Il diritto di sciopero, riconosciuto come libertà fondamentale del lavoratore subordinato (e poi esteso ad altre categorie), può tuttavia entrare in conflitto con altri diritti costituzionalmente protetti dei cittadini — il diritto alla salute, alla libertà di circolazione, all'istruzione, all'assistenza, alla previdenza, alla comunicazione, alla libertà personale — quando viene esercitato nell'ambito di servizi pubblici la cui interruzione comprometta tali diritti. Il legislatore del 1990 ha individuato il punto di equilibrio in un sistema che non vieta lo sciopero nei servizi pubblici essenziali ma lo regola, imponendo obblighi procedurali e la garanzia di prestazioni indispensabili agli utenti durante il periodo di astensione collettiva. La Commissione di garanzia è l'autorità di controllo che vigila sul rispetto delle regole. La L. 83/2000 ha rafforzato il sistema, estendendolo anche alle astensioni collettive di soggetti diversi dai lavoratori subordinati (avvocati, medici, notai, taxisti, ecc.).

Il quadro normativo di riferimento

L'art. 40 della Costituzione

L'art. 40 della Costituzione recita: "Il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". La disposizione presenta caratteristiche peculiari:

I servizi pubblici essenziali (art. 1 L. 146/1990)

L'art. 1 della L. 146/1990 definisce i "servizi pubblici essenziali" come quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati:

L'elenco dei servizi rilevanti (art. 1 c. 2) include in particolare:

Settore Esempi
Sanità Ospedali, ambulatori, emergenza, igiene, veterinari pubblici
Trasporti Ferrovie, aerei, navi, traghetti, autobus urbani ed extraurbani, taxi, soccorso
Energia, acqua, gas Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas, acqua, calore
Scuola Istruzione pubblica e privata, università
Giustizia Servizi giudiziari, processi, esecuzione provvedimenti
Tributi Riscossione tributi, Agenzia delle Entrate
Telecomunicazioni Servizi telefonici, postali, radiotelevisivi pubblici
Banche Servizi bancari di interesse pubblico
Vigilanza Vigili del fuoco, protezione civile, monitoraggio ambientale
Servizi pubblici locali Raccolta rifiuti, mense scolastiche, asili nido

I diritti della persona da tutelare

L'art. 1 c. 1 della L. 146/1990 enumera i diritti costituzionalmente tutelati la cui salvaguardia rappresenta il limite dell'esercizio del diritto di sciopero:

  1. Vita, salute, libertà e sicurezza (artt. 13, 32 Cost.);
  2. Libertà di circolazione (art. 16 Cost.);
  3. Assistenza e previdenza sociale (art. 38 Cost.);
  4. Istruzione (artt. 33, 34 Cost.);
  5. Libertà di comunicazione (art. 21 Cost.).

Le regole dello sciopero (art. 2 L. 146/1990)

L'art. 2 della L. 146/1990 detta le regole fondamentali per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali:

Preavviso di 10 giorni

Comunicazione all'utenza

Prestazioni indispensabili

Le procedure di conciliazione e di raffreddamento

L'art. 2 c. 2 della L. 146/1990 prevede l'obbligatorio esperimento delle procedure di conciliazione e di raffreddamento prima della proclamazione dello sciopero. La L. 83/2000 ha reso questa prassi una condizione di legittimità:

I periodi di franchigia

I codici di autoregolamentazione e gli accordi collettivi possono prevedere periodi di franchigia (di immunità) durante i quali è vietato proclamare scioperi, a tutela di particolari interessi:

La revoca sleale dello sciopero

La L. 83/2000 ha disciplinato esplicitamente l'ipotesi della revoca dello sciopero precedentemente proclamato. La revoca "spontanea" dello sciopero — dopo che ne è stata data informazione all'utenza ma in assenza di un accordo tra le parti o di richiesta della Commissione di garanzia — costituisce forma sleale di azione sindacale e dà luogo a sanzioni.

La Commissione di garanzia (art. 12 L. 146/1990)

La Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (cd. "Commissione di garanzia sciopero" o CGSSE) è un'autorità amministrativa indipendente istituita per vigilare sul rispetto della disciplina. Caratteristiche:

Le funzioni della Commissione di garanzia

La Commissione esercita molteplici funzioni (artt. 12-13 L. 146/1990):

  1. Valutazione di idoneità degli accordi collettivi e dei codici di autoregolamentazione che individuano le prestazioni indispensabili;
  2. Provvisoria regolamentazione: in mancanza o inidoneità di accordi/codici, dettata in via sostitutiva dalla Commissione;
  3. Controllo sulle proclamazioni di sciopero (rispetto del preavviso, motivazioni, modalità);
  4. Differimento dello sciopero in caso di violazione di regole;
  5. Apertura di procedimenti sanzionatori;
  6. Pareri obbligatori in tema di precettazione;
  7. Relazione annuale al Parlamento;
  8. Composizione dei conflitti;
  9. Audizioni delle parti.

La precettazione (art. 8 L. 146/1990)

La precettazione è uno strumento eccezionale: il provvedimento amministrativo che può essere adottato dall'autorità di governo quando sussiste il fondato pericolo di un pregiudizio grave e imminente ai diritti della persona costituzionalmente garantiti.

Il regime sanzionatorio

Il sistema sanzionatorio (artt. 4-7 L. 146/1990) è articolato:

Sanzioni a carico dei sindacati e delle associazioni proclamanti

Sanzioni a carico dei singoli lavoratori

Sanzioni a carico dei dirigenti delle PA e legali rappresentanti delle imprese

Sanzioni per violazione dell'ordinanza di precettazione

L'estensione ai lavoratori autonomi (art. 2-bis L. 146/1990, introdotto da L. 83/2000)

La L. 83/2000 ha esteso l'ambito di applicazione della L. 146/1990 alle astensioni collettive di:

Esempi di categorie soggette al regime: avvocati, medici (non dipendenti), notai, taxisti, autotrasportatori, commercialisti, farmacisti, giornalisti, magistrati onorari. Per queste categorie:

I codici di autoregolamentazione

I codici di autoregolamentazione sono atti di natura privatistica con cui le associazioni rappresentative delle categorie professionali e dei lavoratori autonomi disciplinano il proprio diritto di sciopero/astensione. Caratteristiche:

I profili applicativi per la Polizia Municipale e le forze di polizia

Le forze di polizia, in quanto categoria di pubblici dipendenti, hanno specifiche limitazioni nell'esercizio del diritto di sciopero:

Per la Polizia Municipale:

Per gli aspiranti operatori della PA e delle forze di polizia — Lo sciopero nei servizi pubblici essenziali è materia ricorrente nei concorsi pubblici per pubblico impiego. Vanno padroneggiati: (i) fonte costituzionale: art. 40 Cost.; (ii) fonti legislative: L. 12/6/1990 n. 146, L. 11/4/2000 n. 83; (iii) finalità: contemperamento tra diritto di sciopero e diritti della persona costituzionalmente tutelati; (iv) servizi pubblici essenziali (art. 1): sanità, trasporti, energia, scuola, giustizia, tributi, telecomunicazioni, banche, vigilanza; (v) diritti della persona da tutelare: vita, salute, libertà, sicurezza, circolazione, istruzione, assistenza, comunicazione; (vi) regole sciopero art. 2: preavviso 10 giorni, comunicazione utenza 5 giorni prima, prestazioni indispensabili; (vii) procedure raffreddamento/conciliazione (obbligatorie - L. 83/2000); (viii) periodi di franchigia (elezioni, festività); (ix) revoca sleale; (x) codici di autoregolamentazione; (xi) Commissione di garanzia (art. 12): 9 membri DPR, durata 6 anni, indipendenza; funzioni: valutazione idoneità, provvisoria regolamentazione, sanzioni, parere precettazione; (xii) precettazione (art. 8): PCM/Ministro/Prefetto, fondato pericolo di pregiudizio grave e imminente, parere obbligatorio Commissione; (xiii) sanzioni: sospensione contributi sindacali (art. 4 c. 4), sanzioni disciplinari, sanzioni amministrative dirigenti € 2.500-50.000; (xiv) art. 2-bis (L. 83/2000): estensione a lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori; (xv) Corte Cost. 4/1977; (xvi) Forze polizia: divieto Polizia di Stato, Carabinieri, Forze Armate; diritto per Polizia Municipale con limiti.

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri il diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, con riferimento alla L. 146/1990 e alla L. 83/2000".

Risposta strutturata: (i) fondamento: art. 40 Cost. (riserva di legge, bilanciamento con altri diritti); Corte Cost. 4/1977; (ii) fonti: L. 12/6/1990 n. 146 (prima organica disciplina); L. 11/4/2000 n. 83 (integrazione - estensione lavoratori autonomi art. 2-bis); (iii) servizi pubblici essenziali art. 1: sanità, trasporti, energia, scuola, giustizia, tributi, telecomunicazioni, banche; (iv) diritti tutelati: vita, salute, sicurezza, libertà personale, libertà di circolazione, assistenza, previdenza, istruzione, libertà di comunicazione; (v) regole sciopero art. 2: preavviso scritto 10 giorni; durata/modalità/motivazioni; destinatari (amministrazione, ufficio precettazione, Commissione); comunicazione utenza 5 giorni prima; (vi) prestazioni indispensabili: da contratti collettivi o codici autoregolamentazione; in mancanza, provvisoria regolamentazione Commissione; (vii) procedure raffreddamento/conciliazione obbligatorie (L. 83/2000); (viii) franchigia (elezioni, festività); (ix) revoca sleale; (x) Commissione di garanzia art. 12: 9 membri nominati con DPR; durata 6 anni; indipendenza; funzioni (idoneità, regolamentazione, sanzioni, parere precettazione); (xi) precettazione art. 8: PCM/Ministro (sciopero nazionale), Prefetto (locale); pregiudizio grave e imminente; previo parere Commissione; ricorso TAR; (xii) sanzioni: sospensione contributi sindacali (art. 4 c. 4); disciplinari sui lavoratori; amministrative € 2.500-50.000 sui dirigenti; (xiii) art. 2-bis: lavoratori autonomi, professionisti, piccoli imprenditori (avvocati, medici, notai, taxisti); (xiv) forze di polizia: divieto Polizia di Stato (L. 121/1981 art. 84), Carabinieri, Forze Armate (status militare); diritto con limiti per Polizia Municipale e Vigili del Fuoco.

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