L'evoluzione della disciplina degli obblighi informativi del datore di lavoro nei confronti del lavoratore in ambito europeo ha avuto inizio con la Direttiva 91/533/CEE del Consiglio del 14 ottobre 1991, recepita in Italia con il D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 152, che imponeva al datore di lavoro di informare il lavoratore per iscritto degli elementi essenziali del contratto di lavoro. Con la crescente diffusione di forme di lavoro non standard (piattaforme digitali, lavoro su chiamata, somministrazione, ecc.) e con l'avvento di tecnologie decisionali automatizzate (algoritmi, intelligenza artificiale, machine learning) si è reso necessario un aggiornamento sostanziale di tale disciplina. A tale esigenza ha risposto la Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea (cd. "Transparent and Predictable Working Conditions Directive"). L'Italia ha provveduto al recepimento mediante il D.Lgs. 27 giugno 2022 n. 104, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022 ed entrato in vigore il 13 agosto 2022. Il legislatore italiano, come rilevato nei lavori preparatori (Dossier A.G. 377), ha esercitato la facoltà concessa dalla Direttiva di prevedere tutele aggiuntive a livello nazionale, con un'estensione dell'ambito di applicazione e un aggravio degli oneri informativi rispetto al minimo armonizzato. Il decreto incide direttamente sulla redazione delle lettere di assunzione e dei contratti di lavoro, sui regolamenti aziendali, sulle prassi datoriali e sulle relazioni sindacali. Per le pubbliche amministrazioni, le violazioni sono valutate anche ai fini della responsabilità dirigenziale e della misurazione della performance ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 (cd. "Riforma Brunetta"). La giurisprudenza di legittimità e di merito si sta consolidando intorno ai profili più innovativi, in particolare sulle conseguenze del difetto informativo e sui limiti del divieto del datore di vietare cumulo di impieghi.

Il quadro normativo di riferimento

I due obiettivi del decreto

Obiettivo Contenuto Capo
1. Ampliamento informazioniPiù ampia gamma di informazioni che il datore deve fornire al lavoratore sugli elementi essenziali del rapporto (modifica D.Lgs. 152/1997)Capo II
2. Garanzie aggiuntiveMaggiori garanzie per condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (prescrizioni minime)Capo III

L'ambito di applicazione (art. 1)

Rapporti inclusi

Rapporti esclusi

Applicazione alla pubblica amministrazione

Il decreto si applica a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti locali, fatte salve, per i dipendenti pubblici, le seguenti specifiche discipline:

Le informazioni essenziali da comunicare al lavoratore (art. 1 D.Lgs. 152/1997 novellato)

Per gli elementi variabili (es. premi di risultato), il datore non può indicare l'importo ma deve rendere noti i criteri di erogazione. Il welfare aziendale (flexible benefit, buoni pasto) non è oggetto di informativa salvo che sia previsto da contrattazione collettiva o da prassi aziendale.

L'art. 1-bis: i sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati

Una delle novità più innovative del decreto è l'art. 1-bis del D.Lgs. 152/1997, introdotto dal D.Lgs. 104/2022, che disciplina l'obbligo informativo del datore in caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio automatizzati che incidono sulla vita lavorativa del dipendente.

Esempi di sistemi automatizzati soggetti all'informativa

Sistemi esclusi

Diritti del lavoratore

Le modalità di comunicazione (art. 3)

Modalità Contenuto
FormatoCartaceo oppure elettronico
Documenti idoneiContratto individuale di lavoro redatto per iscritto OPPURE copia della comunicazione di instaurazione del rapporto al CPI
Tempistica consegnaAll'atto dell'instaurazione del rapporto e PRIMA dell'inizio dell'attività lavorativa
Termine informazioni essenzialiEntro l'inizio della prestazione o entro 7 giorni successivi
Termine CCNL, enti prev., formazione, ferie, preavvisoEntro 30 giorni dall'inizio della prestazione
Termine rapporti già instaurati al 1/8/2022 (art. 16)Entro 60 giorni da richiesta scritta del lavoratore

Le prescrizioni minime sulle condizioni di lavoro (Capo III, artt. 7-11)

Art. 7 — Durata massima del periodo di prova

Art. 8 — Cumulo di impieghi

Art. 9 — Prevedibilità minima del lavoro

Art. 10 — Transizione a forme di lavoro più sicure

Art. 11 — Formazione obbligatoria

Le misure di tutela (Capo IV, art. 12)

Le sanzioni

Violazione Sanzione Autorità irrogante
Omessa informazione ex art. 1Da 250 a 1.500 € per ciascun lavoratoreIspettorato Nazionale del Lavoro (INL)
Inadempimento art. 16 c. 2 (rapporti pre 1/8/2022)Sanzione art. 19 c. 2 D.Lgs. 276/2003INL
Violazioni per i dipendenti pubbliciAnche valutazione ai fini responsabilità dirigenziale + performance (art. 7 D.Lgs. 150/2009)Amministrazione

Le circolari interpretative

I profili operativi per la pubblica amministrazione

Per gli aspiranti dipendenti pubblici (settori Funzione Pubblica, INL, INPS, ANPAL, Ministero Lavoro, enti locali con responsabili HR), consulenti del lavoro, sindacalisti, patronati, datori di lavoro privati e pubblici, lavoratori subordinati di ogni qualifica — La materia del Decreto Trasparenza è fondamentale e ricorrente nei concorsi pubblici di area lavoristica, amministrativa e gestionale del personale. Vanno padroneggiati: (i) fonte cardine: D.Lgs. 27 giugno 2022 n. 104 "Attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea"; pubblicato in GU n. 176 del 29 luglio 2022; in vigore dal 13 agosto 2022; (ii) fonte sovranazionale: Direttiva (UE) 2019/1152 del 20/6/2019 "Transparent and Predictable Working Conditions Directive"; obbligo recepimento entro 1° agosto 2022; (iii) novella: il D.Lgs. 104/2022 ha abrogato gli artt. 1-4 del D.Lgs. 26/5/1997 n. 152 (attuazione Direttiva 91/533/CEE), lasciando vigente l'art. 5 (disposizioni transitorie e finali); (iv) struttura: Capo I disposizioni generali; Capo II diritto informazione (modifica D.Lgs. 152/1997); Capo III prescrizioni minime condizioni lavoro (artt. 7-11); Capo IV misure di tutela; (v) ambito applicazione (art. 1): subordinati anche agricoli TI/TD/PT, somministrazione, intermittente, apprendistato; co.co.co. e prestazioni occasionali per quanto compatibili; esclusi autonomi, agenti, rapporti ≤3 ore/settimana per 4 settimane consecutive; (vi) applicazione PA: tutte le pubbliche amministrazioni + enti locali; per dipendenti pubblici restano ferme le specifiche discipline dell'art. 17 D.P.R. 9/5/1994 n. 487 (periodo di prova) e dell'art. 53 D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 (incompatibilità/cumulo impieghi); responsabilità dirigenziale + performance art. 7 D.Lgs. 27/10/2009 n. 150 (Riforma Brunetta); (vii) modalità informativa (art. 3): cartaceo o elettronico; consegna del contratto individuale per iscritto o copia comunicazione instaurazione rapporto al CPI; all'atto instaurazione e PRIMA dell'inizio dell'attività; (viii) termini di consegna: informazioni essenziali entro l'inizio prestazione o entro 7 giorni; informazioni CCNL/enti previdenziali/formazione/ferie/preavviso entro 30 giorni; per rapporti pre 1/8/2022 (art. 16): su richiesta scritta del lavoratore entro 60 giorni; (ix) informazioni essenziali (art. 1 D.Lgs. 152/1997 novellato): identità parti, luogo lavoro, sede/domicilio datore, inquadramento/livello/qualifica, data inizio, tipologia rapporto, durata prova, ferie/congedi, preavviso, retribuzione (importo iniziale, periodicità, modalità), orario di lavoro, CCNL applicato, enti previdenziali/assicurativi, formazione, procedure di licenziamento, fondi previdenza integrativa; per elementi variabili (premi risultato) → criteri non importo; welfare aziendale/buoni pasto → NON oggetto informativa salvo CCNL/prassi; (x) art. 1-bis sistemi automatizzati: informativa specifica per sistemi decisionali o monitoraggio automatizzati (chatbots colloqui, profilazione candidati, screening CV, software riconoscimento emotivo, assegnazione automatica mansioni/turni/orari, data analytics, machine learning, reti neurali, deep learning); ESCLUSI sistemi solo rilevazione presenze in ingresso/uscita; accesso dati lavoratore o tramite RSA/RST; risposta scritta entro 30 giorni; intersezione con GDPR Reg. UE 2016/679; (xi) art. 7 periodo prova: max 6 mesi (salva durata inferiore CCNL); contratti a termine: proporzionale a durata + mansioni; prolungamento per assenze (malattia, infortunio, congedi obbligatori maternità/paternità, anche permessi L. 104/1992); no nuova prova per rinnovo stesse mansioni; per PA art. 17 D.P.R. 487/1994; (xii) art. 8 cumulo impieghi: divieto del datore di vietare altri impieghi fuori orario, salvo pregiudizio salute/sicurezza, riposi, integrità servizio pubblico; per dipendenti pubblici art. 53 D.Lgs. 165/2001; (xiii) art. 9 prevedibilità minima: il datore può chiedere prestazione solo se entro orari/luoghi contrattuali; preavviso ragionevole; tutela contro lavoro su chiamata totalmente imprevedibile; (xiv) art. 10 transizione forme più sicure: lavoratore con ≥6 mesi di anzianità ha diritto a chiedere riconoscimento di forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili (ove disponibile); datore risponde motivatamente entro 1 mese (per imprese ≥50 dipendenti per iscritto); (xv) art. 11 formazione obbligatoria: gratuita per lavoratore, considerata orario di lavoro retribuito (laddove prevista da legge o CCNL); coordinata con artt. 36-37 D.Lgs. 81/2008; (xvi) art. 12 ricorsi: meccanismi di risoluzione rapida; tutela contro licenziamento ritorsivo; (xvii) sanzioni (Circolare INL n. 4 del 10/8/2022): omessa informazione 250-1.500 € per ciascun lavoratore (irrogata da INL); per disposizioni transitorie art. 16 c. 2 → richiamo a art. 19 c. 2 D.Lgs. 276/2003; (xviii) circolari: Circolare Ministero del Lavoro n. 19 del 20/9/2022 (indicazioni operative su congedi, sistemi automatizzati, periodo prova, permessi L. 104/1992); Circolare INL n. 4 del 10/8/2022 (profili sanzionatori); (xix) autorità coinvolte: Ministero Lavoro Politiche Sociali (Circolari, comunicazioni); Ministero Funzione Pubblica (direttive PA); ARAN (CCNL); INL (vigilanza, sanzioni); INPS e INAIL (enti citati informative); Garante Privacy (sistemi automatizzati intersezione GDPR); Centri per l'Impiego (comunicazioni UniLav); CGIL/CISL/UIL (consultazione automatizzazione); RSU/RSA (accesso dati).

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri il cd. Decreto Trasparenza Condizioni di Lavoro (Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n. 104) e le novità introdotte in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1152".

Risposta strutturata: (i) fonte normativa e contesto: il cd. "Decreto Trasparenza" è il Decreto Legislativo 27 giugno 2022 n. 104, recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1152 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell'Unione europea"; pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 176 del 29 luglio 2022, è entrato in vigore il 13 agosto 2022 in ossequio all'obbligo di recepimento della Direttiva UE entro il 1° agosto 2022; la fonte sovranazionale è la Direttiva (UE) 2019/1152, cd. "Transparent and Predictable Working Conditions Directive", che mira ad armonizzare nell'Unione Europea le tutele dei lavoratori subordinati con riferimento agli obblighi informativi e alle condizioni minime di tutela del rapporto di lavoro; (ii) novella della precedente disciplina: il D.Lgs. 104/2022 ha novellato alcune disposizioni del D.Lgs. 26 maggio 1997 n. 152 (che recepiva la precedente Direttiva 91/533/CEE), abrogando gli articoli da 1 a 4 e lasciando vigente unicamente l'art. 5 con le disposizioni transitorie e finali; (iii) struttura del decreto: si articola in quattro Capi - il Capo I contiene le disposizioni generali e delimita oggetto e ambito di applicazione; il Capo II disciplina il diritto all'informazione sugli elementi essenziali del rapporto di lavoro mediante novella del D.Lgs. 152/1997; il Capo III contiene le prescrizioni minime relative alle condizioni di lavoro; il Capo IV introduce le misure di tutela; (iv) ambito di applicazione (art. 1): il decreto si applica ai contratti di lavoro subordinato anche agricolo (tempo indeterminato, determinato e parziale), al lavoro somministrato, intermittente e all'apprendistato di ogni tipo; per quanto compatibili, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e alle prestazioni occasionali; sono esclusi i lavoratori autonomi, gli agenti e i rapporti di durata pari o inferiore a tre ore settimanali in quattro settimane consecutive; si applica anche a tutte le pubbliche amministrazioni e agli enti locali, fatte salve per i dipendenti pubblici le specifiche discipline dell'art. 17 del D.P.R. 487/1994 (periodo di prova) e dell'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 (incompatibilità e cumulo di impieghi); (v) modalità di comunicazione (art. 3): l'obbligo di informazione può essere assolto in formato cartaceo o elettronico mediante consegna al lavoratore, all'atto dell'instaurazione del rapporto e prima dell'inizio dell'attività lavorativa, alternativamente del contratto individuale redatto per iscritto o della copia della comunicazione di instaurazione del rapporto al Centro per l'Impiego; (vi) termini di consegna: le informazioni essenziali devono essere fornite entro l'inizio della prestazione o entro i sette giorni successivi; le informazioni relative a CCNL, enti previdenziali e assicurativi, formazione, ferie e preavviso entro trenta giorni dall'inizio della prestazione; per i rapporti già instaurati al 1° agosto 2022, ai sensi dell'art. 16 (disposizioni transitorie), su richiesta scritta del lavoratore le informazioni devono essere fornite entro sessanta giorni, con sanzione ex art. 19 c. 2 del D.Lgs. 276/2003 in caso di inadempimento; (vii) informazioni essenziali da comunicare: identità delle parti, luogo di lavoro, sede o domicilio del datore, inquadramento/livello/qualifica, data di inizio, tipologia del rapporto, durata del periodo di prova, ferie e congedi, preavviso, retribuzione (importo iniziale, periodicità, modalità), orario di lavoro, CCNL applicato, enti previdenziali e assicurativi, formazione, procedure di licenziamento, fondi di previdenza integrativa; (viii) art. 1-bis del D.Lgs. 152/1997 (introdotto dal decreto): prevede un obbligo specifico di informativa nel caso di utilizzo di sistemi decisionali o di monitoraggio interamente automatizzati (chatbots per i colloqui, profilazione automatizzata dei candidati, screening dei curricula, software per il riconoscimento emotivo, assegnazione automatica di mansioni, turni e orari, sistemi di data analytics, machine learning, reti neurali, deep learning); sono esclusi i sistemi automatizzati di sola rilevazione delle presenze in ingresso e in uscita; il lavoratore ha diritto di accedere ai dati direttamente o per il tramite delle rappresentanze sindacali aziendali o territoriali, e il datore è tenuto a rispondere alle richieste di ulteriori informazioni per iscritto entro trenta giorni; (ix) prescrizioni minime sulle condizioni di lavoro (Capo III): l'art. 7 disciplina la durata massima del periodo di prova (sei mesi, salva durata inferiore CCNL; per i contratti a termine proporzionale alla durata; prolungamento per assenze, malattia, infortunio, congedi obbligatori e permessi della L. 104/1992; per le PA continua ad applicarsi l'art. 17 del D.P.R. 487/1994); l'art. 8 disciplina il cumulo di impieghi (divieto del datore di vietare al lavoratore altri impieghi fuori orario, salvo pregiudizio per salute, sicurezza, riposi o integrità del servizio pubblico; per i dipendenti pubblici continua ad applicarsi l'art. 53 del D.Lgs. 165/2001); l'art. 9 disciplina la prevedibilità minima del lavoro; l'art. 10 disciplina il diritto del lavoratore con almeno sei mesi di anzianità a chiedere il riconoscimento di una forma di lavoro con condizioni più prevedibili, sicure e stabili (risposta motivata del datore entro un mese, per iscritto per imprese con almeno cinquanta dipendenti); l'art. 11 disciplina la formazione obbligatoria, prevista gratuita per il lavoratore e considerata orario di lavoro retribuito (laddove prevista da legge o CCNL, coordinata con gli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza); (x) misure di tutela (Capo IV, art. 12): meccanismi di risoluzione rapida delle controversie, diritto di ricorso, tutela contro il licenziamento ritorsivo del lavoratore che esercita i diritti previsti dal decreto; (xi) sanzioni: l'omessa informazione di cui all'art. 1 comporta la sanzione amministrativa da 250 a 1.500 euro per ciascun lavoratore interessato, irrogata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro (Circolare INL n. 4 del 10 agosto 2022); per le violazioni delle disposizioni transitorie dell'art. 16 c. 2 trova applicazione la sanzione di cui all'art. 19 c. 2 del D.Lgs. 276/2003; per i dipendenti pubblici le violazioni sono valutate anche ai fini della responsabilità dirigenziale e della misurazione della performance ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 150/2009 (Riforma Brunetta); (xii) circolari interpretative: la Circolare del Ministero del Lavoro n. 19 del 20 settembre 2022 ha fornito le principali indicazioni operative sugli obblighi informativi, con particolare riferimento ai sistemi automatizzati, al periodo di prova e ai permessi della L. 104/1992; la Circolare INL n. 4 del 10 agosto 2022 ha fornito indicazioni sui profili sanzionatori connessi all'inadempimento degli obblighi informativi.

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