La Riforma Valditara nasce in risposta a una duplice esigenza: da un lato, restituire al voto di condotta un ruolo educativo significativo dopo decenni di "depotenziamento" della valutazione comportamentale; dall'altro, contrastare l'allarmante escalation di aggressioni al personale scolastico, divenuta sistematica negli ultimi anni (episodi documentati a Varese - febbraio 2024, accoltellamento di docente da parte di studente diciassettenne; Taranto - febbraio 2024, preside picchiato da un genitore; Castellammare di Stabia - novembre 2024, irruzione di trenta genitori in una scuola; Milano - ottobre 2024, professore colpito al volto da uno studente; Reggio Calabria - novembre 2024, aggressione a docente). La legge si inserisce nel solco di un più ampio intervento di tutela del personale scolastico avviato con la cd. "Legge Sasso" (L. 25/3/2024 n. 4), che ha inasprito le pene per i reati di aggressione e oltraggio nei confronti del personale scolastico (pena per aggressione aumentata fino a 7 anni e mezzo, per oltraggio fino a 4 anni e mezzo), e con l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. La filosofia di fondo della riforma, sintetizzata dallo stesso Ministro Valditara, è quella di garantire ai giovani non solo i diritti ma anche i doveri che derivano dall'appartenere a una comunità scolastica, restituendo autorevolezza al ruolo educativo dei docenti e responsabilizzando studenti e famiglie.
Il quadro normativo di riferimento
- Costituzione, artt. 2 (doveri inderogabili di solidarietà), 3 (uguaglianza sostanziale), 33 (libertà dell'arte e della scienza, ordinamento scolastico), 34 (diritto allo studio);
- L. 1 ottobre 2024 n. 150 — Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti (oggetto della guida);
- D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 — Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione;
- D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249 — Statuto delle Studentesse e degli Studenti (oggetto di modifica);
- D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235 — Modifiche allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
- L. 13 luglio 2015 n. 107 — Cd. "Buona Scuola" (riforma del sistema nazionale di istruzione);
- D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 62 — Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato (modificato);
- D.Lgs. 13 aprile 2017 n. 66 — Inclusione scolastica delle persone con disabilità (modificato);
- D.P.R. 15 marzo 2010 n. 88 — Riordino degli istituti tecnici;
- D.M. Istruzione 30 luglio 2021 n. 237 — Disposizioni in materia di formazione;
- D.M. Istruzione 4 dicembre 2020 n. 172 — Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria;
- L. 25 marzo 2024 n. 4 — Cd. "Legge Sasso" (inasprimento pene aggressioni personale scolastico);
- Codice penale, art. 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale, con aggravante per genitori/tutori);
- D.Lgs. 15 gennaio 2016 n. 7, art. 5 — Criteri di commisurazione delle sanzioni pecuniarie civili (richiamato per la riparazione pecuniaria);
- Coord. con L. 29/5/2017 n. 71 (Cyberbullismo) e L. 13/11/2023 n. 159 (Decreto Caivano).
La nuova disciplina del voto di condotta
Scuola Primaria (giudizi sintetici)
- Ritorno ai giudizi sintetici nella valutazione periodica e finale degli apprendimenti;
- Sei livelli di giudizio: ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente;
- Integrazione con una descrizione dettagliata del livello di apprendimento raggiunto in ciascuna disciplina;
- Anche la valutazione della condotta è espressa collegialmente dai docenti con un giudizio sintetico nel documento di valutazione;
- Applicazione dall'anno scolastico 2024/2025.
Scuola Secondaria di Primo Grado (medie)
- Reintroduzione del voto di condotta in decimi, in luogo dei precedenti giudizi descrittivi (modifica all'art. 2 del D.Lgs. 62/2017);
- Espresso in centesimi/decimi nel documento di valutazione;
- Bocciatura automatica in caso di voto di condotta inferiore a 6/10;
- Non ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo.
Scuola Secondaria di Secondo Grado (superiori)
| Voto di condotta | Conseguenze |
|---|---|
| Inferiore a 6/10 | Non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato (bocciatura automatica) |
| = 6/10 | Sospensione del giudizio + assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. La mancata consegna o la valutazione insufficiente comportano la non ammissione |
| Studenti classe V con 6/10 | Assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale in sede di esame di Stato |
| Superiore a 6/10 | Ammissione regolare; il voto di condotta concorre alla determinazione del credito scolastico |
Maggior peso del voto di condotta
- Conferito un maggior peso al voto di condotta nella valutazione complessiva annuale;
- Particolare attenzione in caso di atti violenti o di aggressione nei confronti del personale scolastico, di studentesse o di studenti;
- Coinvolgimento dell'alunno (in caso di voto di condotta inferiore a 6/10 in fase di valutazione periodica) in attività di approfondimento in materia di cittadinanza attiva e solidale, finalizzate alla comprensione delle ragioni e delle conseguenze dei comportamenti.
La riforma della sospensione (modifica DPR 249/1998)
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (cd. "sospensione") è radicalmente ripensato secondo il principio "più scuola e non meno scuola" per chi viola le regole della civile convivenza:
| Durata sospensione | Attività prevista |
|---|---|
| Fino a 2 giorni | Lo studente segue, presso la scuola, attività di approfondimento su contenuti relativi al comportamento sanzionato (educazione civica, regole della convivenza, ecc.) |
| Superiore a 2 giorni | Lo studente svolge attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate (associazioni di volontariato, enti del terzo settore, servizi sociali), con opportune coperture assicurative; l'attività può proseguire anche oltre la durata della sospensione, se il Consiglio di Classe lo ritiene opportuno |
Il principio è quello della sospensione come opportunità educativa e non come allontanamento punitivo, in linea con la moderna pedagogia restitutiva e il modello della giustizia riparativa.
La tutela del personale scolastico: la riparazione pecuniaria (art. 3)
Disciplina
L'art. 3 della L. 150/2024 introduce una novità di grande rilievo penalistico:
- In caso di sentenza di condanna per reati commessi in danno di:
- Dirigente scolastico;
- Membri del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario (ATA) della scuola;
- I reati devono essere stati commessi a causa o nell'esercizio delle funzioni della vittima;
- È sempre ordinato dal giudice, oltre all'eventuale risarcimento dei danni:
- Il pagamento di una somma da 500 a 10.000 euro;
- A titolo di "riparazione pecuniaria";
- In favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa;
- L'importo della somma è determinato dal giudice secondo i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15/1/2016 n. 7 (gravità della violazione, reiterazione, condizioni economiche dell'agente);
- La sospensione condizionale della pena è subordinata all'avvenuto pagamento della riparazione pecuniaria.
Aggravante per genitori e tutori (art. 341-bis c.p.)
- Modifica all'art. 341-bis c.p. (oltraggio a pubblico ufficiale);
- La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario;
- Riconoscimento dello status di pubblico ufficiale del personale scolastico nell'esercizio delle funzioni.
Il coordinamento con la "Legge Sasso" (L. 4/2024)
La L. 150/2024 si integra con la L. 25 marzo 2024 n. 4 (cd. "Legge Sasso"), che aveva già introdotto un significativo inasprimento delle pene per i reati di aggressione e oltraggio al personale scolastico:
- Aggressione al personale scolastico: pena aumentata fino a 7 anni e mezzo (in luogo della precedente di 5 anni);
- Oltraggio al personale scolastico: pena aumentata fino a 4 anni e mezzo (in luogo della precedente di 3 anni);
- Riconoscimento formale del personale scolastico come pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni.
L'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza del personale scolastico
- Istituito per monitorare, studiare e proporre interventi per prevenire e contrastare la violenza nelle scuole;
- Composto da rappresentanti del Ministero dell'Istruzione e del Merito, sindacati, dirigenti scolastici, esperti;
- Funzioni:
- Raccolta dati sugli episodi di aggressione;
- Elaborazione di linee guida e protocolli;
- Proposte di interventi normativi;
- Coordinamento con le altre amministrazioni (Interni, Giustizia, Salute);
- Rapporto annuale al Parlamento.
Gli indirizzi scolastici differenziati
- Disposizioni in materia di indirizzi scolastici differenziati con riferimento alla formazione del personale docente;
- Introduzione di un nuovo principio direttivo per la specializzazione dei docenti su determinati ambiti (es. didattica per studenti con bisogni educativi speciali, alunni di nuovi arrivi NAI);
- Riconoscimento del titolo di specializzazione previo superamento di specifico esame;
- Coordinamento con il D.M. 237/2021 sulla formazione.
La revisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti
- Con uno o più regolamenti, da adottare entro D.P.R. 134 e 135 dell'8 agosto 2025 (vigore 10/10/2025), si è provveduto alla revisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (D.P.R. 24/6/1998 n. 249, come modificato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235);
- Obiettivi della revisione:
- Riforma dell'istituto dell'allontanamento dello studente per periodo non superiore a 15 giorni;
- Coordinamento con le nuove disposizioni della L. 150/2024;
- Aggiornamento del catalogo di diritti e doveri di studenti e famiglie;
- Procedura: parere delle competenti commissioni parlamentari.
I profili operativi per le forze dell'ordine e gli enti locali
- Polizia Municipale:
- Sicurezza nelle adiacenze degli istituti scolastici;
- Notifica di provvedimenti dell'A.G. (sentenze di condanna, ordini di riparazione pecuniaria);
- Coordinamento con i servizi sociali per la cittadinanza solidale;
- Sicurezza stradale (Pedibus, attraversamenti pedonali);
- Polizia Giudiziaria per le aggressioni al personale scolastico (artt. 336, 337, 341-bis c.p.);
- Carabinieri: indagini sui reati di aggressione e oltraggio al personale scolastico;
- Polizia di Stato: ordine pubblico, sicurezza generale;
- Servizi Sociali comunali: gestione della cittadinanza solidale, coordinamento con il Tribunale per i Minorenni;
- Procura della Repubblica e Procura presso il Tribunale per i Minorenni: titolarità delle indagini;
- Ministero dell'Istruzione e del Merito (MIM): indirizzo politico (Ministro Giuseppe Valditara);
- Uffici Scolastici Regionali (USR): vigilanza e supporto;
- Dirigenti Scolastici: applicazione operativa delle nuove regole disciplinari;
- Strutture convenzionate per la cittadinanza solidale: associazioni di volontariato, enti del terzo settore, cooperative sociali;
- Coordinamento con la L. 71/2017 (cyberbullismo) e il Decreto Caivano L. 159/2023.
Per gli aspiranti dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, operatori della Polizia Municipale, Carabinieri, assistenti sociali comunali, magistratura, avvocatura, famiglie — La Riforma Valditara è materia ricorrente nei concorsi pubblici scolastici (dirigenti, docenti) e di area giuridica. Vanno padroneggiati: (i) fonte: L. 1/10/2024 n. 150 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati", pubblicata in GU n. 243 del 16/10/2024; vigore 31/10/2024; origine ddl S. 924-bis/C. 1830; approvazione definitiva Camera 25/9/2024 (154-97-7); (ii) cd. "Riforma Valditara" dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara; (iii) oggetto: riforma valutazione comportamento studenti + tutela personale scolastico + indirizzi differenziati; (iv) scuola primaria: ritorno ai giudizi sintetici (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente) per apprendimenti e condotta; descrizione dettagliata livello apprendimento; applicazione anno scolastico 2024/2025; (v) scuola secondaria di primo grado: reintroduzione voto condotta in decimi (modifica art. 2 D.Lgs. 13/4/2017 n. 62); bocciatura automatica con voto < 6/10; non ammissione classe successiva ed esame conclusivo primo ciclo; (vi) scuola secondaria di secondo grado: voto < 6/10 = bocciatura automatica (non ammissione classe successiva ed esame di Stato); voto = 6/10 = sospensione giudizio + elaborato critico cittadinanza attiva e solidale; mancata consegna o insufficienza = non ammissione; studenti classe V con 6/10 = elaborato critico in sede di esame di Stato; maggior peso voto condotta in valutazione complessiva, particolare attenzione atti violenti/aggressioni; (vii) sospensione (modifica DPR 24/6/1998 n. 249 Statuto Studentesse e Studenti): principio "più scuola e non meno scuola"; fino a 2 giorni attività di approfondimento sul comportamento; superiore a 2 giorni cittadinanza solidale presso strutture convenzionate (con copertura assicurativa); attività estendibile dopo riammissione se Consiglio di Classe lo ritiene; (viii) riparazione pecuniaria art. 3: in caso di condanna penale per reati contro dirigente scolastico/personale docente/educativo/ATA a causa o nell'esercizio funzioni: sempre ordinato oltre risarcimento pagamento 500-10.000 € in favore istituzione scolastica appartenenza persona offesa; quantum criteri art. 5 D.Lgs. 15/1/2016 n. 7; sospensione condizionale pena subordinata al pagamento; (ix) aggravante art. 341-bis c.p. (oltraggio pubblico ufficiale): pena aumentata fino alla metà se fatto commesso da genitore o tutore alunno contro personale scolastico; riconoscimento personale scolastico come pubblico ufficiale; (x) coordinamento con Legge Sasso L. 25/3/2024 n. 4: aggressione personale scolastico pena fino a 7 anni e mezzo (era 5 anni); oltraggio fino a 4 anni e mezzo (era 3 anni); (xi) Osservatorio Nazionale sicurezza personale scolastico: monitoraggio aggressioni, linee guida, rapporto annuale Parlamento; (xii) indirizzi scolastici differenziati: specializzazione docenti su ambiti specifici, titoli previo esame; (xiii) revisione DPR 249/1998 Statuto Studentesse Studenti con regolamenti: adottati con D.P.R. 8 agosto 2025 n. 134 (modifica Statuto D.P.R. 249/1998) e D.P.R. 8 agosto 2025 n. 135 (valutazione secondo ciclo, modifica D.P.R. 122/2009) — pubbl. GU n. 223 del 25/9/2025, vigore 10 ottobre 2025; riforma allontanamento < 15 gg; (xiv) norme modificate: D.P.R. 24/6/1998 n. 249 (Statuto); D.P.R. 21/11/2007 n. 235 (modifica Statuto); D.Lgs. 13/4/2017 n. 62 (valutazione); D.Lgs. 13/4/2017 n. 66 (inclusione); L. 13/7/2015 n. 107 (Buona Scuola); D.Lgs. 16/4/1994 n. 297 (TU Istruzione); D.M. Istruzione 4/12/2020 n. 172 (valutazione primaria); D.M. 30/7/2021 n. 237; (xv) profili operativi: MIM (Min. Valditara); USR (Uffici Scolastici Regionali); Dirigenti scolastici (applicazione); Consigli di Classe (delibere disciplinari); Polizia Municipale (sicurezza scuole, notifiche, sicurezza stradale); Carabinieri e Polizia di Stato (indagini); Servizi Sociali comunali (cittadinanza solidale); Procura della Repubblica + Procura Tribunale Minorenni; coord. L. 71/2017 (cyberbullismo), L. 159/2023 (Decreto Caivano), L. 4/2024 (Legge Sasso).
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina del voto di condotta e della tutela del personale scolastico introdotta dalla Riforma Valditara".
Risposta strutturata: (i) fonte: Legge 1 ottobre 2024 n. 150 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2024, entrata in vigore il 31 ottobre 2024; comunemente denominata "Riforma Valditara" dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara; originata dal disegno di legge S. 924-bis (poi C. 1830) e approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 25 settembre 2024 con 154 voti favorevoli, 97 contrari e 7 astenuti; (ii) oggetto: la riforma interviene in modo organico sulla valutazione del comportamento degli studenti, sulla tutela del personale scolastico in seguito all'escalation di aggressioni verificatasi negli ultimi anni, e sugli indirizzi scolastici differenziati per la formazione docente; (iii) scuola primaria: il provvedimento ripristina i giudizi sintetici (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente) per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, integrandoli con una descrizione dettagliata del livello di apprendimento raggiunto; anche la valutazione della condotta è espressa con giudizio sintetico; applicazione dall'anno scolastico 2024/2025; (iv) scuola secondaria di primo grado: reintroduce il voto di condotta in decimi (modificando l'art. 2 del D.Lgs. 13/4/2017 n. 62), in luogo dei giudizi descrittivi precedentemente previsti; in caso di voto di condotta inferiore a 6/10 è prevista la non ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo; (v) scuola secondaria di secondo grado: in caso di voto di condotta inferiore a 6/10 è prevista la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato; in caso di voto pari a 6/10 il Consiglio di Classe sospende il giudizio e assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, la cui mancata consegna o valutazione insufficiente comporta la non ammissione; per gli studenti della classe V con 6/10 in condotta è previsto un elaborato critico in sede di esame di Stato; il voto di condotta acquisisce maggior peso nella valutazione complessiva annuale, con particolare attenzione in presenza di atti violenti o di aggressione; (vi) riforma della sospensione (modifica del D.P.R. 24/6/1998 n. 249 - Statuto delle Studentesse e degli Studenti): per le sospensioni fino a 2 giorni lo studente segue presso la scuola attività di approfondimento sui comportamenti sanzionati; per le sospensioni superiori a 2 giorni svolge attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate (associazioni di volontariato, enti del terzo settore, servizi sociali) con copertura assicurativa, attività che può proseguire anche oltre la durata della sospensione se il Consiglio di Classe lo ritiene opportuno; principio educativo "più scuola e non meno scuola"; (vii) tutela del personale scolastico - riparazione pecuniaria (art. 3): con la sentenza di condanna per reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario, a causa o nell'esercizio dell'ufficio o delle funzioni, è sempre ordinato dal giudice, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da 500 a 10.000 € a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa; l'importo è determinato dal giudice secondo i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15/1/2016 n. 7; la sospensione condizionale della pena è subordinata all'avvenuto pagamento; (viii) aggravante per genitori e tutori (art. 341-bis c.p.): la pena dell'oltraggio a pubblico ufficiale è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale scolastico; (ix) coordinamento con la Legge Sasso (L. 25/3/2024 n. 4): la pena per aggressione al personale scolastico è elevata fino a 7 anni e mezzo (era 5 anni); la pena per oltraggio fino a 4 anni e mezzo (era 3 anni); riconoscimento formale del personale scolastico come pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni; (x) Osservatorio Nazionale sulla sicurezza del personale scolastico: organismo istituito per monitorare gli episodi di aggressione, elaborare linee guida e proporre interventi, con rapporto annuale al Parlamento; (xi) indirizzi scolastici differenziati: nuovo principio direttivo per la specializzazione del personale docente, con riconoscimento di titoli previo superamento di specifico esame; (xii) revisione del DPR 249/1998: entro D.P.R. 8 agosto 2025 n. 134 (modifica Statuto) e D.P.R. 8 agosto 2025 n. 135 (valutazione secondo ciclo), vigore 10 ottobre 2025: adottati i regolamenti attuativi. Revisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dell'istituto dell'allontanamento per periodo non superiore a 15 giorni; (xiii) norme modificate o coordinate: D.P.R. 24/6/1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti, come modificato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235); D.Lgs. 13/4/2017 n. 62 (valutazione); D.Lgs. 13/4/2017 n. 66 (inclusione); L. 13/7/2015 n. 107 (Buona Scuola); D.Lgs. 16/4/1994 n. 297 (Testo Unico dell'Istruzione); D.M. Istruzione 4/12/2020 n. 172 (valutazione primaria); D.M. 30/7/2021 n. 237; D.Lgs. 15/1/2016 n. 7 (criteri quantum riparazione pecuniaria); (xiv) profili operativi: Ministero dell'Istruzione e del Merito (indirizzo politico, Ministro Valditara); Uffici Scolastici Regionali (vigilanza); dirigenti scolastici (applicazione operativa); Consigli di Classe (delibere disciplinari); Polizia Municipale (sicurezza scuole, notifiche provvedimenti, sicurezza stradale, polizia giudiziaria); Carabinieri e Polizia di Stato (indagini sui reati di aggressione e oltraggio); servizi sociali comunali (gestione cittadinanza solidale); Procura della Repubblica e Procura presso il Tribunale per i Minorenni (titolarità indagini); strutture convenzionate per la cittadinanza solidale (associazioni di volontariato, enti del terzo settore, cooperative sociali); coordinamento con la L. 29/5/2017 n. 71 (cyberbullismo) e il D.L. 15/9/2023 n. 123 conv. L. 13/11/2023 n. 159 (Decreto Caivano).
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