L'udienza preliminare è una fase del procedimento penale collocata tra le indagini preliminari e il dibattimento. La sua funzione è quella di "filtro" delle imputazioni formulate dal pubblico ministero: il Giudice dell'Udienza Preliminare (GUP) verifica se sussistono gli elementi per disporre il rinvio a giudizio dell'imputato o se, al contrario, sussistono ragioni per concludere il procedimento con sentenza di non luogo a procedere. La disciplina è contenuta negli artt. 416-433 c.p.p.

L'ambito di applicazione dell'udienza preliminare

L'udienza preliminare è prevista per i reati di competenza del Tribunale collegiale (art. 33-bis c.p.p.), per quelli di competenza della Corte di Assise (art. 5 c.p.p.) e per alcuni reati di competenza monocratica espressamente indicati dall'art. 33-ter c.p.p. Non si svolge per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace (D.Lgs. 274/2000) né per i reati di competenza monocratica che richiedono citazione diretta a giudizio (art. 550 c.p.p.).

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022) ha esteso il novero dei reati a citazione diretta a giudizio, mentre, parallelamente, ha introdotto l'udienza predibattimentale (art. 554-bis e ss. c.p.p.) come fase analoga all'udienza preliminare per i reati a citazione diretta.

La richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.)

Al termine delle indagini preliminari, se il PM ritiene che gli elementi acquisiti consentano la prosecuzione del procedimento, formula la richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.). La richiesta deve contenere:

Alla richiesta è allegato il fascicolo contenente gli atti delle indagini (art. 416 c. 2 c.p.p.). La richiesta deve essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. (a pena di nullità).

Lo svolgimento dell'udienza preliminare

L'udienza preliminare si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del PM e del difensore dell'imputato (art. 420 c.p.p.). Le sue principali tappe procedurali sono:

  1. Apertura: il giudice verifica la regolare costituzione delle parti (art. 420 c.p.p.).
  2. Richieste delle parti: il PM espone le sue richieste, l'imputato può chiedere di accedere ai riti speciali (giudizio abbreviato, patteggiamento, sospensione del procedimento con messa alla prova, oblazione).
  3. Costituzione della parte civile: la persona offesa può costituirsi parte civile entro il termine di apertura della discussione (art. 79 c.p.p.).
  4. Discussione: PM e difensore espongono le rispettive conclusioni (art. 421 c.p.p.).
  5. Attività di integrazione probatoria: il giudice può disporre, di propria iniziativa o su richiesta delle parti, l'assunzione di prove di cui appaia evidente la decisività (art. 422 c.p.p.).
  6. Decisione: il giudice si pronuncia sulle richieste di rito speciale, sulla sentenza di non luogo a procedere o sul rinvio a giudizio.

La sentenza di non luogo a procedere (art. 425 c.p.p.)

Il GUP pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi in cui:

Riforma Cartabia: la "ragionevole previsione di condanna"

La Riforma Cartabia (D.Lgs. 150/2022, attuativo della L. 134/2021) ha modificato in modo sostanziale la regola di giudizio dell'art. 425 c. 3 c.p.p. Prima della riforma, il GUP doveva pronunciare il non luogo a procedere quando gli elementi acquisiti risultavano "insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio". Oggi, il GUP pronuncia il non luogo a procedere quando il compendio probatorio non consente di formulare una "ragionevole previsione di condanna". È una regola più stringente per il PM, finalizzata ad ampliare l'effettivo filtro dell'udienza preliminare.

La giurisprudenza sulla regola di giudizio

Il decreto che dispone il giudizio (art. 429 c.p.p.)

Se il GUP non ritiene di pronunciare il non luogo a procedere, dispone il rinvio a giudizio con apposito decreto (art. 429 c.p.p.) che contiene:

Il decreto di rinvio a giudizio segna l'apertura della fase processuale propriamente detta. La Riforma Cartabia ha soppresso il c. 4 dell'art. 429 (che prevedeva la notifica all'imputato contumace) e ha rimodulato il dispositivo con riferimento alla nuova disciplina dell'assenza dell'imputato.

I riti speciali esperibili in udienza preliminare

L'udienza preliminare è il momento privilegiato per l'esercizio delle opzioni difensive che consentono di evitare il dibattimento:

Rito speciale Norma Beneficio
Giudizio abbreviato art. 438 c.p.p. –1/3 pena (delitti), –1/2 (contravvenzioni)
Patteggiamento (applicazione pena su richiesta) art. 444 c.p.p. –fino a 1/3 pena (max 5 anni)
Messa alla prova art. 168-bis c.p. Sospensione del procedimento con prova
Oblazione artt. 162, 162-bis c.p. Estinzione del reato (contravvenzioni)

Il GUP nella prassi: filtro effettivo o passaggio formale?

La dottrina e la giurisprudenza più recenti hanno evidenziato come, prima della Riforma Cartabia, l'udienza preliminare avesse spesso assunto carattere meramente formale, con un tasso di rinvii a giudizio elevatissimo. La nuova regola di giudizio della "ragionevole previsione di condanna" mira a restituire al GUP il ruolo di vero filtro processuale, in linea con il principio di ragionevole durata del processo (art. 111 c. 2 Cost.) e con gli obiettivi del PNRR di riduzione della durata media dei procedimenti.

Domanda tipica all'orale di un concorso

"Il candidato illustri la disciplina dell'udienza preliminare nel processo penale, evidenziando il ruolo del GUP, la regola di giudizio per la sentenza di non luogo a procedere dopo la Riforma Cartabia e i riti speciali esperibili".

Risposta strutturata: (i) funzione di filtro dell'udienza preliminare; (ii) ambito di applicazione (esclusione per reati a citazione diretta); (iii) richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 c.p.p.) e suoi contenuti essenziali; (iv) svolgimento dell'udienza in camera di consiglio (art. 420); (v) attività di integrazione probatoria (art. 422); (vi) sentenza di non luogo a procedere (art. 425) con nuovo standard "ragionevole previsione di condanna" (D.Lgs. 150/2022); (vii) decreto che dispone il giudizio (art. 429); (viii) riti speciali esperibili (abbreviato, patteggiamento, MAP, oblazione).

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