Il bullismo e il cyberbullismo rappresentano due manifestazioni — l'una nel mondo fisico, l'altra in quello digitale — di un medesimo fenomeno di prevaricazione e aggressione tipico delle dinamiche adolescenziali e giovanili. La capillare diffusione di smartphone e piattaforme social ha amplificato la portata del fenomeno digitale, consentendo aggressioni che oltrepassano i confini fisici della scuola e perdurano nel tempo. Il legislatore italiano ha risposto con due provvedimenti consecutivi che oggi convivono in un quadro normativo integrato: la Legge 29 maggio 2017 n. 71 sul cyberbullismo e la più recente Legge 17 maggio 2024 n. 70 sul bullismo e cyberbullismo.

Il quadro normativo

La L. 71/2017: struttura e contenuti

La Legge 29 maggio 2017 n. 71, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 2017 ed entrata in vigore il 18 giugno 2017, si compone di 7 articoli. La legge si caratterizza per l'approccio multidisciplinare e multifattoriale: combina strumenti di prevenzione culturale-scolastica, tutele civili-amministrative e meccanismi precauzionali a carattere preventivo. La struttura:

La definizione di cyberbullismo (art. 1 L. 71/2017)

L'art. 1 c. 2 della L. 71/2017 definisce il cyberbullismo come "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo".

Tre elementi caratterizzano la fattispecie:

La definizione è onnicomprensiva e abbraccia molte fattispecie eterogenee: dal cd. flaming (lo scambio di messaggi violenti online) all'impersonation (furto di identità), dal sexting non consensuale alla diffusione di immagini intime in violazione dell'art. 612-ter c.p. (revenge porn).

L'istanza di oscuramento (art. 2 L. 71/2017)

L'art. 2 disciplina uno degli strumenti più innovativi della legge: la procedura di oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti lesivi. La procedura si articola in due fasi:

Fase Soggetto destinatario Termine
1ª fase — istanza diretta Titolare del trattamento o gestore del sito Internet o del social media 24 ore per il riscontro
2ª fase — istanza sussidiaria Garante per la protezione dei dati personali 48 ore dall'istanza per provvedere

Sono legittimati a inoltrare l'istanza:

Lo strumento opera secondo la logica del "diritto all'oblio digitale", in coordinamento con l'art. 17 del GDPR (diritto alla cancellazione), e consente una tutela rapida ed efficace nei tempi del web, in cui la persistenza dei contenuti aggrava continuamente il danno.

L'ammonimento del Questore (art. 7 L. 71/2017)

L'art. 7 della L. 71/2017 ha introdotto uno strumento preventivo di matrice amministrativa, mutuato dalla disciplina dello stalking (art. 8 D.L. 11/2009 conv. L. 38/2009): l'ammonimento del Questore. Le condizioni di applicabilità:

La procedura:

L'ammonimento ha natura educativo-preventiva e non sanzionatoria: il suo scopo è interrompere l'escalation di comportamenti devianti prima che si trasformino in condotte penalmente rilevanti più gravi.

Il ruolo della scuola (artt. 4-5 L. 71/2017)

Gli artt. 4 e 5 della L. 71/2017 attribuiscono alla scuola un ruolo centrale nella prevenzione del cyberbullismo:

Il Tavolo tecnico al MIM (art. 3 L. 71/2017)

L'art. 3 della L. 71/2017 ha istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri (oggi presso il MIM) un Tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, composto da rappresentanti di:

La L. 70/2024: estensione al bullismo tradizionale

La Legge 17 maggio 2024 n. 70, "Disposizioni e delega al Governo in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del cyberbullismo", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2024 ed entrata in vigore il 14 giugno 2024, ha esteso al bullismo tradizionale le misure già previste dalla L. 71/2017 per il cyberbullismo. La ratio: l'aggressione fisica e psicologica nel mondo "reale" (scuola, gruppo dei pari, contesti sportivi, di socializzazione) richiede strumenti di prevenzione e contrasto altrettanto efficaci. Le novità chiave:

Il "Piano d'azione integrato"

Il Piano d'azione integrato, previsto dalla L. 70/2024 e in corso di elaborazione, ha funzioni di:

Le fattispecie penali applicabili

Pur essendo il cyberbullismo una nozione "ombrello" non penalmente tipizzata in sé, i singoli comportamenti possono integrare diverse fattispecie del codice penale. Le più ricorrenti:

Articolo c.p. Fattispecie Pena
Art. 595 Diffamazione (anche aggravata se commessa con mezzi di pubblicità o di stampa) Fino a 1 anno o multa; aggravata: fino a 3 anni
Art. 612 Minaccia Fino a 1 anno; aggravata: fino a 5 anni
Art. 612-bis Atti persecutori (stalking) Reclusione 1-6 anni
Art. 612-ter Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti (revenge porn) Reclusione 1-6 anni + multa € 5.000-15.000
Art. 600-ter Pornografia minorile Reclusione 6-12 anni
Art. 494 Sostituzione di persona (furto identità digitale) Fino a 1 anno
Art. 167 D.Lgs. 196/2003 Trattamento illecito di dati personali Reclusione 6 mesi-3 anni (a seconda delle ipotesi)

La responsabilità dei minori

Sotto il profilo della responsabilità penale dei minori:

Sul piano civile, è applicabile l'art. 2048 c.c. (responsabilità di genitori, tutori, precettori) per il fatto illecito del minore. La scuola può essere chiamata in giudizio se l'evento si è verificato in orario scolastico e si configura una culpa in vigilando.

Il ruolo delle forze di polizia

L'attività di contrasto al cyberbullismo coinvolge in modo specifico:

Il ruolo del Garante per la protezione dei dati personali

Il Garante Privacy svolge una funzione fondamentale nella tutela rapida dei minori:

I dati del fenomeno

Le statistiche del fenomeno (rilevazioni ISTAT, Save the Children, Telefono Azzurro, Polizia Postale) indicano un'incidenza preoccupante:

I profili di criticità

Le organizzazioni di tutela dell'infanzia (Save the Children, Terre des Hommes, Telefono Azzurro) hanno rilevato alcuni profili di criticità:

Per gli aspiranti operatori della PA e delle forze di polizia — Il cyberbullismo è materia ricorrente nei concorsi pubblici. Vanno padroneggiati: (i) fonti: L. 29/5/2017 n. 71 (vigore 18/6/2017, 7 articoli); L. 17/5/2024 n. 70 (vigore 15/6/2024); (ii) definizione di cyberbullismo (art. 1 c. 2 L. 71/2017); (iii) istanza di oscuramento: gestore entro 24h, poi Garante Privacy entro 48h; (iv) ammonimento del Questore per minore 14-18 anni; (v) ruolo scuola: referente per cyberbullismo, regolamenti d'istituto, Linee di orientamento MIM; (vi) L. 70/2024: estensione al bullismo tradizionale, Tavolo tecnico permanente, Piano d'azione integrato; (vii) fattispecie penali: artt. 595, 612, 612-bis, 612-ter, 600-ter, 494 c.p., 167 D.Lgs. 196/2003; (viii) responsabilità minori: art. 97 c.p. (non imputabilità sotto 14), art. 98 c.p. (imputabilità 14-18), competenza Tribunale per i minorenni; (ix) art. 2048 c.c. responsabilità genitori; (x) Polizia Postale: indagini e progetto "Una vita da social".

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina italiana del cyberbullismo, con particolare riferimento alla Legge 71/2017 e alle innovazioni introdotte dalla Legge 70/2024".

Risposta strutturata: (i) fonti: L. 29/5/2017 n. 71 (cyberbullismo, vigore 18/6/2017, 7 articoli); L. 17/5/2024 n. 70 (bullismo e cyberbullismo, vigore 15/6/2024); (ii) definizione cyberbullismo art. 1 c. 2 L. 71/2017: pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto identità in danno di minori via telematica; (iii) istanza di oscuramento ex art. 2: legittimati minore ≥14, genitori, esercenti responsabilità genitoriale; gestore entro 24h; Garante Privacy entro 48h; (iv) ammonimento del Questore ex art. 7: minore 14-18 anni; reati di ingiuria (594), diffamazione (595), minaccia (612), trattamento illecito dati (167 D.Lgs. 196/2003); convocazione con genitore; effetti fino alla maggiore età; (v) scuola: referente per cyberbullismo, regolamenti d'istituto, Linee di orientamento MIM, educazione consapevole; (vi) Tavolo tecnico al MIM con MIM, Giustizia, Interno (Polizia Postale), Lavoro, Salute, AGCOM, Garante Privacy, Garante infanzia, associazioni; (vii) L. 70/2024: estensione al bullismo tradizionale, Tavolo tecnico permanente, Piano d'azione integrato, possibilità segnalazione Tribunale minorenni; (viii) fattispecie penali: 595, 612, 612-bis, 612-ter, 600-ter, 494, 167 D.Lgs. 196/2003; (ix) responsabilità minori art. 97-98 c.p., competenza Tribunale minorenni, D.P.R. 448/1988; (x) art. 2048 c.c. responsabilità genitori-scuola; (xi) Polizia Postale: indagini e prevenzione (progetto "Una vita da social").

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