Il fenomeno delle aggressioni contro medici, infermieri, operatori socio-sanitari, tecnici e personale ausiliario nell'esercizio delle funzioni assistenziali ha registrato negli ultimi anni un significativo incremento, soprattutto in pronto soccorso, servizi psichiatrici di diagnosi e cura (SPDC), servizi territoriali e 118. Il legislatore è intervenuto con quattro tappe normative successive — L. 113/2020, D.L. 34/2023 (art. 16), L. 171/2024 e D.L. 48/2025 conv. L. 80/2025 — costruendo un quadro repressivo articolato e progressivamente più severo, che impatta tanto sul piano del diritto penale sostanziale (fattispecie e pene) quanto su quello del diritto processuale (arresto, flagranza differita, danneggiamento di beni sanitari).

Il quadro normativo

La L. 113/2020: la legge quadro

La Legge 14 agosto 2020 n. 113, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 224 del 9 settembre 2020 ed entrata in vigore il 24 settembre 2020, si compone di 10 articoli ed è frutto di un iter parlamentare durato circa due anni. Le finalità del provvedimento sono triplici: prevenire, contrastare e sanzionare le aggressioni al personale sanitario. La struttura della legge:

L'ambito soggettivo: chi è "esercente professione sanitaria o socio-sanitaria"

L'art. 1 della L. 113/2020 e il rinvio alla L. 11 gennaio 2018 n. 3 definiscono l'ambito soggettivo di applicazione. Sono "esercenti professioni sanitarie" coloro che appartengono agli Ordini professionali individuati dalla L. 3/2018:

Sono "esercenti professioni socio-sanitarie" (ex art. 5 L. 113/2020):

La tutela si estende a "chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni" — quindi anche al personale OSS, OTA, ausiliari, autisti del 118, soccorritori volontari nell'esercizio della funzione.

L'art. 583-quater c.p. nella nuova formulazione

L'art. 583-quater c.p., originariamente introdotto dal D.L. 8/2007 conv. L. 41/2007 per tutelare i pubblici ufficiali in servizio d'ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, è stato modificato dall'art. 4 della L. 113/2020 con l'aggiunta di un secondo comma:

Comma Soggetto passivo Lesioni gravi Lesioni gravissime
Comma 1 Pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico durante manifestazioni sportive 4-10 anni 8-16 anni
Comma 2 Personale esercente professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio; personale ausiliario funzionale 4-10 anni 8-16 anni

Il D.L. 30 marzo 2023 n. 34 (cd. "Decreto Bollette") con l'art. 16 ha ulteriormente novellato la disposizione, introducendo un terzo profilo sanzionatorio per le lesioni semplici commesse ai danni del personale sanitario: la pena è aumentata fino alla metà rispetto a quella ordinaria dell'art. 582 c.p. La fattispecie è oggetto di dibattito dottrinale sulla qualificazione come "circostanza aggravante" o "fattispecie autonoma di reato".

L'aggravante comune (art. 61 n. 11-octies c.p.)

L'art. 5 della L. 113/2020 ha introdotto nel codice penale una nuova circostanza aggravante comune, l'art. 61 n. 11-octies c.p.: l'aver commesso il fatto, con violenza o minaccia, in danno di esercenti professioni sanitarie o socio-sanitarie ovvero del personale ausiliario funzionale alle stesse, nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio. La portata applicativa:

La procedibilità d'ufficio

L'art. 6 della L. 113/2020 ha modificato gli artt. 581 (percosse) e 582 (lesioni personali) c.p., disponendo che quando il fatto è commesso contro un esercente professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio delle funzioni, il reato è procedibile d'ufficio, anche in deroga al regime ordinario della querela di parte. La novità è strutturalmente significativa: la vittima sanitaria non ha più l'onere di sporgere querela, e la macchina giudiziaria si attiva automaticamente al rilevamento del fatto.

L'ONSEPS e l'attività di prevenzione

L'Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie (ONSEPS), istituito presso il Ministero della Salute, ha funzioni di:

L'art. 7 della L. 113/2020 obbliga le strutture sanitarie a prevedere nei propri piani per la sicurezza:

La L. 171/2024: arresto in flagranza e flagranza differita

Il Decreto-Legge 1° ottobre 2024 n. 137, convertito con modificazioni nella Legge 18 novembre 2024 n. 171, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2024 ed entrata in vigore il 26 novembre 2024, ha apportato due fondamentali modifiche al codice di procedura penale e ha introdotto un nuovo reato di danneggiamento di beni sanitari.

L'arresto obbligatorio in flagranza (mod. art. 380 c.p.p.)

L'art. 2 della L. 171/2024 ha modificato l'art. 380 c. 2 c.p.p. aggiungendo due nuove fattispecie alle ipotesi di arresto obbligatorio in flagranza:

L'arresto in flagranza differita (nuovo art. 382-bis c. 1-bis c.p.p.)

L'art. 2 della L. 171/2024 ha aggiunto all'art. 382-bis c.p.p. (introdotto in via generale dalla L. 168/2023 sul Codice Rosso) il nuovo comma 1-bis, che estende la possibilità di arresto in flagranza differita:

Il danneggiamento di beni sanitari (art. 635 c. 3 c.p.)

La L. 171/2024 ha previsto, modificando l'art. 635 c. 3 c.p., una nuova fattispecie aggravata di danneggiamento: chi distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili materiali, attrezzature, beni mobili o immobili destinati all'assistenza sanitaria o socio-sanitaria, è punito con la reclusione da 1 a 5 anni e con la multa fino a € 10.000. La fattispecie risponde a episodi di danneggiamento di pronto soccorso, ambulanze, attrezzature mediche, frequenti nei contesti di tensione.

Il nesso funzionale e i requisiti applicativi

Per la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 583-quater c. 2 c.p. è necessario il nesso funzionale tra:

L'aggravante trova quindi applicazione quando l'aggressione avviene:

Il ruolo delle forze di polizia

Le forze dell'ordine — in particolare Polizia di Stato e Carabinieri, con il supporto della Polizia Municipale e dei servizi di vigilanza interna delle strutture sanitarie — sono chiamate a:

I profili di criticità

L'impianto repressivo della L. 113/2020 e della L. 171/2024 è stato accolto con favore dalle organizzazioni di categoria (FNOPI, FNOMCeO, sindacati medici) ma ha sollevato anche alcune critiche dottrinali:

La prevenzione e il ruolo delle strutture sanitarie

Sul piano della prevenzione, le strutture sanitarie sono chiamate a un approccio multilivello:

I dati del fenomeno

Secondo i dati raccolti dall'INAIL e dai sistemi di sorveglianza delle aziende sanitarie, le aggressioni a operatori sanitari in Italia registrano migliaia di episodi denunciati ogni anno. Le categorie più esposte sono:

Le aggressioni assumono frequentemente carattere fisico (40-50%) e verbale (residuo), con un numero crescente di episodi che coinvolgono anche familiari e accompagnatori dei pazienti.

Il rapporto con altre fattispecie penali

L'art. 583-quater c. 2 c.p. si coordina con altre fattispecie:

Per gli aspiranti operatori delle forze di polizia e della sanità — La materia è di grande attualità nei concorsi pubblici. Vanno padroneggiati: (i) L. 14/8/2020 n. 113 (10 articoli, vigore 24/9/2020); (ii) art. 583-quater c. 2 c.p.: lesioni a sanitari 4-10 anni (gravi), 8-16 (gravissime); (iii) D.L. 34/2023 art. 16: estensione a lesioni semplici; (iv) art. 61 n. 11-octies c.p.: nuova aggravante comune; (v) procedibilità d'ufficio per percosse e lesioni a sanitari; (vi) ONSEPS presso Ministero Salute; (vii) Giornata nazionale 12 marzo; (viii) L. 171/2024 (conv. D.L. 137/2024, vigore 26/11/2024); (ix) arresto obbligatorio in flagranza ex art. 380 c. 2 lett. a-ter (lesioni ex 583-quater c. 2) e a-quater (danneggiamento ex 635 c. 3); (x) arresto in flagranza differita ex art. 382-bis c. 1-bis c.p.p. (entro 48h, su base video/foto); (xi) art. 635 c. 3 c.p.: danneggiamento beni sanitari 1-5 anni + multa fino € 10.000; (xii) nesso funzionale (nell'esercizio o a causa delle funzioni); (xiii) protocolli ospedale-forze di polizia ex art. 7 L. 113/2020.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina di tutela penale del personale sanitario e socio-sanitario contro le aggressioni, con particolare riferimento alla Legge 113/2020 e alla Legge 171/2024".

Risposta strutturata: (i) fonti: L. 14/8/2020 n. 113 (vigore 24/9/2020), D.L. 30/3/2023 n. 34 conv. L. 56/2023 (art. 16), D.L. 1/10/2024 n. 137 conv. L. 18/11/2024 n. 171 (vigore 26/11/2024); D.L. 11/4/2025 n. 48 conv. L. 9/6/2025 n. 80 art. 20 (estensione comma 1 a ufficiali/agenti di P.G. e P.S.); D.L. 30/6/2025 n. 96 conv. L. 8/8/2025 n. 119 art. 15 (modifica rubrica art. 583-quater: estensione a dirigenti scolastici, personale docente e personale trasporti ferroviari); (ii) ambito soggettivo: professioni sanitarie ex L. 3/2018 (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, biologi, fisici, chimici, infermieri, ostetriche, tecnici sanitari, riabilitazione, prevenzione), osteopati, chiropratici, psicologi; professioni socio-sanitarie (assistenti sociali, sociologi, educatori); personale ausiliario; (iii) art. 583-quater c. 2 c.p.: lesioni gravi 4-10 anni, gravissime 8-16; lesioni semplici aggravate (D.L. 34/2023); (iv) art. 61 n. 11-octies c.p.: aggravante comune; (v) procedibilità d'ufficio per percosse e lesioni; (vi) ONSEPS al Ministero della Salute; (vii) piani di sicurezza e protocolli forze di polizia (art. 7); (viii) art. 380 c. 2 c.p.p. lett. a-ter, a-quater: arresto obbligatorio in flagranza; (ix) art. 382-bis c. 1-bis c.p.p.: arresto in flagranza differita entro 48h su prove video-foto; (x) art. 635 c. 3 c.p.: danneggiamento beni sanitari, 1-5 anni + multa fino € 10.000; (xi) nesso funzionale nell'esercizio/a causa delle funzioni; (xii) prevenzione DVR ex D.Lgs. 81/2008; (xiii) Giornata nazionale 12 marzo.

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