La disciplina delle crisi d'impresa è stata storicamente regolata in Italia dalla Legge Fallimentare del 1942, un testo elaborato in epoca corporativa e profondamente segnato da un'impostazione liquidatoria: davanti all'insolvenza, l'imprenditore veniva privato dei propri beni, "fallito" come soggetto economico, sottoposto a interdizioni civili e politiche. Negli ultimi quarant'anni il legislatore ha tentato a più riprese di ammodernare il sistema: la Legge Prodi-bis (D.Lgs. 270/1999) sull'amministrazione straordinaria delle grandi imprese; la riforma del 2005-2006 della stessa Legge Fallimentare (D.L. 35/2005 conv. L. 80/2005; D.Lgs. 5/2006); la Legge Marzano (L. 39/2004) per le imprese di grandi dimensioni in dissesto; la legge sul sovraindebitamento dei soggetti non fallibili (L. 27/1/2012 n. 3); il D.L. 83/2012 e il D.L. 83/2015. Ma è solo con il Codice della crisi del 2019 che si è realizzato il cambio di paradigma: dalla liquidazione al risanamento; dall'insolvenza alla crisi intesa come stato anteriore all'insolvenza, sul quale è ancora possibile intervenire; dal fallimento alla liquidazione giudiziale, con superamento della stigmatizzazione del debitore.

Il quadro normativo di riferimento

La struttura del Codice

Il CCII è articolato in 10 Titoli, divisi in Parti e Capi, per un totale di circa 391 articoli:

Titolo Materia
Titolo I Disposizioni generali
Titolo II Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi
Titolo III Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza
Titolo IV Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo
Titolo V Liquidazione giudiziale
Titolo VI Esdebitazione
Titolo VII Liquidazione coatta amministrativa
Titolo VIII Disposizioni penali
Titolo IX Disposizioni per i procedimenti di omologazione, di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie
Titolo X Disposizioni per l'attuazione del Codice, norme di coordinamento e disciplina transitoria

Le definizioni chiave (art. 2 CCII)

L'art. 2 c. 1 del Codice fornisce le definizioni fondamentali della disciplina:

Gli strumenti di regolazione della crisi (panorama)

Strumento Natura Fase
Composizione negoziata della crisi Stragiudiziale, volontaria Pre-crisi/crisi
Piano attestato di risanamento Stragiudiziale Crisi
Accordi di ristrutturazione dei debiti Mista (omologa giudiziale) Crisi/insolvenza
Concordato preventivo Giudiziale Crisi/insolvenza
Concordato semplificato Giudiziale (post composizione negoziata) Insolvenza
Liquidazione giudiziale (ex fallimento) Giudiziale liquidatoria Insolvenza
Procedure di sovraindebitamento Per soggetti non fallibili Crisi/insolvenza
Liquidazione coatta amministrativa Amministrativa Per categorie particolari (banche, assicurazioni)

La Composizione negoziata della crisi

La composizione negoziata della crisi è la principale novità della riforma. Introdotta dal D.L. 24/8/2021 n. 118 (conv. L. 147/2021) in funzione anti-emergenza Covid, poi inglobata nel Codice con il D.Lgs. 83/2022 (Titolo II), è operativa dal 15 novembre 2021. Caratteristiche:

Le segnalazioni per l'anticipata emersione della crisi

Il CCII ha introdotto, in luogo delle originarie "procedure di allerta" (poi abbandonate), un sistema di segnalazioni per anticipare l'emersione della crisi:

Segnalazioni degli organi di controllo interni (art. 25-octies)

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati (art. 25-novies)

I creditori pubblici qualificati sono tenuti a segnalare all'imprenditore (e all'organo di controllo) l'esistenza di esposizioni debitorie rilevanti. Soglie attualmente previste:

Creditore qualificato Soglia
INPS Debiti contributivi scaduti rilevanti
INAIL Debiti per premi scaduti
Agenzia delle Entrate Debito IVA scaduto oltre 5.000 € (da comunicazione liquidazioni periodiche)
Agenzia Entrate-Riscossione Crediti affidati per la riscossione, scaduti oltre 90 giorni: imprese individuali oltre 100.000 €; società di persone oltre 200.000 €; altre società oltre 500.000 €

La segnalazione invita l'imprenditore ad accedere alla composizione negoziata se ne ricorrono i presupposti.

Il Concordato preventivo

Il concordato preventivo (Titolo III) consente all'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza di proporre ai creditori un piano per il superamento della situazione, evitando la liquidazione giudiziale:

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti

Strumento di natura mista, l'accordo di ristrutturazione (Titolo III, Capo I Sez. II) prevede:

La Liquidazione giudiziale (ex fallimento)

La liquidazione giudiziale (Titolo V) sostituisce il fallimento della Legge del 1942. Caratteristiche:

L'Esdebitazione

L'esdebitazione (Titolo VI) è il beneficio che libera il debitore persona fisica dai debiti residui non soddisfatti al termine della procedura. Caratteristiche:

Le procedure di sovraindebitamento

Per i soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale (consumatori, professionisti, piccoli imprenditori, imprese minori, imprenditori agricoli, start-up innovative), il CCII prevede specifiche procedure di sovraindebitamento (Titolo IV, Capo II):

I gruppi di imprese

Il CCII introduce una specifica disciplina per i gruppi di imprese in crisi (Titolo IV):

Le disposizioni penali (Titolo VIII)

Il Titolo VIII del CCII riproduce e aggiorna le disposizioni penali della Legge Fallimentare, con riferimento ai reati di:

L'art. 2086 c.c.: adeguati assetti organizzativi

Il CCII ha novellato l'art. 2086 c.c., introducendo il dovere dell'imprenditore di:

Il terzo correttivo (D.Lgs. 136/2024)

Il D.Lgs. 13 settembre 2024 n. 136 ("correttivo-ter") ha apportato importanti modifiche al CCII:

I profili per la PA e per le forze di polizia

Pur essendo materia prevalentemente civilistica, il CCII presenta significative interconnessioni con la PA e le forze di polizia:

Per gli aspiranti operatori della PA, magistratura, avvocatura — Il Codice della Crisi è materia ricorrente nei concorsi pubblici per magistratura ordinaria, avvocatura, notariato, dirigenti PA. Vanno padroneggiati: (i) fonte: D.Lgs. 12/1/2019 n. 14, GU 38 del 14/2/2019 SO; vigore 15/7/2022; sostituzione Legge Fallimentare R.D. 16/3/1942 n. 267; (ii) delega: L. 19/10/2017 n. 155 (Rordorf); (iii) recepimento Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency); (iv) correttivi: D.Lgs. 147/2020 (primo); D.Lgs. 83/2022 (secondo, attuativo Direttiva); D.Lgs. 136/2024 (terzo, correttivo-ter); (v) definizioni art. 2: crisi (lett. a, mod. D.Lgs. 83/2022: stato che rende probabile insolvenza, inadeguatezza flussi cassa prospettici 12 mesi); insolvenza (lett. b: inadempimenti e fatti esteriori); sovraindebitamento (lett. c); impresa minore (lett. e); (vi) strumenti: composizione negoziata (Titolo II), piano attestato, accordi ristrutturazione, concordato preventivo (continuità o liquidatorio min 20%), concordato semplificato, liquidazione giudiziale (ex fallimento), sovraindebitamento (piano consumatore, concordato minore, liquidazione controllata), liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria; (vii) composizione negoziata: D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 (vigore 15/11/2021), poi nel Codice; piattaforma Camere Commercio; esperto indipendente; misure protettive; volontaria, riservata, stragiudiziale; (viii) segnalazioni: organi controllo art. 25-octies; creditori pubblici qualificati art. 25-novies (INPS, INAIL, AdE IVA 5.000 €, AdER scaduto >90 gg: imprese individuali 100.000 €, società persone 200.000 €, altre società 500.000 €); (ix) liquidazione giudiziale: sostituisce fallimento; eliminazione interdizioni; (x) esdebitazione: di diritto dopo 3 anni (art. 282); incapiente meritevole (artt. 283-284); (xi) art. 2086 c.c.: adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili; attivazione tempestiva; (xii) reati: bancarotta fraudolenta art. 322 CCII (rec. 3-10 anni); bancarotta semplice; (xiii) gruppi imprese Titolo IV; (xiv) terzo correttivo: accesso composizione anche per squilibrio; transazione Erario; lealtà collaborativa creditori.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 14/2019), con particolare riferimento alla composizione negoziata della crisi e alla sostituzione del fallimento con la liquidazione giudiziale".

Risposta strutturata: (i) fonte: D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (CCII), GU 38 del 14/2/2019; vigore pieno 15 luglio 2022; sostituzione integrale della Legge Fallimentare R.D. 267/1942; (ii) delega: L. 19/10/2017 n. 155 (Rordorf); (iii) recepimento Direttiva UE 2019/1023 (Insolvency); (iv) correttivi: D.Lgs. 147/2020 (primo), D.Lgs. 83/2022 (secondo, attuativo Direttiva), D.Lgs. 136/2024 (correttivo-ter); (v) cambio di paradigma: dalla liquidazione al risanamento; dal "fallimento" alla "liquidazione giudiziale"; emersione anticipata della crisi; eliminazione interdizioni; (vi) definizioni art. 2 CCII: crisi (mod. D.Lgs. 83/2022): "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi"; insolvenza: "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori"; sovraindebitamento: crisi/insolvenza dei soggetti non assoggettabili alla liquidazione giudiziale; (vii) composizione negoziata (Titolo II): introdotta dal D.L. 118/2021 conv. L. 147/2021 (vigore 15/11/2021), poi inglobata nel Codice; procedura stragiudiziale, volontaria, riservata; piattaforma unica nazionale Camere di Commercio; esperto indipendente nominato dalla Commissione; misure protettive del patrimonio; esiti possibili (contratto, accordi di ristrutturazione, piano attestato, concordato preventivo, concordato semplificato, liquidazione giudiziale); (viii) segnalazioni: organi di controllo (art. 25-octies); creditori pubblici qualificati (art. 25-novies): INPS, INAIL, Agenzia Entrate (IVA scaduta > 5.000 €), Agenzia Entrate-Riscossione (90 gg, soglie differenziate); (ix) concordato preventivo Titolo III: in continuità o liquidatorio (min 20% chirografari + 10% apporto esterno); cross-class cram-down (Direttiva UE); transazione fiscale; (x) accordi di ristrutturazione: 60% creditori; agevolati 30%; ad efficacia estesa; (xi) liquidazione giudiziale Titolo V: sostituisce il fallimento; presupposto: insolvenza imprenditore non minore; nomina curatore; accertamento passivo; liquidazione attivo; (xii) esdebitazione Titolo VI: di diritto dopo 3 anni (art. 282); del sovraindebitato incapiente meritevole; (xiii) procedure sovraindebitamento: piano del consumatore, concordato minore, liquidazione controllata; (xiv) gruppi Titolo IV; (xv) art. 2086 c.c.: adeguati assetti organizzativi (responsabilità ex artt. 2392, 2407 c.c.); (xvi) reati Titolo VIII: bancarotta fraudolenta art. 322 CCII (3-10 anni); bancarotta semplice; (xvii) terzo correttivo D.Lgs. 136/2024: accesso composizione anche per squilibrio; proposte transattive Erario; lealtà collaborativa creditori; rotazione professionisti.

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