Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano due manifestazioni — l'una nel mondo fisico, l'altra in quello digitale — di un medesimo fenomeno di prevaricazione e aggressione tipico delle dinamiche adolescenziali e giovanili. La capillare diffusione di smartphone e piattaforme social ha amplificato la portata del fenomeno digitale, consentendo aggressioni che oltrepassano i confini fisici della scuola e perdurano nel tempo. Il legislatore italiano ha risposto con due provvedimenti consecutivi che oggi convivono in un quadro normativo integrato: la Legge 29 maggio 2017 n. 71 sul cyberbullismo e la più recente Legge 17 maggio 2024 n. 70 sul bullismo e cyberbullismo.
Il quadro normativo
- Costituzione, artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza), 21 (libertà di manifestazione del pensiero), 30-31 (famiglia e minori), 33-34 (istruzione);
- Convenzione ONU sui diritti del fanciullo del 1989, ratificata con L. 176/1991;
- Reg. (UE) 2016/679 — GDPR, in particolare artt. 8 (consenso del minore), 17 (diritto alla cancellazione), 21 (diritto di opposizione);
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 — Codice in materia di protezione dei dati personali;
- Codice penale: artt. 594 (ingiuria, depenalizzato dal D.Lgs. 7/2016 ma rilevante per profilo civile), 595 (diffamazione), 600-ter (pornografia minorile), 600-quater.1 (pornografia virtuale), 612 (minaccia), 612-bis (stalking), 612-ter (revenge porn), 167 D.Lgs. 196/2003 (trattamento illecito dati personali);
- L. 29 maggio 2017 n. 71 — Cyberbullismo;
- L. 17 maggio 2024 n. 70 — Bullismo e cyberbullismo;
- D.M. MIUR 18/2018 — Linee di orientamento (aggiornate al 2021 e in corso di nuovo aggiornamento dopo la L. 70/2024).
La L. 71/2017: struttura e contenuti
La Legge 29 maggio 2017 n. 71, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017 ed entrata in vigore il 18 giugno 2017, si compone di 7 articoli. La legge si caratterizza per l'approccio multidisciplinare e multifattoriale: combina strumenti di prevenzione culturale-scolastica, tutele civili-amministrative e meccanismi precauzionali a carattere preventivo. La struttura:
- Art. 1: finalità e definizione di cyberbullismo;
- Art. 2: istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti;
- Art. 3: Tavolo tecnico al MIUR (oggi MIM);
- Art. 4: Linee di orientamento del MIUR per la scuola;
- Art. 5: ruolo della scuola, referente per il cyberbullismo, regolamenti d'istituto;
- Art. 6: campagne informative;
- Art. 7: ammonimento del Questore.
La definizione di cyberbullismo (art. 1 L. 71/2017)
L'art. 1 c. 2 della L. 71/2017 definisce il cyberbullismo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".
Tre elementi caratterizzano la fattispecie:
- Modalità telematica: l'aggressione avviene per via informatica;
- Soggetto passivo: il minore di età;
- Finalità: isolare il minore, abusarne, attaccarlo o metterlo in ridicolo.
La definizione è onnicomprensiva e abbraccia molte fattispecie eterogenee: dal cd. flaming (lo scambio di messaggi violenti online) all'impersonation (furto di identità), dal sexting non consensuale alla diffusione di immagini intime in violazione dell'art. 612-ter c.p. (revenge porn).
L'istanza di oscuramento (art. 2 L. 71/2017)
L'art. 2 disciplina uno degli strumenti più innovativi della legge: la procedura di oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti lesivi. La procedura si articola in due fasi:
| Fase | Soggetto destinatario | Termine |
|---|---|---|
| 1ª fase — istanza diretta | Titolare del trattamento o gestore del sito Internet o del social media | 24 ore per il riscontro |
| 2ª fase — istanza sussidiaria | Garante per la protezione dei dati personali | 48 ore dall'istanza per provvedere |
Sono legittimati a inoltrare l'istanza:
- Il minore ultraquattordicenne vittima del cyberbullismo (legittimazione propria);
- I genitori del minore;
- Chi esercita la responsabilità genitoriale (es. tutore, affidatario).
Lo strumento opera secondo la logica del "diritto all'oblio digitale", in coordinamento con l'art. 17 del GDPR (diritto alla cancellazione), e consente una tutela rapida ed efficace nei tempi del web, in cui la persistenza dei contenuti aggrava continuamente il danno.
L'ammonimento del Questore (art. 7 L. 71/2017)
L'art. 7 della L. 71/2017 ha introdotto uno strumento preventivo di matrice amministrativa, mutuato dalla disciplina dello stalking (art. 8 D.L. 11/2009 conv. L. 38/2009): l'ammonimento del Questore. Le condizioni di applicabilità:
- L'autore deve essere un minore di età compresa tra 14 e 18 anni (minore ultraquattordicenne);
- I fatti devono integrare i reati di ingiuria (art. 594 c.p., depenalizzato ma rilevante in via civile), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) o trattamento illecito di dati personali (art. 167 D.Lgs. 196/2003), commessi mediante Internet contro altro minore;
- Non deve ancora essere stata presentata querela o denuncia.
La procedura:
- Il Questore, assunte se necessario informazioni dagli organi investigativi e sentite le persone informate dei fatti, convoca il minore responsabile;
- La convocazione avviene insieme a almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale;
- Il Questore ammonisce oralmente il minore e lo invita a tenere una condotta conforme alla legge;
- Dell'ammonimento si redige processo verbale, di cui copia viene rilasciata al minore e ai suoi genitori;
- Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
L'ammonimento ha natura educativo-preventiva e non sanzionatoria: il suo scopo è interrompere l'escalation di comportamenti devianti prima che si trasformino in condotte penalmente rilevanti più gravi.
Il ruolo della scuola (artt. 4-5 L. 71/2017)
Gli artt. 4 e 5 della L. 71/2017 attribuiscono alla scuola un ruolo centrale nella prevenzione del cyberbullismo:
- Il MIUR (oggi MIM) adotta Linee di orientamento, aggiornate ogni 2 anni, per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- Ogni istituto scolastico promuove l'educazione all'uso consapevole della rete Internet e dei diritti e doveri connessi alle tecnologie informatiche;
- Ogni scuola individua un referente per il cyberbullismo, con compiti di coordinamento delle iniziative di prevenzione;
- I regolamenti d'istituto includono sanzioni disciplinari commisurate alla gravità dei comportamenti;
- I dirigenti scolastici, in presenza di episodi accertati, ne danno comunicazione tempestiva ai genitori dei minori coinvolti e attivano percorsi di assistenza alle vittime.
Il Tavolo tecnico al MIM (art. 3 L. 71/2017)
L'art. 3 della L. 71/2017 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (oggi presso il MIM) un Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, composto da rappresentanti di:
- Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero dell'Interno (Polizia Postale);
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dello Sviluppo Economico (oggi MIMIT);
- Ministero della Salute;
- Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM);
- Garante per la protezione dei dati personali;
- Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza;
- Associazioni con comprovata esperienza in materia.
La L. 70/2024: estensione al bullismo tradizionale
La Legge 17 maggio 2024 n. 70, "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2024 ed entrata in vigore il 14 giugno 2024, ha esteso al bullismo tradizionale le misure già previste dalla L. 71/2017 per il cyberbullismo. La ratio: l'aggressione fisica e psicologica nel mondo "reale" (scuola, gruppo dei pari, contesti sportivi, di socializzazione) richiede strumenti di prevenzione e contrasto altrettanto efficaci. Le novità chiave:
- Estensione al bullismo dell'istanza di oscuramento/rimozione dei contenuti lesivi (art. 2 L. 71/2017);
- Estensione dell'ammonimento del Questore ai casi di bullismo (compatibilmente con la natura fisica del fenomeno);
- Istituzione di un Tavolo tecnico permanente presso il MIM, in sostituzione del precedente tavolo della L. 71/2017;
- Adozione del "Piano d'azione integrato" per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo;
- Aggiornamento delle Linee di orientamento del MIM;
- Procedure di primo intervento a cura del dirigente scolastico;
- Possibilità di segnalazione al Tribunale per i minorenni nei casi più gravi, con valutazione di affidamento ai servizi sociali o di altre misure di sostegno educativo;
- Inserimento dei temi nel curricolo scolastico dell'educazione civica;
- Istituzione (art. 4) della «Giornata del rispetto», il 20 gennaio di ogni anno, in memoria di Willy Monteiro — giornata dedicata alla non violenza, al rispetto degli altri e al contrasto di ogni forma di discriminazione e prevaricazione.
Il "Piano d'azione integrato"
Il Piano d'azione integrato, previsto dalla L. 70/2024 e in corso di elaborazione, ha funzioni di:
- Coordinamento degli interventi nazionali, regionali e locali;
- Promozione di campagne informative rivolte a famiglie, scuole, comunità;
- Definizione di standard operativi per gli istituti scolastici;
- Allocazione di risorse finanziarie dedicate;
- Monitoraggio annuale degli esiti delle politiche di prevenzione.
Le fattispecie penali applicabili
Pur essendo il cyberbullismo una nozione "ombrello" non penalmente tipizzata in sé, i singoli comportamenti possono integrare diverse fattispecie del codice penale. Le più ricorrenti:
| Articolo c.p. | Fattispecie | Pena |
|---|---|---|
| Art. 595 | Diffamazione (anche aggravata se commessa con mezzi di pubblicità o di stampa) | Fino a 1 anno o multa; aggravata: fino a 3 anni |
| Art. 612 | Minaccia | Fino a 1 anno; aggravata: fino a 5 anni |
| Art. 612-bis | Atti persecutori (stalking) | Reclusione 1-6 anni |
| Art. 612-ter | Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn) | Reclusione 1-6 anni + multa € 5.000-15.000 |
| Art. 600-ter | Pornografia minorile | Reclusione 6-12 anni |
| Art. 494 | Sostituzione di persona (furto identità digitale) | Fino a 1 anno |
| Art. 167 D.Lgs. 196/2003 | Trattamento illecito di dati personali | Reclusione 6 mesi-3 anni (a seconda delle ipotesi) |
La responsabilità dei minori
Sotto il profilo della responsabilità penale dei minori:
- Minore di 14 anni: non imputabile ex art. 97 c.p.; possibili misure rieducative ex artt. 36 ss. D.P.R. 448/1988;
- Minore di età 14-18 anni: imputabilità verificata caso per caso ex art. 98 c.p., con valutazione della capacità di intendere e di volere; competenza del Tribunale per i minorenni;
- Maggiorenne: piena responsabilità ordinaria.
Sul piano civile, è applicabile l'art. 2048 c.c. (responsabilità di genitori, tutori, precettori) per il fatto illecito del minore. La scuola può essere chiamata in giudizio se l'evento si è verificato in orario scolastico e si configura una culpa in vigilando.
Il ruolo delle forze di polizia
L'attività di contrasto al cyberbullismo coinvolge in modo specifico:
- La Polizia Postale e delle Comunicazioni: titolare delle indagini specialistiche sui reati informatici e referente delle scuole tramite il progetto "Una vita da social";
- L'Arma dei Carabinieri, con stazioni territoriali e sezioni specializzate;
- Le Polizie Locali, particolarmente nei rapporti di prossimità con le scuole;
- Il Questore della Provincia per l'esercizio del potere di ammonimento ex art. 7 L. 71/2017;
- Le Procure presso il Tribunale per i minorenni per i procedimenti penali.
Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali
Il Garante Privacy svolge una funzione fondamentale nella tutela rapida dei minori:
- Riceve le istanze sussidiarie di oscuramento ex art. 2 L. 71/2017;
- Provvede entro 48 ore alla rimozione/oscuramento dei contenuti;
- Vigila sul rispetto del GDPR da parte di piattaforme e gestori;
- Promuove campagne informative sui rischi del web per i minori;
- Collabora con il MIM per le Linee di orientamento;
- Adotta provvedimenti sanzionatori nei confronti dei gestori inadempienti.
I dati del fenomeno
Le statistiche del fenomeno (rilevazioni ISTAT, Save the Children, Telefono Azzurro, Polizia Postale) indicano un'incidenza preoccupante:
- Circa 1 minore su 5 ha subito episodi di cyberbullismo;
- Le piattaforme più utilizzate dai cyberbulli sono i social network e le app di messaggistica;
- L'età più esposta è quella tra 11 e 17 anni;
- Le vittime presentano frequentemente conseguenze psicologiche significative (ansia, depressione, isolamento), con casi estremi di gesti autolesionistici;
- Le ragazze risultano leggermente più colpite dei ragazzi.
I profili di criticità
Le organizzazioni di tutela dell'infanzia (Save the Children, Terre des Hommes, Telefono Azzurro) hanno rilevato alcuni profili di criticità:
- L'ammonimento del Questore applicato ai minori solleva dubbi pedagogici: alcuni auspicano modelli di giustizia riparativa e percorsi di responsabilizzazione partecipata anziché sanzioni unilaterali;
- La rapidità dei tempi del web rende spesso tardiva anche la procedura di oscuramento entro le 24/48 ore;
- La formazione del personale scolastico è ancora disomogenea sul territorio nazionale;
- L'educazione digitale nelle famiglie risulta insufficiente, con un divario generazionale che ostacola la prevenzione domestica.
Per gli aspiranti operatori della PA e delle forze di polizia — Il cyberbullismo è materia ricorrente nei concorsi pubblici. Vanno padroneggiati: (i) fonti: L. 29/5/2017 n. 71 (vigore 18/6/2017, 7 articoli); L. 17/5/2024 n. 70 (vigore 15/6/2024); (ii) definizione di cyberbullismo (art. 1 c. 2 L. 71/2017); (iii) istanza di oscuramento: gestore entro 24h, poi Garante Privacy entro 48h; (iv) ammonimento del Questore per minore 14-18 anni; (v) ruolo scuola: referente per cyberbullismo, regolamenti d'istituto, Linee di orientamento MIM; (vi) L. 70/2024: estensione al bullismo tradizionale, Tavolo tecnico permanente, Piano d'azione integrato; (vii) fattispecie penali: artt. 595, 612, 612-bis, 612-ter, 600-ter, 494 c.p., 167 D.Lgs. 196/2003; (viii) responsabilità minori: art. 97 c.p. (non imputabilità sotto 14), art. 98 c.p. (imputabilità 14-18), competenza Tribunale per i minorenni; (ix) art. 2048 c.c. responsabilità genitori; (x) Polizia Postale: indagini e progetto "Una vita da social".
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina italiana del cyberbullismo, con particolare riferimento alla Legge 71/2017 e alle innovazioni introdotte dalla Legge 70/2024".
Risposta strutturata: (i) fonti: L. 29/5/2017 n. 71 (cyberbullismo, vigore 18/6/2017, 7 articoli); L. 17/5/2024 n. 70 (bullismo e cyberbullismo, vigore 15/6/2024); (ii) definizione cyberbullismo art. 1 c. 2 L. 71/2017: pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto identità in danno di minori via telematica; (iii) istanza di oscuramento ex art. 2: legittimati minore ≥14, genitori, esercenti responsabilità genitoriale; gestore entro 24h; Garante Privacy entro 48h; (iv) ammonimento del Questore ex art. 7: minore 14-18 anni; reati di ingiuria (594), diffamazione (595), minaccia (612), trattamento illecito dati (167 D.Lgs. 196/2003); convocazione con genitore; effetti fino alla maggiore età; (v) scuola: referente per cyberbullismo, regolamenti d'istituto, Linee di orientamento MIM, educazione consapevole; (vi) Tavolo tecnico al MIM con MIM, Giustizia, Interno (Polizia Postale), Lavoro, Salute, AGCOM, Garante Privacy, Garante infanzia, associazioni; (vii) L. 70/2024: estensione al bullismo tradizionale, Tavolo tecnico permanente, Piano d'azione integrato, possibilità segnalazione Tribunale minorenni; (viii) fattispecie penali: 595, 612, 612-bis, 612-ter, 600-ter, 494, 167 D.Lgs. 196/2003; (ix) responsabilità minori art. 97-98 c.p., competenza Tribunale minorenni, D.P.R. 448/1988; (x) art. 2048 c.c. responsabilità genitori-scuola; (xi) Polizia Postale: indagini e prevenzione (progetto "Una vita da social").
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