L'equo compenso è un tema giuridico tornato di grande attualità dopo l'abolizione delle tariffe professionali minime e massime operata dal "decreto Cresci Italia" (D.L. 1/2012 conv. L. 27/2012) in attuazione della Direttiva Servizi 2006/123/CE (Bolkestein). La liberalizzazione delle tariffe, se da un lato ha incentivato la concorrenza, dall'altro ha esposto i singoli professionisti (avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, notai e tante altre professioni) al rischio di accettare incarichi a compensi irrisori imposti da clienti di grande dimensione (banche, assicurazioni, grandi imprese, pubbliche amministrazioni). La L. 49/2023 risponde a questa esigenza prevedendo un sistema di tutela "asimmetrica" del professionista in quanto parte debole del rapporto contrattuale, sul modello di quella già prevista per consumatori e per le imprese piccole nei rapporti di subfornitura (L. 192/1998). La disciplina trova fondamento costituzionale nell'art. 36 Cost. (diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente) e nell'art. 35 Cost. (tutela del lavoro in tutte le sue forme e applicazioni), ed è coordinata con il principio dell'autonomia contrattuale (art. 1322 c.c.) e con i principi del diritto dell'Unione europea.

Il quadro normativo di riferimento

L'iter e la storia della legge

La definizione di equo compenso (art. 1)

L'art. 1 c. 1 della L. 49/2023 definisce l'equo compenso come la "corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti" rispettivamente da tre distinte fonti regolamentari:

Categoria di professionisti Fonte dei parametri
Avvocati D.M. del Ministro della Giustizia ex art. 13 c. 6 L. 31/12/2012 n. 247 (D.M. 147/2022 vigente)
Professionisti iscritti agli ordini e collegi (ingegneri, architetti, commercialisti, notai, geometri, geologi, biologi, periti, ecc.) D.M. adottati ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/1/2012 n. 1 conv. L. 24/3/2012 n. 27 ("decreto Cresci Italia")
Professionisti non organizzati in ordini o collegi (L. 4/2013, art. 1 c. 2) D.M. del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), da adottare entro 60 giorni dalla vigore della L. 49/2023

I tre criteri della "equità" del compenso

  1. Proporzionalità alla quantità e alla qualità del lavoro svolto;
  2. Coerenza con il contenuto e le caratteristiche della prestazione professionale;
  3. Conformità ai parametri stabiliti con i decreti ministeriali sopra indicati.

L'ambito di applicazione (art. 2)

Tipologia di rapporto

La legge si applica ai rapporti professionali di cui all'art. 2230 del codice civile (prestazione d'opera intellettuale), regolati da convenzioni aventi per oggetto lo svolgimento, "anche in forma associata o societaria", delle attività professionali di natura intellettuale (art. 2 c. 1).

Soggetti committenti destinatari

La normativa si applica alle prestazioni rese in favore di:

  1. Imprese bancarie e assicurative, nonché delle loro società controllate;
  2. Imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano:
    • occupato più di 50 dipendenti, oppure
    • presentato ricavi superiori a 10 milioni di euro;
  3. Pubblica amministrazione;
  4. Società a partecipazione pubblica disciplinate dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 - TUSP).

Esclusioni

La nullità delle clausole non eque (art. 3)

Disciplina della nullità

Le disposizioni operative (art. 5)

La contestazione e la tutela giurisdizionale (artt. 6-7)

Negoziazione e contestazione (art. 6)

Risarcimento del danno (art. 7)

L'azione di classe dei professionisti (art. 11)

L'art. 11 della L. 49/2023 prevede una specifica azione di classe a tutela dei professionisti:

L'Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10)

Il coordinamento con il Codice dei Contratti Pubblici (D.Lgs. 36/2023)

Il nuovo Codice dei Contratti Pubblici

L'art. 8 del Codice e l'equo compenso

Il correttivo D.Lgs. 209/2024

I rapporti con il diritto dell'Unione europea

I profili giurisprudenziali

I profili operativi per la pubblica amministrazione

La L. 49/2023 incide direttamente sull'attività della PA quando affida incarichi professionali esterni:

Per gli aspiranti avvocati, magistrati, dirigenti PA, segretari comunali, dipendenti pubblici, ingegneri e tecnici degli enti locali — La disciplina dell'equo compenso è materia centrale nei concorsi pubblici di area giuridica e tecnica. Vanno padroneggiati: (i) fonte: L. 21/4/2023 n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", pubblicata in GU n. 104 del 5/5/2023, in vigore 20/5/2023; 13 articoli; (ii) iter: proposta di iniziativa parlamentare AC 338 e abb. (Camera), AS 495 (Senato, modifica formale per coordinamento con Cartabia), approvazione definitiva Camera 12/4/2023; riproduce proposta già approvata dalla Camera nella XVII legislatura; (iii) fondamento costituzionale: art. 36 Cost. (retribuzione proporzionata e sufficiente), art. 35 Cost. (tutela del lavoro), art. 41 Cost. (iniziativa economica); ratio: tutela del professionista come "parte debole" nei rapporti con i "contraenti forti"; (iv) definizione equo compenso art. 1 c. 1: compenso proporzionato alla quantità/qualità del lavoro, contenuto/caratteristiche della prestazione, conforme ai parametri ministeriali; (v) parametri: per gli avvocati il D.M. Giustizia ex art. 13 c. 6 L. 31/12/2012 n. 247 (legge professionale forense, DM 147/2022); per gli iscritti agli ordini e collegi i D.M. ex art. 9 D.L. 24/1/2012 n. 1 conv. L. 24/3/2012 n. 27 ("decreto Cresci Italia"); per i professionisti L. 14/1/2013 n. 4 (non organizzati in ordini), D.M. MIMIT entro 60 giorni; (vi) ambito di applicazione art. 2: rapporti ex art. 2230 c.c. (prestazione d'opera intellettuale), anche in forma associata/societaria, in favore di "contraenti forti": banche/assicurazioni + controllate; imprese >50 dipendenti o ricavi >10 mln € anno precedente; PA e società partecipazione pubblica TUSP D.Lgs. 175/2016; (vii) esclusioni: società veicolo di cartolarizzazione; agenti della riscossione (ma con obbligo di compensi adeguati); convenzioni già in corso al 20/5/2023 (art. 8); (viii) nullità delle clausole non eque art. 3: nullità di protezione azionabile solo dal professionista; nullità parziale (art. 1419 c.c.); rideterminazione giudiziale del compenso ai parametri ministeriali; (ix) disposizioni operative art. 5: presunzione di predisposizione unilaterale da parte dell'impresa salvo prova contraria; prescrizione del diritto al compenso decorre dalla cessazione del rapporto; sanzioni deontologiche da parte degli ordini/collegi; (x) contestazione art. 6: termine 24 mesi, azione davanti al giudice competente; (xi) risarcimento del danno art. 7: oltre alla rideterminazione, il giudice condanna l'impresa al risarcimento; (xii) azione di classe art. 11: ex Titolo VIII-bis Libro IV c.p.c., artt. 840-bis ss. (riforma L. 31/2019); legittimazione del singolo professionista + Consiglio Nazionale dell'Ordine di appartenenza (CNF, CNI, CNDCEC, ecc.); (xiii) Osservatorio nazionale sull'equo compenso art. 10: presso Ministero della Giustizia; monitoraggio applicazione, raccolta dati, segnalazioni; (xiv) coordinamento con Codice dei Contratti Pubblici: D.Lgs. 31/3/2023 n. 36 (in attuazione L. 21/6/2022 n. 78), vigore 1/4/2023, efficacia 1/7/2023; art. 8 del Codice ("principio dell'equo compenso") salva applicazione L. 49/2023; correttivo D.Lgs. 31/12/2024 n. 209 affinamenti su appalti di servizi tecnici/progettazione; (xv) rapporti con diritto UE: Direttiva 2006/123/CE (Bolkestein) aveva imposto liberalizzazione tariffe; Direttiva 2018/958/UE test di proporzionalità; giustificazione italiana fondata sulla "ragione imperativa di interesse generale"; (xvi) giurisprudenza: Cons. Stato Sez. V n. 11393/2023 sull'applicabilità a incarichi PA; pronunce successive su nozione contraente forte e bandi PA; (xvii) profili PA: adeguamento bandi e regolamenti; coordinamento con D.Lgs. 165/2001 (lavoro pubblico), D.Lgs. 33/2013 (trasparenza), D.P.R. 62/2013 (codice comportamento); possibili controlli Corte dei Conti per danno erariale "in negativo".

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina dell'equo compenso delle prestazioni professionali di cui alla L. 49/2023, con particolare riferimento all'applicazione nei confronti della pubblica amministrazione".

Risposta strutturata: (i) fonte: Legge 21 aprile 2023 n. 49 "Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023, in vigore dal 20 maggio 2023; composta da 13 articoli; (ii) iter: proposta di iniziativa parlamentare AC 338 e abb. (Camera) e AS 495 (Senato, con modifica formale per coordinamento con la riforma Cartabia del processo civile), approvazione definitiva della Camera il 12 aprile 2023; (iii) fondamento costituzionale: art. 36 Cost. (diritto alla retribuzione proporzionata e sufficiente); art. 35 Cost. (tutela del lavoro in tutte le sue forme); ratio: tutela del professionista come "parte debole" nei rapporti con "contraenti forti" che, per natura, dimensioni o fatturato, possono determinare uno squilibrio nei rapporti contrattuali; (iv) definizione di equo compenso (art. 1 c. 1): corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, conforme ai parametri stabiliti con decreti ministeriali; (v) parametri ministeriali: per gli avvocati il D.M. Giustizia ai sensi dell'art. 13 c. 6 della L. 31/12/2012 n. 247 (legge professionale forense, attualmente D.M. 147/2022); per i professionisti iscritti agli ordini e collegi (ingegneri, architetti, commercialisti, notai, geometri, geologi, biologi, periti) i decreti ministeriali ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24/1/2012 n. 1 conv. L. 24/3/2012 n. 27 ("decreto Cresci Italia"); per i professionisti non organizzati in ordini o collegi di cui all'art. 1 c. 2 della L. 14/1/2013 n. 4, un D.M. del Ministro delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT) da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore; (vi) ambito di applicazione (art. 2): rapporti professionali di cui all'art. 2230 c.c. (prestazione d'opera intellettuale), anche in forma associata o societaria, nei confronti di "contraenti forti" - imprese bancarie e assicurative e loro società controllate; imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico abbiano occupato più di 50 dipendenti oppure presentato ricavi superiori a 10 milioni di euro; pubblica amministrazione e società a partecipazione pubblica disciplinate dal Testo Unico delle Società a Partecipazione Pubblica (D.Lgs. 19/8/2016 n. 175 - TUSP); (vii) esclusioni: società veicolo di cartolarizzazione; agenti della riscossione (per i quali è comunque previsto l'obbligo di pattuire compensi adeguati all'importanza dell'opera, tenuto conto dell'eventuale ripetitività); convenzioni già in corso al 20 maggio 2023 (art. 8); (viii) nullità delle clausole non eque (art. 3): sono nulle le clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato all'opera prestata, considerando anche i costi sostenuti dal prestatore; nullità di protezione azionabile solo dal professionista; nullità parziale; il giudice, dichiarata la nullità, rideterminata il compenso applicando i parametri ministeriali (rideterminazione giudiziale); (ix) disposizioni operative (art. 5): presunzione di unilaterale predisposizione delle clausole da parte delle imprese, salvo prova contraria; prescrizione del diritto del professionista al pagamento dell'onorario decorrente dalla cessazione del rapporto con l'impresa committente; obbligo per gli ordini e i collegi di adottare disposizioni deontologiche sanzionatorie; (x) contestazione e tutela (artt. 6-7): azione del professionista davanti al giudice competente; oltre alla rideterminazione del compenso, possibile risarcimento del danno; (xi) azione di classe (art. 11): è proponibile, ferma la legittimazione del singolo professionista, dal Consiglio Nazionale dell'Ordine di appartenenza, ai sensi del Titolo VIII-bis del Libro Quarto del codice di procedura civile (artt. 840-bis e seguenti c.p.c., introdotti dalla L. 12/4/2019 n. 31, cd. "riforma azione di classe"); (xii) Osservatorio nazionale sull'equo compenso (art. 10): istituito presso il Ministero della Giustizia; funzioni di monitoraggio, raccolta dati, segnalazione criticità, proposte di modifica; (xiii) coordinamento con il Codice dei Contratti Pubblici: D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei Contratti Pubblici" in attuazione della L. 21/6/2022 n. 78, in vigore dal 1° aprile 2023 con efficacia dal 1° luglio 2023; il periodo 1/4-1/7/2023 ha visto l'approvazione della L. 49/2023; l'art. 8 del Codice dei contratti pubblici contiene il "principio dell'equo compenso" e fa salva l'applicazione della L. 49/2023; il correttivo D.Lgs. 31/12/2024 n. 209 ha affinato la disciplina, in particolare per gli appalti di progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza, servizi di ingegneria e architettura; (xiv) rapporti con il diritto dell'Unione Europea: la Direttiva 2006/123/CE (Direttiva Servizi, cd. Bolkestein) aveva imposto la liberalizzazione delle attività professionali; la Direttiva (UE) 2018/958 richiede un test di proporzionalità prima dell'adozione di nuove regolamentazioni professionali; la giustificazione della L. 49/2023 poggia sulla "ragione imperativa di interesse generale" della tutela del lavoro autonomo intellettuale; (xv) giurisprudenza: in particolare Consiglio di Stato Sez. V sent. n. 11393/2023 sull'applicabilità dell'equo compenso agli incarichi conferiti dalla pubblica amministrazione, salvi i limiti del diritto UE; ulteriore giurisprudenza di Cassazione e TAR; (xvi) profili operativi per la PA: adeguamento dei bandi e degli avvisi di affidamento di incarichi professionali; obbligo di prevedere compensi conformi ai parametri ministeriali per Comuni, Enti locali, ASL, Università, Regioni; coordinamento con il D.Lgs. 165/2001 (lavoro pubblico) per le consulenze; coordinamento con il D.Lgs. 33/2013 (obbligo di pubblicazione degli incarichi) e con il D.P.R. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici); possibili controlli della Corte dei Conti per ipotesi di danno erariale.

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