La resistenza a pubblico ufficiale è uno dei reati più frequenti nei rapporti tra cittadino e forze di polizia: si configura ogni volta che il soggetto, con violenza o minaccia, si oppone al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio mentre questi sta compiendo un atto del proprio ufficio. La fattispecie è regolata dall'art. 337 del codice penale, collocato tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione. Questa guida ne analizza la struttura, gli elementi costitutivi, la pena e le distinzioni con figure affini (art. 336 c.p., resistenza passiva, oltraggio), con uno sguardo alla giurisprudenza più consolidata in materia.

Il testo dell'art. 337 c.p.

L'art. 337 c.p. punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto d'ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza. La fattispecie è collocata nel Capo II del Titolo II del Libro Secondo c.p. tra i "delitti dei privati contro la pubblica amministrazione". Aggravanti specifiche sono previste dall'art. 339 c.p.: aumento di pena se la violenza/minaccia è commessa con armi, da persona travisata, da più persone riunite, con scritto anonimo, in modo simbolico, valendosi della forza intimidatrice di associazioni segrete, ovvero nel corso di manifestazioni in luogo pubblico (c. 1); reclusione da 3 a 15 anni se commessa da più di 5 persone con armi o da più di 10 persone senza armi (c. 2); estensione a fatti con lancio di corpi contundenti o artifici pirotecnici (c. 3).

Cornice edittale. Pena base: reclusione da sei mesi a cinque anni. In presenza delle aggravanti dell'art. 339 c.p. (armi, persone travisate, più persone riunite, ecc.) si applicano gli aumenti di pena ivi previsti, fino alla cornice di reclusione da 3 a 15 anni nei casi più gravi (c. 2). La pena minima di sei mesi è una soglia importante anche ai fini procedurali (arresto, fermo, misure cautelari).

Aggravante speciale del Decreto Sicurezza 2025. L'art. 19 del D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito dalla L. 9 giugno 2025, n. 80, ha introdotto nell'art. 337 c.p. un nuovo comma 2 che prevede l'aumento di pena fino alla metà quando la violenza o minaccia è posta in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio. Analoga aggravante è stata introdotta nell'art. 336 c.p. Su questa novità è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dalla Procura di Foggia (memoria del 18 aprile 2025).

Il bene giuridico tutelato

La norma tutela il regolare svolgimento dell'attività della pubblica amministrazione: il legislatore intende garantire che il pubblico ufficiale possa compiere i propri atti senza essere ostacolato con condotte costrittive. È un reato di pericolo concreto rispetto al buon andamento dell'amministrazione, non un reato di danno: secondo Cassazione, non è necessario che l'atto d'ufficio sia effettivamente impedito, bastando che la violenza o la minaccia siano idonee ad ostacolarne lo svolgimento, indipendentemente dall'esito positivo o negativo dell'opposizione.

Gli elementi costitutivi

1) La condotta: violenza o minaccia

L'azione tipica consiste nell'uso di violenza o minaccia. La violenza può essere:

La minaccia consiste nella prospettazione di un male ingiusto, di entità non trascurabile e idonea a costringere o ostacolare il PU. Va valutata in concreto, tenendo conto del contesto e delle circostanze.

2) La finalità di opposizione

La condotta deve essere preordinata a opporsi all'atto d'ufficio in corso: si parla di dolo specifico. È questo l'elemento che distingue la resistenza dalle altre figure: la violenza/minaccia non è gratuita, ma strumentale a impedire o ostacolare il PU mentre opera. Se il PU ha già completato l'atto, può configurarsi un diverso reato (lesioni, minaccia, ingiuria) ma non più la resistenza.

3) Il momento commissivo: durante l'atto d'ufficio

Il momento di consumazione è cruciale. La giurisprudenza distingue:

Lo ha precisato Cass. pen., Sez. VI, n. 51961/2018: se unico è l'atto di polizia, contestuali le condotte tenute in rapida successione dal soggetto agente e coincidente il loro finalismo (opporsi), si configura il solo reato di resistenza.

4) I soggetti passivi

Soggetti passivi sono:

5) Il dolo specifico

L'elemento soggettivo è il dolo specifico: l'autore deve agire con la coscienza e la volontà di opporsi al pubblico ufficiale. Non basta una violenza casuale o riflessa; serve la consapevolezza che l'altro sta compiendo un atto d'ufficio e la volontà di ostacolarlo.

La resistenza attiva e la resistenza passiva

Una distinzione fondamentale ai fini concorsuali e operativi è quella tra:

La linea di confine è sottile: il semplice atto di divincolarsi da un soggetto che intende identificare o fermare il cittadino, se si risolve in una resistenza puramente passiva e in un uso contenuto di forza, non integra il reato. Diverso il caso del divincolarsi violento, che mette in pericolo l'incolumità dell'operatore o degli astanti: in tal caso si torna nell'alveo dell'art. 337 c.p.

La fuga in auto e il reato di resistenza

Tema ricorrente, soprattutto per chi prepara concorsi in Polizia Municipale, è la fuga al posto di blocco. La Cassazione ha più volte chiarito che la mera elusione dell'alt, senza ulteriori condotte pericolose, può non integrare il reato (Cass. pen., Sez. VI, n. 35448/2003 in tema di fuga ad alta velocità senza pericolo concreto). Diversa è invece la fuga spericolata in luogo abitato, che mette a repentaglio l'incolumità dei passanti e degli agenti costretti all'inseguimento (Trib. Napoli, Sez. I, n. 13485/2014): in questo caso si integra il delitto di resistenza, perché la condotta si traduce in una violenza impropria idonea a ostacolare il PU mediante coartazione psicologica.

La differenza tra art. 336 e art. 337 c.p.

Profilo Art. 336 c.p. Art. 337 c.p.
Momento dell'azione Prima del compimento dell'atto Durante il compimento dell'atto
Finalità Costringere a compiere/omettere un atto futuro Opporsi a un atto in corso
Bene giuridico prevalente Libertà di determinazione del PU Buon andamento dell'attività in atto
Pena Reclusione da 6 mesi a 5 anni Reclusione da 6 mesi a 5 anni (aggravanti ex art. 339 c.p.)

Rapporti con l'oltraggio (art. 341-bis c.p.)

Resistenza e oltraggio possono concorrere. La Cassazione ha chiarito che l'oltraggio non è assorbito dalla resistenza, perché la condotta ingiuriosa non è elemento costitutivo dell'art. 337 c.p. Pertanto, se durante un atto di polizia il soggetto, oltre a opporsi con violenza/minaccia, rivolge offese all'onore e al prestigio del pubblico ufficiale alla presenza di più persone in luogo pubblico, si configurano entrambi i reati, in concorso formale o materiale a seconda della unitarietà o pluralità delle condotte.

Profili processuali rilevanti per la PG

Arresto in flagranza

Per il reato di resistenza a pubblico ufficiale, considerati i limiti edittali (reclusione da 6 mesi a 5 anni), l'arresto in flagranza è facoltativo ai sensi dell'art. 381 c.p.p. La PG valuta l'opportunità in concreto, tenendo conto della gravità del fatto e della pericolosità del soggetto.

Particolare tenuità del fatto

Il D.L. 53/2019 (convertito in L. 77/2019) aveva escluso l'applicabilità della particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) ai reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis c.p. commessi nei confronti di un pubblico ufficiale nell'esercizio delle funzioni. Tuttavia, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 172 del 2025, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131-bis, c. 3, c.p. nella parte in cui si riferisce agli artt. 336 e 337 c.p.: il giudice torna ad avere la possibilità di valutare caso per caso l'applicabilità della tenuità del fatto, anche quando la persona offesa sia un agente di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria. La preclusione resta invece in vigore per l'art. 341-bis (oltraggio a pubblico ufficiale).

Il nuovo comma 2 dell'art. 337 c.p. (Decreto Sicurezza 2025)

Il D.L. 11 aprile 2025, n. 48, convertito con modificazioni dalla L. 9 giugno 2025, n. 80 (c.d. "Decreto Sicurezza 2025"), ha introdotto nell'art. 337 c.p. un nuovo comma 2, che prevede una circostanza aggravante a effetto speciale: se la violenza o la minaccia sono poste in essere per opporsi a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza mentre compie un atto di ufficio, la pena è aumentata fino alla metà. L'inasprimento sanzionatorio risponde all'esigenza di rafforzare la tutela degli operatori delle forze dell'ordine.

Procedibilità d'ufficio

La resistenza è reato procedibile d'ufficio: non occorre querela della persona offesa. La PG, anche su iniziativa propria, redige comunicazione di notizia di reato (CNR) ai sensi dell'art. 347 c.p.p., inserendo gli atti di PG eventualmente compiuti (verbale di sommarie informazioni testimoniali ex art. 351 c.p.p., verbale di identificazione ex art. 349 c.p.p., eventuali atti urgenti).

Da ricordare per il concorso. La resistenza passiva di regola non è punibile; il divincolarsi, secondo Cassazione, integra il reato solo se non si esaurisce in una resistenza puramente passiva. La fuga al posto di blocco diventa resistenza quando si traduce in una violenza impropria pericolosa per terzi e per gli operatori. Resistenza e oltraggio possono concorrere.

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