Prima dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, la sanità italiana era organizzata secondo un modello mutualistico-assicurativo di matrice lavoristica, in cui l'accesso alle cure era legato all'iscrizione del lavoratore (e dei suoi familiari) a una specifica mutua di categoria (INAM per i lavoratori del settore privato, ENPAS per i dipendenti statali, INADEL per gli enti locali, e numerose altre mutue minori per giornalisti, ferrovieri, agricoltori, e così via). Tale sistema, ereditato dalle riforme dell'epoca corporativa e dal Codice Civile del 1942 e progressivamente esteso nel dopoguerra, era inadeguato sotto molteplici aspetti: garantiva infatti livelli di assistenza differenziati a seconda della categoria di appartenenza, lasciava scoperti ampi strati della popolazione (disoccupati, lavoratori autonomi non assicurati, casalinghe, indigenti) e generava progressivi disavanzi di gestione, sino al rischio di insolvenza delle mutue principali alla fine degli anni Settanta. La riforma sanitaria del 1978, ispirata ai modelli universalistici dei sistemi nazionali (in particolare al National Health Service britannico del 1948) e maturata in un lungo dibattito politico-istituzionale culminato con il Parere CNEL del 1977 e il programma di Governo di solidarietà nazionale, ha rappresentato uno dei più rilevanti interventi di welfare della Repubblica italiana, accanto alla coeva L. 13 maggio 1978 n. 180 (cd. "Riforma Basaglia") sulla tutela della salute mentale e alla L. 22 maggio 1978 n. 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza. Nei decenni successivi il SSN ha subito tre principali riforme: la I Riforma di riordino del 1992 (D.Lgs. 502/1992 e D.Lgs. 517/1993, cd. "De Lorenzo"), la II Riforma di razionalizzazione del 1999 (D.Lgs. 229/1999, cd. "Bindi") e la modifica costituzionale del 2001 (L. cost. 3/2001), che ha collocato la tutela della salute nella legislazione concorrente tra Stato e Regioni, attribuendo allo Stato la sola determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEA) e alle Regioni la concreta organizzazione del servizio sanitario sul proprio territorio.

Il quadro normativo di riferimento

Fonti costituzionali

Fonti primarie del SSN

L'evoluzione storica del SSN

Anno Provvedimento Riforma Contenuto
Pre-1978Sistema mutualisticoINAM, ENPAS, INADEL, mutue categoriali
1978L. 833/1978IstitutivaSSN universalistico, USL, FSN, Anselmi/Aniasi
1992D.Lgs. 502/1992I Riforma di riordinoAziendalizzazione: USL → ASL; LEA; regionalizzazione; "De Lorenzo"
1993D.Lgs. 517/1993CorrettivoModifiche al D.Lgs. 502/1992; "Garavaglia"
1995D.L. 163/1995 conv. L. 273/1995Carta dei Servizi
1999D.Lgs. 229/1999II Riforma di razionalizzazioneAziendalizzazione completa; dipartimenti; dirigenza unica; "Bindi"
2001L. cost. 3/2001Riforma Titolo VTutela salute → legislazione concorrente; LEA → esclusiva Stato
2001D.L. 217/2001 conv. L. 317/2001Istituzione Ministero della Salute
2017DPCM 12/1/2017LEA aggiornati

I principi fondamentali del SSN (art. 1 L. 833/1978)

L'articolazione del SSN

Livello centrale (Stato)

Livello regionale

Livello locale

Organi dell'ASL

I Livelli Essenziali di Assistenza (LEA)

I LEA sono le prestazioni e i servizi che il SSN è tenuto a fornire a tutti i cittadini, gratuitamente o con compartecipazione alla spesa (ticket), grazie alle risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale. Sono attualmente disciplinati dal DPCM 12 gennaio 2017, che ha sostituito il precedente DPCM 29 novembre 2001. I LEA si articolano in tre macro-aree:

Macro-area LEA Contenuto Strutture
Prevenzione collettiva e sanità pubblicaVaccinazioni, screening, igiene pubblica, sicurezza alimentare, profilassi malattie infettiveDipartimenti di prevenzione ASL
Assistenza distrettualeMedicina di base (MMG/PLS), specialistica ambulatoriale, assistenza farmaceutica, salute mentale, dipendenze, integrazione socio-sanitariaDistretti sanitari di base, MMG, PLS, ambulatori
Assistenza ospedalieraRicoveri ordinari, day hospital, day surgery, riabilitazione, lungodegenza, emergenza-urgenza (118)Aziende Ospedaliere, presidi ospedalieri, IRCCS

Il finanziamento del SSN

Le autorità e gli organi di controllo

Per gli aspiranti dipendenti pubblici (Polizia Municipale, Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, NAS, dipendenti ASL e Aziende Ospedaliere, infermieri, OSS, OSA, medici, biologi, farmacisti, fisioterapisti, tecnici di radiologia, dietisti, igienisti dentali, ostetriche, psicologi, terapisti occupazionali, logopedisti, podologi, audiometristi, ortottisti, dirigenti sanitari, segretari comunali, Sindaci, dipendenti enti locali, ufficiali di anagrafe, ispettori sanitari, INPS, INAIL, Ministero Salute, ISS, AIFA, AGENAS, tutti i concorsi pubblici con quesiti su sanità pubblica e diritto alla salute) — La materia del Servizio Sanitario Nazionale è cultura giuridica fondamentale ricorrente nei concorsi pubblici di area sanitaria e amministrativa. Vanno padroneggiati: (i) fonte cardine: L. 23/12/1978 n. 833 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale" (GU n. 360 del 28/12/1978 - Suppl. Ord., vigore dal 1/7/1980); (ii) fondamento costituzionale: art. 32 Cost. (la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, cure gratuite agli indigenti, nessuno può essere obbligato a TSO se non per disposizione di legge, rispetto persona umana); art. 117 c. 2 lett. m Cost. (LEA esclusiva Stato); art. 117 c. 3 Cost. (tutela salute legislazione concorrente Stato-Regioni dopo L. cost. 18/10/2001 n. 3 Riforma Titolo V); (iii) contesto storico: superamento sistema mutualistico-assicurativo lavoristico (INAM, ENPAS, INADEL); Governo Andreotti IV, Ministro Tina Anselmi, iniziativa Aldo Aniasi; coeve L. 13/5/1978 n. 180 Riforma Basaglia + L. 22/5/1978 n. 194 IVG; (iv) principi fondamentali SSN art. 1 L. 833/1978: universalità (tutti cittadini no discriminazioni), globalità (promozione/mantenimento/recupero salute fisica e psichica), eguaglianza (parità accesso e trattamento), capillarità (presenza territoriale), dignità (rispetto persona umana), partecipazione democratica, programmazione; (v) articolazione SSN su 3 livelli: centrale (Ministero Salute istituito D.L. 12/6/2001 n. 217 conv. L. 3/8/2001 n. 317, Consiglio Superiore Sanità, ISS, AIFA, AGENAS, Conferenza Stato-Regioni DPR 281/1997, PSN), regionale (21 enti = 20 Regioni + 2 Province Autonome, 5 a Statuto Speciale: Sicilia/Sardegna/VdA/FVG/TAA; PSR; piani rientro), locale (ASL circa 200, AO, IRCCS pubblici, Distretti Sanitari di Base con MMG/PLS, Presidi Ospedalieri, Dipartimenti); (vi) organi ASL: Direttore Generale (5 anni, nomina Presidente Giunta Regionale), Direttore Sanitario, Direttore Amministrativo, Collegio Sindacale (5 membri), Consiglio dei Sanitari; (vii) riforme SSN: I Riforma di riordino D.Lgs. 30/12/1992 n. 502 De Lorenzo aziendalizzazione USL→ASL personalità giuridica + LEA + regionalizzazione + budget controllo gestione + accreditamento; correttivo D.Lgs. 7/12/1993 n. 517 Garavaglia; II Riforma di razionalizzazione D.Lgs. 19/6/1999 n. 229 Bindi completamento aziendalizzazione + organizzazione dipartimentale + dirigenza sanitaria unico ruolo + MMG rafforzato + esclusività rapporto lavoro; (viii) L. cost. 18/10/2001 n. 3 Titolo V: tutela salute concorrente; LEA esclusiva Stato; (ix) LEA 3 macro-aree (DPCM 12/1/2017): prevenzione collettiva e sanità pubblica (vaccinazioni/screening/igiene/sicurezza alimentare/profilassi); assistenza distrettuale (MMG/PLS/specialistica ambulatoriale/farmaceutica/salute mentale/dipendenze); assistenza ospedaliera (ricoveri ordinari/day hospital/day surgery/riabilitazione/emergenza-urgenza 118); (x) finanziamento: FSN annuale, quota capitaria, fiscalità generale + IRAP D.Lgs. 446/1997 + addizionale regionale IRPEF + compartecipazione IVA + ticket sanitari + intramoenia; esenzioni reddito/età/patologia; PNRR Missione 6 Salute 15,6 mld €; (xi) Carta dei Servizi D.L. 12/5/1995 n. 163 conv. L. 273/1995; (xii) autorità: Ministero Salute, Conferenza Stato-Regioni, Regioni, ASL/AO, Sindaco autorità sanitaria locale (art. 32 L. 833/1978 + artt. 50-54 TUEL D.Lgs. 267/2000), Polizia Municipale (esecuzione TSO/ASO + controlli sanitari amministrativi + polizia urbana sanitaria), NAS Carabinieri (controlli alimentari/farmaceutici/sanitari), GdF (frodi sanitarie/intramoenia/indebiti rimborsi), ISS, AIFA, AGENAS, Corte dei Conti.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale con la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, con particolare riferimento ai principi fondamentali del SSN, all'articolazione del servizio e alle successive riforme di aziendalizzazione e razionalizzazione, nonché alle modifiche costituzionali in materia di tutela della salute".

Risposta strutturata: (i) fonte normativa: la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale", è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 360 del 28 dicembre 1978 Supplemento Ordinario ed è entrata in vigore con decorrenza dal 1° luglio 1980; è stata adottata dal Governo Andreotti IV su proposta del Ministro della Sanità Tina Anselmi, raccogliendo l'iniziativa di Aldo Aniasi nei successivi governi Cossiga II e Forlani; (ii) fondamento costituzionale: la disciplina trova fondamento nell'articolo 32 della Costituzione, secondo cui la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, garantisce cure gratuite agli indigenti, dispone che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, e che la legge non possa in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana; (iii) contesto storico: il SSN ha superato il previgente sistema mutualistico-assicurativo lavoristico (basato su INAM, ENPAS, INADEL e numerose altre mutue di categoria) che garantiva livelli di assistenza differenziati a seconda della categoria di appartenenza, lasciava scoperti ampi strati della popolazione e generava disavanzi di gestione; la riforma è coeva alla L. 13/5/1978 n. 180 cd. "Riforma Basaglia" sulla tutela della salute mentale e alla L. 22/5/1978 n. 194 sull'interruzione volontaria di gravidanza; (iv) principi fondamentali del SSN (art. 1): universalità (tutela di tutti i cittadini senza distinzioni), globalità (promozione, mantenimento e recupero della salute fisica e psichica), eguaglianza (nessuna distinzione di condizioni individuali o sociali), capillarità (presenza territoriale), dignità (rispetto della dignità e della libertà della persona umana), partecipazione democratica e programmazione pluriennale; (v) articolazione originaria: il SSN si articolava nel 1978 su tre livelli, con lo Stato titolare di funzioni di indirizzo e coordinamento, le Regioni titolari di competenze legislative e amministrative (nell'ambito dei principi fondamentali stabiliti dallo Stato) e i Comuni (singoli o associati) che esercitavano le funzioni amministrative mediante le Unità Sanitarie Locali (USL), con i sindaci quali autorità sanitarie locali; il finanziamento era assicurato dal Fondo Sanitario Nazionale (FSN), ripartito tra Regioni e USL; (vi) I Riforma di riordino (D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 cd. "De Lorenzo" e D.Lgs. 7 dicembre 1993 n. 517 correttivo "Garavaglia"): ha avviato il processo di aziendalizzazione, trasformando le USL in Aziende Sanitarie Locali (ASL) dotate di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, gestionale, tecnica, amministrativa, contabile e patrimoniale, sottoposte all'autorità delle Regioni; ha introdotto i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), il budget, il controllo di gestione, i centri di responsabilità e l'accreditamento delle strutture; (vii) II Riforma di razionalizzazione (D.Lgs. 19 giugno 1999 n. 229 cd. "Riforma Bindi"): ha completato l'aziendalizzazione introducendo l'organizzazione dipartimentale, ha collocato la dirigenza sanitaria in un unico ruolo, ha rafforzato il ruolo del medico di medicina generale e ha previsto l'esclusività del rapporto di lavoro per la dirigenza pubblica; (viii) modifiche costituzionali: la L. cost. 18 ottobre 2001 n. 3 di riforma del Titolo V della Costituzione ha attribuito la "tutela della salute" alla legislazione concorrente Stato-Regioni (art. 117 c. 3 Cost.) e la "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (LEA) alla competenza esclusiva dello Stato (art. 117 c. 2 lett. m Cost.); (ix) articolazione attuale: il SSN si articola oggi su tre livelli - centrale (Ministero della Salute istituito con D.L. 217/2001 conv. L. 317/2001, Consiglio Superiore di Sanità, Istituto Superiore di Sanità, AIFA, AGENAS, Conferenza Stato-Regioni), regionale (21 enti = 20 Regioni e 2 Province Autonome, di cui 5 a Statuto Speciale, con i propri Assessorati alla Salute e Piani Sanitari Regionali) e locale (circa 200 ASL, Aziende Ospedaliere, IRCCS pubblici, Distretti Sanitari di Base, Presidi Ospedalieri e Dipartimenti), con organi delle ASL costituiti dal Direttore Generale (nominato con mandato quinquennale dal Presidente della Giunta Regionale), dal Direttore Sanitario, dal Direttore Amministrativo, dal Collegio Sindacale e dal Consiglio dei Sanitari; (x) LEA: i Livelli Essenziali di Assistenza sono attualmente disciplinati dal DPCM 12 gennaio 2017 e si articolano in tre macro-aree: prevenzione collettiva e sanità pubblica, assistenza distrettuale e assistenza ospedaliera.

Materiale di studio

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