La mediazione rappresenta uno degli strumenti più importanti dei cosiddetti ADR (Alternative Dispute Resolution) — i metodi di risoluzione alternativa delle controversie — accanto all'arbitrato (artt. 806 ss. c.p.c.), alla negoziazione assistita da avvocati (L. 162/2014) e alla conciliazione nelle sue varie forme. La sua introduzione, negli ordinamenti dell'Unione europea, ha risposto a una duplice esigenza: deflattiva del contenzioso (riduzione del carico giudiziario), e qualitativa (offrire alle parti uno strumento più rapido, riservato e flessibile per la composizione delle liti). In Italia il D.Lgs. 28/2010 ha avuto una storia travagliata: la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012, ne dichiarò l'incostituzionalità per eccesso di delega nella parte relativa al carattere obbligatorio della mediazione; il legislatore intervenne con il D.L. 69/2013 (decreto "del fare") reintroducendo la mediazione obbligatoria su basi più limitate. La Riforma Cartabia del 2022 ne ha completato la sistemazione, in attuazione del PNRR.
Il quadro normativo di riferimento
- Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale;
- L. 18 giugno 2009 n. 69, art. 60 (delega al Governo);
- D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28 — Mediazione civile e commerciale (oggetto della guida);
- D.M. 18 ottobre 2010 n. 180 — Regolamento attuativo;
- Corte Costituzionale, sentenza n. 272 del 6 dicembre 2012 (incostituzionalità per eccesso di delega);
- D.L. 21 giugno 2013 n. 69 conv. L. 9 agosto 2013 n. 98 (decreto "del fare") — reintroduzione della mediazione obbligatoria;
- L. 26 novembre 2021 n. 206 — delega Riforma Cartabia;
- D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 — attuativo della delega Cartabia (modifiche al D.Lgs. 28/2010);
- D.Lgs. 27 dicembre 2024 n. 216 — correttivo Cartabia in materia di mediazione e negoziazione assistita;
- Codice di procedura civile, artt. 185 (conciliazione giudiziale), 199 (giudice di pace), 808 ss. (arbitrato);
- L. 10 novembre 2014 n. 162 (conversione D.L. 132/2014) — Negoziazione assistita;
- Codice deontologico forense, art. 55-bis (formazione mediatori);
- Cassazione SS.UU., sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020 (condizione di procedibilità per il solo atto introduttivo del giudizio, non per le domande riconvenzionali).
La nozione di mediazione (art. 1 D.Lgs. 28/2010)
L'art. 1 c. 1 lett. a) del D.Lgs. 28/2010 definisce la mediazione come "l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa". Caratteristiche:
- Stragiudizialità: si svolge al di fuori del processo;
- Imparzialità: il mediatore è terzo rispetto alle parti;
- Volontarietà dell'esito: l'accordo richiede il consenso delle parti;
- Riservatezza: i contenuti del procedimento di mediazione sono riservati e non possono essere utilizzati nel successivo eventuale processo;
- Disponibilità dei diritti: la mediazione si applica solo a controversie su diritti disponibili (non sono mediabili, ad esempio, le controversie su diritti indisponibili come lo status filiationis);
- Materia civile e commerciale: la mediazione del D.Lgs. 28/2010 riguarda l'ambito civile e commerciale (esistono ADR specifiche per altri ambiti: famiglia, lavoro, consumo).
Le tipologie di mediazione
| Tipologia | Disciplina | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Mediazione obbligatoria (ex lege) | Art. 5 c. 1-bis | Condizione di procedibilità della domanda giudiziale per le materie elencate |
| Mediazione delegata (dal giudice) | Art. 5-quater | Il giudice può disporla in qualsiasi momento del processo, anche in appello |
| Mediazione facoltativa | Art. 2 c. 1 | Le parti possono ricorrervi liberamente in ogni materia su diritti disponibili |
| Mediazione contrattuale | Art. 5 c. 5 | Prevista da clausole di contratti, statuti, atti costitutivi |
Le materie obbligatorie (art. 5 c. 1-bis)
Le materie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale, secondo l'art. 5 c. 1-bis del D.Lgs. 28/2010 (come integrato dal D.L. 69/2013 e dalla Riforma Cartabia D.Lgs. 149/2022), sono:
- Condominio (controversie tra condomini, tra condominio e amministratore, ecc.);
- Diritti reali (proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie, enfiteusi, servitù, usucapione, compravendita immobiliare);
- Divisione (divisione ereditaria, divisione di beni in comunione);
- Successioni ereditarie;
- Patti di famiglia (art. 768-bis c.c.);
- Locazione (commerciale e abitativa);
- Comodato;
- Affitto di azienda;
- Risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria (è alternativa alla CTP - L. 24/2017 Gelli-Bianco);
- Risarcimento del danno derivante da diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità;
- Contratti assicurativi, bancari e finanziari (alternative all'ABF e all'ACF);
- Contratti di associazione in partecipazione (aggiunto dalla Riforma Cartabia);
- Consorzio (aggiunto dalla Riforma Cartabia);
- Franchising (aggiunto dalla Riforma Cartabia);
- Opera (aggiunto dalla Riforma Cartabia);
- Rete di imprese (aggiunto dalla Riforma Cartabia);
- Somministrazione (aggiunto dalla Riforma Cartabia);
- Società di persone (aggiunto dalla Riforma Cartabia);
- Subfornitura (aggiunto dalla Riforma Cartabia).
Conseguenza del mancato esperimento: improcedibilità della domanda; il giudice, rilevata la mancata mediazione, fissa un termine entro il quale le parti devono attivare la procedura.
Le esclusioni dalla mediazione obbligatoria
L'art. 5 (oggi anche art. 5-bis dopo la Cartabia) del D.Lgs. 28/2010 prevede l'esclusione della mediazione obbligatoria per:
- Procedimenti per ingiunzione (inclusa l'opposizione), fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione;
- Procedimenti per convalida di licenza o di sfratto, fino al mutamento del rito (art. 667 c.p.c.);
- Procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite (art. 696-bis c.p.c.);
- Procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703 c. 3 c.p.c.;
- Procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione nell'esecuzione forzata;
- Procedimenti in camera di consiglio;
- Azioni civili esercitate nel processo penale.
Il primo incontro di programmazione (art. 5 c. 2-bis)
Il primo incontro davanti al mediatore è il momento centrale della procedura. La disciplina prevede:
- Il mediatore, durante il primo incontro, chiarisce alle parti la funzione e le modalità della mediazione;
- Verifica con le parti la possibilità di iniziare la procedura;
- Se le parti dichiarano la non volontà di procedere o se l'incontro termina senza accordo, la condizione di procedibilità si considera avverata;
- Il termine per concludere la mediazione è di 6 mesi (prorogabile per periodi non superiori a 3 mesi; nella mediazione obbligatoria o delegata è consentita una sola proroga trimestrale) — D.Lgs. 216/2024;
- Nel primo incontro si forniscono informazioni sui costi, sulle agevolazioni fiscali e sulla riservatezza;
- Dopo la Cartabia (D.Lgs. 149/2022), il primo incontro è diventato effettivo: non più solo di "programmazione" ma di vero e proprio avvio del procedimento.
Gli organismi e i mediatori
La mediazione è svolta da organismi iscritti nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia (D.M. 18 ottobre 2010 n. 180):
- Organismi pubblici: presso le Camere di Commercio, presso i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, presso i Consigli notarili;
- Organismi privati autorizzati;
- Requisiti rigorosi di onorabilità, professionalità, efficienza;
- Iscrizione nel registro: necessaria per esercitare l'attività.
I mediatori:
- Avvocati iscritti all'albo: sono mediatori di diritto (art. 16 c. 4-bis D.Lgs. 28/2010, introdotto dal D.L. 69/2013);
- Devono essere adeguatamente formati in materia di mediazione e mantenere la preparazione con percorsi di aggiornamento (art. 55-bis CDF);
- Devono avere requisiti di onorabilità;
- Non possono essere parti del procedimento di mediazione gli avvocati che ne assistono le parti;
- Sono sottoposti a obblighi deontologici e disciplinari.
L'assistenza obbligatoria dell'avvocato (art. 8)
Con la riforma del 2013, le parti del procedimento di mediazione devono essere assistite da un avvocato (art. 8 D.Lgs. 28/2010):
- L'assistenza dell'avvocato è obbligatoria in caso di mediazione obbligatoria o delegata;
- L'avvocato deve informare il cliente per iscritto, chiaramente, della possibilità di ricorrere alla mediazione e delle agevolazioni fiscali, nonché dei casi in cui è condizione di procedibilità (art. 4 c. 3);
- La mancata informazione comporta l'annullabilità del contratto con l'avvocato;
- Per la mediazione facoltativa, l'assistenza dell'avvocato è raccomandata ma non strettamente obbligatoria.
Il procedimento di mediazione
| Fase | Adempimento |
|---|---|
| 1. Istanza | L'istanza di mediazione è depositata presso un organismo iscritto al registro |
| 2. Designazione mediatore | L'organismo designa il mediatore e fissa il primo incontro entro 30 giorni |
| 3. Comunicazione | Comunicazione alle altre parti, anche con elementi essenziali della controversia |
| 4. Primo incontro | Chiarimenti sulla mediazione; tentativo effettivo di composizione |
| 5. Eventuali incontri successivi | Sviluppo della trattativa |
| 6. Accordo o verbale di mancato accordo | Termine massimo 6 mesi (prorogabili con accordo scritto; una sola proroga trimestrale per mediazione obbligatoria/delegata) — D.Lgs. 216/2024 |
| 7. Eventuale omologa | L'accordo conciliativo può essere omologato dal Presidente del Tribunale |
L'esito della mediazione
- Accordo: il mediatore redige il verbale di accordo, sottoscritto dalle parti; l'accordo costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, per l'esecuzione in forma specifica e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale, previa omologa del Presidente del Tribunale (art. 12);
- Proposta del mediatore: se le parti non raggiungono l'accordo, il mediatore può formulare una proposta di conciliazione; se accettata, viene redatto verbale di accordo;
- Mancato accordo: verbale di mancato accordo; la condizione di procedibilità è avverata; le parti possono adire il giudice;
- Mancata partecipazione: il giudice può desumere argomenti di prova ai sensi dell'art. 116 c. 2 c.p.c. e condannare la parte non partecipante senza giustificato motivo al versamento di una somma pari al contributo unificato dovuto per il giudizio (art. 8 c. 4-bis).
Le conseguenze sulle spese (art. 13)
L'art. 13 prevede sanzioni economiche per la parte che rifiuta una proposta di conciliazione successivamente confermata dal giudice:
- Se il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta del mediatore: il giudice esclude la ripetizione delle spese a favore della parte vincitrice che ha rifiutato e la condanna al pagamento delle spese processuali della parte soccombente;
- Se il provvedimento corrisponde solo in parte alla proposta: il giudice può compensare le spese o ridurre quelle a favore del vincitore.
Le agevolazioni fiscali
Il D.Lgs. 28/2010 prevede importanti benefici fiscali per incentivare la mediazione (art. 17):
- Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie per tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento;
- Esenzione dall'imposta di registro per il verbale di accordo entro il limite di 50.000 € (eccedenza tassata in misura ordinaria);
- Credito d'imposta per l'indennità versata all'organismo (entro determinati limiti, riformati dalla Cartabia);
- Patrocinio a spese dello Stato: esteso alla mediazione (D.Lgs. 149/2022);
- Indennità del mediatore: tariffe stabilite dal Ministero (D.M. 180/2010 e successivi aggiornamenti).
La riservatezza della mediazione (art. 9-10)
La riservatezza è un caposaldo della mediazione:
- Le dichiarazioni e le informazioni acquisite nel procedimento non possono essere utilizzate nel successivo giudizio avente lo stesso oggetto;
- Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione;
- Le informazioni acquisite nel procedimento sono tutelate dal segreto professionale;
- Le parti possono prestare consenso espresso all'utilizzo delle dichiarazioni nel successivo giudizio.
La mediazione telematica
La Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022) ha potenziato la mediazione telematica:
- Modalità di svolgimento da remoto via videoconferenza;
- Sottoscrizione digitale del verbale;
- Trasmissione telematica dei documenti;
- Le piattaforme devono garantire sicurezza e riservatezza;
- Maggiore accessibilità per le parti residenti in luoghi diversi.
Le modifiche della Riforma Cartabia
Il D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (in attuazione della L. 206/2021) ha modificato significativamente la disciplina:
- Ampliamento delle materie obbligatorie (aggiunti: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura);
- Introduzione della mediazione delegata generalizzata (art. 5-quater);
- Maggior effettività del primo incontro;
- Disciplina della mediazione di società partecipate da PA;
- Rafforzamento della mediazione telematica;
- Estensione del patrocinio a spese dello Stato;
- Riformulazione degli incentivi fiscali.
Il D.Lgs. 27 dicembre 2024 n. 216 (correttivo) ha apportato ulteriori aggiustamenti:
- Disciplina delle deleghe nel procedimento di mediazione (nuovo art. 8 c. 4-bis);
- Chiarimenti sulla condizione di procedibilità;
- Affinamento della mediazione telematica.
La Cassazione SS.UU. n. 19596/2020
Le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19596 del 18 settembre 2020, hanno chiarito che:
- La condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.Lgs. 28/2010 sussiste solo per l'atto introduttivo del giudizio;
- Non si estende alle domande riconvenzionali proposte dalle parti convenute;
- Il mediatore deve comunque valutare tutte le istanze e gli interessi delle parti.
Il rapporto con la negoziazione assistita
La negoziazione assistita (D.L. 132/2014 conv. L. 162/2014) è un altro strumento ADR che si distingue dalla mediazione:
| Caratteristica | Mediazione (D.Lgs. 28/2010) | Negoziazione assistita (L. 162/2014) |
|---|---|---|
| Terzo neutrale | Sì (mediatore) | No (solo avvocati) |
| Organismo | Sì (registrato Ministero) | No |
| Obbligatoria | Per materie art. 5 c. 1-bis | Per risarcimento danni circolazione e crediti ≤ 50.000 € |
| Separazione e divorzio | No | Sì (con figli, omologa procuratore) |
I profili per la PA e per la Polizia Municipale
La mediazione è uno strumento di crescente importanza anche per la PA e per le forze di polizia:
- Mediazione e PA: la PA può partecipare alla mediazione su controversie riguardanti diritti disponibili; la Riforma Cartabia ha specificamente disciplinato le società partecipate;
- Mediazione in materia condominiale: rilevante per i Comuni in qualità di proprietari di unità immobiliari in condomini;
- Diffamazione a mezzo stampa: ricorrente per pubblici amministratori e operatori delle forze di polizia colpiti da comunicazioni denigratorie;
- Responsabilità sanitaria: rilevante per le ASL e per le strutture pubbliche;
- Contratti finanziari e bancari: rilevante per la gestione finanziaria degli enti pubblici;
- Risarcimento danni da circolazione stradale: la negoziazione assistita è obbligatoria, ma la mediazione resta uno strumento utile per la Polizia Municipale in caso di incidenti che coinvolgono mezzi comunali;
- Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici raccomanda la cura del rapporto con i cittadini, in cui la mediazione si inserisce come strumento utile.
Per gli aspiranti operatori della PA e delle forze di polizia — La mediazione civile e commerciale è materia ricorrente nei concorsi pubblici. Vanno padroneggiati: (i) fonte: D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, attuativo art. 60 L. 18/6/2009 n. 69 (delega) e Direttiva 2008/52/CE; modifiche da D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013, D.Lgs. 149/2022 (Cartabia), D.Lgs. 216/2024 (correttivo); (ii) nozione art. 1: attività svolta da terzo imparziale per ricerca accordo amichevole; stragiudizialità, imparzialità, volontarietà esito, riservatezza, diritti disponibili, materia civile e commerciale; (iii) tipologie: obbligatoria (art. 5 c. 1-bis), delegata dal giudice (art. 5-quater), facoltativa, contrattuale; (iv) materie obbligatorie art. 5 c. 1-bis: condominio, diritti reali, divisione, successioni, patti famiglia, locazione, comodato, affitto azienda, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione mezzo stampa, contratti assicurativi/bancari/finanziari; aggiunti da Cartabia: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura; (v) esclusioni: ingiunzione (fino provvisoria esecuzione), convalida sfratto, CTP art. 696-bis, possessori, opposizione esecuzione, camerali, azione civile in penale; (vi) primo incontro art. 5 c. 2-bis: condizione procedibilità avverata se conclusosi senza accordo; termine 6 mesi prorogabili (D.Lgs. 216/2024); Cartabia → incontro effettivo; (vii) organismi: registrati Min. Giustizia (D.M. 180/2010); presso Camere Commercio, Ordini Avvocati, Notai; (viii) mediatori: avvocati iscritti all'albo mediatori di diritto (con formazione); (ix) assistenza obbligatoria avvocato art. 8; informativa scritta cliente (annullabilità contratto); (x) procedimento: istanza → designazione mediatore → primo incontro entro 30 gg → accordo/non accordo; (xi) accordo = titolo esecutivo previa omologa Tribunale (art. 12); (xii) mancata partecipazione senza giusto motivo → art. 116 c. 2 c.p.c. + sanzione = contributo unificato (art. 8 c. 4-bis); (xiii) spese art. 13: sanzione per chi rifiuta proposta corrispondente all'esito; (xiv) agevolazioni fiscali: esenzione bollo; esenzione registro entro €50.000; credito imposta; patrocinio spese Stato (Cartabia); (xv) riservatezza artt. 9-10: dichiarazioni inutilizzabili; mediatore non può deporre; segreto professionale; (xvi) mediazione telematica: potenziata da Cartabia; (xvii) Corte Cost. 272/2012: incostituzionalità per eccesso delega (poi corretta da D.L. 69/2013); (xviii) Cass. SS.UU. 19596/2020: condizione procedibilità solo per atto introduttivo, non riconvenzionali.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina della mediazione civile e commerciale (D.Lgs. 28/2010), con particolare riferimento alle materie di mediazione obbligatoria e alle modifiche apportate dalla Riforma Cartabia".
Risposta strutturata: (i) fonte: D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, in attuazione dell'art. 60 L. 18/6/2009 n. 69 e della Direttiva 2008/52/CE; modifiche: D.L. 69/2013 conv. L. 98/2013 (decreto "del fare"); D.Lgs. 149/2022 (Riforma Cartabia); D.Lgs. 216/2024 (correttivo); (ii) nozione: attività di terzo imparziale finalizzata alla composizione amichevole di controversie su diritti disponibili in materia civile e commerciale; caratteristiche: stragiudizialità, imparzialità, riservatezza; (iii) tipologie: obbligatoria (art. 5 c. 1-bis); delegata dal giudice (art. 5-quater); facoltativa; contrattuale; (iv) materie obbligatorie art. 5 c. 1-bis: condominio, diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, vendite immobiliari), divisione, successioni, patti famiglia, locazione, comodato, affitto azienda, responsabilità medica e sanitaria, diffamazione mezzo stampa, contratti assicurativi/bancari/finanziari; aggiunti da Cartabia D.Lgs. 149/2022: associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone, subfornitura; (v) esclusioni: ingiunzione (fino provvisoria esecuzione), convalida sfratto, CTP art. 696-bis c.p.c., possessori, opposizione esecuzione, camerali; (vi) primo incontro: art. 5 c. 2-bis condizione procedibilità avverata se primo incontro conclusosi senza accordo; con Cartabia → incontro effettivo di mediazione; (vii) organismi: iscritti registro Ministero Giustizia (D.M. 180/2010): Camere Commercio, Ordini Avvocati, Notai, privati; (viii) mediatori: avvocati iscritti all'albo sono mediatori di diritto con formazione adeguata; obblighi deontologici (art. 55-bis CDF); (ix) assistenza obbligatoria avvocato (art. 8); informativa scritta cliente; (x) procedimento: istanza → designazione → primo incontro entro 30 gg → eventuali incontri → accordo o mancato accordo; termine 6 mesi (D.Lgs. 216/2024); (xi) accordo: verbale; titolo esecutivo previa omologa Presidente Tribunale (art. 12); (xii) conseguenze mancata partecipazione: art. 116 c. 2 c.p.c. (argomenti di prova); sanzione pari al contributo unificato (art. 8 c. 4-bis); (xiii) art. 13: spese a carico di chi rifiuta proposta corrispondente all'esito; (xiv) agevolazioni fiscali: esenzione bollo; esenzione imposta registro entro €50.000; credito imposta; patrocinio a spese dello Stato esteso da Cartabia; (xv) riservatezza artt. 9-10: dichiarazioni inutilizzabili nel processo successivo; mediatore non può deporre; segreto professionale; (xvi) mediazione telematica: rafforzata da Cartabia (videoconferenza, firma digitale); (xvii) giurisprudenza: Corte Cost. 272/2012 (incostituzionalità eccesso delega, poi sanata da D.L. 69/2013); Cass. SS.UU. 19596/2020 (condizione procedibilità solo per atto introduttivo, non riconvenzionali); (xviii) differenze con la negoziazione assistita (L. 162/2014): nella negoziazione assistita non c'è terzo neutrale, sono gli avvocati a condurre; obbligatoria per risarcimento da circolazione e crediti ≤ 50.000 €.
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