La donazione è l'atto di liberalità per eccellenza, attraverso il quale un soggetto trasferisce a un altro un proprio diritto o assume verso di lui un'obbligazione, senza ricevere alcun corrispettivo, mosso unicamente dallo spirito di liberalità. Si tratta di un istituto che l'ordinamento guarda con particolare attenzione e una certa diffidenza, poiché comporta un impoverimento del donante a fronte di un arricchimento del donatario, senza alcuna contropartita. Per questo motivo il codice civile circonda la donazione di cautele particolari, prima fra tutte la forma solenne dell'atto pubblico, volta a garantire la ponderazione della scelta del donante e a renderlo consapevole delle conseguenze del suo atto. Significativa è anche la collocazione sistematica dell'istituto, che il legislatore ha inserito non nel libro dedicato alle obbligazioni e ai contratti, ma in quello dedicato alle successioni, a riprova dello stretto legame tra la donazione e la devoluzione del patrimonio, di cui la donazione costituisce una sorta di anticipazione tra vivi. La conoscenza di questo contratto è importante nello studio del diritto civile e di famiglia e ricorre nei concorsi pubblici.

Il quadro normativo di riferimento

La nozione e i caratteri (art. 769 c.c.)

La forma e l'accettazione (artt. 782-783 c.c.)

L'oggetto e i tipi di donazione

La revocazione delle donazioni (artt. 800 ss. c.c.)

Pur essendo un contratto, la donazione può essere revocata, su domanda del donante o dei suoi eredi, soltanto in due casi tassativi (art. 800), che costituiscono una eccezione al principio di vincolatività del contratto:

Causa di revocazione Presupposto Termine
Ingratitudine (art. 801)Ingiuria grave verso il donante, grave pregiudizio doloso al suo patrimonio, rifiuto indebito degli alimenti dovuti (artt. 433 ss.), o reati gravi contro il donante o i suoi familiari1 anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto (art. 802)
Sopravvenienza di figli (art. 803)Sopravvenienza, esistenza o riconoscimento di un figlio o discendente del donante che al tempo della donazione non aveva o ignorava di avere5 anni dalla nascita, dalla notizia o dal riconoscimento (art. 804)

Per gli aspiranti dipendenti pubblici (operatori e funzionari dei servizi demografici, tributari e patrimoniali dei Comuni e degli enti pubblici, Polizia Municipale e Locale, cancellieri e funzionari giudiziari, avvocatura, magistratura e tutti i concorsi pubblici con quesiti su diritto civile e di famiglia) — Il contratto di donazione è materia ricorrente nei concorsi (diritto civile - liberalità). Vanno padroneggiati: (i) fonte: Libro II del Codice Civile "Delle successioni", Titolo V "Delle donazioni" (artt. 769-809); la collocazione nel libro delle successioni si spiega perché la donazione è vista come anticipazione dell'eredità; (ii) nozione art. 769: la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte (donante) arricchisce l'altra (donatario), disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione; (iii) natura e caratteri: contratto (richiede l'accettazione del donatario), a titolo gratuito, animato dall'animus donandi, solenne; (iv) forma art. 782: atto pubblico a pena di nullità, con la presenza di due testimoni (legge notarile); (v) accettazione: la donazione si perfeziona con l'accettazione del donatario; fino alla notifica dell'accettazione donante e donatario possono revocare la propria dichiarazione; (vi) donazione di modico valore art. 783: di beni mobili, valida anche senza atto pubblico purché vi sia stata la consegna (modicità valutata in rapporto alle condizioni economiche del donante); (vii) donazione obnuziale art. 785: in vista di un futuro matrimonio, si perfeziona senza bisogno di accettazione; (viii) divieto di donazione di beni futuri art. 771: la donazione può comprendere solo i beni presenti, è nulla rispetto ai beni futuri (salvo i frutti non ancora separati); (ix) tipi: donazione modale con onere a carico del donatario (art. 793), rimuneratoria per riconoscenza (art. 770), liberalità indirette (art. 809), garanzia per evizione che deve essere pattuita (art. 797); (x) revocazione cause tassative art. 800: la donazione può essere revocata solo per ingratitudine e per sopravvenienza di figli; (xi) revocazione per ingratitudine art. 801: ingiuria grave verso il donante, grave pregiudizio doloso al suo patrimonio, rifiuto indebito degli alimenti dovuti (artt. 433 ss.), o reati gravi contro il donante o i suoi familiari; termine di 1 anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza del fatto (art. 802); (xii) revocazione per sopravvenienza di figli art. 803: sopravvenienza, esistenza o riconoscimento di un figlio o discendente del donante che al tempo della donazione non aveva o ignorava di avere; termine di 5 anni dalla nascita/notizia/riconoscimento (art. 804); (xiii) donazioni irrevocabili art. 805: le donazioni rimuneratorie (art. 770) e obnuziali (art. 785) non sono soggette a revocazione; inammissibile la rinunzia preventiva (art. 806); (xiv) obbligo alimentare e collegamenti: il donatario è tenuto a prestare gli alimenti al donante con precedenza su ogni altro obbligato (art. 437); la donazione si collega all'azione di riduzione dei legittimari e alla collazione in sede di successione; autorità: notaio (atto pubblico), tribunale ordinario (revocazione e azioni).

Sintesi per concorsi pubblici

Domanda tipo: "Il candidato illustri il contratto di donazione, con particolare riferimento alla sua nozione, alla forma, all'oggetto e alle cause di revocazione".

Risposta strutturata: (i) nozione: ai sensi dell'articolo 769 del codice civile, la donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte, detta donante, arricchisce l'altra, detta donatario, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione; (ii) collocazione e natura: la disciplina è contenuta nel Titolo V del Libro II del codice civile, dedicato alle successioni, in ragione dello stretto legame tra la donazione e la devoluzione del patrimonio, e si tratta di un contratto a titolo gratuito, animato dallo spirito di liberalità, e solenne; (iii) forma: la donazione richiede a pena di nullità la forma dell'atto pubblico con la presenza di due testimoni, ai sensi dell'articolo 782, salvo il caso della donazione di modico valore di beni mobili, prevista dall'articolo 783, che si perfeziona con la semplice consegna; (iv) perfezionamento: la donazione si perfeziona con l'accettazione del donatario, fatta eccezione per la donazione obnuziale, fatta in vista di un futuro matrimonio; (v) oggetto: la donazione può comprendere soltanto i beni presenti del donante, essendo nulla, ai sensi dell'articolo 771, in relazione ai beni futuri; (vi) tipi particolari: il codice disciplina la donazione modale, gravata da un onere a carico del donatario, la donazione rimuneratoria e le liberalità indirette, alle quali si applicano in quanto compatibili le norme sulla donazione; (vii) revocazione: pur essendo un contratto, la donazione può essere revocata, in deroga al principio di vincolatività, soltanto in due casi tassativi previsti dall'articolo 800, ossia per ingratitudine del donatario, ai sensi dell'articolo 801 ed entro un anno, e per sopravvenienza di figli, ai sensi dell'articolo 803 ed entro cinque anni; (viii) donazioni irrevocabili: non sono soggette a revocazione, ai sensi dell'articolo 805, le donazioni rimuneratorie e quelle obnuziali, e non è ammessa la rinunzia preventiva alla facoltà di revocazione.

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