Lo Smart Working è nato come fenomeno culturale e organizzativo prima ancora che giuridico. Le sue radici risalgono agli anni Settanta del Novecento con il concetto di "ufficio del futuro" e con la nascita del "telelavoro" (telework), ma è solo con la diffusione delle tecnologie digitali (ICT), della banda larga e dei dispositivi mobili (smartphone, tablet, notebook) che è diventato effettivamente praticabile su larga scala. In Italia, il primo nucleo normativo è costituito dall'art. 14 della L. 124/2015 (Riforma Madia), che ha promosso il telelavoro e "altre nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa" nelle pubbliche amministrazioni. La disciplina organica è arrivata con la L. 22 maggio 2017 n. 81 (cd. "Jobs Act degli autonomi"), che ha dedicato il Capo II (artt. 18-24) al lavoro agile. La svolta epocale è coincisa con la pandemia COVID-19 del 2020: il D.L. 17/3/2020 n. 18 (Cura Italia), all'art. 87 c. 1, ha imposto il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nella PA, mentre per il settore privato è stato consentito un regime semplificato senza accordo individuale. Questo regime emergenziale è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023, dopodiché si è tornati alla disciplina ordinaria della L. 81/2017. Il legislatore è intervenuto poi più volte per modificare e adattare la disciplina: il D.Lgs. 105/2022 ha introdotto le priorità per categorie protette (art. 18 c. 3-bis); il D.L. 73/2022 conv. L. 122/2022 (Decreto Semplificazioni) ha modificato la disciplina delle comunicazioni; la L. 213/2023 (Bilancio 2024) ha prorogato lo smart working per genitori con figli fino a 14 anni; la L. 203/2024 (Collegato Lavoro) ha introdotto dal 12 gennaio 2025 nuove regole sulle comunicazioni telematiche al Ministero del Lavoro.

Il quadro normativo di riferimento

La definizione di lavoro agile (art. 18 c. 1)

Il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzata da:

Lo Smart Working vs il telelavoro

Caratteristica Smart Working (Lavoro Agile) Telelavoro
Postazione di lavoroVariabile / nessuna postazione fissaPostazione fissa esterna
OrarioFlessibile, per fasi/cicli/obiettiviRigido, in fasce orarie predeterminate
LuogoAlternanza interno/esternoStabile fuori dai locali aziendali
StrumentiTecnologici (laptop, smartphone, cloud)Strumenti dell'azienda
ApproccioRisultati (output)Tempo lavorato (input)
DisciplinaL. 81/2017, artt. 18-24L. 191/1998 art. 4; CCNL e accordi interconfederali

L'accordo individuale (art. 19)

L'art. 19 della L. 81/2017 prevede che il lavoro agile sia attivato mediante un accordo individuale scritto tra le parti, ai fini della regolarità amministrativa e della prova. L'accordo deve disciplinare:

Le priorità per categorie protette (art. 18 c. 3-bis)

L'art. 18 c. 3-bis, introdotto dal D.Lgs. 30/6/2022 n. 105 (di recepimento della Direttiva UE 2019/1158 sul work-life balance), prevede che i datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l'esecuzione della prestazione in modalità agile sono tenuti a riconoscere priorità alle richieste formulate da:

NB: La priorità non significa diritto al lavoro agile, ma soltanto che — se il datore decide di concedere lo smart working ad alcuni dipendenti — dovrà dare priorità a quelli con le caratteristiche elencate.

Il diritto alla disconnessione

La tutela della sicurezza e l'INAIL (art. 22)

Il potere di controllo e disciplinare (art. 21)

Lo Smart Working nella Pubblica Amministrazione

Disciplina applicabile

Il PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione)

Termine del regime emergenziale

Le comunicazioni al Ministero del Lavoro (art. 23)

I profili operativi per la pubblica amministrazione

Per gli aspiranti dipendenti pubblici, dipendenti privati, dirigenti, consulenti del lavoro, sindacalisti, avvocati giuslavoristi e operatori del settore HR — La disciplina dello smart working è materia fondamentale dei concorsi pubblici di area amministrativa e per i futuri dipendenti delle pubbliche amministrazioni. Vanno padroneggiati: (i) fonte principale: L. 22/5/2017 n. 81 "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato"; artt. 18-24 (Capo II) dedicati al lavoro agile (in italiano "smart working"); (ii) definizione (art. 18 c. 1): modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, con organizzazione per fasi/cicli/obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo, con possibile utilizzo di strumenti tecnologici; prestazione in parte interna e in parte esterna ai locali aziendali, senza postazione fissa; entro limiti durata massima orario di lavoro giornaliero/settimanale; finalità duplice: incrementare competitività + conciliazione tempi vita/lavoro; (iii) natura giuridica: NON è nuovo tipo di contratto ma modalità di esecuzione del rapporto subordinato; volontarietà di entrambe le parti (datore + lavoratore); rifiuto del lavoratore NON è motivo licenziamento per giusta causa o GMO; (iv) art. 18 c. 3: applicabilità ai rapporti di lavoro pubbliche amministrazioni (art. 1 c. 2 D.Lgs. 30/3/2001 n. 165 TUPI) "in quanto compatibili" secondo direttive ex art. 14 L. 7/8/2015 n. 124 Riforma Madia; (v) art. 18 c. 3-bis (introdotto da D.Lgs. 30/6/2022 n. 105 recepimento Direttiva UE 2019/1158 work-life balance): priorità nelle richieste da parte di datori pubblici/privati per: lavoratori con figli ≤ 12 anni, lavoratori con figli disabili gravi (senza limiti età), lavoratori con disabilità in situazione di gravità (L. 104/1992), caregivers; NB: priorità ≠ diritto, ma criterio preferenziale tra richieste; (vi) art. 19 - accordo individuale: forma scritta ai fini regolarità amministrativa e prova; contenuti essenziali: disciplina esecuzione prestazione fuori locali aziendali, potere direttivo, strumenti utilizzati, tempi di riposo, misure tecniche/organizzative per disconnessione, forme/modalità di controllo (art. 4 St. Lav.), condotte rilevanti disciplinarmente, durata (a tempo determinato/indeterminato), preavviso recesso (30 giorni ordinario, 90 giorni per disabili gravi); (vii) art. 20 - parità di trattamento: stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori in presenza; diritto all'apprendimento permanente; (viii) art. 21 - potere di controllo: nel rispetto art. 4 L. 20/5/1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori); vietati controlli a distanza diretti sul lavoratore; consentiti controlli su strumenti di lavoro (con accordo sindacale o autorizzazione INL); coordinamento GDPR (Reg. UE 2016/679); (ix) art. 22 - sicurezza e INAIL: D.Lgs. 9/4/2008 n. 81 TU Sicurezza in quanto compatibile; informativa scritta sui rischi al lavoratore; assicurazione INAIL obbligatoria contro infortuni e malattie professionali; infortunio in itinere riconosciuto anche per il tragitto dall'abitazione al luogo prescelto per lavoro agile; (x) art. 23 - comunicazioni: comunicazione telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali entro 5 giorni dall'avvio (o modifiche); modello D.M. n. 149 del 22/8/2022; tramite SPID/CIE su portale Servizi Lavoro o API REST; L. 13/12/2024 n. 203 Collegato Lavoro ha modificato dal 12 gennaio 2025 obblighi per privati; sanzione 100-500 € per ogni lavoratore omessa comunicazione; (xi) diritto alla disconnessione: riconosciuto indirettamente da art. 19 c. 1 L. 81/2017 (tempi di riposo + misure tecniche/organizzative); diritto di disconnettersi da strumenti tecnologici fuori orario; coordinato con Cost. art. 36 (riposo); Protocollo Nazionale 7/12/2021 Ministero Lavoro per settore privato; minimo 11 ore consecutive di riposo; (xii) distinzione da telelavoro: telelavoro = postazione fissa esterna + orario rigido (L. 191/1998 art. 4); smart working = senza postazione + orario flessibile + organizzazione per obiettivi; (xiii) smart working PA: art. 14 L. 124/2015 Madia; Direttiva n. 3/2017 Funzione Pubblica; PIAO (Piano Integrato Attività e Organizzazione, D.L. 9/6/2021 n. 80 conv. L. 6/8/2021 n. 113, art. 6) - documento programmazione triennale con aggiornamento annuale entro 31 gennaio, sostituisce Piano Performance + Fabbisogno + Formazione + PTPCT + PAP + POLA; CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 Aran dicembre 2022; Patto innovazione lavoro pubblico 10/3/2021; D.P.C.M./D.M. PA 23/9/2021 + D.M. PA 8/10/2021; Linee Guida Brunetta 30/11/2021; (xiv) regime emergenziale COVID-19: D.L. 17/3/2020 n. 18 Cura Italia, art. 87 c. 1, conv. L. 24/4/2020 n. 27: smart working modalità ordinaria PA; regime semplificato (senza accordo individuale) fino a 31/12/2023; D.L. 34/2020 (Rilancio), D.L. 104/2020 (Agosto); proroghe successive (L. 197/2022 Bilancio 2023, art. 18-bis L. 191/2023, L. 213/2023 Bilancio 2024); dal 1° gennaio 2024 ritorno disciplina ordinaria L. 81/2017; (xv) autorità di riferimento: Ministero Lavoro e Politiche Sociali (comunicazioni); Ministero PA (direttive pubblico impiego); Funzione Pubblica; Aran (CCNL); INAIL (tutela); INL Ispettorato Nazionale Lavoro (controlli); Garante Privacy (trattamento dati); dirigenti pubblici (valutazione per obiettivi); sindacati (CGIL/CISL/UIL); RSU/RSA.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina dello Smart Working (Lavoro Agile) di cui agli artt. 18-24 della Legge 22 maggio 2017 n. 81, con particolare riferimento all'accordo individuale, ai diritti del lavoratore e all'applicabilità alla pubblica amministrazione".

Risposta strutturata: (i) fonte normativa: la disciplina dello Smart Working (in italiano "Lavoro Agile") è contenuta nella Legge 22 maggio 2017 n. 81, recante "Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato", agli articoli 18-24 (Capo II); la legge non istituisce un nuovo tipo di contratto, ma una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, finalizzata, come precisato dall'art. 18 c. 1, a incrementare la competitività e ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; (ii) definizione (art. 18 c. 1): il lavoro agile è una modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa; la prestazione si esegue in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva; (iii) volontarietà e parità di trattamento: il lavoro agile presuppone la volontarietà tanto del datore quanto del lavoratore - l'eventuale rifiuto del lavoratore non costituisce motivo di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo oggettivo; l'art. 20 sancisce la piena parità di trattamento normativo ed economico con i lavoratori che eseguono la prestazione in presenza; (iv) applicabilità alla PA (art. 18 c. 3): la disciplina si applica anche ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 c. 2 del D.Lgs. 30/3/2001 n. 165, in quanto compatibili e secondo le direttive emanate anche ai sensi dell'art. 14 della L. 7/8/2015 n. 124 (Riforma Madia, anticipatore della disciplina); (v) priorità per categorie protette (art. 18 c. 3-bis): introdotto dal D.Lgs. 30/6/2022 n. 105 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1158 sul cd. work-life balance, riconosce priorità nell'accesso al lavoro agile alle richieste formulate dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età, dai lavoratori con figli in condizioni di disabilità grave (senza alcun limite di età), dai lavoratori con disabilità in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3 c. 3 della L. 5/2/1992 n. 104, e dai lavoratori caregivers ai sensi dell'art. 1 c. 255 della L. 27/12/2017 n. 205 (la priorità non equivale a diritto, ma a criterio preferenziale tra richieste); (vi) accordo individuale (art. 19): il lavoro agile è attivato mediante un accordo individuale tra le parti, redatto in forma scritta ai fini della regolarità amministrativa e della prova; l'accordo deve disciplinare l'esecuzione della prestazione svolta all'esterno dei locali aziendali, le forme di esercizio del potere direttivo del datore, gli strumenti utilizzati dal lavoratore, i tempi di riposo, le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni, le forme e modalità di controllo della prestazione, le condotte disciplinarmente rilevanti, la durata (a tempo determinato o indeterminato), il preavviso per il recesso (almeno 30 giorni in ordinario, almeno 90 giorni per i lavoratori con disabilità grave); (vii) diritto alla disconnessione: riconosciuto indirettamente dall'art. 19 c. 1 attraverso il riferimento ai tempi di riposo e alle misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione; garantisce il rispetto del diritto al riposo (Cost. art. 36) e della vita familiare; il Protocollo Nazionale sul Lavoro in Modalità Agile del 7 dicembre 2021 (Ministero del Lavoro), per il settore privato, prevede un minimo di 11 ore consecutive di riposo; (viii) potere di controllo (art. 21): il datore esercita il potere di controllo nel rispetto dell'art. 4 della L. 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei Lavoratori), con divieto di controlli a distanza diretti sul lavoratore e necessità di accordo sindacale o autorizzazione INL per i controlli sugli strumenti di lavoro; coordinamento con il GDPR (Reg. UE 2016/679); l'accordo individuale individua altresì le condotte connesse all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali aziendali che danno luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari; (ix) sicurezza e tutela INAIL (art. 22): il datore è responsabile della sicurezza degli strumenti tecnologici; consegna al lavoratore un'informativa scritta sui rischi generali e specifici del lavoro agile; si applica il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 (TU Sicurezza sul Lavoro) in quanto compatibile; è confermata la tutela INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, comprensiva del riconoscimento dell'infortunio in itinere anche durante il tragitto dall'abitazione al luogo prescelto per lo svolgimento dell'attività in modalità agile; (x) comunicazioni (art. 23): il datore di lavoro pubblico o privato deve comunicare al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in via telematica entro 5 giorni dall'avvio del periodo di lavoro agile (o dalle sue modifiche), i nominativi e le date secondo il modello di cui al D.M. n. 149 del 22 agosto 2022 (tramite SPID/CIE sul portale Servizi Lavoro o API REST); la L. 13 dicembre 2024 n. 203 (Collegato Lavoro), applicabile dal 12 gennaio 2025, ha modificato gli obblighi di comunicazione anche per i datori privati; per l'omessa comunicazione è prevista una sanzione amministrativa da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore; (xi) disciplina nella pubblica amministrazione: oltre all'art. 14 della L. 124/2015 (Riforma Madia) e all'art. 18 c. 3 della L. 81/2017, la disciplina nella PA è completata dalla Direttiva n. 3/2017 della Presidenza del Consiglio - Ministro per la Funzione Pubblica, dal Patto per l'innovazione del lavoro pubblico e la coesione sociale del 10 marzo 2021 (Governo + CGIL, CISL, UIL), dal D.P.C.M. e dal D.M. PA del 23 settembre 2021, dalle Linee Guida Brunetta del 30 novembre 2021, dal CCNL Funzioni Centrali 2019-2021 (Aran, sottoscritto a dicembre 2022) e soprattutto dal PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione), istituito dall'art. 6 del D.L. 9/6/2021 n. 80 conv. L. 6/8/2021 n. 113, documento di programmazione strategica unico per ciascuna PA di durata triennale con aggiornamento annuale (approvazione entro il 31 gennaio), che assorbe il Piano della Performance, il Piano del Fabbisogno di Personale, il Piano della Formazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), il Piano delle Azioni Positive (PAP) e il Piano Triennale del Lavoro Agile (POLA); (xii) regime emergenziale e ritorno alla disciplina ordinaria: durante la pandemia COVID-19, l'art. 87 c. 1 del D.L. 17/3/2020 n. 18 (Cura Italia, conv. L. 24/4/2020 n. 27) aveva imposto il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione nella PA; il regime semplificato (senza accordo individuale) è stato prorogato fino al 31 dicembre 2023; dal 1° gennaio 2024 si è tornati alla disciplina ordinaria della L. 81/2017 anche per il pubblico impiego.

Materiale di studio

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