I delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica Amministrazione sono disciplinati dal Libro Secondo, Titolo II, Capo I del Codice Penale (artt. 314-360 c.p.). Si tratta di reati propri, commessi da soggetti qualificati — pubblici ufficiali (PU) o incaricati di pubblico servizio (IPS) — nell'esercizio o per ragione delle loro funzioni. La materia è stata profondamente rivista da due interventi legislativi: la L. 6 novembre 2012, n. 190 ("Legge Severino", in vigore dal 28 novembre 2012) e la L. 9 gennaio 2019, n. 3 ("Spazzacorrotti", in vigore dal 31 gennaio 2019). Queste norme tutelano il buon andamento e l'imparzialità della PA (art. 97 Cost.), valori essenziali per la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.
Il peculato (art. 314 c.p.)
Art. 314: peculato
"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da 4 anni a 10 anni e 6 mesi" (massimo elevato dalla L. 27 maggio 2015, n. 69; in precedenza era 4-10 anni). Pena ridotta (da 6 mesi a 3 anni) per il peculato d'uso (c. 2): appropriazione momentanea con restituzione immediata.
Elementi costitutivi:
- Soggetto attivo: PU (art. 357 c.p.) o IPS (art. 358 c.p.);
- Possesso o disponibilità per ragione del suo ufficio/servizio (non solo materiale, ma anche giuridica e funzionale);
- Appropriazione: trattamento del bene come uti dominus, con esclusione del legittimo titolare;
- oggetto: denaro o altra cosa mobile altrui;
- Dolo generico: coscienza e volontà dell'appropriazione.
La concussione (art. 317 c.p.)
"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da 6 a 12 anni." Caratteristiche:
- procedibile d'ufficio;
- competenza del Tribunale collegiale;
- il tentativo è punibile (art. 56 c.p.);
- la costrizione implica una minaccia che riduce significativamente la libertà di autodeterminazione del privato.
La L. 190/2012 ha ristretto la concussione alla sola ipotesi della costrizione: l'induzione, che in precedenza costituiva un'ipotesi di concussione, è oggi punita autonomamente dall'art. 319-quater.
L'induzione indebita (art. 319-quater c.p.)
Introdotto dalla L. 190/2012, l'art. 319-quater punisce il PU/IPS che, abusando della qualità o dei poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità:
- Reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi;
- caratterizzata da un'attività persuasiva di minor influenza rispetto alla costrizione; il destinatario conserva margini di scelta;
- punito anche chi dà o promette denaro/utilità (c. 2): reclusione fino a 3 anni.
La corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)
"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 3 a 8 anni." Caratteristiche:
- è la c.d. "corruzione impropria";
- introdotta nella formulazione attuale dalla L. 190/2012;
- colpisce lo "stabile asservimento" della funzione pubblica a interessi privati;
- la Cass. pen. Sez. VI, n. 15959/2016 ha chiarito: lo stabile asservimento delle funzioni agli interessi personali di terzi configura il più grave reato dell'art. 319, anche in assenza di atti specifici contrari all'ufficio.
La corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)
"Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da 6 a 10 anni." È la corruzione propria, con cornice edittale più severa rispetto all'art. 318 in ragione della maggiore lesività.
Le aggravanti: art. 319-bis
L'art. 319-bis prevede aggravanti specifiche per la corruzione propria, quando il fatto:
- ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni;
- ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali è interessata l'amministrazione cui il PU appartiene;
- ha per oggetto il pagamento o rimborso di tributi.
La corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)
| Ipotesi | Pena |
|---|---|
| Fatti degli artt. 318 e 319 commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo | Reclusione 6-12 anni |
| Se deriva ingiusta condanna a reclusione non superiore a 5 anni | Reclusione 6-14 anni |
| Se deriva ingiusta condanna a reclusione superiore a 5 anni o all'ergastolo | Reclusione 8-20 anni |
La corruzione di incaricato di pubblico servizio (art. 320 c.p.)
Le disposizioni dell'art. 319 si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio; quelle dell'art. 318 si applicano all'IPS solo se rivestono la qualità di pubblico impiegato. La pena per l'IPS è di norma inferiore a quella prevista per il PU.
Le pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
"Le pene stabilite nel comma 1 dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319-bis, nell'art. 319-ter e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità." Quindi:
- la corruzione è un reato a concorso necessario (almeno PU e privato corruttore);
- il corruttore subisce la stessa pena del corrotto;
- per i casi di concussione (art. 317) e induzione indebita "subita" (art. 319-quater c. 1) il privato è vittima, non concorrente; per l'art. 319-quater c. 2, invece, il privato che "subisce" l'induzione viene punito autonomamente.
L'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
"Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un PU/IPS, in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita dall'art. 318, ridotta di un terzo." Stesso schema per l'art. 319 (corruzione propria).
L'estensione ai funzionari UE e Stati esteri (art. 322-bis)
L'art. 322-bis estende la disciplina dei reati corruttivi a:
- membri delle Comunità europee e funzionari delle Comunità europee e degli Stati esteri;
- membri di organizzazioni internazionali;
- membri della Corte penale internazionale;
- questa norma recepisce le convenzioni internazionali contro la corruzione (OCSE, Consiglio d'Europa, ONU).
Il traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.)
Introdotto dalla L. 190/2012 e profondamente modificato dalla L. 9 agosto 2024, n. 114 (in vigore dal 25 agosto 2024), l'art. 346-bis punisce chi, fuori dei casi di concorso nei reati di corruzione, utilizzando intenzionalmente relazioni esistenti con un PU/IPS, indebitamente fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o utilità economica, per remunerare il PU/IPS in relazione all'esercizio delle sue funzioni o per realizzare un'altra mediazione illecita. Reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni e 6 mesi (minimo elevato dalla L. 114/2024 a 1 anno e 6 mesi; in precedenza era 1 anno). Sono previste aggravanti se l'autore riveste qualifica di PU/IPS o se i fatti sono commessi in relazione a esercizio di attività giudiziarie.
Importante: la riforma estiva 2024 — abrogazione dell'abuso d'ufficio e nuovo art. 314-bis c.p.
Due interventi legislativi quasi contestuali hanno modificato in profondità i reati contro la PA nell'estate 2024:
- D.L. 4 luglio 2024, n. 92 (cd. "Decreto Carceri"), convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2024, n. 112, ha introdotto il NUOVO art. 314-bis c.p. ("Indebita destinazione di denaro o cose mobili"): punisce il PU/IPS che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o la disponibilità di denaro o altra cosa mobile altrui, li destina a un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto (reclusione 6 mesi - 3 anni; aggravata 6 mesi - 4 anni se il fatto offende gli interessi finanziari UE e il vantaggio/danno supera € 100.000); la disposizione è espressamente sussidiaria rispetto al peculato ("fuori dei casi previsti dall'articolo 314"). L'introduzione è stata motivata dall'obbligo di criminalizzazione imposto dalla Direttiva UE 2017/1371 ("Direttiva PIF");
- L. 9 agosto 2024, n. 114 (cd. "Legge Nordio"), in vigore dal 25 agosto 2024, ha disposto l'ABROGAZIONE dell'art. 323 c.p. (abuso d'ufficio): la fattispecie storica dell'abuso d'ufficio è stata eliminata dall'ordinamento; la scelta del legislatore è oggetto di numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate da diversi giudici di merito (per violazione degli artt. 11 e 117 Cost. in relazione alla Convenzione ONU contro la corruzione del 2003);
- modifica dell'art. 346-bis c.p. (traffico di influenze) come sopra indicata, con restringimento dell'ambito oggettivo e modifica del minimo edittale, ad opera della stessa L. 114/2024.
L'interdizione perpetua (art. 317-bis c.p.)
Pene accessorie estese dalla L. 3/2019
La L. 9 gennaio 2019, n. 3 ha modificato l'art. 317-bis c.p. estendendo l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità in perpetuo di contrattare con la PA (originariamente prevista solo per artt. 314, 317, 319 e 319-ter) alle condanne per:
- art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione);
- art. 319-bis (aggravanti);
- art. 319-quater c. 1 (induzione indebita);
- art. 320 (corruzione IPS);
- art. 321 (corruzione attiva);
- art. 322 (istigazione alla corruzione);
- art. 322-bis (estensione a UE e Stati esteri);
- art. 346-bis (traffico di influenze illecite).
La L. 190/2012 "Severino": prevenzione e repressione
La Legge Severino ha introdotto un quadro organico di prevenzione e repressione della corruzione:
- istituzione dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con poteri di vigilanza e prevenzione;
- PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) e PTPCT (Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) per ogni ente;
- introduzione dei reati di induzione indebita (319-quater) e traffico di influenze illecite (346-bis);
- nuovo art. 318 (corruzione per l'esercizio della funzione);
- innalzamento dei minimi edittali per artt. 314, 317, 318, 319, 323;
- incandidabilità e sospensione dei condannati per reati contro la PA da incarichi politici.
La L. 3/2019 "Spazzacorrotti"
La Legge Spazzacorrotti ha ulteriormente inasprito la disciplina:
- inclusione di peculato e reati corruttivi tra i reati ostativi di cui all'art. 4-bis c. 1 della L. 354/1975 (ordinamento penitenziario): non accesso a benefici alternativi al carcere se non con collaborazione con la giustizia;
- estensione di operazioni sotto copertura (modello antimafia) al contrasto dei reati ex artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis (integrazione dell'art. 9 L. 146/2006);
- inasprimento delle sanzioni interdittive per le persone giuridiche ex D.Lgs. 231/2001;
- aggravamento delle condizioni per gli effetti estintivi della pena (art. 47 c. 12 ord. penit.);
- estensione dell'interdizione perpetua art. 317-bis (vista sopra).
La responsabilità delle persone giuridiche (D.Lgs. 231/2001)
Per i reati contro la PA commessi da soggetti in posizione apicale o subordinata, l'ente può rispondere a titolo amministrativo ex D.Lgs. 231/2001:
- Sanzioni pecuniarie commisurate al numero di quote (da 100 a 1.000) e all'importo della singola quota (da € 258 a € 1.549);
- Sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione/revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la PA, esclusione da agevolazioni e finanziamenti;
- Confisca del prezzo o profitto del reato;
- Pubblicazione della sentenza;
- l'ente può evitare la responsabilità adottando ed efficacemente attuando modelli organizzativi idonei a prevenire reati.
I casi pratici e la giurisprudenza
Esempi di applicazione della disciplina:
- Peculato: dirigente comunale che si appropria dei fondi del cassiere; addetto al magazzino che porta a casa materiali dell'ufficio;
- Concussione: ispettore tributario che minaccia di emettere accertamenti pretestuosi se non riceve "regali";
- Corruzione: funzionario che, in cambio di denaro, rilascia certificati a chi non ha i requisiti;
- Induzione indebita: PU che fa intendere benevolmente che "se piace darmi qualcosa" tutto andrà bene;
- Traffico di influenze: avvocato che si fa pagare per la sua "amicizia" con un giudice (senza che il giudice abbia mai agito);
- Stabile asservimento ex Cass. 15959/2016: dirigente che, sistematicamente, agisce in favore di un'impresa privata che lo "ringrazia" con regalie ricorrenti — configura art. 319, non art. 318.
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