Il fenomeno della violenza negli stadi ha rappresentato per decenni una delle principali emergenze di ordine pubblico in Italia, con episodi gravissimi quali la tragedia dell'Heysel (Bruxelles, 29 maggio 1985, 39 morti, di cui 32 italiani (più 4 belgi, 2 francesi e 1 nordirlandese)) e la morte dell'Ispettore Filippo Raciti negli scontri allo stadio Massimino di Catania il 2 febbraio 2007. La risposta dell'ordinamento è stata articolata su due piani complementari: da un lato il contrasto penale alla violenza sportiva (con figure di reato specifiche e aggravanti), dall'altro la prevenzione amministrativa attraverso una misura — il Daspo — che incide direttamente sulla libertà di accesso ai luoghi delle manifestazioni sportive, senza la necessità di una sentenza penale di condanna. Il Daspo è oggi affiancato dal Daspo urbano (D.L. 14/2017 conv. L. 48/2017) e da altre misure "Daspo-like" introdotte in materie diverse (es. Daspo familiare per stalker, Daspo per i corrotti dalla L. 3/2019).
Il quadro normativo di riferimento
- Costituzione, art. 13 (libertà personale), art. 16 (libertà di circolazione), art. 17 (libertà di riunione);
- L. 13 dicembre 1989 n. 401, art. 6 — Daspo sportivo (oggetto della guida);
- D.L. 22 dicembre 1994 n. 717 conv. L. 24 febbraio 1995 n. 45 — Primo intervento di rafforzamento;
- D.L. 20 agosto 2001 n. 336 conv. L. 19 ottobre 2001 n. 377;
- D.L. 24 febbraio 2003 n. 28 conv. L. 24 aprile 2003 n. 88;
- D.L. 17 agosto 2005 n. 162 conv. L. 17 ottobre 2005 n. 210 — Decreto Pisanu (estensione a manifestazioni all'estero, intensificazione delle misure);
- D.L. 8 febbraio 2007 n. 8 conv. L. 4 aprile 2007 n. 41 — Decreto Amato (modifiche radicali dopo la morte di Raciti);
- L. 9 gennaio 2019 n. 3 — "Spazzacorrotti" (effetti anche su materia Daspo);
- D.L. 14 giugno 2019 n. 53 conv. L. 8 agosto 2019 n. 77 — Decreto Sicurezza (riscrittura disciplina);
- D.Lgs. 36/2021 — Riforma dello sport, art. 4 c. 1.
La natura giuridica del Daspo
Il Daspo è qualificato dalla dottrina e dalla giurisprudenza come misura di prevenzione amministrativa atipica:
- "Amministrativa": in quanto adottata dall'autorità di pubblica sicurezza (Questore), al di fuori del processo penale;
- "Di prevenzione": in quanto orientata a prevenire il verificarsi di fatti illeciti, sulla base di indicatori di pericolosità sociale;
- "Atipica": in quanto non rientra nelle misure di prevenzione tradizionali (sorveglianza speciale, foglio di via obbligatorio, ecc.) disciplinate dal Codice antimafia (D.Lgs. 159/2011);
- La sua natura amministrativa (e non penale) consente la sua adozione anche in assenza di una sentenza definitiva di condanna, ma sulla base di indizi e di valutazione di pericolosità.
La Corte Costituzionale (sent. n. 143/1996 e successive) ha chiarito che il Daspo è compatibile con la Costituzione purché:
- Sia proporzionato alla pericolosità del soggetto;
- Sia motivato in modo congruo;
- L'obbligo di presentazione, in quanto incidente sulla libertà personale (art. 13 Cost.), sia soggetto a convalida giurisdizionale entro 48 ore.
I soggetti destinatari (art. 6 c. 1 L. 401/1989)
L'art. 6 c. 1 della L. 401/1989, nella formulazione attualmente vigente, individua diverse categorie di soggetti destinatari del Daspo:
- I soggetti denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati indicati specificamente dall'articolo (es. art. 6-bis L. 401/1989, art. 6-ter, reati commessi durante manifestazioni sportive);
- Coloro che hanno preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o sono in possesso di artifizi pirotecnici;
- Coloro che, nelle medesime circostanze, hanno incitato, inneggiato o indotto alla violenza;
- Daspo preventivo: nei confronti di chi, sulla base di elementi di fatto, risulta aver tenuto, anche all'estero, una condotta, singola o di gruppo, evidentemente finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza, di minaccia o di intimidazione, tali da porre in pericolo la sicurezza pubblica o a creare turbative per l'ordine pubblico in occasione o a causa di manifestazioni sportive (cd. Daspo preventivo, introdotto dal Decreto Amato).
Il contenuto del provvedimento
Il Daspo, disposto con provvedimento del Questore, comporta:
- Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate (es. stadio "X", campionato di calcio Serie A);
- Il divieto di accesso ai luoghi specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime (es. autogrill sul percorso della tifoseria; stazioni ferroviarie);
- L'estensione alle manifestazioni sportive che si svolgono all'estero, specificamente indicate (D.L. 162/2005);
- Estensione anche alle manifestazioni sportive che si svolgono in Italia ma con provvedimento di autorità degli Stati membri UE (reciprocità).
La nozione di "manifestazione sportiva"
Per "manifestazione sportiva" si intendono le competizioni che si svolgono nell'ambito delle attività previste dalle federazioni sportive e dagli enti e organizzazioni riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI). La nozione include:
- Le partite di calcio professionistico e dilettantistico;
- Le competizioni di altri sport (basket, pallavolo, tennis, rugby, ecc.);
- Le manifestazioni di gare automobilistiche e motociclistiche regolarmente autorizzate;
- Le competizioni internazionali (Champions League, Europa League, Coppe del Mondo, Olimpiadi).
La Cassazione (sez. III n. 12352/2014 e successive) ha precisato che la nozione di "in occasione" o "a causa" di manifestazioni sportive non implica un'immediata connessione spaziale o temporale tra l'incontro e il comportamento, essendo sufficiente che il primo sia stato il pretesto o la ragione dell'azione, indipendentemente dal luogo o dal momento.
La durata del Daspo
| Provvedimento | Durata | Autorità competente |
|---|---|---|
| Daspo amministrativo (Questore) | Da 1 a 5 anni | Questore |
| Daspo giudiziale (sentenza) | Da 2 a 8 anni | Giudice penale (con sentenza di condanna per reati commessi in occasione/causa di manifestazioni sportive) |
| Recidiva (specifica) | Fino a 10 anni | Questore o Giudice (caso di recidiva specifica) |
Prima del Decreto Amato (2007), la durata era da 1 giorno a 1 anno (amministrativo) e fino a 3 anni (giudiziale). Il Decreto Amato ha innalzato significativamente i limiti edittali, in risposta alla gravità degli episodi di violenza degli anni 2000.
L'obbligo di presentazione (prescrizione accessoria)
Il Questore, oltre al divieto di accesso, può prescrivere come misura accessoria l'obbligo di presentazione presso un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive specificamente indicate. La prescrizione:
- Comporta una limitazione della libertà personale (art. 13 Cost.);
- È sottoposta a procedura di convalida davanti al GIP competente, sulla base del luogo dove ha sede l'ufficio del Questore che ha emesso il provvedimento;
- Termine di 48 ore dalla notifica per la trasmissione al Procuratore della Repubblica, ai fini della richiesta di convalida;
- La convalida deve essere emessa entro le successive 48 ore (Cass. sez. III, n. 22309/2024: il GIP non è un mero "passacarte", deve motivare).
Le conseguenze del mancato rispetto dei termini:
- Il mancato rispetto del termine di 48 ore per la trasmissione comporta la nullità dell'obbligo di presentazione;
- Il divieto di accesso (parte amministrativa) rimane pienamente efficace, in quanto non soggetto a convalida.
La convalida del GIP
La convalida del GIP costituisce un filtro di legalità fondamentale. Il GIP deve verificare:
- La sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 6 L. 401/1989 per l'adozione del Daspo;
- La congruità della motivazione del provvedimento del Questore;
- La proporzionalità della durata dell'obbligo rispetto alla gravità dei fatti;
- Il rispetto delle modalità procedurali.
La Cassazione (sez. III, n. 46882/2023) ha precisato che, in assenza di esplicita determinazione, la durata dell'obbligo di firma è ridotta al minimo edittale di 5 anni.
Il Daspo di gruppo
Il "Daspo di gruppo" consiste nell'estensione del provvedimento a un gruppo organizzato di soggetti coinvolti in episodi di violenza collettiva. È stato introdotto e progressivamente affinato per dare risposta a fenomeni di violenza collettiva tipici delle "tifoserie organizzate". Il Daspo di gruppo deve essere comunque individualizzato: il Questore deve motivare la specifica posizione di ciascun destinatario.
Le cause di revoca o sospensione
Il Daspo può essere revocato o modificato in presenza di specifiche circostanze:
- Riabilitazione del soggetto (es. trascorso un periodo significativo dalla cessazione, con comportamento positivo);
- Trasferimento all'estero del soggetto (Cass. sez. III, n. 18948/2019);
- Cessazione dei presupposti di pericolosità;
- L'autorità competente alla revoca è il GIP per la parte concernente l'obbligo di presentazione, il Questore per il divieto di accesso (Cass. SS.UU.).
Le sanzioni per la violazione del Daspo
L'art. 6 c. 6 L. 401/1989 prevede specifiche sanzioni penali per la violazione del Daspo:
- Reclusione da 1 a 3 anni per chi non rispetta il divieto di accesso o l'obbligo di presentazione;
- Multa aggiuntiva;
- Aggravamento delle pene in caso di reiterazione.
Il rapporto con altre misure
Il Daspo si raccorda con altre misure di prevenzione e di contrasto:
| Misura | Fonte | Caratteristiche |
|---|---|---|
| Daspo sportivo | L. 401/1989 | Divieto manifestazioni sportive |
| Daspo urbano | D.L. 14/2017 conv. L. 48/2017 | Divieto accesso a determinate aree urbane |
| Daspo familiare | Codice Rosso L. 69/2019 | Allontanamento dal contesto familiare (stalker, violenti) |
| Daspo per i corrotti | L. 3/2019 (Spazzacorrotti) | Interdizione perpetua dai pubblici uffici |
| Sorveglianza speciale | D.Lgs. 159/2011 (Codice antimafia) | Misura di prevenzione "tipica" disposta dal Tribunale |
| Foglio di via obbligatorio | D.Lgs. 159/2011 | Allontanamento da un Comune diverso da quello di dimora |
| Avviso orale | D.Lgs. 159/2011 | Avviso del Questore al soggetto pericoloso |
| Ammonimento del Questore | L. 38/2009 e L. 69/2019 | Misura preventiva nei confronti di stalker |
I reati connessi a manifestazioni sportive
La L. 401/1989 individua anche specifici reati connessi alle manifestazioni sportive:
- Art. 6-bis: Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo;
- Art. 6-ter: Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive;
- Art. 6-quater: Violenza o minaccia nei confronti degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza;
- Art. 7: Sostituzione di persona durante competizioni sportive;
- Art. 1: Frode in competizioni sportive (calcio scommesse).
L'autorità competente e le procedure
Le competenze operative:
- Questore: organo competente per l'adozione del Daspo amministrativo;
- Forze di polizia: notifica del provvedimento (Polizia di Stato, Carabinieri);
- GIP del Tribunale del luogo della sede del Questore: convalida dell'obbligo di presentazione;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale: ricezione del provvedimento ai fini della convalida;
- Tribunale per i minorenni: per i minori di età;
- Giudice penale di merito: per il Daspo giudiziale (con sentenza di condanna).
Il profilo internazionale
Il Daspo si inserisce in un quadro europeo di contrasto alla violenza sportiva:
- Convenzione europea sulla violenza degli spettatori durante le manifestazioni sportive (Strasburgo, 19 agosto 1985), ratificata dall'Italia con L. 4/1989;
- Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive (Macolin, 2014);
- Estensione delle misure tra Stati membri UE (reciprocità);
- Cooperazione tra organi di polizia (UEFA, FIFA, Interpol).
Il ruolo della Polizia Municipale e delle forze di polizia
Il Daspo è uno strumento principalmente utilizzato dalle forze di polizia ad ordinamento statale:
- Polizia di Stato: organo principale; DIGOS (Divisione Investigazioni Generali e Operazioni Speciali) per le indagini sulle tifoserie organizzate; Reparto Mobile per il servizio di ordine pubblico;
- Arma dei Carabinieri: Reparti Operativi, Nuclei Investigativi;
- Guardia di Finanza: per profili connessi a corruzione sportiva, scommesse illegali;
- Polizia Municipale: collaborazione su segnalazioni di comportamenti devianti in occasione di eventi sportivi locali; controllo del rispetto delle ordinanze sindacali ex art. 54 TUEL adottate in concomitanza con manifestazioni sportive (es. divieto somministrazione alcolici in zona stadio).
Per gli aspiranti operatori delle forze di polizia — Il Daspo è argomento frequente nei concorsi pubblici, specialmente in materia di sicurezza urbana e gestione delle manifestazioni. Vanno padroneggiati: (i) fonte: art. 6 L. 13/12/1989 n. 401; (ii) natura: misura di prevenzione amministrativa atipica; (iii) evoluzione: D.L. 717/1994 conv. L. 45/1995; D.L. 28/2003; D.L. 162/2005 conv. L. 210/2005 (Decreto Pisanu); D.L. 8/2007 conv. L. 41/2007 (Decreto Amato), dopo morte Ispettore Filippo Raciti (Catania 2/2/2007); L. 3/2019; D.L. 53/2019 conv. L. 77/2019; (iv) destinatari (art. 6 c. 1): denunciati/condannati per reati sportivi, partecipanti attivi a violenza, incitatori, soggetti del Daspo preventivo (decreto Amato); (v) contenuto: divieto accesso luoghi manifestazioni sportive e luoghi di sosta/transito/trasporto; estensione manifestazioni all'estero (Decreto Pisanu); (vi) nozione manifestazione sportiva: competizioni nell'ambito attività CONI; (vii) durata: 1-5 anni Questore; 2-8 anni giudice; recidiva fino a 10 anni; (viii) obbligo presentazione: prescrizione accessoria; convalida GIP entro 48 ore (art. 13 Cost.); (ix) Cass. 46882/2023: senza determinazione, minimo edittale 5 anni; (x) sanzioni violazione: reclusione 1-3 anni; (xi) Daspo di gruppo; (xii) quadro internazionale: Convenzione Strasburgo 1985 (L. 4/1989); (xiii) raccordi: Daspo urbano (D.L. 14/2017), Daspo familiare, Daspo corrotti, sorveglianza speciale.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri il Daspo sportivo (art. 6 L. 401/1989) con riferimento ai destinatari, alla durata e alla procedura di convalida".
Risposta strutturata: (i) fonti: art. 6 L. 13/12/1989 n. 401 (introduzione originaria); evoluzione: D.L. 717/1994 conv. L. 45/1995; D.L. 162/2005 conv. L. 210/2005 (Pisanu); D.L. 8/2007 conv. L. 4/4/2007 n. 41 (Amato) dopo morte Ispettore Raciti (Catania 2/2/2007); D.L. 53/2019 conv. L. 77/2019; (ii) natura: misura di prevenzione amministrativa atipica (Cass.); compatibile con Cost. (Corte Cost. 143/1996); (iii) destinatari art. 6 c. 1: denunciati/condannati per reati sportivi specifici; soggetti partecipanti attivi a violenza; soggetti incitatori/inneggianti; destinatari del Daspo preventivo (Decreto Amato, condotta finalizzata a violenza); (iv) contenuto: divieto accesso luoghi manifestazione sportiva specifica + luoghi sosta/transito/trasporto; estensione manifestazioni estere; (v) nozione manifestazione: competizioni CONI; (vi) durata: 1-5 anni (Questore); 2-8 anni (giudice penale di condanna); fino a 10 anni in casi specifici; (vii) obbligo presentazione: prescrizione accessoria; limita libertà personale (art. 13 Cost.); convalida del GIP del luogo di sede del Questore; trasmissione 48 ore alla Procura; convalida entro ulteriori 48 ore; mancato rispetto termine → nullità obbligo (ma divieto accesso resta efficace); (viii) Cass. n. 22309/2024: GIP non mero "passacarte"; Cass. n. 46882/2023: minimo edittale 5 anni in assenza di determinazione; (ix) Daspo di gruppo: individualizzazione; (x) revoca: GIP per obbligo presentazione, Questore per divieto accesso; (xi) sanzioni art. 6 c. 6: reclusione 1-3 anni per violazione; (xii) distinzione: Daspo sportivo (L. 401/1989) vs Daspo urbano (D.L. 14/2017), Daspo familiare (L. 69/2019), Daspo corrotti (L. 3/2019); (xiii) raccordo internazionale: Convenzione di Strasburgo 1985, L. 4/1989.
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