La disciplina delle crisi d'impresa è stata storicamente regolata in Italia dalla Legge Fallimentare del 1942, un testo elaborato in epoca corporativa e profondamente segnato da un'impostazione liquidatoria: davanti all'insolvenza, l'imprenditore veniva privato dei propri beni, "fallito" come soggetto economico, sottoposto a interdizioni civili e politiche. Negli ultimi quarant'anni il legislatore ha tentato a più riprese di ammodernare il sistema: la Legge Prodi-bis (D.Lgs. 270/1999) sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese; la riforma del 2005-2006 della stessa Legge Fallimentare (D.L. 35/2005 conv. L. 80/2005; D.Lgs. 5/2006); la Legge Marzano (L. 39/2004) per le imprese di grandi dimensioni in dissesto; la legge sul sovraindebitamento dei soggetti non fallibili (L. 27/1/2012 n. 3); il D.L. 83/2012 e il D.L. 83/2015. Ma è solo con il Codice della crisi del 2019 che si è realizzato il cambio di paradigma: dalla liquidazione al risanamento; dall'insolvenza alla crisi intesa come stato anteriore all'insolvenza, sul quale è ancora possibile intervenire; dal fallimento alla liquidazione giudiziale, con superamento della stigmatizzazione del debitore.
Il quadro normativo di riferimento
- Costituzione, art. 41 (libertà di iniziativa economica e suoi limiti);
- Codice civile, artt. 2082 (definizione di imprenditore), 2083 (piccolo imprenditore), 2086 c. 2 (adeguati assetti organizzativi, novellato dal CCII), 2221 (fallibilità);
- D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 — Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza — CCII (oggetto della guida);
- L. 19 ottobre 2017 n. 155 — Delega "Rordorf" (legge delega);
- Direttiva UE 2019/1023 — Direttiva Insolvency (recepita);
- D.Lgs. 26 ottobre 2020 n. 147 — Primo correttivo;
- D.L. 24 agosto 2021 n. 118, conv. L. 21 ottobre 2021 n. 147 — Introduzione della Composizione negoziata della crisi (vigore 15/11/2021);
- D.Lgs. 17 giugno 2022 n. 83 — Secondo correttivo (attuativo Direttiva Insolvency);
- D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 — Terzo correttivo (correttivo-ter);
- D.L. 1° dicembre 2025 n. 180, conv. con mod. L. 22 gennaio 2026 n. 8 — Disposizioni urgenti in materia di procedure concorsuali; intervento sulla liquidazione giudiziale di grandi imprese (ILVA S.p.A.) e disposizioni in materia di crediti prededucibili (art. 222 CCII);
- R.D. 16 marzo 1942 n. 267 — Legge Fallimentare (sostituita, salvo procedure pendenti);
- L. 27 gennaio 2012 n. 3 — Sovraindebitamento (integrata nel CCII);
- Reg. UE 2015/848 — Procedure di insolvenza transfrontaliere;
- D.Lgs. 8 luglio 1999 n. 270 — Amministrazione straordinaria (Legge Prodi-bis);
- L. 18 febbraio 2004 n. 39 — Legge Marzano;
- D.L. 23/2020 e successivi: misure emergenziali COVID-19.
La struttura del Codice
Il CCII è articolato in 10 Titoli, divisi in Parti e Capi, per un totale di circa 391 articoli:
| Titolo | Materia |
|---|---|
| Titolo I | Disposizioni generali |
| Titolo II | Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi |
| Titolo III | Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza |
| Titolo IV | Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo |
| Titolo V | Liquidazione giudiziale |
| Titolo VI | Esdebitazione |
| Titolo VII | Liquidazione coatta amministrativa |
| Titolo VIII | Disposizioni penali |
| Titolo IX | Disposizioni per i procedimenti di omologazione, di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie |
| Titolo X | Disposizioni per l'attuazione del Codice, norme di coordinamento e disciplina transitoria |
Le definizioni chiave (art. 2 CCII)
L'art. 2 c. 1 del Codice fornisce le definizioni fondamentali della disciplina:
- Lett. a) Crisi: "lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi" (formulazione introdotta dal D.Lgs. 83/2022);
- Lett. b) Insolvenza: "lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni";
- Lett. c) Sovraindebitamento: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale;
- Lett. d) Impresa: l'attività economica organizzata di cui all'art. 2082 c.c.;
- Lett. e) Impresa minore: l'impresa che presenta determinate soglie dimensionali (attivo patrimoniale, ricavi, debiti) sotto le quali si applica la disciplina del sovraindebitamento.
Gli strumenti di regolazione della crisi (panorama)
| Strumento | Natura | Fase |
|---|---|---|
| Composizione negoziata della crisi | Stragiudiziale, volontaria | Pre-crisi/crisi |
| Piano attestato di risanamento | Stragiudiziale | Crisi |
| Accordi di ristrutturazione dei debiti | Mista (omologa giudiziale) | Crisi/insolvenza |
| Concordato preventivo | Giudiziale | Crisi/insolvenza |
| Concordato semplificato | Giudiziale (post composizione negoziata) | Insolvenza |
| Liquidazione giudiziale (ex fallimento) | Giudiziale liquidatoria | Insolvenza |
| Procedure di sovraindebitamento | Per soggetti non fallibili | Crisi/insolvenza |
| Liquidazione coatta amministrativa | Amministrativa | Per categorie particolari (banche, assicurazioni) |
La Composizione negoziata della crisi
La composizione negoziata della crisi è la principale novità della riforma. Introdotta dal D.L. 24/8/2021 n. 118 (conv. L. 147/2021) in funzione anti-emergenza Covid, poi inglobata nel Codice con il D.Lgs. 83/2022 (Titolo II), è operativa dal 15 novembre 2021. Caratteristiche:
- Natura stragiudiziale e volontaria: l'imprenditore vi accede di propria iniziativa;
- Riservata: il procedimento è confidenziale;
- Accessibile in caso di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da rendere probabile la crisi o l'insolvenza, ma con prospettive ragionevoli di risanamento;
- Piattaforma unica nazionale: gestita dalle Camere di Commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa;
- Esperto indipendente: nominato dalla Commissione presso la Camera di Commercio (artt. 12-13); affianca l'imprenditore nelle trattative;
- Test pratico per la valutazione della sostenibilità del debito (art. 13 c. 2);
- Misure protettive: a richiesta dell'imprenditore, il Tribunale può disporre misure protettive del patrimonio durante la negoziazione (artt. 18-19);
- Trattative con i creditori per individuare una soluzione di risanamento (anche con transazione fiscale);
- Esiti possibili:
- Contratto con i creditori;
- Accordo di ristrutturazione dei debiti;
- Piano attestato di risanamento;
- Concordato preventivo;
- Concordato semplificato (se la negoziazione fallisce);
- Liquidazione giudiziale.
- Possibilità di rivolgere proposte transattive all'Erario (correttivo-ter D.Lgs. 136/2024).
Le segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi
Il CCII ha introdotto, in luogo delle originarie "procedure di allerta" (poi abbandonate), un sistema di segnalazioni per anticipare l'emersione della crisi:
Segnalazioni degli organi di controllo interni (art. 25-octies)
- L'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico, escluso il revisore) ha il dovere di segnalare per iscritto all'organo amministrativo i presupposti per l'accesso alla composizione negoziata;
- Tempestiva segnalazione e vigilanza sulle trattative valutate ai fini di esonero/attenuazione della responsabilità ex art. 2407 c.c.
Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies)
I creditori pubblici qualificati sono tenuti a segnalare all'imprenditore (e all'organo di controllo) l'esistenza di esposizioni debitorie rilevanti. Soglie attualmente previste:
| Creditore qualificato | Soglia |
|---|---|
| INPS | Debiti contributivi scaduti rilevanti |
| INAIL | Debiti per premi scaduti |
| Agenzia delle Entrate | Debito IVA scaduto oltre 5.000 € (da comunicazione liquidazioni periodiche) |
| Agenzia Entrate-Riscossione | Crediti affidati per la riscossione, scaduti oltre 90 giorni: imprese individuali oltre 100.000 €; società di persone oltre 200.000 €; altre società oltre 500.000 € |
La segnalazione invita l'imprenditore ad accedere alla composizione negoziata se ne ricorrono i presupposti.
Il Concordato preventivo
Il concordato preventivo (Titolo III) consente all'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre ai creditori un piano per il superamento della situazione, evitando la liquidazione giudiziale:
- Tipologie:
- Concordato in continuità aziendale: continuazione diretta o indiretta dell'attività (art. 84 c. 3);
- Concordato liquidatorio: liquidazione del patrimonio (art. 84 c. 4);
- Soglia di soddisfacimento: nel concordato liquidatorio, almeno il 20% dei crediti chirografari;
- Apporto di finanza esterna: nel concordato liquidatorio, è richiesto un apporto di risorse esterne pari ad almeno il 10%;
- Procedura: domanda → ammissione → maggioranza dei creditori (anche per classi) → omologa del Tribunale;
- Cross-class cram-down: omologa anche in mancanza dell'approvazione di alcune classi (recepimento Direttiva Insolvency);
- Transazione fiscale e contributiva.
Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
Strumento di natura mista, l'accordo di ristrutturazione (Titolo III, Capo I Sez. II) prevede:
- Accordo con creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti;
- Omologa da parte del Tribunale;
- Accordi di ristrutturazione agevolati: soglia ridotta al 30%;
- Accordi ad efficacia estesa: estensione anche ai creditori non aderenti, nei limiti delle classi omogenee;
- Convenzione di moratoria: dilazione dei pagamenti;
- Accordi su crediti tributari e contributivi: transazione fiscale.
La Liquidazione giudiziale (ex fallimento)
La liquidazione giudiziale (Titolo V) sostituisce il fallimento della Legge del 1942. Caratteristiche:
- Presupposto soggettivo: imprenditore commerciale non minore (con esclusione delle imprese minori);
- Presupposto oggettivo: stato di insolvenza;
- Apertura: con sentenza del Tribunale, su istanza del debitore, dei creditori o del Pubblico Ministero;
- Effetti: spossessamento del debitore; nomina del curatore; comitato dei creditori; giudice delegato;
- Accertamento dello stato passivo: insinuazione dei crediti;
- Liquidazione dell'attivo e distribuzione ai creditori secondo l'ordine delle cause legittime di prelazione;
- Esdebitazione finale per il debitore persona fisica;
- Maggior rapidità rispetto al vecchio fallimento;
- Eliminazione delle interdizioni civili e politiche del vecchio falli mento.
L'Esdebitazione
L'esdebitazione (Titolo VI) è il beneficio che libera il debitore persona fisica dai debiti residui non soddisfatti al termine della procedura. Caratteristiche:
- Accessibile al debitore meritevole;
- Concessa automaticamente per il debitore civile (consumatore);
- Esdebitazione di diritto dopo 3 anni dall'apertura della liquidazione giudiziale (art. 282);
- Esdebitazione del sovraindebitato incapiente: per il debitore in condizioni di estrema povertà (artt. 283-284);
- Eccezioni: debiti per alimenti, danni da fatto illecito, sanzioni penali, ecc.
Le procedure di sovraindebitamento
Per i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori, imprese minori, imprenditori agricoli, start-up innovative), il CCII prevede specifiche procedure di sovraindebitamento (Titolo IV, Capo II):
- Piano del consumatore: il consumatore propone un piano di pagamento ai creditori, con omologa del giudice; non richiede l'approvazione dei creditori;
- Concordato minore: per imprenditori minori, professionisti, start-up; richiede l'approvazione del 50% dei creditori;
- Liquidazione controllata: liquidazione del patrimonio del debitore non fallibile, con esdebitazione finale;
- Organismi di composizione della crisi (OCC): organismi istituiti presso Ordini professionali e Camere di Commercio per assistere il debitore.
I gruppi di imprese
Il CCII introduce una specifica disciplina per i gruppi di imprese in crisi (Titolo IV):
- Possibilità di presentare un unico ricorso per più imprese del gruppo;
- Concordato di gruppo;
- Coordinamento tra procedure;
- Trasferimenti infragruppo;
- Tutela dei creditori delle singole società.
Le disposizioni penali (Titolo VIII)
Il Titolo VIII del CCII riproduce e aggiorna le disposizioni penali della Legge Fallimentare, con riferimento ai reati di:
- Bancarotta fraudolenta (artt. 322 ss. CCII; pena reclusione 3-10 anni);
- Bancarotta semplice;
- Reati commessi dal debitore;
- Reati commessi da soggetti diversi;
- Reati nelle procedure di sovraindebitamento;
- Esercizio abusivo della professione dell'esperto;
- Conferma del bene giuridico tutelato: tutela patrimoniale dei creditori e affidabilità del sistema economico.
L'art. 2086 c.c.: adeguati assetti organizzativi
Il CCII ha novellato l'art. 2086 c.c., introducendo il dovere dell'imprenditore di:
- Istituire adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili;
- Attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;
- L'omissione costituisce fonte di responsabilità ex artt. 2392, 2407 c.c.;
- Rileva ai fini delle valutazioni della Corte dei Conti per gli amministratori di società partecipate.
Il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024)
Il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 ("correttivo-ter") ha apportato importanti modifiche al CCII:
- Estensione dell'accesso alla composizione negoziata anche in caso di squilibrio (non solo crisi o insolvenza);
- Possibilità di proposte transattive all'Erario nei termini di cui all'art. 23;
- Lealtà collaborativa dei creditori con l'esperto;
- Rotazione dei professionisti nominati dalle commissioni;
- Comunicazione delle nomine al Segretario generale della Camera di Commercio;
- Affinamento delle misure protettive;
- Coordinamento con il D.Lgs. 19/2023 (Operazioni straordinarie transfrontaliere).
I profili per la PA e per le forze di polizia
Pur essendo materia prevalentemente civilistica, il CCII presenta significative interconnessioni con la PA e le forze di polizia:
- Pubblico Ministero: titolarità dell'iniziativa per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- Tribunale fallimentare: giudice naturale delle procedure;
- Polizia giudiziaria: indagini sui reati fallimentari (bancarotta, distrazione, ecc.); Carabinieri, GdF (Servizio Centrale di Investigazione sulla Criminalità Organizzata), Polizia di Stato;
- Agenzia delle Entrate-Riscossione: ruolo strategico nelle segnalazioni e nelle transazioni fiscali;
- INPS, INAIL: crediti pubblici qualificati;
- Comuni: partecipazioni a società in crisi (D.Lgs. 175/2016 + CCII);
- Camere di Commercio: piattaforma unica e nomina esperti;
- Polizia Municipale: ruolo limitato ma significativo nei controlli su attività commerciali in stato di sospensione/dismissione;
- Pubblicità nel Registro delle Imprese;
- Coordinamento con il Codice della Crisi del Sistema Economico (D.L. 4/2025).
Per gli aspiranti operatori della PA, magistratura, avvocatura — Il Codice della Crisi è materia ricorrente nei concorsi pubblici per magistratura ordinaria, avvocatura, notariato, dirigenti PA. Vanno padroneggiati: (i) fonte: D.Lgs. 12/1/2019 n. 14, GU 38 del 14/2/2019 SO; vigore 15/7/2022; sostituzione Legge Fallimentare R.D. 16/3/1942 n. 267; (ii) delega: L. 19/10/2017 n. 155 (Rordorf); (iii) recepimento Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency); (iv) correttivi: D.Lgs. 147/2020 (primo); D.Lgs. 83/2022 (secondo, attuativo Direttiva); D.Lgs. 136/2024 (terzo, correttivo-ter); (v) definizioni art. 2: crisi (lett. a, mod. D.Lgs. 83/2022: stato che rende probabile insolvenza, inadeguatezza flussi cassa prospettici 12 mesi); insolvenza (lett. b: inadempimenti e fatti esteriori); sovraindebitamento (lett. c); impresa minore (lett. e); (vi) strumenti: composizione negoziata (Titolo II), piano attestato, accordi ristrutturazione, concordato preventivo (continuità o liquidatorio min 20%), concordato semplificato, liquidazione giudiziale (ex fallimento), sovraindebitamento (piano consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria; (vii) composizione negoziata: D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 (vigore 15/11/2021), poi nel Codice; piattaforma Camere Commercio; esperto indipendente; misure protettive; volontaria, riservata, stragiudiziale; (viii) segnalazioni: organi controllo art. 25-octies; creditori pubblici qualificati art. 25-novies (INPS, INAIL, AdE IVA 5.000 €, AdER scaduto >90 gg: imprese individuali 100.000 €, società persone 200.000 €, altre società 500.000 €); (ix) liquidazione giudiziale: sostituisce fallimento; eliminazione interdizioni; (x) esdebitazione: di diritto dopo 3 anni (art. 282); incapiente meritevole (artt. 283-284); (xi) art. 2086 c.c.: adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili; attivazione tempestiva; (xii) reati: bancarotta fraudolenta art. 322 CCII (rec. 3-10 anni); bancarotta semplice; (xiii) gruppi imprese Titolo IV; (xiv) terzo correttivo: accesso composizione anche per squilibrio; transazione Erario; lealtà collaborativa creditori.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con particolare riferimento alla composizione negoziata della crisi e alla sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale".
Risposta strutturata: (i) fonte: D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (CCII), GU 38 del 14/2/2019; vigore pieno 15 luglio 2022; sostituzione integrale della Legge Fallimentare R.D. 267/1942; (ii) delega: L. 19/10/2017 n. 155 (Rordorf); (iii) recepimento Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency); (iv) correttivi: D.Lgs. 147/2020 (primo), D.Lgs. 83/2022 (secondo, attuativo Direttiva), D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter); (v) cambio di paradigma: dalla liquidazione al risanamento; dal "fallimento" alla "liquidazione giudiziale"; emersione anticipata della crisi; eliminazione interdizioni; (vi) definizioni art. 2 CCII: crisi (mod. D.Lgs. 83/2022): "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"; insolvenza: "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori"; sovraindebitamento: crisi/insolvenza dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale; (vii) composizione negoziata (Titolo II): introdotta dal D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 (vigore 15/11/2021), poi inglobata nel Codice; procedura stragiudiziale, volontaria, riservata; piattaforma unica nazionale Camere di Commercio; esperto indipendente nominato dalla Commissione; misure protettive del patrimonio; esiti possibili (contratto, accordi di ristrutturazione, piano attestato, concordato preventivo, concordato semplificato, liquidazione giudiziale); (viii) segnalazioni: organi di controllo (art. 25-octies); creditori pubblici qualificati (art. 25-novies): INPS, INAIL, Agenzia Entrate (IVA scaduta > 5.000 €), Agenzia Entrate-Riscossione (90 gg, soglie differenziate); (ix) concordato preventivo Titolo III: in continuità o liquidatorio (min 20% chirografari + 10% apporto esterno); cross-class cram-down (Direttiva UE); transazione fiscale; (x) accordi di ristrutturazione: 60% creditori; agevolati 30%; ad efficacia estesa; (xi) liquidazione giudiziale Titolo V: sostituisce il fallimento; presupposto: insolvenza imprenditore non minore; nomina curatore; accertamento passivo; liquidazione attivo; (xii) esdebitazione Titolo VI: di diritto dopo 3 anni (art. 282); del sovraindebitato incapiente meritevole; (xiii) procedure sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata; (xiv) gruppi Titolo IV; (xv) art. 2086 c.c.: adeguati assetti organizzativi (responsabilità ex artt. 2392, 2407 c.c.); (xvi) reati Titolo VIII: bancarotta fraudolenta art. 322 CCII (3-10 anni); bancarotta semplice; (xvii) terzo correttivo D.Lgs. 136/2024: accesso composizione anche per squilibrio; proposte transattive Erario; lealtà collaborativa creditori; rotazione professionisti.
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