L'idea del "concordato fiscale" ha radici lontane nell'ordinamento tributario italiano: già negli anni '50 (L. 25 novembre 1971 n. 1213) e '70 esisteva la possibilità di accordi tra Fisco e contribuenti su importi tassabili. Il CPB introdotto nel 2024 rappresenta però una versione moderna di questo strumento, modellata sui sistemi di compliance preventiva di matrice anglosassone e sull'esperienza europea. Si differenzia dall'accertamento con adesione (D.Lgs. 19/6/1997 n. 218), che è invece un istituto repressivo successivo (post-controllo), perché è preventivo: il patto è stipulato ex ante, prima della formazione dei redditi, sulla base di una proposta che l'Agenzia delle Entrate elabora con algoritmi statistici fondati sugli ISA e sulle banche dati. Per il contribuente, il vantaggio principale è la certezza giuridica e fiscale: per i due anni del concordato non è soggetto ad accertamenti reddituali fondati sulle scritture contabili (art. 39 D.P.R. 600/1973), salvo casi di violazioni rilevanti che fanno decadere il concordato. Per il Fisco, il CPB è uno strumento per far emergere materia imponibile nascosta e per ridurre il contenzioso tributario.
Il quadro normativo di riferimento
- Costituzione, artt. 23 (riserva di legge tributaria), 53 (capacità contributiva e progressività), 97 (buon andamento e imparzialità PA);
- L. 9 agosto 2023 n. 111 — Delega per la riforma fiscale (art. 17 in particolare);
- D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 — Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale (oggetto della guida);
- D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108 — Correttivo CPB;
- D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81 — Correttivo bis (GU 134 del 12/6/2025);
- D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 219 — Riforma dello Statuto del Contribuente (L. 212/2000);
- D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 220 — Riforma del contenzioso tributario;
- D.Lgs. 30 dicembre 2023 n. 221 — Adempimenti tributari;
- D.Lgs. 14 giugno 2024 n. 87 — Revisione sistema sanzionatorio penal-tributario;
- L. 23 dicembre 2014 n. 190, art. 1 commi 54-89 — Regime forfettario;
- D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR) — Testo Unico Imposte sui Redditi;
- D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 — IVA;
- D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600 — Accertamento imposte sui redditi (art. 39, dal quale il CPB esclude in via di principio);
- D.Lgs. 19 giugno 1997 n. 218 — Accertamento con adesione;
- L. 27 luglio 2000 n. 212 — Statuto del Contribuente;
- D.M. MEF 14 giugno 2024 — Metodologia di calcolo della proposta di CPB per soggetti ISA;
- D.M. MEF per CPB forfettari (analogo);
- Provvedimenti Agenzia delle Entrate: modulistica, specifiche tecniche, FAQ;
- D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 25-quinquiesdecies (reati tributari);
- D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (reati tributari) — coordinato per cause di esclusione/decadenza CPB.
La struttura del D.Lgs. 13/2024
| Parte / Titolo | Articoli | Materia |
|---|---|---|
| Titolo I | artt. 1-5 | Disposizioni in materia di accertamento tributario (partecipazione contribuente, cooperazione amministrazioni) |
| Titolo II - Capo I | artt. 6-10 | CPB - Disposizioni generali (definizioni, proposta, accettazione, effetti) |
| Titolo II - Capo II | artt. 11-22 | CPB per soggetti ISA (requisiti, esclusioni, vantaggi, decadenza) |
| Titolo II - Capo III | artt. 23-30 | CPB per regime forfettario (disposizioni specifiche) |
| Titolo III | artt. 31-39 | Disposizioni finali e di coordinamento |
I soggetti destinatari del CPB
Soggetti ISA (artt. 11-22)
- Contribuenti che applicano gli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale), introdotti dal D.L. 50/2017 conv. L. 96/2017;
- Titolari di:
- Reddito di impresa;
- Reddito di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni;
- Ricavi/compensi non superiori a 5.164.569 €;
- Residenti in Italia;
- Anche i soggetti che hanno una causa di esclusione dall'applicazione effettiva degli ISA, ma per i quali sono stati approvati gli indici, possono accedere al CPB.
Regime forfettario (artt. 23-30)
- Contribuenti in regime forfettario di cui all'art. 1 commi 54-89 L. 190/2014;
- Ricavi/compensi non superiori a 85.000 €;
- Per il primo anno di applicazione (periodo d'imposta 2024), la proposta era valida per un solo anno (non biennale);
- L'art. 7 del correttivo D.Lgs. 81/2025 ha abrogato integralmente il CPB per i soggetti in regime forfettario (abrogazione del Capo III del Titolo II del D.Lgs. 13/2024, artt. 23-30) con decorrenza dal 1° gennaio 2025: il CPB per i forfettari è stato quindi applicabile esclusivamente al periodo d'imposta 2024 (in via sperimentale per un solo anno). Dal 2025 il CPB è riservato ai soli soggetti ISA.
I requisiti per l'accesso e le cause di esclusione (art. 11)
L'art. 11 del D.Lgs. 13/2024 stabilisce i requisiti e le esclusioni dal CPB:
Esclusione per debiti pregressi
- Non possono accedere al CPB i contribuenti che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta, hanno debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi;
- I debiti rilevano se definitivamente accertati con sentenza irrevocabile o con atti impositivi non più soggetti a impugnazione;
- Eccezione: possono accedere i contribuenti che hanno estinto i debiti (entro i termini di legge) o se l'ammontare complessivo del debito residuo (compresi interessi e sanzioni) è inferiore a 5.000 €;
- Non concorrono al limite i debiti oggetto di sospensione/rateazione regolare.
Altre cause di esclusione
- Mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi o IVA negli ultimi 3 periodi d'imposta precedenti (salvo casi di esonero);
- Condanna definitiva per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000, o per i delitti di false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.) o di riciclaggio/autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.), commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta;
- Esercizio di nuova attività: l'esercizio dell'attività deve essere iniziato da almeno un periodo d'imposta;
- Cessazione attività imminente.
La proposta dell'Agenzia delle Entrate e l'accettazione del contribuente
Elaborazione della proposta
- L'Agenzia delle Entrate elabora la proposta di concordato sulla base di:
- Dati dichiarati dal contribuente nelle dichiarazioni redditi/IVA;
- Informazioni correlate all'applicazione degli ISA (anche di annualità pregresse);
- Dati contenuti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria (Anagrafe Tributaria, Spesometro, fatturazione elettronica, ecc.);
- Proiezioni macroeconomiche di crescita del PIL elaborate dalla Banca d'Italia;
- Metodologia di calcolo definita con D.M. MEF 14 giugno 2024 e nota tecnica e metodologica (Allegato 1);
- Per il CPB 2024-2025: utilizzo del quadro "P" del modello ISA;
- L'Agenzia rende disponibile la proposta tramite il software di compilazione delle dichiarazioni.
Termini di accettazione
- La proposta viene resa disponibile entro un termine fissato dalla legge (di norma il 5° giorno precedente alla scadenza per la dichiarazione dei redditi, ossia il 15 giugno);
- Il contribuente può accettare o rifiutare;
- Per CPB 2024-2025: termine accettazione 31 ottobre 2024 (poi prorogato in alcuni casi e modificato in versioni successive);
- Per gli anni successivi: termini analoghi.
Gli effetti dell'accettazione
Una volta accettata la proposta, il contribuente è vincolato per due periodi d'imposta consecutivi:
- Versamento delle imposte sui redditi (IRPEF per le persone fisiche, IRES per le società) e dell'IRAP calcolate sull'imponibile concordato;
- L'IVA è esclusa dal CPB e continua secondo regole ordinarie (gli adempimenti IVA restano integralmente dovuti);
- Mantenimento degli obblighi contabili e dichiarativi ordinari;
- Indicazione degli importi concordati nelle dichiarazioni dei redditi e IRAP;
- Acconto maggiorato: per il primo anno, acconto pari al 10% del reddito concordato eccedente quello dichiarato per il periodo d'imposta precedente;
- Possibilità di recesso in casi particolari (introduzione di nuove disposizioni dal correttivo D.Lgs. 108/2024).
I vantaggi per il contribuente (art. 19)
| Vantaggio | Descrizione |
|---|---|
| Esclusione accertamenti | Esclusione dagli accertamenti basati su scritture contabili (art. 39 D.P.R. 600/1973), salvo cause di decadenza |
| Esonero visto conformità IVA | Per crediti IVA non superiori a 70.000 € |
| Esonero visto conformità imposte dirette/IRAP | Per crediti non superiori a 50.000 € |
| Esonero garanzia rimborsi IVA | Per rimborsi non superiori a 50.000 € |
| Riduzione termini accertamento | Riduzione di 1 anno dei termini ordinari di accertamento |
| Anticipazione termini decadenza | Anticipazione dei termini di decadenza degli accertamenti |
| Esclusione presunzioni | Esclusione di determinate presunzioni a sfavore del contribuente |
| Stabilità fiscale | Certezza dell'imponibile concordato per 2 anni |
- I benefici premiali ISA sono accessibili al contribuente che aderisce al CPB anche se il punteggio ISA è inferiore a 8 (tradizionalmente richiesto);
- I vantaggi si applicano per i periodi d'imposta oggetto di CPB.
La decadenza dal concordato (art. 22)
L'art. 22 del D.Lgs. 13/2024 elenca le cause di decadenza dal CPB:
- Mancato pagamento delle somme dovute (imposte, acconti);
- Modifica significativa dell'attività esercitata (cambio di codice ATECO, attività diversa);
- Cessazione o liquidazione dell'attività durante il biennio;
- Accertamento di violazioni rilevanti per i periodi oggetto di CPB:
- Dichiarazione fraudolenta o infedele (artt. 2, 3, 4 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione/uso di fatture false (artt. 2, 8 D.Lgs. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sopravvenuto debito ≥5.000 € non regolarizzato;
- Violazione degli obblighi connessi al CPB.
Effetti della decadenza
- Risoluzione del concordato per entrambi i periodi d'imposta;
- Riapertura della possibilità di accertamento sul reddito effettivo;
- Permanenza del versamento già effettuato (no rimborso);
- Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione applicabili sui ricavi/compensi non dichiarati.
L'art. 11 c. 1 lett. b-bis) e le cause di cessazione
Oltre alle cause di decadenza, l'art. 21 disciplina le cause di cessazione del CPB (con effetti diversi):
- Eventi straordinari che incidono sull'attività (calamità naturali, malattie gravi);
- Modifica significativa del regime fiscale (es. uscita dal regime forfettario);
- Variazione delle attività di interesse generale;
- Cessazione dell'attività per cause non imputabili al contribuente.
Il ravvedimento speciale
Il CPB è stato accompagnato (D.L. 113/2024 conv. L. 143/2024) da una norma di "ravvedimento speciale" per i contribuenti che aderivano al CPB 2024-2025:
- Possibilità di sanare annualità pregresse (2018-2022) versando un'imposta sostitutiva;
- Aliquota dell'imposta sostitutiva variabile in base al punteggio ISA;
- Effetto preclusivo di accertamenti per le annualità sanate;
- Termini definiti dalla legge.
Il correttivo (D.Lgs. 108/2024) e il correttivo bis (D.Lgs. 81/2025)
D.Lgs. 5/8/2024 n. 108
- Prima serie di correzioni e modifiche al D.Lgs. 13/2024;
- Affinamenti del meccanismo di calcolo della proposta;
- Modifiche alle cause di esclusione e decadenza;
- Coordinamento con il ravvedimento speciale.
D.Lgs. 12/6/2025 n. 81
- Correttivo bis pubblicato nella GU n. 134 del 12/6/2025;
- 25 articoli;
- Interventi su:
- Adempimenti tributari (modifica D.Lgs. 221/2023);
- Concordato preventivo biennale (modifica D.Lgs. 13/2024);
- Processo tributario (modifica D.Lgs. 220/2023);
- Sistema sanzionatorio (modifica D.Lgs. 87/2024);
- Slittamento della rata della "Rottamazione-quater";
- Per il regime forfettario: revisione dell'applicazione CPB.
Il coordinamento con la riforma fiscale Meloni
Il CPB si inserisce in un quadro complessivo della riforma fiscale:
- L. 9/8/2023 n. 111 - Delega per la riforma fiscale;
- D.Lgs. 219/2023 - Statuto del Contribuente riformato;
- D.Lgs. 220/2023 - Contenzioso tributario riformato;
- D.Lgs. 221/2023 - Adempimenti tributari (cooperative compliance);
- D.Lgs. 13/2024 - CPB e accertamento (oggetto della guida);
- D.Lgs. 87/2024 - Sanzioni penal-tributarie (modifica D.Lgs. 74/2000);
- D.Lgs. 108/2024 - Correttivo CPB;
- D.Lgs. 81/2025 - Correttivo bis;
- L. 130/2022 - Riforma giustizia tributaria (precedente, ma coordinata);
- Coordinamento con la fatturazione elettronica obbligatoria, lo scontrino elettronico, la pre-compilata IVA.
I profili per la Polizia Municipale e gli enti locali
Il CPB è materia centralmente di competenza dell'Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza, ma ha alcuni riflessi anche per la Polizia Municipale e gli enti locali:
- Controlli sulle attività commerciali: verifica della regolarità documentale degli esercenti (scontrini, ricevute fiscali, fatturazione elettronica);
- Segnalazione di irregolarità all'Agenzia delle Entrate e alla GdF;
- I commercianti aderenti al CPB sono comunque tenuti agli adempimenti IVA ordinari;
- Il CPB non riguarda i tributi locali (IMU, TARI, addizionale IRPEF), per i quali i Comuni mantengono autonomia accertativa;
- Cooperazione tra Polizia Municipale e uffici tributi comunali;
- Conoscenza dell'istituto utile per gli operatori che verificano le posizioni fiscali nei controlli commerciali.
Per gli aspiranti operatori della Polizia Municipale, GdF, Agenzia Entrate, dirigenti PA — Il CPB è materia centralissima nei concorsi pubblici per Agenzia Entrate, GdF, Avvocatura, magistratura tributaria, professioni contabili. Vanno padroneggiati: (i) fonte: D.Lgs. 12/2/2024 n. 13 "Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale" (GU 43 del 21/2/2024), vigore 22/2/2024; (ii) delega: art. 17 L. 9/8/2023 n. 111 (delega fiscale Meloni); (iii) correttivi: D.Lgs. 5/8/2024 n. 108 (correttivo); D.Lgs. 12/6/2025 n. 81 (correttivo bis, GU 134 del 12/6/2025, 25 articoli); (iv) struttura: Titolo I accertamento tributario (artt. 1-5); Titolo II CPB (artt. 6-30): Capo I disposizioni generali (artt. 6-10), Capo II CPB soggetti ISA (artt. 11-22), Capo III CPB forfettari (artt. 23-30); Titolo III disposizioni finali (artt. 31-39); (v) natura: istituto di cooperative compliance; patto preventivo Fisco-contribuente sull'imponibile per 2 periodi d'imposta consecutivi (forfettari: 1 anno per la prima applicazione); (vi) soggetti destinatari: contribuenti ISA (Indici Sintetici Affidabilità Fiscale) titolari reddito impresa o lavoro autonomo, ricavi/compensi ≤5.164.569 €; forfettari L. 190/2014 ricavi ≤85.000 € — solo per il p.i. 2024 (abrogati dal 2025 ex art. 7 D.Lgs. 81/2025); (vii) cause esclusione art. 11: debiti tributari/contributivi definitivamente accertati ≥5.000 € non estinti; mancata presentazione dichiarazioni ultimi 3 anni; condanna definitiva reati D.Lgs. 74/2000, art. 2621-2622 c.c., riciclaggio/autoriciclaggio artt. 648-bis/ter/ter.1 c.p. negli ultimi 3 anni; nuova attività iniziata meno di 1 anno; (viii) procedura: Agenzia Entrate elabora proposta con metodologia DM MEF 14/6/2024 (per ISA) basata su dati dichiarazione, ISA pregresse, banche dati Anagrafe Tributaria, proiezioni macroeconomiche Banca d'Italia; contribuente accetta/rifiuta entro termini di legge (31 ottobre 2024 per CPB 2024-2025); quadro "P" modello ISA; (ix) effetti accettazione: versamento IRPEF/IRES/IRAP su imponibile concordato per 2 anni; IVA esclusa dal CPB (regole ordinarie); mantenimento obblighi contabili; acconto maggiorato 10% primo anno; (x) vantaggi premiali art. 19: esclusione accertamenti art. 39 D.P.R. 600/1973; benefici ISA (anche con punteggio <8): esonero visto conformità IVA ≤70.000 € e imposte dirette/IRAP ≤50.000 €; esonero garanzia rimborsi IVA ≤50.000 €; riduzione termini accertamento di 1 anno; (xi) cause decadenza art. 22: mancato pagamento somme; modifica significativa attività; cessazione/liquidazione; accertamento violazioni rilevanti (reati tributari D.Lgs. 74/2000); sopravvenuto debito ≥5.000 € non regolarizzato; (xii) effetti decadenza: risoluzione concordato entrambe annualità; riapertura accertamento; (xiii) ravvedimento speciale (D.L. 113/2024 conv. L. 143/2024): sanatoria annualità 2018-2022 con imposta sostitutiva variabile per punteggio ISA; (xiv) coordinamento: D.Lgs. 219/2023 (Statuto Contribuente), 220/2023 (contenzioso tributario), 221/2023 (adempimenti), 87/2024 (sanzioni penal-tributarie), 108/2024 (correttivo), 81/2025 (correttivo bis); L. 130/2022 (giustizia tributaria); D.P.R. 917/1986 TUIR; D.P.R. 633/1972 IVA; D.P.R. 600/1973 accertamento; D.Lgs. 218/1997 accertamento con adesione; (xv) statistiche: ~540.000 adesioni CPB 2024-2025 (~13% platea ~4 mln); maggior parte ISA, minor parte forfettari.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri il Concordato Preventivo Biennale (D.Lgs. 13/2024), con particolare riferimento ai soggetti destinatari, agli effetti dell'accettazione e alle cause di decadenza".
Risposta strutturata: (i) fonte: D.Lgs. 12 febbraio 2024 n. 13 "Disposizioni in materia di accertamento tributario e di concordato preventivo biennale" (GU n. 43 del 21/2/2024), vigore 22 febbraio 2024; in attuazione dell'art. 17 della L. 9 agosto 2023 n. 111 (delega per la riforma fiscale Meloni); (ii) correttivi: D.Lgs. 5 agosto 2024 n. 108 (decreto correttivo) e D.Lgs. 12 giugno 2025 n. 81 (decreto correttivo bis, GU 134 del 12/6/2025, 25 articoli, in attuazione della stessa delega L. 111/2023); (iii) natura giuridica: istituto di cooperative compliance (collaborazione preventiva Fisco-contribuente), distinto dall'accertamento con adesione D.Lgs. 218/1997 (post-controllo); patto Fisco-contribuente sulla determinazione dell'imponibile per due periodi d'imposta consecutivi (forfettari: 1 anno per la prima applicazione 2024); (iv) ratio: incentivare l'adempimento spontaneo; ridurre l'evasione; garantire certezza fiscale al contribuente; (v) struttura D.Lgs. 13/2024: Titolo I disposizioni accertamento tributario (artt. 1-5); Titolo II CPB (artt. 6-30: Capo I disposizioni generali artt. 6-10, Capo II soggetti ISA artt. 11-22, Capo III forfettari artt. 23-30); Titolo III disposizioni finali (artt. 31-39); (vi) soggetti destinatari: contribuenti di minori dimensioni titolari di reddito d'impresa o lavoro autonomo, residenti in Italia; (a) soggetti ISA (Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale, D.L. 50/2017 conv. L. 96/2017) con ricavi/compensi fino a 5.164.569 €; (b) forfettari ex art. 1 cc. 54-89 L. 190/2014 con ricavi/compensi fino a 85.000 € — esclusivamente per il p.i. 2024: l'art. 7 del D.Lgs. 81/2025 ha abrogato il CPB per i forfettari a decorrere dal 1° gennaio 2025, limitandone l'applicazione al solo anno 2024; (vii) cause di esclusione art. 11: debiti tributari/contributivi definitivamente accertati ≥5.000 € (sentenza irrevocabile o atti non impugnabili) non estinti; mancata presentazione dichiarazioni redditi/IVA negli ultimi 3 periodi d'imposta; condanna definitiva per reati tributari (D.Lgs. 74/2000) o false comunicazioni sociali (artt. 2621-2622 c.c.) o riciclaggio/autoriciclaggio (artt. 648-bis, 648-ter, 648-ter.1 c.p.) commessi negli ultimi 3 periodi d'imposta; inizio nuova attività da meno di 1 periodo d'imposta; (viii) procedura: l'Agenzia delle Entrate elabora la proposta di concordato; metodologia di calcolo definita con D.M. MEF 14 giugno 2024 e Nota Tecnica e Metodologica (Allegato 1); basata su dati dichiarati, dati ISA (anche pregressi), banche dati Anagrafe Tributaria, fatturazione elettronica, proiezioni macroeconomiche Banca d'Italia; utilizzo del quadro "P" del modello ISA; la proposta è resa disponibile entro il 15 giugno; (ix) accettazione: il contribuente può accettare o rifiutare entro i termini di legge (31 ottobre 2024 per CPB 2024-2025); per gli anni successivi termini analoghi; (x) effetti dell'accettazione: versamento di IRPEF/IRES e IRAP sull'imponibile concordato per 2 anni; IVA esclusa dal CPB (continua secondo regole ordinarie, con tutti gli adempimenti); mantenimento degli obblighi contabili e dichiarativi; indicazione importi concordati nelle dichiarazioni; acconto maggiorato del 10% per il primo anno sull'eccedenza rispetto al periodo precedente; (xi) vantaggi premiali art. 19: esclusione dagli accertamenti art. 39 D.P.R. 600/1973 (basati su scritture contabili, salvo decadenza); accesso ai benefici ISA anche con punteggio <8: esonero del visto di conformità per crediti IVA ≤70.000 € e crediti imposte dirette/IRAP ≤50.000 €; esonero garanzia per rimborsi IVA fino a 50.000 €; riduzione di 1 anno dei termini di accertamento; anticipazione decadenza; esclusione presunzioni; stabilità fiscale biennale; (xii) cause di decadenza art. 22: mancato pagamento delle somme dovute; modifica significativa dell'attività esercitata; cessazione/liquidazione; accertamento di violazioni rilevanti per i periodi oggetto di CPB (dichiarazione fraudolenta art. 2-3, infedele art. 4, omessa art. 5, emissione fatture false art. 8, occultamento documenti art. 10 D.Lgs. 74/2000); sopravvenuto debito ≥5.000 € non regolarizzato; (xiii) effetti decadenza: risoluzione del concordato per entrambe le annualità; riapertura della possibilità di accertamento; (xiv) ravvedimento speciale (D.L. 113/2024 conv. L. 143/2024): possibilità di sanare le annualità 2018-2022 con imposta sostitutiva variabile in base al punteggio ISA; (xv) coordinamento con la riforma fiscale Meloni: D.Lgs. 219/2023 (Statuto Contribuente), D.Lgs. 220/2023 (contenzioso tributario), D.Lgs. 221/2023 (adempimenti tributari), D.Lgs. 87/2024 (sanzioni penal-tributarie); L. 130/2022 (giustizia tributaria); coordinamento con TUIR D.P.R. 917/1986, IVA D.P.R. 633/1972, accertamento D.P.R. 600/1973; (xvi) statistiche: circa 540.000 adesioni CPB 2024-2025 (~13% della platea di ~4 milioni di contribuenti potenziali), maggior parte tra soggetti ISA.
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