Per 74 anni, dall'entrata in vigore della Costituzione il 1° gennaio 1948, l'ambiente non aveva trovato esplicita menzione nel testo costituzionale italiano. La sua tutela era stata progressivamente ricavata, in via interpretativa, dalla giurisprudenza costituzionale a partire dagli anni '80 — in particolare dalle sentenze n. 210 e n. 641 del 1987, che hanno qualificato l'ambiente come "valore primario" e "diritto fondamentale" — sulla base del combinato disposto degli artt. 9 (tutela del paesaggio) e 32 Cost. (tutela della salute). La Legge costituzionale 11 febbraio 2022 n. 1 ha portato a compimento un'evoluzione interpretativa lunga decenni, conferendo all'ambiente — finalmente — riconoscimento esplicito a livello dei principi fondamentali della Carta. Si tratta della prima modifica apportata agli articoli dei principi fondamentali della Costituzione (artt. 1-12), rimasti invariati dall'entrata in vigore della Carta nel 1948. La precedente L. cost. 1/2003 aveva modificato l'art. 51 (parità di genere nelle cariche elettive), che però appartiene alla Parte I, Titolo IV (Rapporti politici) — non ai principi fondamentali — ed è della prima ad incidere su disposizioni "originarie" del 1948.
Il quadro normativo internazionale ed europeo
- Dichiarazione di Stoccolma (1972) sull'ambiente umano;
- Rapporto Brundtland (1987) sullo sviluppo sostenibile;
- Dichiarazione di Rio (1992) su ambiente e sviluppo;
- Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), artt. 191-193 (politica ambientale);
- Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 37 (tutela ambientale);
- Accordo di Parigi sul clima (2015), ratificato dall'Italia con L. 204/2016;
- Agenda 2030 ONU per lo sviluppo sostenibile e i 17 SDGs;
- Convenzione di Aarhus (1998) sull'accesso alle informazioni ambientali (rat. L. 108/2001);
- European Green Deal e Reg. (UE) 2021/1119 — Legge europea sul clima.
L'iter di approvazione della L. cost. 1/2022
Il procedimento di revisione costituzionale (art. 138 Cost.) si è snodato attraverso quattro deliberazioni:
- Senato, 9 giugno 2021: prima deliberazione, approvazione del testo unificato;
- Camera, 12 ottobre 2021: prima deliberazione, approvazione (AC 3156-B);
- Senato, 3 novembre 2021: seconda deliberazione, approvazione con la maggioranza dei due terzi;
- Camera, 8 febbraio 2022: seconda deliberazione, approvazione definitiva con maggioranza dei due terzi (468 favorevoli, 1 contrario, 6 astenuti).
Per essere approvata con maggioranza dei due terzi in seconda deliberazione (anziché maggioranza assoluta), la legge non è stata sottoposta a referendum confermativo. La Legge cost. 1/2022:
- Promulgata da Mattarella l'11 febbraio 2022;
- Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2022;
- Entrata in vigore il 9 marzo 2022.
Il testo previgente e novellato dell'art. 9 Cost.
L'art. 9 della Costituzione nel testo previgente (1948) recitava:
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.»
Nel testo vigente dal 9 marzo 2022, l'art. 9 Cost. è così formulato:
«La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali.»
Il nuovo terzo comma introduce due profili innovativi:
- La tutela esplicita di tre beni giuridici distinti — l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi — ponendoli al rango di principi fondamentali della Costituzione;
- La clausola "anche nell'interesse delle future generazioni", che introduce per la prima volta nel testo costituzionale il principio di equità intergenerazionale e il principio dello sviluppo sostenibile.
L'ultimo periodo introduce una riserva di legge statale in materia di tutela degli animali, sottratta quindi alla competenza legislativa regionale (anche concorrente).
Il testo previgente e novellato dell'art. 41 Cost.
L'art. 41 Cost. nel testo previgente (1948) recitava:
«L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.»
Nel testo vigente dal 9 marzo 2022, l'art. 41 Cost. è così formulato:
«L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all'ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali.»
Le novità:
- Al comma 2 sono aggiunti come limiti all'iniziativa economica privata anche la salute e l'ambiente;
- Al comma 3 è aggiunto, accanto ai "fini sociali", il riferimento ai "fini ambientali" come orientamento dell'attività economica pubblica e privata.
La portata sistemica della riforma
La modifica degli artt. 9 e 41 Cost. ha una portata sistemica notevole, che si dispiega su molteplici piani:
- Sui principi fondamentali: l'ambiente assurge a "diritto fondamentale" della Repubblica con riconoscimento formale, superando definitivamente l'inquadramento meramente "interpretativo" della giurisprudenza precedente;
- Sulla competenza legislativa: rafforza l'allocazione della "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali" alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117 c. 2 lett. s) Cost., introdotta dalla L. cost. 3/2001);
- Sui rapporti tra economia e ambiente: il diritto all'ambiente diviene un limite immediato alla libertà di iniziativa economica, con effetti su tutta la disciplina pubblica dell'attività economica;
- Sull'equità intergenerazionale: la formula "anche nell'interesse delle future generazioni" apre la strada a una considerazione dei diritti dei "non-presenti", con possibili effetti sul giudizio di costituzionalità delle leggi che incidano su risorse non rinnovabili;
- Sulla tutela degli animali: la riserva di legge statale uniforma su scala nazionale la disciplina della tutela animale, in passato frammentata tra normativa nazionale (es. L. 281/1991, L. 189/2004) e leggi regionali.
La nozione costituzionale di ambiente
La nuova formulazione dell'art. 9 c. 3 Cost. distingue espressamente:
| Bene | Definizione |
|---|---|
| Ambiente | Il complesso delle componenti naturali, antropiche e culturali nel quale si svolge la vita umana, comprensivo di aria, acqua, suolo, clima |
| Biodiversità | La varietà degli organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi), degli ecotipi e degli ecosistemi (rinvio alla Convenzione di Rio del 1992) |
| Ecosistemi | I complessi dinamici di comunità viventi (vegetali, animali, microrganismi) e ambiente non vivente con il quale interagiscono |
La distinzione è significativa: la riforma valorizza non solo l'ambiente "antropocentrico" (cioè in funzione dell'uomo) ma anche un approccio "ecocentrico", attento alle componenti naturali in sé considerate.
L'equità intergenerazionale
La clausola "anche nell'interesse delle future generazioni" rappresenta uno degli aspetti più innovativi e dibattuti della riforma. Sul piano teorico richiama:
- Il principio dello sviluppo sostenibile, definito dal Rapporto Brundtland del 1987 come "lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri";
- Il concetto di "diritti delle generazioni future" elaborato dalla dottrina internazionale e da alcune Corti costituzionali europee (in particolare la Bundesverfassungsgericht tedesca, sentenza del 24 marzo 2021 sulla Legge per la protezione del clima);
- Una valenza interpretativa: il giudice (anche costituzionale) deve includere, nel bilanciamento dei valori in gioco, anche l'interesse di chi non è ancora nato a fruire di un ambiente integro.
Si tratta di una clausola dal contenuto giuridico programmatico, suscettibile di assumere portata sempre più concreta nell'evoluzione interpretativa della Corte Costituzionale.
La tutela degli animali
L'ultimo periodo del nuovo art. 9 c. 3 Cost. — "La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali" — introduce una riserva di legge statale. Le conseguenze:
- La disciplina della tutela animale è demandata in via esclusiva alla legge dello Stato (con possibile rinvio a normativa secondaria);
- Le Regioni perdono ogni competenza legislativa (anche concorrente) sulla materia, salvo la clausola di salvaguardia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome;
- Si rafforza il quadro di tutela dei reati contro gli animali (artt. 544-bis-quinquies c.p., introdotti dalla L. 189/2004) e dei diritti positivi (L. 281/1991 sulla tutela degli animali da affezione e prevenzione del randagismo);
- Resta ferma la possibilità di concorrenza tra discipline statali e norme di settore comunitarie/internazionali (es. Direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali da laboratorio).
I limiti all'iniziativa economica privata
La modifica del comma 2 dell'art. 41 Cost. amplia l'elenco dei beni giuridici la cui tutela limita l'iniziativa economica privata. Confronto:
| Beni protetti — Testo previgente | Beni protetti — Testo vigente |
|---|---|
| Utilità sociale | Utilità sociale |
| — | Salute |
| — | Ambiente |
| Sicurezza | Sicurezza |
| Libertà | Libertà |
| Dignità umana | Dignità umana |
L'esplicitazione costituzionale di salute e ambiente come limiti all'iniziativa economica:
- Rafforza la legittimità costituzionale delle leggi che pongono prescrizioni ambientali in capo alle imprese (autorizzazioni, valutazioni di impatto ambientale, normative emissioni);
- Conferisce uno specifico fondamento al "principio di precauzione" (art. 191 c. 2 TFUE) nell'ordinamento interno;
- Apre nuove prospettive di interpretazione conforme di tutta la legislazione speciale (D.Lgs. 152/2006 — Codice dell'ambiente, D.P.R. 380/2001 — TU Edilizia, ecc.).
I fini ambientali dell'attività economica
La modifica del comma 3 dell'art. 41 Cost. aggiunge ai "fini sociali" anche i "fini ambientali" come direttrici per l'indirizzo e il coordinamento dell'attività economica pubblica e privata. Questo significa:
- La legge può orientare l'attività economica verso obiettivi di sostenibilità ambientale (transizione ecologica);
- Sono costituzionalmente legittime norme di incentivazione di attività eco-compatibili (es. crediti d'imposta per investimenti green, contributi PNRR);
- Sono costituzionalmente legittime norme di disincentivazione o limitazione di attività ad alto impatto ambientale (es. carbon tax, divieto di plastica monouso);
- Il bilanciamento tra libertà di iniziativa e tutela ambientale è ora costituzionalmente assistito da un ancoraggio più forte.
La clausola di salvaguardia per le Regioni speciali
L'art. 3 della L. cost. 1/2022 ha previsto una clausola di salvaguardia per le competenze legislative delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano. Resta fermo il quadro di autonomia delineato dai rispettivi statuti, salvo i limiti generali di rispetto della Costituzione e dei vincoli derivanti dall'ordinamento UE.
I precedenti costituzionali
Prima della L. cost. 1/2022, la tutela dell'ambiente era stata già progressivamente delineata in via interpretativa. I principali approdi:
- Corte Cost. n. 210/1987: l'ambiente come "valore primario", riconducibile al combinato disposto degli artt. 9 e 32 Cost.;
- Corte Cost. n. 641/1987: l'ambiente come "bene immateriale unitario";
- L. cost. 3/2001: introduzione dell'art. 117 c. 2 lett. s) Cost., che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva su "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali";
- Numerose sentenze della Corte Cost. che hanno riconosciuto l'ambiente come "limite intrinseco" all'iniziativa economica (anche prima della modifica del 2022);
- Giurisprudenza della Corte EDU su art. 8 CEDU (vita privata e familiare) come fonte di tutela ambientale indiretta.
Le ricadute nella legislazione successiva
Dopo la riforma costituzionale, numerose iniziative legislative hanno fatto perno sul rafforzato quadro costituzionale:
- D.L. 50/2022 e successivi provvedimenti per la transizione ecologica;
- D.L. 17/2022 (Energie) sulle fonti rinnovabili;
- Riforma del Codice dell'Ambiente (D.Lgs. 152/2006) in attuazione della direttiva sulla VIA;
- Legge sul Clima (in discussione parlamentare);
- Strategia Nazionale per la Biodiversità 2030;
- L'interpretazione conforme da parte della giurisprudenza (Cassazione, TAR, Corte Cost.) di tutta la normativa di settore.
Il rapporto con la giurisprudenza europea
La riforma italiana si inserisce in un più ampio movimento europeo di "costituzionalizzazione dell'ambiente":
- Francia: Charte de l'environnement del 2004 incorporata nel preambolo della Costituzione;
- Germania: art. 20a Grundgesetz (1994) e celebre sentenza del Bundesverfassungsgericht del 24 marzo 2021 sulla Legge per la protezione del clima;
- Spagna: art. 45 della Costituzione del 1978;
- Norvegia: art. 112 della Costituzione (caso "People v. Arctic Oil");
- Numerose Costituzioni del centro e sud Europa che riconoscono la tutela ambientale a livello costituzionale.
Il concorso con l'UE e con le politiche del clima
La nuova formulazione degli artt. 9 e 41 Cost. opera in raccordo con il quadro europeo:
- Reg. (UE) 2021/1119 — Legge europea sul clima (obiettivo climaticamente neutrale al 2050; -55% emissioni al 2030);
- European Green Deal (Comunicazione COM 640/2019);
- "Fit for 55" — Pacchetto legislativo del 2021;
- PNIEC — Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima;
- PNRR — Missione 2 "Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica" (€ 59,46 mld);
- Direttive UE di settore (VIA, AIA, acque, rifiuti, emissioni, biodiversità).
I profili applicativi
L'applicazione concreta dei nuovi principi costituzionali si manifesta in diversi ambiti:
- Nel giudizio di costituzionalità delle leggi: il "test ambientale" diviene un parametro autonomo di valutazione;
- Nell'interpretazione conforme: ogni norma di legge va letta alla luce della tutela ambientale costituzionalizzata;
- Nella responsabilità ambientale (Parte VI D.Lgs. 152/2006), la cui base costituzionale è ora più solida;
- Nei procedimenti amministrativi: VIA, VAS, AIA, autorizzazioni paesaggistiche ricevono nuova legittimazione;
- Nei reati ambientali (artt. 452-bis ss. c.p., introdotti dalla L. 68/2015): rafforzamento della loro base costituzionale;
- Negli strumenti di pianificazione (PRG, PSC, PUMS, PUG) con orientamento alla sostenibilità.
- Corte Cost. n. 105/2024 (13 giugno 2024, caso "Priolo"): prima applicazione degli artt. 9 e 41 Cost. riformati; la Corte ha valorizzato l'ambiente come limite esplicito all'iniziativa economica privata nel bilanciamento con altri valori costituzionali.
- Corte Cost. n. 134/2025: ha ribadito che le PA procedenti nei procedimenti su infrastrutture "verdi" devono tenere in attenta considerazione il mandato costituzionale ambientale degli artt. 9 e 41 riformati.
Il ruolo della Polizia Municipale e degli enti locali
La riforma costituzionale incide sulle competenze della Polizia Municipale e degli enti locali, particolarmente per quanto riguarda:
- I controlli ambientali sul territorio (rifiuti, emissioni, scarichi, abusivismo edilizio);
- Le ordinanze sindacali in materia ambientale (art. 50 c. 5 e 54 TUEL);
- La vigilanza sui regolamenti comunali ambientali (raccolta differenziata, tutela del verde, animali);
- La cooperazione con ARPA, NOE Carabinieri, Capitanerie di Porto, Polizia Provinciale;
- Le funzioni di accertamento di violazioni amministrative e penali in materia di ecoreati (art. 452-bis ss. c.p.).
Per gli aspiranti operatori della PA e delle forze di polizia — La L. cost. 1/2022 è uno degli aggiornamenti più rilevanti nei concorsi pubblici di diritto costituzionale. Vanno padroneggiati: (i) fonti: L. cost. 11/2/2022 n. 1, GU 44 del 22/2/2022, vigore 9/3/2022; (ii) iter: 4 deliberazioni (Senato 9/6/2021, Camera 12/10/2021, Senato 3/11/2021, Camera 8/2/2022 con maggioranza 2/3 — 468 favorevoli); (iii) modifica art. 9 Cost.: nuovo comma 3 con tutela di ambiente, biodiversità, ecosistemi "anche nell'interesse delle future generazioni"; riserva di legge statale sugli animali; (iv) modifica art. 41 Cost.: aggiunta di salute e ambiente come limiti all'iniziativa economica (c. 2); aggiunta dei "fini ambientali" all'orientamento dell'attività economica (c. 3); (v) nozione: ambiente + biodiversità + ecosistemi; (vi) equità intergenerazionale: principio costituzionalizzato; (vii) precedenti: Corte Cost. 210/1987 e 641/1987 (ambiente come valore primario); art. 117 c. 2 lett. s) Cost. (L. cost. 3/2001); (viii) clausola di salvaguardia per Regioni speciali e Province autonome; (ix) quadro UE: art. 191-193 TFUE, art. 37 Carta diritti UE, Legge europea sul clima (Reg. 2021/1119), Green Deal, PNRR Missione 2; (x) tutela animali: L. 281/1991, L. 189/2004, artt. 544-bis ss. c.p.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la riforma costituzionale degli articoli 9 e 41 della Costituzione introdotta dalla Legge costituzionale 1/2022, con particolare riferimento al suo significato sistematico e alle ricadute applicative".
Risposta strutturata: (i) fonte: L. cost. 11/2/2022 n. 1; GU 44 del 22/2/2022; vigore 9/3/2022; (ii) iter: quattro deliberazioni ex art. 138 Cost., chiusura con maggioranza 2/3 alla Camera l'8/2/2022 (468 favorevoli); (iii) art. 9 Cost. nuovo c. 3: "Tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni. La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali"; (iv) art. 41 Cost.: limiti aggiunti (salute, ambiente) al comma 2, "fini ambientali" al comma 3; (v) significato sistematico: prima modifica del 1948 ai principi fondamentali, ambiente come bene costituzionalmente protetto; (vi) nozione: ambiente, biodiversità (Convenzione Rio 1992), ecosistemi; (vii) equità intergenerazionale: principio costituzionalizzato; (viii) riserva di legge statale sulla tutela animali; (ix) precedenti: Corte Cost. 210/1987 e 641/1987; L. cost. 3/2001 (art. 117 c. 2 lett. s); (x) clausola di salvaguardia Regioni speciali; (xi) quadro UE: Green Deal, Legge europea sul clima, art. 191-193 TFUE, Convenzione di Aarhus; (xii) ricadute legislative: D.Lgs. 152/2006 (Codice ambiente), L. 68/2015 (ecoreati), PNRR Missione 2, Strategia Biodiversità 2030; (xiii) applicazioni: giudizio costituzionalità, interpretazione conforme, principio di precauzione, transizione ecologica; Corte Cost. 105/2024 (13/6/2024, caso "Priolo"): prima applicazione degli artt. 9 e 41 Cost. riformati dalla L. cost. 1/2022, valorizzando l'ambiente come limite esplicito all'iniziativa economica privata; Corte Cost. 134/2025: obbligo per PA di tenere conto del mandato costituzionale ambientale nei procedimenti su infrastrutture "verdi".
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