Il processo civile di cognizione è lo strumento attraverso il quale l'ordinamento accerta i diritti e risolve le controversie tra privati, dando attuazione concreta alla tutela giurisdizionale garantita dall'articolo 24 della Costituzione. Il giudizio ordinario di primo grado costituisce il modello fondamentale del processo civile, articolato in una sequenza ordinata di fasi che, partendo dalla proposizione della domanda, conduce, attraverso la trattazione e l'istruzione della causa, fino alla decisione del giudice. Negli ultimi anni questa materia è stata oggetto di una profonda riforma, attuata con il decreto legislativo n. 149 del 2022, la cosiddetta Riforma Cartabia, entrata in vigore il 28 febbraio 2023, che ha ridisegnato la fase introduttiva del giudizio con l'obiettivo di accelerare i tempi del processo e di definire sin dall'inizio l'oggetto della controversia. La conoscenza della struttura del processo civile e dei suoi atti fondamentali, primo fra tutti l'atto di citazione, è essenziale non solo per gli operatori del diritto, ma anche per chi affronta concorsi pubblici che prevedono prove di diritto processuale civile.

Il quadro normativo di riferimento

La fase introduttiva: l'atto di citazione (art. 163 c.p.c.)

La costituzione delle parti e la comparsa di risposta

Le verifiche preliminari e le memorie integrative (Riforma Cartabia)

La trattazione, l'istruzione e la decisione

Per gli aspiranti dipendenti pubblici (cancellieri e funzionari giudiziari, ufficiali giudiziari, operatori e funzionari degli uffici legali e contenzioso degli enti pubblici, Polizia Municipale e Locale, avvocatura, magistratura e tutti i concorsi pubblici con quesiti su diritto processuale civile) — Il processo civile di cognizione di primo grado è materia ricorrente nei concorsi (procedura civile). Vanno padroneggiati: (i) fonte: Libro II del Codice di Procedura Civile "Del processo di cognizione"; il rito ordinario si svolge davanti al tribunale (in composizione monocratica di regola, collegiale nei casi dell'art. 50-bis); (ii) riforma: il processo è stato profondamente riformato dalla Riforma Cartabia (D.Lgs. 149/2022), in vigore dal 28 febbraio 2023; (iii) fasi: introduttiva, di trattazione, istruttoria e decisoria; (iv) atto di citazione art. 163: la domanda si propone con atto di citazione a comparire a udienza fissa, atto complesso con duplice funzione; (v) editio actionis: individua l'oggetto della domanda, ossia il petitum (cosa oggetto della domanda) e la causa petendi (fatti ed elementi di diritto), nn. 3, 4 e 5 dell'art. 163, comma 3; (vi) vocatio in ius: instaura il contraddittorio con il convenuto (indicazione del tribunale, delle parti, del giorno dell'udienza, invito a costituirsi con avvertimento delle decadenze), nn. 1, 2, 6 e 7; (vii) natura dell'atto: formale (sottoscritto dal difensore con procura) e recettizio (effetti con la notifica, litispendenza); termine a comparire (art. 163-bis); nullità della citazione (art. 164); (viii) costituzione delle parti: l'attore iscrive la causa a ruolo (artt. 165 e 168); (ix) comparsa di risposta art. 167: il convenuto prende posizione sui fatti, indica i mezzi di prova e propone a pena di decadenza le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio; la mancata costituzione determina la contumacia; (x) verifiche preliminari art. 171-bis: il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio, le questioni rilevabili d'ufficio, la competenza (art. 38) e le condizioni di procedibilità, con decreto che conferma o differisce l'udienza; (xi) memorie integrative art. 171-ter: tre memorie anteriori alla prima udienza per definire thema decidendum e thema probandum; (xii) trattazione e istruzione: prima udienza ex art. 183 e assunzione delle prove (testimoni, consulenza tecnica); (xiii) fase decisoria: udienza a trattazione scritta con termini perentori per note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e repliche, deposito della sentenza, o discussione orale; (xiv) rito semplificato e fondamento: rito semplificato di cognizione (artt. 281-decies ss.) per le cause semplici; fondamento negli artt. 24 e 111 Cost.; autorità: tribunale (giudice istruttore e collegio).

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la struttura del processo civile di cognizione di primo grado, con particolare riferimento all'atto di citazione, alla costituzione delle parti e alle novità della Riforma Cartabia".

Risposta strutturata: (i) quadro generale: il processo civile di cognizione di primo grado, disciplinato dal Libro II del codice di procedura civile, si svolge di regola davanti al tribunale e si articola nelle fasi introduttiva, di trattazione, istruttoria e decisoria; (ii) atto di citazione: il giudizio si introduce, nel rito ordinario, con l'atto di citazione di cui all'articolo 163, con il quale l'attore propone la propria domanda invitando il convenuto a comparire a udienza fissa; (iii) duplice funzione: l'atto di citazione assolve a una duplice funzione, costituita dall'editio actionis, con cui si individua l'oggetto della domanda nei suoi elementi del petitum e della causa petendi, e dalla vocatio in ius, con cui si instaura il contraddittorio nei confronti del convenuto; (iv) natura ed effetti: la citazione è un atto formale, che deve essere sottoscritto dal difensore munito di procura, e recettizio, in quanto produce i suoi effetti con la notificazione, dalla quale deriva la litispendenza, fermo restando il rispetto del termine a comparire e la sanzione della nullità in caso di vizi; (v) costituzione delle parti: l'attore si costituisce iscrivendo la causa a ruolo, mentre il convenuto si costituisce con la comparsa di risposta di cui all'articolo 167, nella quale deve proporre, a pena di decadenza, le domande riconvenzionali e le eccezioni non rilevabili d'ufficio; (vi) verifiche preliminari: la Riforma Cartabia ha introdotto, all'articolo 171-bis, le verifiche preliminari del giudice istruttore, volte ad accertare la regolarità del contraddittorio, la competenza e le condizioni di procedibilità prima della prima udienza; (vii) memorie integrative e trattazione: per effetto della riforma, il thema decidendum e il thema probandum vengono definiti già prima dell'udienza, attraverso le memorie integrative previste dall'articolo 171-ter, sì che alla trattazione si giunge con l'oggetto del giudizio cristallizzato; (viii) istruzione e decisione: il processo prosegue con l'istruzione probatoria e si conclude con la fase decisoria, nella quale, ritenuta la causa matura, il giudice, dopo la concessione dei termini per gli scritti difensivi finali, pronuncia la sentenza, salva la possibilità del rito semplificato di cognizione per le controversie di più agevole definizione.

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