L'azione di classe è uno strumento giuridico nato negli ordinamenti di common law (in particolare negli Stati Uniti d'America con la Federal Rule of Civil Procedure n. 23) e progressivamente diffusosi nei sistemi di civil law europei, sotto la spinta delle istanze di tutela dei consumatori e degli utenti di servizi di massa. In Italia, una prima disciplina dell'azione di classe era stata introdotta dalla L. 23 luglio 2009 n. 99, che aveva inserito l'art. 140-bis nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005); l'istituto, però, era rimasto sostanzialmente inutilizzato in oltre dieci anni di vigenza, a causa di rigorosi limiti soggettivi (legittimazione riservata ai soli consumatori e utenti finali), oggettivi (solo per diritti individuali omogenei nascenti da rapporti contrattuali di massa o da illeciti antitrust o da pratiche commerciali scorrette) e procedurali (procedimento complesso e poco chiaro). La L. 31/2019 ha inteso superare queste criticità, riformulando l'istituto in chiave più ampia e moderna, allineando l'Italia agli ordinamenti che hanno già dato all'azione di classe un ruolo significativo nella tutela degli interessi diffusi e collettivi.
Il quadro normativo di riferimento
- Costituzione, artt. 2 (diritti inviolabili), 3 (uguaglianza), 24 (diritto di difesa), 111 (giusto processo);
- Codice di procedura civile, Libro IV, Titolo VIII-bis "Dei procedimenti collettivi", artt. 840-bis - 840-sexiesdecies (introdotti dalla L. 31/2019); art. 196-bis (sui dati personali nei procedimenti collettivi);
- L. 12 aprile 2019 n. 31 — Disposizioni in materia di azione di classe (oggetto della guida);
- D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 conv. L. 28 febbraio 2020 n. 8 — Primo rinvio entrata in vigore al 19/10/2020;
- D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 conv. L. 18 dicembre 2020 n. 176 — Rinvio definitivo al 19/5/2021;
- D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 — Codice del Consumo (artt. 139, 140 e 140-bis abrogati);
- L. 23 luglio 2009 n. 99 — Legge originaria di introduzione della class action consumeristica (art. 49 ha inserito l'art. 140-bis nel D.Lgs. 206/2005);
- D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168 — Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso i Tribunali e le Corti d'Appello;
- D.Lgs. 19 gennaio 2017 n. 3 — Attuazione Direttiva 2014/104/UE sulle azioni di risarcimento del danno per violazione del diritto della concorrenza;
- Direttiva (UE) 2020/1828 del 25 novembre 2020 — Azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (e abrogazione della Direttiva 2009/22/CE);
- D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 28 — Attuazione della Direttiva UE 2020/1828 in materia di azioni rappresentative;
- L. 21 aprile 2023 n. 49, art. 11 — Azione di classe a tutela dell'equo compenso dei professionisti;
- D.M. attuativi del Ministero della Giustizia (modelli per la domanda di adesione, modalità telematiche).
La storia della class action italiana
| Tappa | Anno | Contenuto |
|---|---|---|
| L. 23/7/2009 n. 99 | 2009 | Inserisce l'art. 140-bis nel Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005). Prima disciplina italiana, limitata a consumatori e utenti. |
| Riforme correttive | 2009-2018 | Numerosi interventi di "manutenzione" senza riforma sostanziale; istituto poco utilizzato nella prassi. |
| L. 12/4/2019 n. 31 | 2019 | Riforma organica: spostamento al c.p.c., ampliamento soggetti, estensione delle situazioni tutelabili. |
| Primo rinvio entrata in vigore | 2019 | D.L. 162/2019: posticipo al 19/10/2020. |
| Secondo rinvio entrata in vigore | 2020 | D.L. 137/2020 conv. L. 176/2020: posticipo definitivo al 19/5/2021. |
| Direttiva UE 2020/1828 | 2020 | Direttiva europea sulle azioni rappresentative a tutela dei consumatori. |
| D.Lgs. 10/3/2023 n. 28 | 2023 | Recepimento della Direttiva 2020/1828: introduzione di una disciplina parallela per le azioni rappresentative. |
| L. 21/4/2023 n. 49 (art. 11) | 2023 | Azione di classe a tutela dell'equo compenso dei professionisti (CNF, CNI, CNDCEC). |
La struttura del Titolo VIII-bis c.p.c.
La L. 31/2019 ha introdotto il nuovo Titolo VIII-bis del Libro IV del c.p.c. "Dei procedimenti collettivi", composto da 15 articoli:
| Articolo | Rubrica |
|---|---|
| 840-bis | Ambito di applicazione |
| 840-ter | Forma della domanda |
| 840-quater | Pluralità delle azioni di classe |
| 840-quinquies | Procedimento |
| 840-sexies | Sentenza di accoglimento |
| 840-septies | Modalità di adesione all'azione di classe |
| 840-octies | Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti |
| 840-novies | Spese del procedimento |
| 840-decies | Impugnazione della sentenza |
| 840-undecies | Impugnazione del decreto |
| 840-duodecies | Adempimento spontaneo |
| 840-terdecies | Esecuzione forzata collettiva |
| 840-quaterdecies | Accordi di natura transattiva |
| 840-quinquiesdecies | Chiusura della procedura di adesione |
| 840-sexiesdecies | Azione inibitoria collettiva |
L'ambito di applicazione (art. 840-bis c.p.c.)
Le situazioni giuridiche tutelabili
- L'azione di classe può essere proposta per la tutela di diritti individuali omogenei;
- Si superano i precedenti limiti del Codice del Consumo: l'azione non è più riservata ai soli consumatori e utenti, ma è esperibile da "ciascun componente della classe", indipendentemente dalla qualità soggettiva;
- I diritti tutelabili devono essere "individuali omogenei": diritti soggettivi distinti, ma scaturenti da un medesimo fatto illecito che ha cagionato un unico danno-evento (esempi: illeciti ambientali, danni da prodotti difettosi, violazioni della sicurezza sul lavoro, pratiche commerciali scorrette).
I soggetti legittimati attivi
- Ciascun componente della classe: ogni soggetto titolare di un diritto individuale omogeneo;
- Enti esponenziali senza scopo di lucro iscritti in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia;
- L'iscrizione all'elenco è soggetta a requisiti stringenti di rappresentatività e di trasparenza.
I soggetti legittimati passivi
- Imprese;
- Enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente ad atti e comportamenti posti in essere nello svolgimento delle rispettive attività;
- La pubblica amministrazione in senso stretto non è generalmente convenuta: la disposizione fa espressamente salve le procedure di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici (cd. class action pubblica, D.Lgs. 198/2009).
La forma della domanda (art. 840-ter c.p.c.)
- La domanda si propone con forma del ricorso;
- Competenza esclusiva: sezione specializzata in materia di impresa (D.Lgs. 168/2003) competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente;
- Pubblicità del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza tramite il portale dei servizi telematici del Ministero della Giustizia (PST);
- Funzione di pubblicità e di richiamo per i potenziali aderenti.
Le tre fasi del procedimento
Il procedimento si articola, secondo le forme del rito sommario di cognizione (artt. 702-bis ss. c.p.c., con peculiarità), in tre fasi:
Prima fase: ammissibilità (art. 840-quinquies c.p.c.)
- Il Tribunale, previa fissazione dell'udienza di discussione, decide con ordinanza sull'ammissibilità dell'azione;
- Criteri di ammissibilità (sono mantenuti i criteri della disciplina previgente):
- Non manifesta infondatezza della domanda;
- Assenza di conflitti di interessi;
- Omogeneità dei diritti individuali tutelabili;
- Capacità del ricorrente di curare adeguatamente i diritti individuali omogenei;
- L'ordinanza di ammissibilità è impugnabile con reclamo davanti alla Corte d'Appello entro 30 giorni;
- Con l'ordinanza di ammissibilità, il giudice fissa un termine perentorio (60-150 giorni) per la prima finestra di adesione.
Seconda fase: merito (art. 840-sexies c.p.c.)
- Compimento di atti istruttori diretti ad accertare la fondatezza della pretesa dell'attore e della classe nel suo complesso;
- In caso di accoglimento, viene resa una sentenza che:
- Accerta l'illecito o la responsabilità del convenuto;
- Riconosce i diritti individuali omogenei;
- Fissa criteri per la liquidazione;
- Nomina il giudice delegato;
- Nomina il rappresentante comune degli aderenti;
- Determina l'importo del fondo spese;
- Fissa un nuovo termine per la seconda finestra di adesione (60-150 giorni);
- La sentenza di accoglimento è pubblicata nel portale dei servizi telematici (art. 840-decies);
- È impugnabile in Corte d'Appello entro 30 giorni dalla pubblicazione.
Terza fase: liquidazione (artt. 840-octies, 840-quinquiesdecies c.p.c.)
- Si svolge davanti al giudice delegato, con procedura simile a quella dell'accertamento del passivo fallimentare;
- Si chiude con decreto motivato del giudice delegato;
- Il rappresentante comune degli aderenti redige il "progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti";
- Eventuale modifica del progetto da parte del rappresentante;
- Decreto motivato del giudice delegato sulla base del progetto;
- Il decreto è impugnabile con opposizione davanti al Tribunale entro 30 giorni (art. 840-undecies);
- La chiusura della procedura di adesione avviene quando le ripartizioni raggiungono l'intero ammontare dei crediti o quando non è possibile un ragionevole soddisfacimento (art. 840-quinquiesdecies).
Le due finestre di adesione (art. 840-septies c.p.c.)
Una delle innovazioni più rilevanti della L. 31/2019 è la previsione di due distinte finestre di adesione all'azione, con procedure prevalentemente informatizzate:
| Finestra | Momento | Caratteristica |
|---|---|---|
| Prima finestra | Dopo l'ordinanza di ammissibilità (60-150 giorni) | Termine fissato dal giudice nell'ordinanza di ammissibilità |
| Seconda finestra | Dopo la sentenza di accoglimento (60-150 giorni) | Termine fissato dal giudice nella sentenza, ai sensi dell'art. 840-sexies c. 1 lett. c) |
La domanda di adesione
L'adesione si propone tramite inserimento della domanda nel fascicolo informatico attraverso un'apposita area del portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della Giustizia. La domanda, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- Indicazione del tribunale e dei dati dell'azione di classe;
- Dati identificativi dell'aderente;
- Indirizzo PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato;
- Determinazione dell'oggetto della domanda;
- Esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
- Indice dei documenti probatori;
- Attestazione di veridicità ("Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri");
- Conferimento al rappresentante comune degli aderenti del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti relativi al diritto individuale omogeneo;
- Dati per l'accredito delle somme;
- Dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese.
La posizione dell'aderente
- L'aderente non assume la qualità di parte processuale;
- Ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria;
- Non richiede l'assistenza di un difensore (procedura facilitata);
- Può produrre dichiarazioni di terzi (analoghe alle testimonianze, art. 252 c.p.c.).
La pluralità di azioni di classe (art. 840-quater c.p.c.)
- Se vengono proposte più azioni di classe sul medesimo oggetto:
- Davanti alla stessa autorità giudiziaria: riunione dei procedimenti;
- Davanti a giudici diversi: prevale la competenza dell'autorità giudiziaria davanti alla quale è stata proposta per prima l'azione;
- La decisione nel merito sull'azione di classe preclude la possibilità di proporre, in relazione ai medesimi fatti, altre azioni di classe (salvo che intendano far valere diritti che non potevano essere fatti valere in precedenza).
Il compenso dei rappresentanti e dei difensori (art. 840-novies c.p.c.)
- In caso di accoglimento della domanda, il giudice riconosce un compenso premiale:
- Per il rappresentante comune degli aderenti;
- Per i difensori della classe;
- Il compenso premiale è calcolato secondo criteri legati al valore della controversia e al risultato ottenuto;
- Vincita di stimolo per la promozione dell'azione di classe.
L'azione inibitoria collettiva (art. 840-sexiesdecies c.p.c.)
Caratteristiche
- Strumento autonomo e alternativo all'azione di classe risarcitoria;
- Volto a ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione di condotte omissive o commissive lesive di interessi collettivi;
- Legittimazione attiva: chiunque vi abbia interesse, oltre alle organizzazioni e alle associazioni;
- Legittimazione passiva: imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità;
- La domanda si propone con le forme del procedimento camerale;
- Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
L'esecuzione e gli accordi transattivi
Adempimento spontaneo (art. 840-duodecies c.p.c.)
- Il convenuto può procedere all'adempimento spontaneo versando le somme dovute agli aderenti;
- Procedura semplificata per la chiusura della liquidazione;
- Effetti benefici sulle spese.
Esecuzione forzata collettiva (art. 840-terdecies c.p.c.)
- Se il resistente non adempie, la procedura forzata può essere esercitata in forma collettiva attraverso il rappresentante comune degli aderenti;
- Strumento di efficienza e di tutela rafforzata.
Accordi transattivi (art. 840-quaterdecies c.p.c.)
- Possibilità di stipulare accordi di natura transattiva o conciliativa tra le parti durante la procedura;
- Adesione vincolata: gli aderenti possono accettare o rifiutare l'accordo;
- Trasparenza e pubblicità degli accordi tramite il portale dei servizi telematici;
- In caso di adesione, accordo efficace anche per gli aderenti che non si siano esplicitamente opposti.
Il recepimento della Direttiva UE 2020/1828 (D.Lgs. 28/2023)
- La Direttiva (UE) 2020/1828 del 25 novembre 2020 ha imposto agli Stati membri l'introduzione di azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori;
- Recepita in Italia con il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 28;
- Disciplina parallela a quella della L. 31/2019;
- Si applica specificamente alle azioni promosse da enti legittimati a tutela degli interessi dei consumatori;
- Coordinata con l'art. 140-bis del Codice del Consumo come riformato.
Il coordinamento con altre azioni collettive
| Azione | Fonte | Ambito |
|---|---|---|
| Azione di classe (risarcitoria) | Artt. 840-bis - 840-quinquiesdecies c.p.c. (L. 31/2019) | Diritti individuali omogenei verso imprese e gestori servizi pubblici |
| Azione inibitoria collettiva | Art. 840-sexiesdecies c.p.c. (L. 31/2019) | Cessazione condotte lesive |
| Azione di classe PA (efficienza) | D.Lgs. 198/2009 | Ricorso per l'efficienza delle PA e dei concessionari di servizi pubblici |
| Azione rappresentativa consumatori | D.Lgs. 28/2023 (recepimento Dir. UE 2020/1828) | Interessi collettivi consumatori |
| Azione di classe professionisti (equo compenso) | Art. 11 L. 49/2023 | Tutela equo compenso, legittimazione CNF, CNI, CNDCEC |
| Azione collettiva risarcitoria antitrust | D.Lgs. 3/2017 (Direttiva 2014/104/UE) | Risarcimento danno violazioni concorrenza |
I profili operativi per la pubblica amministrazione
- Enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità: possono essere convenuti in azione di classe (es. società di trasporto pubblico, distribuzione energia, telecomunicazioni, raccolta rifiuti);
- Società in house e società partecipate: rientrano normalmente nell'ambito di applicazione;
- Amministrazioni pubbliche in senso stretto: escluse, ma soggette alla diversa class action pubblica ex D.Lgs. 198/2009 (azione per l'efficienza);
- Procura della Repubblica: non interviene nei procedimenti collettivi civili;
- Ministero della Giustizia: gestisce il portale dei servizi telematici (PST), l'elenco degli enti esponenziali, gli aspetti tecnici della procedura;
- Polizia Municipale: notifica di provvedimenti, eventuali interventi nei procedimenti che coinvolgano servizi locali;
- Servizi sociali e amministrazioni locali: tutela di interessi collettivi di amministrati;
- Coordinamento con l'ANAC per la prevenzione della corruzione nei contratti pubblici.
Per gli aspiranti avvocati, magistrati, funzionari del Ministero della Giustizia, dipendenti della PA e degli enti locali, operatori della Polizia Municipale e di altre forze di Polizia — La class action è materia ricorrente nei concorsi di area giuridica. Vanno padroneggiati: (i) fonte: L. 12 aprile 2019 n. 31 "Disposizioni in materia di azione di classe", pubblicata in GU n. 92 del 18/4/2019; 7 articoli nella legge + 15 articoli nel c.p.c.; vigore 19 maggio 2021 (dopo rinvii: D.L. 30/12/2019 n. 162 conv. L. 28/2/2020 n. 8 posticipo al 19/10/2020; D.L. 28/10/2020 n. 137 conv. L. 18/12/2020 n. 176 posticipo definitivo al 19/5/2021); applicabile alle condotte illecite poste in essere successivamente all'entrata in vigore (art. 7 c. 2; per le precedenti continua ad applicarsi l'art. 140-bis Codice Consumo previgente); (ii) oggetto: riforma organica della tutela collettiva: spostamento della disciplina dal Codice del Consumo (D.Lgs. 206/2005, artt. 139, 140, 140-bis abrogati) al codice di procedura civile; introduzione del nuovo Titolo VIII-bis del Libro IV "Dei procedimenti collettivi" (artt. 840-bis - 840-sexiesdecies); (iii) articolato: art. 840-bis (ambito - diritti individuali omogenei; legittimazione attiva ciascun componente classe + enti esponenziali senza scopo lucro iscritti in elenco pubblico Min. Giustizia; legittimazione passiva imprese ed enti gestori servizi pubblici/utilità, NON PA in senso stretto); art. 840-ter (forma ricorso; competenza esclusiva sezione specializzata in materia di impresa, sede parte resistente; pubblicità via portale servizi telematici PST); art. 840-quater (pluralità azioni: riunione stessa autorità, prevenzione giudici diversi; preclusione di nuove azioni medesimi fatti); art. 840-quinquies (procedimento; rito sommario di cognizione artt. 702-bis ss. cpc; ordinanza di ammissibilità); art. 840-sexies (sentenza di accoglimento: accertamento illecito, riconoscimento diritti, criteri liquidazione, nomina giudice delegato e rappresentante comune, fondo spese, nuova finestra di adesione); art. 840-septies (modalità di adesione via PST fascicolo informatico, senza obbligo di difensore; contenuto domanda); art. 840-octies (progetto diritti individuali omogenei aderenti); art. 840-novies (spese; compenso premiale rappresentante e difensori); art. 840-decies (impugnazione sentenza in Corte Appello entro 30 gg); art. 840-undecies (impugnazione decreto del giudice delegato); art. 840-duodecies (adempimento spontaneo); art. 840-terdecies (esecuzione forzata collettiva tramite rappresentante comune); art. 840-quaterdecies (accordi di natura transattiva); art. 840-quinquiesdecies (chiusura procedura adesione); art. 840-sexiesdecies (azione inibitoria collettiva; chiunque + organizzazioni; forma procedimento camerale; separazione se proposta con azione di classe); (iv) tre fasi: I (ammissibilità con ordinanza; criteri: non manifesta infondatezza, no conflitti interesse, omogeneità diritti, capacità ricorrente; reclamo in App. 30 gg); II (merito con sentenza); III (liquidazione con decreto del giudice delegato, procedura simile accertamento passivo fallimentare); (v) due finestre adesione: prima dopo ordinanza ammissibilità (60-150 gg), seconda dopo sentenza accoglimento (60-150 gg); procedura informatizzata senza obbligo difensore; (vi) storia: L. 23/7/2009 n. 99 (inserimento art. 140-bis nel D.Lgs. 206/2005 Codice Consumo, scarsa applicazione); L. 31/2019 riforma organica; coord. Direttiva (UE) 2020/1828 del 25/11/2020 azioni rappresentative; recepimento D.Lgs. 10/3/2023 n. 28; (vii) coordinamento: art. 11 L. 21/4/2023 n. 49 (equo compenso, azione di classe dei Consigli Nazionali Ordini CNF, CNI, CNDCEC); D.Lgs. 27/6/2003 n. 168 (sezioni specializzate impresa); D.Lgs. 19/1/2017 n. 3 (azioni risarcimento antitrust); D.Lgs. 20/12/2009 n. 198 (class action pubblica per efficienza PA); art. 196-bis cpc (dati personali); (viii) profili PA: enti gestori servizi pubblici/utilità (trasporti, energia, telecomunicazioni, rifiuti) convenibili; PA in senso stretto esclusa (rimedio via D.Lgs. 198/2009); Min. Giustizia gestisce PST e elenco enti esponenziali; ANAC per appalti.
Sintesi per concorsi pubblici
Domanda tipo: "Il candidato illustri la disciplina della class action di cui alla L. 31/2019, con particolare riferimento all'articolazione del procedimento e ai soggetti legittimati".
Risposta strutturata: (i) fonte: Legge 12 aprile 2019 n. 31 "Disposizioni in materia di azione di classe", pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019, in vigore dal 19 maggio 2021 dopo successivi rinvii dell'entrata in vigore: D.L. 30 dicembre 2019 n. 162 convertito dalla L. 28 febbraio 2020 n. 8 (primo posticipo al 19/10/2020); D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 176 (posticipo definitivo al 19/5/2021); applicabile solo alle condotte illecite poste in essere dopo l'entrata in vigore (art. 7 c. 2), mentre per le precedenti continua ad applicarsi la disciplina previgente; (ii) oggetto: riforma organica della tutela collettiva nel diritto italiano; spostamento della disciplina dal Codice del Consumo (D.Lgs. 6 settembre 2005 n. 206, artt. 139, 140 e 140-bis abrogati) al codice di procedura civile, dove è stato introdotto il nuovo Titolo VIII-bis del Libro IV "Dei procedimenti collettivi", composto da 15 articoli numerati da 840-bis a 840-sexiesdecies; (iii) storia precedente: la L. 23 luglio 2009 n. 99 aveva inserito l'art. 140-bis nel D.Lgs. 206/2005, introducendo per la prima volta l'azione di classe in Italia, limitata a consumatori e utenti; istituto poco utilizzato per le rigorose limitazioni soggettive, oggettive e procedurali; (iv) due distinte azioni: l'azione di classe (artt. 840-bis - 840-quinquiesdecies) di natura risarcitoria, e l'azione inibitoria collettiva (art. 840-sexiesdecies) diretta a far cessare o vietare la reiterazione di condotte lesive; (v) ambito di applicazione (art. 840-bis c.p.c.): tutela di diritti individuali omogenei, non più riservati ai soli consumatori e utenti; legittimazione attiva: ciascun componente della classe (qualunque sia la sua qualità soggettiva) ed enti esponenziali senza scopo di lucro iscritti in un elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia; legittimazione passiva: imprese ed enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità (non la PA in senso stretto, per la quale è fatta salva la separata class action ex D.Lgs. 198/2009); (vi) forma della domanda (art. 840-ter): ricorso davanti alla sezione specializzata in materia di impresa (D.Lgs. 27/6/2003 n. 168) competente per il luogo in cui ha sede la parte resistente; pubblicità sul portale dei servizi telematici (PST) del Ministero della Giustizia; (vii) articolazione in tre fasi: prima fase di ammissibilità (artt. 840-ter, 840-quinquies; ordinanza, criteri di non manifesta infondatezza, assenza di conflitti, omogeneità dei diritti, capacità del ricorrente; reclamo in Corte d'Appello entro 30 giorni); seconda fase di merito (art. 840-sexies; sentenza che accerta l'illecito, riconosce i diritti, fissa i criteri di liquidazione, nomina il giudice delegato e il rappresentante comune degli aderenti, determina il fondo spese, fissa una nuova finestra di adesione); terza fase di liquidazione (artt. 840-octies e seguenti; procedura simile a quella dell'accertamento del passivo fallimentare davanti al giudice delegato; decreto motivato sulla base del progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti redatto dal rappresentante comune); (viii) due finestre di adesione (art. 840-septies): la prima dopo l'ordinanza di ammissibilità (termine perentorio 60-150 giorni), la seconda dopo la sentenza di accoglimento (60-150 giorni); procedura prevalentemente informatizzata tramite il portale dei servizi telematici, senza obbligo di assistenza del difensore; l'aderente non assume la qualità di parte ma ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e alle comunicazioni; (ix) pluralità di azioni di classe (art. 840-quater): se sul medesimo oggetto pendono più azioni davanti allo stesso giudice, riunione; se davanti a giudici diversi, prevenzione del primo proposto; la decisione nel merito preclude la possibilità di proporre altre azioni di classe sui medesimi fatti, salvo nuovi diritti non azionabili in precedenza; (x) compenso premiale (art. 840-novies): in caso di accoglimento, il giudice riconosce un compenso premiale al rappresentante comune e ai difensori; (xi) esecuzione: adempimento spontaneo (art. 840-duodecies); esecuzione forzata collettiva tramite il rappresentante comune (art. 840-terdecies); accordi di natura transattiva (art. 840-quaterdecies); (xii) azione inibitoria collettiva (art. 840-sexiesdecies): chiunque vi abbia interesse, oltre alle organizzazioni e alle associazioni, può agire contro imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità per ottenere la cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva; forma del procedimento camerale; se proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause; (xiii) coordinamento europeo: Direttiva (UE) 2020/1828 del 25 novembre 2020 sulle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori (in abrogazione della Direttiva 2009/22/CE); recepimento in Italia con il D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 28; (xiv) coordinamento normativo: D.Lgs. 27 giugno 2003 n. 168 (sezioni specializzate in materia di impresa); D.Lgs. 19 gennaio 2017 n. 3 (azioni risarcimento danno per violazione concorrenza, attuazione Direttiva 2014/104/UE); D.Lgs. 20 dicembre 2009 n. 198 (class action pubblica per efficienza delle amministrazioni); art. 11 della L. 21 aprile 2023 n. 49 sull'equo compenso (azione di classe del Consiglio Nazionale dell'Ordine professionale a tutela dei propri iscritti); art. 196-bis c.p.c. (trattamento dei dati personali nei procedimenti collettivi); (xv) profili operativi per la PA: enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità (trasporto pubblico, distribuzione energia, telecomunicazioni, rifiuti) sono soggetti convenibili in azione di classe; società in house e partecipate; Ministero della Giustizia gestisce il portale dei servizi telematici (PST) e l'elenco degli enti esponenziali; Polizia Municipale per notifiche di provvedimenti; coordinamento con ANAC per la prevenzione della corruzione nei contratti pubblici.
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