La Riforma Valditara nasce in risposta a una duplice esigenza: da un lato, restituire al voto di condotta un ruolo educativo significativo dopo decenni di "depotenziamento" della valutazione comportamentale; dall'altro, contrastare l'allarmante escalation di aggressioni al personale scolastico, divenuta sistematica negli ultimi anni (episodi documentati a Varese - febbraio 2024, accoltellamento di docente da parte di studente diciassettenne; Taranto - febbraio 2024, preside picchiato da un genitore; Castellammare di Stabia - novembre 2024, irruzione di trenta genitori in una scuola; Milano - ottobre 2024, professore colpito al volto da uno studente; Reggio Calabria - novembre 2024, aggressione a docente). La legge si inserisce nel solco di un più ampio intervento di tutela del personale scolastico avviato con la cd. "Legge Sasso" (L. 25/3/2024 n. 4), che ha inasprito le pene per i reati di aggressione e oltraggio nei confronti del personale scolastico (pena per aggressione aumentata fino a 7 anni e mezzo, per oltraggio fino a 4 anni e mezzo), e con l'istituzione dell'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza del personale scolastico. La filosofia di fondo della riforma, sintetizzata dallo stesso Ministro Valditara, è quella di garantire ai giovani non solo i diritti ma anche i doveri che derivano dall'appartenere a una comunità scolastica, restituendo autorevolezza al ruolo educativo dei docenti e responsabilizzando studenti e famiglie.

Il quadro normativo di riferimento

La nuova disciplina del voto di condotta

Scuola Primaria (giudizi sintetici)

Scuola Secondaria di Primo Grado (medie)

Scuola Secondaria di Secondo Grado (superiori)

Voto di condotta Conseguenze
Inferiore a 6/10 Non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato (bocciatura automatica)
= 6/10 Sospensione del giudizio + assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale. La mancata consegna o la valutazione insufficiente comportano la non ammissione
Studenti classe V con 6/10 Assegnazione di un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale in sede di esame di Stato
Superiore a 6/10 Ammissione regolare; il voto di condotta concorre alla determinazione del credito scolastico

Maggior peso del voto di condotta

La riforma della sospensione (modifica DPR 249/1998)

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica (cd. "sospensione") è radicalmente ripensato secondo il principio "più scuola e non meno scuola" per chi viola le regole della civile convivenza:

Durata sospensione Attività prevista
Fino a 2 giorni Lo studente segue, presso la scuola, attività di approfondimento su contenuti relativi al comportamento sanzionato (educazione civica, regole della convivenza, ecc.)
Superiore a 2 giorni Lo studente svolge attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate (associazioni di volontariato, enti del terzo settore, servizi sociali), con opportune coperture assicurative; l'attività può proseguire anche oltre la durata della sospensione, se il Consiglio di Classe lo ritiene opportuno

Il principio è quello della sospensione come opportunità educativa e non come allontanamento punitivo, in linea con la moderna pedagogia restitutiva e il modello della giustizia riparativa.

La tutela del personale scolastico: la riparazione pecuniaria (art. 3)

Disciplina

L'art. 3 della L. 150/2024 introduce una novità di grande rilievo penalistico:

Aggravante per genitori e tutori (art. 341-bis c.p.)

Il coordinamento con la "Legge Sasso" (L. 4/2024)

La L. 150/2024 si integra con la L. 25 marzo 2024 n. 4 (cd. "Legge Sasso"), che aveva già introdotto un significativo inasprimento delle pene per i reati di aggressione e oltraggio al personale scolastico:

L'Osservatorio Nazionale sulla sicurezza del personale scolastico

Gli indirizzi scolastici differenziati

La revisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti

I profili operativi per le forze dell'ordine e gli enti locali

Per gli aspiranti dirigenti scolastici, docenti, personale ATA, operatori della Polizia Municipale, Carabinieri, assistenti sociali comunali, magistratura, avvocatura, famiglie — La Riforma Valditara è materia ricorrente nei concorsi pubblici scolastici (dirigenti, docenti) e di area giuridica. Vanno padroneggiati: (i) fonte: L. 1/10/2024 n. 150 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati", pubblicata in GU n. 243 del 16/10/2024; vigore 31/10/2024; origine ddl S. 924-bis/C. 1830; approvazione definitiva Camera 25/9/2024 (154-97-7); (ii) cd. "Riforma Valditara" dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara; (iii) oggetto: riforma valutazione comportamento studenti + tutela personale scolastico + indirizzi differenziati; (iv) scuola primaria: ritorno ai giudizi sintetici (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente) per apprendimenti e condotta; descrizione dettagliata livello apprendimento; applicazione anno scolastico 2024/2025; (v) scuola secondaria di primo grado: reintroduzione voto condotta in decimi (modifica art. 2 D.Lgs. 13/4/2017 n. 62); bocciatura automatica con voto < 6/10; non ammissione classe successiva ed esame conclusivo primo ciclo; (vi) scuola secondaria di secondo grado: voto < 6/10 = bocciatura automatica (non ammissione classe successiva ed esame di Stato); voto = 6/10 = sospensione giudizio + elaborato critico cittadinanza attiva e solidale; mancata consegna o insufficienza = non ammissione; studenti classe V con 6/10 = elaborato critico in sede di esame di Stato; maggior peso voto condotta in valutazione complessiva, particolare attenzione atti violenti/aggressioni; (vii) sospensione (modifica DPR 24/6/1998 n. 249 Statuto Studentesse e Studenti): principio "più scuola e non meno scuola"; fino a 2 giorni attività di approfondimento sul comportamento; superiore a 2 giorni cittadinanza solidale presso strutture convenzionate (con copertura assicurativa); attività estendibile dopo riammissione se Consiglio di Classe lo ritiene; (viii) riparazione pecuniaria art. 3: in caso di condanna penale per reati contro dirigente scolastico/personale docente/educativo/ATA a causa o nell'esercizio funzioni: sempre ordinato oltre risarcimento pagamento 500-10.000 € in favore istituzione scolastica appartenenza persona offesa; quantum criteri art. 5 D.Lgs. 15/1/2016 n. 7; sospensione condizionale pena subordinata al pagamento; (ix) aggravante art. 341-bis c.p. (oltraggio pubblico ufficiale): pena aumentata fino alla metà se fatto commesso da genitore o tutore alunno contro personale scolastico; riconoscimento personale scolastico come pubblico ufficiale; (x) coordinamento con Legge Sasso L. 25/3/2024 n. 4: aggressione personale scolastico pena fino a 7 anni e mezzo (era 5 anni); oltraggio fino a 4 anni e mezzo (era 3 anni); (xi) Osservatorio Nazionale sicurezza personale scolastico: monitoraggio aggressioni, linee guida, rapporto annuale Parlamento; (xii) indirizzi scolastici differenziati: specializzazione docenti su ambiti specifici, titoli previo esame; (xiii) revisione DPR 249/1998 Statuto Studentesse Studenti con regolamenti: adottati con D.P.R. 8 agosto 2025 n. 134 (modifica Statuto D.P.R. 249/1998) e D.P.R. 8 agosto 2025 n. 135 (valutazione secondo ciclo, modifica D.P.R. 122/2009) — pubbl. GU n. 223 del 25/9/2025, vigore 10 ottobre 2025; riforma allontanamento < 15 gg; (xiv) norme modificate: D.P.R. 24/6/1998 n. 249 (Statuto); D.P.R. 21/11/2007 n. 235 (modifica Statuto); D.Lgs. 13/4/2017 n. 62 (valutazione); D.Lgs. 13/4/2017 n. 66 (inclusione); L. 13/7/2015 n. 107 (Buona Scuola); D.Lgs. 16/4/1994 n. 297 (TU Istruzione); D.M. Istruzione 4/12/2020 n. 172 (valutazione primaria); D.M. 30/7/2021 n. 237; (xv) profili operativi: MIM (Min. Valditara); USR (Uffici Scolastici Regionali); Dirigenti scolastici (applicazione); Consigli di Classe (delibere disciplinari); Polizia Municipale (sicurezza scuole, notifiche, sicurezza stradale); Carabinieri e Polizia di Stato (indagini); Servizi Sociali comunali (cittadinanza solidale); Procura della Repubblica + Procura Tribunale Minorenni; coord. L. 71/2017 (cyberbullismo), L. 159/2023 (Decreto Caivano), L. 4/2024 (Legge Sasso).

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina del voto di condotta e della tutela del personale scolastico introdotta dalla Riforma Valditara".

Risposta strutturata: (i) fonte: Legge 1 ottobre 2024 n. 150 "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 243 del 16 ottobre 2024, entrata in vigore il 31 ottobre 2024; comunemente denominata "Riforma Valditara" dal Ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara; originata dal disegno di legge S. 924-bis (poi C. 1830) e approvata definitivamente dalla Camera dei deputati il 25 settembre 2024 con 154 voti favorevoli, 97 contrari e 7 astenuti; (ii) oggetto: la riforma interviene in modo organico sulla valutazione del comportamento degli studenti, sulla tutela del personale scolastico in seguito all'escalation di aggressioni verificatasi negli ultimi anni, e sugli indirizzi scolastici differenziati per la formazione docente; (iii) scuola primaria: il provvedimento ripristina i giudizi sintetici (ottimo, buono, discreto, sufficiente, insufficiente, gravemente insufficiente) per la valutazione periodica e finale degli apprendimenti, integrandoli con una descrizione dettagliata del livello di apprendimento raggiunto; anche la valutazione della condotta è espressa con giudizio sintetico; applicazione dall'anno scolastico 2024/2025; (iv) scuola secondaria di primo grado: reintroduce il voto di condotta in decimi (modificando l'art. 2 del D.Lgs. 13/4/2017 n. 62), in luogo dei giudizi descrittivi precedentemente previsti; in caso di voto di condotta inferiore a 6/10 è prevista la non ammissione alla classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo; (v) scuola secondaria di secondo grado: in caso di voto di condotta inferiore a 6/10 è prevista la non ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato; in caso di voto pari a 6/10 il Consiglio di Classe sospende il giudizio e assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale, la cui mancata consegna o valutazione insufficiente comporta la non ammissione; per gli studenti della classe V con 6/10 in condotta è previsto un elaborato critico in sede di esame di Stato; il voto di condotta acquisisce maggior peso nella valutazione complessiva annuale, con particolare attenzione in presenza di atti violenti o di aggressione; (vi) riforma della sospensione (modifica del D.P.R. 24/6/1998 n. 249 - Statuto delle Studentesse e degli Studenti): per le sospensioni fino a 2 giorni lo studente segue presso la scuola attività di approfondimento sui comportamenti sanzionati; per le sospensioni superiori a 2 giorni svolge attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate (associazioni di volontariato, enti del terzo settore, servizi sociali) con copertura assicurativa, attività che può proseguire anche oltre la durata della sospensione se il Consiglio di Classe lo ritiene opportuno; principio educativo "più scuola e non meno scuola"; (vii) tutela del personale scolastico - riparazione pecuniaria (art. 3): con la sentenza di condanna per reati commessi in danno di un dirigente scolastico o di un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario, a causa o nell'esercizio dell'ufficio o delle funzioni, è sempre ordinato dal giudice, oltre all'eventuale risarcimento dei danni, il pagamento di una somma da 500 a 10.000 € a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'istituzione scolastica di appartenenza della persona offesa; l'importo è determinato dal giudice secondo i criteri di cui all'art. 5 del D.Lgs. 15/1/2016 n. 7; la sospensione condizionale della pena è subordinata all'avvenuto pagamento; (viii) aggravante per genitori e tutori (art. 341-bis c.p.): la pena dell'oltraggio a pubblico ufficiale è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso da un genitore o da un tutore dell'alunno nei confronti di un dirigente scolastico o di un membro del personale scolastico; (ix) coordinamento con la Legge Sasso (L. 25/3/2024 n. 4): la pena per aggressione al personale scolastico è elevata fino a 7 anni e mezzo (era 5 anni); la pena per oltraggio fino a 4 anni e mezzo (era 3 anni); riconoscimento formale del personale scolastico come pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni; (x) Osservatorio Nazionale sulla sicurezza del personale scolastico: organismo istituito per monitorare gli episodi di aggressione, elaborare linee guida e proporre interventi, con rapporto annuale al Parlamento; (xi) indirizzi scolastici differenziati: nuovo principio direttivo per la specializzazione del personale docente, con riconoscimento di titoli previo superamento di specifico esame; (xii) revisione del DPR 249/1998: entro D.P.R. 8 agosto 2025 n. 134 (modifica Statuto) e D.P.R. 8 agosto 2025 n. 135 (valutazione secondo ciclo), vigore 10 ottobre 2025: adottati i regolamenti attuativi. Revisione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e dell'istituto dell'allontanamento per periodo non superiore a 15 giorni; (xiii) norme modificate o coordinate: D.P.R. 24/6/1998 n. 249 (Statuto delle Studentesse e degli Studenti, come modificato dal D.P.R. 21/11/2007 n. 235); D.Lgs. 13/4/2017 n. 62 (valutazione); D.Lgs. 13/4/2017 n. 66 (inclusione); L. 13/7/2015 n. 107 (Buona Scuola); D.Lgs. 16/4/1994 n. 297 (Testo Unico dell'Istruzione); D.M. Istruzione 4/12/2020 n. 172 (valutazione primaria); D.M. 30/7/2021 n. 237; D.Lgs. 15/1/2016 n. 7 (criteri quantum riparazione pecuniaria); (xiv) profili operativi: Ministero dell'Istruzione e del Merito (indirizzo politico, Ministro Valditara); Uffici Scolastici Regionali (vigilanza); dirigenti scolastici (applicazione operativa); Consigli di Classe (delibere disciplinari); Polizia Municipale (sicurezza scuole, notifiche provvedimenti, sicurezza stradale, polizia giudiziaria); Carabinieri e Polizia di Stato (indagini sui reati di aggressione e oltraggio); servizi sociali comunali (gestione cittadinanza solidale); Procura della Repubblica e Procura presso il Tribunale per i Minorenni (titolarità indagini); strutture convenzionate per la cittadinanza solidale (associazioni di volontariato, enti del terzo settore, cooperative sociali); coordinamento con la L. 29/5/2017 n. 71 (cyberbullismo) e il D.L. 15/9/2023 n. 123 conv. L. 13/11/2023 n. 159 (Decreto Caivano).

Materiale di studio

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