Le intercettazioni sono uno dei mezzi di ricerca della prova più invasivi previsti dal Codice di Procedura Penale, perché incidono direttamente sulla libertà e segretezza della corrispondenza tutelata dall'art. 15 della Costituzione. La disciplina è contenuta negli artt. 266-271 c.p.p.; l'evoluzione normativa più recente è culminata nella riforma "Orlando" (D.Lgs. 216/2017), nel D.L. 161/2019, nella Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022), nella Riforma Nordio (L. 114/2024) e, da ultimo, nella L. 31 marzo 2025 n. 47 (cd. "legge Zanettin"), che ha introdotto il limite massimo complessivo di 45 giorni di durata delle intercettazioni per ciascun bersaglio.

I presupposti sostanziali (art. 266 c.p.p.)

L'art. 266 c. 1 c.p.p. consente l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione nei procedimenti relativi ai seguenti reati:

Le intercettazioni tra presenti (ambientali) e telematiche

Il c. 2 dell'art. 266 disciplina le intercettazioni tra presenti (ambientali), che possono essere eseguite anche con l'inserimento di un captatore informatico su dispositivo elettronico portatile (smartphone, tablet, computer). Il c. 2-bis, modificato dalla riforma Orlando, regola specificamente l'uso del captatore informatico: è sempre consentito per i delitti di cui all'art. 51 c. 3-bis e 3-quater c.p.p. (criminalità organizzata, terrorismo); è ammesso anche per i delitti contro la PA puniti con la reclusione non inferiore nel massimo a 5 anni (post D.L. 161/2019).

L'art. 266-bis c.p.p. disciplina specificamente le intercettazioni di comunicazioni informatiche o telematiche, applicabili ai reati elencati nell'art. 266 e a quelli commessi mediante l'impiego di tecnologie informatiche.

L'autorizzazione del GIP (art. 267 c.p.p.)

Nel rispetto della riserva di giurisdizione dell'art. 15 Cost., l'art. 267 c.p.p. stabilisce che il PM deve richiedere al Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) l'autorizzazione per l'esecuzione delle intercettazioni. L'autorizzazione è concessa con decreto motivato quando ricorrono:

Per il captatore informatico, il decreto deve specificare le ragioni di necessità della procedura captativa e l'indicazione spazio-temporale della stessa: questa specificazione è strettissima e la sua violazione comporta inutilizzabilità (art. 271 c. 1-bis).

La durata delle intercettazioni

L'art. 267 c. 3 c.p.p. fissa la durata massima delle intercettazioni:

Per i reati di criminalità organizzata (art. 51 c. 3-bis e 3-quater c.p.p.) la durata iniziale è di 40 giorni, prorogabile per periodi successivi di 20 giorni.

La procedura operativa (art. 268 c.p.p.)

L'art. 268 c.p.p. disciplina lo svolgimento delle intercettazioni:

  1. Le operazioni di registrazione sono compiute con impianti installati nella Procura della Repubblica; è ammesso ricorso a impianti esterni solo per eccezionali ragioni di urgenza;
  2. Deve essere redatto verbale delle operazioni compiute;
  3. I verbali e le registrazioni sono depositati presso la Procura;
  4. I difensori delle parti possono esaminare verbali e registrazioni e estrarre copia;
  5. Il giudice procede allo "stralcio" delle registrazioni di cui è vietata l'utilizzazione (art. 271 c.p.p.) o irrilevanti, e dispone la trascrizione integrale di quelle ammesse (perizia trascrittiva).

Il captatore informatico (trojan di Stato)

Il captatore informatico (cd. trojan di Stato) è un programma che si installa su un dispositivo portatile (smartphone, tablet, PC) e consente di intercettare le comunicazioni tra presenti in modo "itinerante", seguendo il soggetto in qualunque luogo si rechi. È stato disciplinato per la prima volta dalla Riforma Orlando (D.Lgs. 216/2017), in seguito alla pronuncia Cass. SU 26889/2016, che aveva limitato l'uso del trojan ai soli reati di criminalità organizzata.

L'art. 266 c. 2-bis c.p.p. consente l'inserimento del captatore in dispositivi portatili:

Limiti di utilizzabilità del captatore

L'art. 270 c. 1-bis c.p.p. limita l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni con captatore informatico per la prova di reati diversi da quelli per cui è stato emesso il decreto di autorizzazione. L'utilizzabilità è ammessa solo se le intercettazioni risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza (art. 380 c.p.p.).

I divieti di utilizzazione (art. 271 c.p.p.)

L'art. 271 c.p.p. disciplina i casi di inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni. Il c. 1 sancisce l'inutilizzabilità generale quando le intercettazioni:

Il c. 1-bis (introdotto dalla Riforma Orlando) sancisce l'inutilizzabilità specifica dei dati acquisiti con captatore informatico al di fuori dei limiti di tempo e luogo indicati nel decreto autorizzativo. Si tratta di una peculiarità della disciplina del trojan, che ha lo scopo di evitare un uso "perlustrativo" dello strumento.

L'utilizzazione in altri procedimenti (art. 270 c.p.p.)

L'art. 270 c.p.p. consente, in via residuale, l'utilizzo dei risultati delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli per i quali è stata disposta l'autorizzazione, ma solo se sono indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza. Le Sezioni Unite, con la sentenza Cass. SU n. 51 del 28/11/2019 (dep. 2/1/2020), Cavallo, hanno precisato che il divieto di utilizzazione ex art. 270 non opera per i reati che risultino connessi ex art. 12 c.p.p. a quelli oggetto dell'autorizzazione, sempre che ricadano tra quelli per i quali sono in astratto consentite le intercettazioni.

L'evoluzione normativa

Norma Anno Contenuto
L. 103/2017 (delega) 2017 Delega per riforma intercettazioni e captatore
D.Lgs. 216/2017 ("riforma Orlando") 2017 Disciplina sistematica intercettazioni e trojan
D.L. 161/2019 2019 Modifiche dopo rinvii dell'entrata in vigore
L. 7/2020 2020 Estensione trojan ai reati PA gravi
L. 134/2021 + D.Lgs. 150/2022 (Cartabia) 2022 Coordinamento con riforma processuale generale
L. 9 agosto 2024 n. 114 (Riforma Nordio) 2024 Divieto di pubblicazione integrale delle intercettazioni; divieto di riportare nei verbali espressioni che identifichino soggetti estranei; obbligo del PM di stralciare conversazioni irrilevanti dai "brogliacci"
L. 31 marzo 2025 n. 47 (cd. "legge Zanettin") 2025 Inserisce nell'art. 267 c. 3 c.p.p. il limite di 45 giorni di durata complessiva delle intercettazioni per ciascun bersaglio, derogabile solo con motivata "proroga rafforzata" giustificata da elementi specifici. In vigore dal 24 aprile 2025

L'udienza-stralcio e il rispetto della privacy

Dopo le novità introdotte dal D.Lgs. 216/2017, l'udienza-stralcio ha assunto un ruolo cruciale per la tutela della privacy dei soggetti intercettati incidentalmente (es. familiari, terzi). Il giudice elimina dal fascicolo le registrazioni inutilizzabili o irrilevanti, evitando la "diffusione" di conversazioni private che non hanno rilevanza probatoria.

Operatività della Polizia Giudiziaria

L'attività di intercettazione è condotta dalla PG sotto la direzione del PM, con il supporto tecnico del Centro Intercettazioni Telematiche presso la Procura. La PG redige le annotazioni di servizio (cd. "brogliacci"), che riassumono i contenuti delle conversazioni rilevanti, e relaziona al PM sull'andamento dell'attività captativa. L'osservanza scrupolosa dei termini, dei luoghi e dei contenuti del decreto autorizzativo è essenziale per evitare l'inutilizzabilità dei dati raccolti.

Domanda tipica all'orale di un concorso

"Il candidato illustri la disciplina delle intercettazioni nel processo penale, indicando i presupposti, l'autorizzazione del GIP, la durata, l'uso del captatore informatico e i casi di inutilizzabilità".

Risposta strutturata: (i) riserva di giurisdizione ex art. 15 Cost.; (ii) presupposti sostanziali (art. 266 c. 1): delitti puniti con reclusione max 5+ anni, contro PA, stupefacenti, armi, criminalità organizzata; (iii) intercettazioni ambientali e telematiche (artt. 266 c. 2, 266-bis); (iv) autorizzazione GIP con gravi indizi e indispensabilità (art. 267); (v) durata: 15 giorni prorogabili (40 + 20 per crim. org.); (vi) procedura operativa (art. 268): impianti procura, verbali, stralcio; (vii) captatore informatico (D.Lgs. 216/2017): sempre per crim. org., con limiti per altri reati; (viii) inutilizzabilità (art. 271): generale (c. 1) e specifica per trojan (c. 1-bis); (ix) utilizzo in altri procedimenti (art. 270, Cass. SU 51/2020 Cavallo).

Materiale di studio

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