La negoziazione assistita risponde a una precisa esigenza del sistema giustizia italiano: la "degiurisdizionalizzazione", ossia lo spostamento di una quota significativa del contenzioso fuori dalle aule dei tribunali, attraverso strumenti che ne consentano la risoluzione concordata. L'introduzione dell'istituto nel 2014 si inseriva in una stagione di riforme volte a ridurre l'arretrato civile (ultracinquantennale nelle aree più gravate) e a incentivare una nuova cultura della lite. Con la Riforma Cartabia del 2022 il legislatore ha proseguito su questa strada, riconoscendo nella negoziazione assistita non più solo uno strumento "tecnico" di deflazione, ma anche un mezzo per una diversa cultura della crisi familiare, fondata sulla composizione degli interessi anziché sul conflitto, soprattutto quando sono coinvolti minori. L'avvocato, nella negoziazione assistita, non è un semplice difensore "in contrapposizione", ma un consulente di parte impegnato in un dovere di cooperazione con il collega della controparte per il raggiungimento di un accordo: un cambiamento di paradigma destinato a incidere anche sulla deontologia professionale.
Il quadro normativo di riferimento
- D.L. 12 settembre 2014 n. 132 conv. L. 10 novembre 2014 n. 162 — "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" (GU n. 261 del 10/11/2014);
- Codice di procedura civile (in particolare artt. 96, 480 c. 2, 642 c. 1, 696-bis);
- Codice civile (in particolare artt. relativi a separazione, divorzio, mantenimento, alimenti);
- L. 4 maggio 1983 n. 184 — Diritto del minore ad una famiglia (per il coordinamento con figli minori);
- L. 1° dicembre 1970 n. 898 — Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (legge sul divorzio);
- L. 20 maggio 2016 n. 76 — Unioni civili (art. 25 sullo scioglimento delle unioni civili);
- D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 — Mediazione civile e commerciale (raccordo con la negoziazione assistita);
- D.L. 27 giugno 2015 n. 83 conv. L. 6 agosto 2015 n. 132, art. 21-bis — Incentivi fiscali (credito d'imposta) per la negoziazione assistita e l'arbitrato;
- D.M. 23 dicembre 2015 — Decreto attuativo per il credito d'imposta;
- Circolare Min. Interno n. 16/14 del 1° ottobre 2014;
- Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 65/E del 16 luglio 2015;
- Circolare D.A.G. (Dipartimento per gli Affari di Giustizia) Direzione Generale Giustizia Civile del 29 luglio 2015;
- L. 26 novembre 2021 n. 206 — Delega al Governo per l'efficienza del processo civile (cd. "Legge Cartabia");
- D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 — Attuazione della Riforma Cartabia (GU 17/10/2022);
- Nota Ministero della Giustizia 28 febbraio 2023 sulla negoziazione assistita in materia di separazione e divorzio (introduzione del comma 2-bis all'art. 6 del D.L. 132/2014);
- D.Lgs. 27 dicembre 2024 n. 216 — Correttivo Cartabia (GU n. 7 del 10/1/2025, vigore 25/1/2025);
- L. 31 dicembre 2012 n. 247 — Nuovo ordinamento forense (obblighi deontologici dell'avvocato);
- Codice deontologico forense.
La convenzione di negoziazione assistita (art. 2)
Definizione e natura giuridica
- La convenzione di negoziazione assistita è l'accordo con cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo;
- Si tratta di un contratto preliminare alla soluzione amichevole della lite;
- L'avvocato ha un duplice ruolo: difensore della parte e facilitatore della soluzione consensuale;
- Forma scritta a pena di nullità (art. 2 c. 4);
- Sottoscrizione autenticata dagli avvocati;
- Indicazione del termine entro cui dovrà essere conclusa la procedura (di norma non superiore a 3 mesi, prorogabile di altri 30 giorni).
Contenuto necessario
- Oggetto della controversia;
- Termine concordato per l'espletamento della procedura;
- Indicazione degli avvocati incaricati;
- Obbligo di buona fede e lealtà delle parti;
- Indicazione che le parti devono essere informate della facoltà di scegliere la negoziazione assistita (obbligo informativo).
Effetti
- L'avvio della procedura sospende i termini di prescrizione e di decadenza;
- Le parti devono cooperare attivamente; il rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese (artt. 96 e 642 c.p.c.);
- Le dichiarazioni rese in negoziazione non sono utilizzabili contro la parte che le ha rese in un eventuale processo successivo (riservatezza).
La negoziazione obbligatoria: condizione di procedibilità (art. 3)
Materie in cui la negoziazione è obbligatoria
L'art. 3 c. 1 stabilisce che, in alcune materie, il previo esperimento della negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale:
- Risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti (R.C.A.);
- Domande di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 €;
- Salve le esclusioni previste dalla legge.
Esclusioni dall'obbligo (art. 3 c. 3)
- Procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione;
- Procedimenti di consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c.;
- Procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- Procedimenti in camera di consiglio;
- Azione civile esercitata nel processo penale;
- Controversie tra professionisti e consumatori (obbligazioni contrattuali derivanti da contratti B2C);
- Altre ipotesi previste dalla legge.
Verifica della condizione
- La condizione di procedibilità si considera avverata se l'invito alla negoziazione assistita non è seguito da adesione o è seguito da rifiuto entro 30 giorni dalla sua ricezione;
- Oppure se è decorso il termine massimo di 3 mesi (prorogabile di 30 giorni) senza esito positivo;
- L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, nella prima difesa o rilevata d'ufficio dal giudice non oltre la prima udienza;
- Il giudice, se rileva la mancata negoziazione, assegna un termine per esperirla.
L'invito e la procedura (artt. 4-5)
L'invito alla negoziazione (art. 4)
- L'invito è proposto da una parte all'altra tramite il proprio avvocato;
- Deve contenere:
- Oggetto della controversia;
- L'avvertimento che la mancata risposta entro 30 giorni o il rifiuto può essere valutato dal giudice ai fini delle spese del giudizio e di quanto previsto dagli artt. 96 e 642 c. 1 c.p.c. (responsabilità aggravata, esecutività provvisoria del decreto ingiuntivo);
- Certificazione dell'autografia delle firme apposte, a cura degli avvocati incaricati;
- L'invito può essere accettato o rifiutato espressamente, o lasciato senza risposta entro 30 giorni.
L'art. 4-bis (introdotto dal D.Lgs. 149/2022) — Acquisizione di dichiarazioni
- Quando previsto nella convenzione di negoziazione assistita, ciascun avvocato può invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specificamente indicati;
- Le dichiarazioni acquisite sono utilizzabili nell'eventuale giudizio successivo;
- Si tratta di una novità rilevante: estende all'avvocato in negoziazione poteri analoghi a quelli istruttori del giudice;
- Coordinamento con l'art. 257-bis c.p.c. (testimonianza scritta).
Esecutività dell'accordo (art. 5)
- L'accordo concluso a seguito della procedura di negoziazione, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo per:
- Espropriazione forzata;
- Iscrizione di ipoteca giudiziale;
- Trascrizione (per atti che la richiedono);
- L'accordo deve essere integralmente trascritto nel precetto (art. 480 c. 2 c.p.c.);
- Per atti soggetti a trascrizione, la sottoscrizione del processo verbale di accordo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale;
- Costituisce illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato (art. 5 c. 4).
La negoziazione assistita familiare (art. 6)
Ambito di applicazione originario (2014)
L'art. 6 c. 1 del D.L. 132/2014 ha introdotto la convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per:
- Soluzione consensuale di separazione personale;
- Cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio "concordatario");
- Scioglimento del matrimonio;
- Modifica delle condizioni di separazione;
- Modifica delle condizioni di divorzio;
- Successivamente esteso allo scioglimento delle unioni civili (art. 25 L. 76/2016).
Estensioni della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022)
- Affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio (cd. "figli naturali");
- Vertenze in materia di alimenti;
- Istanza del figlio maggiorenne non autosufficiente economicamente: il figlio maggiorenne che non è autosufficiente economicamente può dare avvio alla procedura di negoziazione assistita da avvocati (estensione soggettiva oltre i genitori);
- Nuovo comma 2-bis dell'art. 6 (introdotto da art. 9 c. 1 lett. i n. 3 D.Lgs. 149/2022): disciplina i rapporti tra negoziazione e processo per separazione/divorzio (vedi Nota Ministero della Giustizia 28/2/2023);
- Nuovo comma 3-bis dell'art. 6: "una tantum divorzile" — possibilità di prevedere il pagamento di un importo una tantum a titolo di assegno divorzile;
- Applicabilità del gratuito patrocinio.
Il controllo del Procuratore della Repubblica
L'accordo conclusivo della negoziazione assistita familiare è sottoposto al controllo del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente. Il PM, ai sensi dell'art. 73 dell'Ordinamento Giudiziario (R.D. 30/1/1941 n. 12), "veglia sull'osservanza delle leggi e sulla pronta e regolare amministrazione della giustizia". Il controllo si articola in due modalità:
| Situazione | Provvedimento del PM |
|---|---|
| Assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104/1992) | Nulla osta (verifica di legalità formale; entro 5 giorni) |
| Presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave | Autorizzazione (verifica anche di merito sull'interesse dei figli) |
- Il PM può trasmettere l'accordo al Presidente del Tribunale entro 5 giorni se ritiene che l'accordo non sia conforme all'interesse del minore o se ritiene opportuno procedere all'ascolto del minore (art. 29 c. 5 D.Lgs. 149/2022; art. 6 c. 2 D.L. 132/2014);
- Il Presidente del Tribunale procede all'ascolto diretto del minore;
- Effetti dell'accordo: equiparati ai provvedimenti giudiziali di separazione/divorzio (art. 6 c. 3).
La separazione/divorzio davanti all'ufficiale dello stato civile (art. 12)
Accanto alla negoziazione assistita, l'art. 12 D.L. 132/2014 prevede una procedura ancora più semplificata: la separazione consensuale, la richiesta congiunta di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, direttamente davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune (residenza o iscrizione AIRE):
- Presupposti: assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti; assenza di patti di trasferimento patrimoniale;
- Procedura: due comparizioni davanti all'ufficiale di stato civile a distanza di almeno 30 giorni;
- Assistenza dell'avvocato non obbligatoria (semplificazione);
- Equiparazione agli effetti dei provvedimenti giudiziali.
Le novità della Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022)
La L. 26 novembre 2021 n. 206 ha conferito al Governo la delega per riformare il processo civile, anche con l'obiettivo di potenziare le procedure ADR. Il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 ha dato attuazione alla delega, intervenendo significativamente sulla negoziazione assistita:
Principali modifiche
- Estensione alle controversie di lavoro: la negoziazione assistita può ora essere utilizzata anche per le controversie di lavoro di cui all'art. 409 c.p.c.;
- Estensione alla materia familiare: affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, alimenti;
- Nuovo art. 4-bis: acquisizione di dichiarazioni da terzi durante la procedura;
- Istanza del figlio maggiorenne non autosufficiente: estensione soggettiva;
- Una tantum divorzile: nuova possibilità prevista dall'art. 6 c. 3-bis;
- Gratuito patrocinio: applicabilità della disciplina del patrocinio a spese dello Stato (D.P.R. 115/2002) alla negoziazione assistita;
- Coordinamento con il rito unico dei procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie introdotto dalla Cartabia;
- Vigore delle modifiche ADR: 30 giugno 2023.
Il correttivo D.Lgs. 216/2024
- D.Lgs. 27 dicembre 2024 n. 216 pubblicato in GU n. 7 del 10 gennaio 2025, vigore 25 gennaio 2025;
- Correttivo della Riforma Cartabia in materia di processo civile, mediazione e negoziazione assistita;
- Principali interventi:
- Firma digitale: quando l'accordo è contenuto in un documento sottoscritto in modalità analogica, gli avvocati certificano la sottoscrizione con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o avanzata (art. 20 c. 1-bis D.Lgs. 82/2005 CAD);
- Rafforzamento del modello fiduciario nella mediazione (partecipazione personale ed effettività dell'incontro tra le parti);
- Aggiustamenti procedurali e di coordinamento.
Il rapporto con la mediazione civile e con l'arbitrato
| Strumento ADR | Caratteristica distintiva | Fonte normativa |
|---|---|---|
| Mediazione civile | Intervento di un terzo mediatore neutrale presso un organismo iscritto al Ministero della Giustizia | D.Lgs. 28/2010 (mod. D.Lgs. 149/2022) |
| Negoziazione assistita | Procedura affidata esclusivamente agli avvocati delle parti, senza terzo mediatore | D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014 (mod. D.Lgs. 149/2022) |
| Arbitrato | Decisione di un arbitro (o collegio arbitrale) con valore di lodo | Libro IV, Titolo VIII c.p.c. (artt. 806-840) |
| Conciliazione giudiziale | Accordo concluso davanti al giudice nel corso del processo | Artt. 185, 185-bis c.p.c.; D.Lgs. 546/1992 per il tributario |
Gli obblighi deontologici dell'avvocato
- Obbligo informativo: l'avvocato deve informare il cliente, al momento del conferimento dell'incarico, della possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita (art. 2 c. 7 D.L. 132/2014);
- Buona fede e lealtà: l'avvocato deve cooperare con il collega della controparte per favorire la soluzione amichevole;
- Riservatezza sulle informazioni emerse nel corso della procedura;
- Divieto di impugnare l'accordo alla cui redazione l'avvocato ha partecipato (art. 5 c. 4): costituisce illecito deontologico;
- Obblighi antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche);
- Certificazione dell'autografia delle firme;
- Coordinamento con il Codice deontologico forense e la L. 247/2012 (ordinamento forense).
I profili operativi per la pubblica amministrazione e gli enti locali
La negoziazione assistita coinvolge anche la pubblica amministrazione e gli enti locali in diversi profili:
- Ufficiale dello stato civile del Comune: ricevuta degli accordi di separazione/divorzio davanti a sé (art. 12 D.L. 132/2014) e trascrizione degli accordi di negoziazione assistita familiare nei registri di stato civile;
- Polizia Municipale: notifica di provvedimenti, esecuzione di accordi (ad esempio per affidamento minori);
- Servizi sociali comunali: coinvolti per le indagini quando ci sono minori nell'accordo;
- Procura della Repubblica: controllo sugli accordi familiari (PM presso il Tribunale competente);
- Coordinamento con l'Anagrafe Nazionale Popolazione Residente (ANPR) per gli aggiornamenti dello stato civile;
- Coordinamento con il D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 (Regolamento di stato civile).
Per gli aspiranti avvocati, magistrati, operatori dell'ufficio di stato civile, agenti di Polizia Municipale e dipendenti della PA — La negoziazione assistita è materia centrale nei concorsi di area giuridica. Vanno padroneggiati: (i) fonte: D.L. 12/9/2014 n. 132 conv. L. 10/11/2014 n. 162 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile" (GU n. 261 del 10/11/2014); Capo II (artt. 2-11) "Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati"; (ii) definizione art. 2 c. 1: accordo per risolvere una controversia in via amichevole tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo; forma scritta a pena di nullità; sottoscrizione autenticata; termine non superiore a 3 mesi prorogabile di 30 giorni; (iii) effetti procedurali: sospensione di prescrizione e decadenza; obbligo informativo deontologico dell'avvocato; (iv) negoziazione obbligatoria art. 3: condizione di procedibilità per risarcimento danni da circolazione veicoli/natanti (RCA) e domande di pagamento fino a 50.000 €; esclusioni c. 3 (ingiunzione, consulenza preventiva 696-bis c.p.c., esecuzione, camera di consiglio, azione civile nel processo penale, contratti B2C consumatori); avveramento condizione: mancata adesione o rifiuto entro 30 giorni o decorso 3 mesi senza esito; improcedibilità eccepita dal convenuto nella prima difesa o rilevata d'ufficio non oltre la prima udienza; (v) invito art. 4: oggetto controversia + avvertimento che mancata risposta può essere valutata per spese ex artt. 96, 642 c. 1 c.p.c.; certificazione autografia firme; art. 4-bis (intr. D.Lgs. 149/2022): acquisizione dichiarazioni di terzi su fatti specifici, utilizzabili nel giudizio successivo; (vi) esecutività dell'accordo art. 5: titolo esecutivo per espropriazione forzata, iscrizione ipoteca giudiziale, trascrizione (con autentica pubblico ufficiale); integrazione del precetto art. 480 c. 2 c.p.c.; illecito deontologico impugnare l'accordo alla cui redazione si è partecipato; (vii) negoziazione assistita familiare art. 6: separazione personale, cessazione effetti civili matrimonio (divorzio), scioglimento matrimonio, modifica condizioni separazione/divorzio, scioglimento unioni civili (art. 25 L. 76/2016); controllo PM: nulla osta (entro 5 giorni) se assenti figli minori/maggiorenni incapaci/handicap grave; autorizzazione in caso di presenza; trasmissione al Presidente del Tribunale entro 5 giorni se accordo non conforme all'interesse del minore (art. 29 c. 5 D.Lgs. 149/2022); ascolto del minore; effetti equivalenti a provvedimenti giudiziali; (viii) art. 12 D.L. 132/2014: separazione/divorzio/modifica condizioni davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune (residenza o AIRE) - solo se no figli minori/incapaci/handicap/non autosufficienti e no trasferimenti patrimoniali; due comparizioni a distanza di almeno 30 giorni; (ix) Riforma Cartabia: L. 26/11/2021 n. 206 (delega) + D.Lgs. 10/10/2022 n. 149 (attuazione, GU 17/10/2022); estensione a controversie di lavoro (art. 409 c.p.c.), affidamento/mantenimento figli nati fuori dal matrimonio, alimenti; istanza del figlio maggiorenne non autosufficiente; art. 4-bis nuovo; una tantum divorzile art. 6 c. 3-bis; nuovo c. 2-bis art. 6 (Nota MinGiustizia 28/2/2023); gratuito patrocinio; vigore ADR: 30/6/2023; (x) correttivo: D.Lgs. 27/12/2024 n. 216, GU n. 7 del 10/1/2025, vigore 25/1/2025 - firma digitale avvocati (art. 20 c. 1-bis D.Lgs. 82/2005 CAD); rafforzamento mediazione; (xi) rapporto con altre ADR: mediazione D.Lgs. 28/2010 (terzo mediatore), arbitrato Libro IV c.p.c. (decisione arbitri), conciliazione giudiziale artt. 185, 185-bis c.p.c.; (xii) obblighi deontologici avvocato: obbligo informativo cliente, buona fede e lealtà, riservatezza, divieto impugnare accordo, antiriciclaggio D.Lgs. 231/2007, L. 247/2012 ordinamento forense, Codice deontologico forense; (xiii) profili PA: ufficiale stato civile per art. 12 e trascrizione accordi familiari; servizi sociali per minori; Procura Repubblica per controllo accordi familiari; ANPR e D.P.R. 396/2000 stato civile; (xiv) incentivi fiscali: D.L. 27/6/2015 n. 83 conv. L. 6/8/2015 n. 132 art. 21-bis (credito d'imposta); D.M. 23/12/2015 attuativo.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina della negoziazione assistita di cui al D.L. 132/2014 convertito dalla L. 162/2014, con particolare riguardo alle modifiche introdotte dalla Riforma Cartabia".
Risposta strutturata: (i) fonte: Decreto-Legge 12 settembre 2014 n. 132 "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", convertito con modificazioni dalla Legge 10 novembre 2014 n. 162, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014; la disciplina è contenuta nel Capo II (artt. 2-11) intitolato "Procedura di negoziazione assistita da uno o più avvocati"; (ii) natura giuridica: la negoziazione assistita è uno strumento di ADR (Alternative Dispute Resolution) volto alla deflazione del contenzioso civile, alternativo alla mediazione civile (D.Lgs. 28/2010) per il ruolo centrale ed esclusivo degli avvocati delle parti; (iii) definizione (art. 2 c. 1): accordo con cui le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole una controversia tramite l'assistenza di avvocati iscritti all'albo; forma scritta a pena di nullità; sottoscrizione autenticata dagli avvocati; termine non superiore a 3 mesi (prorogabile di 30 giorni); (iv) negoziazione obbligatoria (art. 3): condizione di procedibilità in due materie - risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti; domande di pagamento di somme non eccedenti 50.000 €; esclusioni (art. 3 c. 3): procedimenti per ingiunzione, consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c., opposizioni esecutive, camera di consiglio, azione civile nel processo penale, controversie tra professionisti e consumatori; avveramento della condizione: mancata adesione/rifiuto entro 30 giorni o decorso del termine massimo; improcedibilità eccepita nella prima difesa o rilevabile d'ufficio non oltre la prima udienza; (v) invito (art. 4): proposto dall'avvocato di una parte all'altra, deve contenere oggetto della controversia e avvertimento della valutazione del mancato esperimento ai fini delle spese (artt. 96 e 642 c. 1 c.p.c.); certificazione dell'autografia delle firme; (vi) art. 4-bis (introdotto dal D.Lgs. 149/2022): possibilità per ciascun avvocato di invitare un terzo a rendere dichiarazioni su fatti specifici, utilizzabili nel giudizio successivo; (vii) esecutività dell'accordo (art. 5): l'accordo conclusivo costituisce titolo esecutivo per espropriazione forzata, iscrizione di ipoteca giudiziale, trascrizione; deve essere integralmente trascritto nel precetto (art. 480 c. 2 c.p.c.); per atti soggetti a trascrizione, sottoscrizione autenticata da pubblico ufficiale; illecito deontologico per l'avvocato impugnare un accordo alla cui redazione ha partecipato (art. 5 c. 4); (viii) negoziazione assistita familiare (art. 6): ambito di applicazione originario - separazione personale, cessazione effetti civili matrimonio (divorzio), scioglimento del matrimonio, modifica delle condizioni di separazione/divorzio; esteso allo scioglimento delle unioni civili (art. 25 L. 20/5/2016 n. 76); controllo del Procuratore della Repubblica: nulla osta (entro 5 giorni) se assenti figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave (art. 3 c. 3 L. 104/1992); autorizzazione in caso di presenza, con verifica anche di merito sull'interesse dei figli; trasmissione dell'accordo al Presidente del Tribunale entro 5 giorni se non conforme all'interesse del minore o se opportuno l'ascolto del minore (art. 29 c. 5 D.Lgs. 149/2022; art. 6 c. 2 D.L. 132/2014); effetti dell'accordo: equiparati ai provvedimenti giudiziali; (ix) art. 12 D.L. 132/2014: separazione consensuale, richiesta congiunta di scioglimento/cessazione effetti civili del matrimonio e modifica condizioni direttamente davanti all'ufficiale dello stato civile del Comune (residenza o AIRE); solo in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti, e di patti di trasferimento patrimoniale; procedura: due comparizioni a distanza di almeno 30 giorni; assistenza avvocato non obbligatoria; (x) Riforma Cartabia: L. 26 novembre 2021 n. 206 "Delega al Governo per l'efficienza del processo civile" + D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (attuazione, pubblicato in GU 17/10/2022); principali novità - estensione alle controversie di lavoro (art. 409 c.p.c.); estensione familiare a affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, vertenze in materia di alimenti; istanza del figlio maggiorenne non autosufficiente (estensione soggettiva); nuovo art. 4-bis (acquisizione dichiarazioni terzi); nuovo comma 2-bis dell'art. 6 (Nota Ministero della Giustizia 28/2/2023); una tantum divorzile (nuovo art. 6 c. 3-bis); applicabilità del gratuito patrocinio; coordinamento con il rito unico per i procedimenti relativi a persone, minorenni e famiglie; vigore delle modifiche ADR: 30 giugno 2023; (xi) correttivo Cartabia: D.Lgs. 27 dicembre 2024 n. 216, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 2025, in vigore dal 25 gennaio 2025; tra le principali novità: certificazione delle sottoscrizioni analogiche con firma digitale o altra firma elettronica qualificata/avanzata da parte degli avvocati (art. 20 c. 1-bis D.Lgs. 82/2005 CAD); rafforzamento del modello fiduciario della mediazione; (xii) rapporto con altre ADR: mediazione D.Lgs. 28/2010 (intervento del mediatore terzo), arbitrato (artt. 806-840 c.p.c.), conciliazione giudiziale (artt. 185, 185-bis c.p.c.); (xiii) obblighi deontologici dell'avvocato: obbligo informativo del cliente (art. 2 c. 7 D.L. 132/2014); buona fede e lealtà; riservatezza; divieto di impugnare l'accordo redatto; obblighi antiriciclaggio (D.Lgs. 21/11/2007 n. 231); coordinamento con la L. 31/12/2012 n. 247 (ordinamento forense) e il Codice deontologico forense; (xiv) incentivi fiscali: D.L. 27/6/2015 n. 83 conv. L. 6/8/2015 n. 132 art. 21-bis (credito d'imposta); D.M. 23/12/2015 attuativo.
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