L'ultimo periodo del nuovo art. 9 c. 3 Cost. — "La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali" — introduce una riserva di legge statale. Le conseguenze:

I limiti all'iniziativa economica privata

La modifica del comma 2 dell'art. 41 Cost. amplia l'elenco dei beni giuridici la cui tutela limita l'iniziativa economica privata. Confronto:

Beni protetti — Testo previgente Beni protetti — Testo vigente
Utilità sociale Utilità sociale
Salute
Ambiente
Sicurezza Sicurezza
Libertà Libertà
Dignità umana Dignità umana

L'esplicitazione costituzionale di salute e ambiente come limiti all'iniziativa economica:

I fini ambientali dell'attività economica

La modifica del comma 3 dell'art. 41 Cost. aggiunge ai "fini sociali" anche i "fini ambientali" come direttrici per l'indirizzo e il coordinamento dell'attività economica pubblica e privata. Questo significa:

La clausola di salvaguardia per le Regioni speciali

L'art. 3 della L. cost. 1/2022 ha previsto una clausola di salvaguardia per le competenze legislative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Resta fermo il quadro di autonomia delineato dai rispettivi statuti, salvo i limiti generali di rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE.

I precedenti costituzionali

Prima della L. cost. 1/2022, la tutela dell'ambiente era stata già progressivamente delineata in via interpretativa. I principali approdi:

Le ricadute nella legislazione successiva

Dopo la riforma costituzionale, numerose iniziative legislative hanno fatto perno sul rafforzato quadro costituzionale:

Il rapporto con la giurisprudenza europea

La riforma italiana si inserisce in un più ampio movimento europeo di "costituzionalizzazione dell'ambiente":

Il concorso con l'UE e con le politiche del clima

La nuova formulazione degli artt. 9 e 41 Cost. opera in raccordo con il quadro europeo:

I profili applicativi

L'applicazione concreta dei nuovi principi costituzionali si manifesta in diversi ambiti:

Il ruolo della Polizia Municipale e degli enti locali

La riforma costituzionale incide sulle competenze della Polizia Municipale e degli enti locali, particolarmente per quanto riguarda:

Per gli aspiranti operatori della PA e delle forze di polizia — La L. cost. 1/2022 è uno degli aggiornamenti più rilevanti nei concorsi pubblici di diritto costituzionale. Vanno padroneggiati: (i) fonti: L. cost. 11/2/2022 n. 1, GU 44 del 22/2/2022, vigore 9/3/2022; (ii) iter: 4 deliberazioni (Senato 9/6/2021, Camera 12/10/2021, Senato 3/11/2021, Camera 8/2/2022 con maggioranza 2/3 — 468 favorevoli); (iii) modifica art. 9 Cost.: nuovo comma 3 con tutela di ambiente, biodiversità, ecosistemi "anche nell'interesse delle future generazioni"; riserva di legge statale sugli animali; (iv) modifica art. 41 Cost.: aggiunta di salute e ambiente come limiti all'iniziativa economica (c. 2); aggiunta dei "fini ambientali" all'orientamento dell'attività economica (c. 3); (v) nozione: ambiente + biodiversità + ecosistemi; (vi) equità intergenerazionale: principio costituzionalizzato; (vii) precedenti: Corte Cost. 210/1987 e 641/1987 (ambiente come valore primario); art. 117 c. 2 lett. s) Cost. (L. cost. 3/2001); (viii) clausola di salvaguardia per Regioni speciali e Province autonome; (ix) quadro UE: art. 191-193 TFUE, art. 37 Carta diritti UE, Legge europea sul clima (Reg. 2021/1119), Green Deal, PNRR Missione 2; (x) tutela animali: L. 281/1991, L. 189/2004, artt. 544-bis ss. c.p.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione introdotta dalla Legge costituzionale 1/2022, con particolare riferimento al suo significato sistematico e alle ricadute applicative".

Risposta strutturata: (i) fonte: L. cost. 11/2/2022 n. 1; GU 44 del 22/2/2022; vigore 9/3/2022; (ii) iter: quattro deliberazioni ex art. 138 Cost., chiusura con maggioranza 2/3 alla Camera l'8/2/2022 (468 favorevoli); (iii) art. 9 Cost. nuovo c. 3: "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"; (iv) art. 41 Cost.: limiti aggiunti (salute, ambiente) al comma 2, "fini ambientali" al comma 3; (v) significato sistematico: prima modifica del 1948 ai principi fondamentali, ambiente come bene costituzionalmente protetto; (vi) nozione: ambiente, biodiversità (Convenzione Rio 1992), ecosistemi; (vii) equità intergenerazionale: principio costituzionalizzato; (viii) riserva di legge statale sulla tutela animali; (ix) precedenti: Corte Cost. 210/1987 e 641/1987; L. cost. 3/2001 (art. 117 c. 2 lett. s); (x) clausola di salvaguardia Regioni speciali; (xi) quadro UE: Green Deal, Legge europea sul clima, art. 191-193 TFUE, Convenzione di Aarhus; (xii) ricadute legislative: D.Lgs. 152/2006 (Codice ambiente), L. 68/2015 (ecoreati), PNRR Missione 2, Strategia Biodiversità 2030; (xiii) applicazioni: giudizio costituzionalità, interpretazione conforme, principio di precauzione, transizione ecologica; Corte Cost. 105/2024 (13/6/2024, caso "Priolo"): prima applicazione degli artt. 9 e 41 Cost. riformati dalla L. cost. 1/2022, valorizzando l'ambiente come limite esplicito all'iniziativa economica privata; Corte Cost. 134/2025: obbligo per PA di tenere conto del mandato costituzionale ambientale nei procedimenti su infrastrutture "verdi".

Materiale di studio

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