Il fenomeno delle aggressioni contro medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici e personale ausiliario nell'esercizio delle funzioni assistenziali ha registrato negli ultimi anni un significativo incremento, soprattutto in pronto soccorso, servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC), servizi territoriali e 118. Il legislatore è intervenuto con quattro tappe normative successive — L. 113/2020, D.L. 34/2023 (art. 16), L. 171/2024 e D.L. 48/2025 conv. L. 80/2025 — costruendo un quadro repressivo articolato e progressivamente più severo, che impatta tanto sul piano del diritto penale sostanziale (fattispecie e pene) quanto su quello del diritto processuale (arresto, flagranza differita, danneggiamento di beni sanitari).
Il quadro normativo
- Costituzione, artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza), 32 (tutela della salute), 41 c. 2 (limiti all'iniziativa economica);
- Codice penale, artt. 581 (percosse), 582 (lesioni personali), 583 (circostanze aggravanti), 583-quater (lesioni a pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico, esteso ai sanitari), 61 n. 11-octies (aggravante comune contro sanitari), 635 c. 3 (danneggiamento di beni sanitari);
- Codice di procedura penale, artt. 380 (arresto obbligatorio in flagranza), 382-bis (arresto in flagranza differita);
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 — TU Sicurezza sul lavoro (obbligo di valutazione del rischio aggressione nel DVR);
- L. 11 gennaio 2018 n. 3 — Riordino delle professioni sanitarie (artt. 4, 7, 8, 9);
- L. 14 agosto 2020 n. 113 — Sicurezza esercenti professioni sanitarie e socio-sanitarie;
- D.L. 30 marzo 2023 n. 34 conv. L. 26 maggio 2023 n. 56, art. 16 (inasprimento per lesioni semplici);
- D.L. 1° ottobre 2024 n. 137 conv. L. 18 novembre 2024 n. 171 — Misure urgenti contro le aggressioni ai sanitari.
La L. 113/2020: la legge quadro
La Legge 14 agosto 2020 n. 113, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 9 settembre 2020 ed entrata in vigore il 24 settembre 2020, si compone di 10 articoli ed è frutto di un iter parlamentare durato circa due anni. Le finalità del provvedimento sono triplici: prevenire, contrastare e sanzionare le aggressioni al personale sanitario. La struttura della legge:
- Art. 1-2: ambito di applicazione e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (ONSEPS);
- Art. 3: campagne di comunicazione istituzionale;
- Art. 4: modifica all'art. 583-quater c.p.;
- Art. 5: nuova circostanza aggravante comune (art. 61 n. 11-octies c.p.);
- Art. 6: procedibilità d'ufficio per i delitti di percosse e lesioni a sanitari;
- Art. 7: piani per la sicurezza nelle strutture, protocolli con le forze di polizia;
- Art. 8: Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari (12 marzo);
- Art. 9-10: disposizioni finanziarie e clausola di invarianza.
L'ambito soggettivo: chi è "esercente professione sanitaria o socio-sanitaria"
L'art. 1 della L. 113/2020 e il rinvio alla L. 11 gennaio 2018 n. 3 definiscono l'ambito soggettivo di applicazione. Sono "esercenti professioni sanitarie" coloro che appartengono agli Ordini professionali individuati dalla L. 3/2018:
- Medici-chirurghi e odontoiatri;
- Veterinari;
- Farmacisti;
- Biologi, fisici, chimici (art. 8 L. 3/2018);
- Professioni infermieristiche e di ostetrica;
- Tecnici sanitari di radiologia medica e professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
- Osteopati e chiropratici (art. 7 L. 3/2018);
- Psicologi (art. 9 L. 3/2018).
Sono "esercenti professioni socio-sanitarie" (ex art. 5 L. 113/2020):
- Assistenti sociali;
- Sociologi;
- Educatori professionali.
La tutela si estende a "chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni" — quindi anche al personale OSS, OTA, ausiliari, autisti del 118, soccorritori volontari nell'esercizio della funzione.
L'art. 583-quater c.p. nella nuova formulazione
L'art. 583-quater c.p., originariamente introdotto dal D.L. 8/2007 conv. L. 41/2007 per tutelare i pubblici ufficiali in servizio d'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, è stato modificato dall'art. 4 della L. 113/2020 con l'aggiunta di un secondo comma:
| Comma | Soggetto passivo | Lesioni gravi | Lesioni gravissime |
|---|---|---|---|
| Comma 1 | Pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico durante manifestazioni sportive | 4-10 anni | 8-16 anni |
| Comma 2 | Personale esercente professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio; personale ausiliario funzionale | 4-10 anni | 8-16 anni |
Il D.L. 30 marzo 2023 n. 34 (cd. "Decreto Bollette") con l'art. 16 ha ulteriormente novellato la disposizione, introducendo un terzo profilo sanzionatorio per le lesioni semplici commesse ai danni del personale sanitario: la pena è aumentata fino alla metà rispetto a quella ordinaria dell'art. 582 c.p. La fattispecie è oggetto di dibattito dottrinale sulla qualificazione come "circostanza aggravante" o "fattispecie autonoma di reato".
L'aggravante comune (art. 61 n. 11-octies c.p.)
L'art. 5 della L. 113/2020 ha introdotto nel codice penale una nuova circostanza aggravante comune, l'art. 61 n. 11-octies c.p.: l'aver commesso il fatto, con violenza o minaccia, in danno di esercenti professioni sanitarie o socio-sanitarie ovvero del personale ausiliario funzionale alle stesse, nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio. La portata applicativa:
- Si applica a tutti i delitti commessi con violenza o minaccia, non solo a quelli di lesioni;
- È circostanza ad effetto comune (aumento fino a un terzo della pena base, salvo che la legge stabilisca un diverso aumento);
- È indipendente dall'aggravante dell'art. 61 n. 10 c.p. (fatto commesso contro un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni) — pur con sovrapposizioni parziali;
- Non riguarda le contravvenzioni (mentre quella del n. 10 sì).
La procedibilità d'ufficio
L'art. 6 della L. 113/2020 ha modificato gli artt. 581 (percosse) e 582 (lesioni personali) c.p., disponendo che quando il fatto è commesso contro un esercente professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle funzioni, il reato è procedibile d'ufficio, anche in deroga al regime ordinario della querela di parte. La novità è strutturalmente significativa: la vittima sanitaria non ha più l'onere di sporgere querela, e la macchina giudiziaria si attiva automaticamente al rilevamento del fatto.
L'ONSEPS e l'attività di prevenzione
L'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (ONSEPS), istituito presso il Ministero della Salute, ha funzioni di:
- Monitoraggio degli episodi di violenza e dei loro esiti;
- Promozione di studi e analisi sulla diffusione del fenomeno;
- Promozione delle buone prassi nelle aziende sanitarie;
- Raccordo con il Tavolo nazionale;
- Indicazioni operative per i piani di sicurezza degli ospedali e delle ASL.
L'art. 7 della L. 113/2020 obbliga le strutture sanitarie a prevedere nei propri piani per la sicurezza:
- Protocolli operativi con le forze di polizia per garantire tempestivi interventi;
- Sistemi di videosorveglianza nelle aree critiche (compatibilmente con il GDPR);
- Procedure di segnalazione degli eventi violenti;
- Formazione del personale sulla gestione delle situazioni di tensione;
- Integrazione con il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ex D.Lgs. 81/2008.
La L. 171/2024: arresto in flagranza e flagranza differita
Il Decreto-Legge 1° ottobre 2024 n. 137, convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2024 n. 171, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2024 ed entrata in vigore il 26 novembre 2024, ha apportato due fondamentali modifiche al codice di procedura penale e ha introdotto un nuovo reato di danneggiamento di beni sanitari.
L'arresto obbligatorio in flagranza (mod. art. 380 c.p.p.)
L'art. 2 della L. 171/2024 ha modificato l'art. 380 c. 2 c.p.p. aggiungendo due nuove fattispecie alle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza:
- Lett. a-ter): delitto di lesioni personali a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie ad essa funzionali, previsto dall'art. 583-quater c. 2 c.p.;
- Lett. a-quater): delitto di danneggiamento di cui all'art. 635 c. 3 c.p., quando il fatto sia commesso a danno di beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria o socio-sanitaria.
L'arresto in flagranza differita (nuovo art. 382-bis c. 1-bis c.p.p.)
L'art. 2 della L. 171/2024 ha aggiunto all'art. 382-bis c.p.p. (introdotto in via generale dalla L. 168/2023 sul Codice Rosso) il nuovo comma 1-bis, che estende la possibilità di arresto in flagranza differita:
- Per i delitti non colposi per i quali è previsto l'arresto in flagranza;
- Commessi all'interno o nelle pertinenze delle strutture sanitarie e socio-sanitarie;
- In danno di persone esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio;
- Quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica o individuale ovvero per ragioni inerenti alla regolare erogazione del servizio;
- L'arresto può avvenire entro 48 ore dal fatto, sulla base di documentazione video-fotografica o di altra documentazione legittimamente ottenuta da dispositivi di comunicazione informatica o telematica.
Il danneggiamento di beni sanitari (art. 635 c. 3 c.p.)
La L. 171/2024 ha previsto, modificando l'art. 635 c. 3 c.p., una nuova fattispecie aggravata di danneggiamento: chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili materiali, attrezzature, beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria o socio-sanitaria, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa fino a € 10.000. La fattispecie risponde a episodi di danneggiamento di pronto soccorso, ambulanze, attrezzature mediche, frequenti nei contesti di tensione.
Il nesso funzionale e i requisiti applicativi
Per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 583-quater c. 2 c.p. è necessario il nesso funzionale tra:
- La condotta di lesioni;
- L'attività esercitata dal sanitario;
- Le funzioni o il servizio in concreto svolti.
L'aggravante trova quindi applicazione quando l'aggressione avviene:
- "Nell'esercizio" delle funzioni (durante una visita, una manovra, un intervento);
- "A causa" delle funzioni (per ritorsione, anche al di fuori del luogo di lavoro, ma per fatti connessi all'attività professionale).
Il ruolo delle forze di polizia
Le forze dell'ordine — in particolare Polizia di Stato e Carabinieri, con il supporto della Polizia Municipale e dei servizi di vigilanza interna delle strutture sanitarie — sono chiamate a:
- Stipulare protocolli operativi con le aziende sanitarie per garantire interventi tempestivi;
- Effettuare arresti obbligatori in flagranza nei casi previsti dall'art. 380 c.p.p. (lesioni ex art. 583-quater c. 2 c.p. e danneggiamenti ex art. 635 c. 3 c.p.);
- Procedere all'arresto in flagranza differita entro 48 ore, sulla base di documentazione raccolta;
- Acquisire materiale probatorio dalle telecamere di videosorveglianza interne agli ospedali;
- Garantire la presenza fisica in aree critiche (presidi di polizia in pronto soccorso urbani, già operativi in molte città);
- Trasmettere tempestivamente le notizie di reato alla Procura competente.
I profili di criticità
L'impianto repressivo della L. 113/2020 e della L. 171/2024 è stato accolto con favore dalle organizzazioni di categoria (FNOPI, FNOMCeO, sindacati medici) ma ha sollevato anche alcune critiche dottrinali:
- Il rilievo di un approccio "emergenziale e simbolico" privilegiato rispetto a interventi strutturali di prevenzione;
- I dubbi sulla natura giuridica della disposizione introdotta dall'art. 16 D.L. 34/2023 (circostanza aggravante o reato autonomo?);
- L'estensione del meccanismo dell'arresto in flagranza differita, originariamente concepito per la violenza negli stadi (D.L. 8/2007), ora generalizzato a un crescente numero di fattispecie;
- La necessità di un coordinamento sistemico con il D.Lgs. 81/2008 (sicurezza sul lavoro) e con le previsioni di prevenzione del rischio aggressione nel DVR.
La prevenzione e il ruolo delle strutture sanitarie
Sul piano della prevenzione, le strutture sanitarie sono chiamate a un approccio multilivello:
- Valutazione del rischio aggressione all'interno del DVR aziendale (D.Lgs. 81/2008);
- Identificazione dei reparti a rischio: pronto soccorso, psichiatria, dipendenze, geriatria, pediatria;
- Adozione del modello a "escalation" che riconosce la progressione tensione verbale → minaccia → aggressione fisica;
- Sistemi di chiamata d'allarme rapida (pulsanti, app dedicate);
- Layout architettonico sicuro (vie di fuga, separazione aree pubblico/operatori);
- Formazione del personale (corsi specifici di de-escalation, gestione dell'utenza aggressiva);
- Procedure di "near miss" per segnalare gli episodi quasi avvenuti;
- Sostegno psicologico al personale aggredito.
I dati del fenomeno
Secondo i dati raccolti dall'INAIL e dai sistemi di sorveglianza delle aziende sanitarie, le aggressioni a operatori sanitari in Italia registrano migliaia di episodi denunciati ogni anno. Le categorie più esposte sono:
- Infermieri (circa il 60-70% degli aggrediti);
- Medici di pronto soccorso;
- Personale del 118;
- Operatori di servizi psichiatrici;
- Personale di sportello e front-office;
- Operatori dei servizi territoriali e dell'assistenza domiciliare.
Le aggressioni assumono frequentemente carattere fisico (40-50%) e verbale (residuo), con un numero crescente di episodi che coinvolgono anche familiari e accompagnatori dei pazienti.
Il rapporto con altre fattispecie penali
L'art. 583-quater c. 2 c.p. si coordina con altre fattispecie:
- Resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.): se il sanitario riveste qualifica di PU/IPS, applicabile;
- Violenza o minaccia a pubblico ufficiale (art. 336 c.p.): in concorso con l'art. 61 n. 11-octies c.p.;
- Oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341-bis c.p.): se il fatto è commesso in luogo pubblico e in presenza di più persone;
- Lesioni stradali (art. 590-bis c.p.): quando l'investimento riguarda personale del 118;
- Interruzione di pubblico servizio (art. 340 c.p.): in caso di blocco delle attività sanitarie;
- Maltrattamenti (art. 572 c.p.): nei casi di violenza reiterata contro personale di RSA da parte di familiari di ospiti.
Per gli aspiranti operatori delle forze di polizia e della sanità — La materia è di grande attualità nei concorsi pubblici. Vanno padroneggiati: (i) L. 14/8/2020 n. 113 (10 articoli, vigore 24/9/2020); (ii) art. 583-quater c. 2 c.p.: lesioni a sanitari 4-10 anni (gravi), 8-16 (gravissime); (iii) D.L. 34/2023 art. 16: estensione a lesioni semplici; (iv) art. 61 n. 11-octies c.p.: nuova aggravante comune; (v) procedibilità d'ufficio per percosse e lesioni a sanitari; (vi) ONSEPS presso Ministero Salute; (vii) Giornata nazionale 12 marzo; (viii) L. 171/2024 (conv. D.L. 137/2024, vigore 26/11/2024); (ix) arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c. 2 lett. a-ter (lesioni ex 583-quater c. 2) e a-quater (danneggiamento ex 635 c. 3); (x) arresto in flagranza differita ex art. 382-bis c. 1-bis c.p.p. (entro 48h, su base video/foto); (xi) art. 635 c. 3 c.p.: danneggiamento beni sanitari 1-5 anni + multa fino € 10.000; (xii) nesso funzionale (nell'esercizio o a causa delle funzioni); (xiii) protocolli ospedale-forze di polizia ex art. 7 L. 113/2020.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina di tutela penale del personale sanitario e socio-sanitario contro le aggressioni, con particolare riferimento alla Legge 113/2020 e alla Legge 171/2024".
Risposta strutturata: (i) fonti: L. 14/8/2020 n. 113 (vigore 24/9/2020), D.L. 30/3/2023 n. 34 conv. L. 56/2023 (art. 16), D.L. 1/10/2024 n. 137 conv. L. 18/11/2024 n. 171 (vigore 26/11/2024); D.L. 11/4/2025 n. 48 conv. L. 9/6/2025 n. 80 art. 20 (estensione comma 1 a ufficiali/agenti di P.G. e P.S.); D.L. 30/6/2025 n. 96 conv. L. 8/8/2025 n. 119 art. 15 (modifica rubrica art. 583-quater: estensione a dirigenti scolastici, personale docente e personale trasporti ferroviari); (ii) ambito soggettivo: professioni sanitarie ex L. 3/2018 (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, riabilitazione, prevenzione), osteopati, chiropratici, psicologi; professioni socio-sanitarie (assistenti sociali, sociologi, educatori); personale ausiliario; (iii) art. 583-quater c. 2 c.p.: lesioni gravi 4-10 anni, gravissime 8-16; lesioni semplici aggravate (D.L. 34/2023); (iv) art. 61 n. 11-octies c.p.: aggravante comune; (v) procedibilità d'ufficio per percosse e lesioni; (vi) ONSEPS al Ministero della Salute; (vii) piani di sicurezza e protocolli forze di polizia (art. 7); (viii) art. 380 c. 2 c.p.p. lett. a-ter, a-quater: arresto obbligatorio in flagranza; (ix) art. 382-bis c. 1-bis c.p.p.: arresto in flagranza differita entro 48h su prove video-foto; (x) art. 635 c. 3 c.p.: danneggiamento beni sanitari, 1-5 anni + multa fino € 10.000; (xi) nesso funzionale nell'esercizio/a causa delle funzioni; (xii) prevenzione DVR ex D.Lgs. 81/2008; (xiii) Giornata nazionale 12 marzo.
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