Le misure cautelari personali sono provvedimenti restrittivi della libertà personale adottati dall'autorità giudiziaria nei confronti dell'indagato o dell'imputato durante il procedimento penale. La disciplina è contenuta nel Libro IV, Titolo I del Codice di Procedura Penale (artt. 272-315 c.p.p.) e si articola in due categorie: misure coercitive, che limitano direttamente la libertà personale, e misure interdittive, che incidono su diritti, capacità e funzioni. Il sistema è informato a precisi principi costituzionali: legalità (art. 13 Cost.), riserva di giurisdizione, presunzione di non colpevolezza (art. 27 c. 2 Cost.) e gradualità (la misura più afflittiva — la custodia in carcere — è extrema ratio). L'art. 272 c.p.p. sancisce il principio di tassatività: non possono essere disposte misure diverse da quelle previste dal Titolo I.

I presupposti: gravi indizi ed esigenze cautelari

L'applicazione di qualsiasi misura cautelare richiede la sussistenza congiunta di due presupposti:

Presupposti dell'art. 273 e 274

  1. Gravi indizi di colpevolezza (art. 273 c.p.p.): elementi obiettivi che fanno ritenere altamente probabile la responsabilità dell'indagato; non bastano semplici sospetti;
  2. Esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.):
    • lett. a)pericolo per le indagini: rischio di inquinamento probatorio, fuga di prove, alterazione delle fonti;
    • lett. b)pericolo di fuga: elementi specifici che fanno ritenere l'indagato pronto a sottrarsi al processo;
    • lett. c)pericolo di reiterazione: concreto pericolo di commettere gravi delitti con uso di armi, di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede.

Le condizioni di applicabilità (art. 280)

L'art. 280 c.p.p. stabilisce le condizioni di applicabilità delle misure cautelari coercitive:

Le misure coercitive (artt. 281-286)

Le misure coercitive sono elencate in ordine di crescente afflittività:

MisuraArticoloCaratteristiche
Divieto di espatrioart. 281Divieto di uscire dal territorio nazionale
Obbligo di presentazione alla PGart. 282Obbligo periodico di presentarsi presso un ufficio di polizia
Allontanamento dalla casa familiareart. 282-bisPer reati di violenza domestica (L. 154/2001)
Divieto di avvicinamento ai luoghi della persona offesaart. 282-terStalking, violenza domestica (L. 38/2009)
Divieto e obbligo di dimoraart. 283Obbligo di non allontanarsi/risiedere in un determinato luogo
Arresti domiciliariart. 284Obbligo di permanere presso il proprio domicilio
Custodia cautelare in carcereart. 285Detenzione in istituto penitenziario
Custodia in luogo di curaart. 286Detenzione presso istituto sanitario per persone in gravi condizioni di salute o tossicodipendenti
Custodia in istituto a custodia attenuata madriart. 285-bisPer detenute madri di figli di età inferiore a 6 anni

Gli arresti domiciliari (art. 284 c.p.p.)

Gli arresti domiciliari rappresentano una misura intermedia, alternativa alla custodia in carcere:

La custodia cautelare in carcere (art. 285 c.p.p.)

È la misura più afflittiva, applicata come ultima ratio. L'art. 275 c. 3 ne sancisce il principio di gradualità:

Art. 275 c. 3: principio di gradualità

"La custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate." La misura più severa è quindi l'ultima del catalogo, applicabile solo se quelle meno gravi non garantiscano le esigenze cautelari.

"Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui agli articoli 270, 270-bis e 416-bis c.p., è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari." Questa è la "presunzione assoluta" per terrorismo e mafia.

Le presunzioni di adeguatezza

Per alcuni gravi delitti la legge prevede presunzioni di adeguatezza della custodia in carcere:

Le misure interdittive (artt. 287-290 c.p.p.)

Le misure interdittive non comprimono la libertà personale ma incidono su capacità e funzioni:

MisuraArticoloEffetto
Sospensione dall'esercizio della potestà genitorialeart. 288Sospensione dalla responsabilità genitoriale
Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizioart. 289Sospensione dall'esercizio della funzione pubblica
Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditorialiart. 290Sospensione di attività professionali o imprenditoriali

Il procedimento applicativo

L'iter di applicazione di una misura cautelare:

  1. il PM presenta richiesta motivata al GIP indicando il tipo di misura, i presupposti, le esigenze cautelari (art. 291 c.p.p.);
  2. il GIP valuta la richiesta e decide con ordinanza motivata (art. 292);
  3. l'ordinanza di custodia cautelare deve contenere: generalità della persona, descrizione del fatto, indicazione delle norme di legge violate, esposizione delle esigenze cautelari, ragioni dell'inadeguatezza di misure meno afflittive;
  4. l'esecuzione è affidata alla polizia giudiziaria (art. 293);
  5. l'interrogatorio di garanzia deve avvenire entro 5 giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia (art. 294);
  6. per altre misure: l'interrogatorio entro 10 giorni dall'esecuzione/notificazione.

L'interrogatorio di garanzia (art. 294)

L'art. 294 c.p.p. impone il "contraddittorio postumo":

Le modifiche della misura (art. 299)

L'art. 299 c.p.p. disciplina le modifiche della misura:

Le novità della Riforma Nordio (L. 114/2024)

La L. 9 agosto 2024, n. 114 ("Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare", c.d. "Riforma Nordio") ha introdotto due importanti innovazioni in materia di misure cautelari personali:

I termini di durata massima (art. 303)

L'art. 303 c.p.p. stabilisce i termini massimi di custodia cautelare, articolati per fasi processuali e per gravità dei reati:

FaseReati con pena ≤ 6 anniReati con pena fino a 20 anniReati con pena > 20 anni o ergastolo
Indagini preliminari3 mesi6 mesi1 anno
Fino a sentenza di 1° grado6 mesi1 anno1 anno e 6 mesi
Fino a sentenza di appello9 mesi1 anno e 6 mesi2 anni e 6 mesi
Fino a sentenza definitiva1 anno2 anni4 anni
Termine massimo complessivo2 anni4 anni6 anni

Per le misure coercitive diverse dalla custodia in carcere, i termini sono raddoppiati (art. 308 c. 1). Le misure interdittive non possono durare più di 12 mesi (art. 308 c. 2), rinnovabili.

Le impugnazioni: riesame, appello, Cassazione

Le ordinanze cautelari sono impugnabili attraverso tre rimedi:

I rimedi impugnatori

La presunzione di non colpevolezza

L'art. 27 c. 2 Cost. dispone: "L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva." Da questo principio derivano corollari:

La giurisprudenza consolidata sulla scelta della misura

La giurisprudenza di legittimità è costantemente orientata nel senso che:

La riparazione per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.)

Chi è stato sottoposto a custodia cautelare e poi prosciolto con sentenza irrevocabile ha diritto a una riparazione equa:

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