Il Jobs Act ha rappresentato uno dei più rilevanti interventi di riforma del diritto del lavoro italiano dell'ultimo decennio, in continuità con le precedenti riforme degli anni '90 e 2000 (cd. "Riforma Treu" L. 24/6/1997 n. 196, "Riforma Biagi" D.Lgs. 10/9/2003 n. 276 in attuazione L. 14/2/2003 n. 30, "Riforma Fornero" L. 28/6/2012 n. 92). La riforma è stata accompagnata da un acceso dibattito politico e sociale, in particolare per la modifica al regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi. Il contratto a tutele crescenti ha segnato il superamento del modello fondato sulla reintegrazione obbligatoria del lavoratore (art. 18 Statuto Lavoratori L. 300/1970, nella formulazione originaria) in favore di un modello fondato sull'indennità monetaria, riservando la tutela reale (reintegrazione) solo ai casi più gravi (licenziamento discriminatorio, nullo, o disciplinare per insussistenza del fatto materiale). Il D.Lgs. 81/2015 ha invece operato un riordino sistematico delle tipologie contrattuali, ribadendo che il contratto a tempo indeterminato è la "forma comune" del rapporto di lavoro subordinato (art. 1 D.Lgs. 81/2015).
Il quadro normativo di riferimento
- Costituzione, artt. 1 (Repubblica fondata sul lavoro), 3 c. 2 (uguaglianza sostanziale), 4 (diritto al lavoro), 35-40 (rapporti economici, tutela del lavoro);
- Codice Civile, artt. 2086-2134 (Libro V - Lavoro nell'impresa), 2222-2238 (lavoro autonomo);
- L. 20 maggio 1970 n. 300 — Statuto dei Lavoratori (art. 18, fonte storica della tutela reintegratoria);
- L. 15 luglio 1966 n. 604 — Norme sui licenziamenti individuali;
- L. 23 luglio 1991 n. 223 — Norme in materia di CIG, mobilità e licenziamenti collettivi;
- L. 24 giugno 1997 n. 196 ("Pacchetto Treu") — Promozione dell'occupazione;
- D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276 ("Riforma Biagi") — Attuazione L. 30/2003;
- L. 28 giugno 2012 n. 92 ("Riforma Fornero") — Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro;
- L. 10 dicembre 2014 n. 183 ("Jobs Act") — Legge delega (oggetto della guida);
- Otto decreti legislativi attuativi del 2015 (vedi sopra);
- D.L. 12 luglio 2018 n. 87 conv. L. 9 agosto 2018 n. 96 — Decreto Dignità;
- D.Lgs. 27 giugno 2022 n. 104 — Decreto Trasparenza (in attuazione Direttiva UE 2019/1152);
- D.Lgs. 30 giugno 2022 n. 105 — Equilibrio tra vita professionale e privata (in attuazione Direttiva UE 2019/1158);
- L. 30 dicembre 2021 n. 234 (Legge Bilancio 2022) — Nuovi ammortizzatori sociali (AUI, AUC);
- D.Lgs. 4 luglio 2022 n. 104 — Riforma ammortizzatori sociali;
- Direttive UE: Dir. 1999/70/CE (tempo determinato), Dir. 2008/104/CE (somministrazione), Dir. 2019/1152 (trasparenza), Dir. 2019/1158 (work-life balance).
La legge delega n. 183/2014
La L. 183/2014 conteneva deleghe al Governo per la riforma di numerosi settori del diritto del lavoro:
| Materia delegata | Comma L. 183/2014 | Decreto attuativo |
|---|---|---|
| Ammortizzatori sociali (disoccupazione) | art. 1 c. 1-6 | D.Lgs. 22/2015 |
| Contratto a tutele crescenti | art. 1 c. 7 | D.Lgs. 23/2015 |
| Conciliazione vita-lavoro | art. 1 c. 8-9 | D.Lgs. 80/2015 |
| Riordino tipologie contrattuali | art. 1 c. 7 | D.Lgs. 81/2015 |
| Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto | art. 1 c. 1-6 | D.Lgs. 148/2015 |
| Attività ispettiva | art. 1 c. 11-13 | D.Lgs. 149/2015 |
| Politiche attive del lavoro | art. 1 c. 1-6 | D.Lgs. 150/2015 |
| Semplificazioni e pari opportunità | art. 1 c. 10 | D.Lgs. 151/2015 |
Il D.Lgs. 23/2015 — Contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
Il D.Lgs. 4 marzo 2015 n. 23 ha introdotto il "contratto a tutele crescenti" (CTC):
- Campo di applicazione (art. 1): si applica ai lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 7 marzo 2015 in poi (operai, impiegati, quadri); per i lavoratori già in forza al 6/3/2015 continuano ad applicarsi le norme previgenti (in particolare art. 18 Statuto Lavoratori nella formulazione post Riforma Fornero L. 92/2012);
- Pubblicato in Gazz. Uff. 6 marzo 2015, n. 54;
- Si applica anche ai conversi a indeterminato dopo il 7/3/2015 (es. trasformazione contratto a termine).
Regime sanzionatorio dei licenziamenti illegittimi
Il D.Lgs. 23/2015 distingue tre tipologie di licenziamenti illegittimi:
| Tipo di licenziamento | Tutela | Articolo |
|---|---|---|
| Discriminatorio (razza, sesso, religione, opinioni politiche, ecc.) | Reintegrazione nel posto di lavoro + risarcimento (minimo 5 mensilità) | Art. 2 |
| Nullo (es. licenziamento donna gravida, intimato in forma orale) | Reintegrazione + risarcimento | Art. 2 |
| Disciplinare per insussistenza del fatto materiale direttamente dimostrata | Reintegrazione + indennità (max 12 mensilità) | Art. 3 c. 2 |
| Disciplinare per altre ragioni (sproporzione, ecc.) | Solo indennità: 2 mensilità per ogni anno di servizio (min. 4, max. 24, poi min. 6, max. 36 con DL 87/2018) | Art. 3 c. 1 |
| Economico/Oggettivo (giustificato motivo oggettivo) | Solo indennità (stessi criteri art. 3 c. 1) | Art. 3 c. 1 |
| Vizi formali o procedurali | Indennità 1 mensilità per anno (min. 2, max. 12) | Art. 4 |
- Tutele dimezzate per piccole imprese (≤15 dipendenti, art. 9): max 6 mensilità di indennità per licenziamento illegittimo, max 6 mensilità per vizi formali;
- Offerta di conciliazione (art. 6): il datore di lavoro può offrire una somma esente da imposte e contributi (1 mensilità per anno, min. 2, max. 18, poi min. 3 max. 27 con DL 87/2018) entro 60 giorni dal licenziamento;
- Licenziamenti collettivi (art. 10): per i nuovi assunti sotto contratto a tutele crescenti si applica il regime indennitario del D.Lgs. 23/2015 anche in caso di licenziamento collettivo illegittimo.
Decreto Dignità (D.L. 87/2018 conv. L. 96/2018) e sentenze costituzionali
- D.L. 12/7/2018 n. 87 ("Decreto Dignità") conv. L. 9/8/2018 n. 96: ha aumentato l'indennità minima da 4 a 6 mensilità e quella massima da 24 a 36 mensilità;
- Corte Costituzionale, sentenza 8/11/2018 n. 194: ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 c. 1 D.Lgs. 23/2015 nella parte in cui determinava l'indennità "in misura pari a due mensilità per ogni anno di servizio", come criterio rigido e automatico non più ancorato unicamente all'anzianità; il giudice deve invece valutare anche altri criteri (es. numero dipendenti, dimensioni dell'impresa, comportamento delle parti, condizioni dell'azienda);
- Corte Costituzionale, sentenza 16/7/2020 n. 150: stessa ratio decidendi applicata all'art. 4 D.Lgs. 23/2015 (vizi formali);
- Coordinamento con i criteri della Riforma Fornero (L. 92/2012) per il calcolo dell'indennità.
Il D.Lgs. 81/2015 — Riordino delle tipologie contrattuali
Il D.Lgs. 15 giugno 2015 n. 81 ("Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni", pubblicato nella GU n. 144 del 24/6/2015) ha riordinato sistematicamente le tipologie contrattuali:
Principio generale (art. 1)
- Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è la "forma comune" del rapporto di lavoro;
- Le altre tipologie contrattuali si applicano solo nei casi e con le modalità previsti dalla legge.
Lavoro a tempo determinato (artt. 19-29)
- Durata massima: 36 mesi (poi ridotta a 24 mesi con DL 87/2018, salvo eccezioni);
- Causali: per i primi 12 mesi acausale; oltre 12 mesi richiede causali specifiche (post DL 87/2018);
- Proroghe: massimo 5 (poi 4 con DL 87/2018);
- Pausa tra contratti (stop-and-go): 10 o 20 giorni a seconda della durata;
- Limite quantitativo: 20% dei lavoratori a tempo indeterminato in forza;
- Forma scritta ad substantiam;
- Diritto di precedenza nelle successive assunzioni a tempo indeterminato.
Somministrazione di lavoro (artt. 30-40)
- Tramite agenzie autorizzate (Ministero del Lavoro);
- A termine o a tempo indeterminato (staff leasing);
- Limiti percentuali del 30% (a tempo indeterminato) e variabili (CCNL);
- Disciplina della responsabilità solidale.
Apprendistato (artt. 41-47)
- Tre tipologie:
- Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale (15-25 anni);
- Apprendistato professionalizzante (18-29 anni);
- Apprendistato di alta formazione e ricerca;
- Disciplina del contratto di durata determinata con finalità formative.
Lavoro a tempo parziale (artt. 4-12)
- Orizzontale (riduzione orario giornaliero), verticale (riduzione giorni), misto;
- Forma scritta;
- Clausole elastiche e flessibili.
Lavoro accessorio (vouchers, artt. 48-50)
- Inizialmente disciplinato dal D.Lgs. 81/2015;
- Abrogato dal D.L. 17/3/2017 n. 25 conv. L. 49/2017 per le polemiche sul caporalato digitale;
- Sostituito dal "PrestO" (Prestazione Occasionale) art. 54-bis DL 50/2017 conv. L. 96/2017.
Mansioni (art. 3 D.Lgs. 81/2015 modifica art. 2103 c.c.)
- Riformulazione dell'art. 2103 c.c.;
- Possibile demansionamento (assegnazione a mansioni inferiori) in caso di:
- Modifiche degli assetti organizzativi che incidono sulla posizione del lavoratore;
- Accordi individuali in sede protetta (in deroga all'art. 2113 c.c.);
- Garanzia del livello retributivo;
- Critiche dottrinali per il superamento del divieto rigoroso di demansionamento.
Il D.Lgs. 22/2015 — Ammortizzatori sociali per disoccupazione
NASpI (Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego)
- Sostituisce AspI e MiniAspI (introdotti dalla Riforma Fornero L. 92/2012);
- Beneficiari: lavoratori subordinati che hanno perso involontariamente l'occupazione;
- Requisiti: stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, almeno 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi (post DL 87/2018);
- Durata: pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (max 24 mesi);
- Importo: 75% della retribuzione media (con tetto), poi decrescente del 3% al mese dal 4° mese;
- Decadenza: in caso di rifiuto di offerte di lavoro congrue, mancata partecipazione a iniziative di politica attiva.
DIS-COLL
- Per i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.co.);
- Requisiti analoghi (con adattamenti);
- Durata e importo ridotti.
Il D.Lgs. 150/2015 — Politiche attive e ANPAL
ANPAL - Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro
- Istituita dal D.Lgs. 150/2015 (art. 4);
- Funzione: coordinamento delle politiche attive del lavoro a livello nazionale;
- Subentrata a parte delle funzioni del Ministero del Lavoro;
- Sede: Roma;
- Sotto vigilanza del Ministero del Lavoro.
Patto di servizio personalizzato
- Tra il disoccupato e il Centro per l'Impiego;
- Definizione del percorso di reinserimento;
- Profilazione del disoccupato;
- Sanzioni per il mancato rispetto degli impegni.
Assegno di ricollocazione (AdR)
- Voucher di importo variabile da 250 a 5.000 €;
- Spendibile presso agenzie accreditate per i servizi di ricollocazione;
- Erogato in caso di esito positivo della ricollocazione.
Il D.Lgs. 149/2015 — Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Istituzione dell'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro);
- Unifica le funzioni ispettive in materia di lavoro, contributi previdenziali, sicurezza sul lavoro;
- Sede a Roma, sedi territoriali nelle regioni e province;
- Sotto vigilanza del Ministero del Lavoro;
- Coordinamento con INPS, INAIL, GdF;
- Operativo dal 1° gennaio 2017.
Il D.Lgs. 148/2015 — Ammortizzatori sociali in costanza di rapporto
- CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria);
- CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria);
- FIS (Fondo di Integrazione Salariale);
- Fondi di solidarietà;
- Modificato dal D.Lgs. 4/7/2022 n. 104 (riforma 2022).
Gli sviluppi successivi al Jobs Act
- Decreto Dignità (D.L. 87/2018 conv. L. 96/2018): riduzione causali tempo determinato, aumento indennità CTC;
- Corte Cost. 194/2018 e 150/2020: incostituzionalità del calcolo automatico dell'indennità;
- Decreto Trasparenza (D.Lgs. 27/6/2022 n. 104, in attuazione Dir. UE 2019/1152): obblighi informativi del datore di lavoro;
- Conciliazione vita-lavoro (D.Lgs. 30/6/2022 n. 105, in attuazione Dir. UE 2019/1158): congedi parentali, lavoratori caregiver;
- Riforma ammortizzatori sociali 2022 (D.Lgs. 4/7/2022 n. 104 e L. 234/2021): nuovi ammortizzatori AUI/AUC;
- Riforma del lavoro 2024 (D.L. 19/2024 e successivi): modifiche al lavoro a termine, somministrazione, apprendistato.
I profili per la Polizia Municipale e la PA
Il Jobs Act ha avuto applicazioni anche per il pubblico impiego e per i Comuni:
- Applicabilità al pubblico impiego: alcune disposizioni del D.Lgs. 81/2015 sono direttamente applicabili alla PA (lavoro a tempo determinato, parziale, apprendistato);
- Riforma Madia (L. 124/2015 e D.Lgs. 75/2017) coordinata con il Jobs Act;
- Il D.Lgs. 23/2015 NON si applica al pubblico impiego (sentenza Cass. SS.UU. 4685/2020): per i dipendenti pubblici resta l'art. 18 Statuto Lavoratori;
- Polizia Municipale: i comandanti hanno funzioni anche di vigilanza sul rispetto delle norme sul lavoro nelle attività commerciali;
- Coordinamento con l'INL (Ispettorato Nazionale del Lavoro) per ispezioni congiunte;
- Conoscenza dell'istituto utile per i concorsi PA in generale.
Per gli aspiranti operatori della Polizia Municipale, Carabinieri, Polizia di Stato, PA, INL, INPS — Il Jobs Act è materia centralissima nei concorsi pubblici di area lavoristica e PA. Vanno padroneggiati: (i) fonte: L. delega 10/12/2014 n. 183 (GU 290 del 15/12/2014), vigore 16/12/2014; (ii) otto decreti attuativi 2015: D.Lgs. 22/2015 (NASpI, GU 54 del 6/3/2015); D.Lgs. 23/2015 (contratto tutele crescenti, vigore 7/3/2015); D.Lgs. 80/2015 (conciliazione vita-lavoro); D.Lgs. 81/2015 (riordino contratti, GU 144 del 24/6/2015); D.Lgs. 148/2015 (CIGO/CIGS/FIS); D.Lgs. 149/2015 (INL Ispettorato Nazionale Lavoro, operativo 1/1/2017); D.Lgs. 150/2015 (ANPAL politiche attive); D.Lgs. 151/2015 (semplificazioni); (iii) contratto a tutele crescenti D.Lgs. 23/2015: si applica ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato assunti dal 7/3/2015 (operai, impiegati, quadri); per gli assunti precedenti resta art. 18 Statuto Lavoratori (post Fornero L. 92/2012); (iv) regime sanzionatorio licenziamenti illegittimi: reintegrazione per discriminatorio/nullo/orale (art. 2) e disciplinare per insussistenza del fatto materiale direttamente dimostrata (art. 3 c. 2, max 12 mensilità indennità); solo indennità per altri disciplinari e oggettivi (art. 3 c. 1: 2 mensilità per anno, post DL 87/2018 min. 6, max. 36); indennità vizi formali (art. 4: 1 mensilità per anno, min. 2 max. 12); piccole imprese (≤15 dip.) dimezzate (max 6; tetto incostituzionale: Corte Cost. 118/2025); offerta conciliazione art. 6 (esente fiscale, min 3 max 27 mensilità post DL 87/2018); licenziamento collettivo art. 10; (v) Decreto Dignità D.L. 87/2018 conv. L. 96/2018: aumento indennità (da 4-24 a 6-36 mensilità); riduzione causali tempo determinato; (vi) sentenze costituzionali: Corte Cost. 194/2018 (illegittimità criterio rigido art. 3 c. 1: il giudice valuta anche numero dipendenti, dimensioni impresa, comportamento parti); Corte Cost. 150/2020 (analoga per art. 4 vizi formali); Corte Cost. 22/2024 (incostituzionalità parola «espressamente» art. 2 c. 1 — estensione tutela reintegratoria nullità non espressa); Corte Cost. 68/2025 (incostituzionalità art. 3 c. 2 per licenziamento disciplinare: il giudice può valutare proporzionalità); Corte Cost. 69/2025 (analoga per art. 4 vizi formali); Corte Cost. 118/2025 (incostituzionalità tetto 6 mensilità piccole imprese art. 9 c. 1 — 21/7/2025); (vii) D.Lgs. 81/2015 riordino contratti: principio art. 1 contratto indeterminato come "forma comune"; lavoro tempo determinato artt. 19-29 (durata 36 mesi poi 24, causali post DL 87/2018, max 5 poi 4 proroghe, 20% limite); somministrazione artt. 30-40; apprendistato artt. 41-47 (3 tipologie); part-time artt. 4-12; mansioni art. 2103 c.c. modificato (possibile demansionamento in casi tipici); abrogazione co.co.pro; lavoro accessorio (vouchers) abolito DL 25/2017; (viii) NASpI D.Lgs. 22/2015: sostituisce AspI/MiniAspI; durata max 24 mesi pari a metà settimane contributive ultimi 4 anni; importo 75% retribuzione (decrescente 3% dal 4° mese); DIS-COLL per co.co.co.; (ix) ANPAL D.Lgs. 150/2015: agenzia nazionale politiche attive; patto di servizio personalizzato; assegno di ricollocazione 250-5.000 €; (x) INL D.Lgs. 149/2015 (operativo 1/1/2017): unificazione funzioni ispettive lavoro; coordinamento INPS, INAIL, GdF; (xi) sviluppi: Decreto Trasparenza D.Lgs. 104/2022 (Dir. UE 2019/1152); D.Lgs. 105/2022 conciliazione vita-lavoro (Dir. UE 2019/1158); riforma ammortizzatori 2022 (D.Lgs. 104/2022 + L. 234/2021); (xii) esclusione pubblico impiego da CTC (Cass. SS.UU. 4685/2020): per pubblici dipendenti resta art. 18 Statuto Lavoratori; coordinamento Riforma Madia L. 124/2015 + D.Lgs. 75/2017.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri il Jobs Act (L. 183/2014) con particolare riferimento al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti (D.Lgs. 23/2015) e al riordino delle tipologie contrattuali (D.Lgs. 81/2015)".
Risposta strutturata: (i) fonte: L. delega 10 dicembre 2014 n. 183 "Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro" (GU n. 290 del 15/12/2014), vigore 16 dicembre 2014; (ii) otto decreti attuativi del 2015: D.Lgs. 4/3/2015 n. 22 (NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego); D.Lgs. 4/3/2015 n. 23 (contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti, vigore 7 marzo 2015); D.Lgs. 15/6/2015 n. 80 (conciliazione vita-lavoro); D.Lgs. 15/6/2015 n. 81 (riordino delle tipologie contrattuali e disciplina delle mansioni, GU n. 144 del 24/6/2015); D.Lgs. 14/9/2015 n. 148 (ammortizzatori sociali in costanza di rapporto, CIGO, CIGS, FIS); D.Lgs. 14/9/2015 n. 149 (istituzione INL - Ispettorato Nazionale del Lavoro); D.Lgs. 14/9/2015 n. 150 (politiche attive del lavoro, istituzione ANPAL); D.Lgs. 14/9/2015 n. 151 (semplificazioni in materia di lavoro e pari opportunità); (iii) contratto a tutele crescenti D.Lgs. 23/2015: si applica ai lavoratori subordinati a tempo indeterminato assunti dal 7/3/2015 in poi (operai, impiegati, quadri); per gli assunti precedenti continua ad applicarsi l'art. 18 Statuto Lavoratori L. 300/1970 nella formulazione post Riforma Fornero L. 92/2012; regime sanzionatorio: licenziamento discriminatorio/nullo/orale = reintegrazione + risarcimento min. 5 mensilità (art. 2); disciplinare per insussistenza del fatto materiale direttamente dimostrata = reintegrazione + indennità max 12 mensilità (art. 3 c. 2); altro disciplinare/giustificato motivo oggettivo = solo indennità 2 mensilità per anno, min. 4 max. 24 (post Decreto Dignità DL 87/2018 conv. L. 96/2018: min. 6 max. 36 mensilità) (art. 3 c. 1); vizi formali/procedurali = indennità 1 mensilità per anno, min. 2 max. 12 (art. 4); piccole imprese (≤15 dipendenti) tutele dimezzate, max 6 mensilità (art. 9; Corte Cost. 118/2025 ha dichiarato incostituzionale il tetto di 6 mensilità: il giudice può ora determinare liberamente l'indennità); offerta di conciliazione esente da imposte e contributi (art. 6: min. 3 max. 27 mensilità post DL 87/2018); licenziamenti collettivi anche con tutele crescenti per nuovi assunti (art. 10); (iv) sentenze Corte Costituzionale: Corte Cost. 8/11/2018 n. 194 ha dichiarato l'illegittimità del criterio rigido di calcolo automatico dell'indennità basato esclusivamente sull'anzianità (art. 3 c. 1 D.Lgs. 23/2015), imponendo al giudice di valutare anche numero dipendenti, dimensioni impresa, comportamento parti, condizioni azienda; Corte Cost. 16/7/2020 n. 150 analoga per art. 4 D.Lgs. 23/2015 (vizi formali); (v) D.Lgs. 81/2015 riordino tipologie contrattuali: principio (art. 1) - il contratto a tempo indeterminato è la "forma comune" del rapporto di lavoro; lavoro a tempo determinato artt. 19-29 (durata 36 mesi poi 24 con DL 87/2018, causali specifiche oltre 12 mesi post DL 87/2018, max 5 proroghe poi 4, limite 20% lavoratori a tempo indeterminato, forma scritta, diritto di precedenza); somministrazione artt. 30-40 (agenzie autorizzate, a termine o staff leasing); apprendistato artt. 41-47 (3 tipologie: qualifica/diploma 15-25 anni, professionalizzante 18-29 anni, alta formazione e ricerca); part-time artt. 4-12 (orizzontale, verticale, misto); lavoro accessorio (vouchers) artt. 48-50, abrogato dal D.L. 25/2017 conv. L. 49/2017, sostituito da PrestO (art. 54-bis DL 50/2017 conv. L. 96/2017); mansioni art. 3 D.Lgs. 81/2015 modifica art. 2103 c.c. con possibile demansionamento in casi tipici (modifiche assetti organizzativi, accordi individuali in sede protetta) con garanzia del livello retributivo; (vi) NASpI D.Lgs. 22/2015: sostituisce AspI e MiniAspI; requisiti (stato di disoccupazione, almeno 13 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni, almeno 30 giorni di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi); durata pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni (max 24 mesi); importo 75% retribuzione media con tetto, decrescente del 3% al mese dal 4° mese; DIS-COLL per i collaboratori; (vii) ANPAL Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro - D.Lgs. 150/2015 (art. 4), sede Roma, vigilanza Ministero del Lavoro; patto di servizio personalizzato con profilazione disoccupato; assegno di ricollocazione 250-5.000 € per agenzie accreditate; (viii) INL Ispettorato Nazionale del Lavoro - D.Lgs. 149/2015, operativo 1/1/2017; unifica funzioni ispettive Ministero Lavoro, INPS, INAIL; coordinamento GdF; (ix) sviluppi successivi: Decreto Dignità DL 87/2018 conv. L. 96/2018 (riduzione causali tempo determinato, aumento indennità CTC); sentenze Corte Cost. 194/2018 e 150/2020; Decreto Trasparenza D.Lgs. 27/6/2022 n. 104 (Dir. UE 2019/1152); Conciliazione D.Lgs. 30/6/2022 n. 105 (Dir. UE 2019/1158); riforma ammortizzatori 2022 (D.Lgs. 4/7/2022 n. 104, L. 234/2021); (x) esclusione pubblico impiego: il D.Lgs. 23/2015 NON si applica al pubblico impiego (Cass. SS.UU. 7/3/2020 n. 4685); per i dipendenti pubblici resta art. 18 Statuto Lavoratori (post Fornero); coordinamento con Riforma Madia L. 124/2015 e D.Lgs. 75/2017.
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