La disciplina della filiazione ha conosciuto, nel corso degli ultimi decenni, una profonda evoluzione, riflesso del mutamento dei valori sociali e dell'affermarsi del principio di eguaglianza. Il codice civile del 1942 contrapponeva nettamente i figli legittimi, nati all'interno del matrimonio, ai figli naturali, nati fuori da esso, riservando ai primi una posizione giuridica privilegiata. La riforma del diritto di famiglia del 1975 aveva attenuato tale divario, ma residuavano significative differenze di disciplina, soprattutto in materia successoria e di rapporti con la famiglia del genitore. Il superamento definitivo di queste discriminazioni è stato realizzato dalla legge n. 219 del 2012 e dal decreto legislativo attuativo n. 154 del 2013, che hanno affermato il principio dell'unicità dello stato di figlio, riscrivendo ampie parti del codice civile. Parallelamente, il legislatore ha sostituito la tradizionale nozione di potestà genitoriale, che evocava un potere del genitore sul figlio, con quella più moderna di responsabilità genitoriale, che pone al centro l'interesse del minore e configura i genitori come titolari soprattutto di doveri. La conoscenza di questi istituti è di grande rilievo, anche pratico, e ricorre nei concorsi pubblici che prevedono prove di diritto civile e di diritto di famiglia.
Il quadro normativo di riferimento
- L. 10 dicembre 2012 n. 219 — Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali (principio di unicità dello stato di figlio);
- D.Lgs. 28 dicembre 2013 n. 154 — Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione (decreto attuativo della delega);
- Codice Civile, Titolo IX del Libro I "Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio" (artt. 315-342);
- Artt. 231 ss. c.c. (filiazione nel matrimonio) e artt. 250 ss. c.c. (riconoscimento dei figli nati fuori del matrimonio);
- Art. 30 Cost. — Dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio.
L'unicità dello stato di figlio (art. 315 c.c.)
- Il nuovo art. 315 c.c. afferma che "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico";
- È stata abolita ogni distinzione di disciplina tra figli legittimi, naturali e adottivi; nel codice e nelle leggi le espressioni "figli legittimi" e "figli naturali" sono sostituite dal termine unitario "figli";
- Permane unicamente una distinzione terminologica, priva di conseguenze sul piano dei diritti, tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio;
- È venuto meno l'istituto della legittimazione;
- È stato modificato anche l'art. 74 c.c., per cui la parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite, sia nella filiazione nel matrimonio sia fuori di esso.
I diritti e doveri del figlio (art. 315-bis c.c.)
- Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni;
- Ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti;
- Il figlio che ha compiuto dodici anni (e anche di età inferiore, ove capace di discernimento) ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano;
- Il figlio deve rispettare i genitori e contribuire al mantenimento della famiglia finché convive con essa.
La responsabilità genitoriale (art. 316 c.c.)
- La nozione di responsabilità genitoriale ha sostituito quella di potestà genitoriale, ponendo al centro l'interesse del figlio;
- Entrambi i genitori hanno la responsabilità genitoriale, che è esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio;
- I genitori di comune accordo stabiliscono la residenza abituale del minore e adottano le scelte relative alla sua istruzione ed educazione;
- In caso di contrasto su questioni di particolare importanza, ciascun genitore può ricorrere al giudice; il giudice, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del figlio ultradodicenne (o anche minore se capace di discernimento), suggerisce le determinazioni più utili e, se il contrasto permane, attribuisce il potere di decisione al genitore ritenuto più idoneo a curare l'interesse del figlio;
- Il genitore che ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio esercita la responsabilità genitoriale; se il riconoscimento è fatto da entrambi, l'esercizio spetta a entrambi.
Gli obblighi dei genitori e la rappresentanza
- Obblighi e mantenimento (art. 316-bis): i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro;
- Rappresentanza e amministrazione (art. 320): i genitori, congiuntamente o quello che esercita in via esclusiva la responsabilità genitoriale, rappresentano i figli minori in tutti gli atti civili e ne amministrano i beni;
- Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti disgiuntamente da ciascun genitore; per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
L'accertamento della filiazione
- Filiazione nel matrimonio: opera la presunzione di paternità (art. 231), per cui il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio;
- Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio (artt. 250 ss.): il figlio può essere riconosciuto dal padre e dalla madre, congiuntamente o separatamente; il riconoscimento del figlio che ha compiuto quattordici anni non produce effetto senza il suo assenso; il riconoscimento del figlio infraquattordicenne già riconosciuto da un genitore richiede il consenso dell'altro; il riconoscimento è fatto nell'atto di nascita, con apposita dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, in un atto pubblico o in un testamento (art. 254);
- Azioni di stato: il disconoscimento della paternità (art. 243-bis), il reclamo dello stato di figlio (art. 239), la contestazione dello stato di figlio (art. 240) e la dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (art. 269).
Per gli aspiranti dipendenti pubblici (operatori e funzionari dei servizi demografici, di stato civile e sociali dei Comuni, assistenti sociali, dipendenti di enti locali e regionali, Polizia Municipale e Locale, cancellieri e funzionari giudiziari, avvocatura, magistratura e tutti i concorsi pubblici con quesiti su diritto civile e di famiglia) — La filiazione e la responsabilità genitoriale sono materia ricorrente nei concorsi (diritto di famiglia) e di grande rilievo per i servizi demografici e sociali. Vanno padroneggiati: (i) fonti della riforma: L. 10/12/2012 n. 219 (Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali, in vigore dal 1/1/2013) + decreto attuativo D.Lgs. 28/12/2013 n. 154, che hanno riscritto il Titolo IX del Libro I del codice civile "Della responsabilità genitoriale e dei diritti e doveri del figlio"; (ii) principio cardine - unicità dello stato di figlio art. 315 c.c.: "tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico"; (iii) effetti dell'unicità: abolizione della distinzione tra figli legittimi, naturali e adottivi; sostituzione nel codice e nelle leggi delle parole "figli legittimi" e "figli naturali" con il termine "figli"; permane solo la distinzione terminologica (senza differenze di disciplina) tra figli nati nel matrimonio e fuori del matrimonio; venuto meno l'istituto della legittimazione; modificato l'art. 74 c.c. sulla parentela; (iv) diritti e doveri del figlio art. 315-bis: diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente nel rispetto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni; diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti con i parenti; diritto di ascolto dal dodicesimo anno (o anche prima se capace di discernimento); dovere di rispettare i genitori e contribuire al mantenimento della famiglia finché convive; (v) responsabilità genitoriale art. 316: ha sostituito la potestà genitoriale, ponendo al centro l'interesse del figlio; (vi) esercizio: entrambi i genitori la esercitano di comune accordo, tenendo conto delle capacità, inclinazioni e aspirazioni del figlio; stabiliscono di comune accordo la residenza abituale e le scelte su istruzione ed educazione; (vii) contrasto: in caso di disaccordo su questioni di particolare importanza, ricorso al giudice che, sentiti i genitori e disposto l'ascolto del minore ultradodicenne, suggerisce le determinazioni più utili e, se il contrasto permane, attribuisce il potere di decisione al genitore più idoneo; (viii) riconoscimento e responsabilità: il genitore che ha riconosciuto il figlio nato fuori del matrimonio esercita la responsabilità genitoriale; se il riconoscimento è di entrambi, l'esercizio spetta a entrambi; (ix) obblighi art. 316-bis: i genitori adempiono i loro obblighi verso i figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la capacità di lavoro; (x) rappresentanza art. 320: i genitori rappresentano i figli minori negli atti civili e ne amministrano i beni; per gli atti di straordinaria amministrazione serve l'autorizzazione del giudice tutelare; (xi) filiazione nel matrimonio: presunzione di paternità art. 231 (il marito è padre del figlio concepito o nato durante il matrimonio); (xii) riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio artt. 250 ss.: dal padre e dalla madre, congiuntamente o separatamente; assenso del figlio ultraquattordicenne; consenso dell'altro genitore per il figlio infraquattordicenne già riconosciuto; forma art. 254 (atto di nascita, dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile, atto pubblico o testamento); (xiii) azioni di stato: disconoscimento della paternità (art. 243-bis), reclamo dello stato di figlio (art. 239), contestazione (art. 240), dichiarazione giudiziale di paternità e maternità (art. 269); (xiv) fondamento costituzionale e autorità: art. 30 Cost. (dovere e diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio); autorità: tribunale ordinario e tribunale per i minorenni, giudice tutelare, ufficiale di stato civile (riconoscimento).
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la riforma della filiazione e la nozione di responsabilità genitoriale, soffermandosi sul principio di unicità dello stato di figlio, sui diritti del figlio e sull'esercizio della responsabilità genitoriale".
Risposta strutturata: (i) quadro normativo: la materia della filiazione è stata riformata dalla legge 10 dicembre 2012 n. 219 e dal decreto legislativo attuativo 28 dicembre 2013 n. 154, che hanno riscritto il Titolo IX del Libro I del codice civile, oggi intitolato alla responsabilità genitoriale e ai diritti e doveri del figlio; (ii) unicità dello stato di figlio: il principio cardine è espresso dal nuovo articolo 315, secondo cui tutti i figli hanno lo stesso stato giuridico, con la conseguente abolizione di ogni distinzione tra figli legittimi, naturali e adottivi e la sostituzione di tali espressioni con il termine unitario di figli; (iii) distinzione residua: permane unicamente, sul piano terminologico e senza differenze di disciplina, la distinzione tra figli nati nel matrimonio e figli nati fuori del matrimonio, mentre è venuto meno l'istituto della legittimazione; (iv) diritti del figlio: l'articolo 315-bis riconosce al figlio il diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente, di crescere in famiglia e di essere ascoltato nelle questioni che lo riguardano a partire dal dodicesimo anno di età; (v) responsabilità genitoriale: l'articolo 316 ha sostituito la nozione di potestà con quella di responsabilità genitoriale, che pone al centro l'interesse del figlio e configura i genitori come titolari soprattutto di doveri; (vi) esercizio: la responsabilità genitoriale spetta a entrambi i genitori ed è esercitata di comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni e delle aspirazioni del figlio, con intervento del giudice in caso di contrasto su questioni di particolare importanza; (vii) accertamento della filiazione: nella filiazione nel matrimonio opera la presunzione di paternità di cui all'articolo 231, mentre per i figli nati fuori del matrimonio rileva il riconoscimento, disciplinato dagli articoli 250 e seguenti, che richiede l'assenso del figlio ultraquattordicenne e il consenso dell'altro genitore per il figlio infraquattordicenne già riconosciuto; (viii) fondamento e tutela: l'intera disciplina trova il proprio fondamento nell'articolo 30 della Costituzione, che sancisce il dovere e il diritto dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio, ed è presidiata dalle azioni di stato e dall'intervento dell'autorità giudiziaria nell'esclusivo interesse del minore.
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