Il decreto ingiuntivo è uno degli strumenti più diffusi e di maggiore utilità pratica nel diritto processuale civile, perché consente al creditore di ottenere in tempi rapidi e con costi contenuti un titolo idoneo a procedere all'esecuzione forzata sul patrimonio del debitore. Esso appartiene alla categoria dei procedimenti speciali e, più precisamente, ai procedimenti sommari di tipo monitorio, caratterizzati dal fatto che il provvedimento del giudice viene emesso sulla base di una cognizione sommaria e senza un preventivo contraddittorio con il debitore, il quale è chiamato a partecipare al giudizio solo in un momento successivo, ove decida di proporre opposizione. Questa peculiare struttura, che inverte l'ordine consueto del processo, risponde a un'esigenza di celerità nella tutela dei crediti documentati per iscritto, evitando al creditore i tempi più lunghi del giudizio ordinario di cognizione. La conoscenza della disciplina del procedimento d'ingiunzione, dei suoi presupposti e del rimedio dell'opposizione è fondamentale per gli operatori del diritto e ricorre nelle prove dei concorsi pubblici che comprendono il diritto processuale civile.
Il quadro normativo di riferimento
- Codice di Procedura Civile, Libro IV "Dei procedimenti speciali", Titolo I, Capo I "Del procedimento d'ingiunzione" (artt. 633-656);
- Art. 633 (condizioni di ammissibilità), art. 634 (prova scritta), art. 641 (accoglimento), art. 642 (esecuzione provvisoria), art. 645 (opposizione), art. 647 (esecutorietà per mancata opposizione), art. 648 (esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione);
- D.Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 (Riforma Cartabia del processo civile).
La nozione e la funzione
- Il decreto ingiuntivo è un provvedimento giudiziale (decreto) con cui il giudice, su ricorso del creditore, ingiunge al debitore di pagare una somma di denaro o di consegnare una cosa;
- È emesso all'esito di una fase a cognizione sommaria, inaudita altera parte (cioè senza la previa instaurazione del contraddittorio con il debitore);
- La sua funzione è consentire al creditore, munito di prova scritta del proprio credito, di ottenere rapidamente un titolo per procedere all'esecuzione forzata.
I presupposti (art. 633) e la prova scritta (art. 634)
- Il ricorrente deve essere titolare di un diritto di credito avente ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, una determinata quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa mobile determinata;
- Il credito deve essere certo, liquido ed esigibile e fondato su prova scritta;
- Sono prove scritte idonee (art. 634) le polizze e le promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi e, secondo la giurisprudenza, qualunque documento proveniente dal debitore o da un terzo (ad esempio le fatture commerciali, anche elettroniche, e i contratti per scrittura privata); ipotesi particolari sono i titoli di credito (cambiale e assegno) e le scritture contabili delle imprese.
Il ricorso, il decreto e l'esecutorietà
- La domanda si propone con ricorso al giudice competente (giudice di pace o tribunale, secondo il valore e la materia); il giudice, accolta la domanda, pronuncia il decreto (art. 641) con cui ingiunge di pagare nel termine di 40 giorni, avvertendo il debitore che entro lo stesso termine può proporre opposizione e che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata;
- Esecuzione provvisoria (art. 642): il decreto può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo se il credito è fondato su titolo di credito, cambiale, assegno, atto pubblico o scrittura privata autenticata, oppure se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo; in tal caso il creditore può notificare il precetto e iniziare l'esecuzione.
L'opposizione (art. 645) e i suoi esiti
- L'ingiunto può proporre opposizione entro 40 giorni dalla notifica del decreto, con atto di citazione davanti allo stesso ufficio giudiziario che lo ha emesso;
- L'opposizione instaura un giudizio ordinario di cognizione piena, nel quale il giudice valuta la sussistenza e la validità del credito, indipendentemente dal decreto (che si fonda su una cognizione sommaria); l'opponente (debitore) assume la posizione sostanziale di convenuto e il creditore opposto quella di attore;
- L'esito può essere l'accoglimento dell'opposizione (con revoca del decreto), il rigetto (con definitività del decreto) o l'accoglimento parziale (nel qual caso il titolo è costituito dalla sentenza).
L'esecutorietà e i rimedi
- Esecutorietà per mancata opposizione (art. 647): se non è proposta opposizione nel termine, o se l'opponente non si costituisce, il giudice, su istanza del ricorrente, dichiara esecutivo il decreto;
- Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione (art. 648): il giudice può concederla, con ordinanza, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione;
- Opposizione tardiva (art. 650): ammessa, entro un termine breve, se l'ingiunto prova di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto per irregolarità della notifica, caso fortuito o forza maggiore;
- Nelle materie soggette a mediazione obbligatoria, nel giudizio di opposizione l'onere di esperire il tentativo di mediazione grava sul creditore opposto.
Per gli aspiranti dipendenti pubblici (cancellieri e funzionari giudiziari, ufficiali giudiziari, operatori e funzionari degli uffici legali, contenzioso e recupero crediti degli enti pubblici, Polizia Municipale e Locale, avvocatura, magistratura e tutti i concorsi pubblici con quesiti su diritto processuale civile) — Il decreto ingiuntivo è materia ricorrente nei concorsi (procedura civile). Vanno padroneggiati: (i) fonte: Libro IV del Codice di Procedura Civile "Dei procedimenti speciali", Titolo I, Capo I "Del procedimento d'ingiunzione" (artt. 633-656); (ii) nozione: provvedimento monitorio (ingiunzione di pagamento o di consegna) con cui il giudice, su ricorso del creditore, ingiunge al debitore di pagare o consegnare; (iii) natura: procedimento speciale a cognizione sommaria, emesso inaudita altera parte, per ottenere rapidamente un titolo esecutivo; (iv) presupposti art. 633: credito avente ad oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, una quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa mobile determinata; credito certo, liquido ed esigibile fondato su prova scritta; (v) prova scritta art. 634: polizze e promesse unilaterali per scrittura privata, telegrammi, fatture commerciali (anche elettroniche), contratti per scrittura privata; (vi) ipotesi particolari di prova: titoli di credito (cambiale e assegno) e scritture contabili delle imprese; (vii) parti: creditore (ricorrente o ingiungente) e debitore (ingiunto); (viii) ricorso e decreto artt. 638 e 641: domanda con ricorso al giudice competente (giudice di pace o tribunale), decreto che ingiunge di pagare entro 40 giorni con avvertimento dell'opposizione e dell'esecuzione forzata; (ix) esecuzione provvisoria art. 642: se il credito è fondato su titolo di credito, cambiale, assegno, atto pubblico o scrittura privata autenticata, o se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo; (x) opposizione art. 645: entro 40 giorni con atto di citazione davanti allo stesso ufficio, instaura un giudizio ordinario di cognizione piena (opponente convenuto, creditore opposto attore sostanziale); (xi) esiti dell'opposizione: accoglimento (revoca del decreto), rigetto (decreto definitivo), accoglimento parziale (titolo è la sentenza); (xii) esecutorietà per mancata opposizione art. 647: se non è proposta opposizione o l'opponente non si costituisce, il giudice dichiara esecutivo il decreto; (xiii) esecuzione provvisoria in pendenza art. 648 e opposizione tardiva art. 650: concedibile se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione; opposizione tardiva per mancata conoscenza del decreto; (xiv) mediazione e autorità: nelle materie soggette a mediazione obbligatoria l'onere grava sul creditore opposto; autorità: giudice di pace o tribunale.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri il procedimento per decreto ingiuntivo, soffermandosi sui presupposti, sulla prova scritta e sull'opposizione".
Risposta strutturata: (i) nozione: il decreto ingiuntivo, disciplinato dagli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, è un provvedimento monitorio con cui il giudice, su ricorso del creditore, ingiunge al debitore di pagare una somma o di consegnare una cosa, all'esito di una cognizione sommaria e senza preventivo contraddittorio; (ii) funzione: la sua funzione è quella di consentire al creditore, munito di prova scritta, di ottenere rapidamente un titolo idoneo a procedere all'esecuzione forzata; (iii) presupposti: ai sensi dell'articolo 633 il credito deve avere a oggetto una somma di denaro liquida ed esigibile, una quantità di cose fungibili o la consegna di una cosa mobile determinata, e deve essere certo, liquido ed esigibile; (iv) prova scritta: l'articolo 634 individua le prove scritte idonee, tra cui le scritture private, i telegrammi e, secondo la giurisprudenza, le fatture commerciali e ogni documento proveniente dal debitore, nonché, in via particolare, i titoli di credito e le scritture contabili delle imprese; (v) ricorso e decreto: la domanda si propone con ricorso al giudice competente, il quale, accolta la domanda, emette il decreto ingiungendo il pagamento entro quaranta giorni e avvertendo il debitore della facoltà di opposizione; (vi) esecutorietà provvisoria: il decreto può essere dichiarato provvisoriamente esecutivo, ai sensi dell'articolo 642, quando il credito sia fondato su determinati documenti qualificati o vi sia pericolo di grave pregiudizio nel ritardo; (vii) opposizione: l'ingiunto può proporre opposizione, ai sensi dell'articolo 645, entro quaranta giorni dalla notifica, con atto di citazione dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, dando luogo a un ordinario giudizio di cognizione piena nel quale si accerta la fondatezza del credito; (viii) esecutorietà ed esiti: in caso di mancata opposizione, il decreto è dichiarato esecutivo ai sensi dell'articolo 647, mentre, in pendenza di opposizione, il giudice può concedere la provvisoria esecuzione ai sensi dell'articolo 648, fermo restando che l'esito del giudizio può condurre alla revoca del decreto, alla sua definitività o all'accoglimento parziale dell'opposizione.
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